LA PAROLA AI MAGISTRATI
di Rita Guma
Mentre Berlusconi nega il diritto di parola e di critica politica ai cittadini, ai giornalisti, ai magistrati, si rinnova periodicamente, nel Paese, la polemica, anche in buona fede, fra schiere di cittadini che prendono posizione a favore, o contro, la possibilita' dei magistrati di "esternare" sui giornali.
Verificando cosa dice in merito la giurisprudenza, scopriamo che la Corte di Cassazione si e' occupata piu' volte di dirimere la questione nei suoi vari aspetti, a seguito di fatti di cronaca che avevano riportato in auge il dilemma.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che: i magistrati possono esprimere la propria opinione, denunciando, se del caso, perfino patti politici tesi alla normalizzazione della magistratura, manifestando in corteo purche' senza usare slogan offensivi per le Istituzioni, iscrivendosi a qualsivoglia sindacato dei magistrati, in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti per ogni cittadino (art. 21 della Costituzione) e quindi senza alcun riflesso sulla carriera.
Possono inoltre concedere interviste e dichiarazioni alla stampa su casi giudiziari loro assegnati, per "dissipare equivoci e per impedire distorsioni, al fine di contribuire ad una corretta e compiuta informazione, che è indiscutibile fattore di arricchimento della democrazia, in quanto assicura conoscenza, trasparenza e controllo".
D'altra parte l’art. 6 del codice etico adottato dall’Associazione Nazionale Magistrati (ai sensi dell’art. 58 bis del decreto legislativo n. 29/93) stabilisce che il magistrato "quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull’attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l’onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione di canali informativi riservati o privilegiati".
I magistrati non possono pero' abusare dell'esercizio di quest'ultimo diritto-dovere con dichiarazioni eccessive, che compromettano il prestigio e la credibilità dell’istituzione giudiziaria o che rivelino un particolare pregiudizio su un dato caso.
In tal caso essi sono tenuti ad astenersi dal deliberare sui casi penali oggetto delle dichiarazioni rilasciate , pena eventuali sanzioni disciplinari secondo l'art. 36 del codice di procedura penale (quando il giudice abbia "dato consiglio o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie").
Scopriamo pero' che (vi sono ben tre recenti sentenze della Cassazione in merito) anche gli avvocati sono tenuti, nell'esercizio della loro professione, ed anche al di fuori di essa, a mantenere il decoro consono alla categoria professionale, sia nei comportamenti che nelle dichiarazioni, evitando di usare i casi seguiti per farsi pubblicita' e non parlando in modo offensivo di magistrati e colleghi.
Di questo, pero', non si parla mai.
13 maggio 2003, pubblicato su Centomovimentinews




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