Facciamoci rimborsare


MAXI MULTA ASSICURAZIONI(*)

VIA AL CONTENZIOSO: LE SENTENZE CON I PRIMI RIMBORSI

Campagna ADUSBEF Onlus di promozione delle azioni giudiziarie per ottenere il rimborso delle quote dei premi illegittimamente pagati alle seguenti compagnie: SAI, GENERALI, HELVETIA, LLOYD ADRIATICO, AZURITALIA, MILANO, RAS, REALE MUTUA, ZURIGO, ALLIANZ SUBALPINA, ASSITALIA, TORO, UNIPOL, WINTHERTUR, AXA, FONDIARIA, GAN.

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(dell’Avv. Antonio TANZA)

L’accusa dell’Antitrust lanciata dal presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato non lascia molto spazio ai dubbi: «Esistono accordi tra imprese volti alla fissazione dei prezzi di vendita. Questi accordi danno luogo ad aumenti dei prezzi e a riduzioni della quantità offerta e determinano, pertanto, una diminuzione complessiva del benessere sociale».

Gli esempi concreti non mancano e non sono mancati: il più clamoroso è quello delle compagnie di assicurazioni che si sono messe d’accordo per aumentare i prezzi delle Rc auto.

Un settore dove, dal 1996 al 2001, secondo l’Istat, l’incremento delle tariffe è stato dell’80,2 % e continua a crescere di anno in anno.

Il cartello delle compagnie assicuratrici che ha alleggerito le tasche degli utenti automobilisti è stato specificatamente illustrato dall’Antitrust che ha comminato una multa di 700 miliardi di vecchie lire alle numerose imprese di assicurazioni (n.39).

Una condanna che è stata confermata anche dal Consiglio di Stato: l'Antitrust aveva, dunque, visto giusto. La società di servizi (Rc Log) con cui le compagnie hanno condizionato il mercato è una delle, purtroppo non rare, espressioni del retaggio monopolista che soffoca la concorrenza.

Il sistema di controllo del mercato, messo in piedi da numerose compagnie, era talmente sofisticato che, come ha scoperto l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, circolavano tra le assicurazioni scambi di informazioni sui contratti e i prezzi addirittura con messaggi criptati per non essere intercettati dall’Antitrust: il povero utente – consumatore, obbligato ad assicurare il suo veicolo, vagava invano tra le varie agenzie senza scoprire sostanziali variazioni di costo che rendessero conveniente una polizza rispetto ad un'altra. Le compagnie hanno fatto il cartello grazie proprio all'esistenza di questo obbligo, e una volta scoperte hanno agito sulla leva dei prezzi

L'anomalia e la contraddizione di un mercato assicurativo che deve offrire i suoi prodotti a chi è obbligato ad acquistarli, è messo in maggiore evidenza dalla conferma della validità della sentenza dell'Antitrust: le compagnie hanno creato il cartello grazie proprio all'esistenza di questo obbligo ed hanno agito sulla leva dei prezzi.

La sentenza del Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato l’esistenza del cartello delle compagnie assicurative sulla Rc-auto ed ha evidenziato come il regime di finto mercato, che ha interessato l'assicurazione obbligatoria per i mezzi di trasporto, ha avuto un suo naturale sbocco nei cartelli monopolisti a danno dei consumatori.

La sentenza, oramai passata in giudicato, ha confermato l’illegittima attività delle maggiori compagnie di assicurazione operanti in Italia (SAI, GENERALI, HELVETIA, LLOYD ADRIATICO, AZURITALIA, MILANO, RAS, REALE MUTUA, ZURIGO, ALLIANZ SUBALPINA, ASSITALIA, TORO, UNIPOL, WINTHERTUR, AXA, FONDIARIA, GAN) le quali, sin dal ’95-‘97, attraverso la creazione di un accordo di cartello operavano contro la libera concorrenza del mercato ed ai danni dei consumatori, con una maggiorazione dei premi rc auto intorno al 20% .

Dopo che è stata accertata giudizialmente la condotta sanzionabile, molti consumatori ed utenti, conservando le vecchie polizze e premi erogati, si sono rivolti alla Magistratura, ottenendo così il rimborso del maltolto.

Ecco le prime sentenze che hanno condannato le compagnie assicurative a rendere il maltolto, aprendo la via a migliaia di azioni per ottenere il rimborso delle quote dei premi illegittimamente pagate dal 1995 al 2000:

N. 52/01 Sentenza 56/01

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di LAVIANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Vincenzo Rufolo ha pronunciato la seguente:

sentenza

D.G. R. rappresentato e difeso dall’avv. P. C. come da mandato a margine dell’atto di citazione, ATTORE

CONTRO

Allianz Subalpina Ass. ni Spa, in persona del legale rappresentante con sede in Torino alla via Alfieri n. 22

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI:

l’avv. P. C. chiede la condanna della convenuta Compagnia al pagamento della somma, indebitamente percepita, nonché interessi come per legge. L’avv. L. A. chiede che venga dichiarata l’incompetenza funzionale e territoriale del Giudice di Pace a conoscere della presente causa, per essere la medesima funzionalmente devoluta alla Corte d’Appello di Torino.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. R. D.G. conveniva in giudiziosa società Assicurazioni Allianz Subalpina in persona come sopra per sentirli condannare al pagamento della somma a titolo di risarcimento per le somme indebitamente percepite dalla compagnia. L’attore assumeva che avendo sottoscritto il contratto di assicurazione con l’Allianz Subalpina Spa con polizza n. 70420724 dell’autovettura tipo Fiat Uno tg. __ ______ e che successivamente ha dovuto sopportare un aumento che ha determinato un conto polizza superiore alla media europea e comunque illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dall’Antitrust. L’attore nelle conclusioni precisava che con l’atto di citazione non ha inteso proporre una domanda risarcitoria collegata alla normativa antitrust (legge 287/90) bensì una domanda cumulata relativa sia alla richiesta di restituzione dell’indebito, con interessi, e sia al relativo risarcimento danni. L’attore espressamente rinuncia ala domanda relativa alla richiesta di risarcimento danni e chiede che la pronuncia di questo giudice verta sulla proposta domanda di restituzione della differenza delle somme indebitamente percepite dalla convenuta Compagnia, con interessi, relativamente all’intercorso contratto assicurativo. Il giudice all’udienza del 18.09.01 assegna la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

in via preliminare, il giudice di pace, rigetta la eccezione di incompetenza perché non fondata per i seguenti motivi. La domanda proposta, restituzione dell’indebito non può essere considerato quale domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione delle disposizioni di cui alla legge 287/90. la Cassazione ha più volte affermato la natura restitutoria e non risarcitorie dell’azione di ripetizione dell’indebito “La ripetizione dell’indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 c.c., rappresenta un’azione restitutoria, non risarcitorie a carattere personale” (Cass. Civ. sez. III, 27 maggio 1995, n. 5926). La domanda principale non rientra tra quelle indicate nell’art. 33 della legge n. 287 del 1990, di cui la competenza è della Corte d’Appello. Va, in ogni caso, chiarito che, ove mai l’attore avesse proposto una domanda di tipo risarcitorie, la competenza a conoscere della stessa resta del Giudice di Pace, ratione valoris, e non della Corte d’Appello. L’art. 33 della legge 10.10.1990 n. 287, infatti, ha previsto una duplice tutela giurisdizionale nel caso di violazione della normativa sull’abuso di posizione dominante e sul divieto di concentrazione (cd. Antitrust). Il primo comma dell’art. 33 prevede la possibilità di ricorrere al TAR del Lazio avverso i provvedimenti amministrativi di cui ai titoli da I a IV della stessa legge, e vale a dire avverso i provvedimenti che dispongono sulla libertà di concorrenza, sull’abuso di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione, sulla sospensione delle operazioni di concentrazione, sulle sanzioni relative alle presunte violazioni etc. etc.

Il secondo comma attribuisce alle Corti di Appello, territorialmente competenti, la competenza a conoscere della nullità e del risarcimento del danno esclusivamente con riferimento alle ipotesi suindicate. Ne consegue che restano fuori, dall’ambito previsto dalla norma, le azioni di risarcimento danni che scaturissero dalla patologia contrattuale, tra assicurato e singola Compagnia di Assicurazioni. Per tali motivi dichiara la sua competenza territoriale e per materia essendo stato stipulato il contratto di assicurazione in santomenna presso il subagente della Compagnia di Ass.ni.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Laviano, dott. Vincenzo RUFOLO, definitivamente pronunciando dulla domanda posta da D.G. R. contro la Compagnia di Ass.ni Allianz Subalpina S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., così decide:

1) accoglie la domanda e condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma indebitamente percepita dalla Assicurazione nella misura del 20% del costo totale del premio proposto relativo alla polizza n. 70420724 dell’autovettura Fiat Uno tg ________;

2) compensa le spese processuali tra le parti.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in laviano 27.09.02.

Il Giudice di Pace

Dott. Vincenzo RUFOLO

Ed ancora segue altra sentenza in cui la Compagnia assicurativa viene condannata anche al pagamento delle spese del giudizio, oltre al riconoscimento del danno.

N. 603/01 R.G.

Sentenza n. 252/01

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

SALA CONSILINA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL

POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Giacinto PETRIZZO

ha pronunziato la seguente , ex art. 113 (2° comma) c.p.c.,

SENTENZA

Nella causa civile promossa da:M. R., .elettivamente domiciliato in Sala Consilina in P.zza Urmberto I, 3, presso lo studio dell’avv. E. C. che lo rappresenta e difende, come da mandato agli atti;

ATTORE
CONTRO
Nuova Tirrena Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t.,con sede in Roma alla via Massimi,158 ed elettivamente domiciliata in sala Consilina al C.so Vittorio Emanuele, 16 presso lo studi dell’avv. M.R. il quale,unitamente all’avv. E. G. del Foro di Roma, la rappresentano e difendono, come da mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;
CONVENUTA
- Oggetto: restituzione premi assicurativi R.C.A.

- Conclusioni:all’udienza di discussione del 08.10.2001 il-procuratore di parte attrice concludeva come da relativo verbale di causa, che, qui si abbia per integralmente richiamato e trascritto.

Svolgimento del Processoon atto di citazione notificato il 24.05.2001, M. R. conveniva in giudizio, dinanzi a questa A.G., la Nuova Tirrena Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., per sentirla condannare alla restituzione, in suo favore, delle somme, indebitamente pagate, nella misura del 20 % del premio R.C.A. pagato o, comunque in quella ritenuta equa, in relazione ai contratti pagati nel corso dell’anno 1998. Assumeva l’istante di aver sottoscritto contratto di assicurazione per la .R.C.A. obbligatoria, ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche ed integrazioni, presso la Compagnia di Assicurazioni Nuova Tirrena S.p.a., relativa all’autovettura , tg. AN 272 XY; - che, per la polizza n° 321/93/32.749, emessa dall’Agenzia di Sala Consilina della Nuova Tirrena S.p.a., è stata pagata, il 31/12/1998, la somma di £.584.600, relativa alla sola garanzia R.C.A.; - che l’Autorità antitrust ha comminato una multa pari a £. 700 miliardi alle Società di Assicurazione che hanno partecipato all’accordo di cartello, risultato e riconosciuto per ciò stesso vietato dalla –legge; - che la Compagnia con cui l’istante ha stipulato la polizza è una delle 39 sanzionate dall’antitrust; - che tale accordo, così come accertato dall’antitrust nonchè dall’Autorità Giudiziaria Amministrativa, ha avuto come effetto immediato e consequenziale l’aumento del costo della polizza di cui alla premessa; - che detto , aumento illecito ammonta, presuntivamente, al 20 % della parte di premio versato e riferito alla garanzia R.C.A., tenuto conto che l’attività in violazione della legge sulla concorrenza, ha determinato un costo di polizza superiore alla media europea e, comunque, illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anti-concorrenziali accertati dall’antitrust, l’istante conclude con la richiesta che venga accolta la sua domanda, e per l’effetto, la Società Convenuta venga condannata alla restituzione delle somme indebitamente percette, così come indicate in premessa. Con vittorie di spese e competenze di 1ite.

Radicatosi il contraddittorio all’udienza del 16.07.01, la convenuta Nuova Tirrena Ass.ni S.p.A. non si costituiva; benché ritualmente convenuta, per cui veniva dichiarata la sua formale contumacia. La parte attrice chiedeva, sulla scorta della prodotta documentazione, fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che il giudicante fissava per l’8.10.01, unitamente all’udienza di discussione, ex art. 320 c.p.c. Frattanto la convenuta Nuova Tirrena. S.p.a. si costituiva in cancelleria depositando in Cancelleria, in data 29.09.01, comparsa di costituzione e risposta, in cui deduceva in rito la incompetenza funzionale e per territorio dell’adito giudice, nel merito instava per il rigetto della domanda attorea in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze tutte in giudizio. Indi, omessa ogni ulteriore istruttoria, sulle precisazioni conclusive del solo procuratore di parte attrice, così come riportate in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza nell’udienza del 08.10.01 con termine di trenta giorni per deposito comparse conclusionali.

Motivi della Decisione

Si premette che tale causa, dato il suo valore al di sotto dei due milioni, .viene decisa, ex art. 113 (2° comma) c.p.c., secondo equità. In tale prospettiva e sotto tale profilo, il giudicante ritiene cosa equa e .rispondente a sostanziale giustizia, nel caso di specie, accogliere la domanda attorea nei limiti e per la motivazione di seguito esposta. In ordine a quanto eccepito nel rito, questo giudicante rileva -che-le eccezioni-di incompetenza funzionale e per territorio, addotte dalla parte convenuta, siano abbastanza infondate. Infatti, in ordine alla prima eccezione, si fa notare che la prospetta inderogabilità della competenza funzionale, comportante la rilevabilità, anche d’ufficio, della incompetenza in ogni stato e grado del processo, attiene ai giudizi instaurati sotto il vigore del vecchio testo dell’art. 38 – “Incompetenza per materia e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 sono rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo”, teste precedente applicabile ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, mentre il rinnovato testo dell’art. 38 (I comma) cpc. così dispone: “L’incompetenza per materia quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 sono rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. Nella prima udienza (16.07.01) di trattazione tale incompetenza non fu rilevata d’ufficio ma nemmeno dalla parte convenuta, stante il suo stata contumaciale, per cui deve ritenersi tardiva e fuori termine la -sua eccezione formulata solo in data 29.09.01 nella sua comparsa di costituzione e risposta in cui era già stata fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione, ex art 321 c.p.c. Parimenti infondata si -rivela la incompetenza territoriale dell’adito giudice, sia perché tardivamente eccepita e, quindi, a contraddittorio chiuso, sia perché si ritiene, senza alcun dubbio, essere stato correttamente –individuato come foro competente, nella .fattispecie il luogo di residenza del consumatore (l’istante Marrone), ex art. 1469 bis n.9) c.c. Pertanto, deve ritenersi ritualmente radicata dinanzi a questa A.G. la controversia in oggetto. Nel merito, si; osserva che:la pretesa attorea ha per oggetto l‘azione di ingiustificato arricchimènto e,quindi, indebito pagamento (competente anche sotto tale aspetto l’adito giudice), che sarebbe , derivato a talune Compagnie Assicuratrici ( n° 39), tra le quali la convenuta Nuova Tirrena S.p.a., da un illegittimo aumento(pari a circa il 20 %) •del costo dei premi assicurativi, ramo R.C.A. Infatti, con provvedimento di chiusura istruttoria, n. 8546 del 28.07.200, l’AutorItà garante della concorrenza e del mercato accertava l’esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza operata da 39 imprese di assicurazione, operanti in Italia nel settore R.C.A. Con lo stesso provvedimento 1’AGCM comminava alle imprese coinvolte nella intesa una multa progressiva rispetto alla gravità della condotta posta in essere. Sempre nella motivazione del già citato provvedimento n° 8546 si legge: “l’Autorità, considerata, la natura e l’attualità -delle informazioni, la immediata identificabilità delle Imprese, la struttura del mercato, la risultanza degli incontri sistematici delle parti, ha verificato che lo scambio :di informazioni tra le imprese di assicurazione determinava una intesa restrittiva della concorrenza. L’intesa accertata ha quale oggetto di restringere e falsare il gioco della concorrenza nel mercato nazionale dell’assicurazione auto. Il circuito informativo istituzionalizzato realizzato dalle imprese è idoneo ad incidere in modo decisivo sulle scelte di prezzo a danno dei consumatori…… Gli aumenti premi, come ben si evince dalle tabelle esaminate dall’Autorità, sono quantificabili in circa il 20 % del costo dei premi assicurativi incassati dalle imprese. Palese risulta ormai la violazione all’art. 2 L. 287/90, la quale prevede il divieto assoluto di intese volte a fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o do vendita o Altre condizioni contrattuali e la nullità delle stesse. Violato inoltre risulta il diritto che la L. 281/98, all’art 1 punto e). riconosce e garantisce ai consumatori ovvero il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi. le conseguenze del comportamento posto in essere dalle imprese ricadono direttamente sui soggetti che con esse hanno stipulato contratti nelle materie che hanno interessato le intese in questione, i quali hanno patito direttamente il danno, consistito nell’aumento dei premi relativi”. A questo punto, evidenziato il comportamento delle imprese assicuratrici, il danno causato ai soggetti lesi, i consumatori, ne consegue che il .danno è risarcibile quanto e conseguenza di un atto illecito; alla luce .dell’art. 2043 c.c.,il danno consiste nell’illegittimo aumento dei prezzi che è sicuramente derivante da atto, illecito. Il provvedimento n° 8546 del 28.07.2000 dell’AGCM è stato confermato peraltro, all’acquisita sentenza n° 6139/2001 del T.A.R del Lazio. 0rbene, l’attore ha esibito e depositato in giudizio la polizza n° 321/93/32. 749, relativa alla sola garanzia R.C.A. dell’importo di £ 584.600, pagato in data 31.12.1998, alla Nuova Tirrena Assicurazioni, Agenzia di Sala Consilina, e ne chiede la restituzione nella misura del 20% o, comunque, in quella ritenuta equa dal giudicante. Alla stregua di quanto esposto, motivato specificato e espresso, la domanda attorea appare meritevole di accoglimento in questa sede, in quanto risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto, per l’effetto si ritiene cosa equa condannare la convenuta Nuova Tirrena Ass.ni S.p.a., in persona del legale rappresentante , alla restituzione, in favore dell’attore della somma di £. 116.000 a titolo di somma indebitamente percetta dalla convenuta, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda all’effettivo saldo. Le spese e competenze tutte di giudizio come liquidate in dispositivo, si pongono a totale carico della parte convenuta, atteso il principio della soccombenza.

P.T.M.

I1 giudice di Pace dott. Giacinto Petrizzo, nella sua definitiva decisione , ex art 113 (2 comma) c.p.c., sulla domanda proposta da M. R., udito il procuratore di parte attrice ed ogni avversa e diversa istanza disattesa, così dispone:

1) accoglie la domanda attorea e per lo effetto condanna la Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. a restituire in favore dell’attore la somma di £ 116.000, indebitamente percepita, oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda all’effettivo soddisfo.

2) condanna, altresì, la convenuta S.p.a. alla totale rifusione, pro parte attrice e con attribuzione al procuratore antistatario, delle spese e competenze tutte di giudizio che si liquidano in complessive £. 759.000

3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 282 cpc.

Il giudice di Pace dott. Giacinto Petrizzo


Ma vediamo ora cosa deve fare l’utente per ottenere la restituzione del maltolto.


RC AUTO: ISTRUZIONI PER L’USO

AZIONI PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE QUOTE DEI PREMI ILLEGITTIMAMENTE PAGATE

Ricordiamo che:

1. Le 17 compagnie sanzionate definitivamente (erano inizialmente 39), alle quali ( e solo ad esse) è possibile chiedere il rimborso dei danni, sono: SAI, GENERALI, HELVETIA, LLOYD ADRIATICO, AZURITALIA, MILANO, RAS, REALE MUTUA, ZURIGO, ALLIANZ SUBALPINA, ASSITALIA, TORO, UNIPOL, WINTHERTUR, AXA, FONDIARIA, GAN.

2. Gli anni di cui si richiede il rimborso vanno dal 1995 al 2000 (compresi).

3. Per definire l’importo dai danni occorre sommare i premi dal 1995 al 2000 e calcolare il 20 per cento.

4. Se si è cambiata compagnia, occorre fare tante lettere per quante sono state le compagnie coinvolte dal 1995 al 2000.

5. Se la compagnia non dà seguito nei 15 giorni alla richiesta di rimborso (Lettera al punto A- Fase stragiudiziale), è possibile ricorrere al Giudice di Pace (Citazione al punto B-Fase giudiziale).

6. Il premio interessato è solo quello per RC Auto. Non calcolare i premi per polizze collaterali (incendio e furto ecc.)

7. Se non si ha documentazione, richiederla per iscritto all’agenzia. Se questa si rifiuta di consegnare le copie, aggiungere alla lettera (A) la seguente postilla: “Per gli anni ……… non è stato possibile quantificare con precisione il danno, in quanto la richiesta all’agenzia…….. di documentazione non ha avuto risposta. Allego alla presente copia della richiesta rimasta inevasa.”. Si indirizzerà quindi la lettera anche al Presidente della Compagnia (presso la Sede Legale) oltre che all’Agenzia di riferimento.

8. In caso di decesso dell’assicurato, gli eredi possono sostituirsi nell’azione di richiesta dei danni.

9. Se dal 1995 si è mantenuta la stessa compagnia, non ci sono decadenze. Se si è cambiata compagnia più di cinque anni fa, è decaduto il diritto di richiedere i danni alla vecchia compagnia: si richiederanno alla nuova.

10. Non si obbligati (se non moralmente) ad essere iscritti all’Adusbef: se non si intende utilizzare i suoi servizi, si tolgano i riferimenti all’associazione (indirizzi “per conoscenza” della lettera da inviare alla compagnia ed ultima frase: “Delega a tutelare i propri interessi l’associazione di consumatori ADUSBEF onlus, a cui è iscritto, ed alla quale invia, presso le sedi sopra indicate, copia di tutti i documenti in proprio ecc……….”

ECCO I TESTI DI LETTERA (A) E CITAZIONE (B)

( A ) FASE STRAGIUDIZIALE (lettera alla compagnia)

Adusbef onlus Vi invita ad attivarvi personalmente per il recupero del maltolto e pubblica la lettera raccomandata con la quale chiedere bonariamente la restituzione del maltolto:





RACCOMANDATA A. R.



Spettabile Compagnia______________________

Agenzia di______________________

Indirizzo______________________





lettera semplice

Spettabile ADUSBEF Onlus
SEDE CENTRALE

Via Farini n. 62

00185 Roma





lettera semplice

Spettabile ADUSBEF Onlus

Coordinamento azioni legali

C.so Porta Luce n. 20

73013 Galatina (Le)



OGGETTO: Polizza n._____________ emessa in data __/___/_____, con scadenza _____________, premio erogato Lire _.___.___, Contraente ___________________________.

Richiesta rimborso delle quote dei premi illegittimamente pagate, giusta provvedimento dell’ Autorità Garante della concorrenza e del mercato n. 8546 del 28 luglio 2000, confermato con Sentenza del Tar Lazio e del Consiglio di Stato.





Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________, nato a ___________ il __/___/____, residente in __________ alla via _____________, n. ______, nella espressa qualità di Vs. assicurato, rappresentato da ADUSBEF ONLUS, essendo venuto a conoscenza di essere stato vittima di ingiustificati aumenti derivanti dal noto illegittimo cartello tra compagnie assicurative, tra cui la Vostra,

Vi Invita e diffida,

con riferimento alla polizza in oggetto, all’immediata restituzione della somma di Euro ___,__, pari al 20% del premio erogatoVi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

A disposizione per eventuali chiarimenti, rimango in urgente attesa di ricevere, entro e non oltre gg. 15 dalla ricezione della presente, la restituzione del maltolto.

Delega a tutelare i propri interessi l’associazione di consumatori ADUSBEF onlus, a cui è iscritto, ed alla quale invia, presso le sedi sopra indicate, copia di tutti i documenti in proprio possessoontratti ed i contrassegni delle polizze rc auto, motocicli, ciclomotori, etc.

_______, __/___/2002

(firma) _________________



( B ) FASE GIUDIZIALE ( Citazione Giudice di Pace)

Se la Vs. compagnia farà le orecchie da mercante non esitate a citarla immediatamente dinanzi al Giudice di Pace della Vs. Città, tenendo presente che:

Per l’art. 7 del Codice di Procedura Civile:

[I]. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Per l’art. 82 del Codice di Procedura Civile:

[I]. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede 516,46 euro.

[II]. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il Giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Adusbef onlus Vi invita ad attivarvi personalmente (entro i limiti di cui ai citati artt. 7 ed 82 del c.p.c.) per il recupero del maltolto e pubblica l’atto per citare la Vs. compagnia dinanzi al Giudice di Pace per ottenere il rimborso delle quote dei premi illegittimamente pagate:



GIUDICE DI PACE DI ________

Atto di citazione

Il sottoscritto (nome e Cognome) _____________________________________________, nato a _______________, il __ ________ 19__ ( C. F. ___ ___ _____ _____ )Documento di identità n.___________________ rilasciato da _____________________il _____________;

Premesso

11. che ha sottoscritto il contratto di assicurazione di cui alla polizza RC Auto n. _____________ presso la Compagnia di assicurazione _______________________________ per il veicolo __________________ targato/telaio__________________________________;

12. che il Consiglio di Stato, con sentenza del 27.2.2002, ha confermato per 635 miliardi di vecchie lire la multa comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle seguenti Compagnie di Assicurazioni: SAI, GENERALI, HELVETIA, LLOYD ADRIATICO, AZURITALIA, MILANO, RAS, REALE MUTUA, ZURIGO, ALLIANZ SUBALPINA, ASSITALIA, TORO, UNIPOL, WINTHERTUR, AXA, FONDIARIA, GAN.

13. che tali compagnie, tramite un'intesa orizzontale, hanno costituito un cartello vietato dalla legge per far aumentare i costi delle polizze, le cui tariffe sono raddoppiate dal 1 luglio 1994, procurando alle stesse un ingiusto profitto, con conseguente danno ai contraenti;

14. che la compagnia con cui il sottoscritto ha stipulato la Polizza fa parte delle compagnie sanzionate in via definitiva dal Consiglio di Stato;

15. che tale accordo, che risulta inconfutabilmente accertato sia dal Tar del Lazio che dal Consiglio di Stato, ha avuto come effetto immediato e consequenziale l’aumento del costo della polizza di cui alle premesse sostenuto in via diretta dal ricorrente;

16. -che l’aumento risultato illecito ammonta presuntivamente al 20% del costo totale dei premi versati dal ________________;

17. che l’attività in violazione della legge sulla concorrenza (art. 2 della Legge n. 287/90, nonché art. 1e della Legge n. 281/98) ha determinato un costo polizza superiore alla media europea e comunque illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dall’Antitrust;

18. -che è diritto dell’istante ottenere la restituzione dell’indebito (2033 c.c. e ss.) in misura pari al 20% del premio pagato o comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura;

19. che vani sono risultati i tentativi di bonario componimento;

tutto ciò premesso, l’esponente consumatore

Cita
la compagnia di Assicurazione, _____________________________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, _____________________________________ con sede legale in ________________, alla via ________________ _n. ___; a comparire dinanzi all’Ill.mo Sig. Giudice di Pace di ____________, all’udienza del__ ______________ 2003 (1),

ore di rito e con continuazione, con invito a costituirsi sino al giorno dell’udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 319 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre suddetto termine implica le conseguenze di cui all’art. 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, dichiarare la Compagnia di Assicurazioni ________________ responsabile della violazione della normativa Antitrust e per l'effetto condannarla alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e, precisamente, alla somma di Euro ___,__, salva differente cifra che l’Ill.mo Sig. Giudicante riterrà di Giustizia o equo liquidare, oltre al rimborso delle spese del presente procedimento.

Mezzi istruttori

Deposita:

1 polizze assicurative e ricevute dei premi pagati;

2 lettera raccomandata di messa in mora.

Chiede ammettersi interrogatorio formale della parte convenuta sui capitoli di cui in premessa ed all'esito prova per testi sugli stessi capitoli, indicado a testimoniare:

1) <...> dom.to in <...>;

2) <...> dom.to in <...>.

Ulteriori mezzi istruttori riservati e con salvezza di ogni altro diritto.

_________,__ ______ 2002

Il consumatore

_________________

Relata di notifica

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’ufficio notifiche presso il Giudice di Pace di _________, ad istanza come sopra, ho notificato copia conforme della presente citazione, spedendola a mezzo plico raccomandato , come per legge alla compagnia di Assicurazione, _____________________________________, in persona del legale rappresentante pro tempore, _____________________________________ con sede legale in _______________________________, alla via ________________ _n. ___, in data ………….



(1) lasciare almeno 30+15 giorni liberi dalla data di deposito della citazione all’ufficio notifiche presso il Giudice di Pace (cfr. Art. 318, comma 2, del codice di procedura civile).



Per ulteriori informazioni gli associati ADUSBEF onlus possono rivolgersi alla nostra Associazione o

visitare il sito www.studiotanza.it ).



Le compagnie avranno così imparato la lezione?



Con il Vostro aiuto siamo sicuri di lasciare almeno un segno a tutti coloro che creando illeciti accordi di Cartello assaltano le tasche dei consumatori, portando i costi dei premi a livelli inimmaginabili rispetto all'andamento del costo della vita, trasformando alcune zone d'Italia in luoghi in cui in molte occasioni l'unica possibilità di assicurarsi è quella di fare "carte false".

Lecce – Roma, 10 novembre 2002 Vicepresidente ADUSBEF Onlus


Sul risarcimento danni per i contraenti di polizze assicurative con le compagnie multate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento del 28.07.2000

(*) (Antonino IACOVIELLO - Avvocato in Roma)

Con provvedimento di chiusura istruttoria, n. 8546 del 28.07.2000, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accertava l'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza operata da 39 imprese di assicurazione, operanti in Italia nel settore RC auto (vedi elenco allegato).

Con lo stesso provvedimento l'AGCM comminava alle imprese coinvolte nella intesa una multa progressiva rispetto alla gravità della condotta posta in essere.

L'istruttoria era iniziata per una presunta infrazione all'art 2 L.287/90, consistente nel rifiuto di stipulare una polizza incendio e furto se non congiuntamente alla polizza RC auto, e si era poi allargata per una presunta violazione del medesimo articolo, consistente in uno scambio di informazioni tra numerose imprese operanti nel settore dell’assicurazione auto, realizzato mediante l’ausilio di una società di consulenza esterna.

In data 21.09.1999, come risulta al punto 48 del provv., sono state effettuate verifiche ispettive presso le sedi di alcune delle imprese coinvolte e presso l’associazione di categoria ANIA.

Nel corso di tali verifiche è stata rinvenuta documentazione relativa sia alle politiche "assuntive" delle imprese sia ad una attività di scambio di informazioni, avente ad oggetto, tra l’altro, i premi commerciali e le condizioni contrattuali, realizzata da numerose imprese di assicurazione, attraverso il ricorso ad una società esterna, RC Log.

L’Autorità, considerata la natura e l’attualità delle informazioni, la immediata identificabilità delle imprese, la struttura del mercato, la risultanza di incontri sistematici delle parti, ha verificato che lo scambio di informazioni tra le imprese di assicurazione determinava una intesa restrittiva della concorrenza.

Come si legge al punto 275 del provvedimento dell’AGCM "l’intesa accertata ha quale oggetto di restringere e falsare il gioco della concorrenza nei mercati nazionali dell’assicurazione auto. Il circuito informativo istituzionalizzato realizzato dalle imprese è idoneo ad incidere in modo decisivo sulle scelte di prezzo a danno dei consumatori.

L’intesa si è protratta per un notevole periodo di tempo.

In linea generale, alcuni osservatori erano già attivi nel 1993, mentre l’osservatorio RCA è stato avviato subito dopo la liberalizzazione tariffaria.

Si tratta dunque, di uno scambio di informazioni che si colloca temporalmente in un periodo particolarmente delicato del settore assicurativo in esame, ossia in un momento in cui si sarebbero dovute cogliere le nuove opportunità per uno sviluppo in senso concorrenziale.

Per quanto concerne la partecipazione di ciascuna impresa ai diversi osservatori, la relativa durata è desumibile dalla tabella 11, paragrafo 125. Gli aumenti dei premi, così come ben si evince dalle tabelle esaminate dall’Autorità, sono quantificabili in circa il 20% del costo dei premi assicurativi incassati dalle imprese.

Palese risulta ormai la violazione all’art. 2 L. 287/90, la quale prevede il divieto assoluto di intese volte a fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o vendita o altre condizioni contrattuali, e la nullità delle stesse.

Violato inoltre risulta il diritto che la legge 281/98, all’art.1 punto e) riconosce e garantisce ai consumatori, ovvero il diritto alla correttezza trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi.

Le conseguenze del comportamento posto in essere dalle imprese ricadono direttamente sui soggetti che con esse hanno stipulato contratti nelle materie che hanno interessato le intese in questione, i quali hanno patito il diretto danno consistito nell’aumento di prezzo dei premi relativi.

Evidenziato il comportamento delle imprese assicuratrici, il danno conseguitone, i soggetti lesi, occorre considerare se sussistono gli estremi per un risarcimento dei danni, ed in caso risultino sussistere quali sono i presupposti giuridici dell’azione.

Un danno è risarcibile solo se è conseguenza di atto illecito; occorre un rapporto di causalità, nel senso delle scienze empiriche (causalità di fatto = l’atto illecito deve essere condizione necessaria dell’evento dannoso).

Dunque l’illecito deve essere conditio sine qua non del successivo danno lamentato.

La responsabilità è esclusa per i rischi ai quali il danneggiato sarebbe stato esposto comunque; nel nostro caso con mercato non alterato il consumatore non sarebbe stato danneggiato essendo in condizione di trovare lo stesso servizio ad un prezzo diverso, cosa resa impossibile dall’accordo delle imprese a livellare i prezzi.

Nel nostro caso l’aumento dei prezzi gravato sui consumatori è derivato unicamente e direttamente dall’accordo tra le imprese assicuratrici a scambiarsi dati sensibili che L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d’ora in poi AGCM, ha giudicato intesa capace di alterare il libero gioco della concorrenza in violazione dell’art. 2 L. 287/90.

Il nesso di causalità tra l’intesa e il danno consistito nell’ingiusto aumento dei prezzi assicurativi emerge ancor più chiaro considerando la Cass. Civ. sez. III, n. 5913 e la Cass. Civ. sez. III n. 10719, entrambe del 2000.

Nella n. 5913 chiaramente si legge " In tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cd. Regolarità causale , con la conseguenza che , ai fini del sorgere l’obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l’evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiono del tutto inverosimili (combinazione della teoria della conditio sine qua non con la teoria della causalità adeguata)".

Ancor più con la sentenza n. 10719 la Cass. ha ritenuto che "in tema di nesso di causalità nell’illecito extracontrattuale,…..tutti gli antecedenti in mancanza dei quali l’evento dannoso non si sarebbe verificato, sono causa efficiente di esso, salvo che sia intervenuta una causa prossima idonea da sola a produrlo….".

Alla luce dell’art. 2043 cc, il danno consistito nell’illegittimo aumento dei prezzi è sicuramente derivante da atto illecito.

Il nostro ordinamento qualifica illecito qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto.

La dottrina maggioritaria lascia all’interprete il compito di specificare il concetto di ingiustizia del danno, in modo da determinare le figure concrete degli atti illeciti.

Il Trimarchi ritiene che la soluzione del problema dipenda dalla valutazione comparativa di interessi contrapposti: interesse minacciato da una certa condotta e l’interesse che l’agente con quella condotta realizza o tende a realizzare.

Vi è pieno accordo a considerare ingiusto il danno che consegue alla lesione di qualsiasi situazione giuridicamente tutelata.

Nella fattispecie che ci occupa registriamo non solamente la violazione dell’art.1 punto e) della L.281/98, come meglio evidenziato sopra, ma anche delle norme che tutelano la libertà dei cittadini di formarsi un libero convincimento nel preferire un prodotto ad un altro nel libero gioco del mercato garantita dalla normativa a tutela della concorrenza.

Ricordiamo che la polizza RC auto è obbligatoria per legge, e dunque il cittadino è obbligato ad interessarsi a questo mercato e a subirne tutti i danni derivanti da una sua eventuale posizione di debolezza.

Nella determinazione dell’elemento soggettivo la prima riflessione è che già l’inosservanza di leggi costituisce colpa se le disposizioni in questione siano vigenti al momento del fatto dannoso (Gazzoni); sicuramente le norme che abbiamo citato e preteso violate sono tutte pienamente vigenti.

Ma ove questo non bastasse ad integrare l’elemento soggettivo per integrare la situazione tutelata dal principio della responsabilità aquiliana, continuiamo considerando che ove si ritenesse che l’aumento dei premi sia stato una conseguenza non voluta del comportamento delle imprese agenti, sicuramente vi sarebbe colpa delle stesse perché la dottrina è uniforme nel ritenere che l’evento è colposo quando non è voluto dall’agente e si verifica per negligenza, imperizia, inosservanza di norme; nel nostro caso ben nota ormai è la inosservanza di norme.

Ove invece, come noi riteniamo, oggetto dell’accordo tra le imprese sia stata una una strategia per permettere alle stesse un livellamento dei prezzi praticando premi più elevati, pienamente configurabile risulterebbe il dolo. Il c.p. all’art. 43 ci impone che l’evento doloso è quello previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria azione.

Dunque se è vero come la manualistica vuole, che la responsabilità è limitata ai danni che sono realizzazione del rischio illecito creato, che vi è un criterio che pone una correlazione tra ambito della responsabilità e regola violata, limitando la responsabilità ai danni che sono realizzazione del rischio illecito creato, che le imprese hanno posto in essere un trattamento incrociato di dati sensibili che ha dato luogo ad una intesa limitatrice del libero gioco della concorrenza, che detta intesa, come accertato dall’ ANTITRUST , ha avuto come effetto immediato e consequenziale l’aumento del costo delle polizze assicurative, si ripete, se tutto ciò è vero, è vero anche che il detto danno ingiusto deve essere risarcito.

Dobbiamo ora individuare chi sono i soggetti che possono ottenere il risarcimento ed in quale misura.

L’ AGCM al termine dell’istruttoria ha accertato la violazione in oggetto da parte di 39 imprese assicuratrici tutte ben identificate. Risulta immediato dedurre che vittime degli aumenti dei premi derivati dal comportamento illecito contestato sono stati tutti i consumatori che hanno contratto polizze con le dette imprese fin dal 1997, anno in cui l’Autorità ha accertato che l’intesa produceva effetti. Il danno si consumava al momento della sottoscrizione di ogni singolo contratto e consisteva nella differenza tra la somma pagata e il prezzo dello stesso prodotto senza l’alterazione derivante dall’accordo.

La direttiva 93/13 CEE del 5.04.1993 individua nel caso di abusi realizzati dal fornitore di beni o servizi, due rimedi:

a) rimedi di tipo individuale successivo;

b) rimedi di tipo generale preventivo.

I primi operano nei singoli contratti già conclusi dal consumatore e sono esperibili dal singolo contraente.

La L. 281/98, come già sopra abbiamo avuto modo di ricordare, all’art.1 riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e ne promuove la tutela in sede sia nazionale che locale "anche in forma associativa"; all’art.3 comma 7 "le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni".

Per consumatore, così come all’art.2 lettera b) e c) della direttiva 93/13 si intende qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale. Così Tr. Roma 20.10.99 (Patanè/DHL), " è consumatore anche colui che acquista un bene o richiede la prestazione di un servizio nel quadro dell’attività professionale svolta, qualora la stipula del relativo contratto non sia inquadrabile tra le manifestazioni di tale attività".

Qui l’organo giudicante interpreta estensivamente la nozione di consumatore ravvisando la linea di confine tra professionista e consumatore nella circostanza che la stipula del contratto sia o no atto della professione (tipico).

Supporto della operazione interpretativa si ravvisa nell’art. 1469 bis, 2° comma, là dove il legislatore fa ruotare la nozione di professionista attorno alla " utilizzazione" del contratto nel quadro dell’attività professionale di quest’ultimo.

Anche per la nozione di consumatore va focalizzata l’attenzione sulla "utilizzazione" del contratto interpretata come inerenza all’attività professionale della conclusione di contratti del genere di quello in esame.

In forza dei concetti appena trattati, agevolmente possiamo includere tra i legittimati a chiedere il ristoro dei danni subiti anche tutti gli imprenditori che nell’esercizio dell’impresa sfruttano un parco autovetture e perciò sono consumatori di contratti di assicurazione RC auto che la legge impone obbligatori.

Valido supporto in questo senso è TAR Puglia sez. I Bari, n. 229 che in applicazione dell’art.3 L. 281/98 ha statuito che " l’eventuale titolare del diritto potrà agire singolarmente, a tutela preventiva o successiva della propria situazione protetta nelle materie di cui all’art. 1 L.281/98".

Dunque in relazione alla fattispecie che ci occupa il nostro ordinamento prevede una legittimazione processuale piena del soggetto consumatore contro gli abusi realizzati da fornitori di beni o servizi, oltre che una legittimazione come soggetto leso da un danno ingiusto che merita un pieno ristoro così come previsto dall’istituto della responsabilità aquiliana.

Avendo ricostruito tutta la fattispecie, approfondito gli istituti giuridici relativi, e quindi verificato:

· il fatto illecito

· i responsabili dell’illecito

· il danno derivato

· l’ingiustizia del danno

· l’elemento soggettivo della condotta dei responsabili

· le norme violate

· chi sono i soggetti danneggiati

· la legittimazione ad agire

rimane da individuare il foro competente e da quantificare il danno.

L’art. 1469 bis al comma 19 individua come foro competente il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore, dunque non vi sono dubbi che la competenza spetti al foro di residenza del consumatore.

La determinazione del danno , in forza delle risultanze istruttorie del provv. 8546 dell’AGCM, consistente in una attenta valutazione del mercato, in una comparazione dei dati relativi ai fatturati dei vari anni, del numero delle vetture circolanti e degli aumenti degli introiti delle imprese assicuratrici nel ramo RC auto, sembra doversi quantizzare nel 20% del costo totale dei premi complessivamente versati dal 1997 tenuto conto che l’attività in violazione della legge sulla concorrenza ha determinato un costo polizza superiore alla media europea e comunque illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dall’Antitrust.

Sicuramente, ove la predetta determinazione non fosse condivisa, rimane utilmente percorribile la via della determinazione equitativa del giudice, infatti Cass. civ., sez. II, 15 gennaio 2000 n. 409 stabilisce "la liquidazione del danno con criterio equitativo non postula necessariamente l’impossibilità assoluta di stimare con esattezza l’entità del danno dovendo il giudice ricorrervi anche quando in relazione alla peculiarità del fatto dannoso la precisa determinazione del danno riesce difficoltosa. Né il giudice è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata".