Risultati da 1 a 6 di 6
  1. #1
    Obama for president
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    Talking guardate le semplificazioni fiscali di tremonti

    un mio amico commercialista mi ha spiegato la così detta riduzione delle tasse e semplificazione fiscale di tremonti:



    Definizione di no tax area:

    "parte del reddito non soggetta a tassazione"

    la no tax area può raggiungere al massimo 7.500 euro.

    I'importo di 7.500 si riduce mano a mano che il reddito aumenta fino ad annullarsi in caso di superamento del limite di euro 33.500.

    Il calcolo della no tax area è piuttosto difficile

    = (33.500-reddito conseguito nell'anno)/26.000

    se il risultato è negativo non si ha diritto alla no tax area.
    se il risultato è superiore ad 1 non si pagano imposte
    se il risultato è un numero compreso tra 0 e 1 si prendono 4 decimali e si moltiplicano per 7.500. Il numero che esce è la no tax area!
    Come vedete è tutto molto facile, semplice ed è un esempio di semplificazione della vita ai cittadini!

  2. #2
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    Predefinito

    Ma no guarda che ti sbagli la riforma e' chiarissima, basta leggere il testo originario

    1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d?imposta di cui all?articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all?articolo 10, si deduce l?importo di 3.000 euro.
    2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), <CW-5>e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto di commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell?anno.
    3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all?articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell?anno.
    4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell?articolo 49 o di impresa di cui all?articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
    5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l?ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all?articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d?imposta di cui all?articolo 14, e l?importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.».
    c) All?articolo 11, relativo alla determinazione dell?imposta, sono apportate le segunti modificazioni:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L?imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell?articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell?imposizione di cui all?articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
    a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
    b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
    c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
    d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
    e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.»;
    2) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell?unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l?imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d?imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.»;
    d) l?articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente: «Articolo 13 (Altre detrazioni)
    1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall?imposta lorda pari a:
    a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
    b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
    c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
    d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;
    e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.
    2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all?articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall?imposta lorda pari a:
    a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
    b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
    c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
    d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
    e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
    f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;
    g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.
    3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell?articolo 49 o di impresa di cui all?articolo 79, spetta una detrazione dall?imposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.
    4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro».

  3. #3
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    OGNI ANNO DELLE MODIFICHE... CREDO LO FACCIANO APPOSTA.... PER FARCI SBAGLIARE E POI CHIEDERE I CONGUAGLI O I COSIDDETTI CONDONI
    su questo forum è meglio non rispondere ai fessi!
    PURTROPPO GLI ITALIANI SI BEVONO QUALSIASI MINCHIATA, DA SEMPRE (CETTO LA QUALUNQUE)

  4. #4
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    Ho messo alcuni esempi per semplificare un po' la teoria

    Sonia

  5. #5
    colleziono trofei
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    In origine postato da sonia78
    Ho messo alcuni esempi per semplificare un po' la teoria

    Sonia
    Peccato solo che hai sbagliato i calcoli, rileggiti meglio la norma e dimmi cosa va al denominatore del rapporto.

    http://www.politicaonline.net/forum/...threadid=73710

    Volevo farti una domanda: se uno ha più redditi, (per esempio lav. dipendente e impresa) quale deduzione si calcola. 3000, 4500, 7000 o 7500?

  6. #6
    Ex ore tuo te judico
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    Purtroppo siamo nelle mani di un gruppo di azzeccagarbugli incompetenti.....

 

 

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