Risultati da 1 a 2 di 2
  1. #1
    email non funzionante
    Data Registrazione
    13 May 2009
    Messaggi
    30,192
     Likes dati
    0
     Like avuti
    11
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Dossier sulla "commissione canonica" della Fraternità San Pio X

    javascript:ShowDetails4()


    Introduzione
    Da tempo riceviamo un foglietto peruviano
    intitolato Resistencia catolica, diretto
    da un fedele della Fraternità San Pio X,
    di nome Julio Vargas Prada.
    Con stupore (1), vi abbiamo letto (n. 187,
    nov.-dic. 1999) una denuncia della creazione,
    da parte della Fraternità San Pio X, di
    veri e propri tribunali canonici. Vargas Prada,
    peruviano, e Orlando Fedeli, brasiliano,
    pur avendo sostenuto Mons. Lefebvre nella
    decisione di consacrare dei vescovi, vedono
    ora in questi tribunali, dei quali sono venuti
    a conoscenza da un accenno che ne ha fatto
    la rivista argentina della Fraternità Jesus
    Christus (n. 43, gennaio-febbraio 1996, p.
    17), un concreto pericolo di scisma.
    Era necessario appurare la verità. Siamo
    giunti pertanto in possesso di due documenti
    di eccezionale gravità: le Ordonnances concernant
    les pouvoirs et facultés dont jouissent
    les membres de la Fraternité Sacerdotale
    Saint-Pie X (Disposizioni concernenti i poteri
    e le facoltà dei membri della Fraternità
    Sacerdotale san Pio X), del 1997, ed alcuni
    documenti della Fraternità che pretendono
    giustificare queste novità, pubblicati su Cor
    unum, n. 61, ottobre 1998, pp. 33-46. Cor
    unum è il bollettino interno della Fraternità
    Sacerdotale San Pio X, riservato esclusivamente
    ai suoi membri, e la pubblicazione di
    questi documenti avviene senza alcuna autorizzazione
    da parte della rivista. Ci sembra
    però doveroso procedere a questa pubblicazione.
    Secondo i testi in questione, i fedeli
    della Fraternità San Pio X, i religiosi e i sacerdoti
    vicini a questa società, infine, potenzialmente,
    tutti i cattolici, sono “sudditi” e
    soggetti di questi tribunali a loro sconosciuti,
    e dei loro giudici. Questi “sudditi” ignari
    di esserlo hanno il diritto di conoscere l’esistenza
    di un tribunale di questo genere, dei
    suoi giudici, delle sue giustificazioni dottrinali:
    un tribunale semi-segreto è incompatibile,
    a nostro avviso, con la morale cattolica
    e persino con quella naturale.
    PRIMA PARTE: DUE DOCUMENTI
    INTERNI DELLA
    FRATERNITÀ SAN
    PIO X
    Il primo documento in questione è un volumetto
    di 79 pagine intitolato “Ordonnances
    concernant les pouvoirs et facultés
    dont jouissent les membres de la Fraternité
    Sacerdotale Saint Pie X”, promulgato nel
    1997 dal Superiore generale della Fraternità,
    Mons. Bernard Fellay, per sostituire un’analoga
    raccolta di “Ordonnances” (termine che
    potremmo tradurre con “disposizioni”) pubblicata
    sotto l’autorità di Mons. Lefebvre nel
    1980. Le “Ordonnances” constano di “preliminari”,
    seguiti da otto capitoli: sul digiuno e
    l’astinenza (cap. I), sugli obblighi dei chierici
    (cap. II), su alcuni obblighi particolari (cap.
    III), deleghe di poteri e indulgenze (cap. IV),
    gli impedimenti al matrimonio (cap. V e VI),
    dei delitti e delle pene (cap. VII). In questo
    dossier pubblichiamo solamente quanto concerne
    strettamente il nostro soggetto, ovvero i
    preliminari (che danno i princìpi generali seguiti
    dalla Fraternità) ed i capitoli V e VI riguardanti
    gli impedimenti al matrimonio,
    nonché un breve estratto del capitolo VII. Gli
    interventi redazionali sono inseriti nelle parentesi
    quadre: brevi commenti, omissione di
    una parte del testo segnalata dai puntini di
    sospensione, o ancora la pagina delle “Ordonnances”
    dalla quale il testo è estratto. Per
    l’intelligenza del testo, ricordiamo al lettore
    che la Chiesa elenca una serie di ostacoli
    (detti “impedimenti”) che possono rendere illecito
    (“impedimenti proibenti”) o invalido
    (“impedimenti dirimenti”) il matrimonio.
    Laddove l’impedimento non è di diritto divino
    positivo o naturale, la Chiesa (ovvero il
    Papa, tramite le Congregazioni romane) ha il
    potere di dispensare da detti impedimenti.
    Nelle “Ordonnances” la Fraternità precisa
    per i suoi membri quali impedimenti considerare
    in vigore (se quelli del vecchio o del
    nuovo codice) ed attribuisce alle autorità del-
    DOSSIER SULLA “COMMISSIONE CANONICA”
    DELLA FRATERNITÀ SAN PIO X
    la Fraternità il potere di dispensare, potere
    che appartiene in proprio alla Santa Sede.
    L’importanza della questione convincerà il
    lettore a proseguire una lettura non sempre
    facile, data l’utilizzazione di termini canonici
    e teologici che possono risultare ostici a chi
    non è esperto in materie ecclesiastiche.
    I. PRIMO DOCUMENTO:
    “ORDONNANCES” concernenti i
    poteri e le facoltà di cui dispongono i
    membri della FRATERNITÀ
    SACERDOTALE SAN PIO X
    [p. 3]
    Cari confratelli,
    Mons. Lefebvre, considerando le necessità
    del nostro apostolato, così simili a
    quelle delle missioni africane, ci diede, nel
    1980, una raccolta di facoltà quali erano in
    uso da svariati decenni nei paesi di missione.
    Da 15 anni, alcune circostanze sono
    mutate, come la possibilità di avere una visita
    episcopale più frequente o, al contrario,
    la quasi impossibilità di ricorrere a Roma
    per ottenere dispense o una sentenza
    equa sui matrimoni. Tutto ciò giustifica
    questa edizione rivista delle Ordonnances.
    (...)
    Queste nuove disposizioni entrano in
    vigore il 18 maggio 1997, nella festa di
    Pentecoste.
    (...)
    Nella festa della Presentazione di Gesù
    al tempio, 2 febbraio 1997.
    † Bernard Fellay, Superiore generale.
    [pag. 4]
    PRELIMINARI
    Oggetto della legge
    - Il fine e l’oggetto delle leggi ecclesiastiche,
    e per il fatto stesso dei poteri e delle
    facoltà, non è altro che ciò che concerne
    il culto di Dio e la salvezza delle anime (cf
    Leone XIII, enciclica Immortale Dei, cf
    Prümmer, T. I, n. 181).
    - Il nuovo codice di diritto canonico,
    promulgato il 25 gennaio 1983, impregnato
    di ecumenismo e personalismo, pecca gravemente
    contro la finalità stessa della leg-
    5
    ge. Perciò, ci atteniamo in linea di principio
    al codice del 1917 (con le modifiche introdotte
    posteriormente).
    Tuttavia, nella pratica e su dei punti precisi,
    possiamo accettare, del nuovo codice,
    ciò che corrisponde a uno sviluppo omogeneo,
    a un migliore adattamento alle circostanze,
    a una utile semplificazione; accettiamo
    anche in genere ciò che non possiamo
    rifiutare senza metterci in difficoltà con
    la legislazione ufficialmente accettata,
    quando è in questione la validità degli atti.
    In questo caso, rafforziamo la nostra disciplina
    per avvicinarla a quella del codice del
    1917 (cf Cor unum, n. 41, pp. 11-13).
    [pag. 5]
    La giurisdizione supplita
    - Il diritto prevede certi casi nei quali la
    Chiesa supplisce alla mancanza di giurisdizione
    del sacerdote: “la ragione per la quale
    la Chiesa supplisce la giurisdizione non
    è un bene privato, ma il ‘bonum animarum
    commune’” (Cappello, I, n. 252). La Chiesa
    supplisce espressamente alla giurisdizione
    in tre casi: il pericolo di morte (can. 882),
    l’errore comune (can. 209) e il dubbio positivo
    e probabile di diritto o di fatto (can.
    209) (cf Noldin, III, n. 346-347; Cappello, I,
    n. 254-258).
    Il frontespizio delle “Ordonnances” del 1980
    - A causa del fatto che la gerarchia (cf
    can. 108 § 3) si allontana in gran parte dalla
    fede cattolica, i fedeli non possono in genere
    ricevere da essa i soccorsi spirituali senza
    pericolo per la fede; non si può dubitare
    allora che la Chiesa estenda largamente in
    loro favore ciò che accorda in pericolo di
    morte e in altri casi urgenti, per cui, in ragione
    dell’analogia iuris (can. 20) e dell’æquitas
    canonica, essa supplisca alla mancanza di
    giurisdizione dei sacerdoti fedeli (cf can.
    209, 2261...) mentre costoro sono ingiustamente
    privati della giurisdizione della quale
    godrebbero in tempi normali sia dal diritto
    (p. es. n. can. 967 § 2), sia per delega.
    [p. 6]
    - Caratteristiche di questa giurisdizione
    supplita
    Essa è: 1° di tipo personale piuttosto
    che territoriale; 2° non è abituale ma si
    esercita ‘per modum actus’ (cf Cappello, I,
    n. 252); 3° dipende dal bisogno dei fedeli,
    visto lo stato di necessità (cf Conferenza ai
    circoli della Tradizione, Parigi, 10 marzo
    1991), ma 4° essa esiste anche nel caso in
    cui, di fatto, non c’è necessità: in effetti vi è
    una presunzione di pericolo comune e
    quindi una analogia con il can. 21, permessa
    dal can. 20, e poiché si realizza in genere
    il caso del dubbio probabile di fatto, ci
    sarà supplenza secondo il can. 209.
    - Chi possiede il potere di supplenza
    Tutti i vescovi e i sacerdoti fedeli alla
    tradizione (anche se scomunicati, cf can.
    2261, lo diciamo come argomento ‘ad hominem’),
    per l’esercizio lecito o valido degli
    atti del ministero episcopale o sacerdotale.
    - Gerarchia nella giurisdizione supplita
    Di per sé, per quel che riguarda i fedeli,
    i semplici sacerdoti hanno lo stesso potere
    [p. 7]
    di supplenza di un priore o di un superiore
    di distretto. Ma per disposizione pratica,
    con lo scopo di conservare il senso gerarchico
    proprio allo spirito della Chiesa, e di rimettere
    i casi più gravi ad una istanza più
    elevata, certi poteri sono riservati all’autorità
    superiore, secondo una analogia con la gerarchia
    normale, secondo le seguenti regole:
    * I priori e sacerdoti responsabili di cappelle
    sono equiparati a dei parroci personali,
    come i cappellani militari.
    * I superiori dei distretti, dei seminari e
    delle case autonome, come pure il superiore
    generale e i suoi Assistenti, benché in
    6
    principio abbiano giurisdizione solo sui
    propri sudditi (sacerdoti, seminaristi, fratelli,
    oblati, famigliari), sono equiparati a degli
    Ordinarî personali, come gli Ordinarî militari,
    nei confronti dei fedeli e dei sacerdoti
    dei quali hanno cura d’anime.
    * I vescovi della Fraternità, sprovvisti di
    ogni giurisdizione territoriale, godono tuttavia
    di una giurisdizione suppletoria necessaria
    all’esercizio dell’ordine episcopale e
    di certi atti della giurisdizione episcopale
    ordinaria.
    [pag. 8]
    Commissione canonica - vescovo incaricato
    dei religiosi
    Questi due organismi sono stati creati
    nel 1991 per continuare dopo la sua morte
    l’ufficio che Mons. Lefebvre ha svolto in
    maniera suppletoria, in queste materie, dal
    1970 al 1991. È Monsignore che ha ideato
    e precisato il ruolo di questi organismi, con
    la sua lettera al superiore generale del 15
    gennaio 1991:
    [omettiamo il testo di questa lettera che
    riportiamo nel documento seguente]
    [p. 9]
    Poteri e facoltà delegate
    - Delegazioni accordate anteriormente
    dalla Santa Sede:
    Da molto tempo, e ultimamente nel
    1950 e nel 1960, la S.C. della Propaganda
    ha concesso agli Ordinari del luogo nei
    paesi di missione larghe facoltà denominate
    ‘facoltà decennali’, in particolare la facoltà
    di delegare svariati loro poteri ai sacerdoti
    del loro territorio.
    Mons. Lefebvre, allora arcivescovo di
    Dakar, ne promosse l’applicazione nel 1961
    con un libretto che portava già allora il titolo
    di “Ordonnances, etc.”. Il testo delle facoltà
    decennali del 1950 e la loro applicazione si
    Mons Fellay (a sinistra), attuale superiore della
    F.S.S.P.X assieme a Mons. Lefebvre e don Laroche, uno
    dei membri della commissione canonica
    trovano nel libro Vingt-cinq ans de pastorale
    missionaire, di padre Greco (1958), con prefazione
    di Monsignore in persona, libro che
    raccomandava in modo del tutto particolare.
    Papa Paolo VI, il 30 novembre 1963,
    con la lettera apostolica Pastorale munus,
    ha concesso delle facoltà simili a tutti i vescovi
    residenziali.
    [p. 10]
    - Mons. Lefebvre, come vescovo e superiore
    generale della Fraternità Sacerdotale
    san Pio X, pur non essendo più Ordinario
    del luogo come lo era a Dakar, pensò di disporre
    di una supplenza che gli permetteva,
    in favore dei fedeli, di concedere ai suoi sacerdoti
    delle facoltà analoghe. Le promulgò
    con le sue “Ordonnances” ad uso della Fraternità,
    il 1 maggio 1980, seguendo la formula
    facultatum decennalium del 1960.
    - La presente edizione delle “ordonnances”
    riprende il testo anteriore ma con delle
    suddivisioni più sviluppate e tenendo
    conto dell’esistenza di vescovi ausiliari della
    Fraternità.
    - Abbiamo aggiunto inoltre i poteri e le
    facoltà che concernono i casi del matrimonio
    (cf Cor Unum, n. 42, pp. 44-56), la dispensa
    dai voti e l’assoluzione dalle censure,
    con le precisazioni utili concernenti il
    caso di pericolo di morte e il caso urgente.
    - Le facoltà concesse ai sacerdoti, lo
    sono non solo ai sacerdoti della Fraternità
    ma anche a tutti i sacerdoti che risiedono
    in modo prolungato nelle nostre case. [...]
    CAPITOLO IV - DELEGAZIONI DI POTERI
    E INDULGENZE
    [pp. 23-33. Per brevità omettiamo questo
    capitolo come i tre precedenti. Segnaliamo
    però che tra le “facoltà” concesse dalle Ordinanze
    ai sacerdoti della Fraternità è ancora
    concessa quella di conferire il sacramento
    della Cresima (I, 3, p. 23; I, 4 e 5, p. 24; III,
    36, p. 31) il che è particolarmente grave poiché,
    come dimostrato dall’abbé Hervé Belmont,
    in queste circostanze il sacramento è
    amministrato invalidamente (2)]
    CAPITOLO V - IMPEDIMENTI DI MATRIMONIO.
    Poteri di dispensa nei casi ordinari
    [pp. 34-60]
    I - Princìpi [p. 34]
    I - Del nuovo codice non possiamo accettare
    le norme che si oppongono più o
    7
    meno al diritto naturale o al diritto divino
    sovrannaturale.
    II - Quanto alle altre norme, per tutto
    quel che comporta la validità del matrimonio,
    seguiamo il nuovo codice, per non dovere
    dichiarare nullo un matrimonio riconosciuto
    come valido dal nuovo codice, e inversamente.
    Ma per quello che riguarda la
    liceità, adottiamo una disciplina propria;
    rafforziamo le esigenze del nuovo codice
    riconducendole a quelle del vecchio, col fine
    di assicurare il più possibile i tre beni
    del matrimonio.
    III - Grosso modo, la commissione canonica
    è competente per la maggior parte
    di quei casi che il diritto riserva alla Santa
    Sede, e i superiori di distretto per quel che
    è di competenza dell’Ordinario del luogo.
    II - LISTA DEGLI IMPEDIMENTI, POTERI
    DI DISPENSA, COMPETENZE RISPETTIVE,
    IN PARTICOLARE. [p. 35]
    1. Aetas [p. 35. Si tratta dell’età al di
    sotto della quale è proibito sposarsi]
    - Ad validitatem (can. 1067 § 1, n. can.
    1083 § 1): 16/14 anni, dispensa molto rara:
    commissione canonica. Ad liceitatem (n.
    can. 1083 § 2): ci atteniamo all’età minima
    prevista dalle conferenze episcopali o, in
    mancanza, ai 18/18 anni. Dispensa: commissione
    canonica.
    - Can. 1034 (n. can. 1071, 6°): non assistere
    al matrimonio dei minorenni che non
    hanno il permesso dei loro genitori, senza il
    permesso dell’Ordinario: permesso del superiore
    di distretto. Per “minorenni” intendiamo
    in questo caso i minori di 21 anni, e
    non di 18 (maggiore età fissata dal nuovo
    codice). Ma ciò non significa che in altri casi
    rifiutiamo la maggiore età [fissata] ai 18 anni.
    [p. 36]
    2. Impotentia (dirimente) [nel caso
    dell’impotenza non è possibile dispensare.
    Omettiamo quanto scrivono le “Ordonnances”
    al proposito]
    3. Ligamen (dirimente) [è il caso di una
    persona già sposata]
    Età:
    Commissione canonica (dispensa -
    meno di 18/18 anni)
    Superiore di distretto (permesso -
    meno di 21 anni, quando manca l’accordo
    dei genitori)
    Can. 1069 (n. can. 1085).
    - Nel caso di matrimoni evidentemente
    invalidi (per esempio il matrimonio meramente
    civile di due cattolici) o di matrimoni
    evidentemente validi, non c’è bisogno di ricorrere
    alla commissione canonica, ma è
    necessario il nihil obstat del superiore di
    distretto. [...]
    [p. 37]
    - Tutti i casi di primo matrimonio dubbiosamente
    valido, o di dichiarazione di
    nullità del matrimonio, inclusi i matrimoni
    dichiarati nulli dai tribunali ufficiali, sono di
    competenza della commissione canonica.
    Si osserverà la seguente procedura: ci si rivolgerà
    al superiore di distretto, che raccoglierà
    tutta la documentazione possibile,
    con la facoltà di decidere in favore della
    validità del matrimonio precedente (con la
    possibilità di appello presso la commissione
    canonica); se pensa che le ragioni in favore
    della nullità del matrimonio siano serie,
    trasmetterà il dossier alla commissione
    canonica per un giudizio, a meno che disponga
    di un tribunale di distretto per la
    prima istanza.
    - PRIVILEGIO PAOLINO
    Can. 1122 § 1 (n. can. 1145 § 1): interpellanze
    del congiunto rimasto infedele:
    fatte dall’Ordinario; per noi, dal superiore
    di distretto: - se bisogna concedere una dispensa
    delle interpellanze, il can. 1121 § 2
    la riserva alla Santa Sede, il n. can. 1144 §
    2 all’Ordinario del luogo; per noi ci si rivolgerà
    alla commissione canonica.
    [p. 38]
    - Altri casi di dispensa da un vincolo
    matrimoniale:
    * Privilegio Petrino
    * Dispensa dal “ratum non comsummatum”
    I poteri codificati (can. 1125, n. can.
    1148-1149) restano, ma la loro applicazione
    sarà sottoposta per controllo alla commissione
    canonica, poiché si tratta di casi
    gravi dai quali dipende la validità.
    Se è il caso, spetterà alla commissione
    canonica dispensare dalle interpellanze.
    La dispensa dagli altri matrimoni tra pagani
    come pure dal matrimonio “ratum non
    consummatum” possono essere accordate
    solo dal Papa in persona. Bisognerà allora
    passare dalla via ufficiale, ma non senza
    l’autorizzazione del superiore di distretto
    che controllerà preventivamente la legittimità
    della dispensa che si deve richiedere.
    8
    - Matrimonio non canonico degli apostati
    Fino a nuovo esame, seguiamo la norma
    del nuovo codice, che considera valido
    il matrimonio non canonico (ad esempio,
    quello civile) dei cattolici che “hanno lasciato
    la Chiesa con un atto formale”: essi
    non sono tenuti alla forma canonica (n.
    can. 1117). [Si noti come detti matrimoni sarebbero
    invece invalidi se si seguisse il codice
    del 1917, che per la Fraternità è ancora – in
    linea di principio – la legge alla quale riferirsi.
    Come potranno i fedeli non avere dei dubbi
    sulla validità della loro unione?]
    [p. 39]
    [p. 40]
    4. Disparitas cultus (matrimonio tra un battezzato
    cattolico e un non battezzato).
    - Si tratta di un impedimento dirimente
    di diritto ecclesiastico (c. 1060), e proibente
    di diritto divino se c’è pericolo di perversione
    della fede del congiunto cattolico o
    dei figli (can. 1060 in fine, n. can.: nulla!).
    La dispensa spetta alla commissione canonica,
    a causa della gravità di questi casi.
    - Si noti che il nuovo codice (n. can.
    1086 § 1), contrariamente al vecchio (can.
    1070 § 1) non sottomette più all’impedimento
    quanti hanno abbandonato la Chiesa
    cattolica “con un atto formale”. Abbiamo
    già detto cosa bisogna pensarne a proposito
    del difetto di forma canonica del
    matrimonio (n° 3). Notiamo semplicemente
    qui che, se si tratta di un matrimonio da fare
    tra un non battezzato catecumeno e un
    apostata dalla Chiesa cattolica, ci si rivolgerà
    alla commissione canonica.
    Privilegio Paolino
    Superiore di distretto (interpellanze
    del congiunto non cattolico)
    Commissione canonica (dispensa
    dalle interpellazioni)
    Privilegio petrino e dispensa super
    ratum non consummatum:
    Santa Sede (con permesso del superiore
    di distretto e controllo della
    commissione canonica).
    Matrimonio non canonico degli apostati:
    valido (nuova disciplina).
    Legame:
    Semplice sacerdote (casi evidenti)
    Commissione canonica (primo matrimonio
    dubbio o annullato. Tramite il superiore
    di distretto).
    - Le esigenze del nuovo diritto (n. can.
    1086 § 2; 1125-1126) sono, per la loro debolezza,
    più o meno contrarie al diritto divino
    (protezione della fede, bonum prolis);
    conseguentemente, ci atteniamo a quelle
    del vecchio diritto (can. 1071; 1060-1064).
    [p. 41]
    - Data la particolare gravità dei casi di
    disparità di culto che mettono in pericolo la
    fede, la Chiesa è sempre stata molto severa.
    I confratelli faranno quindi specialmente
    attenzione a non chiedere mai la dispensa
    senza prima verificare seriamente la realtà
    delle cause allegate e delle garanzie date
    (can. 1061). Un errore o una mancanza di
    sincerità in questa materia possono invalidare
    la dispensa e quindi il matrimonio
    (can. 1061, n. can. 90). Un sacerdote prudente
    ed esperto non dovrebbe mai accettare
    l’unione né chiedere la dispensa quando
    si tratta di un musulmano o di un ebreo;
    era il parere di Mons. Lefebvre, e Naz dice
    che la Chiesa accordava raramente tali dispense.
    [p. 42]
    5. Ordo sacer (can. 1072, n. can. 1987)
    (dirimente)
    Il diritto ne ha sempre riservato la dispensa
    alla Santa Sede [...] anche in pericolo
    di morte, se riguarda il sacerdozio [...].
    La dispensa propriamente detta è accordata
    difficilmente e solo ai suddiaconi e
    diaconi [...]. Ma c’è la possibilità di ottenere
    un indulto di riduzione allo stato laicale.
    - Per noi, la dispensa sarà competenza
    della commissione canonica, che tuttavia
    seguirà la prassi della Santa Sede, di sorta
    che l’impedimento derivato dal sacerdozio
    dovrà essere considerato come non suscettibile
    di dispensa, anche in pericolo di morte.
    Quanto al suddiaconato e al diaconato,
    la dispensa sarà difficilmente accordata,
    tranne nel caso di pericolo di morte [...]
    [p. 43]
    Ordine sacro:
    Commissione canonica (dispensa da
    accordare ai suddiaconi e diaconi).
    Disparità di culto:
    Commissione canonica (dispensa; matrimonio
    dei catecumeni e degli apostati)
    Superiore di distretto (ad cautelam,
    quando il battesimo è dubbiosamente
    valido)
    9
    6. Professio religiosa - Vota
    […] [La Fraternità segue il nuovo codice
    per i voti pubblici perpetui - tutti dirimenti -
    ed il vecchio per il voto privato di castità e i
    voti pubblici temporanei]. [Disciplina per i
    casi ordinari:]
    [p. 44]
    […]
    * Voti pubblici perpetui (dirimenti): La loro
    dispensa è inclusa ipso jure nell’indulto
    di secolarizzazione [...] che spetta alla Santa
    Sede per gli istituti di diritto pontificio e al
    vescovo della diocesi della casa per gli istituti
    di diritto diocesano (n. can. 691 § 2).
    Sembra più pratico per noi di non applicare
    questa distinzione e di affidare tutti questi
    casi al vescovo incaricato dei Religiosi.
    [p. 45]
    * Voti pubblici temporanei (che per noi
    sono proibenti)
    [...] Per noi, a parte la Fraternità San Pio
    X che consideriamo equiparata a un istituto
    di diritto pontificio, sarà il vescovo incaricato
    dei Religiosi che accorderà l’indulto (che
    contiene ipso jure la dispensa dal voto).
    * Voti privati riservati alla Santa Sede dal
    codice del 1917
    Il nuovo codice ha soppresso la riserva
    fatta dal vecchio (can. 1309) alla Santa Sede
    dei due voti privati speciali di castità
    perfetta e perpetua e di entrare in un istituto
    con voti solenni; tuttavia noi manteniamo
    questa riserva, che spetterà alla commisione
    canonica. Tuttavia, i superiori di distretto
    o di case autonome hanno la facoltà delegata
    di dare la dispensa o di fare una commutazione
    (cf nostre facoltà n. 35 e 41).
    * Tutti gli altri voti privati contrari (o no) al
    matrimonio sono, secondo il nuovo codice
    [p. 46]
    (n. can. 1196) di competenza dell’Ordinario
    del luogo o del parroco. A loro noi equipariamo
    il superiore di distretto ed il priore,
    come pure il semplice prete responsabile di
    una cappella (cf nostra facoltà n. 35).
    Professione religiosa:
    Voti pubblici perpetui: vescovo incaricato
    dei religiosi (secolarizzazione)
    Voti pubblici temporanei:
    - FSSPX: Superiore generale,
    - altri: vescovo incaricato dei religiosi
    Voti privati contrari al matrimonio:
    fac. n° 35 e 41.
    7. Raptus (can. 1074, n. can. 1089, dirimente)
    - La dispensa non è abitualmente accordata.
    - È di competenza della commissione
    canonica.
    8. Crimen (dirimente)
    - Il n. can. 1090 sopprime le due prime
    forme dell’impedimento di crimine (can. 1075
    § 1): adulterio con promessa di matrimonio e
    adulterio con matrimonio, anche solo
    [p. 47] civile, attentato. Mons. Lefebvre
    diceva che questa soppressione si giustifica
    con l’evoluzione dei costumi [...]
    - Le altre due forme di crimine [...] sono
    semplificate [...]. Queste due forme d’impedimento
    sono riservate alla Santa Sede
    [...]. per noi, si tratterà della Commissione
    canonica.
    [p. 48]
    9. Consanguineitas (can. 1076, n.
    can. 1091) (dirimente)
    [...] Il nuovo codice ha mutato il modo
    di computare e, nel nuovo modo, riduce
    l’impedimento in linea collaterale al quarto
    grado di parentela. [...] Secondo il parere di
    Mons. Lefebvre, la riduzione dell’impedimento
    nel nuovo codice è giustificato. [...]
    [p. 50]
    Tutte le dispense sono di competenza
    della commissione canonica. [...]
    [p. 51]
    10. Affinitas (con consanguinei del
    congiunto deceduto)
    […] [La Fraternità procede a una “armonizzazione”
    delle due legislazioni, l’antica e la
    nuova, secondo l’esperienza di Mons. Lefebvre.
    Diamo solo il quadro riassuntivo:]
    [p. 52]
    [p. 53]
    Affinità:
    - Nessuna dispensa in linea diretta
    - Superiore di distretto (permesso
    per controllo, al 1° e 2° grado collaterale
    - Computo canonico vecchio).
    Crimen:
    Superiore di distretto (controllo degli
    obblighi verso i figli del matrimonio precedente).
    Commissione canonica (dispensa, se
    coniugicidio).
    10
    11. Honestas publica (dirimente)
    […] [Anche in questo caso la Fraternità
    procede a una “armonizzazione delle legislazioni”.
    Diamo solo il quadro riassuntivo, a p.
    54:]
    [p. 55]
    12. Cognatio spiritualis
    […] [Il nuovo codice sopprime l’impedimento
    di parentela spirituale; la Fraternità
    scrive però: “manterremo la necessità del
    permesso del superiore di distretto”]
    [p. 56]
    13. Cognatio adoptiva
    […] [La Fraternità segue, per la parentela
    adottiva, il nuovo codice]
    Dispensa dall’impedimento: superiore
    di distretto (n. can. 1078 § 1: Ordinario del
    luogo) [...].
    [p. 57]
    14. Religio mixta (tra un battezzato
    cattolico e un battezzato non cattolico)
    - La disciplina del nuovo codice è, per
    la sua debolezza, più o meno contraria al
    diritto divino (protezione della fede cattolica),
    pertanto la rigettiamo e ci atteniamo
    alla disciplina anteriore.
    - Can. 1060: proibizione molto severa, e
    di diritto divino, se c’è pericolo di perversione
    nella fede. Nei confronti degli apostati
    notori o dei membri di sette, la Chiesa
    fa “detestare” il matrimonio con costoro
    (can. 1065) e il parroco non deve assistervi,
    salvo permesso dell’Ordinario.
    Per noi: estenderemo l’impedimento
    proibente propriamente detto al matrimonio
    con degli apostati, anche semplici e
    con i membri di sette, cristiane o no; per il
    matrimonio con i cattolici conciliari, pretendiamo
    il permesso del superiore di distretto.
    In tutti questi casi, in effetti, vi è la presunzione
    di pericolo comune per la fede
    del congiunto cattolico e dei nascituri.
    - Condizioni della dispensa: can. 1061: cauzioni
    (richieste per la validità della dispensa) e
    certezza che gli impegni saranno osservati.
    [p. 58]
    Se dopo aver ottenuto la dispensa, i
    promessi sposi vogliono presentarsi al ministro
    non cattolico, il che è gravemente
    Onestà pubblica:
    Commissione canonica (dispensa al
    primo grado)
    Superiore di distretto (permesso al
    secondo grado)
    proibito, bisogna consultare l’Ordinario
    (can. 1063), per noi, il superiore di distretto.
    - Autorità di dispensare: la gravità del
    caso suggerirebbe la commissione canonica,
    ma la loro frequenza, ad esempio nei
    paesi anglo-sassoni, richiede che il superiore
    di distretto possa accordare la dispensa.
    Essa sarà quindi riservata a quest’ultimo.
    - Dispensa ad cautelam dall’impedimento
    di disparità di culto: non solo è permesso
    ma è anche consigliato al superiore
    di distretto di allegarla alla dispensa
    dall’impedimento di mista religione. Se non
    è aggiunta expressis verbis, è considerata
    inesistente.
    [p. 59]
    15. Disaccordo con le leggi civili
    [...] Tutti questi casi saranno sottomessi
    all’autorizzazione del superiore di distretto,
    più al corrente della commissione canonica
    della legislazione civile locale. [...]
    [pp. 60-61]
    III - Convalidazione del matrimonio e sanatio
    in radice (casi ordinari) [...]
    [p. 62]
    c) Poteri
    - Per la semplice convalidazione: Superiore
    di distretto per controllo. Ma se c’è
    disparità di culto o altri impedimenti ad essa
    spettanti, commissione canonica.
    - Sanatio in radice. È una grazia che
    può accordare solo la Santa Sede, secondo
    il codice del 1917 (can. 1141). Ma poiché
    il nuovo codice comunica questo potere
    ai vescovi diocesani (n. can. 1165 § 2),
    pensiamo che i nostri superori di distretto
    e case autonome godono suppletoriamente
    di questo potere, tenuto conto anche
    delle fac. 30 e 31 della Form. facultatum
    decennalium.
    [p. 63]
    Convalidazione e sanatio in radice
    Convalidazione semplice: Superiore
    di distretto (controllo)
    Sanatio in radice: Superiore di
    distretto (grazia)
    Religione mista:
    superiore di distretto per dispensa o
    per permesso per matrimonio con cattolici
    conciliari
    11
    CAPITOLO VI
    IMPEDIMENTI MATRIMONIALI. Poteri di
    dispensa nel PERICOLO DI MORTE E
    NEL CASO URGENTE
    Preliminari
    1. Il nuovo codice, oltre ad alcuni dettagli
    che possono essere vantaggiosi, complica
    le cose e omette le condizioni necessarie
    alla dispensa secondo il diritto divino.
    In conseguenza, ci atteniamo al codice del
    1917, con le seguenti adattazioni:
    - I superiori di distretto e di case autonome,
    ma non i superiori dei seminari, sono
    equiparati agli ordinari del luogo. Essi
    possono delegare.
    - I poteri concessi dal codice ai parroci
    e ai sacerdoti che assistono al matrimonio
    sono concessi, per noi, a tutti i sacerdoti
    beneficiari delle presenti “Ordonnances”.
    [omettiamo le pagine 64-67 che applicano
    i “principi” suddetti]
    [p. 68]
    CAPITOLO VII DEI DELITTI E DELLE PENE
    I - PRINCIPI
    Norma generale
    Seguiamo i saggi princìpi del codice del
    1917 esposti nei cann. 2195-2313, ma per
    le ragioni indicate a p. 3, ci atteniamo alle
    pene latæ sententiæ riportate dal nuovo
    codice.
    [...]
    [nel capitolo II le “Ordonnances” espongono
    le “censure latæ sententiæ in vigore” – a
    p. 69 – e cioè le scomuniche latæ sententiæ –
    pp. 69 e 70 – gli interdetti latæ sententiæ – a
    p. 70 – e le sospensioni latæ sententiæ – a p.
    71, secondo il nuovo codice]
    [p. 71]
    III – REMISSIONE DELLE PENE
    1. Prænotamina
    [...]
    [p. 72] - […]
    3) dati i gravi inconvenienti che possono
    risultare dal fatto di inviare i penitenti
    agli organismi previsti dal codice
    (Sacra Penitenzeria, vescovo, canonico
    penitenziere), si consiglia di far uso delle
    facoltà seguenti (n. 2) previste per i casi
    ordinari.
    2. Casi ordinari.
    1) Le pene RISERVATE alla Santa Sede
    possono essere sottoposte al superiore
    generale della Fraternità o al presidente
    della commissione canonica.
    2) Una pena INFLITTA da un superiore
    è sottoposta a quest’ultimo, ma se si tratta
    di un superiore “novus ordo” essa può essere
    sottoposta al superiore di rango equivalente
    nella Fraternità, che avrà il compito,
    se lo riterrà utile, di consultare il suo
    confratello “novus ordo”.
    3) Tutte le ALTRE PENE possono essere
    sottomesse al superiore di distretto, che
    consulterà, se ne è il caso, il superiore del
    distretto dove è stato commesso il delitto.
    4) Quanto alla censura incorsa per ABORTO
    occulto, ogni sacerdote ha la facoltà di
    [p. 73]
    assolverne, senza obbligo di ricorso,
    imponendo una penitenza proporzionata e
    una eventuale riparazione.
    [Le “Ordonnances” parlano infine
    dell’assoluzione dalle pene nei casi straordinari,
    ovverossia di pericolo di morte (punto
    3, p. 73), di caso urgente (punto 4, pp. 73-74,
    e di ricorso impossibile (punto 5, pp. 74-75).
    Con questa enumerazione, si concludono le
    “Ordonnances” ].
        
       
    II. SECONDO DOCUMENTO:
    Estratto da “Cor unum”, bollettino
    interno della Fraternità Sacerdotale
    San Pio X, n. 61, ottobre 1998.
    Il secondo documento è un estratto del
    bollettino ‘Cor unum’, dell’ottobre 1998.
    L’istituzione della “Commissione canonica”
    da parte della Fraternità San Pio X non
    poteva non causare – all’interno come
    all’esterno della Fraternità – dei dubbi, delle
    perplessità e delle critiche, almeno nella misura
    in cui l’attività di questa Commissione
    veniva conosciuta. Le autorità della Fraternità
    ritennero pertanto opportuno giustificare
    l’istituzione della “Commissione canonica”
    ed in particolare gli annullamenti di matrimonio
    pronunciati dai suoi Tribunali. A questo
    scopo, ‘Cor unum’ pubblicò due documenti,
    qui riprodotti integralmente: la lettera
    12
    di Mons. Lefebvre del 5 gennaio 1991 all’allora
    superiore generale Franz Schmidberger,
    sulla costituzione di una Commissione canonica,
    e il testo di un intervento tenuto a Ecône
    il 24 agosto 1998 dal presidente della Commissione
    canonica, Mons. Bernard Tissier de
    Mallerais, sulla legittimità e lo statuto dei tribunali
    matrimoniali della Fraternità. Ricordiamo
    che questi documenti (lettera di Mons.
    Lefebvre e intervento di Mons. Tissier) sono
    documenti interni alla Fraternità e che, a nostra
    conoscenza, non sono stati finora pubblicati
    su alcuna rivista della Fraternità rivolta
    al pubblico. Infine, per una migliore intelligenza
    del testo, segnaliamo che la sigla “FSSPX”
    indica la Fraternità Sacerdotale San
    Pio X, “n. can.” significa “nuovo canone” e
    “n.o.” sostituisce “novus ordo” (ovvero, tutto
    ciò che ha riferimento a Giovanni Paolo II).
    -
    [p. 33]
    COMMISSIONE CANONICA
    Lettera di S. Ecc. Mons. Lefebvre del 15
    gennaio 1991. Sulla costituzione di commissioni
    canoniche.
    Ecco un estratto di una delle ultime lettere
    di S. Ecc. Mons. Lefebvre al superiore
    Frontespizio di un numero di “Cor Unum”
    generale dell’epoca, l’abbé Schmidberger,
    nella quale il nostro venerato fondatore
    concepisce chiaramente l’istituzione e il
    funzionamento della nostra attuale ‘Commissione
    Canonica san Carlo Borromeo’,
    avente come presidente, “per quanto possibile,
    un vescovo”, poiché questa istanza
    suppletoria esercita dei poteri che appartengono
    normalmente al vescovo, e che
    sarebbe incaricata in particolare di:
    1. concedere le dispense dagli impedimenti
    matrimoniali,
    2. giudicare sulle nullità dei matrimonî,
    3. assolvere dalle censure.
    Le nostre “ordonnances” del 1997 hanno
    precisato le autorità suppletive della
    Commissione, dei diversi superiori e dei
    semplici sacerdoti, come pure la disciplina
    che abbiamo adottato, di fronte al nuovo
    codice di diritto canonico, concernente i
    punti (1) e (3).
    Quanto al punto (2), la Commissione canonica,
    mediante diversi tribunali istituiti ad
    casum, ha già giudicato fino ad ora numerose
    cause che hanno avuto il seguente esito:
    In prima istanza: non constat de nullitate:
    numerose cause
    constat (procedura sommaria):
    qualche causa
    In seconda istanza: non constat: 0
    constat: qualche causa
    In terza istanza: non constat: 0
    constat: qualche causa
    [p. 34]
    La nostra giurisprudenza, che si ispira
    dalla giurisprudenza tradizionale della Rota
    romana e raccoglie quanto di buono ci può
    essere nella recente giurisprudenza, si elabora
    poco a poco secondo l’esercizio del
    nostro potere suppletorio, secondo prudenza.
    Gli altri casi previsti da Mons. Lefebvre
    si dividono nel modo seguente:
    * dispensa dai voti religiosi: il vescovo
    incaricato dei religiosi, attualmente Mons.
    de Galarreta (dopo Mons. Fellay) (“ordonnances”
    del 1997, p. 46).
    * Autorizzazioni a praticare gli esorcismi: I
    superiori di distretto, seminari e case autonome
    (“ordonnances” del 1997, p. 33, facoltà 46).
    * Consultazioni: Il presidente o i membri
    della Commissione canonica (attualmente
    Mons. Tissier de Mallerais, presidente,
    l’abbé Laroche e l’abbé Pivert, membri).
    I confratelli potranno constatare la nostra
    fedeltà alla linea che tracciava Mons.
    Lefebvre nella lettera della quale pubblichiamo
    l’estratto prescelto.
    Ec ne,15 gennaio 1991
    Caro abb Schmidberger,
    mille grazie per i vostri auguri
    in occasione della festa di
    san Marcello.
    [...]
    Quanto al problema delle Commissioni,
    supplendo in un certo
    senso alla defezione delle Congregazioni
    romane dirette da prelati
    impregnati dai princ p rivoluzionari
    del Concilio, mi sembra che
    bisognerebbe cominciare molto modestamente,
    secondo le necessit
    che si presentano, e offrire questa
    istituzione come un servizio
    per aiutare i sacerdoti nel loro
    ministero e le religiose nei casi
    difficili da risolvere o per quelle
    autorizzazioni che richiedono
    un potere episcopale di supplenza.
    Non solo Roma venuta a mancare,
    ma giudica secondo falsi
    princ p , come nel caso dei matrimon
    misti, delle nullit di
    matrimonio!...
    Mons. Lefebvre con il suo primo successore l’abbé
    Franz Schmidberger
    [p. 35]
    Per il momento, consiglierei
    una prima Commissione specialmente
    canonica costituita da un
    presidente, che sia, per quanto
    possibile, un vescovo, da due
    consiglieri e un segretario, alla
    quale si potrebbe dare il nome
    di un santo canonista: Commissione
    San Pio V, o san Bellarmino
    o san Carlo Borromeo, e
    alla quale saranno inviate le
    consultazioni, le domande.
    Il segretario fa la cernita,
    espone il caso e sottomette al
    giudizio o almeno allo studio
    dei tre giudici, che si riuniscono
    ogni tre mesi o pi su domanda
    del presidente e studiano
    e rispondono ai casi.
    Questa Commissione nominata
    dal Consiglio generale, ma pu
    fare appello a un domenicano o a
    un esperto rinomato sia in maniera
    permanente come consigliere,
    sia occasionalmente.
    Questo sarebbe un primo passo,
    e l esperienza mostrerebbe ci che
    sar opportuno fare in futuro.
    La Commissione render conto
    dei suoi lavori al Consiglio generale
    una o due volte l anno.
    Questa Commissione dovrebbe
    essere annunciata con una lettera
    comunicata a tutti i sacerdoti
    della Tradizione che sono rimasti
    cattolici e a ogni societ della
    Tradizione, uomini e donne.
    Non ci sono inconvenienti al
    fatto che i fedeli conoscano l esistenza
    di questa Commissione.
    Finch le autorit romane attuali
    sono impregnate di ecumenismo
    e modernismo e che l insieme
    delle loro decisioni e del nuovo
    diritto sono influenzate da questi
    falsi princ p , bisogner
    istituire delle autorit di supplenza,
    che conservino fedelmente
    i princ p cattolici della Tradizione
    cattolica e del diritto
    cattolico. Ø il solo mezzo per
    restare fedeli a Nostro Signore
    Ges Cristo, agli Apostoli e al
    deposito della fede trasmesso ai
    14
    loro successori rimasti fedeli
    fino al Vaticano II .
    Qulche esempio di casi da
    sottomettere:
    - matrimoni misti/dispense
    - nullit di matrimonio
    - assoluzione della scomunica
    in foro esterno
    * per tutti coloro che
    partecipano all aborto sia fisicamente,
    sia legalmente
    * o per altri motivi.
    [p. 36]
    - dispensa dai voti religiosi
    - autorizzazione agli esorcismi
    - consultazioni.
    La scelta del segretario permanente
    residente nella Casa generalizia
    importante, bench
    non abbia potere decisionale.
    Sperando esservi utile con
    queste risposte, vi prego di
    credere alla mia totale disponibilit
    in Ges e Maria.
    Marcel Lefebvre
    [p. 37]
    LEGITTIMITÀ E STATUTO DEI NOSTRI
    TRIBUNALI MATRIMONIALI
    Quello che potete leggere è il testo
    dell’intervento di Monsignor Tissier de Mallerais,
    presidente della Commissione canonica,
    durante la sessione di procedura canonica
    di Ecône del 24 agosto 1998, da lui
    rivisto e corretto.
    Questo studio potrà aiutare i confratelli a
    meglio comprendere le ragioni dei tribunali
    matrimoniali, che sono una delle “autorità di
    supplenza” concepite da Mons. Lefebvre.
    Status questionis [sic]
    Le dichiarazioni di nullità dei tribunali
    ecclesiastici “Novus Ordo” sono spesso
    dubbie. Abbiamo il diritto di supplirvi con
    dei tribunali funzionanti in seno alla Fraternità
    Sacerdotale San Pio X?
    Mons. Lefebvre (cf documento precedente
    e le “ordonnances”, ed. 1997, p. 8-9)
    ha previsto la creazione della Commissione
    canonica, in particolare per risolvere le
    cause matrimoniali dopo un primo giudizio
    portato dal superiore di distretto. L’autorità
    del nostro fondatore è sufficiente affinché
    noi accettiamo questi organismi, esattamente
    come abbiamo accettato le consacrazioni
    episcopali del 1988.
    Ma ciò non ci dispensa dal tentare di
    giustificare dottrinalmente l’esistenza e il
    funzionamento dei nostri tribunali matrimoniali.
    Vedremo come l’argomento centrale
    sarà, come per le consacrazioni, lo stato di
    necessità dei fedeli di tradizione.
    I - La nuova legislazione matrimoniale
    1. Nuova definizione del matrimonio.
    a) oggetto del consenso matrimoniale:
    non è più strettamente definito come “jus
    in corpus, perpetuum et exclusivum in ordine
    ad actus per se aptos ad prolis generationem”
    (can. 1081 § 2), ma vagamente
    descritto come “mutua traditio et acceptatio
    viri et mulieris ad constituendum matrimonium”
    (cf n. can. 1057 § 2). L’oggetto
    del consenso si trova così indebitamente
    esteso agli elementi secondari, benché integranti,
    del matrimonio, ovvero il “totius
    vitæ consortium” (n. can. 1055).
    b) inversione dei due fini del matrimonio:
    Codice del 1917: “finis primarius, procreatio
    et educatio prolis; secundarius:
    mutuum adjutorium et
    [p. 38]
    remedium concupiscentiæ” (can. 1013,
    § 1). Nuovo codice: “...ad bonum conjugum
    atque prolis generationem et educationem”
    (n. can. 1055, § 1).
    15
    Ne segue che la vita comune, secondo la
    nuova legislazione, entra a far parte, e come
    parte principale, dell’oggetto del consenso
    matrimoniale, e con essa la relazione interpersonale
    tra gli sposi, vale a dire la loro coabitazione,
    buona intesa, mutua realizzazione.
    Ora, tutto ciò si trova, secondo il concetto
    tradizionale, fuori dall’oggetto del
    patto matrimoniale, come lo riafferma Pio
    XII nel 1944 contro i novatori, facendo inserire
    negli Acta Apostolicæ Sedis una
    sentenza della Sacra Romana Rota [AAS
    36 (1944), 172-200], che riguarda la gerarchia
    dei due fini del matrimonio e ricorda
    che “la comunità di abitazione, di camera e
    di tavola non fa parte della sostanza del
    matrimonio” anche se appartiene all’integrità
    della vita coniugale (Cf Insegnamenti
    Pontifici, Il matrimonio, Solesmes, Desclée,
    1960, appendice n. 24-29).
    2. Dei nuovi difetti di consenso rendono
    nullo il matrimonio:
    È chiaro che se il “bonum conjugum” e
    il “totius vitæ consortium” rientrano
    nell’oggetto del patto matrimoniale, [anche]
    i difetti che ab initio rendono impossibile la
    vita comune tra gli sposi - e non più solamente
    il darsi il jus ad corpus - rendono
    nullo il patto matrimoniale. Da qui, nella
    nuova legislazione, l’introduzione di nuove
    incapacità a contrarre matrimonio.
    Evidentemente, la Chiesa può sempre
    aggiungere, con disposizioni positive, nuovi
    impedimenti al matrimonio, ma si tratta
    1) di disposizioni positive, e non di un cambiamento
    della natura delle cose, e conseguentemente
    della sostanza del matrimonio
    2) di disposizioni che determinano in
    maniera molto precisa le inabilità, in modo
    tale che sia facile giudicare della presenza
    di questi impedimenti, senza timore di abusi.
    Ora, per l’appunto, non è questo il nostro
    caso; si tratta, come vedremo, di un
    cambiamento della sostanza del matrimonio
    che apre la porta a tutti gli abusi.
    * n. can. 1095, n. 2: “Sunt incapaces
    matrimonium contrahendi: (...) 2° qui laborant
    gravi defectu discretionis judicii circa
    jura et officia matrimonialia essentialia mutuo
    tradenda et acceptanda”.
    Tradizionalmente, rendono nullo il matrimonio
    da parte dell’intelletto, solo:
    - L’ignoranza del fatto che il matrimonio
    è “una società permanente tra un uomo e
    Mons. A. de
    Galarreta attuale
    vescovo
    per i religiosi,
    dopo Mons.
    Fellay. È lui
    che dispensa
    dai voti di religione
    una donna per procreare dei figli” (can.
    1082 § 1); e questa ignoranza non è presunta
    dopo la pubertà.
    [p. 39]
    - L’errore sull’“unità o l’indissolubilità o
    la dignità sacramentale del matrimonio”, se
    esso determina la volontà (n. can. 1099, che
    codifica una giurisprudenza tradizionale).
    È tutto, ed è chiaro, mentre il “defectus
    discretionis judicii”, vale a dire l’immaturità
    nel giudizio, riguarda necessariamente la
    realizzazione personale, anzi inter-personale,
    degli obblighi essenziali del matrimonio,
    che è fuori dell’oggetto tradizionale del
    patto matrimoniale, e concerne l’aspetto
    soggettivo del consenso matrimoniale.
    Certo, la crescente immaturità dei giovani
    rende spesso i matrimoni poco suscettibili
    di sviluppo e la loro conclusione imprudente,
    ma stabilire un’inabilità per causa d’immaturità
    vuol dire fare appello a una concezione
    personalista, soggettivista del patto
    matrimoniale, ed aprire le porte agli abusi.
    Solo un più severo impedimento di età
    costituirebbe un rimedio oggettivo...
    * n. can. 1095, n. 3: “sunt incapaces (...)
    3° qui ob causas naturæ psychicæ obligationes
    matrimonii essentiales assumere
    non valent”.
    Tradizionalmente, la Chiesa ammette
    solo l’incapacità fisica: impotentia (can.
    1068, § 1), che rende impossibile lo scambio
    del “jus in corpus in ordine ad actus
    per se aptos...” (can. 1081, § 2). La sola incapacità
    mentale è amentia vel dementia,
    che rende il soggetto radicalmente inabile
    a un contratto (cf can. 1081 § 1 “inter personas
    jure habiles”).
    Certo, i casi di squilibrio, dovuti alla distruzione
    della famiglia, sono frequenti oggigiorno,
    e rendono aleatoria la permanenza
    dell’unione, ma chi determinerà quale
    grado di squilibrio la rende radicalmente
    impossibile? Giovanni Paolo II stesso ha
    dovuto ricordare ai canonisti che tali disordini
    psichici devono essere “a serious form
    of anomaly wich (...) must substantially undermine
    the capacity of understanding
    and/or willing of the contracting party” (alla
    Rota Romana, 5 febbraio 1987, AAS 79
    (1987), 1457).
    Il can. 1095, n. 3 è pertanto, nella sua
    formulazione, una porta aperta agli abusi.
    * n. can. 1098: “Qui matrimonium init
    deceptus dolo, ad obtinendum consensum
    16
    patrato, circa aliquam alterius partis qualitatem,
    quæ suapte natura consortium vitæ
    coniugalis graviter perturbare potest, invalide
    contrahit”.
    Fino al nuovo codice, il dolo non è mai
    stato ammesso come causa di nullità di
    matrimonio; e ciò con lo scopo di proteggere
    quel bene che è la permanenza del
    vincolo coniugale.
    [p. 40]
    Ma gli autori ammettono che la Chiesa
    potrebbe introdurlo (con una disposizione del
    diritto positivo). Sarebbe meno illegittimo
    quando l’errore doloso mette in gioco il fine
    primario del matrimonio, per esempio il dolo
    sulla sterilità di uno dei congiunti; ed è ciò
    che fa il nuovo codice: sterilitas non dirimit,
    sed dolus circa sterilitatem (cf n. can. 1084 §
    3). Ma il n. can. 1098 è ben troppo largo: un
    inganno per nascondere l’ubriachezza, la
    tossicodipendenza, persino il carattere irascibile,
    sarebbe causa di nullità! Si noti in questo
    caso l’ispirazione personalista conciliare
    di questo nuovo canone. E non spetta a noi
    riformularlo in un senso cattolico.
    3. Conseguenze pratiche
    a) L’80% delle nullità dichiarate dai tribunali
    novus ordo si fondano sul nuovo canone
    1095! sono quindi delle sentenze nulle
    poiché si fondano su di una regola incapace
    di regolare. È talmente facile ottenere
    sentenze di questo genere che alcuni commentatori
    parlano di “divorzio cattolico”.
    b) Nel caso in cui vi è un motivo di nullità
    serio ma difficile da dimostrare, il tribunale
    sceglie il n. can. 1095 come soluzione
    più facile.
    Si obietta allora: sì, ma proprio in questo
    caso, il matrimonio è realmente nullo,
    allora perché non approfittare della sentenza
    di nullità anche se non è corretta? Bisogna
    rispondere: per constatare lo stato libero
    di una persona (affinché possa risposarsi)
    è necessaria una sentenza valida, e
    non un giudizio privato sommato a una
    sentenza invalida!
    II - Situazione dei fedeli
    1. Essi non hanno il diritto di ricorrere ai
    tribunali novus ordo, perché vuol dire correre
    un grande rischio di ricevere una dichiarazione
    di nullità nulla e di risposarsi a
    buon mercato vivendo così nel peccato, in
    concubinaggio canonico!
    2. Essi non possono, per potersi risposare,
    giudicare da sé stessi della nullità del
    loro matrimonio, o accontentarsi del giudizio
    privato di un sacerdote amico: sarebbe
    la porta aperta al soggettivismo e al disordine,
    esponendo al disprezzo il vincolo matrimoniale
    e aumentando il male.
    [p. 41]
    3. Essi hanno il diritto a essere sicuri
    della validità del sacramento ricevuto una
    seconda volta e quindi della validità della
    sentenza di nullità, e a essere protetti contro
    gli errori personalisti che invalidano
    quelle sentenze. Ma chi assicurerà questo
    loro diritto?
    4. I sacerdoti e i vescovi fedeli hanno il
    dovere di difendere e proteggere il vincolo
    matrimoniale messo in pericolo dalla nuova
    legislazione. Ma come metteranno in pratica
    questo dovere?
    Riassumendo, i fedeli, non avendo a chi
    ricorrere, si trovano in uno stato di necessità,
    e d’altra parte i sacerdoti e i vescovi
    fedeli hanno il dovere di soccorrerli.
    In questa situazione, i vescovi fedeli
    (Dom Licinio a Campos) e la nostra Commissione
    canonica, appoggiandosi sui
    princìpî generali del diritto che reggono la
    vita della Chiesa, hanno i poteri di supplenza
    per emanare una sentenza sulle cause
    matrimoniali.
    III - Base dottrinale dei nostri poteri di
    supplenza
    1. Can. 20 (n. can. 19): Se manca una
    determinazione del diritto bisogna risolvere
    il caso prendendo la norma “a legibus latis
    in similibus; generalibus iuris principiis cum
    æquitate canonica servatis; jurisprudentia et
    praxi Curiæ Romanæ; communi constantique
    doctorum sententia”. (Wernz-Vidal: “jus
    ergo suppletorium est jus applicandum in
    particularibus casibus, cum circa illud non
    habeatur in codice prescriptum [sic] quod
    peculiari illi casui sit applicandum” n. 180).
    2. Applicazione - tre cose entrano in
    gioco:
    a) I luoghi paralleli, vale a dire la pratica
    dell’analogia legalis (Wernz-Vidal, n. 181):
    “per quam juris dispositio pro aliis casibus
    applicatur in casu simili de quo lex non
    disponit”.
    17
    Qui, il luogo parallelo è il caso del ricorso
    impossibile al vescovo per dispensare
    da un impedimento dirimente di diritto ecclesiastico:
    in “pericolo di morte” o “quando
    omnia parata sunt ad nuptias”, il parroco
    o il confessore possono dispensare
    (can. 1044-1045). Il che significa che la
    Chiesa dà loro, per via di supplenza, giurisdizione
    ad casum.
    b) stile (giurisprudenza) della Curia romana:
    Una risposta della Commissione per
    l’interpretazione del codice del 29 luglio
    1942 (AAS, 34, 241)
    [p. 42]
    permette di estendere quanto disposto
    dal can. 1045 al caso di urgente necessità
    laddove vi sia “periculum in mora” (cf can.
    81).
    c) epicheia e opinione dei dottori a proposito
    dei can. 1043 seg., ma che vale anche
    in altri casi:
    Cappello, Tractatus, De Sacramentis,
    III, n. 199: “Si finis legis cesset contrarie
    pro communitate, i.e. si damnum commune
    inde sequatur, lex non urget, quia merito
    censetur suspendi ex benigna mentis legislatoris
    interpretatione”. Ora, è questo il
    caso dell’obbligo di ricorrere a dei tribunali
    modernisti. Ma se questo obbligo cessa,
    non cessa l’obbligo di ricorrere a qualche
    tribunale!
    3. Dall’unione di questi elementi, inferiamo
    che la nostra Commissione canonica,
    nel caso attuale di ricorso impossibile ai tribunali
    ufficiali, ha il potere di emanare una
    sentenza sulle cause matrimoniali (si può
    dire che se la Santa Sede non fosse modernista
    quanto i tribunali, ci darebbe questo
    potere per equità canonica).
    È anzi più grave dispensare da un impedimento
    dirimente (il che muta la condizione
    della persona, la quale da inabile diventa
    abile a contrarre) che dichiarare nullo
    un matrimonio (il che non cambia lo stato
    della persona, ma constata uno stato già
    esistente ab initio): è un potere di giurisdizione
    solo dichiarativo. Se quindi la supplenza
    ci dà un potere di dispensare, essa
    ci dà a fortiori, potere di giudicare.
    4. L’istituzione dei tribunali matrimoniali
    nell’orbe della tradizione è specificamente
    giustificata dal fatto:
    a) che la loro autorità sarà più facilmente
    accettata che quella di una parere
    privato,
    b) che così non sarà necessario dirimere
    opinioni private dubbie o divergenti,
    c) che è necessario avere più giudici e
    più istanze per procedere prudentemente
    secondo lo spirito e la lettera del diritto,
    d) che nell’attuale situazione di necessità,
    il singolo sacerdote riceve una supplenza
    per quello che normalmente può fare
    da sé e non per quello che normalmente
    non può fare. Ora, giudicare queste cause
    matrimoniali non è normalmente affare di
    un solo sacerdote, ma del vescovo o delle
    autorità da lui delegate.
    In tutto ciò vale la regola “tanto quanto,
    e non di più”: la Chiesa supplisce in favore
    dei fedeli la giurisdizione che manca agli
    organismi suppletorî, nella misura in cui ciò
    è necessario e non oltre.
    [p. 43]
    IV - Esercizio del diritto di giudicare delle
    cause matrimoniali (da parte della nostra
    Commissione canonica e dei sacerdoti
    da essa designati)
    La nostra giurisdizione, in questi casi, è,
    l’abbiamo detto, una giurisdizione di supplenza.
    Eccone le proprietà:
    1. Essa non è abituale, ma si esercita ad
    casum, per modum actus. Conseguentemente
    i nostri tribunali non si riuniscono
    abitualmente, i loro membri non sono nominati
    ad universas causas, ma al contrario
    ogni volta ad hoc, dalla Commissione canonica;
    anche se, per delle ragioni di comodità,
    coloro che intervengono sono
    sempre i medesimi giudici e gli stessi difensori
    del vincolo; poiché sono necessarie
    persone competenti.
    2. Essa non è territoriale, ma personale.
    3. Essa dipende dalla necessità dei fedeli,
    vale a dire che essa persiste finché dura
    lo stato di necessità comune e anche, se
    mai fosse possibile, si potesse trovare un
    tribunale ufficiale che giudichi delle cause
    matrimoniali secondo le norme tradizionali.
    4. Si tratta di una vera giurisdizione, e
    non di una esenzione dal diritto e dall’obbligo
    che hanno i fedeli di accettare una
    sentenza. Pertanto abbiamo il potere e il
    dovere di emanare vere sentenze, con potestatem
    ligandi vel solvendi. Esse hanno
    pertano valore obbligatorio. La ragione
    18
    prossima di ciò si trova nel fatto che dobbiamo
    poter dire ai fedeli ciò che devono
    fare, “quod debent servare”.
    Le nostre sentenze non sono delle semplici
    opinioni private, poiché una opinione
    di questo genere non è sufficiente quando
    è in gioco il bene comune. Ora, il bene comune
    è in gioco in ogni causa nella quale è
    in dubbio il vincolo matrimoniale. Per decidere
    del dubbio, occorre un potere in foro
    esterno pubblico.
    5. Questa giurisdizione non usurpa alcun
    potere di diritto divino del papa.
    È vero che le nostre sentenze in terza
    istanza rimpiazzano le sentenze della Rota
    romana, che giudica in nome del papa come
    un tribunale di terza istanza. Ma non si
    tratta di una usurpazione di un potere di diritto
    divino del papa, poiché il fatto che
    questa terza istanza sia stata riservata al
    papa dipende solo dal diritto ecclesiastico!
    6. Infine, le nostre sentenze, come ogni
    atto di giurisdizione di supplenza, e come
    le stesse consacrazioni episcopali del
    1988, 1991, ecc., dovranno essere confermate
    ulteriormente dalla Santa Sede.
    [p. 44]
    REGOLE PRATICHE CONCERNENTI LE
    DICHIARAZIONI DI NULLITÀ DEL
    MATRIMONIO
    La carità pastorale ha per scopo la santificazione
    delle anime: prima lex salus animarum;
    ma la prudenza pastorale evita di
    imporre alle anime dei fardelli insopportabili
    (cf Mt 23, 4).
    Conseguentemente, il pastore cerca di
    porre le anime nella verità riguardo alla legge
    di Dio e alla validità del matrimonio, ma preferisce
    talvolta lasciare le anime in buona fede
    se in buona fede si ingannano sulla loro
    situazione matrimoniale, quando c’è da temere
    che non accetterebbero di mettersi in
    regola e vivrebbero in seguito in cattiva fede.
    D’altra parte le sentenze di nullità di matrimonio
    emanate dai tribunali ufficiali (che
    possiamo chiamare sentenze “novus ordo”)
    non possono essere considerate nulle ipso
    facto ma neppure valide senza ulteriore
    esame. Da quanto detto, ne deduciamo le
    seguenti regole.
    1. Una sentenza novus ordo non può
    essere ammessa o respinta a priori. La sua
    validità dipende dai criteri utilizzati. Essa
    deve quindi essere esaminata in jure.
    2. Il sacerdote non consiglia mai a qualcuno
    di rivolgersi ad un tribunale n.o., per
    timore che la sentenza sia nulla fondandosi
    in jure sui criteri erronei o dubbi del nuovo
    codice.
    3. Se la persona non è risposata, ma
    dubita o denuncia la validità di un primo
    matrimonio, o annuncia che la causa di
    nullità è introdotta innanzi a un tribunale
    n.o., o che quest’ultimo ha già emanato
    una sentenza esecutoria di nullità, il sacerdote
    la avverte che una sentenza n.o. non
    è una prova sufficiente della nullità del matrimonio
    e che essa non può risposarsi
    senza aver sottoposto la sua causa all’esame
    della nostra Commissione canonica.
    4. Se la persona, dopo una sentenza di
    nullità n.o., si è gia risposata, il sacerdote
    la lascia in buona fede, se vi si trova. A
    questo fine:
    1) non parla mai pubblicamente delle
    sentenze n.o.,
    2) non interroga mai il fedele al proposito
    3) se interrogato da una persona che ha
    solamente un dubbio negativo, la rassicura.
    5. Se la persona, risposata dopo una
    sentenza di nullità n.o. ha un dubbio positivo,
    il sacerdote deve aiutarla a risolvere il
    suo dubbio. A questo fine:
    1) avverte la persona della possibilità
    dell’invalidità della sentenza n.o.;
    [p. 45]
    2) spiega che per questa ragione e secondo
    la nostra prassi la causa deve essere
    sottomessa alla Commissione canonica.
    6. Per poter presentare ogni causa
    all’esame dell’ufficio canonico, il sacerdote
    1) si fa spiegare sommariamente il caso;
    2) si fa comunicare, se è il caso, la sentenza
    n.o. o almeno un documento del tribunale
    indicante il caput nullitatis;
    3) comunica l’esposto del caso (e
    l’eventuale sentenza n.o.) all’ufficio canonico,
    che invia al sacerdote il questionario
    destinato a preparare il libello introduttivo
    della causa;
    4) ma evita assolutamente di prendere
    parte, in un senso come nell’altro.
    7. La causa non può essere introdotta
    che se la parte in questione accetta di essere
    moralmente vincolata dalla decisione.
    19
    Per questo, il sacerdote gli fa giurare e sottoscrivere
    la seguente promessa:
    8. Finché il tribunale designato dall’ufficio
    canonico non avrà portato una sentenza
    esecutoria di “constat de nullitate matrimonii”,
    il matrimonio contratto dopo una
    sentenza di nullità n.o. (se è il caso) è presunta
    valida ed in conseguenza i congiunti
    nella seconda unione possono
    [p. 46]
    chiedere e rendere il debito coniugale e
    non possono essergli rifiutati i sacramenti.
    9. Ma se è stata iniziata una procedura
    di nullità presso di noi e che, avvertita di
    non risposarsi prima di averne avuto il permesso
    da una nostra sentenza, una parte
    si risposa o stipula una semplice unione civile,
    gli sono rifiutati i sacramenti e la procedura
    può essere sospesa a giudizio del
    superiore che ha costituito il tribunale.
    Io sottoscritto...... nel momento in
    cui sottometto la causa del mio matrimonio
    con..... alla Commissione canonica
    della FSSPX prometto:
    1) (se è il caso) di non attentare alcun
    matrimonio e neppure alcuna unione
    civile prima della sentenza definitiva.
    2) di conformarmi alla sentenza del
    tribunale e quindi, se fosse negativa, di
    non risposarmi o, (se è il caso) di non
    considerare più il mio secondo congiunto
    come mio congiunto.
    3) di non rivolgermi ad un tribunale
    ecclesiastico ufficiale per fargli esaminare
    o giudicare la mia causa.
    Tutto ciò, lo prometto e lo giuro sui
    Santi Vangeli che tocco con la mia mano.
    Il.... a....
    firma
    [cancellare le menzioni inutili]
    20
    Modulo per ottenere l’autorizzazione a sposare un cattolico non credente, non praticante o “aderente al modernismo”
    III. Moduli per le dispense (don Pivert)
    21
    Modulo per ottenere la dispensa dall’impedimento di “religione mista”.
    La dispensa è concessa da don Pivert “considerando che non è possibile ricorrere all’Ordinario del luogo o a Roma”
    22
    Modulo per ottenere la dispensa dall’impedimento di “crimine” (adulterio).
    Anche in questo caso è don Pivert che dispensa in nome del superiore di distretto
    23
    Modulo per l’autorizzazione al matrimonio che deve essere sottoscritto da don Pivert.
    Le regole seguite sono le “prescrizioni proprie della Fraternità San Pio X”
    SECONDA PARTE: COMMENTO
    DI SODALITIUM
    don Francesco Ricossa
    Con i documenti fin qui riportati la Fraternità
    San Pio X cerca di dare una soluzione
    a un problema reale, ma la soluzione
    proposta è peggiore della difficoltà
    alla quale si voleva portare rimedio.
    Un problema reale: esercitare il ministero
    senza la giurisdizione
    Breve storia della difficoltà e delle soluzioni
    proposte
    Il dramma che stiamo vivendo comincia
    col Concilio Vaticano II, quando la dottrina
    della Chiesa cattolica è stata - in più punti -
    abbandonata, in favore di una nuova dottrina.
    Delle riforme disciplinari hanno applicato
    in seguito i princìpi del Vaticano II: ricordiamo
    in particolare la riforma liturgica, culminata
    nel 1969 con la promulgazione di un
    nuovo messale, e quella canonica, realizzatasi
    col nuovo codice del 1983.
    La questione dell’Autorità
    Ben presto, gli oppositori al Vaticano II si
    sono trovati confrontati ad importanti problemi
    teorici e pratici. Da un lato, il rifiuto di
    un Concilio e delle sue riforme, pone il problema
    della legittimità dell’autorità che ha
    voluto questo Concilio e queste riforme. È il
    problema dell’Autorità o - come si dice - del
    Papa. A questo problema è connesso come
    conseguenza quello - più pratico - dell’obbedienza
    che ogni cattolico deve alla Gerarchia
    e particolarmente al Papa (3). La nostra posizione
    è che Paolo VI e Giovanni Paolo II non
    godono dell’Autorità pontificia divinamente
    assistita (non sono formalmente papi), per
    cui - quanto all’obbedienza - il problema non
    si pone, in quanto si è tenuti a obbedire solo
    all’autorità legittima. Mons. Lefebvre e la sua
    Fraternità, invece, riconoscono la legittimità
    di chi ha promulgato il Concilio e le successive
    riforme (“cattivo Papa, ma Papa”), per cui
    furono costretti ben presto a teorizzare la liceità
    della disobbedienza (abituale) al Papa,
    sia per quel che riguarda l’accoglienza del suo
    insegnamento, sia per le questioni disciplinari.
    La regola pratica adottata allora fu: “accet-
    24
    tiamo le novità intimamente conformi alla
    Tradizione e alla Fede. Noi non ci sentiamo
    vincolati dall’obbedienza a novità che vanno
    contro la Tradizione e minacciano la nostra
    Fede” (4). Ricordo questo principio perché
    verrà applicato dai successori di Mons. Lefebvre
    nel caso presente, particolarmente per
    quel che riguarda la ricezione del nuovo codice
    di diritto canonico.
    La questione della giurisdizione
    L’altro problema - che ci interessa direttamente
    - è quello della giurisdizione necessaria
    nell’esercizio del ministero sacerdotale. Per
    diritto e istituzione divina vi sono nella Chiesa
    due poteri, quello di ordine e quello di giurisdizione.
    “La potestà ecclesiastica si divide in
    potestà di ordine e di giurisdizione. Quella di
    ordine è immediatamente diretta a santificare
    le anime attraverso l’offerta del sacrificio della
    Messa e l’amministrazione dei sacramenti. La
    potestà di giurisdizione invece è immediatamente
    diretta a reggere i fedeli in ordine al conseguimento
    della vita eterna. Si esplica sia con
    l’autorevole insegnamento delle verità rivelate
    (sacro magistero) sia con la promulgazione
    delle leggi (potestà legifera), con l’autentica decisione
    delle cause sorte tra i sudditi (potestà
    giudiziale), con l’applicazione di sanzioni penali
    contro i trasgressori delle leggi (potestà
    coattiva)” (5). I due poteri (e le relative gerarchie)
    “sono realmente distinti” ma “stretti da
    mutua relazione”: “si distinguono per l’origine:
    infatti l’ordine viene conferito con apposito sacramento
    mentre la giurisdizione viene data
    per missione canonica; e per proprietà, perché
    il valido uso dell’ordine, nella maggior parte
    dei casi, non può essere tolto, mentre la giurisdizione
    può essere revocata. Sono però in mutuo
    rapporto, perché la giurisdizione suppone
    l’ordine e viceversa l’esercizio dell’ordine viene
    moderato dalla giurisdizione” (5).
    Il varo del nuovo messale (1969) pose
    agli oppositori del Vaticano II la prima difficoltà
    pratica: continuare ed organizzare
    ovunque - coi “vecchi” libri liturgici - l’esercizio
    del potere d’ordine (Messa, sacramenti...)
    anche senza partecipare al potere di
    giurisdizione, oppure astenersi dagli atti del
    ministero se privi della missione canonica da
    parte della “gerarchia”? In pratica, il solo
    abbé de Nantes (non senza numerosi strappi
    alla regola) scelse la seconda via, mentre
    tutti gli altri imboccarono la prima.
    La posizione della Fraternità dal 1975-76 al
    1980. Sua critica
    Per Ecône, il problema non si pose tra il
    1970 ed il 1974, nel periodo cioè durante il
    quale la Fraternità san Pio X fu canonicamente
    approvata: ma la soppressione della
    Fraternità (6 maggio 1975), il ritiro delle lettere
    dimissoriali richieste per ordinare i seminaristi
    (27 ottobre 1975), e la sospensione
    dal conferire gli ordini sacri per Mons. Lefebvre
    (12 giugno 1976) posero il problema
    in tutta la sua drammaticità: a partire dal
    1976, i sacerdoti ordinati nella Fraternità sarebbero
    stati sospesi a divinis (proibizione di
    celebrare la Messa e amministrare i sacramenti),
    esattamente come lo era stato il loro
    fondatore (22 luglio 1976). Presa la decisione,
    con le ordinazioni del 29 giugno 1976, di
    amministrare i sacramenti senza la giurisdizione
    richiesta, ci si trovò di fronte ad una
    nuova difficoltà: in questo frangente, alcuni
    sacramenti sono comunque amministrati validamente,
    in virtù del potere di ordine, che
    non può essere tolto; ma altri (Penitenza e
    Matrimonio) richiedono - sotto pena di essere
    amministrati invalidamente - proprio
    quella giurisdizione che faceva difetto. Se
    per il sacramento del matrimonio la soluzione
    è relativamente facile (il canone 1098
    prevede, in certi casi, la dispensa dalla forma
    canonica), il sacramento di penitenza
    poneva e pone maggiori difficoltà: la necessità
    della giurisdizione del confessore sul penitente
    deriva infatti dalla natura stessa del
    sacramento quale Cristo l’ha istituito, e non
    è quindi solo di diritto ecclesiastico (Concilio
    di Firenze, DS 1323; Concilio di Trento,
    DS 1686; Pio VI, Auctorem fidei, DS 2637;
    S. Tommaso, Suppl. q. 8, a. 4). Il diritto prevede,
    è vero, dei casi nei quali la Chiesa supplisce
    alla giurisdizione (‘Ecclesia supplet’)
    mancante del sacerdote: nel caso di pericolo
    di morte, ad esempio, ogni sacerdote può assolvere
    validamente (can. 882), come pure
    lo può fare, secondo la prescrizione del canone
    209 (6), nel caso di dubbio positivo e
    probabile (di avere o no la giurisdizione) o
    di errore comune (i penitenti pensano erroneamente
    che il sacerdote ha la giurisdizione)
    (7). Era tuttavia evidente che i canoni invocati
    non erano sufficienti a giustificare la
    pratica di confessare abitualmente e costantemente
    senza giurisdizione, per cui Mons.
    Lefebvre estendeva il caso del pericolo di
    25
    morte fisica del penitente - previsto dal codice
    - a quello di pericolo di morte spirituale
    nel quale si trovano tutti i cattolici data la situazione
    attuale della Chiesa. Non era ragionare
    “come se” non si riconoscesse più,
    di fatto, la legittimità della gerarchia e la validità
    dei nuovi sacramenti? In effetti Mons.
    Lefebvre esitò - durante l’estate ‘76 - sulla
    legittimità di Paolo VI; ma dopo essere stato
    ricevuto in udienza (11 settembre) optò per
    la legittimità, decisione divenuta ufficiale
    con la famosa dichiarazione dell’8 novembre
    1979 intitolata: ‘Posizione di Mons. Lefebvre
    sulla nuova messa e il Papa’ (Cor Unum, n.
    4, pp. 1-9), che prese forma anch’essa nel clima
    seguìto all’udienza accordata da Giovanni
    Paolo II a Mons. Lefebvre il 18 novembre
    1978. Questa posizione (riconoscimento teorico
    della legittimità di Paolo VI e Giovanni
    Paolo II, ma azione pratica come se essi non
    esistessero) divenne uno dei punti deboli del
    suo movimento. Vediamo come esprimeva a
    suo tempo il problema il card. Seper, delegato
    da Paolo VI e Giovanni Paolo II
    all’esame della causa tradizionalista: “la sua
    ‘prassi’ - obiettava il card. Seper a Mons. Lefebvre
    nella lettera del 28 gennaio 1978 -
    non attenua la gravità delle cose. Ella, infatti,
    ordina sacerdoti contro la volontà formale
    del Papa e senza le ‘litteræ dimissoriæ’ richieste
    dal Diritto Canonico; Ella manda sacerdoti
    da Lei ordinati in priorati in cui esercitano
    il ministero senza l’autorizzazione
    dell’Ordinario del luogo; Ella tiene discorsi
    atti a diffondere le sue idee in diocesi in cui il
    Vescovo rifiuta il consenso; con sacerdoti da
    Lei ordinati, e che di fatto non dipendono
    che da Lei, Ella comincia, volente o nolente,
    a formare un raggruppamento capace di diventare
    una comunità ecclesiale dissidente. A
    tale proposito occorre rilevare la sorprendente
    dichiarazione da Lei rilasciata (conferenza
    stampa del 15/IX/1976, in ‘Itinéraires, dic.
    1976, pp. 126-127) riguardo all’amministrazione
    del Sacramento della Penitenza da parte
    dei sacerdoti che Ella ha illecitamente ordinati
    e che non sono provvisti della facoltà di
    ascoltare le confessioni. Ella stimava che
    questi sacerdoti avessero la giurisdizione prevista
    dal Diritto Canonico per i casi di necessità:
    ‘Ritengo - Ella diceva - che noi ci troviamo
    in circostanze, non tanto fisiche quanto
    morali, straordinarie, tali che i nostri giovani
    sacerdoti hanno il diritto di far uso delle facoltà
    straordinarie’. Non è forse ragionare
    come se la legittima Gerarchia avesse cessato
    di esistere nelle regioni in cui si trovano
    questi sacerdoti?” (8). La risposta di
    Mons. Lefebvre, assolutamente pertinente
    sulle questioni dottrinali, non lo fu invece su
    quelle che lo avrebbero condotto - se fosse
    stato coerente fino in fondo - a negare di diritto
    (e non solo di fatto) la legittimità del
    “Papa” e dei “vescovi” (9). Nella sua risposta
    del 26 febbraio 1978, Mons. Lefebvre replicò
    vagamente (10), per cui il quesito fu reiterato
    dal card. Seper, in termini quasi identici,
    il 16 marzo (11), e poi - in maniera più
    diffusa - nell’interrogatorio dell’11-12 gennaio
    1979 (12). Alla fine dell’interrogatorio,
    Seper ritornò sulla questione ancora una
    volta: “Un vescovo - così egli riassume la posizione
    di Mons. Lefebvre - giudicando in
    coscienza che il Papa e l’Episcopato non
    esercitano più in generale la loro autorità in
    vista di assicurare la trasmissione fedele ed
    esatta della Fede, può legittimamente, per
    mantenere la Fede cattolica, ordinare dei sacerdoti
    senza essere Vescovo diocesano, senza
    avere ricevuto lettere dimissorie e contro
    una formale ed espressa proibizione del Papa,
    e può attribuire a tali sacerdoti la carica
    del ministero ecclesiale nelle varie diocesi.
    (...) È conforme, questa tesi, alla dottrina tradizionale
    della Chiesa cui Ella intende attenersi?”.
    La reazione di Mons. Lefebvre fu
    immediata: “Mi state tendendo una trappola!”.
    La risposta più meditata non fu migliore.
    Innanzitutto il pragmatismo: “io non ho
    agito partendo da un principio come quello.
    Sono stati i fatti, le circostanze in cui mi sono
    trovato, a costringermi ad assumere determinate
    posizioni (...)”. Poi un argomento che
    lo auto-condannava: “penso che la storia
    possa fornire esempi di atti consimili che si
    pongono, in determinate circostanze, non già
    ‘contra’, bensì ‘præter voluntatem Papæ’”
    [ma per l’appunto Mons. Lefebvre agiva
    ‘contro’ e non ‘al di la’ della volontà del
    “papa”]. Infine, la resa logica definitiva:
    “Ma questo punto è troppo grave e troppo
    importante perché io possa rispondere immediatamente.
    Preferirei quindi sospendere la
    risposta” (13). I colloqui con il “Sant’Uffizio”
    finirono qui, e non ci fu ulteriore risposta...
    Fino a questo momento, la posizione
    della Fraternità San Pio X era contraddittoria
    - a causa della posizione sull’autorità del
    Papa - ma si limitava a postulare una “supplenza”
    della Chiesa per la sola amministra-
    26
    zione dei sacramenti. Di fatto, anche noi invochiamo
    a questo scopo una supplenza
    (non tanto della Chiesa, quanto piuttosto di
    Cristo, come vedremo meglio in seguito),
    per l’esercizio lecito e valido del potere d’ordine
    (ed esclusivamente del potere d’ordine).
    La posizione corretta sul problema, e la
    critica a questa prima deviazione della Fraternità,
    è perfettamente espressa in questo
    brano dell’abbé Belmont pubblicato sui
    Cahiers de Cassiciacum:
    “Ammettiamo perfettamente che nella situazione
    di anarchia (in senso proprio) (14)
    nella quale ci troviamo, vi sia supplenza divina
    in favore dei fedeli per quel che concerne
    il potere di Santificazione della Chiesa (15).
    Ma, a quanto pare, per l’esistenza di una tale
    supplenza (oltre i casi espressamente previsti
    dal Diritto) sono necessari tre fattori:
    - la necessità generale, e non un caso particolare;
    - l’impossibilità di ricorrere all’Autorità.
    È l’Autorità che giudica degli atti sacramentali
    che dobbiamo compiere; un venir meno
    accidentale dell’Autorità non può dar luogo
    alla supplenza. Se il venir meno è invece essenziale
    e abituale, è l’esistenza stessa
    dell’Autorità che è messa in causa; (16)
    Don François Pivert, membro e ispiratore della
    commissione canonica
    - un fondamento reale in colui che deve
    agire in virtù di una supplenza. Un tale fondamento
    non può essere che il Carattere impresso
    dal sacramento dell’Ordine.
    È perché il sacerdote cattolico possiede
    questo Carattere sacerdotale che Nostro Signore
    Gesù Cristo e la Chiesa suppliscono
    per mettere in opera questo Carattere il cui
    esercizio normale è impedito con un danno
    considerevole per le anime.
    Pertanto, sono esclusi gli atti di pura giurisdizione
    (dispensare da un impedimento di
    Matrimonio, accordare una indulgenza) che
    non costituiscono la messa in opera del Carattere
    sacramentale, e gli atti dei quali il sacerdote
    è solo ministro straordinario (cresimare,
    dare gli ordini minori).
    Nel caso del Sacramento di Penitenza, la
    supplenza non dà giurisdizione, ma Cristo e
    la Chiesa suppliscono al difetto di giurisdizione
    in ogni assoluzione, perché il sacerdote
    è, grazie al suo Carattere sacerdotale, metafisicamente
    ordinato a dare tale assoluzione.
    La giurisdizione normalmente necessaria
    non dà al sacerdote il potere di confessare,
    ma gli dà un soggetto sul quale esercitare il
    suo potere” (17).
    La posizione difesa dall’abbé Belmont
    nell’ultimo numero dei Cahiers de Cassiciacum
    (1981) è anche la nostra, e si distingue
    sia da quanti negano assolutamente la liceità
    di un ministero privo di giurisdizione (abbé
    de Nantes, certi sedevacantisti...) sia da
    quanti ritengono lecito questo ministero anche
    “contro” la volontà del “Papa”, quale fu
    - di fatto - la posizione della Fraternità San
    Pio X dal 1976 al 1980.
    Le “Ordonnances” del 1980: prima usurpazione
    dei poteri di giurisdizione riservati al Papa
    Non a caso ho scritto: fino al 1980. Perché
    in questa data avvenne un fatto che aggravò
    considerevolmente la posizione della
    Fraternità San Pio X, fatto contro il quale
    reagiva, per l’appunto, l’articolo già citato
    dell’abbé Belmont. “In un atto datato 1 maggio
    1980, Mons. Lefebvre accorda ai suoi sacerdoti
    un certo numero di poteri e facilitazioni
    canoniche o liturgiche. Egli giustifica
    così questa delegazione:
    ‘In virtù delle facoltà accordate agli Ordinari
    con la Lettera Apostolica Pastorale Munus
    del 30 novembre 1963, facoltà accordate
    a tutti i Vescovi dei paesi di missione, e ormai
    27
    estese a tutta la Chiesa, deleghiamo i seguenti
    poteri...’” (18).
    Si trattava della prima edizione delle
    “Disposizioni concernenti i poteri e facoltà
    dei membri della Fraternità Sacerdotale San
    Pio X” (19).
    Senza considerare le questioni della legittimità
    di Paolo VI (che promulgò la Lettera
    Apostolica Pastorale Munus) e dell’esistenza
    canonica della Fraternità san Pio X
    (pp. 2 e 3), l’abbé Belmont notava innanzitutto
    due cose:
    1) Mons. Lefebvre non era, nel 1980, un
    Ordinario, e tanto meno un Ordinario di luogo:
    non era pertanto destinatario delle “facoltà”
    eventualmente concesse da Paolo VI
    agli Ordinari del luogo. La cosa era evidente,
    ma ora anche Mons. Felley - nella nuova edizione
    delle “Ordonnances”, quella del 1997,
    da noi parzialmente pubblicata - lo ammette
    candidamente: “Mons. Lefebvre, come vescovo
    e superiore generale della Fraternità
    Sacerdotale San Pio X, pur non essendo più
    Ordinario del luogo come lo era a Dakar,
    pensò di godere di una supplenza che gli permetteva,
    in favore dei fedeli, di concedere ai
    suoi sacerdoti delle facoltà analoghe. Le promulgò
    con le sue “Ordonnances” ad uso della
    Fraternità, il 1 maggio 1980, seguendo la formula
    facultatum decennalium del 1960” (p.
    10). Pertanto, la Fraternità cambia i propri
    argomenti: Mons. Lefebvre, nel 1980, pensava
    poter “delegare” dei poteri che gli spettavano
    in quanto Ordinario, in base ad un atto
    di Paolo VI. Nel 1997 Mons. Felley afferma
    che questi poteri non spettavano a Mons. Lefebvre,
    che non era più Ordinario, ma che
    egli aveva ricevuti “per supplenza”.
    2) Dei 51 poteri “delegati” da Mons. Lefebvre,
    36 non si trovano in Pastorale Munus,
    4 sono stati estesi rispetto alla concessione
    di Paolo VI, e 3 non erano delegabili
    (cf Belmont, p. 4).
    L’abbé Belmont ne concludeva che “checché
    ne sia dell’Autorità di Paolo VI, questa
    delegazione di poteri ai sacerdoti della Fraternità
    san Pio X è nulla e senza valore proprio.
    Su questo non c’è nessun dubbio possibile.
    Non si può allegare il fatto che Mons. Lefebvre
    utilizza i poteri molto estesi dei quali godeva
    come Vescovo missionario, poiché (...)
    Mons. Lefebvre non è più Ordinario del Luogo
    in paesi di Missione; e se anche lo fosse,
    potrebbe delegare solo nei limiti geografici
    della sua giurisdizione” (p. 5). Un sacerdote
    della Fraternità che aveva letto, prima della
    pubblicazione, le osservazioni dell’abbé Belmont,
    ammise che Mons. Lefebvre non poteva
    delegare questi poteri in quanto Ordinario
    (“sarebbe davvero grossa, in effetti”, scriveva),
    ma in base alla supplenza della Chiesa
    (p. 8). L’abbé Belmont rispondeva con il testo
    da noi già citato, ricordando cioè che una
    supplenza della “Chiesa” (in questo caso, di
    Cristo), al di fuori dei casi previsti dal Diritto,
    è concepibile solamente in favore del potere
    di Santificazione, e non per esercitare il potere
    di governo delle anime.
    In base a questo principio, l’abbé Belmont
    denunciava in particolare due facoltà
    che Mons. Lefebvre accordava invalidamente
    alla Fraternità e ai suoi sacerdoti: quella
    di Cresimare e quella di dispensare dagli impedimenti
    matrimoniali. Queste facoltà sono
    state mantenute nelle “Ordonnances”
    del 1997 e, per quanto riguarda le dispense
    matrimoniali, sono divenute un “fondamento”
    per l’ulteriore sviluppo dei “poteri” della
    Fraternità: quello dei Tribunali canonici
    per gli annullamenti matrimoniali (Cf il documento
    di Mons. Tissier da noi riportato,
    estratto da Cor Unum, n. 61, p. 42, III, 3)
    (20). Torneremo su queste “facoltà”; ci basti
    notare tuttavia che già dal 1980, la Fraternità
    San Pio X si era arrogata dei poteri puramente
    giurisdizionali che sono il privilegio
    del Papa e dei suoi delegati...
    Questa fu la situazione nella Fraternità -
    per quel che riguarda il nostro argomento -
    dal 1980 al 1988, quando Mons. Lefebvre -
    dopo il fallimento delle trattative con il Vaticano
    - consacrò 4 Vescovi “ausiliari” assieme
    a Mons. de Castro Mayer.
    Le consacrazioni del 1988. Vescovi senza
    giurisdizione?
    Previste almeno dal 1983, preannunciate
    nel 1987, vennero infine le consacrazioni episcopali
    del 1988, prima concordate con Ratzinger,
    poi fatte senza mandato romano (durante
    la cerimonia fu però letto un grottesco
    “mandato apostolico” scritto dalla Fraternità
    invece che dal Papa, nel quale si pretendeva
    aver ricevuto per le consacrazioni un mandato
    dalla “Chiesa Romana” contrapposta alle
    “autorità della Chiesa Romana”) (21).
    Con il Motu proprio Ecclesia Dei
    adflicta, Giovanni Paolo II dichiarò scomunicato
    Mons. Lefebvre, e scismatico il suo
    28
    movimento. Mons. Lefebvre, invece, continuò
    a riconoscere l’autorità di Giovanni
    Paolo II, il che - a nostro parere - rende illegittime
    le consacrazioni episcopali del 1988,
    poiché - per riprendere l’espressione di
    Mons. Lefebvre stesso già citata - si compirono
    non “præter” ma “contra” la volontà
    del “Papa” (non al di la, ma contro la volontà
    del “papa”).
    Ma, per seguire il tema che ci siamo fissati,
    occorre vedere se le consacrazioni del
    1988 furono compiute secondo la logica - pur
    erronea sull’autorità di Giovanni Paolo II -
    del primo periodo della Fraternità (1975-
    1980) o del secondo (dal 1980 in poi), ovvero
    se Mons. Lefebvre attribuiva ai suoi “vescovi”
    esclusivamente una supplenza per esercitare
    il potere d’ordine in favore della santificazione
    delle anime, oppure anche una vera
    giurisdizione - anche se supplita - per il governo
    delle anime. Bisogna distinguere infatti
    nell’episcopato il potere di ordine (che dà
    al vescovo, ad esempio, il potere di ordinare
    dei sacerdoti e di cresimare) dal potere di
    giurisdizione: il primo viene dal rito della
    consacrazione episcopale, il secondo invece
    dal Papa (normalmente tramite il mandato
    pontificio). I vescovi consacrati senza approvazione
    pontificia hanno pertanto il potere
    di ordine ma non il potere di giurisdizione.
    Consacrare dei vescovi - nella situazione attuale
    - è lecito, a condizione di non attribuire
    a questi vescovi un potere di giurisdizione
    che possono ricevere solo dal Papa, ma solo
    il potere di ordine. È questa, in breve, la linea
    seguita da Mons. M.L. Guérard des Lauriers
    e da noi stessi, al suo seguito (22).
    Sembrò - in un primo tempo - che anche
    Mons. Lefebvre avesse adottato questa posizione:
    non solo egli diede come scopo della
    consacrazione l’esercizio del potere d’ordine
    [“lo scopo principale di questa trasmissione è
    di conferire la grazia dell’ordine sacerdotale
    per la continuazione del vero Sacrificio della
    santa Messa, e per conferire la grazia del sacramento
    di cresima ai bambini e ai fedeli
    che ve lo chiedono”] (23) ma escluse esplicitamente
    per i suoi vescovi un potere di giurisdizione:
    “se un giorno fosse necessario consacrare
    dei vescovi - scriveva il 27 aprile 1987
    - costoro avrebbero come unica funzione episcopale
    quella di esercitare il loro potere
    d’ordine, e non avrebbero il potere di giurisdizione,
    essendo sprovvisti di missione canonica”
    (24).
    Prima ancora delle consacrazioni episcopali,
    tuttavia, si cominciò ad applicare anche
    a questo caso la teoria della “giurisdizione
    supplita” invocata precedentemente solo
    per l’amministrazione dei sacramenti. I vescovi
    eventualmente consacrati da Mons.
    Lefebvre avrebbero goduto di una vera e
    propria giurisdizione, ricevuta non dal Papa
    ma dalla Chiesa, la quale potrebbe agire
    senza (e persino contro) il Papa, che della
    Chiesa è il Capo visibile (25). In un libretto
    sulle future consacrazioni, approvato da
    Mons. Lefebvre, uno degli attuali membri
    della Commissione canonica, l’abbé Pivert,
    invocava di già, senza nessun fondamento, il
    can. 20 per giustificare le consacrazioni episcopali
    e l’esercizio di una vera giurisdizione
    (supplita) da parte di questi vescovi (26).
    Dal testo del Pivert (che è senza dubbio
    uno dei “teologi” ispiratori delle Commissioni
    canoniche) non si capisce se questa “giurisdizione”
    che egli attribuisce ai vescovi lefebvriani
    sussiste solo per amministrare lecitamente
    i sacramenti di Ordine e Cresima, oppure
    se egli teorizzava di già, nel gennaio
    1988, una autorità di questi vescovi sui fedeli.
    È questa seconda ipotesi che è divenuta, man
    mano, la posizione della Fraternità e dello
    stesso Mons. Lefebvre, come denunciammo
    di già in almeno tre articoli di Sodalitium (27).
    Due lettere di Mons. Lefebvre (4 dicembre
    1990 e 20 febbraio 1991) in vista della consacrazione
    episcopale di Mons. Rangel attribuivano
    al futuro vescovo il carattere di successore
    di Mons. de Castro Mayer quale vescovo
    di Campos in quanto designato dai sacerdoti
    fedeli e dal popolo, dal quale egli riceverebbe
    pure una vera giurisdizione. Da parte sua,
    l’abbé Laguerie non esitava a definirsi parroco
    di Saint Nicolas du Chardonnet... In pubblico,
    Mons. Tissier de Mallerais espresse -
    credo per la prima volta - l’opinione della
    Fraternità San Pio X sulla questione con il discorso
    su Giurisdizione di supplenza e senso
    gerarchico che egli tenne a Parigi il 10 marzo
    1991 (Mons. Lefebvre era ancora vivo) ai
    Cercles de la Tradition catholique (28). La tesi
    difesa dal vescovo lefebvriano è da lui così
    riassunta: “I vostri sacerdoti - si tratta dei vostri
    sacerdoti - i vostri vescovi, le vostre parrocchie
    di tradizione, non hanno una autorità
    ordinaria, ma una autorità straordinaria, una
    autorità di supplenza” (p. 94) che costituisce
    una gerarchia, anch’essa di supplenza, da lui
    definita “la gerarchia della Tradizione” (p.
    29
    106). La giurisdizione - di supplenza - che
    Mons. Tissier attribuisce alla gerarchia della
    Fraternità - la gerarchia della Tradizione -
    non si limita a rendere leciti e validi gli atti
    sacramentali: essa si estende al potere di insegnare
    con autorità il gregge dei fedeli che lo
    richiedono (pp. 96-98). Da qui alla creazione
    di veri e propri Tribunali “di Tradizione” il
    passo è breve, anzi - all’insaputa di tutti - era
    già stato fatto: e proprio da Mons. Lefebvre...
    I documenti autentici della Fraternità che abbiamo
    pubblicato e che qui commentiamo dimostrano
    senza possibilità di discussione
    quanto abbiamo appena scritto.
    I Tribunali canonici della Fraternità si attribuiscono
    un vero e proprio potere di giurisdizione
    per governare i fedeli
    Non è certo difficile dimostrare questa
    asserzione, poiché il fatto è ammesso spontaneamente
    dallo stesso Mons. Tissier de
    Mallerais: “si tratta di una vera giurisdizione,
    e non di una esenzione dal diritto e dall’obbligo
    che hanno i fedeli di accettare una sentenza.
    Pertanto, noi abbiamo il potere e il dovere
    di emanare delle vere sentenze, con potestatem
    ligandi vel solvendi [potere di legare
    o sciogliere]. Esse hanno pertanto valore obbligatorio.
    (…) Le nostre sentenze non sono
    semplici opinioni private (…)” poiché “occorre
    un potere in foro esterno pubblico”
    (Cor unum, n. 61, IV, 4 pag. 43).
    La Fraternità si attribuisce pertanto -
    seppur per supplenza - il potere di giurisdizione,
    e più esattamente il potere di giurisdizione
    in foro esterno, che ha “effetti giuridici
    pubblici” (29). Ricordiamo che questa giurisdizione
    “è immediatamente diretta a reggere
    i fedeli in ordine al conseguimento della vita
    eterna” e non “a santificare le anime attraverso
    l’offerta del sacrificio della Messa e
    dell’amministrazione dei sacramenti”, com’è
    proprio al potere d’ordine (29). La giurisdizione
    così definita “si esplica sia con l’autorevole
    insegnamento delle verità rivelate (sacro
    magistero) sia con la promulgazione delle
    leggi (potestà legifera), con l’autentica decisione
    delle cause sorte tra i sudditi (potestà
    giudiziale), con l’applicazione di sanzioni
    penali contro i trasgressori della legge (potestà
    coattiva). Sono queste ultime tre funzioni
    dello stesso sacro imperio giurisdizionale, di
    cui è insignita la Chiesa come società perfetta
    [al pari dello Stato]” (ibidem).
    La Fraternità, attribuendosi questo potere
    di giurisdizione, si arroga di fatto il potere
    di governare (potestas regiminis) i fedeli, potere
    che è proprio della Chiesa. Essa non ha
    mancato di attribuirsi i vari poteri nei quali
    si esplica la suddetta giurisdizione.
    La Fraternità si attribuisce il potere di Magistero
    proprio dell’Autorità ecclesiastica
    Nella conferenza tenuta a Parigi nel 1991,
    e da noi già citata, Mons. Tissier de Mallerais
    attribuiva ai sacerdoti e ai vescovi della Fraternità
    una giurisdizione supplita. Ora, egli
    stesso, parlando di potere di giurisdizione,
    intende soprattutto il potere di insegnare:
    “nella Chiesa si distingue, come certamente
    sapete, tra potere d’ordine e potere di giurisdizione;
    ‘andate nel mondo intero, a predicare il
    vangelo’ docete omnes gentes ‘insegnate a tutte
    le nazioni’: è questo il potere di giurisdizione.
    ‘Insegnate’ o anche ‘insegnate loro a rispettare
    tutto ciò che vi ho ordinato’, a osservare
    i comandamenti di Dio; dirigere il gregge,
    è il potere di giurisdizione” (loc. cit., pp.
    96-97). Il senso ovvio di queste parole è che
    la Fraternità si attribuisce il potere di insegnare
    con autorità – seppur per supplenza –
    il che dipende dal potere di giurisdizione, e
    non solo la capacità di esortare al bene, che
    può derivare dal potere d’ordine. Questa interpretazione
    è assolutamente certa per quel
    che riguarda Mons. Lefebvre, considerato da
    Mons. Bernard Tissier de Mallerais, in un articolo
    pubblicato sulla rivista Fideliter (n. 72,
    p. 10) nel 1989, non solo una voce del Magistero,
    ma il Magistero stesso, dimenticando
    che, non essendo più vescovo residenziale,
    30
    Mons. Lefebvre non era neppure più membro
    della gerarchia di giurisdizione ed organo
    del magistero ecclesiastico. “Che cosa resta
    del magistero nella Chiesa? – scrisse
    Mons. Tissier – È di fede che il Signore ha
    dato alla Sua Chiesa un Magistero vivente e
    perpetuo, vale a dire delle voci pontificie ed
    episcopali che, a ogni epoca e nel presente,
    siano l’eco della divina rivelazione, il ripetitore
    della tradizione. Ebbene, questo magistero,
    almeno per quel che riguarda le verità negate
    dai conciliari, è in Mons. Lefebvre che lo troviamo
    in maniera sicura. Il vero eco della tradizione,
    il testimone fedele, il buon pastore
    che le pecore semplici hanno saputo discernere
    in mezzo ai lupi coperti da pelli di pecora è
    lui. Sì, la Chiesa ha un magistero vivente e
    perpetuo, e Mons. Lefebvre ne è il salvatore.
    L’indefettibilità della Chiesa è l’Arcivescovo
    inflessibile (…)”.
    Se le cose stanno così, dove si trova allora
    il magistero vivente e perpetuo, dove l’indefettibilità
    della Chiesa, dopo la morte di
    Mons. Lefebvre? Forse nei vescovi da lui consacrati?
    Lo scrisse sulla rivista Le Sel de la terre
    (n. 1, pp. 39-50 e n. 3, pp. 51-61) un teologo
    della Fraternità San Pio X, l’abbé Arnaud
    Sélégny, allora professore al seminario Saint-
    Curé-d’Ars di Flavigny. Riportiamo quanto
    già pubblicammo a proposito su Sodalitium
    (n. 33, aprile 1993, pp. 29-30). A nostro parere,
    “alla Fraternità ed ai suoi vescovi [sono attribuiti]
    i caratteri propri alla sola Chiesa Cattolica
    ed ai vescovi dotati di autorità da parte
    del Papa. Secondo Sélégny, le consacrazioni
    del 30 giugno 1988 sono ‘una prova dell’indefettibilità
    della Chiesa’ (Sel de la terre, n. 1, p.
    38), e ancora: ‘ciò mostra la necessità delle
    consacrazioni del 30 giugno 1988; poiché, per
    poter parlare d’indefettibilità della Chiesa, occorre
    che a tutte le epoche ed in tutti i momenti
    della sua storia, ci sia un magistero che predichi
    infallibilmente e dei fedeli che aderiscano
    similmente a questo insegnamento, quale che
    sia il numero effettivo di questi vescovi e di
    questi fedeli. Mons. Lefebvre (…) non poteva
    non dare alla Chiesa il mezzo di salvaguardare
    la sua indefettibilità. Tradidi quod et accepi:
    spetta a noi adesso, sotto la direzione del magistero,
    conservare questo deposito’ (Sel de la
    terre, n. 3, p. 66). L’insegnante dei giovani seminaristi
    della Fraternità (!) don Sélégny afferma
    pertanto esplicitamente:
    a) che solo i vescovi della Fraternità assicurano
    l’indefettibilità della Chiesa;
    Lo stemma di Mons.
    Tissier de Mallerais,
    che è il presidente
    della commissione
    San Carlo
    Borromeo
    b) che essi soli esercitano il magistero infallibile.
    Posizioni assurde, poiché il potere magisteriale
    deriva ai vescovi esclusivamente tramite il
    Sommo Pontefice, il quale non ha mai accordato
    tale potere a quelli della Fraternità (…)”.
    Mons. Lefebvre, lo abbiamo ricordato,
    non era più organo del magistero ecclesiastico,
    avendo rinunciato alle diocesi di Dakar e
    di Tulle; tuttavia per lunghi anni esercitò –
    con Pietro e sotto Pietro – questo compito. I
    vescovi da lui consacrati invece (come pure
    quelli consacrati da Mons. Thuc) non hanno
    mai ricevuto dal Papa tale ufficio, e non possono
    esercitare in alcun modo, né hanno mai
    esercitato, il potere di insegnare nella Chiesa
    come dottori autentici (e, in ogni caso,
    non infallibili!).
    Ci sembra di aver dimostrato la tesi di
    questo capitolo: “la Fraternità si attribuisce il
    potere di Magistero proprio dell’autorità ecclesiastica”.
    Ci sembra di aver dimostrato
    che questa pretesa è infondata. Resta il problema
    dell’indefettibilità della Chiesa (e
    quindi anche del suo potere di magistero): si
    tratta di una questione vitale, ma che esula
    dalla nostra trattazione (29 bis); in ogni caso, le
    consacrazioni del 30 giugno 1988 non sono
    sufficienti – è il meno che si possa dire – per
    assicurare questa necessaria indefettibilità.
    La Fraternità si attribuisce il potere legislativo
    proprio dell’Autorità ecclesiastica
    Fare le leggi è il proprio dell’Autorità (cf
    Sodalitium, n. 48, pp. 25-26). Ora, la Fraternità
    si attribuisce la facoltà di legiferare in
    materia ecclesiastica. Quindi, essa si attribuisce
    l’Autorità ecclesiastica.
    La minore del ragionamento non è difficile
    da provare.
    Innanzitutto, si tratta di una conseguenza
    implicita del potere di giurisdizione in foro
    esterno che si attribuisce la Fraternità, come
    abbiamo già dimostrato. Ora, in questo potere
    è contenuto il potere legislativo. Ergo.
    Nei fatti, poi, la Fraternità si attribuisce
    questo potere, almeno in due casi: nel creare
    una nuova legislazione canonica, e nell’attribuirsi
    il potere di dispensare.
    Esaminiamo il primo caso. Un tempo,
    forse ancora oggi, i candidati al sacerdozio
    della Fraternità dovevano giurare – tra le altre
    cose – di accettare la posizione che sarebbe
    stata presa dai superiori a riguardo del
    31
    nuovo codice di diritto canonico. Oggi queste
    decisioni sono state prese, come si evince
    delle “Ordonnances...” del 1997, applicando
    al diritto della Chiesa il principio lefebvriano
    del “colino” o “setaccio” (30) che ho già evocato,
    e che era stato precedentemente applicato
    al magistero e alla disciplina: “accettiamo
    le novità intimamente conformi alla Tradizione
    e alla Fede. Noi non ci sentiamo vincolati
    dall’obbedienza a novità che vanno
    contro la Tradizione e minacciano la nostra
    Fede” (31). Le autorità della Fraternità, cioè,
    si attribuiscono il potere di scegliere (“eresia”,
    in greco, significa per l’appunto “scelta”)
    nel magistero e nella legislazione di Giovanni
    Paolo II quello che viene giudicato
    “tradizionale”, per scartare il resto. Ecco come
    le “Ordonnances” del 1997 (a p. 4) applicano
    il principio suddetto al nuovo codice di
    diritto canonico promulgato da Giovanni
    Paolo II: “il nuovo codice di diritto canonico,
    promulgato il 25 gennaio 1983, impregnato di
    ecumenismo e personalismo, pecca gravemente
    contro la finalità stessa della legge (32).
    Perciò, ci atteniamo in linea di principio al
    codice del 1917 (con le modifiche introdotte
    posteriormente). Tuttavia, nella pratica e su
    dei punti precisi, possiamo accettare del nuovo
    codice ciò che corrisponde a uno sviluppo
    omogeneo, a un migliore adattamento alle
    circostanze, a una utile semplificazione; accettiamo
    anche in genere ciò che non possiamo
    rifiutare senza metterci in difficoltà con la legislazione
    ufficialmente accettata, quando è in
    questione la validità degli atti. In questo caso
    rafforziamo la nostra disciplina per avvicinarla
    a quella del codice del 1917 (cf Cor
    unum, n. 41, pp. 11-13)”. A parte l’arbitrario
    inevitabile adottando questo metodo, ci chiediamo:
    poiché il codice del 1983 sostituisce
    quello del 1917, come possono sussistere,
    nella Chiesa, due legislazioni che si escludono?
    Se Giovanni Paolo II è Papa, è in vigore
    esclusivamente la legislazione del 1983. Se
    non lo è, quella del 1983 non esiste, e sussiste
    quella del 1917. Per la Fraternità San Pio X
    invece i due codici di leggi sono entrambi in
    vigore. O meglio: in vigore è un terzo codice,
    il cui autore non è Benedetto XV (che promulgò
    quello del 1917) o Giovanni Paolo II
    (autore di quello del 1983) ma Mons. Felley,
    superiore generale della Fraternità, ed i suoi
    collaboratori: un codice composto “in principio”
    dalle leggi del 1917, “in pratica”, in certi
    casi, da quello del 1983, sempre, da un ibrido
    di queste due legislazioni con l’aggiunta di
    novità create ex novo dalla Fraternità (ad es.
    - a p. 57 delle “Ordonnances” - le estensioni
    degli impedimenti proibenti di matrimonio
    per religione mista, fino ad includere, almeno
    nella pratica, i “cattolici conciliari”!). Mi
    sembra quindi accertato che la Fraternità, di
    fatto se non di diritto, si attribuisce il potere
    legislativo, creando una nuova legislazione
    canonica, che non è né quella pre-conciliare,
    né quella post-conciliare.
    Ma la Fraternità si attribuisce il potere
    legislativo anche nel concedere le dispense
    da impedimenti, irregolarità e voti, e questo
    fin dal 1980.
    Il potere di dispensare dalla legge, infatti,
    è di esclusiva competenza di chi può fare
    la legge.
    Ora, la Fraternità si attribuisce il potere
    di dispensare dalla legge.
    Quindi, la Fraternità si attribuisce il potere
    legislativo nella Chiesa, il che è in ultima
    analisi il proprio della Suprema Autorità.
    La “maggiore” del nostro ragionamento è
    chiaramente espressa dal canone 80: “la dispensa,
    ovvero l’esonero dall’osservanza di
    una legge in un caso speciale, può essere concessa
    dal legislatore, dal suo successore o superiore,
    o da colui al quale i medesimi hanno
    concesso la facoltà di dispensare” (32 bis). I canoni
    successivi (81-82-83) precisano che il potere
    ordinario di dispensare è proprio del Papa per
    le leggi generali della Chiesa e dell’Ordinario
    per quelle particolari, e non del Parroco.
    In particolare, le dispense dagli impedimenti
    matrimoniali sono di pertinenza del
    Papa (can. 1040) tramite le Congregazioni
    Romane; le dispense dalle irregolarità per
    ricevere l’Ordine sacro all’ordinario del luogo
    (can. 990), e le dispense dai voti riservati,
    spettano ancora al Papa (can. 1309). In ogni
    caso, sottolineo per il lettore il principio generale
    per quel che riguarda le dispense, ovverosia
    che la dispensa è sempre un atto di
    giurisdizione - e pertanto di autorità - che
    spetta al legislatore (o a un suo delegato).
    La “minore” del nostro ragionamento (la
    Fraternità si attribuisce il potere di dispensare
    dalla legge) è incontestabile, ed è abbondantemente
    dimostrata dai documenti che pubblichiamo.
    In particolare, è attribuito alle “autorità”
    della Fraternità il potere di dispensare
    dagli impedimenti matrimoniali (“Ordonnances”
    del 1980, pp. 17 e 18, “Ordonnances” del
    1997, capp. V e VI, e p. 8: istituzione, dal
    32
    1991, della Commissione canonica) e dai voti
    di religione (nella Fraternità è Mons. de Galarreta
    che è incaricato della bisogna, con giurisdizione
    non solo sui membri della Fraternità,
    ma anche sugli appartenenti alle altre società
    religiose: “Ordonnances”, pp. 43-46; Cor
    Unum, n. 61, p. 34).
    La Fraternità si attribuisce il potere giudiziale
    proprio dell’Autorità ecclesiastica
    Oltre che il potere di fare le leggi, la Fraternità
    si attribuisce anche il potere di giudicare
    in base a queste leggi? La risposta sarà
    positiva se constateremo l’esistenza nella
    Fraternità di veri e propri Tribunali, processi,
    giudici e sentenze. La prova sarà facilissima,
    poiché, lo abbiamo visto, la Fraternità ha
    istituito dei Tribunali per “giudicare sulle
    nullità dei matrimoni” “mediante diversi tribunali
    istituiti ad casum” (Cor unum, p. 33):
    tutto lo studio che abbiamo pubblicato di
    Mons. Tissier de Mallerais ha per scopo la
    difesa della “legittimità… dei nostri tribunali
    matrimoniali”. Qualcuno potrebbe obiettare
    che non di vere sentenze si tratta, ma solo di
    consigli o di opinioni espresse dai teologi
    della Fraternità per tutelare la coscienza dei
    propri fedeli. Ma non è così. Mons. Tissier de
    Mallerais precisa esplicitamente che “abbiamo
    il potere e il dovere di emanare vere sentenze,
    con potestatem ligandi vel solvendi (…)
    Le nostre sentenze non sono delle semplici
    opinioni private” (Cor unum, IV, 4, p. 43).
    Pertanto, è evidente ed innegabile che la
    Fraternità si attribuisce il potere giudiziale.
    La Fraternità si attribuisce il potere coercitivo
    proprio dell’Autorità ecclesiastica
    Quest’ultima tesi è un corollario delle
    precedenti; infatti il Codice di diritto canonico
    ricorda che “coloro che godono del potere
    di fare delle leggi o di imporre dei precetti
    possono anche aggiungere delle pene alla legge
    o al precetto…” (can. 2220 § 1). Poiché, lo
    abbiamo visto, la Fraternità si attribuisce il
    potere legislativo, perché non dovrebbe godere
    anche di quello coercitivo? Il capitolo
    VII delle “Ordonnances” tratta, per l’appunto,
    “dei delitti e delle pene”, ove si dichiara
    seguire le pene stabilite dal nuovo codice.
    Le “Ordonnances” insistono soprattutto sul
    “potere”, attribuito ai sacerdoti della Fraternità,
    di assolvere dalle pene e dalle censure
    (pp. 71-75), presentando il caso veramente
    paradossale di sacerdoti “scomunicati” che
    assolvono dalle scomuniche! Invece di inviare
    i colpevoli agli organi competenti quali la
    Sacra Penitenzeria o il Vescovo diocesano
    (ricordiamo che la Fraternità riconosce l’autorità
    di Giovanni Paolo II) le “Ordonnances”
    (p. 72) stabiliscono come principio generale
    di rivolgersi alle autorità della Fraternità,
    al superiore generale o al presidente
    della commissione canonica, anche per i casi
    riservati alla Santa Sede!
    La Fraternità tuttavia prevede non solo
    la possibilità di assolvere in proprio dalle
    censure e dalle pene, anche quelle riservate
    al Papa, ma anche la possibilità di comminare
    essa stessa delle pene! “Oltre le censure
    latæ sententiæ, ci sono le censure ferendæ
    sententiæ, le pene vendicative, i rimedi penali
    e le penitenze, delle quali si può far uso per
    punire un delitto” (Ordonnances, p. 68).
    Questo “si può”, si riferisce alle autorità della
    Chiesa o a quelle della Fraternità? Certamente
    anche quelle della Fraternità, com’è
    previsto in seguito per l’assoluzione dalla
    pena (p. 72): “una pena inflitta da un superiore
    è sottoposta a quest’ultimo, ma se si
    tratta di un superiore ‘novus ordo’ essa può
    essere sottoposta al superiore di rango equivalente
    nella Fraternità, che avrà il compito,
    se lo riterrà utile, di consultare il suo confratello
    ‘novus ordo’ [quindi, è previsto anche il
    caso di una pena inflitta dal superiore ‘tradizionalista’,
    n.d.r.]. Tutte le altre pene possono
    essere sottomesse al superiore di distretto
    dove è stato commesso il delitto”.
    Attribuendosi il potere legislativo, giudiziale
    e coercitivo, indipendentemente da ogni potere
    superiore, la Fraternità si costituisce di
    fatto come una Chiesa autonoma
    Abbiamo visto prima come la Chiesa
    possieda i tre poteri – legislativo, giudiziario
    e coercitivo – in quanto società perfetta, indipendente
    cioè nel conseguimento del suo
    fine da qualsiasi altra società. Ora la Fraternità
    si attribuisce di fatto questi tre poteri
    (per non parlare del magisteriale). Dunque,
    la Fraternità si costituisce come società perfetta,
    come Chiesa autonoma (seppur per
    modo di supplenza). Quanto detto è tanto
    più vero che la Fraternità, pur riconoscendo
    un potere superiore, quello di Giovanni
    Paolo II, lo svuota di fatto di qualsiasi effi-
    33
    cacia e realtà, attribuendosi d’un lato dei poteri
    papali, e vietando dall’altro ai propri fedeli
    il ricorso al Papa.
    Lo svuotamento dei poteri papali a favore
    delle autorità della Fraternità è una costante
    nei documenti che stiamo esaminando
    (33). Mons. Tissier stesso ammette, a proposito
    dei Tribunali della Fraternità: “è vero
    che le nostre sentenze in terza istanza rimpiazzano
    le sentenze della Rota romana, che
    giudica in nome del papa come un tribunale
    di terza istanza” (Cor unum, IV, 5, p. 43).
    Mons. Lefebvre stesso attribuiva alle Commissioni
    canoniche della Fraternità il compito
    di supplire “in un certo senso alla defezione
    delle Congregazioni romane” (Cor unum,
    p. 34). Ora, le Congregazioni romane ed i
    Tribunali costituiscono la Curia Romana
    (can. 242) e i loro atti sono atti della Santa
    Sede (cann. 7 e 9) (34). La pretesa pertanto
    della Fraternità e di mons. Lefebvre di supplire
    alle congregazioni romane equivale alla
    pretesa, da parte loro, di supplire nientemeno
    che alla Santa Sede.
    Ma non solo la Fraternità soppianta così
    la Santa Sede; essa proibisce anche ai propri
    fedeli – sotto giuramento – di ricorrere ad essa,
    pur riconoscendone, lo ricordiamo, l’autorità!
    Chi desidera ricevere dalla Fraternità
    l’annullamento del matrimonio, ad esempio,
    deve giurare “di non rivolgermi ad un tribunale
    ecclesiastico ufficiale per fargli esaminare
    o giudicare la mia causa” (Cor unum, p. 45),
    poiché il principio è che i fedeli “non hanno il
    diritto di ricorrere ai tribunali novus ordo”
    (Cor unum, II, 1, p. 40) “anche se per impos-
    Don Schmidberger, primo successore di Mons Lefebvre
    sibile si potesse trovare un tribunale ufficiale
    che giudichi delle cause matrimoniali secondo
    le norme tradizionali” (Cor unum, IV, 3, p.
    43) (35). Ora, il ricorso alla Santa Sede è un diritto
    di ogni fedele a causa del primato del
    Romano Pontefice (can. 1569): vietare questo
    ricorso è una pratica negazione del primato
    e una netta dichiarazione di scisma.
    Una conferma a quanto ho appena dimostrato
    ci viene dall’istituzione da parte
    della Fraternità di una gerarchia parallela
    che supplisce e soppianta la gerarchia “ufficiale”
    della Chiesa, che pur viene riconosciuta
    come tale da Ecône…
    Conferma della tesi precedente: la Fraternità
    ha – di fatto – istituito una gerarchia parallela
    L’occupazione della chiesa parrocchiale
    di Saint-Nicolas de Chardonnet a Parigi,
    diede l’occasione ai membri della Fraternità
    di attribuire al sacerdote che ufficia detta
    chiesa il titolo di “parroco”. L’abbé Laguerie
    prese così sul serio questa pretesa da
    scrivere al Presidente della repubblica Mitterrand
    qualificandolo come suo parrocchiano!
    (36). È evidente a tutti che non basta occupare
    una parrocchia per essere parroco,
    ma che per rivestire tale carica si deve essere
    nominati dal vescovo locale, come l’occupazione
    della basilica di san Pietro o del Laterano
    non darebbe all’occupante i poteri
    del Vicario di Cristo… Ma Mons. Lefebvre
    non limitò al caso di Saint-Nicolas la pretesa
    di costituire delle “vere parrocchie”. Il 27
    ottobre 1985, a Ginevra, egli pronunciò queste
    parole durante l’omelia della Messa di
    Cristo Re: “Io penso che oramai dobbiamo
    considerare i nostri luoghi di culto come delle
    vere parrocchie. Sono le nostre parrocchie,
    dove facciamo battezzare i nostri figli, dove
    assistiamo al Santo Sacrificio della Messa,
    dove i bambini ricevono il vero sacramento
    della Cresima, dove ci si può confessare (…).
    Nelle nostre cappelle dobbiamo ricevere pure
    tutti i sacramenti, incluso il sacramento del
    matrimonio” (Fideliter, n. 49, gennaio-febbraio
    1986, pp. 20-21). In seguito, dopo le
    consacrazioni episcopali, si è fatta strada
    nella Fraternità l’idea di una “gerarchia della
    Tradizione” che dovrebbe supplire, e supplisce
    di fatto, la “gerarchia ufficiale”.
    Il 10 marzo 1991, Mons. Tissier de Mallerais
    riassumeva così questa tesi: “i vostri
    sacerdoti – si tratta dei vostri sacerdoti, dei
    34
    vostri vescovi, delle vostre parrocchie di tradizione
    – non hanno una autorità ordinaria,
    ma una autorità straordinaria, una autorità di
    supplenza” (op. cit., p. 94). Dopo aver definito
    la giurisdizione come “un potere del superiore
    sul suo gregge, del pastore sulle sue
    pecorelle”(ibidem, p. 96), Mons. Tissier attribuisce
    ai sacerdoti della Fraternità un
    gregge che non gli verrebbe affidato dai vescovi
    o dal Papa, ma dalla “Chiesa”: “in situazione
    di crisi – disse ai fedeli che lo ascoltavano
    – è chiaro che i vostri sacerdoti non
    possono ricevere dai loro superiori nella
    Chiesa ufficiale, dai vescovi diocesani e neppure
    dal papa, un gregge, poiché viene loro
    rifiutato. Quindi questa autorità su di un
    gregge sarà data loro in un altro modo: per
    modo di supplenza. È la Chiesa che darà ai
    sacerdoti un potere, come il potere del pastore
    sul suo gregge” (p. 97).
    Questo testo di Mons.Tissier racchiude
    già alcune contraddizioni. Innanzitutto egli
    oppone i vescovi diocesani e il Papa (ovvero
    la Chiesa gerarchica) alla Chiesa (in quanto
    Corpo mistico di Gesù Cristo, p. 99): la
    Chiesa potrebbe concedere quello che il Papa
    rifiuta. In seguito, sembra ignorare o negare
    che chi dà la giurisdizione supplita è
    proprio il Papa: dato che Mons. Tissier ammette
    che il Papa rifiuta la giurisdizione ai
    sacerdoti della Fraternità, non si vede come
    lo stesso Papa la possa nello stesso tempo
    concedere. Infine, egli attribuisce alla giurisdizione
    di supplenza la capacità di affidare
    al sacerdote un gregge da governare: questo
    implica una pluralità di persone stabilmente
    affidata a un pastore. Ora, Mons. Tissier
    stesso spiega poco dopo come la giurisdizione
    supplita si eserciti invece caso per caso su
    singoli individui (p. 99) (37). Come si può
    parlare, in questo caso, di gregge?
    L’ambiguità della tesi di Mons. Tissier de
    Mallerais – come l’espose nel 1991 - si
    riscontra anche quando parla – per la
    prima volta, a mia conoscenza – di una
    “gerarchia della Fraternità” o “gerarchia
    della Tradizione” (p. 106). Essa non è la
    gerarchia della Chiesa (p. 104), anche
    se “gli assomiglia” (p. 105). La Fraternità
    – lo sappiamo – non accetta il sedevacantismo,
    si considera sempre in comunione
    con quella che chiama la gerarchia
    della “Chiesa Conciliare” o della
    “Chiesa ufficiale”: Papa e vescovi
    diocesani (p. 104). A questa gerarchia
    però essa affianca una gerarchia “di
    supplenza”: la “gerarchia della Tradizione”.
    Ma nei fatti il fedele non dovrà
    rivolgersi alla gerarchia “ufficiale”, ma
    sempre e solo a quella della “Tradizione”.
    Poiché “la gerarchia (cf can. 108§3)
    si allontana in gran parte dalla fede cattolica,
    i fedeli non possono in genere ricevere
    da essa i soccorsi spirituali senza
    pericolo per la fede” (Ordonnances, p.
    5). Per cui, “anche nel caso in cui non
    c’è, di fatto, necessità” (ivi, p. 6), i fedeli
    dovranno ricorrere alla “gerarchia della
    Tradizione”, che poi nella pratica non è
    costituita da tutti i sacerdoti fedeli a
    detta tradizione, ma da quelli della Fraternità.
    E poiché la Fraternità comporta
    una gerarchia (semplice sacerdote, priore,
    superiore di distretto, superiore generale)
    anche la gerarchia della Tradizione
    sarà strutturata allo stesso modo.
    “Di per sé, per quel che riguarda i fedeli,
    i semplici sacerdoti hanno lo stesso potere
    di supplenza di un priore o di un superiore
    di distretto. Ma per disposizione
    pratica, con lo scopo di conservare il
    senso gerarchico proprio allo spirito della
    Chiesa, e di rimettere i casi più gravi
    ad una istanza più elevata, certi poteri
    sono riservati all’autorità superiore, secondo
    una analogia con la gerarchia
    normale, secondo le seguenti regole:
    - I priori e sacerdoti responsabili di cappelle
    sono equiparati a dei parroci personali,
    come i cappellani militari [non si tratta
    quindi di una vera giurisdizione di supplenza,
    caso per caso, ma una prelatura
    personale, che è una giurisdizione ordinaria
    n.d.r.].
    - I superiori dei distretti, dei seminari e delle
    case autonome, come pure il superiore
    generale e i suoi assistenti, benché in
    principio abbiano giurisdizione solo sui
    propri sudditi (sacerdoti, seminaristi, fratelli,
    oblati, famigliari), sono equiparati a
    degli Ordinarî personali, come gli Ordinarî
    militari, nei confronti dei fedeli e dei
    sacerdoti dei quali hanno cura d’anime
    [stessa osservazione di quella precedente,
    n.d.r.].
    - I vescovi della Fraternità, sprovvisti di ogni
    giurisdizione territoriale, godono tuttavia
    di una giurisdizione suppletoria necessaria
    all’esercizio dell’ordine episcopale
    e di certi atti della giurisdizione
    35
    episcopale ordinaria [ne segue che essi
    rivendicano la giurisdizione non solo
    per la santificazione delle anime mediante
    il potere d’ordine, ma anche per
    il governo delle anime, n.d.r.]” (Ordonnances,
    p. 7).
    Oltre a queste strutture gerarchiche parallele,
    la Fraternità ha creato anche nel
    1991 la “Commissione canonica” e un “vescovo
    incaricato dei religiosi” “per continuare
    dopo la sua morte l’ufficio che Mons. Lefebvre
    ha svolto in maniera suppletoria, in
    queste materie, dal 1970 al 1991” (Ordonnances,
    p. 8), per supplire alla defezione delle
    Congregazioni Romane (in particolare le
    dispense e le sentenze dei tribunali della
    Fraternità rimpiazzano – e usurpano – le facoltà
    del Sant’Uffizio, della Sacra Penitenzeria,
    della Propaganda Fide, delle Congregazioni
    per i Religiosi, dei Sacramenti e delle
    Chiese Orientali).
    Di fatto, quindi, anche se non di diritto e
    in principio, la Fraternità ha creato una
    struttura gerarchica stabile che sostituisce
    per il fedele il parroco, il vescovo diocesano
    e la Santa Sede (Congregazioni e Tribunali).
    Manca, alla gerarchia della Fraternità, il solo
    Papa, ma non per questo Giovanni Paolo
    II – riconosciuto a parole come tale – svolge
    questa funzione, giacché è normalmente
    proibito ricorrere a lui.
    Notiamo infine che i poteri di questa gerarchia
    “della tradizione” si esercitano non
    solo sui membri della Fraternità e sui loro
    fedeli, ma anche sulle altre realtà “tradizionali”
    esistenti al di fuori della Fraternità. Se
    esistesse infatti una giurisdizione di supplenza
    come è concepita dalla Fraternità, essa
    dovrebbe logicamente spettare – in maniera
    eguale – a “tutti i vescovi e i sacerdoti fedeli
    alla tradizione”, come riconoscono le Ordonnances
    (p. 6). Non si capisce allora come
    tutti debbano sottoporsi ai Tribunali della
    Fraternità e non a quelli che – con la medesima
    “autorità” – potrebbero creare altri
    Istituti tradizionalisti (38), e che addirittura
    dei “religiosi” estranei alla Fraternità debbano
    sottostare – per la dispensa dai voti, ad
    esempio - al “vescovo per i religiosi” istituito
    dalla Fraternità stessa, mentre i membri
    della Fraternità devono rivolgersi al superiore
    generale (Ordonnances, p. 45). Ci chiediamo
    in virtù di che cosa il vescovo per i religiosi,
    Mons. De Galarreta, abbia più poteri
    del superiore dei domenicani di Avrillé o
    dei cappuccini di Morgon (per fare un esempio)
    per accordare un “indulto di secolarizzazione”
    ai frati di questi conventi (in realtà
    nessuno di essi ha alcun potere per accordare
    questo indulto). L’unica risposta possibile
    è che la Fraternità San Pio X, pur negandolo
    a parole ed in principio (39), considera di fatto
    la sua propria gerarchia interna come la
    vera gerarchia della Chiesa.
    La Fraternità cerca di giustificare la propria
    posizione con l’autorità di Mons. Lefebvre,
    presupponendo falsamente la sua infallibilità
    Abbiamo visto come l’istituzione di una
    gerarchia parallela e di veri e propri tribunali
    ecclesiastici da parte della Fraternità sia
    cosa di estrema gravità: non pochi, a ragione,
    hanno parlato di scisma. Ora, di fronte a
    una questione così grave, qual è il primo argomento
    che Mons. Tissier de Mallerais
    propone su Cor unum per dimostrare la legittimità
    dei tribunali della Fraternità?
    “Monsignor Lefebvre (…) – scrive – ha previsto
    la creazione della Commissione canonica,
    in particolare per risolvere le cause matrimoniali
    dopo un primo giudizio emanato dal
    superiore di distretto. L’autorità del nostro
    fondatore è sufficiente affinché noi accettiamo
    questi organismi, esattamente come abbiamo
    accettato le consacrazioni episcopali
    del 1988” (Cor unum, p. 37, Status quæstionis).
    Mons. Tissier non è nuovo a dichiarazioni
    di questo genere, e proprio a proposito
    delle consacrazioni episcopali. Abbiamo già
    detto su Sodalitium cosa si deve pensare di
    tali “candide ammissioni” (40) di Mons. Tissier
    o di altri esponenti della Fraternità (41).
    Essi limitano all’estremo l’infallibilità del
    Papa mentre non mettono limiti a quella di
    Mons. Lefebvre. In questo modo – scrivemmo
    – Mons. Tissier “sostituisce come criterio
    di cattolicità un vescovo al Papa. (…) In questo
    modo Tissier rivoluziona totalmente la
    costituzione divina della Chiesa opponendo
    il carisma di una (presunta) santità a quello
    dell’autorità papale”. Il testo di Mons. Tissier
    che stiamo commentando – coevo a
    quello che denunciammo a suo tempo: sono
    entrambi del 1998 – conferma purtroppo la
    deriva “carismatica” della Fraternità, ma
    non porta certo un argomento sufficiente alla
    legittimità dei suoi tribunali, malgrado il
    rispetto e la stima che si possono avere per
    Mons. Lefebvre.
    36
    La Fraternità cerca di giustificare la propria
    posizione negando di usurpare il potere del
    Papa. In realtà essa si oppone al primato di
    giurisdizione del Papa
    Nel suo articolo pubblicato su Cor unum,
    Mons. Tissier cerca di giustificare la “legittimità
    (…) dei nostri tribunali matrimoniali”.
    Stupisce allora che egli consacri solo poche
    righe a quella che sembra essere la prima ed
    insormontabile difficoltà: così facendo, la
    Fraternità non usurpa forse un potere che
    spetta al Papa per diritto divino? Mons. Tissier
    si limita a rispondere: “È vero che le nostre
    sentenze in terza istanza rimpiazzano le
    sentenze della Rota romana, che giudica in
    nome del papa come un tribunale di terza
    istanza. Ma non si tratta di una usurpazione
    di un potere di diritto divino del papa, poiché
    il fatto che questa terza istanza sia stata riservata
    al papa dipende solo dal diritto ecclesiastico!”
    (Cor unum, IV, 5, p. 43).
    L’entusiasmo del punto esclamativo non
    può mascherare la debolezza della risposta
    del presidente della Commissione canonica
    della Fraternità. Può darsi che, storicamente,
    la Santa Sede abbia avocato a sé l’ultimo
    grado di giudizio dei processi matrimoniali
    solo tardivamente, e quindi per diritto ecclesiastico,
    esattamente come impose poco a
    poco l’obbligo del mandato romano per le
    consacrazioni episcopali; transeamus. Il punto
    in questione è piuttosto il seguente: attribuendosi
    dei poteri puramente giurisdizionali
    e di governo senza il Papa (e persino
    contro di lui, supponendo la legittimità di
    Giovanni Paolo II) la Fraternità non víola
    forse il primato di giurisdizione del Papa,
    che è di diritto divino? La risposta non può
    essere che affermativa.
    Ricordo innanzitutto quanto già detto a
    proposito del canone 1569 § 1, che è rimasto
    tale e quale nel nuovo codice (canone
    1417 § 1). Esso recita:
    “In forza del primato del Romano Pontefice,
    qualunque fedele ha il diritto di deferire
    al giudizio della Santa Sede la propria
    causa, sia contenziosa sia penale, in qualsiasi
    grado di giudizio e in qualunque stadio
    della lite, oppure di introdurla davanti alla
    medesima” (cf Concilio Vaticano I, Cost.
    dogmatica Pastor æternus, Denz. Sch. 3063).
    Ora, il giudizio in terza istanza (42) nelle
    cause matrimoniali presso la Sacra Rota
    (presso cioè il tribunale della Santa Sede)
    rimpiazzato dalle sentenze del tribunale della
    Fraternità, impedisce ai fedeli di deferire
    al giudizio della Santa Sede la propria causa.
    Quindi l’istituzione dei tribunali della
    Commissione canonica della Fraternità per
    rimpiazzare quelli della Santa Sede attentano
    al primato del Romano Pontefice.
    Ora il primato di giurisdizione spetta al
    Romano Pontefice per diritto divino (Denz.
    Sch. 3059).
    Quindi l’istituzione dei tribunali della Fraternità
    è contraria al diritto divino, e non solo
    al diritto ecclesiastico, per cui non può essere
    giustificata neppure dallo stato di necessità.
    Alla stessa conclusione possiamo giungere
    con un ragionamento ancora più radicale,
    a prescindere cioè dalle questione dell’appello
    alla Santa Sede. La Fraternità potrebbe
    infatti rinunciare a sostituire la Sacra Rota,
    limitandosi a sostituire i tribunali diocesani:
    sarebbe possibile senza negare di fatto il primato
    di giurisdizione del Sommo Pontefice
    (che la sede sia vacante o a maggior ragione
    se essa è occupata)? Pensiamo di no.
    Infatti, “il Romano Pontefice, Successore
    di San Pietro nel primato, ha non solo
    un primato di onore, ma anche un supremo
    e pieno potere di giurisdizione su tutta la
    Chiesa sia nelle cose che concernono la fede
    e la morale, sia in quelle che riguardano la
    disciplina e il governo della Chiesa dispersa
    nel mondo intero. Questo potere è veramente
    episcopale, ordinario e immediato
    sia su tutte le chiese e ciascuna di esse, sia
    su tutti e singoli i pastori e fedeli, (potere)
    indipendente da qualunque autorità umana”
    (can. 218; cf Vaticano I, Cost. dogmatica
    Pastor æternus, Denz. S. 3059-3064). Conseguentemente,
    egli è “giudice supremo in
    tutto l’orbe cattolico” (can. 1597; cf Denz.
    Sch. 3063).
    Ora, i giudici della Fraternità pretendono
    avere una giurisdizione – seppur di supplenza
    – senza e persino contro colui che detiene
    il pieno potere di giurisdizione su tutta
    la Chiesa, pretendendo di giudicare a prescindere
    dal giudice supremo e persino contro
    il suo giudizio.
    Quindi i tribunali della Fraternità, i suoi
    giudici, le sue sentenze, vanificano e riducono
    a una vana parola il primato di giurisdizione
    del Papa.
    Per meglio capire questo argomento, facciamo
    notare che i vescovi diocesani o i metropoliti
    sono giudici nella Chiesa perché
    37
    hanno ricevuto dal Papa una diocesi o arcidiocesi
    da governare. Istituire dei tribunali
    che sostituiscano quelli diocesani indipendentemente
    da una autorizzazione del giudice
    supremo, il Papa, equivale ad attribuirsi
    l’autorità del vescovo diocesano: “nella
    Chiesa (è un dogma di fede) il Papa ha la
    pienezza della giurisdizione: fuori dalla sua,
    non esiste una giurisdizione; ogni atto giurisdizionale,
    a qualsiasi livello, è solo una parte
    del tutto, che viene esercitata in suo nome
    e, in ultima analisi, in nome di Gesù Cristo
    che gliela diede (al Papa); deve esercitarsi in
    armonia con essa e nel modo stabilito. L’autorità
    viene da Dio al Papa e, tramite lui, ai
    vescovi e, tramite essi, ai giudici, per cui in
    ultima analisi ogni giurisdizione è papale”
    (O. Fedeli). Analogicamente, le sentenze civili
    sono portate dal giudice in nome della
    pubblica autorità. Un tribunale e delle sentenze
    portate da dei privati – presi individualmente
    o associati tra loro – sono inconcepibili
    e inammissibili. Ora, è proprio quello
    che fa la Fraternità nella Chiesa, come
    sottolinea Orlando Fedeli: “né la Scrittura
    né il Magistero hanno insegnato che si può
    stabilire una giustizia ad hoc, da parte di persone
    private…”.
    Una istanza. La Fraternità cerca di giustificare
    la propria posizione affermando che la
    giurisdizione non viene dal Papa (ma dalla
    consacrazione episcopale). Pio XII confuta
    questo errore
    I teologi della Fraternità potrebbero obbiettare
    al nostro ragionamento che, benché
    il Papa goda del primato di giurisdizione,
    per cui tutti devono essere sottomessi al Papa,
    tuttavia si può ricevere la giurisdizione
    senza passare attraverso al Papa. È quanto
    sostiene, ad esempio, l’ispiratore della Commissione
    canonica, nonché uno dei suoi tre
    membri (con Mons. Tissier e l’abbé Laroche):
    l’abbé François Pivert. Egli scrive infatti:
    “invece di dire che nella Chiesa ogni
    potere deriva dal papa, sarebbe più vero dire
    che ogni potere deve essere sottomesso al
    papa” (43). L’autore di questa affermazione
    non sembra – almeno nel suo articolo – rendersi
    ben conto di quello che scrive, né sembra
    giustificare la sua posizione. Mi contenterò
    di provare che essa è falsa.
    I Padri del Concilio di Trento discussero
    a lungo per decidere se il potere di giurisdi-
    zione del vescovo veniva direttamente da
    Dio (con la consacrazione episcopale) oppure
    mediante il Papa. Nel primo caso avrebbe
    ragione l’abbé Pivert (nella Chiesa ogni potere
    di giurisdizione non deriva dal Papa,
    anche se gli deve essere sottomesso), nel secondo
    invece egli avrebbe torto. Ho già trattato
    ampiamente della questione nella mia
    risposta all’abbé Belmont, alla quale rimando
    il lettore (44). Per chi si accontenta di questo
    studio, basteranno due citazioni, una in
    favore della tesi di Pivert, e una contro. In
    favore, al seguito dei gallicani di ogni genere,
    vi è il Concilio Vaticano II (Lumen gentium,
    n. 21) che insegna: “la consacrazione
    episcopale conferisce pure con l’ufficio di
    santificare, gli uffici di insegnare e di governare,
    che però, per loro natura, non possono
    essere esercitati se non nella comunione gerarchica
    col capo e con le membra del collegio”
    (cf anche il can. 375 § 2 del nuovo codice).
    Il potere di giurisdizione quindi, malgrado
    il primato, non verrebbe dal Papa, proprio
    come sostiene l’abbé Pivert! Ma contro
    la sua posizione (e quella del Vaticano II) vi
    sono numerosi testi del magistero ordinario.
    Ne cito solo uno, l’enciclica Ad apostolorum
    principis, di Papa Pio XII (29 giugno 1958):
    “la giurisdizione viene ai Vescovi unicamente
    attraverso il Romano Pontefice, come
    già avemmo occasione di ricordare nella
    lettera enciclica ‘Mystici corporis’: ‘I Vescovi…
    in quanto riguarda la loro diocesi, sono
    veri pastori che guidano e reggono in nome
    di Cristo il gregge assegnato a ciascuno.
    Mentre fanno ciò, non sono del tutto indipendenti,
    perché sono sottoposti alla debita autorità
    del Romano Pontefice, pur fruendo
    dell’ordinaria potestà di giurisdizione che è
    comunicata loro direttamente dallo stesso
    Sommo Pontefice’. Dottrina che avemmo
    ancora occasione di richiamare nella lettera
    ‘Ad sinarum gentem’ a voi successivamente
    diretta: ‘La potestà di giurisdizione, che al
    Sommo Pontefice viene conferita direttamente
    per diritto divino, proviene ai Vescovi
    dal medesimo diritto, ma solamente mediante
    il successore di san Pietro’…”. Il Papa,
    quindi, non ha soltanto il primato di giurisdizione
    nel senso che nessuno può usare
    della giurisdizione senza il suo consenso, ma
    ha il primato di giurisdizione anche nel senso
    che ogni potere di giurisdizione deriva da
    lui. Poiché il Papa (a prescindere dalla legittimità
    di Giovanni Paolo II) non ha mai da-
    38
    to giurisdizione ai Vescovi consacrati da
    Mons. Lefebvre, e poiché la giurisdizione
    del Vescovo passa solo attraverso il Papa, se
    ne deduce che questi Vescovi non hanno
    giurisdizione. Ancor meno la può avere, allora,
    la Commissione canonica della Fraternità
    San Pio X. Attribuirsi pertanto una giurisdizione
    – come fa la Commissione in questione
    – equivale a negare nei fatti il Primato
    e a compiere un atto scismatico.
    Un’altra istanza. La Fraternità cerca di
    giustificare la propria posizione affermando
    che la giurisdizione non viene dal Papa, ma
    dalla Chiesa, per supplenza. Refutazione di
    questa tesi
    Abbiamo appena dimostrato che “il Romano
    Pontefice è la fonte di ogni potere di
    giurisdizione nella Chiesa” (45). Ma non possiamo
    trovare nella dottrina della giurisdizione
    supplita un’eccezione a questo principio?
    Ogni giurisdizione – ordinaria o delegata
    – viene dal Romano Pontefice, d’accordo;
    ma non la giurisdizione supplita che viene
    dalla Chiesa: Ecclesia supplet! E proprio alla
    giurisdizione supplita si rifà la Fraternità per
    giustificare quel potere di giurisdizione che
    essa si attribuisce.
    Abbiamo già visto entro quali limiti ed in
    che senso si può fare appello alla giurisdizione
    supplita nell’attuale situazione della
    Chiesa, riprendendo un ottimo articolo
    dell’abbé Belmont. Il codice di diritto canonico
    prevede esplicitamente i casi di supplenza
    di giurisdizione nel can. 209 (nuovo
    codice, can. 144) ovvero l’errore comune e il
    dubbio positivo e probabile, ai quali si può
    aggiungere il pericolo di morte (can. 882;
    nuovo codice, can. 976). “Per cui – ammette
    un sacerdote della Fraternità - in tutto il codice
    di diritto canonico solo due canoni trattano
    della giurisdizione di supplenza”; “la
    giurisdizione di supplenza ci pone in una situazione
    molto particolare; il sacerdote al
    quale si rivolge il fedele non gode della giurisdizione
    ordinaria [non c’è nel nostro caso
    neppure il dubbio positivo e probabile che ci
    sia questa giurisdizione, n.d.r.]. L’atto sacramentale
    posto in questa situazione sarà lecito
    lo stesso sia perché il fedele non conosce la
    situazione del ministro: è il caso dell’errore
    comune; sia perché sussiste un bisogno urgente
    ed impellente del sacramento; ed è il caso
    del pericolo di morte”. Ammesso che l’er-
    rore comune non sussiste normalmente nel
    nostro caso (“le persone che si rivolgono a
    noi sanno che i vescovi ci rifiutano ogni potere”)
    non resta allora che il caso del pericolo
    di morte (46). Ma nessun sacerdote “tradizionalista”
    limita il proprio ministero alle sale
    di rianimazione! Mons. Lefebvre invocava
    quindi, lo abbiamo visto, il pericolo di morte
    spirituale nel quale si trovano tutti i fedeli a
    causa del modernismo. Che la situazione attuale
    giustifichi il ministero sacerdotale senza
    giurisdizione, siamo perfettamente d’accordo;
    ma che ci si possa fondare sul diritto
    canonico per legittimare questo ministero,
    sia estrapolando totalmente il can. 882 (pericolo
    di morte… spirituale) sia invocando il
    can. 20 (47), ci sembra assolutamente infondato!
    Che dire poi quando la supplenza non
    viene più invocata per rendere leciti (o persino
    validi) degli atti sacramentali, ma per
    rimpiazzare il potere legislativo e giudiziario
    della Chiesa, ritenuto inaffidabile? Ragionevolmente
    obietta Fedeli (op. cit.): “se si applica
    il criterio messo avanti per creare le
    commissioni, non ci sarebbe in pratica nessun
    organismo di governo nella Chiesa che
    sia legittimo e che non debba essere supplito,
    anzi bisognerebbe supplire la Chiesa stessa.
    Dove si va a parare?”; “se questo [lo stato di
    necessità in cui si trovano i fedeli] ci dà il diritto
    di costituirci come alternativa di un giudizio
    valido assumendo un’autorità suppletoria,
    non vedo come non potremmo egualmente,
    e con maggior ragione, assumere tutti
    gli organi di governo, specialmente quelli liturgici
    e dottrinali, in quanto in questo caso
    la necessità ed il diritto in giustizia a essere sicuri
    include non solo quelle persone che han-
    39
    no problemi matrimoniali, ma tutta la Chiesa
    e l’umanità, che ha il diritto di conoscere la
    vera dottrina cattolica che non è professata
    da quella autorità che tuttavia riconosciamo
    come tale. Il problema delle nullità [di matrimonio]
    è solo un aspetto parziale del problema.
    Ci sono molti diritti in giustizia e di molte
    persone a essere protetti dagli errori, non
    solo personalisti, ma in tutti i campi; però, da
    qui a sentirsi chiamati e investiti di potere
    giudiziale per soddisfare e risolvere a questo
    reale vuoto” ce ne passa!
    Ma questa critica alla possibilità di applicare
    la giurisdizione supplita per legittimare
    la Commissione canonica della Fraternità
    può essere sostenuta da un argomento più radicale.
    Qual è infatti il vero significato del
    termine Ecclesia supplet, la Chiesa supplisce?
    Ecco come spiega questo adagio giuridico
    Mons. Tissier de Mallerais nella sua conferenza
    del 10 marzo 1991: “si tratta di supplire
    al difetto di giurisdizione del sacerdote
    o del vescovo. Ecclesia supplet. Non saranno
    il papa o la gerarchia diocesana che affideranno
    un gregge, ma sarà la Chiesa, Nostro
    Signore Gesù Cristo come capo del suo corpo
    mistico, che sanzionerà, che dichiarerà insomma
    il caso di necessità dei fedeli” (op.
    cit., p. 100). E ancora: “in questo caso la
    Chiesa conferirà direttamente la giurisdizione
    al sacerdote, senza passare attraverso i vari
    gradi della gerarchia; sarà il corpo mistico
    di Nostro Signore, Nostro Signore stesso in
    quanto capo della sua Chiesa, che accorderanno
    la giurisdizione ai sacerdoti in alcuni
    casi particolari”: e dopo aver citato i tre casi
    previsti dal codice (errore comune, dubbio
    positivo e pericolo di morte) il vescovo della
    Fraternità ripete: “in questo caso la Chiesa
    spalanca le porte della sua misericordia e dà
    giurisdizione al sacerdote. Si tratta della
    Chiesa stessa, senza passare attraverso la gerarchia”
    (op. cit., p. 95). Secondo il presidente
    della Commissione canonica la “Chiesa”
    che accorda la giurisdizione al prete che ne è
    sprovvisto in casi particolari è totalmente distinta
    dalla Gerarchia in quanto tale, e si deve
    identificare sia col Corpo mistico di Cristo
    (Nostro Signore unito a tutti i fedeli) sia
    con Cristo Capo della Chiesa. Questa interpretazione
    del termine “Chiesa” impiegato
    dal codice di diritto canonico è del tutto falsa
    (48).
    Parlando della giurisdizione supplita, ad
    esempio, il card. Staffa, sull’Enciclopedia
    Mons Fellay, attuale superiore generale
    della Fraternità San Pio X
    Cattolica, scrive: “il canone 209 infatti elimina
    ogni incertezza [sulla possibilità di una supplenza],
    dichiarando che la Chiesa (cioè il
    Legislatore Supremo) supplisce la giurisdizione,
    tanto per il foro esterno quanto per il
    foro interno: a) in caso di errore comune; b)
    nel dubbio positivo e probabile, tanto di diritto
    come di fatto” (49). Non altrimenti si esprime
    il cardinal Palazzini: la giurisdizione supplita,
    scrive, “è quella giurisdizione che non si
    possiede per il rivestimento di un ufficio, né
    viene conferita da delegazione del Superiore,
    ma viene data dal diritto stesso, cioè dalla
    Chiesa e, per essa, dal Supremo Legislatore
    ecclesiastico nel momento in cui si esercita
    (ad modum actus) per il bene delle anime, che
    altrimenti verrebbero, senza loro colpa, danneggiate”
    (50). Quando il codice attribuisce
    pertanto la giurisdizione in astratto alla Chiesa,
    in concreto la attribuisce al Supremo legislatore
    ecclesiastico, ovverosia il Papa. E ciò
    è logico, giacché le disposizioni del codice (almeno
    quelle di diritto ecclesiastico) hanno
    valore solo in quanto promulgate appunto
    dal Supremo Legislatore, il Papa! La giurisdizione
    supplita di cui parla il codice, pertanto,
    non ha nulla a che vedere con la “supplenza”
    immaginata e descritta da Mons. Tissier de
    Mallerais, il quale pone come sua caratteristica
    peculiare il fatto di operare “senza passare
    tramite la gerarchia”, e quindi neppure tramite
    il Papa. Perchè Mons. Tissier insista nel
    voler negare al Papa l’essere fonte della giurisdizione
    supplita rivendicata dalla Fraternità
    è evidente: Giovanni Paolo II, infatti, riconosciuto
    come Papa da Ecône, rifiuta loro ogni
    giurisdizione, come Mons. Tissier stesso ammette.
    Pertanto se è il Papa che concede, seppur
    mediante il diritto da lui stesso promulgato,
    la giurisdizione supplita, non si può certo
    pretendere che in realtà Giovanni Paolo II
    conceda alla Fraternità San Pio X, da lui stesso
    scomunicata, dei poteri così esorbitanti
    che invece egli nega loro esplicitamente (51).
    Anche questa istanza della Fraternità è quindi
    refutata: i sacerdoti della Fraternità non
    godono di quella giurisdizione supplita attribuita
    loro da Mons. Tissier de Mallerais e
    dall’abbé Pivert (52).
    Un’ultima possibilità: la giurisdizione potrebbe
    venire dai fedeli?
    Se la giurisdizione che la Fraternità pretende
    possedere non viene dall’alto (Cristo,
    40
    Chiesa, Papa), si potrebbe ipotizzare una
    sua origine dal basso, ovvero dai fedeli. Se la
    Fraternità non lo afferma esplicitamente,
    non mancano le frasi infelici che lo lasciano
    credere, come lo riconosce onestamente un
    sacerdote stesso della Fraternità: “nella sua
    lettera circolare del 30 giugno 1994 (53),
    l’abbé Berger sottolineava a ragione questa
    impossibilità: ‘la tesi che fa autorità nella
    Fraternità San Pio X è quella di Mons. Tissier,
    espressa nella conferenza di Parigi nel
    marzo 1991 (…) Giurisdizione supplita, per
    cui in definitiva, è la domanda dei fedeli che
    ci dà la giurisdizione caso per caso. (…) Per
    definizione, essa rende impossibile ogni apostolato
    all’esterno, se la gente non ricorre al
    nostro ministero. In più essa è molto imbarazzante
    per il suo lato democratico, vedo
    difficilmente come si possa conciliare con la
    struttura gerarchica della Chiesa, nella quale
    l’apostolato è necessariamente fondato sulla
    missione che non può venire che dall’alto’.
    Questo richiamo non è inutile. (…) È chiaro
    che la giurisdizione di supplenza non ha la
    sua origine nel fedele. Nell’allocuzione menzionata
    dal nostro ex-confratello [cioè l’abbé
    Berger, che ha lasciato la Fraternità San Pio
    X accettando il Vaticano II, n.d.r.] Mons.
    Tissier de Mallerais quindi utilizzava espressioni
    improprie quando affermava: ‘essa è
    una giurisdizione che dipende essenzialmente
    dai fedeli e non dal sacerdote’ e ‘si può dire
    che voi – date – al sacerdote la giurisdizione
    necessaria’” (54). Anche Sodalitium (n. 27,
    nov. 1991) aveva già denunciato queste
    “espressioni improprie”, in un articolo (già
    da me segnalato) intitolato significativamente
    “l’autorità del vescovo: viene tramite il Papa
    o i fedeli?”. Mi sembra opportuno riportare,
    tal quale, una parte di quell’articolo
    che riferiva espressioni di Mons. Lefebvre
    ancora più improprie di quelle di Mons. Tissier:
    “quando, nel giugno 1988, Mons. Lefebvre
    consacrò quattro vescovi senza mandato
    romano (…) non attribuì ai suoi vescovi alcuna
    giurisdizione ordinaria. Siamo rimasti
    tutti stupiti (…) pertanto nel leggere tre documenti
    di Mons. Lefebvre pubblicati postumi
    su ‘Fideliter’ (n. 82, luglio-agosto 1991, pp.
    13-17). Si tratta di una lettera a Mons. de Castro
    Mayer del 4 dicembre 1990 ed una a Padre
    Rifan del 20 febbraio 1991, con una ‘Nota
    a proposito del nuovo vescovo che deve
    succedere a S.E. Mons. de Castro Mayer’. In
    essi, Mons. Lefebvre precisa di quali poteri
    godrà il futuro consacrato (Mons. Licinio
    Rangel effettivamente consacrato a Campos
    il 28 luglio 1991). Ecco quanto scrive Mons.
    Lefebvre. Il caso di Campos è semplice: ‘si
    tratta della maggioranza dei sacerdoti diocesani
    e dei fedeli che, col consiglio del vescovo
    emerito, designano il successore e chiedono a
    dei vescovi cattolici di consacrarlo. È ben in
    questa maniera che la successione dei vescovi
    si è realizzata durante i primi secoli, in unione
    con Roma, come pure noi siamo in comunione
    con la Roma cattolica e non la Roma
    modernista’ (pp. 13-14). Popolo e clero desigano
    il vescovo, e va bene. Ma gli danno anche
    autorità e giurisdizione? Sorge il sospetto:
    ‘sono il popolo ed il clero fedele di Campos
    che si danno un Successore degli apostoli,
    un vescovo cattolico e romano, poiché non
    possono averne più dalla Roma modernista’
    (p. 14). A Campos c’è già un ‘vescovo’ nominato
    dal ‘papa’ e insediato, a suo tempo, da
    Mons. de Castro Mayer. Il nuovo ‘successore
    degli apostoli’ riceve solo il potere di ordine
    (per ordinare sacerdoti, cresimare, ecc.) o anche
    di giurisdizione? Il potere d’ordine lo
    danno i vescovi. Cosa danno ‘clero e fedeli’
    di Campos? L’autorità? Sì, l’autorità. Mons.
    Lefebvre parla di ‘autorità episcopale’ (p.
    15). Il nuovo vescovo non è vescovo residenziale
    (p. 16), però ha giurisdizione che viene…
    dal clero e dai fedeli; egli ‘non ha altro
    titolo di giurisdizione [e quindi ne ha uno]
    che quello che gli viene dall’appello dei sacerdoti
    e dei fedeli… che gli hanno chiesto di
    accettare l’episcopato’ (p. 16). Si tratta di una
    semplice autorità di fatto, nel dare i sacramenti
    e nel giudicare le anime, insita nel potere
    d’ordine? C’è da dubitarne, quando Mons.
    Lefebvre insiste (p. 17) nel parlare di ‘autorità
    giurisdizionale del vescovo che non gli
    viene da una nomina romana, ma dalla necessità
    della salvezza delle anime’. Fedeli e
    preti devono a questo ‘successore degli apostoli’,
    ‘all’esercizio della sua autorità’ una
    ‘generosa obbedienza’ (p. 17). Infine, l’affermazione
    più esplicita: ‘Poiché la giurisdizione
    non è territoriale ma personale e ha come
    fonte il dovere per i fedeli di salvare le loro
    anime, se un gruppo di fedeli nelle diocesi vicine
    fa appello al vescovo per avere un sacerdote,
    questo gruppo per il fatto stesso dà potere
    al vescovo per vegliare alla trasmissione
    della fede e della grazia in questo gruppo,
    per mezzo del sacerdote che gli invia’ (p.
    17).Un gruppo di fedeli, pertanto, dà potere,
    41
    autorità, giurisdizione al vescovo. Distinguere
    tra giurisdizione territoriale e personale
    non cambia la gravità dell’affermazione: un
    vescovo castrense, ad esempio, con giurisdizione
    sui militari, o un vescovo residenziale,
    con giurisdizione sui residenti in diocesi, si
    trovano nello stesso rapporto, riguardo alla
    giurisdizione, nei confronti del papa che gliela
    dà” (Sodalitium, n. 27, pp. 5-6). A questa
    tesi (la giurisdizione viene dal popolo) non
    possiamo non rispondere con lo stesso argomento
    utilizzato nove anni fa: “nessuno dà
    ciò che non ha: se il popolo (o la Chiesa distinta
    dal Papa) dà il potere è perché lo ha: è
    perché popolo o Chiesa sono l’autorità. È la
    tesi giansenista del Conciliabolo di Pistoia,
    secondo la quale il potere vien dato da Dio
    alla Chiesa (cioè la comunità dei fedeli) e da
    essa ai pastori che sono ministri della Chiesa
    per la salvezza delle anime. Questa tesi è stata
    condannata come eretica da Pio VI (DS
    2603)” (ibidem, p. 6).
    La soluzione “giurisdizione dai fedeli” si
    rivela pertanto ancor peggiore di quelle precedenti;
    non credo che essa sia realmente
    sostenuta dalla Fraternità; quanto scritto in
    questo paragrafo basti per evitare la tentazione
    di seguire questa strada pericolosa.
    Conseguenze pratiche: molti fedeli della
    Fraternità vivranno nella continua incertezza
    sullo stato della loro anima
    Quanto scritto fin ora è già sufficiente
    per giustificare la tesi di questo paragrafo:
    molti fedeli della Fraternità vivranno nella
    continua incertezza sullo stato – e sulla salvezza
    – della loro anima. Abbiamo dimostrato
    infatti come la Fraternità si sia già
    strutturata e vada sempre di più strutturandosi,
    di fatto, come una Chiesa indipendente
    che deve supplire e soppiantare la Chiesa
    “ufficiale” (riconosciuta tuttavia come autentica
    Chiesa cattolica). Per dei fedeli che –
    a giusto titolo – si fanno vanto di difendere
    il dogma “fuori dalla Chiesa non c’è salvezza”,
    il timore di aderire a una struttura scismatica
    non può che causare un continuo
    turbamento per la propria coscienza. E difatti
    non sono mancati quanti, scandalizzati
    dalla scoperta dell’esistenza di questi Tribunali
    se non segreti almeno riservati hanno ritirato
    la loro fiducia alla Fraternità per seguire,
    purtroppo, le “autorità” fedeli al Vaticano
    II. Il problema di coscienza che questo
    sviluppo della posizione della Fraternità pone
    ai fedeli di Mons. Lefebvre è aggravato
    dal fatto che il turbamento non deriva solo e
    tanto da una dottrina puramente astratta,
    magari al di là della capacità di comprensione
    dei fedeli, ma priva di conseguenze pratiche,
    ma di una presa di posizione che coinvolge
    persino la validità dei sacramenti.
    Se un semplice sacerdote della Fraternità
    amministrasse la Cresima basandosi sui “poteri”
    concessi dalle “Ordonnances”, ad esempio,
    il sacramento sarebbe valido? Il cresimato
    e la sua famiglia se lo possono legittimamente
    chiedere. Di più. Un religioso, una religiosa,
    un suddiacono, “secolarizzati” e dispensati
    dai propri voti da un “decreto” del vescovo
    per i religiosi della Fraternità, o da Mons.
    Felley, sono veramente liberati dai loro voti
    davanti a Dio? Un loro eventuale successivo
    matrimonio ad esempio sarebbe benedetto
    dal Signore o si tratterebbe di un sacrilego
    concubinato? Ma il caso più grave e più corrente
    è certamente quello degli annullamenti
    di matrimonio “decretati” dalla Commissione
    canonica della Fraternità san Pio X…
    Si tratta, lo ammettiamo, di un grave problema
    pastorale che non ci lascia indifferenti
    e che è di difficile – se non impossibile – soluzione.
    Le critiche che Mons. Tissier de Mallerais
    rivolge ai nuovi princìpi teologici e canonici
    che sono stati recepiti in seguito al Vaticano
    II, sono le nostre, e le condividiamo pie-
    42
    namente. La nostra posizione teologica aggrava
    semmai le conseguenze che Mons. Tissier
    deduce da questa sua analisi critica (cf
    tutto il capitolo primo dello studio pubblicato
    su Cor unum) della nuova dottrina matrimoniale
    personalista condannata sotto Pio XII e
    divenuta dottrina “ufficiale” sotto Giovanni
    Paolo II (55). Secondo Mons. Tissier, che riconosce
    Giovanni Paolo II, le sentenze dei suoi
    Tribunali “non possono essere considerate
    nulle ipso facto ma neppure valide senza ulteriore
    esame” impedendo poi praticamente ai
    fedeli “di rivolgersi a un tribunale novus ordo
    per timore che la sentenza sia nulla” (Cor
    unum, cit., p. 44, regole pratiche 1 e 2). Per
    noi, che non riconosciamo l’autorità di Giovanni
    Paolo II, l’impossibilità di ricorrere ai
    suoi tribunali non è solo pratica, ma è anche
    una questione di principio: non solo le loro
    sentenze sono certamente nulle, ma il ricorso
    a questi tribunali comporterebbe un riconoscimento
    di fatto dell’autorità in questione,
    riconoscimento che consideriamo, alla luce
    della fede, inammissibile (56). Ci rendiamo
    conto di come questa nostra posizione implichi
    delle gravi difficoltà pastorali per quei fedeli
    il cui matrimonio è effettivamente o almeno
    dubbiosamente nullo, e non hanno i
    mezzi per dimostrarlo legalmente (57), ma la
    soluzione adottata a partire da un certo periodo
    (58) dalla Fraternità san Pio X per ovviare
    a questo grave inconveniente ci sembra
    – come abbiamo fin qui dimostrato – assolutamente
    infondata e illusoria.
    Se quanto abbiamo appena affermato
    può sembrare duro al lettore, le citazioni
    che seguono non potranno che fargli accettare
    la triste realtà, poiché, senza rendersene
    conto, le autorità stesse della Fraternità confermano
    la nostra conclusione.
    Mons. Tissier de Mallerais, infatti, pensa
    di dimostrare la liceità dei suoi tribunali partendo
    dal diritto che hanno i fedeli di sapere
    con certezza se il proprio matrimonio è, sì o
    no, validamente celebrato: i fedeli, scrive,
    “hanno il diritto in giustizia a essere sicuri della
    validità del sacramento ricevuto una seconda
    volta e quindi della validità della sentenza
    di nullità... (…) quindi (…) in questa situazione
    i vescovi fedeli (Dom Licinio a Campos) e
    la nostra Commissione canonica (…) hanno i
    poteri di supplenza per emanare una sentenza
    sulle cause matrimoniali” (Cor unum, cit., II,
    4, p. 41). Se queste parole hanno un senso, le
    sentenze dei tribunali “tradizionalisti” sono
    Don Simoulin (primo da sinistra), attuale superiore del
    distretto Italia della F.S.S.P.X., con don Laroche (primo
    da destra) membro della commissione canonica, insieme
    ad alcuni professori ad Ecône
    valide perchè solo così i fedeli possono avere
    la certezza della nullità del loro primo matrimonio.
    Ora, Mons. Tissier smentisce sé stesso,
    togliendo alle sentenze in questione ogni
    certezza, e facendo così ripiombare il fedele
    dubbioso nelle più grandi angosce e perplessità
    sullo stato della propria anima: “infine –
    scrive il presidente della commissione canonica
    – le nostre sentenze, come ogni atto di giurisdizione
    di supplenza, e come le stesse consacrazioni
    episcopali del 1988, 1991, ecc. (59) dovranno
    essere confermate ulteriormente dalla
    Santa Sede” (Cor unum, IV, 6, p. 43). Se la
    Santa Sede, in futuro (60), non convaliderà le
    sentenze portate dalla Fraternità, cosa accadrà?
    Accadrà che tutte queste sentenze saranno
    da ritenersi come nulle e non avvenute,
    e ciò fin dal principio. E pertanto, essendo
    sempre stato valido il primo matrimonio, le
    nozze successive eventualmente celebrate
    verranno dimostrate nulle e non avvenute fin
    dal principio! Ora, siccome questa ipotesi
    non può essere esclusa, poiché Mons. Tissier
    stesso la contempla e quindi la crede possibile,
    se ne deduce che fin da ora tutti i fedeli
    che hanno ricevuto l’annullamento dai Tribunali
    della Fraternità ignorano – per ammissione
    della Fraternità stessa – se questo annullamento
    è valido o no. Ignorano pertanto
    se siano valide le prime o le seconde nozze, e
    se la persona con la quale vivono è il legittimo
    consorte o un amante, e se essi stessi sono
    perciò in regola o meno davanti a Dio. Anzi.
    Poiché Mons. Tissier stesso sostiene che la
    giurisdizione è accordata ai tribunali della
    Fraternità perché solo essi darebbero al fedele
    quella certezza alla quale il fedele ha diritto,
    e constatato che per ammissione di Mons.
    Tissier stesso non sussiste alcuna certezza fino
    a una dichiarazione ulteriore della Santa
    Sede, se ne deve dedurre che i tribunali della
    Fraternità non hanno, in ogni caso, alcuna
    giurisdizione, e le loro sentenze non solo sono
    dubbie, ma nulle. I fedeli, pertanto, che
    hanno contratto un nuovo matrimonio fondandosi
    sulla validità di queste sentenze, sarebbero
    in realtà dei concubini, e non dei coniugi
    legittimi.
    Conseguenze pratiche: qual è il dovere dei
    fedeli e dei membri della Fraternità? Un’appello
    di Sodalitium all’unità nella verità
    La grave conclusione del capitolo precedente,
    e di tutto questo nostro scritto, do-
    43
    vrebbe porre al lettore fedele – o addirittura
    membro - della Fraternità, un’ulteriore questione
    di coscienza. Posso ancora sostenere
    la Fraternità San Pio X se veramente essa si
    va costituendo di fatto come una Chiesa a sé
    stante, e se essa può giungere al punto di
    amministrare ai propri fedeli dei sacramenti
    (come il matrimonio) che possono essere invalidi
    e quindi sacrileghi? Un fedele può seguire
    ancora con fiducia delle guide che errano
    in maniera così grave? Dei sacerdoti –
    anche in disaccordo coi propri superiori –
    possono essere complici, anche solo col loro
    silenzio, di una dottrina e di una prassi dalle
    conseguenze così importanti?
    I membri dell’Istituto Mater Boni Consilii
    hanno lasciato la Fraternità San Pio X già
    dal 1985, ritenendo che non si potesse, in coscienza,
    sostenere ulteriormente l’opera di
    Mons. Lefebvre. Questa decisione ci sembrò
    e ci sembra ancor valida a prescindere dalla
    questione che abbiamo trattato in questo
    dossier. La creazione però della “Commissione
    Canonica San Carlo Borromeo” nel
    1991 è cosa così grave da porre questo problema
    anche a chi non ritenne opportuno
    seguirci nel 1985. Ed in effetti, non sono
    mancati i sacerdoti che hanno abbandonato
    la Fraternità San Pio X anche solo per non
    avallare lo scisma di fatto compiuto con la
    creazione di questa Commissione, vero e
    proprio embrione di una nuova Chiesa. Sappiamo
    – è vero – che molti fedeli ignorano
    totalmente l’istituzione o la natura di questi
    tribunali; che molti sacerdoti e membri della
    Fraternità dissentono da questa istituzione;
    che di fatto, in alcuni distretti, tra i quali
    probabilmente anche l’Italia, i “tribunali”
    vengono ignorati e sono inutilizzati. Resta
    tuttavia che questi tribunali, e la dottrina
    che pretende giustificarli, non sono un’iniziativa
    personale e l’opinione privata di
    qualche membro della Fraternità, ma sono
    rispettivamente un organo (seppur ignoto o
    poco noto al pubblico) e un punto di dottrina
    ufficiali della Fraternità. Ci sembra quindi
    di poter concludere che il non sostenere
    più la Fraternità San Pio X sia oggettivamente
    un obbligo in coscienza per quanti almeno
    sono al corrente di questa triste questione
    (fatta salva la buona fede dei singoli,
    a Dio solo nota).
    Tuttavia, mi chiedo se non ci sarebbe un
    modo per evitare una conclusione così amara,
    e che sembra non tener conto del bene
    innegabile che detta Fraternità – che raccoglie
    la quasi totalità dei cattolici rimasti fedeli
    alla Tradizione – realizza un po’ ovunque
    sulla terra. Dobbiamo proprio abbandonare
    la Fraternità al suo destino?
    Ci sembra che, per poter accordare ancora
    il proprio sostegno alla Fraternità san
    Pio X a causa del bene che essa può ancora
    compiere in futuro, sia necessario ottenere
    dai responsabili della Fraternità un ripensamento
    della propria posizione dottrinale. La
    Fraternità San Pio X dovrebbe cioè, innanzitutto,
    riesaminare e rivedere la propria posizione
    sulla giurisdizione supplita e – dopo
    un serio esame della questione – giungere
    alla soppressione della Commissione canonica
    San Carlo Borromeo, o almeno alla sua
    trasformazione da tribunale ecclesiastico a
    semplice organo consultivo su questioni morali
    e canoniche, nonché alla revisione delle
    “Ordonnances” del 1997 (e del 1980). Sarebbe
    illusorio però correggere degli effetti erronei
    senza contestualmente rivedere la causa
    di questi effetti. La lunga introduzione
    storica che abbiamo fatto precedere all’esame
    della dottrina diffusa nella Fraternità
    San Pio X dal 1991, esponendo l’evoluzione
    della posizione della Fraternità San Pio X
    sul problema della giurisdizione, aveva proprio
    lo scopo di far comprendere al lettore
    come le deviazioni riscontrabili attualmente
    nella Fraternità abbiano la loro radice nella
    posizione che Mons. Lefebvre ha pensato di
    dover adottare nei confronti del “problema
    dell’autorità” (o “del Papa”) almeno fin dal
    1979. Solo una posizione chiara e teologicamente
    corretta sull’autorità del Concilio, di
    Paolo VI e di Giovanni Paolo II può permettere
    in seguito tutte quelle applicazioni
    ai casi particolari che la crisi attuale pone ai
    fedeli cattolici.
    Mons. Lefebvre, è vero, ha sempre rifiutato
    la soluzione sedevacantista, e non possiamo
    certo sostenere che, in questo rifiuto,
    non sia incluso anche il rifiuto della Tesi di
    Cassiciacum elaborata da Padre M.-L. Guérard
    des Lauriers o.p., il teologo più prestigioso
    che abbia preso – e fin dal principio –
    la difesa della Tradizione cattolica. L’emarginazione,
    poi la “demonizzazione”, infine
    la cancellazione persino della memoria di
    Padre Guérard des Lauriers, ossia dell’autore
    del Breve esame critico del novus ordo
    Missæ attribuito ai Cardinali Ottaviani e
    Bacci che lo sottoscrissero, privò Mons. Le-
    44
    febvre e la sua Fraternità di una guida sicura
    e autorevole per le scelte dottrinali e teologiche
    che si imponevano ineluttabilmente.
    Purtroppo, la posizione di Padre Guérard
    fu rifiutata praticamente senza esame, ed assimilata
    al sedevacantismo completo dal quale
    invece Padre Guérard si è sempre distinto.
    Alcuni dei motivi per i quali la Fraternità e
    Mons. Lefebvre hanno rifiutato il sedevacantismo,
    sono ampiamente condivisi dalla nostra
    posizione: mancanza di una prova
    sull’eresia formale di Giovanni Paolo II, impraticabilità
    delle “vie” classiche dell’ipotesi
    del Papa eretico e della Bolla di Paolo IV
    per dimostrare la vacanza della Sede, necessità
    di una continuità della Chiesa, della gerarchia
    e di elettori di un conclave (i cardinali),
    rifiuto di “conclavi” indetti da persone
    private… D’altro canto la Tesi di Cassiciacum
    condivide col sedevacantismo le sue posizioni
    essenziali: Giovanni Paolo II non può
    godere dell’autorità pontificia, non è divinamente
    assistito, non si può essere in comunione
    con lui (tra l’altro al canone della Messa),
    non si pone, nei suoi confronti, il problema
    dell’obbedienza e dell’infallibilità del Papa
    (verità di fede entrambe vigorosamente
    difese nella Tesi e generalmente anche nel
    sedevacantismo, al contrario della Fraternità).
    Noi non abbiamo abbracciato la Tesi
    perché sarebbe comoda o perché potrebbe
    essere il punto di unione di tutti gli anti-modernisti,
    ma solamente perché essa è vera.
    Tuttavia, a nostro parere, essa è stata spesso
    vista come un fattore di divisione (siamo accusati
    di “sedevacantismo” dai sostenitori di
    Mons. Lefebvre, e di “lefebvrismo” dai “sedevacantisti”!)
    mentre invece, come è stato
    notato da qualche raro osservatore (61) essa
    potrebbe divenire un potente fattore di unità
    tra di noi, ponendo fine a interminabili e
    dannose divisioni che vanno solo a profitto
    dei nostri nemici ed indeboliscono le nostre
    forze, scandalizzando i fedeli.
    Invitiamo pertanto le persone più preparate
    e meglio intenzionate dei due campi
    (sedevacantisti e discepoli di Mons. Lefebvre)
    a prendere in seria considerazione la
    Tesi detta di Cassiciacum: essa è, da un lato,
    l’unica tesi sedevacantista che regga alle critiche
    degli avversari, e dall’altro essa non
    elude le obiezioni poste da Mons. Lefebvre
    e dai suoi al sedevacantismo, presentando
    una soluzione sufficiente a calmare le loro
    perplessità ed i loro timori. Per i sostenitori
    delle due posizioni a noi avverse, la Tesi sarebbe
    anche un potente antidoto alla tentazione
    di creare, esplicitamente o implicitamente,
    una “piccola Chiesa” tradizionalista,
    poiché essa rifiuta allo stesso modo e per gli
    stessi motivi sia i “conclavi” sedevacantisti
    che le “gerarchie della Tradizione” sostenute
    dalla Fraternità San Pio X. Una posizione
    intransigente, quindi, ma equilibrata, che,
    sola, rende conto nello stesso tempo dell’incredibile
    situazione che stiamo vivendo e dei
    dogmi di fede (infallibilità, primato, indefettibilità,
    apostolicità ecc.) che dobbiamo credere
    per restare cattolici. Si compia finalmente,
    almeno tra tutti coloro che sono accomunati
    dalla lotta contro l’eresia modernista,
    l’unità nella verità e nella carità!
    Note
    1) Uno stupore relativo. Da tempo correvano voci
    sull’esistenza e l’attività di una Commissione canonica
    della Fraternità San Pio X. Nel 1995 pubblicammo su
    Sodalitium una ‘Lettera circolare ai sacerdoti della Fraternità
    San Pio X’, nella quale l’abbé Berger, un sacerdote
    che lasciava la Fraternità, denunciava “il fatto di
    aver costituito un ufficio parallelo per le questioni matrimoniali”
    giudicando “molto grave” questa istituzione:
    “la Fraternità san Pio X – scriveva – non si costituisce
    forse così in una Chiesa parallela? Autocefala?” (n. 40,
    p. 63). Ma né l’abbé Berger, né altri sacerdoti che avevano
    lasciato la Fraternità per motivi simili, avevano
    mai reso pubblica una documentazione al riguardo, documentazione
    che dimostrasse la natura “legale”, e non
    solo consultiva, della Commissione.
    2) ABBÉ H. BELMONT, Les confirmations données
    par des prêtres de la Fraternité Saint Pie X sont-elles valides?
    in Cahiers de Cassiciacum, n. 6, 1981, pp. 1-11.
    3) Sulla questione dell’autorità vedi, ad es.: B. LUCIEN,
    La situation actuelle de l’autorité dans l’Eglise. La
    Thèse de Cassiciacum. Documents de catholicité, 1985.
    L’Autore sottolinea, contro il volontarismo, che la questione
    dell’obbedienza è una conseguenza della questione
    dell’autorità, ma non ne costituisce l’essenza (p. 37).
    4) MONS. LEFEBVRE, Lettera agli amici e benefattori,
    n. 9, ottobre 1975.
    5) P. PARENTE- A. PIOLANTI, Dizionario di teologia
    dommatica per i laici, Studium, Roma, 1943, p. 95, voce
    ‘gerarchia’.
    6) “In errore communi aut in dubio positivo et probabili
    sive iuris sive facti, iurisdictionem supplet Ecclesia pro
    foro tum externo tum interno” (can. 209). Il nuovo codice
    ha mantenuto alla lettera il can. 209: “nell’errore comune di
    fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile
    sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro
    esterno quanto interno, la potestà di governo esecutiva”
    (can. 144 § 1) applicando il principio (§ 2) anche all’amministrazione
    dei sacramenti della cresima (can. 883), della
    penitenza (can. 966) e del matrimonio (can. 1111 § 1).
    7) Per questa argomentazione, cf M. LEFEBVRE, Il
    colpo da maestro di Satana, Il Falco, Milano, 1978, pp.
    107-108 (si tratta di un testo del 24 febbraio 1977); e anche:
    Le Ministère Sacerdotal en période extraordinaire
    45
    de grave crise, par un groupe de prêtres du Diocèse de
    Campos, in Cor Unum, n. 16, ottobre 1983, pp. 9-26.
    8) Mons. Lefebvre e il Sant’Uffizio, Volpe, Roma,
    1980, pp. 19-20. Testo francese: Mgr Lefebvre et le
    Saint-Office, Itinéraires, mai 1979, pp. 21-22.
    9) Si veda ad esempio la domanda più che pertinente
    del card. Seper (“un fedele può mettere in dubbio
    la conformità con la dottrina della fede di un rito sacramentale
    promulgato dal Supremo Pastore” ? - ivi, p. 95,
    testo francese p. 111) alla quale Mons. Lefebvre inizialmente
    non rispose. Di fronte all’insistenza del Cardinale
    (“sostiene Lei che un fedele cattolico può pensare e affermare
    che un rito sacramentale, in particolare quello
    della Messa, approvato e promulgato dal Sommo Pontefice,
    possa essere non conforme alla fede cattolica o ‘favens
    hæresim’?”; ivi, pp. 124-125, fr. p. 146) Mons. Lefebvre
    rispose in maniera elusiva: “questo rito in sé e
    per sé non professa la fede cattolica con la stessa chiarezza
    dell’antico Ordo Missæ, quindi può favorire l’eresia.
    Ma io non so a chi attribuirlo, e non so nemmeno se
    ne sia responsabile il Papa” (p. 125, fr. p. 146). Mons.
    Lefebvre, sapendo che per la fede cattolica un Papa
    non può promulgare un sacramento o un rito della messa
    ‘cattivi’, e pensando proprio questo del nuovo messale,
    fu costretto ad affermare - sfidando il ridicolo - di
    ignorare se Paolo VI fosse il responsabile del nuovo
    messale, e questo per non dover logicamente sostenere
    o che il nuovo messale è buono o che Paolo VI non era
    Papa (tertium non datur)...
    10) “Per quanto concerne la giurisdizione ci appelliamo
    alle circostanze straordinarie previste dal Diritto e
    alle condizioni di estrema necessità in cui si trovano le
    anime dei fedeli” (ivi, p. 103, fr. p. 121).
    11) Ivi, pp. 95-96, fr. p. 112. Per Seper la prassi di
    Mons. Lefebvre “induce a domandarsi se non ci si trovi
    di fronte a un movimento scismatico”.
    12) Ivi, pp. 127-134
    13) Ivi, pp. 136-137; fr. pp. 159-160.
    14) Ovvero, di privazione di un Capo nella Chiesa.
    15) E quindi per quel che riguarda il potere di Ordine,
    e non il potere di Giurisdizione in foro esterno,
    per il potere legislativo e giudiziario.
    16) ...come il Card. Seper sosteneva! La prassi (a
    quei tempi) di Mons. Lefebvre e di tutti i “tradizionalisti”
    presupponeva - per essere giustificata - il venir
    meno dell’Autorità.
    17) H. BELMONT, op. cit., p. 9.
    18) Ivi, p. 1.
    19) Poiché nel 1980 facevamo ancora parte della
    Fraternità, ricevemmo, come tutti gli altri membri di
    questa società, il volumetto delle “Ordonnances”...
    20) Ricordo quanto scrive Mons. Tissier: “È anzi più
    grave dispensare da un impedimento dirimente (il che
    muta la condizione della persona, la quale da inabile diventa
    abile a contrarre) che dichiarare nullo un matrimonio
    (il che non cambia lo stato della persona, ma constata
    uno stato già esistente ab initio): è un potere di giurisdizione
    solo dichiarativo. Se quindi la supplenza ci dà un potere
    di dispensare, essa ci dà a fortiori potere di giudicare”.
    L’argomento può essere facilmente ribaltato: se è evidente
    che gli annullamenti di matrimonio decisi dai “tribunali”
    della Fraternità sono invalidi, a maggior ragione
    (a fortiori) saranno invalide le ben più gravi dispense dagli
    impedimenti dirimenti al matrimonio, dispense ritenute
    legittime invece da Mons. Lefebvre fin dal 1980.
    21) Per il testo del falso “mandato apostolico” letto
    prima delle consacrazioni episcopali del 30 giugno, cf
    La Tradizione cattolica, anno III, n. 1 e 3, 1° semestre
    1988, p. 23. Il canone 953 (1013 del nuovo codice) proibisce
    una consacrazione episcopale compiuta senza
    “mandato pontificio” o “apostolico”, ovvero, senza
    l’autorizzazione del Papa. Che il “mandato apostolico”
    - ovvero, del Papa - sia stato scritto da Mons. Lefebvre
    la dice lunga sulla identificazione di fatto che la Fraternità
    compie tra Mons. Lefebvre ed il Papa... Qual’è poi
    l’idea che la Fraternità si fa della “Chiesa Romana”
    (che avrebbe autorizzato le consacrazioni) opposta alle
    “autorità della Chiesa Romana” (che vietavano le stesse
    consacrazioni sotto pena di scomunica)?
    22) Cf Sodalitium, n. 16, e anche F. RICOSSA, Le
    consacrazioni episcopali nella situazione attuale della
    Chiesa, supplemento al n. 46 di Sodalitium.
    23) “Le but principal de cette trasmission est de
    conférer la grâce de l’ordre sacerdotal pour la continuation
    du vrai Sacrifice de la Sainte Messe, et pour conférer
    la grâce du sacrement de confirmation aux enfants et aux
    fidèles qui vous la demandent”: lettera di Mons. Lefebvre
    “ai futuri vescovi” del 29 agosto 1987, in Fideliter, n.
    fuori serie del 29-30 giugno 1988.
    24) “S’il fallait un jour consacrer des évêques ceuxci
    n’auraient pour fonction épiscopale que d’exercer leur
    pouvoir d’ordre et n’auraient pas de pouvoir de juridiction,
    n’ayant pas de mission canonique”. Citato in F. PIVERT,
    Des Sacres par Mgr. Lefebvre... Un schisme?, Fideliter,
    avril 1988, p. 59. Cf anche La Tradizione cattolica,
    cit., p. 8.
    25) “La Chiesa non è il papa, e viceversa” (F. PIVERT,
    op. cit., p. 47). Senza dubbio, la Chiesa non è il
    Papa, ma il Papa è il Capo visibile della Chiesa! In particolare,
    l’abbé Pivert, uno dei membri delle Commissioni
    canoniche della Fraternità, nell’applicare il principio canonico
    “Ecclesia supplet”, dimentica che per “Ecclesia”
    si intende il Supremo legislatore ecclesiatico, ovvero il
    Papa, che può accordare la giurisdizione “a jure”, cioè
    con una decisione iscritta nel diritto da lui promulgato.
    Pertanto il principio “Ecclesia supplet” non può essere
    invocato se il Papa non c’è o quando il Papa rifiuta
    esplicitamente questa supplenza. Ne riparleremo.
    26) F. PIVERT, op. cit., pp. 28-30, 37-42 (sul canone
    20), pp. 46-47 (sulla giurisdizione supplita che ne segue).
    27) Sodalitium, n. 27, nov. 1991, pp. 4-6: L’autorità
    del vescovo: viene tramite il Papa o i fedeli?; n. 33, aprile
    1993, pp. 29-30: Postilla sulla Fraternità San Pio X; n.
    43, aprile-maggio 1996, pp. 55-56: Dibattito: Chi è il vescovo
    di Campos?
    28) Gli Atti sono stati pubblicati alle Edizioni Fideliter.
    L’allocuzione di Mons. Tissier è pubblicata alle
    pagg. 93-114.
    29) P. PARENTE, A. PIOLANTI, Dizionario di teologia
    dommatica per i laici, Studium, Roma, 1943, p. 95,
    voce ‘Gerarchia’.
    29 bis) Dopo il Concilio Vaticano II e le riforme
    successive, il problema dell’indefettibilità della Chiesa è
    certamente il più terribile che si ponga alle anime fedeli.
    L’importanza della questione merita una trattazione a
    parte, che mi riservo di abbordare in un prossimo futuro.
    Per il momento, propongo al lettore quanto scrisse al
    proposito, ed opportunamente, l’abbé Lucien (op. cit.,
    pp. 102-103): “Anche nella crisi, Cristo rimane con la sua
    Chiesa, e continua a farla sussistere conformemente alla
    natura che le ha dato istituendola; lo crediamo come verità
    di fede per l’indefettibilità della Chiesa. Questa affermazione,
    per non essere puramente verbale, deve avere
    una portata concreta: come, di fatto, Gesù è ancora at-
    46
    tualmente con la sua Chiesa? Se si considera la Chiesa
    come Corpo Mistico, Gesù resta oggi con lei mantenendo
    viva la Testimonianza della Fede e la santificazione mediante
    dei Sacramenti autentici e l’Oblazione del vero Sacrificio.
    L’esistenza di quanti sono denominati ‘tradizionalisti’
    è una prova di quanto detto. Ma come, concretamente,
    Gesù è ancora con la sua Chiesa considerata come
    società umana? A questa domanda, che deve avere una
    risposta, rispondiamo: mantenendo al suo posto la struttura
    gerarchica visibile, mentre nel contempo permette
    quella grande prova che è l’eclisse dell’Autorità e delle
    sue funzioni visibili. Questa permanenza della struttura
    gerarchica costituisce l’ammorsatura posta da Dio del
    rinnovamento dell’Autorità; ed essa assicura la continuità
    materiale della successione gerarchica, continuità assolutamente
    richiesta dalla nota di Apostolicità”
    30) Cf l’articolo di don Sanborn in Sodalitium, n.
    39, p. 48.
    31) Vedi la nota 4. Si tratta di un’idea ricorrente in
    Mons. Lefebvre: “noi siamo con Paolo VI successore di
    Pietro, che assolve al suo ruolo, ma rifiutiamo di seguire
    Paolo VI successore di Lutero, Rousseau, Lamennais,
    ecc”. (Mons. LEFEBVRE, Il colpo da maestro di Satana,
    Il Falco, Milano, 1978 - ma il testo, Risposta a diverse
    domande d’attualità, è del 24 febbraio 1977 - p. 103).
    32) Sodalitium condivide pienamente il giudizio portato
    dalle Ordonnances sul nuovo codice. Ma questo giudizio
    dovrebbe avere – come logica e ineluttabile conseguenza
    – la totale invalidità del nuovo codice e la constatazione
    assolutamente certa che Giovanni Paolo II non
    ha l’autorità divinamente assistita (non è Papa
    formaliter). Infatti, da un lato, un codice di leggi che
    “pecca gravemente contro la finalità stessa della legge”
    (che è il bene comune) non può essere valido e, d’altra
    parte, una “autorità” che non assicura il bene comune
    non può essere legittima: lo stesso Mons. Tissier riconosce,
    con P. Guérard, che chi non vuole abitualmente il
    bene della Chiesa non può essere Papa (Fideliter, n. 72,
    nov.-dic. 1989, p. 7). Ed infatti, è impossibile che un’autentica
    autorità promulghi un codice di diritto canonico
    che “pecca gravemente contro la finalità stessa della legge”
    (Mons. Tissier) (sull’infallibilità delle leggi universali
    della Chiesa vedi ad es. DON FRANCESCO PALADINO, Petrus
    es tu?, Delacroix, 1999, pp. 143-148, un libro che abbiamo
    ampiamente criticato – cf DON F. RICOSSA, Don
    Paladino e la ‘Tesi di Cassiciacum’. Risposta al libro: ‘Petrus
    es tu?’, Centro librario Sodalitium, Verrua, 1999 –
    ma che su questo punto specifico, appoggiandosi su citazioni
    pertinenti – è assolutamente irrefutabile. Ad esso
    rinviamo il lettore).
    32 bis) La dispensa “è un atto dell’autorità competente,
    che scioglie il suddito dall’obbligo di osservare la legge
    in casi particolari. L’autorità competente a dispensare è
    quella stessa che ha emanato la legge, oppure un’autorità
    superiore” (F. ROBERTI e P. PALAZZINI, Dizionario di
    teologia morale, Studium, 1968, voce ‘dispensa’).
    33) Sono riservati alla Santa Sede ad esempio gli
    impedimenti matrimoniali (can. 1040), la sanatio in radice
    (can. 1141, Ordonnances, pp. 60-62), varie dispense
    (Ordonnances, p. 37, p. 42: dispensa dagli Ordini Sacri,
    p. 44; l’indulto di secolarizzarione per i religiosi, riservato
    ad un vescovo della Fraternità, p. 45, p. 47, ecc.),
    l’assoluzione da molte censure, tutte cose che la Fraternità
    attribuisce alle proprie autorità.
    34) “Nomine Sedis Apostolicæ vel Sanctæ Sedis in
    hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed
    etiam (…) Congregationes, Tribunalia, Officia, per quæ
    idem Romanus Pontifex negotia Ecclesiæ expedire solet”
    canone 7 (vedi i canoni 360-361 del nuovo codice).
    35) Questo principio (del non ricorrere a Roma)
    non vale solo per le cause matrimoniali, ma è applicato
    costantemente dalla Fraternità. Al Papa è ancora concesso
    – è vero – il privilegio petrino e la dispensa sul
    matrimonio rato ma non consumato, tuttavia non senza
    il permesso del superiore di distretto e il controllo della
    commissione canonica (Ordonnances, p. 38).
    36) In contraddizione con quanto afferma Mons.
    Tissier: “L’abbé Laguérie, parroco – per supplenza – di
    Saint Nicolas du Chardonnet, non ha potere di giurisdizione
    sugli abitanti del quartiere, sugli abitanti del Quinto
    ‘arrondissement’. Ha potere sulle persone, precisiamo:
    sulle famiglie e i fedeli, che frequentano la sua chiesa e
    chiedono l’aiuto del suo ministero sacerdotale” (allocuzione
    del 10 marzo 1991, op. cit., p. 101).
    37) Questa contraddizione è stata segnalata anche
    da alcuni membri della Fraternità: “la giurisdizione di
    supplenza – scrive ad esempio l’abbé Mercury – definita
    come un potere accordato caso per caso, è stata qualificata
    molto correttamente come ‘personale’. Mons. Tissier
    de Mallerais ha spiegato nella sua allocuzione che ‘si
    tratta di una giurisdizione personale e non territoriale.
    Capirlo è molto importante: i vostri sacerdoti hanno giurisdizione
    sulle vostre persone e non su di un territorio. I
    sacerdoti di tradizione hanno giurisdizione su ciascuno
    dei loro fedeli che frequentano la loro cappella, la loro
    chiesa di tradizione, il loro priorato o convento di tradizione,
    ma non su di un territorio determinato, come – ad
    esempio – il territorio di una parrocchia’ [pp. 100-101].
    Ingannati probabilmente dai termini utilizzati, alcuni
    hanno assimilato la gerarchia di supplenza a quella di
    una prelatura personale, che è evidentemente [una giurisdizione]
    di tipo ordinario. (…) Questa restrizione imposta
    dalla definizione stessa della giurisdizione di supplenza
    pone evidentemente una grave difficoltà sul piano
    sociale. Questo perché il potere dei sacerdoti della tradizione
    che concerne delle persone prese individualmente,
    non sembra estendersi alle persone morali, come, ad
    47
    esempio, una comunità. Concretamente, ciò significa che
    la nostra giurisdizione non si esercita sulle nostre comunità,
    come su di un gregge. (…) Quando Mons. Lefebvre
    dice: ‘le vostre chiese sono le nostre parrocchie’, bisogna
    capirlo in senso analogico e non in senso stretto, come se
    la giurisdizione di supplenza ci autorizzasse a costituire
    delle entità canoniche in senso pieno. La creazione di
    strutture di diritto ecclesiastico (…) spetta in proprio
    all’esercizio del potere ordinario. Rivendicare un tal potere,
    significa esporsi all’accusa di scisma più o meno latente,
    perché equivale all’arrogarsi delle prerogative che
    oltrepassano i limiti di un potere straordinario ammesso
    in un periodo di crisi” (H. MERCURY, L’œuvre de Mgr
    Lefebvre: une théologie de l’exception” Edition de la petite
    croix, août 1999, p. 59-61). Facciamo notare che sono
    le stesse Ordonnances che confondono giurisdizione
    supplita e prelatura personale, equiparando la “gerarchia
    della Fraternità” all’ordinariato militare (p. 7).
    38) Questa obiezione è così esposta da Orlando Fedeli:“
    una domanda: perché questo sacerdote, se è un sacerdote
    fedele, non potrebbe avere la stessa autorità di
    supplenza del sacerdote superiore di distretto? Le condizioni
    sarebbero le stesse, o potrebbe persino avere maggior
    merito se si trattasse di un esperto in diritto canonico
    o se si informasse meglio. Se si ammette l’argomentazione
    e se è conseguente, alcuni sacerdoti potrebbero
    egualmente proporsi per supplire l’autorità della Rota
    che dipende direttamente dal Papa. Quale autorità potrebbe
    impedirglelo? Forse, senza rendersene conto, è
    già stata aperta la porta al soggettivismo; quando, autonomamente,
    furono create le nuove autorità di supplenza,
    fu aperta la via alla possibilità che ogni persona che
    si consideri fedele possa organizzare il suo proprio tribunale
    suppletorio, seguendo questo esempio e utilizzando
    i medesimi argomenti”. E ancora: “Infine, perché
    solo la Fraternità avrebbe adesso il diritto di istituire un
    tribunale con i poteri della Rota? E chi può aver concesso
    alla Fraternità San Pio X questo diritto e questo potere,
    perché non lo potrebbe conferire anche ad altri? Chi
    ha nominato i membri della Commissione canonica San
    Carlo Borromeo, dando loro un diritto e un potere che
    può dare solo il Papa? Poiché i giudici ecclesiastici sono
    vicarî papali che, come abbiamo visto, parlano in nome
    del Papa e in suo nome emanano sentenze, in nome di
    chi i giudici della Commissione canonica San Carlo
    Borromeo proferiscono le loro sentenze?”.
    39) Bisogna dar atto a Mons. Tissier di rifiutare, in
    principio, questa tesi: “l’errore per eccesso – disse
    nell’allocuzione del 10 marzo 1991 – equivale a dire: tutti
    o quasi tutti i vescovi hanno apostatato dalla fede cattolica,
    o per lo meno non la predicano più, per cui non
    esiste più una gerarchia legittima; non c’è più papa, o vescovi
    legittimi nella Chiesa. Pertanto, la vera e l’unica gerarchia
    della Chiesa sono Mons. Lefebvre, i suoi quattro
    vescovi, i superiori di distretto, i priori e i loro vicarî. Ecco,
    questa è la gerarchia della Chiesa! Ovvero il clero di
    tradizione in questa organizzazione gerarchica apparente.
    Del resto, se uno dei vescovi fosse eletto papa, l’apparenza
    gerarchica sarebbe completa! È quello che certe
    sette non hanno esitato a fare, naufragando su questo
    scoglio. Evidentemente questa posizione è falsa, e noi rifiutiamo
    questa analisi e le sua conseguenze” (p. 104).
    Tuttavia, se la Fraternità San Pio X ha sempre rifiutato
    il sedevacantismo (e a fortiori il conclavismo) in teoria,
    nella pratica si comporto non solo come se la gerarchia
    della Chiesa non esistesse più, ma anche come se avesse
    il potere di sostituirla. In questo senso la Fraternità San
    Mons Licinio Rangel: a Campos
    è lui che annulla i matrimonî
    Pietro ha ragione di scrivere: “Questa attitudine presuppone
    un sedevacantismo pratico. (…) Sarà pur necessario
    che le autorità della Fraternità San Pio X ammettano
    in pubblico quello che altri (e non dei meno importanti!)
    riconoscono in privato – solo tra intimi, naturalmente”
    (Du sacre épiscopal contre la volonté du Pape, avec application
    aux sacres conférés le 30 juin par Mgr. Lefebvre,
    essai théologique collectif de membres de la Fraternité
    Saint Pierre sous la direction de M. l’abbé Bisig, texte
    polycopié p. 23. Citato da Mercury, p. 39). È quel che
    diceva Mons. Guérard des Lauriers quando definiva il
    Papa qual è riconosciuto dalla Fraternità un “manichino
    di Papa” (Sodalitium, n. 13).
    40) Sodalitium, n. 48, dicembre 1998, pp. 50-51.Vedi
    anche quanto Mons. Tissier scrisse il 29 settembre
    1993 all’abbé Berger, in Sodalitium, n. 40, p. 62.
    41) Sodalitium, n. 51, luglio 2000, pp. 8-9.
    42) Il giudizio in prima istanza spetta all’ordinario
    del luogo (normalmente il vescovo diocesano: can.
    1572, can. 1419 n.c.). Quello in seconda istanza spetta
    normalmente al metropolita (can. 1594; can. 1438 n.c.)
    del quale il vescovo è suffraganeo. Il giudizio in terza e
    ultima istanza spetta al Papa (can. 1597; can. 1442 n.c.):
    “il Romano Pontefice è giudice supremo in tutto l’orbe
    cattolico, e giudica o personalmente o tramite i tribunali
    ordinari della Sede Apostolica oppure per mezzo
    di giudici da lui delegati”.
    43) F. PIVERT, Des évêques d’adoption in Fideliter,
    n. 123, maggio-giugno 1998, pp. 13-17; la frase citata si
    trova alla pag. 16 di questo numero di Fideliter dedicato
    al decimo anniversario delle consacrazioni episcopali
    fatte da Mons. Lefebvre e Mons. de Castro Mayer.
    ”L’autore di questo articolo – scrive Fideliter - il rev.
    don François Pivert, giurista, è membro della Commissione
    canonica della Fraternità Internazionale (sic) San
    Pio X”. La posizione dell’abbé Pivert sembra essere
    quella della Fraternità San Pio X, anche se alcuni suoi
    membri non l’accettano (cf abbé MERCURY, op. cit., pp.
    32-32, 35-38).
    44) F. RICOSSA, Le Consacrazioni Episcopali nella
    situazione attuale della Chiesa. Risposta all’articolo di
    don H. Belmont, (supplemento al n. 46 di Sodalitium)
    Centro librario Sodalitium, Verrua Savoia. L’abbé Belmont
    sostenne inizialmente la stessa tesi dell’abbé Pivert
    deducendone una conclusione del tutto opposta: se
    la giurisdizione viene al vescovo dalla consacrazione
    episcopale, allora una consacrazione senza il consenso
    del Papa implica attribuzione di giurisdizione senza sottomissione
    al Papa, e quindi scisma. In seguito l’abbé
    Belmont ha abbandonato questa posizione, pur opponendosi
    ancora dottrinalmente alle consacrazioni.
    45) Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano,
    1953, vol. X, col. 18, voce Primato di San Pietro e del
    Romano Pontefice, a cura di Mons. ANTONIO PIOLANTI.
    46) H. MERCURY, op. cit., pp. 41-42.
    47) L’abbé Pivert, seguito da Mons. Tissier de Mallerais
    (punto III del suo articolo pubblicato da Cor
    unum) invocano il can. 20 (nuovo codice, can. 19) come
    “base dottrinale dei nostri poteri suppletori”. Il can. 20
    servirebbe, difatti, ad estendere quasi all’infinito i casi
    ben limitati di giurisdizione supplita previsti dal codice:
    “se su una determinata materia manca una espressa disposizione
    di legge sia universale sia particolare o una
    consuetudine, la causa, se non è penale, è da dirimersi tenute
    presenti le leggi date per casi simili, i princìpi generali
    del diritto applicati con equità canonica, la giurisprudenza
    e la prassi della Curia Romana, il modo di
    48
    sentire comune e costante dei giuristi” (n. can. 19). Ci si
    può appoggiare su questo canone per istituire dei tribunali
    ecclesiastici non riconosciuti da Roma? È quello
    che pretende Mons. Tissier (Cor unum, p. 41, punto III)
    appoggiandosi a) sui luoghi paralleli e l’analogia legale,
    b) sulla giurisprudenza della Curia Romana, c) sull’epicheia
    e l’opinione dei giuristi. Quanto ai “luoghi paralleli”
    e all”analogia legale” Mons. Tissier invoca “il caso
    del ricorso impossibile al vescovo per dispensare da un
    impedimento dirimente di diritto ecclesiastico: in ‘pericolo
    di morte’ o ‘quando omnia parata sunt ad nuptias’ il
    parroco o il confessore possono dispensare (can. 1044-
    1045). Il che significa che la Chiesa dà loro, per via di
    supplenza, giurisdizione ad casum” (Cor unum, p. 41,
    III, 2, a). Gli risponde Orlando Fedeli: “per poter applicare
    l’analogia legale, e affinché i casi siano realmente
    paralleli, occorre che ci sia somiglianza di materia (…)
    tra la norma che si suppone contenuta implicitamente nel
    Codice e quella alla quale si fa riferimento. Nei canoni
    1044-1045 la dispensa data dal vescovo è ordinata direttamente
    e immediatamente all’esercizio della ‘potestas
    sacra’ (nel caso urgente per ricevere la grazia sacramentale
    e morire in grazia o contrarre validamente il sacramento,
    non potendo attendere senza grande inconveniente
    il ritardo causato dal ricorso all’autorità: ‘ad casum’,
    il legislatore, usando del suo potere, dà la facoltà
    necessaria per agire validamente). Nel caso dei tribunali,
    al contrario, si tratta di un atto giudiziario della ‘potestas
    regiminis’, del potere di governo, nel quale non è implicata
    direttamente e immediatamente la ricezione della
    grazia sacramentale o l’esercizio della ‘potestas sacra’.
    Le persone coinvolte in un giudizio canonico possono
    essere e rimanere in peccato mortale, possono pure rimanere
    scapoli o cambiare stato, e il giudice può essere un
    laico. Il processo in un tribunale è un atto giuridico senza
    connessione necessaria con il ricevere la grazia urgentemente
    per salvare un’anima, o con un sacramento; Il
    codice stabilisce una supplenza ordinata agli atti sacramentali;
    ‘potestas sacra’; supplenza che permette, in favore
    di terzi, di attuare una potenza che il titolare possedeva
    già almeno radicalmente. Gli atti propri della ‘potestas
    regiminis’, di governo, sono molto diversi: non sono
    vincolati direttamente all’esercizio sacramentale, né questo
    potere si aquisisce senza essere stati designati per essere
    capaci di agire in nome del Giudice Supremo; essere
    ministro sacro non abilita all’esercizio del potere giudiziario.
    L’esercizio valido di questo potere non sacramentale,
    richiede, a norma del diritto, una designazione da
    parte del solo che lo possiede ipso jure in pienezza; di
    fatto ci sono giudici laici ed il loro potere, per il fatto di
    essere stati nominati giudici, viene esercitato ipso iure nel
    nome di colui che li ha nominati e nei limiti stabiliti dal
    diritto (…). Agendo da giudice, non si attua una potenza
    che si possiede abitualmente, ma per designazione, e solo
    per designazione da parte di colui che è il solo a possedere
    la pienezza del potere nella Chiesa. (…) L’esercizio
    del potere dei tribunali (di prima, seconda e terza istanza)
    non rientra nelle facoltà abituali del ministro sacro
    (…). Un vero luogo parallelo che ci guida per sapere se
    negli atti di un tribunale canonico vi può essere analogia
    con quella supplenza che la Chiesa esercita negli atti di
    cui parlano i canoni 1044-1045 è quanto viene stipulato
    nel canone 144 che regola la supplenza nell’esercizio della
    giurisdizione, e nel quale non vi è supplenza possibile
    per esercitare il potere legislativo o giudiziale. (…) Riassumendo:
    non vi è luogo parallelo, legalmente parlando,
    poiché non esiste somiglianza di materia (…); pertanto il
    presunto luogo parallelo per poter agire come tribunali
    canonici di supplenza è inapplicabile, passando da una
    supplenza per l’esericzio di un potere (potestas sacra) in
    foro interno che si possiede radicalmente a una supplenza
    per analogia dell’esercizio della potestas regiminis di
    governo in foro esterno la quale, senza una designazione,
    non si possiede in alcun modo (…)”. Lo stesso argomento
    viene opposto a quello avanzato dalla giurisprudenza
    della Curia Romana (tra l’altro Cor unum, nel citare
    la Commissione di interpretazione del codice, si
    sbaglia di data). L’ultimo argomento è quello fondato
    sull’epikia e l’opinione dei giuristi. L’inconseguenza del
    ragionamento di Mons. Tissier salta agli occhi di qualunque
    lettore: dopo aver dimostrato, citando Padre
    Cappello, che nella situazione attuale non siamo tenuti
    a ricorrere “a dei tribunali modernisti”, Mons. Tissier
    conclude abusivamente: “ma se questo obbligo cessa,
    non cessa l’obbligo di ricorrere a qualche tribunale!”
    (Cor unum, III, 2, c, p. 42). A condizione, aggiungiamo
    noi, che questo altro tribunale esista! Altrimenti, non
    siamo autorizzati a creare, senza averne l’autorità, dei
    tribunali non legali….
    48) Lo riconosce anche l’abbé Mercury, della Fraternità
    San Pio X (op. cit., p. 44).
    49) DINO STAFFA, voce Giurisdizione in Enciclopedia
    Cattolica, Città del Vaticano, 1951, vol. VI, col. 786.
    50) F. ROBERTI E P. PALAZZINI, Dizionario di teologia
    morale, Ed. Studium, Roma, 1968, vol. 1, p. 740.
    51) Secondo l’abbé Mercury il potere della giurisdizione
    supplita “è accordato tacitamente dall’autorità legittima
    della Chiesa” (p. 49), anche se nega che sia accordata
    nel caso delle “commissioni canoniche”. Egli
    non si nasconde l’obiezione che gli si potrebbe rivolgere:“
    non mancheranno delle persone per obiettare che
    l’attuale possessore della Sede Apostolica potrebbe, di
    conseguenza, toglierci questa giurisdizione, dato che dipende
    da lui”. L’abbé Mercury risponde a questa obiezione
    – che è anche la nostra – in maniera opinabile: “lo
    Spirito Santo assiste l’autorità per evitare ogni decisione
    tirannica opposta all’obbligo che c’è per ognuno di prendere
    i mezzi indispensabili per salvarsi” (op. cit., p. 46).
    Non è il principio qui affermato che è contestabile, ma
    la sua applicazione a Giovanni Paolo II, il quale, di fatto,
    non solo nega questa giurisdizione alla Fraternità,
    ma nega ai fedeli i mezzi per la salvezza (e questo secondo
    il giudizio stesso della Fraternità che qui condividiamo;
    è proprio questo rifiuto oggettivo di realizzare il
    bene/fine della Chiesa, la salvezza delle anime, il motivo
    per il quale Giovanni Paolo II non è e non ha
    l’autorità).
    52) Il lettore potrebbe chiedersi qual è la nostra
    posizione al riguardo. Infatti, non solo i sacerdoti della
    Fraternità San Pio X, ma tutti quelli che si oppongono
    al Vaticano II, sono privi di giurisdizione ordinaria e
    delegata. Se non possiamo invocare neppure la giurisdizione
    supplita – che viene dal Papa - come si può difendere
    la liceità del nostro ministero? Padre Guérard des
    Lauriers ha più volte preso in esame questo problema,
    particolarmente in Consacrer des évêques? (supplemento
    a Sous la bannière, n. 3, gennaio-febbraio 1986, ripreso
    da Sodalitium, n. 16, p. 16 ss). Possiamo riassumere
    questa posizione nei seguenti punti:
    a) nella Chiesa esistono i poteri di ordine e di giurisdizione
    b) questi due poteri sono in mutua relazione e devono
    essere normalmente esercitati congiuntamente;
    sono però realmente distinti, e possono
    49
    eccezionalmente essere esercitati separatamente
    c) attualmente la Sede Apostolica è formalmente
    (ma non materialmente) vacante
    d) dal fatto che la Sede è formalmente vacante, se
    ne deduce che, mancando in atto il Papa, fonte
    della giurisdizione ecclesiastica (ed anche il resto
    della gerarchia dotata di giurisdizione ordinaria
    o delegata) nessuno attualmente è depositario di
    giurisdizione, ordinaria, delegata o supplita dal
    diritto, non solo tra i seguaci del Vaticano II, ma
    anche tra i suoi oppositori. La gerarchia secondo
    la giurisdizione sussiste però ancora potenzialmente
    e materialmente, il che assicura la continuità
    della Chiesa
    e) non può e non deve però venir meno il potere di
    ordine (per la gloria di Dio, con l’offerta dei Sacrificio,
    e la salvezza delle anime, con l’amministrazione
    dei sacramenti, l’evangelizzazione ecc.)
    che può quindi essere lecitamente esercitato anche
    da sacerdoti privi del potere di giurisdizione,
    secondo il rito (tradizionale) della Chiesa. Negare
    questo punto conduce a negare la continuità
    della Chiesa così come è stata voluta da Cristo. I
    vescovi consacrati a questo scopo non godono
    però del potere di giurisdizione, ma solo del potere
    d’ordine
    f) si può ammettere che i vescovi ed i sacerdoti che
    esercitano in questo modo il potere d’ordine ricevono
    da Cristo – per modum actus, cioè in maniera
    transitoria e per ogni singolo atto sacramentale
    esercitato - un potere di giurisdizione di
    supplenza. Questo vale soprattutto per il sacramento
    di penitenza, per il quale la giurisdizione è
    necessaria non solo di diritto ecclesiastico, ma
    anche di diritto divino, per la natura stessa del
    sacramento
    g) ma questa giurisdizione supplita si può supporre
    accordata solo per quegli atti già fondati nel potere
    di ordine (o per ciò che è assolutamente indispensabile
    alla continuità della Chiesa: cf Sodalitium,
    n. 48 pp. 345-36, n. 7, dove sono citati i
    teologi Billuart e Zapelena) e non per degli atti
    di pura giurisdizione in coloro che non hanno
    d’altra parte alcun fondamento a ricevere tale
    giurisdizione.
    Come constaterà il lettore, il nostro punto f) non
    differisce molto dalla posizione di Mons. Tissier: è cioè
    possibile ammettere una supplenza da parte di Cristo.
    Neghiamo però che sia possibile ammettere tale supplenza
    se si riconosce in atto l’autorità di Giovanni Paolo
    II (Cristo allora agirebbe sempre mediante il suo Vicario,
    e mai senza di lui) e neghiamo, anche nell’ipotesi
    di vacanza della Sede Apostolica, la possibilità che Cristo
    possa dare autorità a organismi giurisdizionali composti
    da persone private spoglie di ogni autorità, anche
    materiale (come le Commissioni canoniche della Fraternità
    o i conclavi dei sedevacantisti; in questo sedevacantisti
    e lefebvriani sono mossi dalla stessa logica e dagli
    stessi argomenti).
    53) Questo documento è stato pubblicato su Sodalitium,
    n. 40 pp.62-68, come Lettera circolare ai sacerdoti
    della Fraternità San Pio X.
    54) H. MERCURY, op. cit., p. 43.
    55) Vedi al proposito, F. RICOSSA, 1994: Anno della
    famiglia o dell’Androgino primitivo, pubblicato in Sodalitium,
    n. 38, pp. 56-59; n. 39, pp. 36-44; n. 40, pp. 34-
    47.
    56) Giovanni Paolo II, scrive l’abbé Belmont nel
    1990, “non avendo rotto con lo stato di scisma” instaurato
    da Paolo VI “resta pertanto privo dell’autorità pontificia.
    Di conseguenza, la testimonianza della fede esige
    che si eviti ogni atto che comporti in qualsiasi modo un
    riconoscimento della sua autorità: nominarlo nel Canone
    della Messa o nelle preghiere liturgiche previste per il
    Sommo Pontefice, approfittare delle sue leggi o riconoscergli
    un valore giuridico, ricorrere ai tribunali della
    curia, ecc.” (Abbé H. BELMONT, L’exercice quotidien
    de la foi, in Brimborions. Contribution à la vigilance de
    la foi, Grâce et vérité, Bordeaux, 1990, p. 68). Condividiamo
    pienamente questa posizione.
    57) Non si tratta di casi puramente teorici, purtroppo…
    A causa di questa difficoltà, non pochi sacerdoti e
    fedeli, anche sedevacantisti, riconoscono la validità delle
    sentenze di nullità dei tribunali di Giovanni Paolo II (in
    contraddizione coi loro proprî princìpî) oppure ammettono
    la possibilità di concedere nuove nozze dopo che
    dei sacerdoti “tradizionalisti” hanno esaminato il dossier
    e concluso, con un consiglio in forma privata, che il precedente
    matrimonio era effettivamente nullo. A questa
    seconda ipotesi, fondandosi sulla natura sociale del matrimonio,
    risponde correttamente Mons. Tissier scrivendo
    che “una tale opinione [privata] non è sufficiente
    quando è in gioco il bene comune; ora il bene comune è in
    gioco in ogni causa nella quale è in dubbio il vincolo matrimoniale.
    Per decidere del dubbio, occorre un potere in
    foro esterno pubblico” (Cor unum, cit., IV, 4, p. 43; altrove
    ha scritto: anche in caso di “matrimonio realmente
    nullo” “per constatare lo stato libero di una persona – affinché
    possa risposarsi – è necessaria una sentenza valida,
    e non un giudizio privato sommato a una sentenza invalida!”
    (Cor unum, ibidem, I, 3, b, p. 40); questo modo di
    procedere sarebbe forse ammissibile solo per i casi evidenti
    (nullità del matrimonio per legame precedente,
    consanguineità di primo grado, ordine sacro, ecc.). Qualcuno
    potrebbe invocare una supplenza non della Chiesa
    ma di Dio per rendere valide delle sentenze di nullità di
    per sé invalide emanate in nome dell’occupante materiale
    della Sede apostolica. Ma tale supplenza è prevista dai
    teologi – per chi ha un qualche titolo a riceverla - solo
    per i casi nei quali l’esistenza stessa della Chiesa sarebbe
    in gioco, il che non è il caso. Salvo meliori judicio, non
    vediamo quindi una soluzione a questi casi di coscienza
    spinosi e dolorosi che coinvolgono certi fedeli se non
    nell’ eliminare le cause di nullità del primo matrimonio,
    rendendolo così valido o, se ciò fosse impossibile, nell’accettare
    la dura ma non insostenibile situazione di colui
    che vive separato senza risposarsi (quanto ai fedeli non
    sposati, vige l’obbligo – per tutti quelli che sono coscienti
    di questo problema - di non unirsi in matrimonio con
    persone che sono state precedentemente sposate e che
    hanno poi profittato di una dichiarazione di nullità).
    58) In effetti, vi è stata una evoluzione nella posizione
    della Fraternità a questo proposito. Nel 1983, nove sacerdoti
    appartenenti al distretto degli Stati Uniti della
    Fraternità San Pio X abbandonarono questa società anche
    perché essa riconosceva le sentenze di nullità matrimoniale
    emanante dalla Sacra Rota e persino dai tribunali
    diocesani statunitensi, notoriamente lassisti.
    59) Mons. Tissier non si rende conto che i due casi
    – consacrazioni episcopali e sentenze di un tribunale –
    non possono essere messi sullo stesso piano. “Un atto
    valido in sé stesso come le consacrazioni – osserva Orlando
    Fedeli – è cosa ben distinta dall’esercizio del potere
    di governo, che necessita della giurisdizione per avere
    50
    un’esistenza legale, quali sono le sentenze di un giudice.
    Se un giorno le consacrazioni dovranno essere confermate
    dalla Santa Sede, ciò non sarà per renderle valide
    (validità che nessuno mette in dubbio); si trattò di un atto
    di trasmissione del potere d’ordine, il solo potere che potesse
    trasmettere Mons. Lefebvre, e non del potere di giurisdizione,
    che solo il Papa possiede per diritto proprio e
    può, pertanto, comunicare”. Per spiegarci ancor meglio:
    se in futuro – ritornata la normalità nella Chiesa - la
    Santa Sede dichiarasse illegittime le consacrazioni episcopali
    compiute da Mons. Lefebvre e dai suoi successori,
    i vescovi consacrati, i sacerdoti ordinati, i fedeli
    cresimati, sarebbero pur sempre validamente consacrati,
    ordinati e cresimati, seppur illecitamente. Al contrario,
    se la Santa Sede non confermasse le sentenze dei
    tribunali della Fraternità (e non si vede proprio come
    potrebbe confermarle) i matrimoni contratti basandosi
    su queste sentenze sarebbero stati, fin dall’inizio, totalmente
    invalidi, e i presunti sposi si scoprirebbero improvvisamente
    essere dei concubini.
    60) Si noti che per Mons. Tissier Giovanni Paolo II
    è il Papa legittimo, per cui non si vede perché non spetterebbe
    a lui giudicare della validità delle sentenze portate
    dalla Fraternità, e si debba invece aspettare il giudizio
    di un Papa futuro. Il fatto è che il riconoscimento
    della legittimità di Giovanni Paolo II da parte della Fraternità
    è più verbale che reale.
    61) Lo segnalarono prima di noi due sedevacantisti
    passati alla Tesi di Cassiciacum, Mons. McKenna, cioè,
    e Padre Barbara.
    Mons. Tissier de Mallerais
    51
    Appendice
    Questo dossier sulla “Commissione canonica
    San Carlo Borromeo” era già
    chiuso in redazione, quando abbiamo
    ricevuto da un lettore una copia dell’editoriale
    che don Michel Simoulin, superiore
    del Distretto Italia della Fraternità Sacerdotale
    San Pio X, ha pubblicato sul numero di
    novembre 2000 di “Roma felix”.
    Per la prima volta dal 1991, data in cui fu
    istituita la “Commissione canonica San Carlo
    Borromeo”, la Fraternità San Pio X parla ai
    fedeli italiani di questo organismo (pur senza
    svelarne il nome); guarda caso solo dopo che
    “Sodalitium”, nel suo editoriale di luglio (n.
    51), aveva annunciato la pubblicazione di un
    dossier “sui ‘tribunali canonici’ della Frater-
    52
    tutti avrebbero apprezzato l’onestà intellettuale
    delle autorità della Fraternità in Italia.
    Il dossier di “Sodalitium”, poi, avrebbe perduto
    gran parte del suo interesse.
    Don Simoulin (o i suoi superiori) ha scelto invece
    un’altra strada; quella di negare la verità: lo
    dimostra in maniera evidente il confronto tra il
    suo editoriale – che qui di seguito pubblichiamo –
    e i documenti autentici ma riservati della Fraternità
    che avete appena letto. Un breve commento
    di “Sodalitium” si accontenterà solo di sottolineare
    il contrasto tra l’editoriale di “Roma felix” e
    l’articolo di Mons. Tissier estratto da “Cor
    unum”.
    A questo punto, alla Fraternità chiediamo
    solo – lo chiedono soprattutto i fedeli che
    hanno finora avuto fiducia in essa – di dire la
    verità, perché Dio è Verità.
    Sodalitium
    RISPOSTA ALL’EDITORIALE
    DELL’ABBÉ SIMOULIN
    Un editoriale di Roma felix
    Quello che potete leggere (alle pagg. 51-
    52) è l’editoriale del numero di novembre di
    Roma felix. Ne è autore l’abbé Michel Simoulin,
    già rettore dell’Istituto universitario
    San Pio X a Parigi, già direttore del seminario
    di Ecône, e attualmente superiore del distretto
    italiano della Fraternità San Pio X. Di
    questo distretto, Roma felix è la “lettera mensile
    di informazioni”: una rivista ufficiale.
    Motivo dell’editoriale, le domande che
    “parecchi amici della Fraternità” pongono
    all’abbé Simoulin su dei “sedicenti ‘tribunali’
    costituiti dalla Fraternità per sciogliere matrimoni,
    voti religiosi, ecc.”. L’abbé Simoulin si
    rivolge direttamente agli amici della Fraternità
    che sono dubbiosi, ma risponde anche
    indirettamente a chi semina “i dubbi e la
    zizzania” diffondendo queste voci…
    Un’accusa a Sodalitium?
    È difficile non pensare che l’abbé Simoulin
    non si riferisca all’editoriale del n. 51 di
    Sodalitium (luglio 2000). Infatti, la Fraternità,
    almeno in Italia, ha sempre taciuto
    sull’esistenza della “Commissione canonica
    San Carlo Borromeo”, istituita nel 1991; è
    singolare che se ne parli solo dopo la pubblinità
    San Pio X”. “Dal 1991 – vivente Mons.
    Lefebvre – la Fraternità San Pio X si è arrogata
    il ‘potere di legare e di sciogliere’ sui
    suoi fedeli (e potenzialmente su tutti i cattolici)
    usurpando i poteri esclusivi della Santa
    Sede. Un tribunale che siede nella casa generalizia
    della Fraternità in Svizzera accorda le
    dispense dagli impedimenti matrimoniali
    (che renderebbero invalido il legame), annulla
    i matrimoni, dispensa dai voti religiosi, toglie
    le censure ecclesiastiche, incluse le scomuniche…”.
    È quanto scrivevamo a p. 4
    dell’ultimo numero di Sodalitium. Pur senza
    citare la nostra rivista, don Simoulin reagisce,
    con il suo editoriale di novembre, a quanto
    abbiamo scritto in proposito, o, piuttosto, risponde
    alle reazioni dei suoi fedeli, perplessi
    e preoccupati per quanto abbiamo rivelato.
    Al posto di don Simoulin, avremmo giocato
    d’anticipo con Sodalitium: avremmo
    pubblicato un dossier della Fraternità pubblicando
    tutti i documenti sulla “Commissione
    canonica” giustificandone e difendendone
    canonicamente l’esistenza; non tutti sarebbero
    stati d’accordo con questa posizione, ma
    53
    sordinata”. Ogni volta che l’abbé Simoulin
    parla dei tribunali della Fraternità per negarne
    l’esistenza, scrive “tribunale” tra virgolette,
    e li definisce “sedicenti”, in quanto
    frutto della nostra fantasia.
    Mons. Bernard Tissier de Mallerais, uno
    dei 4 vescovi della Fraternità, Presidente della
    Commissione canonica, ha invece utilizzato
    ben 12 volte le parole tribunale e tribunali su
    Cor unum (la rivista ufficiale della Fraternità),
    senza alcun uso delle virgolette, in riferimento
    alla Commissione da lui presieduta, e
    questo in opposizione ai tribunali di Giovanni
    Paolo II, definiti via via tribunali “novus ordo”,
    tribunali “modernisti”, tribunali “ufficiali”.
    Il titolo stesso dell’articolo di Mons. Tissier
    è “legittimità e statuto dei nostri tribunali
    matrimoniali”. Lo scopo dell’articolo è
    “giustificare dottrinalmente l’esistenza e il
    funzionamento dei nostri tribunali matrimoniali”.
    Per Mons. Tissier “l’istituzione dei tribunali
    matrimoniali nell’orbe della tradizione
    è specificamente giustificata” da quattro argomenti,
    che cita al punto III, 4. Il fedele della
    Fraternità che ricorre alla Commissione canonica
    sottoscrive una “promessa” giurata nella
    quale si impegna a conformarsi “alla sentenza
    del tribunale” della Fraternità.
    Queste citazioni bastano a dimostrare
    che, quanto al primo punto, Roma felix non
    dice la verità.
    Quanto al secondo punto, l’editoriale di
    Roma felix asserisce: “siccome spesso non ci
    si può fidare delle risposte date dai tribunali
    diocesani, tutti possono sottoporre i loro quesiti
    ed i loro casi di coscienza a tali commissioni,
    i cui membri, esaminato il caso, danno
    una risposta che non è niente di più di un
    avviso o un consiglio, e non è mai una sentenza
    declaratoria avente forza di legge! A
    parte il fatto che una sentenza non è mai
    una legge, ma l’applicazione di una legge,
    vediamo cosa scrive Mons. Tissier sempre su
    Cor unum: “Si tratta di una vera giurisdizione,
    e non di una esenzione dal diritto e
    dall’obbligo che hanno i fedeli di accettare
    una sentenza. Pertanto abbiamo il potere e
    il dovere di emanare vere sentenze, con potestatem
    ligandi vel solvendi. Esse hanno
    pertanto valore obbligatorio. La ragione
    prossima di ciò si trova nel fatto che dobbiamo
    poter dire ai fedeli ciò che devono fare,
    quod debent servare. Le nostre sentenze non
    sono delle semplici opinioni private…”
    (IV, 4). Infatti, lo abbiamo visto, il fedele
    cazione di questo editoriale, nel quale si annunciava
    l’imminente pubblicazione del presente
    dossier (non escludiamo naturalmente
    che l’editoriale di Roma felix si rivolga anche
    ad altre persone a noi sconosciute).
    Le accuse dell’abbé Simoulin sono pesanti:
    essere seminatori di dubbi e di zizzania,
    avere un’immaginazione abbastanza disordinata,
    mancare di onestà, fare, infine,
    l’opera del diavolo.
    Il diavolo, come ognun sa, è il “padre
    della menzogna”. Scrivendo che dei “tribunali”
    sono stati “costituiti dalla Fraternità per
    sciogliere [sic! Leggi: per annullare] matrimoni,
    voti religiosi ecc.” Sodalitium ha mentito,
    o ha detto la verità? E se non abbiamo
    mentito, chi mente?
    Quello che Roma felix ammette dicendo la
    verità
    L’editoriale in questione deve ammettere
    che “Mons. Lefebvre aveva chiesto che
    fossero istituite delle commissioni (…) che
    non sono affatto un organismo permanente,
    ma si riuniscono di volta in volta…”. In queste
    poche righe vi è tutto ciò che Roma felix
    ammette (dopo 9 anni) a proposito delle
    Commissioni, affermando la verità.
    Quello che Roma felix nega
    Lo scopo dell’editoriale non è però ammettere,
    quanto negare. Ora, in particolar
    modo, Roma felix nega:
    1) che la Fraternità abbia costituito dei
    “sedicenti ‘tribunali’”
    2) che le commissioni istituite dalla Fraternità
    diano una risposta che sia “una sentenza
    declaratoria avente forza di legge”. Si
    tratta solo di organi consultivi, che danno
    “niente di più che un avviso o un consiglio”
    3) che queste commissioni abbiano “così
    usurpato i poteri del Papa e della Curia romana”.
    Si tratta di tre bugie che Roma felix racconta
    ai propri lettori e la Fraternità italiana
    ai propri fedeli.
    Roma felix non dice la verità. Le prove.
    Quanto al primo punto, Roma felix scrive:
    “quando si parla di ‘tribunali’ istituiti dalla
    Fraternità, mi dispiace dire che essi sono il
    frutto di una immaginazione abbastanza di-
    della Fraternità che ricorre alla Commissione
    canonica sottoscrive una “promessa” giurata
    nella quale si impegna a conformarsi
    “alla sentenza del tribunale” della Fraternità
    (Mons. Tissier usa 8 volte il termine
    sentenza riferendosi ai giudizi della sua
    Commissione, messi in opposizione alle sentenze
    “novus ordo”).
    Queste citazioni bastano a dimostrare
    che, anche quanto al secondo punto, Roma
    felix non dice la verità.
    Quanto al terzo punto, Roma felix scrive:
    “Sembra che ci sia chi semini i dubbi e la zizzania
    per far credere che la Fraternità abbia così
    usurpato i poteri del Papa e della Curia romana”
    mentre “si può dire tutto quello che si vuole,
    ma è fuor di dubbio che la Fraternità riconosce
    l’autorità di Roma, non vuole usurpare nulla della
    suprema giurisdizione di Roma e non usa che
    di questa facoltà di supplenza prevista dal diritto
    canonico per il bene delle anime, come fa d’altra
    parte per le confessioni e per i matrimoni”. Infine,
    Roma felix ammette che “spesso non ci si
    può fidare delle risposte [anche i tribunali diocesani
    danno solo risposte, e non sentenze? N.d.r.]
    date dai tribunali diocesani”, come se la Fraternità
    mettesse in dubbio l’autorità dei tribunali
    diocesani unicamente, e non di quelli della Santa
    Sede (Sacra Rota ad esempio).
    Certo, la Fraternità riconosce (purtroppo)
    – almeno a parole – l’autorità di Giovanni
    Paolo II, né mai abbiamo detto il contrario.
    Certo, la Fraternità non ammette di
    usurpare i poteri della Santa Sede, perché il
    termine “usurpare” indica già abuso.
    Ma la Fraternità pretende sostituire e
    supplire “i poteri del Papa e della Curia romana”
    (e non solo quelli dei vescovi diocesani)
    nelle materie in questione.
    Mons. Lefebvre stesso, nella sua lettera
    del 15 gennaio, scrisse che le Commissioni
    dovevano supplire “in un certo senso alla defezione
    delle Congregazioni romane” e
    Mons. Tissier ammette: “è vero – scrive –
    che le nostre sentenze in terza istanza rimpiazzano
    le sentenze della Rota romana,
    che giudica in nome del papa come tribunale
    di terza istanza. Ma non si tratta di una
    usurpazione di un potere di diritto divino del
    papa, perché il fatto che questa terza istanza
    sia stata riservata al papa dipende solo dal diritto
    ecclesiastico!” (IV, 5 pag. 43). Abbiamo
    dimostrato che il divieto di ricorrere al Papa
    (il fedele della Fraternità s’impegna a non
    rivolgersi “ad un tribunale ecclesiastico ufficiale
    per fargli esaminare o giudicare” la sua
    causa) implica la negazione del primato di
    giurisdizione del Papa, che gli spetta di diritto
    divino. In ogni caso, Mons. Tissier ammette
    che la Fraternità, se non usurpa un
    potere di diritto divino del Papa, usurpa almeno
    un potere che gli spetta di diritto ecclesiastico!
    Queste citazioni bastano a dimostrare
    che perfino quanto al terzo punto Roma felix
    non dice la verità.
    Un’inutile scappatoia
    Al termine del suo editoriale, l’abbé Simoulin
    ammette che “come in ogni società
    umana” anche nella Fraterrnità può capitare
    che “uno dica una cosa sbagliata, l’altro
    faccia un errore, un altro scriva una parola
    fuori luogo… Però non sarebbe onesto appoggiare
    su questi sbagli un discorso per provare
    che la ‘Fraternità’ sta sbagliando gravemente.
    È questo fare l’opera del diavolo”.
    A parte il fatto che non si capisce perché
    la Fraternità – come pure l’Istituto Mater
    Boni Consilii e qualunque istituzione non
    direttamente fondata da Dio e da lui dotata
    dell’infallibilità, come la Chiesa – non possa
    sbagliare gravemente, da queste righe traspare
    un estremo tentativo di difesa: eventuali
    errori rilevati negli scritti di sacerdoti
    della Fraternità non coinvolgerebbero la
    Fraternità stessa…
    Questo argomento – nella fattispecie – è
    inane. I documenti da noi citati, infatti, sono
    documenti ufficiali della Fraternità: le Ordonnances,
    promulgate prima da Mons. Lefebvre
    e poi da Mons. Fellay, una esposizione
    dottrinale sulle Commissioni canoniche
    della Fraternità redatta dal suo Presidente,
    Mons. Tissier, e pubblicata dal bollettino ufficiale
    Cor unum, una lettera infine del fon-
    Don Simoulin
    datore stesso della Fraternità, Mons. Lefebvre,
    al superiore generale dell’epoca, l’abbé
    Schmidberger.
    Attribuire questi documenti ufficiali alla
    Fraternità e non ai loro autori materiali, non
    è fare l’opera del diavolo, ma opera di verità.
    Perché questo atteggiamento?
    Siamo molto addolorati di aver dovuto
    dimostrare che le affermazioni di Roma felix
    non sono veritiere, tanto più che l’estensore
    di questo editoriale è un sacerdote zelante
    che peraltro non poteva non sapere, tanto
    più che in quanto superiore di distretto egli
    sarebbe giudice in seconda istanza di quei
    tribunali dei quali nega l’esistenza!
    Oltre che addolorati e increduli, siamo
    anche stupiti. Roma felix non ignorava certo
    – perché lo avevamo annunciato - che Sodalitium
    preparava un “voluminoso dossier”
    sulle Commissioni canoniche. Doveva pertanto
    supporre come probabile che uno dei
    tanti sacerdoti che hanno lasciato la Fraternità
    ci avesse potuto trasmettere i documenti
    interni riservati che abbiamo pubblicato.
    Ora, Roma felix non poteva ignorare che
    questi documenti avrebbero svelato in maniera
    inoppugnabile che l’editoriale in questione
    non era veritiero.
    Non solo si è mentito, ma si è mentito
    inutilmente; perché? Non spetta a noi giudicare,
    anche se probabilmente l’amore per la
    propria congregazione religiosa ha forzato
    la mano al redattore di Roma felix; se nobile
    è il sentimento, non si può però approvare il
    mezzo utilizzato…
    55
    I silenzi, le reticenze, le omissioni e purtroppo
    anche le falsificazioni dimostrano
    però almeno una cosa: che su questo punto,
    il superiore del distretto italiano della Fraternità
    San Pio X dubita della dottrina della
    Fraternità. Se fosse così certo dello “statuto
    e legittimità” dei tribunali canonici, perché
    negarne l’esistenza e la natura, quando
    Mons. Lefebvre scrisse invece che “non ci
    sono inconvenienti a che i fedeli conoscano
    l’esistenza di questa Commissione”? Invitiamo
    pertanto Roma felix a seguire questa direttiva
    del proprio fondatore, dicendo finalmente
    ai propri lettori tutta la verità. Errare
    humanum est, perseverare diabolicum.
    P. S.: a onor del vero Mons. Tissier, in una circostanza
    analoga, è stato invece più sincero. Quando Orlando
    Fedeli, nel 1996, venne a conoscenza – da una nota
    della rivista della Fraternità argentina Jesus Christus
    – dell’esistenza della Commissione canonica, si rivolse
    per delucidazioni ai sacerdoti di Campos (Brasile) che,
    a suo dire, gli diedero risposte “evasive o contraddittorie”:
    “a volte ci dissero che i tribunali non esistevano,
    a volte che c’era solo un bureau per le cause matrimoniali
    (…). Più tardi ci dissero e garantirono che non
    c’erano tribunali. In seguito ci confessarono che esistevano,
    ma che erano noti solo a quei sacerdoti che avessero
    fedeli con un problema giuridico matrimoniale. D. Licinio
    [il vescovo Licinio Rangel, consacrato da Mons.
    Tissier] ci scrisse che il Bureau di Campos dava solo
    opinioni di esperti (…) e non sentenze. (…) Stando così
    le cose scrissi a Mons. Fellay, attuale superiore della Fraternità
    San Pio X, a proposito dell’esistenza di questi tribunali.
    Ricevemmo da Mons. Tissier de Mallerais, presidente
    della Commissione canonica San Carlo Borromeo,
    una risposta che, invece di calmare i nostri dubbi, li
    aggravò. In questa lettera, datata 9 ottobre 1996, Sua Eccellenza
    ci informava che, oltre i tribunali di prima e seconda
    istanza, la Fraternità San Pio X aveva istituito un
    tribunale coi poteri della Sacra Rota Romana: ‘per le
    sentenze che pronunciamo in terza istanza applichiamo
    per analogia alla nostra Commissione canonica i poteri
    della Sacra Rota Romana, per la stessa ragione della situazione
    di necessità, poiché la Rota stessa è imbevuta di
    falsi princìpi personalisti. Anche in questo caso, vale il
    principio: Ecclesia supplet!’”. Mons. Tissier non convinse
    Orlando Fedeli, come non ha convinto noi. Però è
    stato sincero, e ha difeso la legittimità della Commissione
    che presiede. Roma felix non si è comportata allo
    stesso modo.
    I quattro vescovi della Fraternità in S. Pietro a Roma, in
    occasione del Giubileo 2000 (foto Fideliter)
    SS. MESSE
    COME AIUTARCI
    - Non si fanno abbonamenti a “Sodalitium”. Il nostro periodico viene inviato gratuitamente a
    tutti coloro che desiderano riceverlo.
    - Preghiamo tutti coloro che, per qualsiasi motivo, non desiderano ricevere “Sodalitium” di comunicarlo
    gentilmente alla nostra redazione.
    - Il nostro Istituto Mater Boni Consilii ed il suo periodico “Sodalitium” non hanno altri introiti
    che le vostre offerte senza le quali non possono vivere.
    Offerte:
    • Sul Conto della Banca CRT Ag. di Brusasco Cavagnolo, conto 1802189/26 intestato all’Associazione
    Mater Boni Consilii.
    • Sul Conto Corrente Postale numero 24681108 intestato a “Sodalitium”, periodico dell’Associazione
    Mater Boni Consilii.
    IN CASO DI MANCATA CONSEGNA SI
    PREGA DI RINVIARE AL MITTENTE
    CHE SI IMPEGNA A PAGARE LA
    RELATIVA TARIFFA:
    “Sodalitium” Periodico
    Loc. Carbignano, 36.
    10020 VERRUA SAVOIA (TO)
    presso CMP TORINO NORD
    Tel. 0161.839.335 - Fax 0161.839.334
    DESTINATARIO - Destinataire:
    SCONOSCIUTO - Inconnu
    TRASFERITO - Transféré
    DECEDUTO - Décédé
    INDIRIZZO - Adresse:
    INSUFFICENTE - Insuffisante
    INESATTO - Inexacte
    OGGETTO - Object:
    Rifiutato - Refusé
    RESIDENZE DEI SACERDOTI DELL’ISTITUTO
    ITALIA: Verrua Savoia (TO) Casa Madre. Istituto
    Mater Boni Consilii - Località Carbignano,
    36. Tel. 0161.83.93.35. Nei giorni feriali,
    S. Messa alle ore 7,30. Tutte le domeniche
    S. Messa ore 18,00. Benedizione Eucaristica
    tutti i venerdì alle ore 21. Il primo
    venerdì del mese, ora santa alle ore 21.
    FRANCIA: Mouchy Raveau 58400 - La Charité
    sur Loire. Per ogni informazione telefonare:
    (+33) 03.86.70.11.14.
    Tours: presso l’associazione Forts dans la Foi.
    Cappella St Michel, 29 rue d’Amboise. S.
    Messa tutte le domeniche alle ore 10,30. Tel.:
    (+33) 02.47.64.14.30. o (+33) 02.47.39.52.73.
    (R. P. Barbara).
    BELGIO: Dendermonde. don Geert Stuer: Kapel
    O.L.V. van Goede Raad (cappella N. S. del
    Buon Consiglio) Koning Albertstraat 146 - 9200
    Sint-Gillis Dendermonde. Messa tutte le domeniche
    alle ore 9,30. In settimana: Sint-Christianastraat
    7 - 9200. Tel.: (+32) (0) 52/21 79 28. S.
    ALTRE SS. MESSE
    ITALIA
    Ferrara: Chiesa S. Luigi, Via Pacchenia 47 Albarea.
    S. Messa tutte le domeniche alle ore 17,30.
    La 1ª domenica del mese alle ore 11,30. Per
    informazioni rivolgersi a Verrua Savoia.
    Loro Ciuffenna (AR): Fattoria del Colombaio,
    str. dei 7 ponti. S. Messa la 1ª domenica del
    mese alle ore 17,30. Per ogni informazione rivolgersi
    a Verrua Savoia.
    Maranello (MO): Villa Senni - Strada per
    Fogliano - Tel. 0536.94.12.52. S. Messa tutte
    le domeniche alle ore 11. La 1ª domenica del
    mese S. Messa alle ore 9.
    Milano: Oratorio S. Ambrogio. Via Vivarini 3. S.
    Messa tutte le domeniche alle ore 10,30. Per
    informazioni Tel.: 02.6575140 oppure rivolgersi
    a Verrua Savoia.
    Roma: Oratorio S. Gregorio VII. Via Pietro
    della Valle 13/b. S. Messa la 1ª, la 3ª e la 5ª
    domenica del mese, alle ore 11.
    Torino: Oratorio del S. Cuore, Via Thesauro
    3 D. S. Messa il primo venerdì del mese alle
    ore 18,15 e confessioni dalle ore 17,30. Tutte
    le domeniche, confessioni dalle ore 8,30, S.
    Messa cantata alle ore 9,00; S. Messa letta alle
    ore 11,15. Catechismo il sabato pomeriggio.
    Valmadrera (CO): Via Concordia, 21- Tel. 0341.
    58.04.86. SS. Messe la lª e la 3ª domenica del
    mese alle ore 17,30, e confessioni dalle ore 17.
    FRANCIA
    Annecy: 11, avenue de la Mavéria. SS. Messe la 2ª
    e la 4ª domenica del mese alle ore 10 e confessioni
    dalle ore 9,00. Tel.: (+33) 04.56.72.44.85
    Cannes: N.D. des Victoires, 4, rue Fellegara. S.
    Messa la 2ª e 4ª domenica del mese alle ore 18h.
    Lione: (2ème) 17, cours Suchet. S. Messa la 2ª e la
    4ª domenica del mese alle ore 17, e confessioni
    dalle ore 16,30. Tel.: (+33) 04.77.33.11.24.
    "Sarà qualcun'altro a ballare, ma sono io che ho scritto la musica. Io avrò influenzato la storia del XXI secolo più di qualunque altro europeo".

    Der Wehrwolf

  2. #2
    Moderatore
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Località
    Cermenate (CO)
    Messaggi
    23,572
     Likes dati
    136
     Like avuti
    264
    Mentioned
    3 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    SE LA CHIESA CATTOLICA è OSCURATA, SPARITA, INTROVABILE, I LEFEBVRIANI SI FONDANO DEI BEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI A LORO USO E CONSUMO: OIBò, NON SARà MICA UNA SCELTA SCISMATICA, QUESTA?
    SARANNO ANCORA OPERATIVI QUESTI TRIBUNALI DOPO LA DENUNZIA DI "SODALITIUM" DEL DICEMBRE 2000?



    GUELFO NERO

 

 

Discussioni Simili

  1. Risposte: 10
    Ultimo Messaggio: 11-06-12, 02:40
  2. Risposte: 18
    Ultimo Messaggio: 04-10-10, 13:38
  3. 11 - Commissione di studi sulla monarchia "Umberto II"
    Di Thomas Aquinas nel forum Monarchia
    Risposte: 83
    Ultimo Messaggio: 28-10-05, 11:06
  4. Risposte: 3
    Ultimo Messaggio: 06-01-05, 20:07
  5. Dossier di "Osservatorio Democratico" sulla Lega Nord
    Di Der Wehrwolf nel forum Etnonazionalismo
    Risposte: 14
    Ultimo Messaggio: 04-05-04, 23:31

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito