Visualizza Risultati Sondaggio: La NATO dovrebbe appoggiare militarmente la GEORGIA?

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81. Non puoi votare in questo sondaggio
  • SI

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Risultati da 1 a 10 di 13
  1. #1
    Sospeso/a
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    Predefinito Ha ragione Previti o Alessandra?

    Il grande avvocato Cesare Previti accettò di insegnare legge a una studentessa di nome Alessandra.
    Poiché questa non era molto ricca, i due presero i seguenti accordi: Alessandra avrebbe ricompensato Previti non appena avesse vinto la sua prima causa in tribunale.
    Terminati gli studi, Alessandra decise di occuparsi di un Forum su Internet, abbandonando il proposito di praticare la professione legale.
    Previti, stufo di aspettare, chiese ad Alessandra il pagamento di quanto pattuito.
    Al che, Alessandra rispose che avrebbe dovuto pagare solo dopo aver vinto la sua prima causa e ciò non era ancora avvenuto. Allora Previti, irritatissimo, decise di citare Alessandra in giudizio, per fargli mantenere la promessa.

    La tesi di Previti
    Di fronte alla corte, Previti disse che se Alessandra avesse perso la causa, allora avrebbe dovuto obbedire al giudizio della corte e quindi pagare il dovuto; se, invece no, allora Alessandra avrebbe appunto vinto la sua prima causa e quindi, in base al vecchio accordo, avrebbe dovuto versare a Previti la cifra pattuita.

    La tesi di Alessandra
    Alessandra, in maniera altrettanto impeccabile, dimostrando di aver appreso brillantemente quanto insegnatogli dal Maestro, ribattè che se avesse vinto la causa, la corte avrebbe dato ragione a lei, quindi non avrebbe dovuto nulla a Previti; se, invece, avesse perso la causa non avrebbe dovuto pagare, comunque, il suo vecchio Maestro, non avendo infatti ancora vinto la sua prima causa.

    A chi dareste ragione?

  2. #2
    catcher in the rye
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    Predefinito Re: Ha ragione Previti o Alessandra?

    Originally posted by pcosta
    Il grande avvocato Cesare Previti accettò di insegnare legge a una studentessa di nome Alessandra.
    Poiché questa non era molto ricca, i due presero i seguenti accordi: Alessandra avrebbe ricompensato Previti non appena avesse vinto la sua prima causa in tribunale.
    Terminati gli studi, Alessandra decise di occuparsi di un Forum su Internet, abbandonando il proposito di praticare la professione legale.
    Previti, stufo di aspettare, chiese ad Alessandra il pagamento di quanto pattuito.
    Al che, Alessandra rispose che avrebbe dovuto pagare solo dopo aver vinto la sua prima causa e ciò non era ancora avvenuto. Allora Previti, irritatissimo, decise di citare Alessandra in giudizio, per fargli mantenere la promessa.

    La tesi di Previti
    Di fronte alla corte, Previti disse che se Alessandra avesse perso la causa, allora avrebbe dovuto obbedire al giudizio della corte e quindi pagare il dovuto; se, invece no, allora Alessandra avrebbe appunto vinto la sua prima causa e quindi, in base al vecchio accordo, avrebbe dovuto versare a Previti la cifra pattuita.

    La tesi di Alessandra
    Alessandra, in maniera altrettanto impeccabile, dimostrando di aver appreso brillantemente quanto insegnatogli dal Maestro, ribattè che se avesse vinto la causa, la corte avrebbe dato ragione a lei, quindi non avrebbe dovuto nulla a Previti; se, invece, avesse perso la causa non avrebbe dovuto pagare, comunque, il suo vecchio Maestro, non avendo infatti ancora vinto la sua prima causa.

    A chi dareste ragione?
    decisamente ha ragione Alessandra.

  3. #3
    Serenity is the devil
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    Alessandra ha sempre ragione!

  4. #4
    Bambino dalla testa tonda
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    ...e Previti sempre torto.

  5. #5
    F***ing stubborn
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    Ho votato Alessandra, ma non ci inzecco mai
    saluti
    echiesa

  6. #6
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    Non ho capito bene il quesito di PCosta perché dopo la quinta riga mi sono perso, ma non ho dubbi: Sandra ha torto. Sempre. A prescindere. Di qualunque cosa si tratti.
    Il mio é un parere personale, non vincolante.
    Hasta la pasta! Siempre!



  7. #7
    Alessandra
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    Predefinito

    Te pareva Lupo, da buon pollista sei l'unico che ancora difende Previti. Secondo me pcosta mi vuole troppo bene, altrimenti non si spiega la scelta di una controparte così...non so se arriveremo a sentenza ragazzi, appena Previti la vede brutta si butta sulle incompetenze territoriali. Sarebbe capace persino di eccepire l'incompetenza del giudice che lui stesso ha scelto, visto che a quanto dice pcosta lui è l'attore ed io la convenuta per cui è lui che mi ha citato.

    Dunque, vediamo di risolvere il quesito, che è molto ma molto interessante perchè apparentemente irrisolvibile.

    Ecco i punti della mia comparsa di costituzione e risposta.


    1. Previti ha citato in giudizio l'odierna comparente attarverso una azione illegittima ed irrituale, precisamente la sua azione è carente dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

    2. Il contratto è subordinato alla condizione sospensiva della vittoria da parte della convenuta di una causa, vittoria che ancora non c'è stata. Poichè non è dimostrato che l'odierna comparente abbia fatto il possibile per il non avverarsi di tale condizione (cosa che ai sensi dell'art. tot del codice civile -oh al momento mi sfugge - comporterebbe una fictio juris di avveramento della condizione stessa il cui verificarsi si è illecitamente cercato di impedire), nessun motivo legittimo aveva Previti di intentare un'azione che si rivela fin da subito pretestuosa, infondata, illegittima ed irrituale.

    3. Tutto ciò premesso, la convenuta presenta le seguenti conclusioni:

    "Voglia l'Ill.ma Autorità adita, contrariis rejectis, per le casuali esposte, nel rito, respingere la domanda attrice in quanto irrituale ed illegittima per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Con vittoria di onorari, diritti e spese."


    ** In sostanza il Tribunale respingerà in rito la domanda attrice, condannerà Previti alle spese del giudizio, comprese quelle della sottoscritta che naturalmente si è difesa da sola, però Alessandra nulla dovrà a Previti in quanto la sostanza è appunto che non è Alessandra ad aver vinto la causa, ma è Previti ad aver agito senza averne l'interesse, cioè è lui che ha perso.


    Magnifica Toscana, lì 01.04.03

    Ale The Best

  8. #8
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    Predefinito


    Sentenza del Tribunale di POL del 1 Aprile 2003

    In nome di POL

    Il Giudice del Tribunale di POL ha pronunciato la seguente

    .................... SENTENZA ................

    della causa civile promossa con ricorso depositato da:

    Alessandra

    contro

    Previti
    (contumace in quanto non iscritto a POL)

    OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione pagamento.

    CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE: "Revocarsi il provvedimento opposto".

    SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

    Con ricorso depositato in data 1/4/2003 Alessandra proponeva tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione postid n°. 468254 di data 1/4/2003, notificatagli il 1/4/2003, con la quale il Previti le aveva intimato il pagamento di quanto pattuito a titolo di onorario per la prestazione svolta.
    Di conseguenza instava per la revoca del provvedimento opposto.
    Instauratosi il contraddittorio, acquisita la documentazione necessaria, all'udienza del 1/4/2003, sulle riportate conclusioni. il Giudice pronunciava sentenza dando contestuale lettura del dispositivo.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il presente ricorso è fondato e va pertanto accolto.
    Va in primis rilevato che, nella fattispecie in esame, vista l'ampia documentazione dimessa dall'opponente nel corso dell'istruttoria, manca l'elemento soggettivo dell'illecito.
    Se, infatti, la cosiddetta "buona fede" può - secondo l'unanime indirizzo giurisprudenziale - ravvedersi nell'incolpevole comportamento del "non pagante", essa conseguentemente non può - per ovvi motivi - non riconoscersi in capo ad Alessandra.
    Le ripetute indicazioni contenute nel bollettino dei protesti, non possono non estrinsecare, in considerazione della peculiare natura della presente vertenza, un comportamento tale da far presumere la buona fede del ricorrente nel di lui operato.
    Ciò premesso, ritiene altresì questo giudicante inconsistente anche l'elemento oggettivo di quanto richiesto non essendo stato specificato un periodo massimo per la concretizzazione dell'accordo di pagamento convenuto inter partes all'atto della prestazione del servizio.
    A parere dello scrivente alla fattispecie de qua non può trovare applicazione alcun comma della Legge di Murphy, fatta eccezione per il comma 22 del D.lgv. "Napoli".
    Siffatta ratio che ha ispirato il legislatore del D.lgv. "Napoli" ("chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato" e sgg.) di cui il decreto legislativo de quo non costituisce che un'applicazione - consiste infatti nell'escludere che il pagamento di qualsiasi somma a qualsiasi avvocato sia comunque lecito.
    Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese.

    .........................P.Q.M........................................

    Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

    .........................il Giudice...................................

    1) accoglie il ricorso e conseguentemente revoca l'ordinanza-ingiunzione postid=468254 del 1/4/2003, notificata al ricorrente il 1/4/2003.
    2) Spese compensate.

    Così deciso in POL, 1/4/2003

    IL GIUDICE



  9. #9
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    Hai barato! Non esistono processi cosi' veloci in italia, nemmeno in rete!

  10. #10
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    Forse non hai notato bene la data...

 

 
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