ONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
CONSIDERAZIONI CIRCA I PROGETTI
DI RICONOSCIMENTO LEGALE
DELLE UNIONI
TRA PERSONE OMOSESSUALI
INTRODUZIONE
1. Diverse questioni concernenti l'omosessualità sono state
trattate recentemente più volte dal Santo Padre Giovanni Paolo
II e dai competenti Dicasteri della Santa Sede.(1) Si tratta
infatti di un fenomeno morale e sociale inquietante, anche in
quei Paesi in cui non assume un rilievo dal punto di vista
dell'ordinamento giuridico. Ma esso diventa più preoccupante
nei Paesi che hanno già concesso o intendono concedere un
riconoscimento legale alle unioni omosessuali che, in alcuni
casi, include anche l'abilitazione all'adozione di figli.
Le presenti Considerazioni non contengono nuovi elementi
dottrinali, ma intendono richiamare i punti essenziali circa
il suddetto problema e fornire alcune argomentazioni di
carattere razionale, utili per la redazione di interventi
più specifici da parte dei Vescovi secondo le situazioni
particolari nelle diverse regioni del mondo: interventi
destinati a proteggere ed a promuovere la dignità del
matrimonio, fondamento della famiglia, e la solidità della
società, della quale questa istituzione è parte costitutiva.
Esse hanno anche come fine di illuminare l'attività degli
uomini politici cattolici, per i quali si indicano le linee
di condotta coerenti con la coscienza cristiana quando essi
sono posti di fronte a progetti di legge concernenti questo
problema.(2) Poiché si tratta di una materia che riguarda la
legge morale naturale, le seguenti argomentazioni sono
proposte non soltanto ai credenti, ma a tutti coloro che
sono impegnati nella promozione e nella difesa del bene
comune della società.
I. NATURA E CARATTERISTICHE IRRINUNCIABILI
DEL MATRIMONIO
2. L'insegnamento della Chiesa sul matrimonio e sulla
complementarità dei sessi ripropone una verità evidenziata
dalla retta ragione e riconosciuta come tale da tutte le
grandi culture del mondo. Il matrimonio non è una qualsiasi
unione tra persone umane. Esso è stato fondato dal Creatore,
con una sua natura, proprietà essenziali e finalità.(3)
Nessuna ideologia può cancellare dallo spirito umano la
certezza secondo la quale esiste matrimonio soltanto tra
due persone di sesso diverso, che per mezzo della reciproca
donazione personale, loro propria ed esclusiva, tendono alla
comunione delle loro persone. In tal modo si perfezionano a
vicenda, per collaborare con Dio alla generazione e alla
educazione di nuove vite.
3. La verità naturale sul matrimonio è stata confermata dalla
Rivelazione contenuta nei racconti biblici della creazione,
espressione anche della saggezza umana originaria, nella
quale si fa sentire la voce della natura stessa.
Tre sono i dati fondamentali del disegno creatore sul
matrimonio, di cui parla il Libro della Genesi.
In primo luogo l'uomo, immagine di Dio, è stato creato
« maschio e femmina » (Gn 1, 27). L'uomo e la donna sono
uguali in quanto persone e complementari in quanto maschio e
femmina. La sessualità da un lato fa parte della sfera
biologica e, dall'altro, viene elevata nella creatura umana
ad un nuovo livello, quello personale, dove corpo e spirito
si uniscono.
Il matrimonio, poi, è istituito dal Creatore come forma di
vita in cui si realizza quella comunione di persone che
impegna l'esercizio della facoltà sessuale. « Per questo
l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua
moglie e i due saranno una sola carne » (Gn 2, 24).
Infine, Dio ha voluto donare all'unione dell'uomo e della
donna una partecipazione speciale alla sua opera creatrice.
Perciò Egli ha benedetto l'uomo e la donna con le parole:
« Siate fecondi e moltiplicatevi » (Gn 1, 28). Nel disegno
del Creatore complementarità dei sessi e fecondità
appartengono quindi alla natura stessa dell'istituzione
del matrimonio.
Inoltre, l'unione matrimoniale tra l'uomo e la donna è stata
elevata da Cristo alla dignità di sacramento. La Chiesa
insegna che il matrimonio cristiano è segno efficace
dell'alleanza di Cristo e della Chiesa (cf. Ef 5, 32).
Questo significato cristiano del matrimonio, lungi dallo
sminuire il valore profondamente umano dell'unione
matrimoniale tra l'uomo e la donna, lo conferma e lo
rafforza (cf. Mt 19, 3-12; Mc 10, 6-9).
4. Non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire
analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il
disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia. Il matrimonio
è santo, mentre le relazioni omosessuali contrastano con
la legge morale naturale. Gli atti omosessuali, infatti,
« precludono all'atto sessuale il dono della vita. Non sono
il frutto di una vera complementarità affettiva e sessuale.
In nessun modo possono essere approvati ».(4)
Nella Sacra Scrittura le relazioni omosessuali « sono
condannate come gravi depravazioni... (cf. Rm 1, 24-27;
1 Cor 6, 10; 1 Tm 1, 10). Questo giudizio della Scrittura
non permette di concludere che tutti coloro, i quali
soffrono di questa anomalia, ne siano personalmente
responsabili, ma esso attesta che gli atti di omosessualità
sono intrinsecamente disordinati ».(5) Lo stesso giudizio
morale si ritrova in molti scrittori ecclesiastici dei primi
secoli (6) ed è stato unanimemente accettato dalla Tradizione
cattolica.
Secondo l'insegnamento della Chiesa, nondimeno, gli uomini e
le donne con tendenze omosessuali « devono essere accolti con
rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si
eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione ».(7) Tali
persone inoltre sono chiamate come gli altri cristiani a
vivere la castità.(8) Ma l'inclinazione omosessuale è
« oggettivamente disordinata »(9) e le pratiche omosessuali
« sono peccati gravemente contrari alla castità ».(10)
II. ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI
DEL PROBLEMA DELLE UNIONI OMOSESSUALI
5. Nei confronti del fenomeno delle unioni omosessuali, di
fatto esistenti, le autorità civili assumono diversi
atteggiamenti: a volte si limitano alla tolleranza di
questo fenomeno; a volte promuovono il riconoscimento legale
di tali unioni, con il pretesto di evitare, rispetto ad
alcuni diritti, la discriminazione di chi convive con una
persona dello stesso sesso; in alcuni casi favoriscono persino
l'equivalenza legale delle unioni omosessuali al matrimonio
propriamente detto, senza escludere il riconoscimento della
capacità giuridica di procedere all'adozione di figli.
Laddove lo Stato assuma una politica di tolleranza di fatto,
non implicante l'esistenza di una legge che esplicitamente
concede un riconoscimento legale a tali forme di vita, occorre
ben discernere i diversi aspetti del problema. La coscienza
morale esige di essere, in ogni occasione, testimoni della
verità morale integrale, alla quale si oppongono sia
l'approvazione delle relazioni omosessuali sia l'ingiusta
discriminazione nei confronti delle persone omosessuali. Sono
perciò utili interventi discreti e prudenti, il contenuto dei
quali potrebbe essere, per esempio, il seguente: smascherare
l'uso strumentale o ideologico che si può fare di questa
tolleranza; affermare chiaramente il carattere immorale di
questo tipo di unione; richiamare lo Stato alla necessità di
contenere il fenomeno entro limiti che non mettano in pericolo
il tessuto della moralità pubblica e, soprattutto, che non
espongano le giovani generazioni ad una concezione erronea
della sessualità e del matrimonio, che le priverebbe delle
necessarie difese e contribuirebbe, inoltre, al dilagare del
fenomeno stesso. A coloro che a partire da questa tolleranza
vogliono procedere alla legittimazione di specifici diritti
per le persone omosessuali conviventi, bisogna ricordare che
la tolleranza del male è qualcosa di molto diverso
dall'approvazione o dalla legalizzazione del male.
In presenza del riconoscimento legale delle unioni
omosessuali, oppure dell'equiparazione legale delle medesime
al matrimonio con accesso ai diritti che sono propri di
quest'ultimo, è doveroso opporsi in forma chiara e incisiva.
Ci si deve astenere da qualsiasi tipo di cooperazione formale
alla promulgazione o all'applicazione di leggi così
gravemente ingiuste nonché, per quanto è possibile, dalla
cooperazione materiale sul piano applicativo. In questa
materia ognuno può rivendicare il diritto all'obiezione di
coscienza.
III. ARGOMENTAZIONI RAZIONALI
CONTRO IL RICONOSCIMENTO LEGALE
DELLE UNIONI OMOSESSUALI
6. La comprensione dei motivi che ispirano la necessità di
opporsi in questo modo alle istanze che mirano alla
legalizzazione delle unioni omosessuali richiede alcune
considerazioni etiche specifiche, che sono di diverso ordine.
Di ordine relativo alla retta ragione
Il compito della legge civile è certamente più limitato
riguardo a quello della legge morale,(11) ma la legge civile
non può entrare in contraddizione con la retta ragione senza
perdere la forza di obbligare la coscienza.(12) Ogni legge
posta dagli uomini in tanto ha ragione di legge in quanto è
conforme alla legge morale naturale, riconosciuta dalla retta
ragione, e in quanto rispetta in particolare i diritti
inalienabili di ogni persona.(13) Le legislazioni favorevoli
alle unioni omosessuali sono contrarie alla retta ragione
perché conferiscono garanzie giuridiche, analoghe a quelle
dell'istituzione matrimoniale, all'unione tra due persone
dello stesso sesso. Considerando i valori in gioco, lo Stato
non potrebbe legalizzare queste unioni senza venire meno al
dovere di promuovere e tutelare un'istituzione essenziale per
il bene comune qual è il matrimonio.
Ci si può chiedere come può essere contraria al bene comune
una legge che non impone alcun comportamento particolare, ma
si limita a rendere legale una realtà di fatto che
apparentemente non sembra comportare ingiustizia verso
nessuno. A questo proposito occorre riflettere innanzitutto
sulla differenza esistente tra il comportamento omosessuale
come fenomeno privato, e lo stesso comportamento quale
relazione sociale legalmente prevista e approvata, fino a
diventare una delle istituzioni dell'ordinamento giuridico.
Il secondo fenomeno non solo è più grave, ma acquista una
portata assai più vasta e profonda, e finirebbe per
comportare modificazioni dell'intera organizzazione sociale
che risulterebbero contrarie al bene comune. Le leggi civili
sono principi strutturanti della vita dell'uomo in seno alla
società, per il bene o per il male. Esse « svolgono un ruolo
molto importante e talvolta determinante nel promuovere una
mentalità e un costume ».(14) Le forme di vita e i modelli
in esse espresse non solo configurano esternamente la vita
sociale, bensì tendono a modificare nelle nuove generazioni
la comprensione e la valutazione dei comportamenti. La
legalizzazione delle unioni omosessuali sarebbe destinata
perciò a causare l'oscuramento della percezione di alcuni
valori morali fondamentali e la svalutazione dell'istituzione
matrimoniale.
Di ordine biologico e antropologico
7. Nelle unioni omosessuali sono del tutto assenti quegli
elementi biologici e antropologici del matrimonio e della
famiglia che potrebbero fondare ragionevolmente il
riconoscimento legale di tali unioni.
Esse non sono in condizione di assicurare adeguatamente la
procreazione e la sopravvivenza della specie umana.
L'eventuale ricorso ai mezzi messi a loro disposizione
dalle recenti scoperte nel campo della fecondazione
artificiale, oltre ad implicare gravi mancanze di rispetto
alla dignità umana,(15) non muterebbe affatto questa loro
inadeguatezza.
Nelle unioni omosessuali è anche del tutto assente la
dimensione coniugale, che rappresenta la forma umana ed
ordinata delle relazioni sessuali. Esse infatti sono umane
quando e in quanto esprimono e promuovono il mutuo aiuto
dei sessi nel matrimonio e rimangono aperte alla
trasmissione della vita.
Come dimostra l'esperienza, l'assenza della bipolarità
sessuale crea ostacoli allo sviluppo normale dei bambini
eventualmente inseriti all'interno di queste unioni. Ad
essi manca l'esperienza della maternità o della paternità.
Inserire dei bambini nelle unioni omosessuali per mezzo
dell'adozione significa di fatto fare violenza a questi
bambini nel senso che ci si approfitta del loro stato di
debolezza per introdurli in ambienti che non favoriscono
il loro pieno sviluppo umano. Certamente una tale pratica
sarebbe gravemente immorale e si porrebbe in aperta
contraddizione con il principio, riconosciuto anche dalla
Convenzione internazionale dell'ONU sui diritti dei
bambini, secondo il quale l'interesse superiore da tutelare
in ogni caso è quello del bambino, la parte più debole e
indifesa.
Di ordine sociale
8. La società deve la sua sopravvivenza alla famiglia fondata
sul matrimonio. La conseguenza inevitabile del riconoscimento
legale delle unioni omosessuali è la ridefinizione del
matrimonio, che diventa un'istituzione la quale, nella sua
essenza legalmente riconosciuta, perde l'essenziale
riferimento ai fattori collegati alla eterosessualità, come
ad esempio il compito procreativo ed educativo. Se dal punto
di vista legale il matrimonio tra due persone di sesso
diverso fosse solo considerato come uno dei matrimoni
possibili, il concetto di matrimonio subirebbe un
cambiamento radicale, con grave detrimento del bene comune.
Mettendo l'unione omosessuale su un piano giuridico analogo
a quello del matrimonio o della famiglia, lo Stato agisce
arbitrariamente ed entra in contraddizione con i propri
doveri.
A sostegno della legalizzazione delle unioni omosessuali
non può essere invocato il principio del rispetto e della
non discriminazione di ogni persona. Una distinzione tra
persone oppure la negazione di un riconoscimento o di una
prestazione sociale non sono infatti accettabili solo se
sono contrarie alla giustizia.(16) Non attribuire lo
statuto sociale e giuridico di matrimonio a forme di vita
che non sono né possono essere matrimoniali non si oppone
alla giustizia, ma, al contrario, è da essa richiesto.
Neppure il principio della giusta autonomia personale può
essere ragionevolmente invocato. Una cosa è che i singoli
cittadini possano svolgere liberamente attività per le
quali nutrono interesse e che tali attività rientrino
genericamente nei comuni diritti civili di libertà, e
un'altra ben diversa è che attività che non rappresentano
un significativo e positivo contributo per lo sviluppo
della persona e della società possano ricevere dallo Stato
un riconoscimento legale specifico e qualificato. Le unioni
omosessuali non svolgono neppure in senso analogico remoto
i compiti per i quali il matrimonio e la famiglia meritano
un riconoscimento specifico e qualificato. Ci sono invece
buone ragioni per affermare che tali unioni sono nocive
per il retto sviluppo della società umana, soprattutto se
aumentasse la loro incidenza effettiva sul tessuto sociale.
Di ordine giuridico
9. Poiché le coppie matrimoniali svolgono il ruolo di
garantire l'ordine delle generazioni e sono quindi di
eminente interesse pubblico, il diritto civile conferisce
loro un riconoscimento istituzionale. Le unioni omosessuali
invece non esigono una specifica attenzione da parte
dell'ordinamento giuridico, perché non rivestono il suddetto
ruolo per il bene comune.
Non è vera l'argomentazione secondo la quale il
riconoscimento legale delle unioni omosessuali sarebbe
necessario per evitare che i conviventi omosessuali perdano,
per il semplice fatto della loro convivenza, l'effettivo
riconoscimento dei diritti comuni che essi hanno in quanto
persone e in quanto cittadini. In realtà, essi possono
sempre ricorrere – come tutti i cittadini e a partire dalla
loro autonomia privata – al diritto comune per tutelare
situazioni giuridiche di reciproco interesse. Costituisce
invece una grave ingiustizia sacrificare il bene comune e
il retto diritto di famiglia allo scopo di ottenere dei
beni che possono e debbono essere garantiti per vie non
nocive per la generalità del corpo sociale.(17)
IV. COMPORTAMENTI DEI POLITICI CATTOLICI
NEI CONFRONTI DI LEGISLAZIONI
FAVOREVOLI ALLE UNIONI OMOSESSUALI
10. Se tutti i fedeli sono tenuti ad opporsi al
riconoscimento legale delle unioni omosessuali, i
politici cattolici lo sono in particolare, nella linea
della responsabilità che è loro propria. In presenza di
progetti di legge favorevoli alle unioni omosessuali,
sono da tener presenti le seguenti indicazioni etiche.
Nel caso in cui si proponga per la prima volta all'Assemblea
legislativa un progetto di legge favorevole al riconoscimento legale delle unioni omosessuali, il parlamentare cattolico ha
il dovere morale di esprimere chiaramente e pubblicamente il
suo disaccordo e votare contro il progetto di legge.
Concedere il suffragio del proprio voto ad un testo
legislativo così nocivo per il bene comune della società è
un atto gravemente immorale.
Nel caso in cui il parlamentare cattolico si trovi in
presenza di una legge favorevole alle unioni omosessuali
già in vigore, egli deve opporsi nei modi a lui possibili
e rendere nota la sua opposizione: si tratta di un doveroso
atto di testimonianza della verità. Se non fosse possibile
abrogare completamente una legge di questo genere, egli,
richiamandosi alle indicazioni espresse nell'Enciclica
Evangelium vitae, « potrebbe lecitamente offrire il
proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di
una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano
della cultura e della moralità pubblica », a condizione che
sia « chiara e a tutti nota » la sua « personale assoluta
opposizione » a leggi siffatte e che sia evitato il pericolo
di scandalo.(18) Ciò non significa che in questa materia una
legge più restrittiva possa essere considerata come una legge giusta o almeno accettabile; bensì si tratta piuttosto del
tentativo legittimo e doveroso di procedere all'abrogazione
almeno parziale di una legge ingiusta quando l'abrogazione
totale non è possibile per il momento.
CONCLUSIONE
11. La Chiesa insegna che il rispetto verso le persone
omosessuali non può portare in nessun modo all'approvazione
del comportamento omosessuale oppure al riconoscimento
legale delle unioni omosessuali. Il bene comune esige che
le leggi riconoscano, favoriscano e proteggano l'unione
matrimoniale come base della famiglia, cellula primaria
della società. Riconoscere legalmente le unioni omosessuali
oppure equipararle al matrimonio, significherebbe non
soltanto approvare un comportamento deviante, con la
conseguenza di renderlo un modello nella società attuale,
ma anche offuscare valori fondamentali che appartengono al
patrimonio comune dell'umanità. La Chiesa non può non
difendere tali valori, per il bene degli uomini e di tutta
la società.
Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa
il 28 marzo 2003 al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha
approvato le presenti Considerazioni, decise nella
Sessione Ordinaria di questa Congregazione, e ne ha
ordinato la pubblicazione.
Roma, dalla sede della Congregazione per la Dottrina della
Fede, il 3 giugno 2003, Memoria dei Santi Carlo Lwanga e
Compagni, Martiri.
Joseph Card. Ratzinger
Prefetto
Angelo Amato, S.D.B.
Arcivescovo titolare di Sila
Segretario
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NOTE
(1) Cf. Giovanni Paolo II, Allocuzioni in occasione della
recita dell'Angelus, 20 febbraio 1994 e 19 giugno 1994;
Discorso ai partecipanti dell'Assemblea Plenaria del
Pontificio Consiglio per la Famiglia, 24 marzo 1999;
Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 2357-2359, 2396;
Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione
Persona humana, 29 dicembre 1975, n. 8; Lettera sulla cura
pastorale delle persone omosessuali, 1º ottobre 1986;
Alcune Considerazioni concernenti la Risposta a proposte
di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali, 24 luglio 1992; Pontificio Consiglio per la Famiglia,
Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali d'Europa
circa la risoluzione del Parlamento Europeo in merito alle
coppie omosessuali, 25 marzo 1994; Famiglia, matrimonio e
« unioni di fatto », 26 luglio 2000, n. 23.
(2) Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota
dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e
il comportamento dei cattolici nella vita politica, 24
novembre 2002, n. 4.
(3) Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale
Gaudium et spes, n. 48.
(4) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2357.
(5) Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione
Persona humana, 29 dicembre 1975, n. 8.
(6) Cf. per esempio S. Policarpo, Lettera ai Filippesi, V,
3; S. Giustino, Prima Apologia, 27, 1-4; Atenagora, Supplica
per i cristiani, 34.
(7) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2358; cf.
Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera sulla
cura pastorale delle persone omosessuali, 1º ottobre 1986,
n. 10.
(8) Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2359;
Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera sulla
cura pastorale delle persone omosessuali, 1º ottobre 1986,
n. 12.
(9) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2358.
(10) Ibid., n. 2396.
(11) Cf. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium
vitae, 25 marzo 1995, n. 71.
(12) Cf. ibid., n. 72.
(13) Cf. S. Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 95,
a. 2.
(14) Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium vitae,
25 marzo 1995, n. 90.
(15) Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione
Donum vitae, 22 febbraio 1987, II. A. 1-3.
(16) Cf. S. Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 63,
a. 1, c.
(17) Occorre non dimenticare inoltre che sussiste sempre « il
pericolo che una legislazione che faccia dell'omosessualità
una base per avere dei diritti possa di fatto incoraggiare
una persona con tendenza omosessuale a dichiarare la sua
omosessualità o addirittura a cercare un partner allo scopo
di sfruttare le disposizioni della legge » (Congregazione
per la Dottrina della Fede, Alcune considerazioni
concernenti la risposta a proposte di legge sulla non
discriminazione delle persone omosessuali, 24 luglio 1992,
n. 14).
(18) Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium vitae,
25 marzo 1995, n. 73.
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