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    Predefinito Libertà di stampa e libertà d'espressione

    Libertà di espressione e libertà di stampa
    di Manlio Cammarata - 21.06.01
    Le argomentazioni di Franco Abruzzo, pubblicate una settimana fa in risposta alle domande che gli avevamo rivolto da queste pagine, pongono alcuni importanti punti fermi nella discussione sorta in seguito all'entrata in vigore della legge 62/01. Per la verità, Abruzzo non risponde alla seconda, cruciale domanda, se non sia necessaria una profonda revisione delle norme vigenti: se la cava con la generica affermazione che "le riforme sono sempre auspicabili". Tuttavia la posizione del presidente dell'Ordine di giornalisti lombardi è chiara (vedi anche L'appello di Franco Abruzzo al Ministro della giustizia, Vanno registrate le testate on line e La registrazione delle testate on-line è un obbligo) e si può sintetizzare in poche parole: "Le norme prevedono che l'editoria periodica sia sottoposta alle norme delle leggi del '48 sulla stampa e del '63 sulla professione giornalistica, la Corte costituzionale non ha ravvisato profili di illegittimità di queste norme, dunque non c'è nessun problema" .

    Invece di problemi ce ne sono molti e anche sul piano costituzionale. Tanto per incominciare, e per limitarci a un aspetto molto semplice, l'articolo 16 della nuova legge determina una disparità di trattamento tra i soggetti che chiedano la registrazione al tribunale ai sensi della legge 47/48 e quelli che preferiscano la registrazione sostitutiva nel registro degli operatori di comunicazione: i primi sono soggetti a limitazioni e controlli ai quali non possono essere sottoposti i secondi e tanto basta a far tremare l'articolo 3 della nostra Carta fondamentale: Tutti i cittadini... sono uguali davanti alla legge...

    La legittimità costituzionale delle norme sulla stampa è stata messa in dubbio molte volte nel corso degli anni. Oltre alla decisione citata da Abruzzo (la sentenza n. 2/71, che richiama la n. 11 e la n. 98 del 1968) ce n'è anche una del lontano 1957, in cui la Corte affermava che "Gli articoli 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non sono incompatibili con l'articolo 21 della Costituzione, non prescrivendo alcuna autorizzazione in senso tecnico, ma solo determinati adempimenti per la registrazione del giornale o del periodico".
    In tempi molto più recenti la questione è stata nuovamente sollevata dal Pretore di Livorno (ordinanza di rimessione del 24 marzo 1999, GU 1a serie speciale n. 23 del 9 giugno 1999). La Corte ha restituito gli atti al mittente, chiedendogli di riformulare il ricorso alla luce della depenalizzazione dell'art. 663-bis del codice penale, intervenuta nelle more del processo, e non si ha notizia dei passaggi successivi.

    Ma il ripetersi negli anni di ipotesi di incostituzionalità delle norme sulla stampa indica che qualcosa non funziona. Nulla esclude che la Corte costituzionale possa mutare il proprio orientamento, di fronte al nuovo contesto in cui l'articolo 21 deve esplicare i suoi effetti (vedi l'articolo di Daniele Coliva "High Time" per una nuova giurisprudenza).
    Tuttavia, se si osserva la questione in una prospettiva più ampia, ci si accorge facilmente che i veri problemi sollevati dalle recenti disposizioni sull'editoria non riguardano tanto le norme sulla registrazione delle testate (e in particolare la necessità di un direttore iscritto all'albo dei giornalisti), quanto la libertà di divulgazione delle idee nel suo significato più profondo. Per dirla in poche parole, l'oggetto del contendere non è la libertà di stampa, ma più in generale la libertà di espressione.

    Limitare il problema alla legittimità e all'obbligatorietà della registrazione delle testate, come fa Abruzzo, è fuorviante, perché il mondo della comunicazione è profondamente cambiato in questi ultimi anni. La legge 62/01 limita la libertà di espressione per chi non è giornalista e non gli interessa svolgere questa professione . Le norme sulla stampa, la loro legittimità costituzionale e l'opportunità di aggiornale sono un altro discorso. Sono norme che riguardano le imprese editoriali e il giornalismo professionale, come risulta evidente proprio dalle motivazioni delle sentenze della Corte, tutte emanate molto tempo prima della diffusione dell'internet.

    L'epoca in cui viviamo, non a caso definita "società dell'informazione", è caratterizzata dalla possibilità, per un grandissimo numero di individui, di diffondere le proprie idee senza confini, senza pastoie burocratiche, senza impegni economici e organizzativi e soprattutto senza intermediazioni, al di fuori della professione giornalistica. La Rete consente la più ampia manifestazione della libertà di espressione, che è cosa diversa dalla libertà di stampa (come risulta evidente anche dalla lettura dell'articolo 21 della Costituzione).

    La pretesa di sottoporre il diritto di espressione di qualsiasi cittadino italiano alle limitazioni che il nostro ordinamento prevede per le attività editoriali comporta l'obbligo di chiedere l'iscrizione nell'Albo dei giornalisti per tutti i cittadini che possiedono un computer, un modem e un accesso all'internet. Con una conseguenza paradossale: all'affermazione (non condivisibile, come abbiamo già scritto altre volte) che "siamo tutti giornalisti", di fatto Abruzzo risponde "allora iscrivetevi tutti all'Ordine"...

    E' evidente che non tutti i cittadini che intendono diffondere le proprie idee sulla Rete possono avere i requisiti per essere iscritti negli elenchi che danno diritto alla qualifica di "giornalista", sicché una buona parte ne sarebbe esclusa, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.
    E ci sono leggi che permettono di reprimere eventuali abusi della libertà di espressione, per evitare la paventata "anarchia" che deriverebbe dalla mancata estensione all'internet delle norme del '48. Il problema, se mai, è quello di dettare qualche semplice regola per assicurare l'applicabilità di queste leggi, come un obbligo di identificazione per chi diffonde notizie o opinioni on line, eventualmente sotto la tutela del cosiddetto "anonimato protetto".
    Semplice? Certo, a parte il fatto che l'internet è alquanto più estesa dei confini d'Italia...

    Per approfondire

  2. #2
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    La stampa può riportare frasi diffamatorie se c’è pubblico interesse
    di Emanuele Lucchini Guastalla*


    L’ultima sentenza della Cassazione fa chiarezza sulle interviste

    La Cassazione a sezioni unite, dopo più di tre lustri dalle sentenze che hanno segnato i confini del diritto di cronaca, torna sull’argomento con una decisione che completa il quadro a suo tempo tracciato, specificando un principio di fondamentale importanza per la libertà di stampa.

    Secondo quanto deciso dal Supremo Collegio, se ricorrono certe condizioni il giornalista che riporta fedelmente sulla carta stampata una dichiarazione diffamatoria rilasciata da un terzo esercita legittimamente il diritto di cronaca e non è responsabile della lesione all’onore o alla reputazione altrui. I giudici partono dall’esatta premessa che, mentre nella «classica» notizia di cronaca si riferisce un fatto storico, la pubblicazione di un’intervista ha lo scopo di rendere noto un fatto o un’opinione così come sono stati narrati da qualcuno. Il caso esaminato dalla Suprema Corte si riferisce a un’intervista, ma il principio che ne è scaturito sembra possa estendersi a ogni ipotesi di dichiarazione pubblica: l’affermazione nel corso di una conferenza stampa, le frasi pronunciate durante un comizio elettorale, le dichiarazioni formulate in occasione di un convegno, e via dicendo.

    È bene anzitutto precisare che questa sentenza non riconosce affatto una sorta di «licenza alla diffamazione». L’autore della dichiarazione infamante (poi riportata dalla stampa) continua a risponderne pienamente nei confronti della persona offesa; nel contempo, la stampa non può invocare l’esercizio del diritto di cronaca per riportare al pubblico qualsiasi dichiarazione oltraggiosa, posto che la divulgazione di un’intervista (o di altra pubblica dichiarazione) dal contenuto ingiurioso è legittima solo in specifiche e limitate ipotesi. Vediamo quali.

    Il giornalista in primo luogo, deve rimanere «neutrale» rispetto alle esternazioni dell’intervistato. Dunque, non può e non deve provocare lui stesso, con domande insinuanti o risposte ingiuriose, deve riportare la notizia in modo che risulti subito chiaro al pubblico che l’articolo non rivela un fatto storico, ma riferisce l’opinione di un singolo. Questo, tuttavia, non è ancora sufficiente. La pubblicazione dell’intervista, infatti, deve rivestire un carattere di pubblico interesse; il che significa che di norma, non si possono divulgare le opinioni infamanti di un «illustre sconosciuto».

    Per converso, sussiste un’utilità sociale nella pubblicazione della dichiarazione (anche oltraggiosa) di personaggi che, nella vita politica, culturale, economica, sociale e scientifica, rivestono un ruolo centrale. E ciò all’ulteriore condizione che non solo la provenienza, ma anche il contenuto della dichiarazione resa da un noto personaggio sia di pubblico interesse, cosa che si realizza quando la «vittima» delle dichiarazioni ingiuriose occupi una posizione altrettanto rilevante nella società e i fatti o i giudizi che le si riferiscono siano di reale interesse per la pubblica opinione.

    Il che, ovviamente, esclude la notizia futile, il mero pettegolezzo, anche se riferito a personaggi noti. È evidente, infatti, che se un noto personaggio politico accusa il suo panettiere di imbrogliare sul peso del pane, non vi è utilità sociale nel divulgare la notizia. Diversamente, la società ha interesse a sapere che un uomo politico contesta a un suo avversario di intascare tangenti, così come è legittimo che il pubblico sappia che un medico di fama mondiale incolpa un illustre collega di servirsi dei suoi pazienti come «cavie umane».

    Qualora queste affermazioni siano false, il medico che diffama il collega e il politico che scredita l’avversario ne rispondono pienamente di fronte alla legge e a coloro che hanno offeso; non, invece, il giornalista che si limita a riportare le loro dichiarazioni, posto che la pubblicazione dell’intervista assolve a una funzione socialmente utile. La divulgazione dell’esternazione oltraggiosa del personaggio pubblico, infatti, risponde all’esigenza della collettività di conoscere a fondo i personaggi della vita politica, sociale, economica, culturale, permettendole di avere contezza dei termini delle dispute che sorgono tra loro e di imparare a distinguere tra chi si comporta lealmente, e chi, al contrario, non si fa scrupoli a screditare gratuitamente i propri avversari pur di prevalere.

    Il giornalista, posto di fronte alla rivelazione ingiuriosa di una personalità celebre, non si trova più di fronte alla drastica alternativa di operare una sorta di censura a quanto gli sia stato riferito (con tagli o manipolazioni di dubbia liceità) oppure di pubblicare integralmente e fedelmente l’intervista, correndo però il serio pericolo di essere ritenuto responsabile di diffamazione. L’esternazione di un noto personaggio che sia di interesse per l’opinione pubblica può oggi essere riportata dalla stampa nella sua originalità e interezza, anche quando il suo contenuto sia volutamente e dichiaratamente offensivo. Ciò perché la «notizia» socialmente rilevante viene correttamente identificata nel fatto che un certo personaggio pubblico abbia formulato alcune affermazioni, vere o false, garbate o ingiuriose che siano.

    Il principio riconosciuto dai nostri giudici è di primaria importanza perché rappresenta l’unica via per consentire un libero esercizio del diritto di cronaca anche quando un dibattito (politico, sociale, culturale) assume toni forti, fino ad arrivare all’aperto scambio di insulti. Del resto, come sottolineava Arthur Schopenhauer, l’insulto, la menzogna, le insinuazioni gratuitamente infamanti altro non sono che gli espedienti ai quali ricorre chi non ha (o non ha mai avuto) validi argomenti per sostenere un confronto a far valere le proprie opinioni. E quando ciò accade, è bene che la società ne venga informata.

    *Professore di diritto privato Università di Bergamo

 

 

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