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Discussione: Come cambiano i tempi

  1. #21
    Nihil.
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    Predefinito Re: Come cambiano i tempi

    In origine postato da Alessandra
    Ho trovato una sentenza della Corte Costituzionale del 1972 in cui si afferma(va) che al pubblico ministero va attribuita una credibilità privilegiata stante la sua *funzione da svolgere super partes a tutela di superiori interessi di giustizia obbiettiva in forza della peculiare posizione istituzionale e della funzione assegnatagli per esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia*

    In sostanza si ammette esplicitamente una *superiore credibilità* dell'accusa rispetto alla difesa proprio per la funzione ricoperta dalla parte accusa.

    E' davvero allucinante notare come cambiano i tempi, credo che allo stato attuale la Corte Costituzionale non potrebbe mai emettere sentenze simili, non ne avrebbe (credo), il coraggio.

    .
    Scusa, ma cosa c'è che non va in quel passo della sentenza che hai riportato?

  2. #22
    Alessandra
    Ospite

    Predefinito Re: Re: Come cambiano i tempi

    In origine postato da Allanim
    Scusa, ma cosa c'è che non va in quel passo della sentenza che hai riportato?
    Ho detto che c'è qualcosa che non va? Ho detto come cambiano i tempi

  3. #23
    Nihil.
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    E va bene. ma perché sarebbero cambiati i tempi? quelle righe che hai riportato tutto sommato potrebbero tranquillamente essere riscritte ancora oggi. è ovvio che al procuratore non possa essere attribuita una veste di totale uguaglianza rispetto al difensore: basti pensare che il magistrato della pubblica accusa è un pubblico ufficiale, tenuto a verbalizzare per intero tutto quanto dovesse risultare nell'esercizio della sua attività di investigazione, peraltro obbligato ad evidenziare tutto quanto di illecito dovesse emergere dal proprio operato, nonché vincolato dal principio di obbligatorietà dell'azione penale: obblighi e doveri ai quali il difensore dell'imputato non è tenuto, posto che è discutibile che egli assuma la veste di pubblico ufficiale, e che, in ogni caso, è obbligato alla raccolta solo degli elementi di prova favorevoli per il proprio assistito senza essere neppure tenuto a denunciare i reati di cui abbia avuto notizia nel corso dell'eventuale attività investigativa da lui svolta. insomma, a me pare che quella sentenza del '72 non faccia altro che mettere in risalto differenze di ruolo e di funzione tra pp.mm. e avvocati del tutto ovvie e naturali.

    p.s. e comunque non escludo che in quella sentenza possa esserci scritto anche dell'altro. del resto mi rendo perfettamente conto che analizzare un qualsiasi provvedimento giurisdizionale estrapolando tre o quattro righe da un contesto molto più ampio è sempre un cattivo esercizio...

    ciao e buon lavoro.

  4. #24
    Alessandra
    Ospite

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    In origine postato da Allanim
    E va bene. ma perché sarebbero cambiati i tempi? quelle righe che hai riportato tutto sommato potrebbero tranquillamente essere riscritte ancora oggi. è ovvio che al procuratore non possa essere attribuita una veste di totale uguaglianza rispetto al difensore: basti pensare che il magistrato della pubblica accusa è un pubblico ufficiale, tenuto a verbalizzare per intero tutto quanto dovesse risultare nell'esercizio della sua attività di investigazione, peraltro obbligato ad evidenziare tutto quanto di illecito dovesse emergere dal proprio operato, nonché vincolato dal principio di obbligatorietà dell'azione penale: obblighi e doveri ai quali il difensore dell'imputato non è tenuto, posto che è discutibile che egli assuma la veste di pubblico ufficiale, e che, in ogni caso, è obbligato alla raccolta solo degli elementi di prova favorevoli per il proprio assistito senza essere neppure tenuto a denunciare i reati di cui abbia avuto notizia nel corso dell'eventuale attività investigativa da lui svolta. insomma, a me pare che quella sentenza del '72 non faccia altro che mettere in risalto differenze di ruolo e di funzione tra pp.mm. e avvocati del tutto ovvie e naturali.

    p.s. e comunque non escludo che in quella sentenza possa esserci scritto anche dell'altro. del resto mi rendo perfettamente conto che analizzare un qualsiasi provvedimento giurisdizionale estrapolando tre o quattro righe da un contesto molto più ampio è sempre un cattivo esercizio...

    ciao e buon lavoro.
    Che dire? Prendo atto che secondo te ancora oggi i p.m. hanno una credibilità privilegiata visto che svolgono ed hanno sempre svolto la loro funzione super partes a tutela di superiori interessi di giustizia obbiettiva

  5. #25
    Nihil.
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    In origine postato da Alessandra
    Che dire? Prendo atto che secondo te ancora oggi i p.m. hanno una credibilità privilegiata visto che svolgono ed hanno sempre svolto la loro funzione super partes a tutela di superiori interessi di giustizia obbiettiva
    E prendi atto male. mi sono semplicemente limitato a dire che dal punto di vista tecnico-giuridico quella sentenza della CC a me sembra ineccepibile e comunque sempre attualissima. tutto ciò non ha nulla a che vedere con il giudizio di valore che tu ed io possiamo nutrire sui tanti comportamenti deontologicamente scorretti di certi pp.mm. se poi preferisci stravolgere il senso dei miei post...beh, accomodati pure.

  6. #26
    Alessandra
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    In origine postato da Allanim
    E prendi atto male. mi sono semplicemente limitato a dire che dal punto di vista tecnico-giuridico quella sentenza della CC a me sembra ineccepibile e comunque sempre attualissima. tutto ciò non ha nulla a che vedere con il giudizio di valore che tu ed io possiamo nutrire sui tanti comportamenti deontologicamente scorretti di certi pp.mm. se poi preferisci stravolgere il senso dei miei post...beh, accomodati pure.
    Sempre attualissima per il solo fatto che il p.m. è un pubblico ufficiale? Il codice stabilisce oggi la parità delle parti, una parità che si è cercata di raggiungere nel tempo a seguito di varie ed importantissime riforme. Non ho affatto stravolto il tuo intervento, se per te questa sentenza è attualissima e addirittura redigibile pure oggi viviamo su due mondi diversi e paralleli che non c'è bisogno di stravolgere affatto. L'unico ad essere super partes per definizione è il giudice che deve giudicare, non certo il p.m. magistrato.

  7. #27
    Nihil.
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    In origine postato da Alessandra
    Sempre attualissima per il solo fatto che il p.m. è un pubblico ufficiale? Il codice stabilisce oggi la parità delle parti, una parità che si è cercata di raggiungere nel tempo a seguito di varie ed importantissime riforme. Non ho affatto stravolto il tuo intervento, se per te questa sentenza è attualissima e addirittura redigibile pure oggi viviamo su due mondi diversi e paralleli che non c'è bisogno di stravolgere affatto. L'unico ad essere super partes per definizione è il giudice che deve giudicare, non certo il p.m. magistrato.
    tu sovrapponi i piani: un conto è il processo con la sua ovvia e naturale parità delle parti di fronte ad un giudice terzo, altra cosa sono lo status, la funzione il ruolo gli obblighi i doveri che il diritto positivo assegna al magistrato della pubblica accusa [soprattutto durante la fase delle indagini] e che sono completamente estranei all'attività del difensore [come nel mio primo intervento cercavo di spiegare]. quella sentenza è sempre attuale - e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario - anche perché ancora oggi inquirenti e giudicanti appartengono alla stessa corporazione, alla medesima cultura giurisdizionale - l'accesso e la formazione e la carriera sono le stesse, stesso è l'organo di autogoverno. da questo punto di vista non c'è totale uguaglianza di posizioni tra accusa e difesa. e sia detto per inciso: almeno finché non sarà approvata la separazione delle carriere [rispetto alla quale, se non sbaglio, tu sei pure contraria...] - il pm diventa "parte" solo dopo aver esercitato l'azione penale.

  8. #28
    Alessandra
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    In origine postato da Allanim
    tu sovrapponi i piani: un conto è il processo con la sua ovvia e naturale parità delle parti di fronte ad un giudice terzo, altra cosa sono lo status, la funzione il ruolo gli obblighi i doveri che il diritto positivo assegna al magistrato della pubblica accusa [soprattutto durante la fase delle indagini] e che sono completamente estranei all'attività del difensore [come nel mio primo intervento cercavo di spiegare]. quella sentenza è sempre attuale - e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario - anche perché ancora oggi inquirenti e giudicanti appartengono alla stessa corporazione, alla medesima cultura giurisdizionale - l'accesso e la formazione e la carriera sono le stesse, stesso è l'organo di autogoverno. da questo punto di vista non c'è totale uguaglianza di posizioni tra accusa e difesa. e sia detto per inciso: almeno finché non sarà approvata la separazione delle carriere [rispetto alla quale, se non sbaglio, tu sei pure contraria...] - il pm diventa "parte" solo dopo aver esercitato l'azione penale.
    Probabilmente non ti sei reso conto che mi hai dato piena ragione ( ) quando dici a conclusione del tuo post che il p.m. diviene parte solo dopo l'esercizio dell'azione penale che come ben sai è data dalla formulazione del capo di imputazione. Prima dovrebbe appunto tutelare i superiori interessi della giustizia che non sono accusa per forza ma anche indagini a favore della persona indagata. Cosa che di regola non fa nonostante sia prevista dalla legge (obbligo tuttavia, guarda caso, non sanzionato in caso di mancato rispetto). Chi nega che il p.m. quale magistrato ed il giudice in quanto tale facciano parte del medesimo corpo anche se trattasi di articolazioni diverse? Nessuno, tantomeno io. Fatto sta che, nonostante il p.m. divenga parte solo dopo la formulazione del capo di imputazione, nei fatti parte lo è anche quando non dovrebbe esserlo. Ed è proprio per questo che quella credibilità superiore affermata dalla Corte Costituzionale nel 1972 non esiste più, se mai è esistita. Non per altro il mio post iniziale si riferisce al 358 c.p.p., quando il p.m., ancora, non è (anzi, non dovrebbe), essere parte. Da qui l'esigenza di aumentare la tutela in concreto del diritto di difesa, perchè purtroppo chi dovrebbe fare il suo dovere spesso non lo fa.

  9. #29
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    In origine postato da Alessandra
    Probabilmente non ti sei reso conto che mi hai dato piena ragione ( ) quando dici a conclusione del tuo post che il p.m. diviene parte solo dopo l'esercizio dell'azione penale che come ben sai è data dalla formulazione del capo di imputazione. Prima dovrebbe appunto tutelare i superiori interessi della giustizia che non sono accusa per forza ma anche indagini a favore della persona indagata. Cosa che di regola non fa nonostante sia prevista dalla legge (obbligo tuttavia, guarda caso, non sanzionato in caso di mancato rispetto). Chi nega che il p.m. quale magistrato ed il giudice in quanto tale facciano parte del medesimo corpo anche se trattasi di articolazioni diverse? Nessuno, tantomeno io. Fatto sta che, nonostante il p.m. divenga parte solo dopo la formulazione del capo di imputazione, nei fatti parte lo è anche quando non dovrebbe esserlo. Ed è proprio per questo che quella credibilità superiore affermata dalla Corte Costituzionale nel 1972 non esiste più, se mai è esistita. Non per altro il mio post iniziale si riferisce al 358 c.p.p., quando il p.m., ancora, non è (anzi, non dovrebbe), essere parte. Da qui l'esigenza di aumentare la tutela in concreto del diritto di difesa, perchè purtroppo chi dovrebbe fare il suo dovere spesso non lo fa.
    Insomma, siamo d'accordo: così come nel '72, anche oggi il diritto vivente impone all'organo inquirente - almeno fino a quando non decide di esercitare l'azione penale - di essere "imparziale e super partes" anche se poi nella pratica questo difficilmente si verifica [per cui - come scrivi - nel corso dei decenni i pp.mm. avrebbero DI FATTO smarrito la loro presunta "superiore credibilità" - cosa, questa, che, ripeto, non mi pare di non aver mai messo in dubbio].

    Il riferimento alla unicità delle carriere mi serviva per dire che pur dopo l'inserimento dei principi del c.d. "giusto processo" nella Costituzione non ritengo - come anche decine di giuristi vanno ripetendo ormai da tempo in decine di seminari e convegni - che oggi si possa parlare tout court di parità tra accusa e difesa. Da un punto di vista giuridico-normativo nonché ordinamentale, infatti, non ci potrà mai essere piena uguaglianza tra pm e difensore almeno fino a quando il primo continuerà ad appartenere alla stessa "famiglia" dell'organo chiamato poi ad emettere la sentenza. Ripeto: è anche - se non soprattutto - da questo punto di vista che il magistrato della pubblica accusa continua tutto sommato a possedere quella stessa esatta identica e del tutto peculiare posizione istituzionale che aveva trent'anni fa.

 

 
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