Originally posted by Quasar
La legge prevede chiaramente che la prescrizione resta sospesa fino al momento in cui il nuovo processo non arriva al punto in cui era quello precedente (non ho tempo per reperire l'articolato, ma sono sicuro che è così).
Hai ragione, ho controllato.
PRESCRIZIONE E CUSTODIA CAUTELARE. Era questo il punto che conteneva l'errore corretto al Senato il 24 ottobre. Con la correzione è stato chiarito che in caso di sospensione del processo anche i termini di prescrizione del reato e della custodia cautelare sono sospesi. Questi ultimi "riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di rimessione ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione". La sospensione dei termini di custodia cautelare è uno degli elementi più problematici, perchè incide sulla libertà personale.
RIPETIZIONE DEGLI ATTI. Su richiesta delle parti, il nuovo giudice, fa ripetere tutti gli atti compiuti prima del provvedimento di rimessione, tranne quelli "di cui è divenuta impossibile la ripetizione". Questa è una norma particolarmente criticata dalle opposizioni perché favorirebbe la prescrizione dei reati.
Non capisco allora la critica del secondo punto. Cio' non toglie pero' che dato il testo originario, senza le modifiche di Ciampi, sarebbe stato possibile ottenere la rimessione in maniera estremamente semplice rinviando la sentenza ad libitum o comunque oltre i termini previsti dall'art. 160 del c.p. come da te menzionato.
La legge Cirami non prevede nulla a riguardo, e bisogna quindi dedurre che l'art 160 resta valido.Il dubbio è ulteriore, cioè se queste sospensioni consentano di superare il termine massimo dell'art. 160, comma 3, c.p.: in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà