da "Il Foglio"
Roma. Indecenza, vergogna, scandalo. L’opposizione dà fondo ai sinonimi per bollare la legge Cirami che, ribadiscono giuristi come Giuliano Vassalli e Giovanni Conso, interviene a colmare una lacuna creata nell’ordinamento, in materia di rimessione dei processi in caso di legittimo sospetto sull’imparzialità del giudice. Tra tutte le accuse, una è martellante: la Cirami non sarebbe misura valida per tutti i cittadini chiamati in giudizio, bensì legge ad personam, tagliata sulle esigenze processuali di Silvio Berlusconi e Cesare Previti. Argomento che richiama virtuosamente quel “non debbasi conoscere i nomi di coloro ai quali le leggi si applicano”, affermato da Silvio Spaventa nel suo famoso “La giustizia nell’amministrazione”. Senonché la storia di ogni ordinamento è fitta di provvedimenti assunti invece con un criterio diverso. Non si tratta di rifarsi alle leges de imperio a esclusivo beneficio di un solo e particolare soggetto, come la lex Manilia che nel 66 a.c. Cicerone difese da pretore in Curia per estendere le prerogative di Pompeo. Democrazia pretende che i provvedimenti siano erga omnes, non ad usum delphini. Ma che negli erga omnes ricadano anche soggetti di cui si conosce nome e cognome, ciò non è motivo di scandalo. Non lo è stato neanche per l’Ulivo quando era maggioranza ieri e opposizione l’altroieri. Tre anni fa su Micromega fu Marco Travaglio a eternare un Oscar Luigi Scalfaro ministro dell’Interno del governo Craxi che a Montecitorio, alle perorazioni di un deputato-avvocato per una modifica del codice di procedura penale, lo interruppe dicendo: “Avvocato abbia pazienza, mi dica che processo vuole sistemare, così magari ci mettiamo d’accordo...”. Né mancano esempi di provvedimenti concreti, proprio in materia giudiziaria. A cominciare dalla cosiddetta “legge Valpreda”, promossa dal secondo governo Andreotti e approvata col sostegno delle sinistre nel dicembre ’72 dopo che un vasto movimento d’opinione si era mobilitato in favore dell’anarchico della Ghisolfa recentemente scomparso, ma allora da 3 anni in carcere per la strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969. La legge disponeva per la prima volta la concessione della libertà provvisoria a imputati di reati anche gravissimi, a mandato di cattura obbligatorio e con massimali di pena previsti sino all’ergastolo. Da quella legge prese il via la battaglia garantista per il contenimento della custodia cautelare. E Diliberto rinviò di sei mesi Ma Valpreda era vittima di errore giudiziario, si dirà. Già, ma dovrà attendere il 1987 per vederselo riconoscere. C’è chi spera che analogamente costituisca un precedente fausto la cosiddetta “legge Sofri”, approvata in maniera bipartisan da Polo e Ulivo l’11 novembre 1998. Disponeva che, in caso di revisione del processo disposta dalla Corte di Cassazione, essa potesse avvenire in una Corte d’Appello diversa da quella cui apparteneva il giudice di merito, se coinvolto nell’indagine preliminare o nella sentenza di condanna. Ma Sofri non ha mai inteso sottrarsi ad alcun processo, si dirà. Verissimo, ma con quella legge Ulivo e Polo concordavano proprio su circostanze ricadenti nella oggi famigerata “sottrazione al giudice naturale”. Ed era proprio la Corte d’Appello di Milano ad aver respinto l’istanza di revisione. Se poi il problema è Tangentopoli, l’Ulivo promosse e approvò nell’estate ’97, ministro di Giustizia Giovanni Maria Flick, l’abrogazione dal codice penale dell’abuso d’ufficio non patrimoniale: la legge “Abruzzo-Piemonte”, visto che proscioglieva gli assessori di quelle Regioni imputati di lottizzare Usl e spartirsi fondi comunitari. E la “legge Sisde” grazie alla quale, nella stessa votazione, dimezzando pene e termini di prescrizione per l’abuso d’ufficio patrimoniale, furono sgravati tutti coloro che all’indagine non avevano potuto opporre il reciso “Non ci sto!” a reti unificate? Tante anche per l’Ulivo, le leggi ad personam. Ma una sola aiuta a capire quale sia per l’Ulivo quella buona: il decreto legge con cui il ministro Oliviero Diliberto rinviò di 6 mesi l’incompatibilità nella funzione di Giudice per l’udienza preliminare, chiamato a decidere se archiviare un’inchiesta o rinviare a giudizio, di un medesimo Giudice delle indagini preliminari, se nel corso di queste avesse disposto custodie cautelari. L’incompatibilità doveva entrare in vigore il 2 giugno ’99, ma il governo D’Alema la “spostò” al gennaio successivo. Guarda caso era il Gip Alessandro Rossato di Milano, proprio quello del processo Imi Sir, che sarebbe divenuto incompatibile e non avrebbe potuto decidere come Gup il rinvio a giudizio, che venne nel novembre. E’ la “legge Rossato” a piacere all’Ulivo: le leggi ad hoc vanno bene solo se tutelano i propri sodali o colpiscono gli avversari.




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