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  1. #41
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    Predefinito Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: reazioni....

    Originally posted by Quasar
    La legge prevede chiaramente che la prescrizione resta sospesa fino al momento in cui il nuovo processo non arriva al punto in cui era quello precedente (non ho tempo per reperire l'articolato, ma sono sicuro che è così).

    Hai ragione, ho controllato.

    PRESCRIZIONE E CUSTODIA CAUTELARE. Era questo il punto che conteneva l'errore corretto al Senato il 24 ottobre. Con la correzione è stato chiarito che in caso di sospensione del processo anche i termini di prescrizione del reato e della custodia cautelare sono sospesi. Questi ultimi "riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di rimessione ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione". La sospensione dei termini di custodia cautelare è uno degli elementi più problematici, perchè incide sulla libertà personale.

    RIPETIZIONE DEGLI ATTI. Su richiesta delle parti, il nuovo giudice, fa ripetere tutti gli atti compiuti prima del provvedimento di rimessione, tranne quelli "di cui è divenuta impossibile la ripetizione". Questa è una norma particolarmente criticata dalle opposizioni perché favorirebbe la prescrizione dei reati.


    Non capisco allora la critica del secondo punto. Cio' non toglie pero' che dato il testo originario, senza le modifiche di Ciampi, sarebbe stato possibile ottenere la rimessione in maniera estremamente semplice rinviando la sentenza ad libitum o comunque oltre i termini previsti dall'art. 160 del c.p. come da te menzionato.

    Il dubbio è ulteriore, cioè se queste sospensioni consentano di superare il termine massimo dell'art. 160, comma 3, c.p.: in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà
    La legge Cirami non prevede nulla a riguardo, e bisogna quindi dedurre che l'art 160 resta valido.

  2. #42
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    Il punto è proprio questo.

    Altri dicevano che la sospensione (in generale, non solo questa) incide anche sul termine di cui all'art. 160.

    Cioè: se c'è stata una sospensione della prescrizione per, metti, 1 anno, il termine dell'art.160 diventà "quello dell'art.157 aumentato della metà più un anno".

    Ho fatto anche ricerche di giurisprudenza, ma non ho trovato risposta.
    E non ho sottomano il mio buon Fiandaca-Musco.

    Qualcuno (drugo?) può aiutare?

  3. #43
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    Ricordo inoltre che fu Ciampi a richiedere il non-automatismo dei termini di sospensione dovuti ad una richiesta di rimessione. Oggi per ottenere la sospensione si richiede che la Cassazione giudichi in via preliminare non manifestamente infondata la richiesta. Secondo il testo precedente la sospensione avveniva una volta presentata la domanda di rimessione. Se questa semplice modifica non fosse stata accolta, con buoni avvocati ed abbastanza soldi per pagare le "multe" (1.000-5.000 euro per ogni domanda respinta) si sarebbe potuto sopspendere OGNI processo in maniera permanente.

    Altra chicca: secondo il testo originario la prescrizione non era congelata nei tempi morti del processo....

  4. #44
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    Originally posted by Quasar
    Il punto è proprio questo.

    Altri dicevano che la sospensione (in generale, non solo questa) incide anche sul termine di cui all'art. 160.

    Cioè: se c'è stata una sospensione della prescrizione per, metti, 1 anno, il termine dell'art.160 diventà "quello dell'art.157 aumentato della metà più un anno".

    Ho fatto anche ricerche di giurisprudenza, ma non ho trovato risposta.
    E non ho sottomano il mio buon Fiandaca-Musco.

    Qualcuno (drugo?) può aiutare?
    Quello che posso dirti per certo e' che la Cirami non prevede nulla in maniera esplicita relativamente all'art. 160. La questione va risolta quindi interpretando le leggi vigenti e siamo quindi oltre le mie capacita' (non sono un esperto di diritto, ho solo sostenuto qualche esame all'interno del corso di economia, e questo anni fa'). Ritengo pero' che poiche' l'art 160 prevede che "IN OGNI CASO" non siano superati i termini previsti, in assenza di disposizioni specifiche, lo stesso resti in vigore. Ci possiamo giocare le mutandine che gli avvocati dei nostri una volta scaduti i termini avrebbero chiesto l'applicazione dell'art 160 del c.p. proponendo un'interpretazione restrittiva.

    E' altrettanto certo che senza le modifiche volute da Ciampi (sia relativamente ai termini di sospensione del processo che alla genericita' delle fattispecie in cui e' ammessa la rimessione), per uno con i mezzi di Previti, sarebbe stato estremamente facile posticipare la sentenza in modo permanente.

    PS il testo della legge e' qui http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=4974

  5. #45
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    Quindi la cirami non è una legge fatta ad hoc per il berlusca e per previti?

  6. #46
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    Originally posted by S.P.Q.R.
    Quindi la cirami non è una legge fatta ad hoc per il berlusca e per previti?
    In Italia esiste una cosa chiamata "costituzione".

    A voi fasci non e' mai andata giu'.

  7. #47
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    Originally posted by S.P.Q.R.
    Quindi la cirami non è una legge fatta ad hoc per il berlusca e per previti?
    La Cirami era una legge ad hocchissima, ma grazie a Ciampi e' stata resa minimamente accettabile e non incostituzionale. Senza Ciampi e le sue modifiche, con ogni probabilita' i processi non si sarebbero potuti concludere.

    Leggiti bene la relazione sotto relativa al testo originario:

    RELAZIONE
    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2002

    Onorevoli Senatori. – Come è noto recentissimamente le Sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 18 del 29 maggio 2002) hanno affermato come i casi di rimessione del processo di cui all’articolo 45 del codice di procedura penale non siano corrispondenti nè alle previsioni della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81, nè ai nuovi princìpi di cui all’articolo 111 della Costituzione.
    L’articolo 2, comma 1, numero 17, della citata legge delega testualmente recita «previsione della rimessione, anche su richiesta dell’imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento».
    È quindi di tutta evidenza che già da tale prima osservazione si possa evincere come nell’attuale ordinamento l’applicazione della delega sia stata incompleta e parziale.
    Tale considerazione risulta in linea con l’articolo 111 della Costituzione laddove si propone la terzietà del giudicante.
    Su tali premesse le Sezioni unite si sono viste costrette a sollevare incidentalmente questione di costituzionalità dell’articolo 45 del codice di procedura penale sulla base delle ragioni fin qui rassegnate.
    Necessita quindi un urgente intervento del legislatore diretto ad evitare che una siffatta situazione si riverberi negativamente sui diritti costituzionalmente garantiti dalle parti soprattutto al fine di dare attuazione ai princìpi del giusto processo.
    L’inserimento nell’articolo 45 del codice di procedura penale della previsione del «legittimo sospetto» si pone come rimedio a tale anomala situazione.
    Altresì appare opportuno rendere effettive le decisioni della Corte costituzionale che avevano giustamente limitato gli effetti sospensivi della richiesta ai fini di evitare ingiustificate paralisi processuali basate su reiterazioni pretestuose delle richieste di rimessione.
    Ed infatti la Corte costituzionale con sentenza n. 353 del 1996 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47, comma 1, del codice di procedura penale «nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione».
    Nella parte motiva ha però precisato che il problema afferiva al possibile abuso processuale costituito dalla reiterazione delle richieste di rimessione che, determinando la paralisi del procedimento, compromette il bene costituzionale dell’efficienza del processo.
    Tali princìpi sono stati ulteriormente ribaditi nell’ordinanza n. 5 del 1997 nella quale si legge che la Corte ha così riconosciuto al giudice del merito, in caso di uso distorto della reiterazione dell’istanza di rimessione, il potere di sindacare l’ammissibilità di essa al solo scopo di valutare se pronunciare la sentenza.

  8. #48
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    Originally posted by diego10
    HURRA!!!!!!!!!!!
    ed adesso cosa faranno ? forse manderanno avanti la proposta nitto palma sull`immunita`parlamentare
    fino a poco fa`dubitavo dellèsistenza di Dio adesso dico Dio esiste
    Giustizia sia fatta.
    Aspetta a cantar vittoria

    La Cirami non e' l'unico modo per difendersi dalle togherosse...

    Ride ben chi ride ultimo

  9. #49
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    Originally posted by Il Condor


    Aspetta a cantar vittoria

    La Cirami non e' l'unico modo per difendersi dalle togherosse...

    Ride ben chi ride ultimo
    Detto da uno che sostiene apertamente di fregarsene della costituzione italiana... Certo fregandosene della Costituzione tutto diventa possibile...

    Attenendosi alla costituzione invece, anche presentando nuove domande, le probabilita' di ottenere una rimessione sono bassine ma non nulle. Certo sarebbe auspicabile che i nostri si difendano NEL processo (cosa che ad oggi non hanno fatto) e non DAL processo.

  10. #50
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    Originally posted by antonio
    ..alludi forse ai metodi che qualcuno fra gli amici degli amici uso' con Borsellino?
    Mmmh, veramente pensavo a qualcosa di ben piu' "divertente"

    Pensavo a quando i comunisti spagnoli ordinarono alle loro togherosse di arrestare Francisco Franco... molte di quelle "persone" poi si pentirono di essere nate

    Sai, con la possibile terza guerra mondiale (e il nostro Governo protetto dall'unica superpotenza planetaria), lo scioglimento della UE, la conseguente crisi economico-sociale, se i comunisti pensano di scatenare la rivoluzione (perche' un ordine di arresto per Silvio sarebbe questo) si possono aprire degli scenari molto, ehm, "interessanti"

 

 
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