Art. 18 e licenziamento antisindacale.
Domanda: senza l'art. 18, quali tutele per il lavoratore nei confronti del licenziamento per attività sindacali?
Sulla carta tutte; nei fatti nessuna.
Avete mai visto un datore di lavoro così scemo da licenziare qualcuno per attività sindacali?
Con l'art. 18, è il datore di lavoro che deve dimostrare la giusta causa.
Senza art. 18, è il lavoratore che deve dimostrare il licenziamento per attività sindacali.
La differenza, come si vede, non è di poco conto.
Dimostrare il comportamento antisindacale o discriminatorio del datore di lavoro diventa praticamente impossibile laddove si può permettere allo stesso di non fornire una giusta causa.
Fai valere i tuoi diritti? Ti licenzio perché venuto meno il rapporto di fiducia per cento altri motivi, tutti diversi, però, da quelli riconducibili all'attività sindacale. Dopo di che pago pegno: una sciocchezza nel caso delle aziende sino a 15 dipendenti; reintegro per quelle al di sopra.
In altre parole, la legislazione contro i comportamenti antisindacali ha certamente un valore simbolico non trascurabile, di civiltà giuridica, ma nulla potrebbe in assenza della tutela, più generale, fornita dall'art. 18.
Ed è per questo che nelle piccole aziende è possibile trovare molti padroni del vapore e molti lavoratori costretti a subire le peggiori umiliazioni; in barba, per l'appunto, all'art. 41 della Costituzione.
Se c'è infatti qualcosa di assurdo in questo referendum, è che si sia costretti a farlo per tentare di arrivare al banalissimo risultato di applicare quanto scritto nella Carta Costituzionale.
Art. 41 Cost.:
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.




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