da www.adnkronos.com
" Le sezioni unite respingono i ricorsi delle difese di Berlusconi e Previti
Sme-Imi, Cassazione: i processi restino a Milano
''Non ci sono gravi situazioni locali che giustifichino non imparzialita'''
Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - I processi Imi-Sir e Sme-Lodo Mondadori, che vedono imputati Silvio Berlusconi e Cesare Previti restano a Milano. Lo hanno stabilito i nove magistrati delle sezioni unite penali della Cassazione, che hanno rigettato le richieste di rimessione e condannato i richiedenti alle spese del procedimento, dopo 5 ore di camera di consiglio .
'' Non si e' in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialita' del giudice, inteso come l'intero ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito '', si legge tra le motivazioni principali della decisione della Cassazione, che ha detto 'no' al trasferimento dei processi Imi-Sir e Sme-Lodo. Sono gli stessi giudici della Suprema Corte a spiegare la decisione nelle informazioni provvisorie che hanno unito al dispositivo.
Sono cinque in tutto le questioni esaminate dall'Alta Corte presieduta da Nicola Marvulli. Per i giudici, e' applicabile ai procedimenti di rimessione gia' pendenti la nuova disciplina introdotta dalla legge Cirami. '' Manifestamente infondate'', invece, sono ''le questioni di legittimita' costituzionale prospettate in riferimento sia all'articolo 45 del codice di procedura penale, nella parte riguardante i motivi di legittimo sospetto, sia all'articolo 1 comma 5 della legge 248 del 2002, concernente l'applicabilita' della nuova disciplina ai processi in corso ''.
La terza questione esaminata e' appunto quella che riguarda i motivi di legittimo sospetto previsti dall'articolo 45 del cpp. I giudici al proposito hanno sostenuto che si e' in presenza di motivi di legittimo sospetto quando vi e' ''una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialita' del giudice, inteso questo come l'intero ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito''. E che, in questo caso, tali situazioni non sono tali da giustificare il trasferimento dei processi .
Al quarto punto, i supremi giudici hanno sostenuto che gli atti e i comportamenti del pubblico ministero sono censurabili, e quindi tali da giustificare il trasferimento di un processo, ''a condizione che abbiano pregiudicato in concreto la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto''. In proposito, la Corte sottolinea che questa condizione ''non e' stata ravvisata'' .
Nell'ultima questione affrontata, i giudici delle sezioni unite hanno spiegato in quali casi ''i provvedimenti e i comportamenti del giudice possano assumere rilevanza ai fini della rimessione del processo''. A loro avviso, i comportamenti di un giudice che possano giustificare il trasferimento di un procedimento in corso sono quelli che hanno ''l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della non imparzialita' del giudice. Condizione che, nel caso in esame, la Corte non ha ravvisato ''.
Elena Davolio "
Massimo rispetto per la sentenza della Suprema Corte, e massimo orgoglio per la maggioranza parlamentare che ha voluto reintrodurre nel nostro Codice un principio di civiltà giuridica , che appartiene alla tradizione europea fin dal codice di procedura penale napoleonico del 1808. Soddisfazione anche per la censura tagliente del Procuratore Generale della Cassazione nei confronti dell'illustre pensionato che l'anno scorso tenne a Milano, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, un discorso che un compianto presidente emerito della Consulta, definì inconfutabilmente come "al limite dell'eversione". Non è da sottovalutare il fatto che il Procuratore Generale ha apertamente detto che se allora ci fosse già stata la Cirami, che è quindi una legge sacrosanta contestabile solo dagli illiberali e dagli ignoranti (che costituiscono insieme parte fondamentale della sanculotteria massimalista della sinistretta), avrebbe espresso parere favorevole allo spostamento del processo.
Per il Procuratore Generale, quindi, vi è un'interpretazione di fatto discutibile della relazione fra situazione ambientale, vista in modo "attuale", oserei dire "contingente", e la fondatezza giuridica del "legittimo sospetto". La Corte ha probabilmente accolto questa visione, che personalmente ritengo contradittoria.
Le afffermazioni di diritto della sentenza della Suprema Corte dovranno essere invece profondamente meditate, perchè si fondano a mio avviso su principi generali che appartengono pienamente alla tradizione giuridica della civiltà liberale occidentale. Dunque mentre altrimenti possono essere valutati i fatti, e l'idea di attualità della situazione di "non serenità", circa i concetti generali sopra riportati dall'agenzia, e che apparterrebbero alle motivazioni della decisione, mi pare che ci sia molto da imparare per tutti.
Mi pare evidente che ora si debba andare rapidamente verso le sentenze, che essendo di primo grado non dovranno avere rilevanza, in caso di esito negativo rispetto alla posizione del Capo del Governo, per la stabilità dell'Esecutivo e della Maggioranza, con la speranza che non ci siano dubbi all'interno della medesima. I Governi si abbattono solo con le elezioni o con la perdita della fiducia delle Camere.
Saluti liberali




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