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    CIRCOLARE N. 10/E
    Roma, 13 febbraio 2003
    Direzione Centrale Gestione Tributi
    _______________

    Oggetto: Modello 730/2003 redditi 2002. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta e dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti
    INDICE

    1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2003.............................................. ........2
    1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730............................................... .2 730.........................................3
    1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello congiunta......................................... .................................................
    1.3 Dichiarazione 4 730............................................... .................................5
    1.4 Presentazione del modello integrativo”...................................... ........................................6
    1.5 Dichiarazione “730-d’acconto......................................... ......................7
    1.6 Pagamenti rateali e versamenti
    2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta
    2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale........................................... ..........8 d’imposta......................................... ..........8
    2.2 Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta......................................... ................0
    2.3 Compensi previsti per i sostituti
    3. Assistenza fiscale prestata dai Centri per lavoratori dipendenti.............................1
    3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale........................................... ......1 CAF............................................... ......................1
    3.2 Assistenza fiscale prestata dai conformità........................................ .................................................. ......
    3.3 Visto di 14 documentazione.................................... ......................................5
    3.4 Controlli sulla
    1

    4. Conguagli......................................... .................................................. ........................7
    4.1 Modalità e termini........................................... .................................................. ...7 particolari....................................... .................................................. .....20
    4.2 Situazioni
    1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2003
    1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730.
    Possono utilizzare il modello 730/2003, se hanno un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti:
    - i lavoratori dipendenti e i pensionati;
    - i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l’indennità di mobilità;
    - i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
    - i sacerdoti della Chiesa cattolica;
    - i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
    - i soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
    In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno il contribuente può rivolgersi:
    - al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2003;
    - a un CAF-dipendenti, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2003 e se conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.
    Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all’articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R.(redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo
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    compreso da giugno a luglio 2003 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
    Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.
    Tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730:
    - di lavoro dipendente;
    - assimilato a quello di lavoro dipendente;
    - di terreni e fabbricati;
    - di capitale;
    - di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
    - alcuni redditi diversi;
    - alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

    1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730
    Non possono utilizzare il modello 730/2003, ma devono presentare UNICO 2003 Persone fisiche, i contribuenti che nell’anno 2002 hanno posseduto:
    - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
    - redditi d’impresa anche in forma di partecipazione;
    - redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D5, del modello 730 (es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda).
    Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2003 i contribuenti che:
    - devono presentare la dichiarazione IVA o IRAP o dei sostituti d’imposta, modelli 770 ordinario e semplificato (es. imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
    - non sono stati residenti in Italia nel 2002 e/o non lo sono nel 2003;
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    - nel 2003 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).
    I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se:
    - il rapporto di lavoro è cessato al momento della presentazione della dichiarazione;
    - sono a conoscenza che il rapporto di lavoro cesserà prima dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio.
    Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.

    1.3 Dichiarazione congiunta
    I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello.
    La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi è titolare, nel 2002, di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d’impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi nel quadro D del modello 730), o, comunque, è tenuto a presentare il modello UNICO 2003 Persone fisiche.
    Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio.
    Nel frontespizio del modello, deve essere indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio, se la dichiarazione viene presentata ad un CAF.
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    Non è possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti.

    1.4 Presentazione del modello 730
    I contribuenti, per adempiere gli obblighi di dichiarazione possono utilizzare il modello 730, da quest’anno compilato esclusivamente in euro, rivolgendosi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, o ad un CAF-dipendenti scelto autonomamente.
    Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta deve presentare entro il mese di aprile 2003:
    - il modello 730/2003, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;
    - il modello 730-1 con la scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef, nell’apposita busta chiusa, anche se non compilato. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF”. Vanno inserite in una sola busta, con l’indicazione del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante, le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta.
    Al sostituto d’imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria che deve, invece, essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2007 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
    Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale prestata da un CAF-dipendenti deve presentare entro il mese di maggio 2003:
    - il modello 730/2003 già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione;
    - il modello 730-1 con l’indicazione dei dati anagrafici anche se non viene effettuata la scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef.
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    Il contribuente deve esibire al CAF la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2007 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
    Le stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d’imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui è socio.

    1.5 Dichiarazione “730-integrativo”
    Il contribuente che nella dichiarazione 730 presentata riscontra errori od omissioni (es. l’omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere barrata l’apposita casella “730 integrativo”, deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2003, esclusivamente ad un CAF-dipendenti anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta.
    Il contribuente, con la dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria al CAF per il controllo della conformità; se l’assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione.
    Il CAF conseguentemente:
    -rilascia la ricevuta, modello “730-2 per il CAF”, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;
    -elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale barra l’apposita casella “integrativo” e lo consegna all’assistito, entro il 15 novembre 2003, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;
    -fa pervenire, entro il 15 novembre, il modello 730-4 integrativo al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre;
    -trasmette all’Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 31 dicembre 2003, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2003.
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    Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (es. l’omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, può presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2003 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute.
    Se i termini per la presentazione della dichiarazione sono scaduti, il contribuente può, con un modello UNICO, rettificare o integrare la dichiarazione (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; articolo 2 del D.P.R. 322 del 1998).
    La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730, e, di conseguenza, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

    1.6 Pagamenti rateali e versamenti d’acconto
    Rateizzazioni
    Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di: saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. A tal fine, il contribuente indica nella Sezione VI, rigo F7, casella 3, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito.
    Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef.
    Acconti
    Il contribuente nel modello 730 (rigo F7 colonna 2) può chiedere, sotto la propria responsabilità, la trattenuta di minori importi degli acconti risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Se non intende effettuare alcun versamento l'assistito deve barrare l’apposita casella 1 del rigo F7.
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    Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre 2003 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.
    2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta
    2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
    Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, i sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera l), del TUIR.
    I sostituti d’imposta, se scelgono di prestare assistenza fiscale, svolgono le attività indicate nell’articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
    Tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale (articolo 37, comma 4, decreto legislativo n. 241 del 1997).
    In caso di inosservanza delle citate disposizioni (articolo 37, commi 2 e 4, decreto legislativo n. 241 del 1997), si rende applicabile ai sostituti d’imposta la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2582.

    2.2 Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta
    Il sostituto d’imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello “730-2 per il sostituto d’imposta”.
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    Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e in caso di dichiarazione congiunta da entrambi i contribuenti e che riporti i dati relativi al sostituto stesso.
    Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d’imposta.
    Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l’interruzione dell’assistenza fiscale, è tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2003 Persone fisiche.
    Entro il 16 giugno 2003 (il 15 giugno è giorno festivo) il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
    Il rispetto di tale termine consente al contribuente di verificare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e di comunicare tempestivamente eventuali errori commessi dal sostituto, per metterlo in grado di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione), da consegnare all’assistito. La sanzione amministrativa applicata su eventuali versamenti tardivi è a carico dell’autore della violazione che può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
    Il sostituto entro il 20 ottobre 2003 deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione e consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1.
    Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2005.
    Il sostituto d’imposta, socio di un CAF-dipendenti, se presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, svolge le operazioni di raccolta delle
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    dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio.

    2.3 Compensi previsti per i sostituti d’imposta
    Ai sostituti d'imposta spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, stabilito nella misura unitaria di euro 10,33 per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa, adeguato annualmente sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati stabilito dall’Istat. Per l’elaborazione di una dichiarazione congiunta il compenso spetta in misura doppia.
    Il compenso, corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
    Alle Amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti, come precisato dal Ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993.
    Detti compensi non spettano altresì alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal Ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.
    Per l’effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte dei CAF che hanno prestato assistenza, non è previsto alcun compenso per i sostituti d’imposta.

    L’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta non comporta alcun onere per gli assistiti.
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    3. Assistenza fiscale prestata dai Centri per lavoratori dipendenti
    3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
    Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, individua i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale e le attività che detti Centri possono svolgere.
    I CAF sono tenuti a prestare assistenza fiscale -presentazione del mod. 730- ai contribuenti che la richiedono, come previsto dall’articolo 34, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
    Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i CAF devono esporre, in modo visibile, nei locali adibiti all’assistenza, copia del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale e fornire chiare informazioni sull’assistenza, sugli orari di apertura e sulle tariffe applicate.
    L’articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabilisce per i Centri un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di euro 12,91 per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso, adeguato annualmente sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati stabilito dall’Istat. Per l’elaborazione di una dichiarazione congiunta il compenso spetta in misura doppia.
    Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documentata non deve alcun corrispettivo al Centro di assistenza fiscale.

    3.2 Assistenza fiscale prestata dai CAF
    Il CAF rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e del modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita.
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    La ricevuta è redatta in conformità al modello “730-2 per il CAF” e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell’incaricato del CAF al rilascio della ricevuta.
    Nella ricevuta è opportuno che siano analiticamente indicati i documenti esibiti quando la loro conservazione non è affidata al CAF; l’indicazione può avvenire in forma sintetica quando il CAF conserva copia dei documenti esibiti. Tale indicazione potrà rivelarsi utile in caso di controllo, di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, di cui sarà contestualmente informato anche il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF.
    Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, il CAF deve verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730 e che siano indicati gli estremi del sostituto d’imposta che dovrà eseguire i conguagli.
    Se emergono, anche nel corso dell’attività di assistenza, situazioni che non consentono l’utilizzo del modello 730, il CAF deve tempestivamente informare il contribuente perché egli possa presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2003 Persone fisiche.
    Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, il CAF elabora la dichiarazione e liquida le relative imposte.
    Entro il 20 giugno 2003, il CAF consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all’esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2003 pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2003.
    Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell’assistenza fiscale, sono evidenziati:
    - gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale;
    - le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;
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    - i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;
    - la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell’ 8 per mille dell’Irpef.
    E’ opportuno per i contribuenti riscontrare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e comunicare tempestivamente eventuali errori commessi dal CAF, per metterlo in grado di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all’assistito e la rettifica del risultato contabile (modello 730-4) che deve essere fatta pervenire al sostituto d’imposta in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2003. La sanzione amministrativa applicata su eventuali versamenti tardivi è a carico dell’autore della violazione che può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
    La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia della dichiarazione presentata, trasmessa in via telematica dal CAF all’Agenzia delle Entrate.
    Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2003 Persone fisiche.
    Il CAF deve comunicare al sostituto d’imposta, entro il 20 giugno 2003, il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio.
    I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell’ultima pagina.
    Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo: servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano e, previa intesa con i sostituti, invio telematico o mediante supporti magnetici. E’ opportuno, in caso di accordi, che tutti gli invii relativi ai modelli 730-4 ad un sostituto siano effettuati dal CAF con lo stesso sistema di comunicazione.
    I supporti magnetici, predisposti in conformità alle specifiche tecniche definite dall’apposito decreto, devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili alle Amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l’invio telematico.
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    Al fine di favorire lo sviluppo del telematico è opportuno l’uso di tale sistema con tutti i sostituti che lo hanno richiesto quali: INPS, Ministero dell’Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro), INPDAP, Poste Italiane spa e Ferrovie dello Stato spa.
    I sostituti d’imposta restituiscono al CAF, entro quindici giorni, una copia dei modelli 730-4 ricevuti; i modelli 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF è in grado di documentare l’avvenuta trasmissione e ricezione.
    Il CAF entro il 20 ottobre 2003 trasmette in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni modello 730 elaborate; la tardiva od omessa trasmissione comporta l’applicazione, a carico dei Centri, della sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5164.
    Se il CAF trasmette elementi discordi rispetto alla documentazione fornita dall’assistito, è prevista la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza.
    Il CAF deve conservare le dichiarazioni, i relativi prospetti di liquidazione e i 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2005.

    3.3 Visto di conformità
    I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità (articolo 35, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 241 del 1997), non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione) o valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.
    Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:
    14
    - della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con
    quello delle relative certificazioni esibite;
    - dell’ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 41% e/o del 36%, sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita, e del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente anche in merito alla prosecuzione di lavori già iniziati in anni precedenti;
    - delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e relativa all’anno 2002;
    - delle detrazioni d’imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione o dalla relativa documentazione esibita;
    - dei crediti d’imposta spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e non eccedenti le misure previste dalla legge.
    Per il rilascio del visto di conformità infedele si applica, a carico del responsabile dell’assistenza fiscale, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2582.

    3.4 Controlli sulla documentazione
    Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF deve verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione con quelli risultanti dalla documentazione esibita.
    Per i controlli che i CAF devono eseguire, non è necessaria l’esibizione di documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d’imposta (es. certificati di stato di famiglia).
    Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica:
    - documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD, certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo occasionale, ecc.);
    - fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell’anno 2002, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, nonché altra
    15
    documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio: per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale; per i premi di assicurazione sulla vita, documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione);
    - attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati direttamente dal contribuente;
    - ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
    Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 41 e/o del 36 per cento, devono essere esibiti:
    - copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al competente Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori;
    - copia dei bonifici bancari;
    - copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario (pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 ovvero spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute d’acconto operate sui compensi, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);
    - attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.
    Se il contribuente ha già esposto nelle precedenti dichiarazioni spese per il recupero del patrimonio edilizio e anche nel modello 730/2003 chiede il riconoscimento di una rata in cui era stato diviso l’onere, il responsabile del CAF non deve richiedere la relativa documentazione. Deve, invece, essere effettuato il controllo di conformità quando il contribuente richiede per la prima volta nella dichiarazione 730/2003 il riconoscimento della detrazione per spese per interventi effettuati per il recupero del patrimonio edilizio, anche se il presupposto era sorto precedentemente.
    Il contribuente può documentare con l’autocertificazione il sostenimento delle spese sanitarie per familiari, non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica quando la ricevuta di pagamento è rilasciata allo stesso familiare.
    16
    Il contribuente può, se il CAF è già in possesso di documentazione (es. contratti di mutuo o di assicurazione) perché prodotta in anni precedenti, attestare con l’autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.

    4. Conguagli
    4.1 Modalità e termini
    I sostituti d’imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi dai Centri di assistenza fiscale entro il 20 giugno 2003. Se il risultato contabile perviene oltre tale termine il sostituto procede all’effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.
    I sostituti devono inoltre tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2003.
    E’ opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF che li hanno inviati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro.
    Il debito o il credito risultante dal modello 730-3 o dal modello 730-4 deve essere, rispettivamente, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato anche se d’importo uguale o inferiore a euro 10,33.
    Conguagli a credito
    Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi corrisposti nel mese
    17
    di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti nello stesso mese di luglio. Se anche quest’ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2003.
    In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.
    Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.
    In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.
    Conguagli a debito
    Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio 2003.
    Se è stata chiesta la rateizzazione il sostituto calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.
    18
    Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2003. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
    Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.
    Il sostituto deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l’anno 2003, e applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.
    Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2003 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento.
    L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti se si utilizza il modello F24 o l’apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.
    Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2003, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
    19
    Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.
    I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

    4.2 Situazioni particolari
    Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione
    Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
    I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all’articolo 47, lettera c-bis), del T.U.I.R.), possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
    In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.
    Decesso del contribuente
    Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.
    20
    Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.
    Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell’apposita certificazione.
    Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
    Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
    Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2003 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.
    Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.
    Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.
    Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.
    21

  2. #22
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    Predefinito scadenze fiscali della settimana

    Scadenze Fiscali della Settimana

    RAVVEDIMENTO

    Tributi non pagati entro il 16 gennaio. Scade oggi il termine [il 15 febbraio, di scadenza, è sabato e il 16 è domenica] per i contribuenti che non hanno versato le imposte con scadenza al 16 gennaio 2003 per l’impiego del ravvedimento “breve”. I contribuenti che si ravvedono devono versare le somme dovute, più la sanzione del 3,75% , più gli interessi del 3% annuo per i giorni dal 17 gennaio fino al giorno di pagamento compreso.

    IVA

    Contributi mensili. Scade oggi il termine per i contribuenti mensili che devono versare l’IVA dovuta relativa al mese di gennaio 2003.
    Trimestri particolari. Scade oggi il termine per i contribuenti trimestrali “particolari” che devono eseguire il versamento del quarto trimestre 2002. Sono trimestrali “particolari” gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, nonché gli enti e le imprese che effettuano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, autorizzati con decreto ministeriale.

    ADDIZIONALI IRPEF

    Versamento. Entro oggi i datori di lavoro devono versare l’addizionale regionale Irpef trattenuta ai dipendenti in sede di operazioni di conguaglio del mese precedente per effetto delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Entro oggi deve essere anche versata la rata dell’addizionale regionale Irpef trattenuta ai dipendenti in sede di operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate, e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre [prima rata entro il 16 febbraio].

    RIVALUTAZIONE TFR

    Versamento acconto imposta sostitutiva. Dal 2001 è prevista l’applicazione di una tassazione distinta sulla parte capitale del trattamento di fine rapporto [Tfr], tassazione del sostituto d’imposta e riliquidazione da parte degli uffici fiscali, rispetto a quella sulla rivalutazione di cui all’articolo 2120 del Codice Civile. La rivalutazione è soggetta ad imposta sostitutiva dell’11 per cento, che si versa in due rate: una entro il 16 dicembre dell’anno in corso e l’altra entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo.

    RITENUTE DI GENNAIO

    Versamento. Oggi è l’ultimo giorno per versare le ritenute operate nel mese di gennaio su: redditi di lavoro dipendente ed assimilati; compensi di lavoro autonomo e provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio; redditi di capitale e assimilati; compensi per la perdita dell’avviamento commerciale; premi e contributi corrisposti dall’Unire e dalla Fise; premi per l’allevamento equino; riscatto assicurazione vita; premi e altre vincite; contributi degli enti pubblici a imprese; redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno.

  3. #23
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    Predefinito scadenze fisali della settimana

    SCADENZE FISCALI DELLA SETTIMANA

    Venerdì 28 febbraio:
    *IVA – Comunicazione dati anno 2002
    Oggi è l’ultimo giorno per presentare in via telematica la comunicazione dei dati Iva relativi al 2002. I dati riepilogativi del 2002 devono essere comunicati mediante uno specifico modello disponibile sul sito internet dell’agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.it] o su quello del ministero dell’Economia e delle finanze [www.finanze.it]. La comunicazione dei dati riguarda, sostanzialmente, i risultati delle dichiarazioni periodiche per determinare l’Iva dovuta o a credito di fine anno.

    DIPENDENTI – Conguagli 2002
    Oggi è l’ultimo giorno per i sostituti d’imposta che devono effettuare il conguaglio 2002 tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sui redditi di lavoro dipendente

    BOLLO – Pagamento in modo virtuale prima rata 2003
    I soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono versare entro oggila prima rata bimestrale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2003.

    BONUS INVESTIMENTI
    Comunicazione dati investimenti agevolati anni 2001 e 2002. Oggi è l’ultimo giorno per presentare i modelli per la comunicazione dei dati degli investimenti nelle aree svantaggiate. L e comunicazioni devono essere presentate, a pena di disconoscimento del beneficio, solo in via telematica. Due sono i modelli approvati per il controllo dei bonus fiscali: uno per investimenti effettuati dalle imprese che hanno conseguito il diritto al vecchio credito di cui all’art.8 della legge 388/2000, prima dell’8 luglio 2002; e l’altro per le imprese che hanno conseguito il diritto al contributo dall’8 luglio 2002, dopo le modifiche recate dall’art. 10 del decreto Legge 138/2002. In ogni caso, si ricorda che sia il vecchio credito, sia il contributo, se spettanti, potranno essere usati in compensazione con i versamenti a partire dal 10 aprile 2003.

    Domenica 2 marzo [slitta a lunedì 3 marzo]:
    *CONTRATTI D’AFFITTO – Imposta di registro
    Scade oggi il termine per la registrazione e il pagamento dell’imposta in banca al concessionario o alla posta, per i contratti di locazione soggetti all’imposta di registro che hanno avuto inizio con il primo febbraio 2003. Scade oggi anche il termine per pagare l’imposta sui rinnovi scaduti a fine gennaio.

  4. #24
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    Predefinito SCADENZE FISCALI DELLA SETTIMANA

    SCADENZE FISCALI DELLA SETTIMANA

    Lunedì 3 marzo

    SALDO IVA 2002. Versamento saldo IVA 2002. E’ in corso il termine - scade il 17 marzo 2003 [il 16 marzo, di scadenza, è domenica] – per effettuare il versamento del saldo IVA 2002. Questa scadenza interessa sia i contribuenti tenuti alla dichiarazione IVA in forma autonoma, cioè separata dall’Unico 2003, sia gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata, comprese le persone fisiche in regime forfettino e forfettone [ex articoli 13 e 14 legge 388/2000] che beneficiano dell’esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici, ma che devono eseguire la liquidazione annuale. I contribuenti tenuti a presentare l’IVA 2003, relativa al 2002, con l’Unico 2003, possono versare il saldo IVA, maggiorato dell0 0,40% per mese o frazione di mese successiva al 17 marzo 2003, entro il termine fissato per il pagamento dell’imposte dovute a saldo relative all’Unico 2003, 20 giugno 2003, o dal 21 giugno al 21 luglio; in questo caso, si deve aggiungere un altro 0,40% all’importo differito completi di aumenti.

    RIMBORSO IVA 2002. Richiesta rimborso al concessionario. E’ in corso il termine per la richiesta del rimborso IVA relativa al 2002. La richiesta di rimborso deve essere presentata in ogni caso, sia dalle persone fisiche sia dai soggetti diversi, direttamente al concessionario della riscossione competente, usando il modello VR/2003. La richiesta può essere prodotta dal 1 febbraio 2003 fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA,.sia in via autonoma, via in forma unificata con l’Unico 2003, e cioè entro il 31 luglio se contribuenti non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, che possono presentare la dichiarazione IVA su modello cartaceo a posta o banche. Il termine scade invece il 31 ottobre 2003 per i contribuenti che presentano la dichiarazione, per obbligo o per scelta in via telematica.

    CONTRATTI DI AFFITTO. Imposta di registro. Scade oggi il termine per la registrazione e il pagamento dell’imposta in banca, al concessionario o alla posta, per i contratti di locazione soggetti all’imposta di registro che hanno avuto inizio con il primo febbraio 2003. Scade oggi anche il termine per pagare l’imposta sui rinnovi scaduti a fine gennaio. Per il versamento si usa il modello F23 denominato “Modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate”. L’imposta minima per la registrazione iniziale del contratto è di 51,65 euro.

  5. #25
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    Predefinito documentazione per il 730

    Documentazione da esibire ...
    per la compilazione del 730


    Il contribuente deve esibire al Caf la documentazione necessaria alla verifica delle disposizioni che
    disciplinano gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo e le detrazioni dall’imposta, i
    crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto.
    In particolare la documentazione da produrre, in copia fotostatica, al Caf riguarda:
    certificazioni (ad esempio CUD 2003 o/e CUD 2002) attestanti le ritenute;
    certificazioni di utili derivanti dalla partecipazione in società e/o enti soggetti all’Irpeg (ad esempio
    titoli azionari);
    scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti i pagamenti effettuati per oneri deducibili o per i
    quali spetta la detrazione d’imposta, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento;
    ad esempio :
    ?? per gli interessi passivi di mutuo è necessario presentare la copia del contratto di mutuo;
    ?? per i premi di assicurazione sulla vita, qualora dalla quietanza di pagamento non risulti
    l’intestatario della polizza e la durata, è necessario presentare copia della polizza stipulata;
    ?? per le spese mediche sostenute per assistenza specifica o mezzi necessari alla deambulazione è
    obbligatoria la presentazione del certificato rilasciato dall’apposita commissione o eventuale
    dichiarazione sostitutiva.
    attestati di versamento degli acconti d’imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
    dichiarazioni Mod. Unico 2002 persone fisiche, o ultima dichiarazione presentata, in caso di
    eccedenza d’imposta per i quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
    Recupero del patrimonio edilizio
    Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la
    detrazione d’imposta del 41 o del 36 per cento, devono essere consegnati al Caf:
    copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al competente centro
    di servizio la comunicazione di inizio lavori;
    copia dei bonifici bancari;
    copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico
    bancario (spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute d’acconto operate sui compensi,
    all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);
    attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.
    ATTENZIONE
    In particolare, qualora il contribuente negli anni precedenti abbia esposto nelle dichiarazioni dei redditi
    (mod. 730 o mod. Unico ) le spese sostenute per gli interventi effettuati per il recupero del patrimonio
    edilizio e nel mod.730/2003 chieda il riconoscimento di una delle rate in cui era stato suddiviso l’onere
    per il quale spetta la detrazione d’imposta non deve produrre la documentazione di cui sopra.
    Inoltre per evitare errori nell’elaborazione del Mod.730 occorre produrre in copia fotostatica il
    tesserino del proprio codice fiscale e se coniugati del coniuge ed eventuali altri familiari a
    carico fiscalmente.

    2
    GUIDA AI PIU’ COMUNI ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI
    Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19%
    Spese sanitarie
    Le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione sono:
    ?? prestazioni chirurgiche
    ?? analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
    ?? prestazioni specialistiche;
    ?? acquisto o affitto di protesi sanitarie;
    ?? prestazioni rese da un medico generico (comprese le visite e le cure di medicina omeopatica);
    ?? ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze;
    ?? acquisti di medicinali;
    ?? importi dei ticket pagati se le spese in oggetto sono state sostenute nell’ambito del Servizio
    sanitario nazionale;
    ?? spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie;
    ?? spese relative al trapianto di organi;
    ?? spese di assistenza specifica.
    ATTENZIONE
    Per le spese in oggetto la detrazione compete sull’importo eccedente la franchigia di euro 129,11.
    Spese per familiari non a carico
    Le spese sanitarie, relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica, sostenute nell’interesse dei
    familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova
    capienza nell’imposta da quest’ultimi dovuta.
    CASI PARTICOLARI – Analisi, ricerche ed applicazioni
    Rientrano tra le spese relative ad analisi, ricerche ed applicazioni rese da ambulatori, istituti specializzati
    e ASL i seguenti esami e terapie:
    ?? esami di laboratorio;
    ?? tac, laser, ecografia;
    ?? chiroterapia;
    ?? ginnastica correttiva e per la riabilitazione;
    ?? dialisi;
    ?? cobaltoterapia, iodioterapia, neuropsichiatria;
    ?? psicoterapia resa da medici specialistici o da psicologi iscritti all’albo.
    Protesi sanitarie
    Si considerano protesi sanitarie non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma
    anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità.
    Per l’integrale deducibilità delle spese in questione è necessario che alla documentazione della spesa
    (fattura/ricevuta fiscale) sia allegata anche la prescrizione del medico curante. In alternativa alla
    prescrizione medica il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un’autocertificazione
    al fine di attestare la necessità e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.
    Rientrano tra le protesi:
    ?? protesi dentarie e apparecchi ortodontici;
    ?? apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali);
    ?? lenti a contatto (compreso il liquido) e occhiali da vista;
    ?? apparecchi auditivi;
    ?? arti artificiali e apparecchi ortopedici (cinture medico chirurgiche, scarpe e tacchi ortopedici ecc.);
    ?? protesi fonetiche;
    ?? stimolatori e altre protesi cardiache e vascolari;
    ?? stampelle, bastoni canadesi ecc., anche se presi in affitto.

    3
    Acquisto di medicinali
    In caso di acquisto di medicinali senza prescrizione medica (prodotti da banco), il contribuente deve
    conservare lo scontrino rilasciato dalla farmacia e in alternativa della prescrizione medica il contribuente
    può predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l’effettivo bisogno dei
    medicinali acquistati.
    Spese di assistenza specifica
    Le spese di assistenza specifica sono quelle sostenute per:
    assistenza infermieristica abilitativa (es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
    ?? prestazioni resa da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di
    base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della
    persona;
    ?? prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
    ?? prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
    ?? prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia
    occupazionale.
    Spese sanitarie per portatori di handicap
    Tipologie di oneri
    Rientrano in questa tipologia di oneri le spese sostenute per i mezzi necessari all’accompagnamento, alla
    deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap, a titolo esemplificativo:
    ?? poltrone per inabili non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie, per la
    correzione dei difetti della colonna vertebrale;
    ?? arti artificiali per la deambulazione;
    ?? cure termali;
    ?? costruzione di rampa per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle
    abitazioni;
    ?? trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
    ?? sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e possibilità di integrazione dei
    soggetti di cui all’art. 3 della legge n.104 del 5 febbraio 1992, quali, ad esempio, le spese per
    l’acquisto di un fax, un modem o un computer . Per queste tipologie di spese il contribuente deve
    produrre in copia fotostatica oltre alle relative fatture e ricevute, anche una certificazione del
    medico curante che attesti che il sussidio tecnico e informatico è utile a facilitare
    l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto portatore di handicap;
    ?? l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per i portatori di handicap.
    Portatori di handicap
    Sono considerati portatori di handicap i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento della
    Commissione medica, istituita ai sensi dell’art.4 della legge 104/1992, e coloro che sono stati
    riconosciuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
    dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra ecc.
    ATTENZIONE
    Qualora il contribuente non sia in grado di esibire la certificazione medica di cui sopra, la stessa potrà
    essere sostituita con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con sottoscrizione
    autenticata, oppure in firma semplice accompagnata da fotocopia della carta d’identità, attestante che
    l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
    Inoltre, l’atto notorio dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati
    all’accertamento di invalidità.

    4
    Interessi passivi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
    Abitazione principale
    Per abitazione principale si intende la dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari.
    Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se
    l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed
    affini entro il secondo grado).
    ATTENZIONE
    La detrazione è ammessa a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno
    dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.
    Mutuo cointestato
    In caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico
    può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi.
    Tipologie di mutui
    Ai fini dei limiti di detrazione è necessario distinguere:
    ?? i mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 1993;
    ?? i mutui stipulati ante 1993.
    Mutui stipulati a partire dal 1993
    La detrazione compete su un importo massimo di euro 3.615,20 a condizione che l’immobile sia adibito
    ad abitazione principale entro sei mesi, ovvero 1 anno per i mutui stipulati dal 2001, dall’acquisto e che lo
    stesso sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del contratto di mutuo.
    La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà
    dell’unità immobiliare; la stessa non compete, invece, per l’acquisto di un pertinenza dell’abitazione
    principale (es.autorimessa).
    Mutui stipulati prima del 1993
    La detrazione compete su importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo a
    condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993.
    Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
    Rientrano in questa tipologia di oneri i seguenti premi e contributi:
    ?? premi per l’assicurazione sulla vita
    ?? premi sull’assicurazione contro gli infortuni.
    Misura della detrazione
    Il limite massimo di detrazione, totale per tutti i casi di cui sopra, è di euro 1.291,14.
    Assicurazioni sulla vita
    Assicurazioni stipulate entro il 31 dicembre 2000
    In merito ai premi pagati per l’assicurazione sulla vita si precisa che la detrazione è concessa solo a
    condizione che il contratto di assicurazione abbia una durata non inferiore a 5 anni, non preveda per il
    periodo di durata minima la concessione di prestiti e che tali condizioni siano attestate dall’agenzia
    assicuratrice.
    Assicurazioni stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2001
    Per i premi pagati in merito a contratti di assicurazione sulla vita stipulati dal 1° gennaio 2001 la
    detrazione è concessa solo per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità
    permanente superiore al 5% e di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani e se l’impresa
    di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto.

    5
    Spese di istruzione
    Rientrano in questa tipologia di oneri le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria,
    universitaria comprese le tasse di immatricolazione, iscrizione e le soprattasse per esame di profitto e di
    laurea.
    Misura della detrazione
    In caso di frequenza di istituti statali l’importo delle spese è interamente detraibile, mentre in caso di
    istituti privati le spese sono detraibili sola nella misura riconosciuta per gli istituti pubblici.
    Spese funebri
    Sono oneri detraibili le spese funebri sostenute in dipendenza del decesso di:
    ?? coniuge
    ?? coniuge effettivamente e legalmente separato;
    ?? figli naturali, adottivi, affiliati e affidati;
    ?? genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
    ?? adottanti;
    ?? generi e nuore;
    ?? suocero e suocera;
    ?? i fratelli e le sorelle anche unilaterali.
    ATTENZIONE
    La spesa è detraibile in capo al soggetto che l’ha effettivamente sostenuta e può essere ripartita sul
    reddito di più persone qualora sul documento contabile risulti una ripartizione delle spese.
    ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO
    Contributi previdenziali ed assistenziali
    Tipologie
    Tra i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori rientrano:
    ?? i contributi previdenziali e assistenziali corrisposti dagli spedizionieri doganali, non lavoratori
    dipendenti;
    ?? i contributi Inps, mutue di categoria (commercianti, artigiani, professionisti ecc.);
    ?? i contributi Inps, versati in occasione di condoni, con l’esclusione dell’importo versato a titolo di
    sanzione;
    ?? i contributi versati da quei soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario
    nazionale in quanto non assistiti da servizio mutualistico pubblico;
    ?? i contributi al fondo di previdenza per la quota a carico dell’agente o rappresentante, versati a
    cura della casa mandante all’Enasarco;
    ?? i contributi sanitari obbligatori versati per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio Sanitario
    Nazionale con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
    ?? i contributi agricoli unificati versati all’Inps (ex Scau),
    ?? i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo
    ?? familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe).
    Tra i contributi previdenziali e assistenziali non obbligatori rientrano:
    ?? i contributi pagati all’Inps per la prosecuzione volontaria di una forma di assicurazione
    obbligatoria;
    ?? i contributi per il riscatto degli anni di laurea;
    ?? i contributi per il riscatto del servizio militare;
    ?? i contributi per la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi;
    ?? i contributi versati al “fondo casalinghe”.

    6
    Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
    Rientrano in questa categoria i contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e per
    l’assistenza personale o familiare (es. baby-sitter e assistenza alle persone anziane).
    La deducibilità è consentita, nel limite massimo di euro 1549,37 euro.
    Assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli
    Tra gli oneri deducibili è compreso anche l’assegno periodico corrisposto al coniuge, anche se residente
    all’estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento del
    matrimonio o di divorzio, risultante da provvedimento dall’autorità giudiziaria; sono indeducibili gli
    assegni corrisposti per il mantenimento dei figli.
    Qualora l’assegno corrisposto al coniuge non contenga la specifica della parte destinata al coniuge e di
    quella destinata al mantenimento dei figli, l’importo deducibile sarà pari al 50% dell’assegno ricevuto.
    CASI PARTICOLARI
    Assegno “una tantum”
    L’assegno “una tantum” corrisposto al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
    scioglimento o annullamento del matrimonio e di divorzio, per l’Amministrazione finanziaria è
    indeducibile.
    ATTENZIONE
    Si ricorda che:
    ?? le spese sanitarie;
    ?? i premi di assicurazione;
    ?? le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria;
    ?? i contributi previdenziali ed assistenziali;
    danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa è sostenuta nell’interesse dei
    familiari fiscalmente a carico.
    Termini e modalità di pagamento
    Il contribuente per poter dedurre-detrarre gli oneri in oggetto deve aver sostenuto la corrispondente
    spesa entro il 31 dicembre 2002.

  6. #26
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    Predefinito Scadenze Fiscali della settimana

    · IVA
    SALDO 2002, VERSAMENTO.
    Oggi è l’ultimo giorno per i contribuenti Iva che presentano la dichiarazione Iva 2003 in via autonoma per pagare il saldo Iva 2002. L’importo minimo da versare è pari a 1,03 euro. La scadenza di oggi riguarda anche gli altri contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata con il modello Unico 2003. Questi ultimi però possono versare il saldo Iva 2002, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese successiva al 17 marzo 2003, entro il termine fissato per il pagamento delle imposte dovute a saldo relative alla dichiarazione unificata, Unico 2003.

    · IVA PAGAMENTO RATEALE
    SALDO IVA 2002 VERSAMENTO RATEALE
    I contribuenti, sia se tenuti alla dichiarazione Iva in via autonoma, sia se tenuti alla dichiarazione unificata, modello Unico 2003, che pagano a rate il saldo Iva 2002 devono versare la prima rata entro il 17 marzo 2003; le altre rate devono essere maggiorate dello 0,50%per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno del versamento che, in ogni caso, deve essere effettuato entro il 16 di ciascun mese.

    · IVA FEBBRAIO
    IVA CONTRIBUENTI MENSILI
    Entro il 16 di ciascun mese il contribuente Iva mensile determina la differenza tra l’Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l’Iva detraibile risultante dagli acquisti registrati. Entro lo stesso giorno deve essere versata la differenza. Se l’Iva dovuta non supera 25,82 euro, il versamento va effettuato insieme a quello del mese successivo.

  7. #27
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    Predefinito scadenze fiscali

    Scadenze Fiscali della Settimana

    Lunedì 17 marzo 2003

    IVA SALDO ANNUALE. Versamento. Oggi è l’ultimo giorno per i contribuenti Iva che presentano la dichiarazione IVA 2003 in “ via autonoma” per pagare il saldo Iva 2002. Il saldo Iva relativo al 2002 può essere anche pagato in modo rateale. I contribuenti, sia se tenuti alla dichiarazione Iva in via autonoma, sia se tenuti alla dichiarazione unificata, Modello Unico 2003, che pagano a rate il saldo Iva 2002 devono versare la prima rata entro il 17 marzo 2003; le altre rate devono essere maggiorate dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno del versamento che, in ogni caso, deve essere effettuato entro il 16 di ciascun mese.

    IVA FEBBRAIO. Contributi mensili. Entro il 16 di ciascun mese il contribuente Iva mensile determina la differenza tra l’Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l’Iva detraibile risultante dagli acquisti registrati. Entro lo stesso giorno deve essere versata la differenza.

    Ritenute febbraio. Ritenute operate nel mese di febbraio. Entro oggi devono essere versate le ritenute operate nel mese di febbraio su: redditi di lavoro dipendenti ed assimilati; compensi di lavoro autonomo e provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio; redditi di capitale e assimilati; compensi per la perdita dell’avviamento commerciale; premi e contributi corrisposti dall’Unire e dalla Fise; premi per l’allevamento equino; riscatto assicurazione vita; premi ed altre vincite; contributi degli enti pubblici ad imprese; redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno.

    Mercoledì 19 marzo 2003

    TRIBUTI OMESSI. Ravvedimento. Oggi è l’ultimo dei trenta giorni a disposizione dei contribuenti che non hanno versato le imposte in scadenza al 17 febbraio 2003 [il 16 febbraio, di scadenza, era domenica] per l’impiego del ravvedimento “breve”. I contribuenti che si ravvedono devono versare le somme dovute, più la sanzione del 3,75%, più gli interessi del 3% annuo per i giorni dal 18 febbraio 2003 fino al giorno di pagamento compreso.

  8. #28
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    Predefinito Le scadenze della settimana

    Le scadenze della settimana
    lunedì, marzo 24, 2003

    Domenica 30 marzo [slitta a lunedì 31 marzo]
    Contratti di affitto
    Imposta di registro. Scade oggi il termine per la registrazione e il pagamento dell’imposta in banca, al concessionario o alla posta, per i contratti di locazione soggetti all’imposta di registro che hanno avuto inizio con il primo marzo 2003. Scade oggi anche il termine per pagare l’imposta sui rinnovi scaduti a fine febbraio. Per il versamento si usa il modello F23 denominato “modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate”. L’imposta minima per la registrazione iniziale del contratto è di 51,65 euro. Per i pagamenti da fare con il modello F23, in caso di imposte di registro, imposte ipotecaria e catastale, dovute in misura proporzionale, gli importi si devono arrotondare all’unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se è pari o superiore a 50 centesimi.

  9. #29
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  10. #30
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    Predefinito Modello 730

    AGENZIA DELLE ENTRATE
    UFFICIO RELAZIONI ESTERNE

    MODELLO 730

    1. I MODELLI 730 POSSONO ESSERE RITIRATI GRATUITAMENTE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.
    2. IL MODELLO 730 DA QUEST’ANNO È PREDISPOSTO SOLTANTO PER LA COMPILAZIONE IN EURO.
    3. IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730 E PER ESIBIRE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE TRAMITE I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE, SCADE IL 15 GIUGNO 2003.
    4. IL MODELLO 730 PERMETTE AI CONIUGI LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA.
    5. IL CONTRIBUENTE PUÒ COMPILARE AUTONOMAMENTE LA DICHIARAZIONE OPPURE CHIEDERE ASSISTENZA AD UN CAF. NON È DOVUTO ALCUN COMPENSO AL CAF NEL CASO CHE IL CONTRIBUENTE PRESENTI LA DICHIARAZIONE COMPLETAMENTE COMPILATA.
    6. IL CONTRIBUENTE È LIBERO DI EFFETTUARE O MENO LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’8 PER MILLE DELL’IRPEF MA È COMUNQUE TENUTO A CONSEGNARE LA SCHEDA MOD. 730/1. L’EVENTUALE SCELTA EFFETTUATA NON DETERMINA UN AUMENTO DELLE IMPOSTE DA PAGARE. SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA AD UN CAF, QUESTI ACQUISISCE LA SCELTA EFFETTUATA E LA RIPORTA NEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE (MOD. 730-3) CHE CONSEGNA AL CONTRIBUENTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2003.
    7. LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO SONO EFFETTUATE A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO, AGOSTO/SETTEMBRE PER I PENSIONATI.
    8. AL MOMENTO DELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730 PUÒ ESSERE RICHIESTA LA SUDDIVISIONE IN RATE DELL’EVENTUALE IMPORTO DOVUTO.
    9. UNA APPOSITA POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA DAL CAF GARANTISCE AL CONTRIBUENTE IL RISARCIMENTO DEI DANNI A SEGUITO DI EVENTUALI ERRORI COMMESSI DALLO STESSO CAF NELLA GESTIONE DEL MODELLO 730.
    10. PRESSO OGNI DIREZIONE REGIONALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE È ISTITUITO UN UFFICIO PER I RAPPORTI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE E PER LA RELATIVA VIGILANZA.

 

 
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