L’ordinanza di Sirchia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, avrà la durata di un anno
Tra le razze “aggressive” anche alani, pastori tedeschi e San Bernardo
È in vigore da oggi, con durata di un anno, l'ordinanza del ministro della salute Girolamo Sirchia che introduce limiti all'addestramento di alcune razze di cani con finalità aggressive, per i proprietari un'assicurazione obbligatoria. Il provvedimento pubblicato in Gazzetta in edicola oggi, contiene alcune aggiunte e chiarimenti rispetto ad una prima stesura sia sulle razze canine interessate sia sulla esclusione delle limitazioni per i cani delle forze armate, di polizia e della protezione civile.
Per quanto riguarda le razze canine l'ordinanza fa riferimento a due gruppi di animali inseriti nella classificazione internazionale della federazione dei cinofili. Di questi fanno parte tra l'altro, oltre ai pitbull, i rottweiler e i dobermann. Ma anche cani che fino ad oggi erano considerati non aggressivi come gli alani, i boxer e i bull-dog, i pastori tedeschi e i San Bernardo.
La precisazione è arrivata nel giro di due giorni, proprio perché il primo testo dell’ordinanza era apparso piuttosto vago in merito alla definizione delle razze. Tant’è che si ipotizzava l’incarico al Consiglio superiore di sanità di stilare un elenco, entro ottobre, dei cani ”aggressivi”. Invece si è deciso si stringere i tempi e di fare riferimento alle classificazioni internazionali della federazione cinofila, questo proprio per evitare incertezze ai proprietari deli animali, che non avrebbero saputo come comportarsi.
L'ordinanza precisa inoltre che il divieto riguarda non gli allevamenti ma l'addestramento inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità a scopo aggressivo; inoltre è previsto anche il divieto di selezione o incrocio tra razze di cani per svilupparne l'aggressività e la somministrazione di sostanze dopanti; infine dal provvedimento sono esclusi i cani poliziotto.
Secondo l'ordinanza di Sirchia chiunque possegga o detenga cani pericolosi è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal ministero delle attività produttive.
L'articolo 2 del provvedimento afferma che fermo l'obbligo di osservare le disposizioni concernenti l'uso del guinzaglio e della museruola per i cani condotti nei luoghi pubblici previste dal regolamento di polizia veterinaria, è vietato acquistare, possedere o detenere cani considerati pericolosi «ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all' art. 727 del codice penale; ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità ».
Questi divieti non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.




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