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    Predefinito Ongregazione Per La Dottrina Della Fede

    ONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

    CONSIDERAZIONI CIRCA I PROGETTI
    DI RICONOSCIMENTO LEGALE
    DELLE UNIONI
    TRA PERSONE OMOSESSUALI


    INTRODUZIONE

    1. Diverse questioni concernenti l'omosessualità sono state
    trattate recentemente più volte dal Santo Padre Giovanni Paolo
    II e dai competenti Dicasteri della Santa Sede.(1) Si tratta
    infatti di un fenomeno morale e sociale inquietante, anche in
    quei Paesi in cui non assume un rilievo dal punto di vista
    dell'ordinamento giuridico. Ma esso diventa più preoccupante
    nei Paesi che hanno già concesso o intendono concedere un
    riconoscimento legale alle unioni omosessuali che, in alcuni
    casi, include anche l'abilitazione all'adozione di figli.
    Le presenti Considerazioni non contengono nuovi elementi
    dottrinali, ma intendono richiamare i punti essenziali circa
    il suddetto problema e fornire alcune argomentazioni di
    carattere razionale, utili per la redazione di interventi
    più specifici da parte dei Vescovi secondo le situazioni
    particolari nelle diverse regioni del mondo: interventi
    destinati a proteggere ed a promuovere la dignità del
    matrimonio, fondamento della famiglia, e la solidità della
    società, della quale questa istituzione è parte costitutiva.
    Esse hanno anche come fine di illuminare l'attività degli
    uomini politici cattolici, per i quali si indicano le linee
    di condotta coerenti con la coscienza cristiana quando essi
    sono posti di fronte a progetti di legge concernenti questo
    problema.(2) Poiché si tratta di una materia che riguarda la
    legge morale naturale, le seguenti argomentazioni sono
    proposte non soltanto ai credenti, ma a tutti coloro che
    sono impegnati nella promozione e nella difesa del bene
    comune della società.



    I. NATURA E CARATTERISTICHE IRRINUNCIABILI
    DEL MATRIMONIO

    2. L'insegnamento della Chiesa sul matrimonio e sulla
    complementarità dei sessi ripropone una verità evidenziata
    dalla retta ragione e riconosciuta come tale da tutte le
    grandi culture del mondo. Il matrimonio non è una qualsiasi
    unione tra persone umane. Esso è stato fondato dal Creatore,
    con una sua natura, proprietà essenziali e finalità.(3)
    Nessuna ideologia può cancellare dallo spirito umano la
    certezza secondo la quale esiste matrimonio soltanto tra
    due persone di sesso diverso, che per mezzo della reciproca
    donazione personale, loro propria ed esclusiva, tendono alla
    comunione delle loro persone. In tal modo si perfezionano a
    vicenda, per collaborare con Dio alla generazione e alla
    educazione di nuove vite.

    3. La verità naturale sul matrimonio è stata confermata dalla
    Rivelazione contenuta nei racconti biblici della creazione,
    espressione anche della saggezza umana originaria, nella
    quale si fa sentire la voce della natura stessa.
    Tre sono i dati fondamentali del disegno creatore sul
    matrimonio, di cui parla il Libro della Genesi.

    In primo luogo l'uomo, immagine di Dio, è stato creato
    « maschio e femmina » (Gn 1, 27). L'uomo e la donna sono
    uguali in quanto persone e complementari in quanto maschio e
    femmina. La sessualità da un lato fa parte della sfera
    biologica e, dall'altro, viene elevata nella creatura umana
    ad un nuovo livello, quello personale, dove corpo e spirito
    si uniscono.

    Il matrimonio, poi, è istituito dal Creatore come forma di
    vita in cui si realizza quella comunione di persone che
    impegna l'esercizio della facoltà sessuale. « Per questo
    l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua
    moglie e i due saranno una sola carne » (Gn 2, 24).

    Infine, Dio ha voluto donare all'unione dell'uomo e della
    donna una partecipazione speciale alla sua opera creatrice.
    Perciò Egli ha benedetto l'uomo e la donna con le parole:
    « Siate fecondi e moltiplicatevi » (Gn 1, 28). Nel disegno
    del Creatore complementarità dei sessi e fecondità
    appartengono quindi alla natura stessa dell'istituzione
    del matrimonio.

    Inoltre, l'unione matrimoniale tra l'uomo e la donna è stata
    elevata da Cristo alla dignità di sacramento. La Chiesa
    insegna che il matrimonio cristiano è segno efficace
    dell'alleanza di Cristo e della Chiesa (cf. Ef 5, 32).
    Questo significato cristiano del matrimonio, lungi dallo
    sminuire il valore profondamente umano dell'unione
    matrimoniale tra l'uomo e la donna, lo conferma e lo
    rafforza (cf. Mt 19, 3-12; Mc 10, 6-9).

    4. Non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire
    analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il
    disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia. Il matrimonio
    è santo, mentre le relazioni omosessuali contrastano con
    la legge morale naturale. Gli atti omosessuali, infatti,
    « precludono all'atto sessuale il dono della vita. Non sono
    il frutto di una vera complementarità affettiva e sessuale.
    In nessun modo possono essere approvati ».(4)

    Nella Sacra Scrittura le relazioni omosessuali « sono
    condannate come gravi depravazioni... (cf. Rm 1, 24-27;
    1 Cor 6, 10; 1 Tm 1, 10). Questo giudizio della Scrittura
    non permette di concludere che tutti coloro, i quali
    soffrono di questa anomalia, ne siano personalmente
    responsabili, ma esso attesta che gli atti di omosessualità
    sono intrinsecamente disordinati ».(5) Lo stesso giudizio
    morale si ritrova in molti scrittori ecclesiastici dei primi
    secoli (6) ed è stato unanimemente accettato dalla Tradizione
    cattolica.

    Secondo l'insegnamento della Chiesa, nondimeno, gli uomini e
    le donne con tendenze omosessuali « devono essere accolti con
    rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si
    eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione ».(7) Tali
    persone inoltre sono chiamate come gli altri cristiani a
    vivere la castità.(8) Ma l'inclinazione omosessuale è
    « oggettivamente disordinata »(9) e le pratiche omosessuali
    « sono peccati gravemente contrari alla castità ».(10)



    II. ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI
    DEL PROBLEMA DELLE UNIONI OMOSESSUALI

    5. Nei confronti del fenomeno delle unioni omosessuali, di
    fatto esistenti, le autorità civili assumono diversi
    atteggiamenti: a volte si limitano alla tolleranza di
    questo fenomeno; a volte promuovono il riconoscimento legale
    di tali unioni, con il pretesto di evitare, rispetto ad
    alcuni diritti, la discriminazione di chi convive con una
    persona dello stesso sesso; in alcuni casi favoriscono persino
    l'equivalenza legale delle unioni omosessuali al matrimonio
    propriamente detto, senza escludere il riconoscimento della
    capacità giuridica di procedere all'adozione di figli.

    Laddove lo Stato assuma una politica di tolleranza di fatto,
    non implicante l'esistenza di una legge che esplicitamente
    concede un riconoscimento legale a tali forme di vita, occorre
    ben discernere i diversi aspetti del problema. La coscienza
    morale esige di essere, in ogni occasione, testimoni della
    verità morale integrale, alla quale si oppongono sia
    l'approvazione delle relazioni omosessuali sia l'ingiusta
    discriminazione nei confronti delle persone omosessuali. Sono
    perciò utili interventi discreti e prudenti, il contenuto dei
    quali potrebbe essere, per esempio, il seguente: smascherare
    l'uso strumentale o ideologico che si può fare di questa
    tolleranza; affermare chiaramente il carattere immorale di
    questo tipo di unione; richiamare lo Stato alla necessità di
    contenere il fenomeno entro limiti che non mettano in pericolo
    il tessuto della moralità pubblica e, soprattutto, che non
    espongano le giovani generazioni ad una concezione erronea
    della sessualità e del matrimonio, che le priverebbe delle
    necessarie difese e contribuirebbe, inoltre, al dilagare del
    fenomeno stesso. A coloro che a partire da questa tolleranza
    vogliono procedere alla legittimazione di specifici diritti
    per le persone omosessuali conviventi, bisogna ricordare che
    la tolleranza del male è qualcosa di molto diverso
    dall'approvazione o dalla legalizzazione del male.

    In presenza del riconoscimento legale delle unioni
    omosessuali, oppure dell'equiparazione legale delle medesime
    al matrimonio con accesso ai diritti che sono propri di
    quest'ultimo, è doveroso opporsi in forma chiara e incisiva.
    Ci si deve astenere da qualsiasi tipo di cooperazione formale
    alla promulgazione o all'applicazione di leggi così
    gravemente ingiuste nonché, per quanto è possibile, dalla
    cooperazione materiale sul piano applicativo. In questa
    materia ognuno può rivendicare il diritto all'obiezione di
    coscienza.



    III. ARGOMENTAZIONI RAZIONALI
    CONTRO IL RICONOSCIMENTO LEGALE
    DELLE UNIONI OMOSESSUALI

    6. La comprensione dei motivi che ispirano la necessità di
    opporsi in questo modo alle istanze che mirano alla
    legalizzazione delle unioni omosessuali richiede alcune
    considerazioni etiche specifiche, che sono di diverso ordine.


    Di ordine relativo alla retta ragione

    Il compito della legge civile è certamente più limitato
    riguardo a quello della legge morale,(11) ma la legge civile
    non può entrare in contraddizione con la retta ragione senza
    perdere la forza di obbligare la coscienza.(12) Ogni legge
    posta dagli uomini in tanto ha ragione di legge in quanto è
    conforme alla legge morale naturale, riconosciuta dalla retta
    ragione, e in quanto rispetta in particolare i diritti
    inalienabili di ogni persona.(13) Le legislazioni favorevoli
    alle unioni omosessuali sono contrarie alla retta ragione
    perché conferiscono garanzie giuridiche, analoghe a quelle
    dell'istituzione matrimoniale, all'unione tra due persone
    dello stesso sesso. Considerando i valori in gioco, lo Stato
    non potrebbe legalizzare queste unioni senza venire meno al
    dovere di promuovere e tutelare un'istituzione essenziale per
    il bene comune qual è il matrimonio.

    Ci si può chiedere come può essere contraria al bene comune
    una legge che non impone alcun comportamento particolare, ma
    si limita a rendere legale una realtà di fatto che
    apparentemente non sembra comportare ingiustizia verso
    nessuno. A questo proposito occorre riflettere innanzitutto
    sulla differenza esistente tra il comportamento omosessuale
    come fenomeno privato, e lo stesso comportamento quale
    relazione sociale legalmente prevista e approvata, fino a
    diventare una delle istituzioni dell'ordinamento giuridico.
    Il secondo fenomeno non solo è più grave, ma acquista una
    portata assai più vasta e profonda, e finirebbe per
    comportare modificazioni dell'intera organizzazione sociale
    che risulterebbero contrarie al bene comune. Le leggi civili
    sono principi strutturanti della vita dell'uomo in seno alla
    società, per il bene o per il male. Esse « svolgono un ruolo
    molto importante e talvolta determinante nel promuovere una
    mentalità e un costume ».(14) Le forme di vita e i modelli
    in esse espresse non solo configurano esternamente la vita
    sociale, bensì tendono a modificare nelle nuove generazioni
    la comprensione e la valutazione dei comportamenti. La
    legalizzazione delle unioni omosessuali sarebbe destinata
    perciò a causare l'oscuramento della percezione di alcuni
    valori morali fondamentali e la svalutazione dell'istituzione
    matrimoniale.

    Di ordine biologico e antropologico

    7. Nelle unioni omosessuali sono del tutto assenti quegli
    elementi biologici e antropologici del matrimonio e della
    famiglia che potrebbero fondare ragionevolmente il
    riconoscimento legale di tali unioni.

    Esse non sono in condizione di assicurare adeguatamente la
    procreazione e la sopravvivenza della specie umana.
    L'eventuale ricorso ai mezzi messi a loro disposizione
    dalle recenti scoperte nel campo della fecondazione
    artificiale, oltre ad implicare gravi mancanze di rispetto
    alla dignità umana,(15) non muterebbe affatto questa loro
    inadeguatezza.

    Nelle unioni omosessuali è anche del tutto assente la
    dimensione coniugale, che rappresenta la forma umana ed
    ordinata delle relazioni sessuali. Esse infatti sono umane
    quando e in quanto esprimono e promuovono il mutuo aiuto
    dei sessi nel matrimonio e rimangono aperte alla
    trasmissione della vita.

    Come dimostra l'esperienza, l'assenza della bipolarità
    sessuale crea ostacoli allo sviluppo normale dei bambini
    eventualmente inseriti all'interno di queste unioni. Ad
    essi manca l'esperienza della maternità o della paternità.
    Inserire dei bambini nelle unioni omosessuali per mezzo
    dell'adozione significa di fatto fare violenza a questi
    bambini nel senso che ci si approfitta del loro stato di
    debolezza per introdurli in ambienti che non favoriscono
    il loro pieno sviluppo umano. Certamente una tale pratica
    sarebbe gravemente immorale e si porrebbe in aperta
    contraddizione con il principio, riconosciuto anche dalla
    Convenzione internazionale dell'ONU sui diritti dei
    bambini, secondo il quale l'interesse superiore da tutelare
    in ogni caso è quello del bambino, la parte più debole e
    indifesa.

    Di ordine sociale

    8. La società deve la sua sopravvivenza alla famiglia fondata
    sul matrimonio. La conseguenza inevitabile del riconoscimento
    legale delle unioni omosessuali è la ridefinizione del
    matrimonio, che diventa un'istituzione la quale, nella sua
    essenza legalmente riconosciuta, perde l'essenziale
    riferimento ai fattori collegati alla eterosessualità, come
    ad esempio il compito procreativo ed educativo. Se dal punto
    di vista legale il matrimonio tra due persone di sesso
    diverso fosse solo considerato come uno dei matrimoni
    possibili, il concetto di matrimonio subirebbe un
    cambiamento radicale, con grave detrimento del bene comune.
    Mettendo l'unione omosessuale su un piano giuridico analogo
    a quello del matrimonio o della famiglia, lo Stato agisce
    arbitrariamente ed entra in contraddizione con i propri
    doveri.

    A sostegno della legalizzazione delle unioni omosessuali
    non può essere invocato il principio del rispetto e della
    non discriminazione di ogni persona. Una distinzione tra
    persone oppure la negazione di un riconoscimento o di una
    prestazione sociale non sono infatti accettabili solo se
    sono contrarie alla giustizia.(16) Non attribuire lo
    statuto sociale e giuridico di matrimonio a forme di vita
    che non sono né possono essere matrimoniali non si oppone
    alla giustizia, ma, al contrario, è da essa richiesto.

    Neppure il principio della giusta autonomia personale può
    essere ragionevolmente invocato. Una cosa è che i singoli
    cittadini possano svolgere liberamente attività per le
    quali nutrono interesse e che tali attività rientrino
    genericamente nei comuni diritti civili di libertà, e
    un'altra ben diversa è che attività che non rappresentano
    un significativo e positivo contributo per lo sviluppo
    della persona e della società possano ricevere dallo Stato
    un riconoscimento legale specifico e qualificato. Le unioni
    omosessuali non svolgono neppure in senso analogico remoto
    i compiti per i quali il matrimonio e la famiglia meritano
    un riconoscimento specifico e qualificato. Ci sono invece
    buone ragioni per affermare che tali unioni sono nocive
    per il retto sviluppo della società umana, soprattutto se
    aumentasse la loro incidenza effettiva sul tessuto sociale.


    Di ordine giuridico

    9. Poiché le coppie matrimoniali svolgono il ruolo di
    garantire l'ordine delle generazioni e sono quindi di
    eminente interesse pubblico, il diritto civile conferisce
    loro un riconoscimento istituzionale. Le unioni omosessuali
    invece non esigono una specifica attenzione da parte
    dell'ordinamento giuridico, perché non rivestono il suddetto
    ruolo per il bene comune.

    Non è vera l'argomentazione secondo la quale il
    riconoscimento legale delle unioni omosessuali sarebbe
    necessario per evitare che i conviventi omosessuali perdano,
    per il semplice fatto della loro convivenza, l'effettivo
    riconoscimento dei diritti comuni che essi hanno in quanto
    persone e in quanto cittadini. In realtà, essi possono
    sempre ricorrere – come tutti i cittadini e a partire dalla
    loro autonomia privata – al diritto comune per tutelare
    situazioni giuridiche di reciproco interesse. Costituisce
    invece una grave ingiustizia sacrificare il bene comune e
    il retto diritto di famiglia allo scopo di ottenere dei
    beni che possono e debbono essere garantiti per vie non
    nocive per la generalità del corpo sociale.(17)



    IV. COMPORTAMENTI DEI POLITICI CATTOLICI
    NEI CONFRONTI DI LEGISLAZIONI
    FAVOREVOLI ALLE UNIONI OMOSESSUALI

    10. Se tutti i fedeli sono tenuti ad opporsi al
    riconoscimento legale delle unioni omosessuali, i
    politici cattolici lo sono in particolare, nella linea
    della responsabilità che è loro propria. In presenza di
    progetti di legge favorevoli alle unioni omosessuali,
    sono da tener presenti le seguenti indicazioni etiche.

    Nel caso in cui si proponga per la prima volta all'Assemblea
    legislativa un progetto di legge favorevole al riconoscimento legale delle unioni omosessuali, il parlamentare cattolico ha
    il dovere morale di esprimere chiaramente e pubblicamente il
    suo disaccordo e votare contro il progetto di legge.
    Concedere il suffragio del proprio voto ad un testo
    legislativo così nocivo per il bene comune della società è
    un atto gravemente immorale.

    Nel caso in cui il parlamentare cattolico si trovi in
    presenza di una legge favorevole alle unioni omosessuali
    già in vigore, egli deve opporsi nei modi a lui possibili
    e rendere nota la sua opposizione: si tratta di un doveroso
    atto di testimonianza della verità. Se non fosse possibile
    abrogare completamente una legge di questo genere, egli,
    richiamandosi alle indicazioni espresse nell'Enciclica
    Evangelium vitae, « potrebbe lecitamente offrire il
    proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di
    una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano
    della cultura e della moralità pubblica », a condizione che
    sia « chiara e a tutti nota » la sua « personale assoluta
    opposizione » a leggi siffatte e che sia evitato il pericolo
    di scandalo.(18) Ciò non significa che in questa materia una
    legge più restrittiva possa essere considerata come una legge giusta o almeno accettabile; bensì si tratta piuttosto del
    tentativo legittimo e doveroso di procedere all'abrogazione
    almeno parziale di una legge ingiusta quando l'abrogazione
    totale non è possibile per il momento.



    CONCLUSIONE

    11. La Chiesa insegna che il rispetto verso le persone
    omosessuali non può portare in nessun modo all'approvazione
    del comportamento omosessuale oppure al riconoscimento
    legale delle unioni omosessuali. Il bene comune esige che
    le leggi riconoscano, favoriscano e proteggano l'unione
    matrimoniale come base della famiglia, cellula primaria
    della società. Riconoscere legalmente le unioni omosessuali
    oppure equipararle al matrimonio, significherebbe non
    soltanto approvare un comportamento deviante, con la
    conseguenza di renderlo un modello nella società attuale,
    ma anche offuscare valori fondamentali che appartengono al
    patrimonio comune dell'umanità. La Chiesa non può non
    difendere tali valori, per il bene degli uomini e di tutta
    la società.

    Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa
    il 28 marzo 2003 al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha
    approvato le presenti Considerazioni, decise nella
    Sessione Ordinaria di questa Congregazione, e ne ha
    ordinato la pubblicazione.

    Roma, dalla sede della Congregazione per la Dottrina della
    Fede, il 3 giugno 2003, Memoria dei Santi Carlo Lwanga e
    Compagni, Martiri.



    Joseph Card. Ratzinger
    Prefetto

    Angelo Amato, S.D.B.
    Arcivescovo titolare di Sila
    Segretario


    ---------------------------------------------------------------------
    -----------

    NOTE

    (1) Cf. Giovanni Paolo II, Allocuzioni in occasione della
    recita dell'Angelus, 20 febbraio 1994 e 19 giugno 1994;
    Discorso ai partecipanti dell'Assemblea Plenaria del
    Pontificio Consiglio per la Famiglia, 24 marzo 1999;
    Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 2357-2359, 2396;
    Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione
    Persona humana, 29 dicembre 1975, n. 8; Lettera sulla cura
    pastorale delle persone omosessuali, 1º ottobre 1986;
    Alcune Considerazioni concernenti la Risposta a proposte
    di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali, 24 luglio 1992; Pontificio Consiglio per la Famiglia,
    Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali d'Europa
    circa la risoluzione del Parlamento Europeo in merito alle
    coppie omosessuali, 25 marzo 1994; Famiglia, matrimonio e
    « unioni di fatto », 26 luglio 2000, n. 23.

    (2) Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota
    dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e
    il comportamento dei cattolici nella vita politica, 24
    novembre 2002, n. 4.

    (3) Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale
    Gaudium et spes, n. 48.

    (4) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2357.

    (5) Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione
    Persona humana, 29 dicembre 1975, n. 8.

    (6) Cf. per esempio S. Policarpo, Lettera ai Filippesi, V,
    3; S. Giustino, Prima Apologia, 27, 1-4; Atenagora, Supplica
    per i cristiani, 34.

    (7) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2358; cf.
    Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera sulla
    cura pastorale delle persone omosessuali, 1º ottobre 1986,
    n. 10.

    (8) Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2359;
    Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera sulla
    cura pastorale delle persone omosessuali, 1º ottobre 1986,
    n. 12.

    (9) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2358.

    (10) Ibid., n. 2396.

    (11) Cf. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium
    vitae, 25 marzo 1995, n. 71.

    (12) Cf. ibid., n. 72.

    (13) Cf. S. Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 95,
    a. 2.

    (14) Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium vitae,
    25 marzo 1995, n. 90.

    (15) Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione
    Donum vitae, 22 febbraio 1987, II. A. 1-3.

    (16) Cf. S. Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 63,
    a. 1, c.

    (17) Occorre non dimenticare inoltre che sussiste sempre « il
    pericolo che una legislazione che faccia dell'omosessualità
    una base per avere dei diritti possa di fatto incoraggiare
    una persona con tendenza omosessuale a dichiarare la sua
    omosessualità o addirittura a cercare un partner allo scopo
    di sfruttare le disposizioni della legge » (Congregazione
    per la Dottrina della Fede, Alcune considerazioni
    concernenti la risposta a proposte di legge sulla non
    discriminazione delle persone omosessuali, 24 luglio 1992,
    n. 14).

    (18) Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium vitae,
    25 marzo 1995, n. 73.



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  2. #2
    Cavaliere
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    Per completezza e migliore comprensione del documento della S. Sede, posto questo commento:

    Pubblichiamo di seguito il commento del Prof. Mons. Angel Rodríguez Luño, della Pontificia Università della Santa Croce:


    COMMENTO DEL PROF. MONS. ANGEL RODRÍGUEZ LUÑO

    IL RICONOSCIMENTO LEGALE DELLE UNIONI OMOSESSUALI

    PROFILI ETICO-POLITICI

    Le questioni morali e pastorali riguardanti l’omosessualità sono state trattate da diversi documenti del Magistero della Chiesa negli ultimi 20 anni. Con le recenti Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, la Congregazione per la Dottrina della Fede non intende tornare sulle stesse questioni, bensì illuminare il problema etico-politico che le unioni omosessuali pongono a legislatori e governanti in diverse parti del mondo. Si tratta della richiesta del riconoscimento legale, per le convivenze omosessuali, di tutti o di alcuni degli effetti civili che il diritto riconosce ai coniugi, non escluso quello all’adozione di figli. Tale richiesta risponde, talvolta, a motivazioni di ordine pratico ed economico; altre volte, invece, si ispira anche a motivazioni di ordine ideologico, espresse con diversi gradi di radicalità. Le posizioni più estreme chiedono che lo Stato dia un primo passo verso un modello sociale nuovo, individualistico, liberato da un istituto giuridico, quale il matrimonio, che a loro giudizio sarebbe repressivo e obsoleto. Lasciando da parte questa e altre posizioni estreme analoghe, alcuni cittadini, legislatori e governanti si chiedono se, indipendentemente dalle personali convinzioni al riguardo, non sia ragionevole o addirittura doveroso che la legge prenda atto di certi fenomeni sociali, allo scopo di evitare che nessun cittadino possa venir ingiustamente discriminato a causa del proprio orientamento sessuale o della libera assunzione di forme di vita che non sembrano nocive per terze persone. Il quesito non riguarda direttamente la ragionevolezza delle pratiche o delle unioni omosessuali in se considerate, ma la ragionevolezza etico-politica delle ordinanze, leggi o altre disposizioni normative civili che le riguardano, anche se certamente i due problemi sono connessi.

    La convivenza sociale pacifica e giusta esige che vengano riconosciuti a ciascuno non solo i diritti che gli spettano come persona e come cittadino, ma anche che venga riconosciuto il rilievo giuridico proprio delle relazioni che ciascuno liberamente stabilisce o nelle quali è naturalmente inserito. L’essere padre o l’essere figlio, l’essere proprietario o affittuario di un immobile, hanno un profilo giuridico specifico che comporta doveri e diritti precisi. Ci sono altre relazioni, come per esempio l’amicizia che, pur essendo di grande importanza esistenziale, non possiedono un rilievo giuridico analogo. «L’amicizia non è giuridicizzabile non perché il rapporto che unisce affettivamente due persone amiche non risponda ad una logica comunicativa, ma perché si tratta di una logica comunicativa strettamente privata e di conseguenza insindacabile e non istituzionalizzabile». (D’AGOSTINO, F., Matrimonio tra omosessuali?, in Aa.Vv., Antropologia cristiana e omosessualità, [Quaderni de "L’Osservatore Romano", 38], Nuova edizione ampliata, Città del Vaticano 2000, p.88).

    Tutte le grandi culture del mondo hanno dato al matrimonio e alla famiglia un riconoscimento istituzionale specifico. Il rilievo pubblico del matrimonio si fonda non sul fatto di essere una qualche forma istituzionalizzata di amicizia o di comunicazione umana, ma sulla sua condizione di stato di vita stabile che per la propria struttura, proprietà e finalità, accettate liberamente dai coniugi, ma non stabilite da loro, svolge un’essenziale e multiforme funzione in favore del bene comune: ordine delle generazioni, sopravvivenza della società, educazione e socializzazione dei figli, ecc. Tale ruolo sociale di rilievo giuridico pubblico non è svolto, neppure in forma analogica, dalle unioni omosessuali, che non si vede come potrebbero essere considerate cellule fondamentali della società umana. La pretesa di equiparazione o assimilazione tra le unioni omosessuali e il matrimonio è manifestamente infondata. «Non attribuire lo statuto sociale e giuridico di matrimonio a forme di vita che non sono né possono essere matrimoniali non si oppone alla giustizia, ma, al contrario, è da essa richiesto» (Considerazioni, n. 8).

    Si può tuttavia osservare che, come diceva Aristotele, oltre alle cose giuste per natura ci sono cose giuste per convenzione legale. Ammesso che le unioni omosessuali non siano idonee a svolgere il ruolo sociale che, per la natura stessa delle cose, svolge l’unione matrimoniale tra l’uomo e la donna, ci si può chiedere se allo Stato non resti ancora lo spazio per creare legittimamente una o diverse figure di riconoscimento legale delle unioni omosessuali. Alla fin fine una buona parte delle figure dell’ordinamento giuridico statale sono giuste per convenzione, ed è pensabile che tali figure potrebbero subire dei cambiamenti senza perdere la loro sostanziale ragionevolezza.

    In termini generali lo Stato ha la legittima facoltà di creare nuove figure legali o di modificare quelle già esistenti. Ma tale facoltà ha molti limiti. Lo Stato può stabilire che gli automobilisti che fino adesso tenevano la destra nelle strade a doppio senso, d’ora in avanti tengano la sinistra. E poi può decretare che si tenga di nuovo la destra. Ma mentre la materia conserva la sua ben conosciuta impenetrabilità, lo Stato non può permettere per ragioni ovvie che ciascun automobilista scelga in qualsiasi momento e a suo piacimento di tenere la destra oppure la sinistra. Nelle Considerazioni qui commentate vengono esposte abbondanti ragioni, di ordine etico, biologico e antropologico, sociale e giuridico, che evidenziano che nel concedere un riconoscimento legale specifico delle unioni omosessuali, lo Stato oltrepasserebbe i limiti della sua attività legittima.

    Questo tipo di ordinanze o leggi sono oggettivamente, al di là delle motivazioni soggettive, antimatrimoniali e antifamiliari. Le Considerazioni notano giustamente che conseguenza inevitabile del riconoscimento legale delle unioni omosessuali «è la ridefinizione del matrimonio, che diventa un’istituzione la quale, nella sua essenza legalmente riconosciuta, perde l’essenziale riferimento ai fattori collegati alla eterosessualità, come ad esempio, il compito procreativo ed educativo. Se dal punto di vista legale il matrimonio tra due persone di sesso diverso fosse solo considerato come uno dei matrimoni possibili, il concetto di matrimonio subirebbe un cambiamento radicale, con grave detrimento del bene comune» (n. 8). Ciò che allora risulterebbe del tutto stravolto è la ragione formale per la quale l’ordinamento legale concede un rilievo giuridico pubblico a una forma di vita o di relazione umana. Non più il ruolo oggettivamente strutturante della vita sociale e del bene comune, bensì l’essere espressione dei personali desideri o dell’autonomia privata, cancellando in questo modo l’evidente e innegabile differenza esistente tra il matrimonio e le unioni omosessuali per quanto riguarda la vita sociale. D’altra parte, il principio di autonomia non è compromesso, e perciò non può essere ragionevolmente invocato. «Una cosa è che i singoli cittadini possano svolgere liberamente attività per le quali nutrono interesse e che tali attività rientrino genericamente nei comuni diritti civili di libertà, e un’altra ben diversa è che attività che non rappresentano un significativo e positivo contributo per lo sviluppo della persona e della società possano ricevere dallo Stato un riconoscimento legale specifico e qualificato. Ci sono invece buone ragioni per affermare che tali unioni sono nocive per il retto sviluppo della società umana, soprattutto se aumentasse la loro incidenza effettiva sul tessuto sociale» (Considerazioni, n. 8).

    Va tenuta presente in secondo luogo la grande differenza esistente tra un comportamento personale negativo e il suo riconoscimento legale. «Le leggi civili sono principi strutturanti della vita dell’uomo nel seno della società, per il bene e per il male. Esse "svolgono un ruolo molto importante e talvolta determinante nel promuovere una mentalità e un costume" (Evangelium vitae, n. 90). Le forme di vita e i modelli in esse espresse non solo configurano esternamente la vita sociale, bensì tendono a modificare nelle nuove generazioni la comprensione e la valutazione dei comportamenti. La legalizzazione delle unioni omosessuali sarebbe destinata perciò a causare l’oscuramento della percezione di alcuni valori fondamentali e la svalutazione dell’istituzione matrimoniale» (Considerazioni, n. 6). Nel passaggio dal fatto al riconoscimento legale si produce un innegabile danno a terzi e alla società nel suo insieme.

    Il danno prodotto a terzi è ancora più grave se venisse accordata alle unioni omosessuali la capacità di adozione. «Come dimostra l’esperienza, l’assenza della bipolarità sessuale crea ostacoli allo sviluppo normale dei bambini […]. Inserire dei bambini nelle unioni omosessuali per mezzo dell’adozione significa di fatto fare violenza a questi bambini […]. Certamente una tale pratica sarebbe gravemente immorale e si porrebbe in aperta contraddizione con il principio, riconosciuto anche dalla Convenzione internazionale dell’ONU sui diritti dei bambini, secondo il quale l’interesse superiore da tutelare in ogni caso è quello del bambino, la parte più debole e indifesa» (Considerazioni, n. 7).

    E non si può affermare che questi e altri danni sarebbero giustificabili perché necessari per evitare che i conviventi omosessuali vengano privati dei diritti comuni che essi hanno come persone e come cittadini. «In realtà, essi possono sempre ricorrere —come tutti i cittadini e a partire dalla loro autonomia privata— al diritto comune per tutelare situazioni giuridiche di reciproco interesse. Costituisce invece una grave ingiustizia sacrificare il bene comune e il retto diritto di famiglia allo scopo di ottenere dei beni che possono e debbono essere garantiti per vie non nocive per la generalità del corpo sociale» (Considerazioni, n. 9). È del tutto pretestuosa l’alternativa o riconoscimento legale o ingiusta discriminazione. Se in qualche parte del mondo c’è qualcosa che sa di ingiusta discriminazione, essa va soppressa per vie che non creino ingiustizie e mali di altrettanta importanza. Un male non si elimina con un altro male.

    Un aspetto di notevole importanza riguarda la sostanza etica delle disposizioni normative che eventualmente riconoscessero le unioni omosessuali. Certamente il compito della legge civile è più limitato riguardo a quello della legge morale (cf. Evangelium vitae, n. 71). Di fronte a certi fenomeni talvolta si può o si deve tollerare o tacere. In nessun caso però è possibile legiferare contro il Creatore, la cui intenzione, per quanto riguarda il nostro problema, risulta manifesta e innegabile a partire da dati biologici, antropologici e sociali incontrovertibili. Può darsi che a qualcuno possa piacere di cancellare anche questi dati, ma non può pretendere di servirsi dello Stato e del diritto per tale discutibile scopo. Lo Stato entrerebbe in contraddizione con se stesso se accettasse una tale strumentalizzazione.

    La comunità politica che riconosce legalmente le unioni omosessuali dà a se stessa una norma politica gravemente ingiusta. Ne segue sul piano pratico che «in presenza del riconoscimento legale delle unioni omosessuali, oppure dell’equiparazione legale delle medesime al matrimonio con accesso ai diritti che sono propri di quest’ultimo, è doveroso opporsi in forma chiara e incisiva. Ci si deve astenere da qualsiasi tipo di cooperazione formale alla promulgazione o all’applicazione di leggi così gravemente ingiuste nonché, per quanto possibile, dalla cooperazione materiale sul piano applicativo. In questa materia ognuno può rivendicare il diritto all’obiezione di coscienza» (Considerazioni, n. 5).

    Personalmente condivido buona parte di queste affermazioni.
    Come principio generale non condivido le argomentazioni colpevolizzanti nei riguardi degli' omosessuali; credo più che altro che si tratti di una malattia. Ma proprio in quanto patologia non credo che l' omosessualità possa essere equiparata giuridicamente all' eterosessualità.
    Non condivido i riferimenti a Dio perchè sono agnostico, ma mi convincono buona parte delle obiezioni di tipo laico che nel documento e nel presente commento vengono fatte.
    Resto dell' idea che le unioni gay devono essere ammesse come fatto della vita privata delle persone, come già fa la legge italiana che giustamente non le vieta, ma NON devono essere istituzionalizzate e trasformate in fonte di diritti ULTERIORI oltre a quelli che chiunque ha come cittadino.
    Sono in disaccordo col giudizio secondo il quale le unioni di fatto gay sarebbero "nocive" alla società. Direi che non hanno la funzione essenziale per la società che riveste il matrimonio eterosessuale, e tanto mi basta per non equipararle sul piano giuridico senza bisogno di usare argomenti colpevolizzanti.
    Non mi piacciono nemmeno le argomentazioni delegittimanti lo Stato se prende la decisione sbagliata. Secondo me in democrazia è meglio evitare gli ultimata, anche solo retorici.

  3. #3
    Cavaliere
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    In Origine Postato da damps
    Mi fa piacere
    che Gribisi si sia innalzato dalla
    sua condizione di forumista
    a quella di scienziato....

    eh... sì... le menti deboli
    a volte hanno questi guizzi ossessivi...
    -------------------------------------------------------------

    Nel 1973 (ripeto 1973) l'associazione psichiatrica americana ha rimosso l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali e, nel 1984 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato la scelta togliendo l'omosessualità dalla sua lista delle malattie, che è quella che "fa testo" per i medici di tutto il mondo. Italia inclusa.--------------------------------------------------------------------------

    ma c'è chi ne sa di più... Gribisi
    l'OMS de noantri...
    A parte che la decisione non è stata unanime; ma comunque se l' American Psychiatric Association non avesse deciso così tu saresti contrario alle unioni gay?
    E quando la riteneva ancora una malattia, tu eri d' accordo?
    O questa associazione è un ipse dixit infallibile solo quando fa comodo a te?
    E poi, da quando tu credi a quello che dicono gli americani? Non sei tu che li dipingi come un branco di coglioni che credono a tutte le minchiate e mangiano solo porcherie?

  4. #4
    Affus
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    Predefinito

    In Origine Postato da gribisi
    Per completezza e migliore comprensione del documento della S. Sede, posto questo commento:

    Pubblichiamo di seguito il commento del Prof. Mons. Angel Rodríguez Luño, della Pontificia Università della Santa Croce:


    COMMENTO DEL PROF. MONS. ANGEL RODRÍGUEZ LUÑO

    IL RICONOSCIMENTO LEGALE DELLE UNIONI OMOSESSUALI

    PROFILI ETICO-POLITICI

    Le questioni morali e pastorali riguardanti l’omosessualità sono state trattate da diversi documenti del Magistero della Chiesa negli ultimi 20 anni. Con le recenti Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, la Congregazione per la Dottrina della Fede non intende tornare sulle stesse questioni, bensì illuminare il problema etico-politico che le unioni omosessuali pongono a legislatori e governanti in diverse parti del mondo. Si tratta della richiesta del riconoscimento legale, per le convivenze omosessuali, di tutti o di alcuni degli effetti civili che il diritto riconosce ai coniugi, non escluso quello all’adozione di figli. Tale richiesta risponde, talvolta, a motivazioni di ordine pratico ed economico; altre volte, invece, si ispira anche a motivazioni di ordine ideologico, espresse con diversi gradi di radicalità. Le posizioni più estreme chiedono che lo Stato dia un primo passo verso un modello sociale nuovo, individualistico, liberato da un istituto giuridico, quale il matrimonio, che a loro giudizio sarebbe repressivo e obsoleto. Lasciando da parte questa e altre posizioni estreme analoghe, alcuni cittadini, legislatori e governanti si chiedono se, indipendentemente dalle personali convinzioni al riguardo, non sia ragionevole o addirittura doveroso che la legge prenda atto di certi fenomeni sociali, allo scopo di evitare che nessun cittadino possa venir ingiustamente discriminato a causa del proprio orientamento sessuale o della libera assunzione di forme di vita che non sembrano nocive per terze persone. Il quesito non riguarda direttamente la ragionevolezza delle pratiche o delle unioni omosessuali in se considerate, ma la ragionevolezza etico-politica delle ordinanze, leggi o altre disposizioni normative civili che le riguardano, anche se certamente i due problemi sono connessi.

    La convivenza sociale pacifica e giusta esige che vengano riconosciuti a ciascuno non solo i diritti che gli spettano come persona e come cittadino, ma anche che venga riconosciuto il rilievo giuridico proprio delle relazioni che ciascuno liberamente stabilisce o nelle quali è naturalmente inserito. L’essere padre o l’essere figlio, l’essere proprietario o affittuario di un immobile, hanno un profilo giuridico specifico che comporta doveri e diritti precisi. Ci sono altre relazioni, come per esempio l’amicizia che, pur essendo di grande importanza esistenziale, non possiedono un rilievo giuridico analogo. «L’amicizia non è giuridicizzabile non perché il rapporto che unisce affettivamente due persone amiche non risponda ad una logica comunicativa, ma perché si tratta di una logica comunicativa strettamente privata e di conseguenza insindacabile e non istituzionalizzabile». (D’AGOSTINO, F., Matrimonio tra omosessuali?, in Aa.Vv., Antropologia cristiana e omosessualità, [Quaderni de "L’Osservatore Romano", 38], Nuova edizione ampliata, Città del Vaticano 2000, p.88).

    Tutte le grandi culture del mondo hanno dato al matrimonio e alla famiglia un riconoscimento istituzionale specifico. Il rilievo pubblico del matrimonio si fonda non sul fatto di essere una qualche forma istituzionalizzata di amicizia o di comunicazione umana, ma sulla sua condizione di stato di vita stabile che per la propria struttura, proprietà e finalità, accettate liberamente dai coniugi, ma non stabilite da loro, svolge un’essenziale e multiforme funzione in favore del bene comune: ordine delle generazioni, sopravvivenza della società, educazione e socializzazione dei figli, ecc. Tale ruolo sociale di rilievo giuridico pubblico non è svolto, neppure in forma analogica, dalle unioni omosessuali, che non si vede come potrebbero essere considerate cellule fondamentali della società umana. La pretesa di equiparazione o assimilazione tra le unioni omosessuali e il matrimonio è manifestamente infondata. «Non attribuire lo statuto sociale e giuridico di matrimonio a forme di vita che non sono né possono essere matrimoniali non si oppone alla giustizia, ma, al contrario, è da essa richiesto» (Considerazioni, n. 8).

    Si può tuttavia osservare che, come diceva Aristotele, oltre alle cose giuste per natura ci sono cose giuste per convenzione legale. Ammesso che le unioni omosessuali non siano idonee a svolgere il ruolo sociale che, per la natura stessa delle cose, svolge l’unione matrimoniale tra l’uomo e la donna, ci si può chiedere se allo Stato non resti ancora lo spazio per creare legittimamente una o diverse figure di riconoscimento legale delle unioni omosessuali. Alla fin fine una buona parte delle figure dell’ordinamento giuridico statale sono giuste per convenzione, ed è pensabile che tali figure potrebbero subire dei cambiamenti senza perdere la loro sostanziale ragionevolezza.

    In termini generali lo Stato ha la legittima facoltà di creare nuove figure legali o di modificare quelle già esistenti. Ma tale facoltà ha molti limiti. Lo Stato può stabilire che gli automobilisti che fino adesso tenevano la destra nelle strade a doppio senso, d’ora in avanti tengano la sinistra. E poi può decretare che si tenga di nuovo la destra. Ma mentre la materia conserva la sua ben conosciuta impenetrabilità, lo Stato non può permettere per ragioni ovvie che ciascun automobilista scelga in qualsiasi momento e a suo piacimento di tenere la destra oppure la sinistra. Nelle Considerazioni qui commentate vengono esposte abbondanti ragioni, di ordine etico, biologico e antropologico, sociale e giuridico, che evidenziano che nel concedere un riconoscimento legale specifico delle unioni omosessuali, lo Stato oltrepasserebbe i limiti della sua attività legittima.

    Questo tipo di ordinanze o leggi sono oggettivamente, al di là delle motivazioni soggettive, antimatrimoniali e antifamiliari. Le Considerazioni notano giustamente che conseguenza inevitabile del riconoscimento legale delle unioni omosessuali «è la ridefinizione del matrimonio, che diventa un’istituzione la quale, nella sua essenza legalmente riconosciuta, perde l’essenziale riferimento ai fattori collegati alla eterosessualità, come ad esempio, il compito procreativo ed educativo. Se dal punto di vista legale il matrimonio tra due persone di sesso diverso fosse solo considerato come uno dei matrimoni possibili, il concetto di matrimonio subirebbe un cambiamento radicale, con grave detrimento del bene comune» (n. 8). Ciò che allora risulterebbe del tutto stravolto è la ragione formale per la quale l’ordinamento legale concede un rilievo giuridico pubblico a una forma di vita o di relazione umana. Non più il ruolo oggettivamente strutturante della vita sociale e del bene comune, bensì l’essere espressione dei personali desideri o dell’autonomia privata, cancellando in questo modo l’evidente e innegabile differenza esistente tra il matrimonio e le unioni omosessuali per quanto riguarda la vita sociale. D’altra parte, il principio di autonomia non è compromesso, e perciò non può essere ragionevolmente invocato. «Una cosa è che i singoli cittadini possano svolgere liberamente attività per le quali nutrono interesse e che tali attività rientrino genericamente nei comuni diritti civili di libertà, e un’altra ben diversa è che attività che non rappresentano un significativo e positivo contributo per lo sviluppo della persona e della società possano ricevere dallo Stato un riconoscimento legale specifico e qualificato. Ci sono invece buone ragioni per affermare che tali unioni sono nocive per il retto sviluppo della società umana, soprattutto se aumentasse la loro incidenza effettiva sul tessuto sociale» (Considerazioni, n. 8).

    Va tenuta presente in secondo luogo la grande differenza esistente tra un comportamento personale negativo e il suo riconoscimento legale. «Le leggi civili sono principi strutturanti della vita dell’uomo nel seno della società, per il bene e per il male. Esse "svolgono un ruolo molto importante e talvolta determinante nel promuovere una mentalità e un costume" (Evangelium vitae, n. 90). Le forme di vita e i modelli in esse espresse non solo configurano esternamente la vita sociale, bensì tendono a modificare nelle nuove generazioni la comprensione e la valutazione dei comportamenti. La legalizzazione delle unioni omosessuali sarebbe destinata perciò a causare l’oscuramento della percezione di alcuni valori fondamentali e la svalutazione dell’istituzione matrimoniale» (Considerazioni, n. 6). Nel passaggio dal fatto al riconoscimento legale si produce un innegabile danno a terzi e alla società nel suo insieme.

    Il danno prodotto a terzi è ancora più grave se venisse accordata alle unioni omosessuali la capacità di adozione. «Come dimostra l’esperienza, l’assenza della bipolarità sessuale crea ostacoli allo sviluppo normale dei bambini […]. Inserire dei bambini nelle unioni omosessuali per mezzo dell’adozione significa di fatto fare violenza a questi bambini […]. Certamente una tale pratica sarebbe gravemente immorale e si porrebbe in aperta contraddizione con il principio, riconosciuto anche dalla Convenzione internazionale dell’ONU sui diritti dei bambini, secondo il quale l’interesse superiore da tutelare in ogni caso è quello del bambino, la parte più debole e indifesa» (Considerazioni, n. 7).

    E non si può affermare che questi e altri danni sarebbero giustificabili perché necessari per evitare che i conviventi omosessuali vengano privati dei diritti comuni che essi hanno come persone e come cittadini. «In realtà, essi possono sempre ricorrere —come tutti i cittadini e a partire dalla loro autonomia privata— al diritto comune per tutelare situazioni giuridiche di reciproco interesse. Costituisce invece una grave ingiustizia sacrificare il bene comune e il retto diritto di famiglia allo scopo di ottenere dei beni che possono e debbono essere garantiti per vie non nocive per la generalità del corpo sociale» (Considerazioni, n. 9). È del tutto pretestuosa l’alternativa o riconoscimento legale o ingiusta discriminazione. Se in qualche parte del mondo c’è qualcosa che sa di ingiusta discriminazione, essa va soppressa per vie che non creino ingiustizie e mali di altrettanta importanza. Un male non si elimina con un altro male.

    Un aspetto di notevole importanza riguarda la sostanza etica delle disposizioni normative che eventualmente riconoscessero le unioni omosessuali. Certamente il compito della legge civile è più limitato riguardo a quello della legge morale (cf. Evangelium vitae, n. 71). Di fronte a certi fenomeni talvolta si può o si deve tollerare o tacere. In nessun caso però è possibile legiferare contro il Creatore, la cui intenzione, per quanto riguarda il nostro problema, risulta manifesta e innegabile a partire da dati biologici, antropologici e sociali incontrovertibili. Può darsi che a qualcuno possa piacere di cancellare anche questi dati, ma non può pretendere di servirsi dello Stato e del diritto per tale discutibile scopo. Lo Stato entrerebbe in contraddizione con se stesso se accettasse una tale strumentalizzazione.

    La comunità politica che riconosce legalmente le unioni omosessuali dà a se stessa una norma politica gravemente ingiusta. Ne segue sul piano pratico che «in presenza del riconoscimento legale delle unioni omosessuali, oppure dell’equiparazione legale delle medesime al matrimonio con accesso ai diritti che sono propri di quest’ultimo, è doveroso opporsi in forma chiara e incisiva. Ci si deve astenere da qualsiasi tipo di cooperazione formale alla promulgazione o all’applicazione di leggi così gravemente ingiuste nonché, per quanto possibile, dalla cooperazione materiale sul piano applicativo. In questa materia ognuno può rivendicare il diritto all’obiezione di coscienza» (Considerazioni, n. 5).

    Personalmente condivido buona parte di queste affermazioni.
    Come principio generale non condivido le argomentazioni colpevolizzanti nei riguardi degli' omosessuali; credo più che altro che si tratti di una malattia. Ma proprio in quanto patologia non credo che l' omosessualità possa essere equiparata giuridicamente all' eterosessualità.
    Non condivido i riferimenti a Dio perchè sono agnostico, ma mi convincono buona parte delle obiezioni di tipo laico che nel documento e nel presente commento vengono fatte.
    Resto dell' idea che le unioni gay devono essere ammesse come fatto della vita privata delle persone, come già fa la legge italiana che giustamente non le vieta, ma NON devono essere istituzionalizzate e trasformate in fonte di diritti ULTERIORI oltre a quelli che chiunque ha come cittadino.
    Sono in disaccordo col giudizio secondo il quale le unioni di fatto gay sarebbero "nocive" alla società. Direi che non hanno la funzione essenziale per la società che riveste il matrimonio eterosessuale, e tanto mi basta per non equipararle sul piano giuridico senza bisogno di usare argomenti colpevolizzanti.
    Non mi piacciono nemmeno le argomentazioni delegittimanti lo Stato se prende la decisione sbagliata. Secondo me in democrazia è meglio evitare gli ultimata, anche solo retorici.

    "Resto dell' idea che le unioni gay devono essere ammesse come fatto della vita privata delle persone, come già fa la legge italiana che giustamente non le vieta, ma NON devono essere istituzionalizzate e trasformate in fonte di diritti ULTERIORI oltre a quelli che chiunque ha come cittadino. "

    Resto dell'idea che le unioni gay debbono essere tollerate dallo stato solo se questo non le vede e non se ne accorge, altrimenti le deve colpevolizzare pubblicamente e avere subito pronto il plotone di esecuzione .

  5. #5
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    Predefinito Re: Ongregazione Per La Dottrina Della Fede

    In Origine Postato da Affus
    ONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

    CONSIDERAZIONI CIRCA I PROGETTI
    DI RICONOSCIMENTO LEGALE
    DELLE UNIONI
    TRA PERSONE OMOSESSUALI
    vuoi qualke C a buon merkato?

  6. #6
    Cavaliere
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