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" iIN 78 PAGINE MOTIVAZIONI SU SENATORE A VITA
CHE NON DISPOSE DELITTO PECORELLI
Andreotti, Cassazione: contro di lui
solo un 'teorema' senza prove
24 novembre 2003
ROMA. Contro il senatore a vita Giulio Andreotti la Corte d'Appello di Perugia, condannandolo a 24 anni di reclusione per il delitto del giornalista Mino Pecorelli, formulò soltanto un « teorema violando le corrette regole di valutazione delle prove» . Per la Corte di Cassazione, dunque, nei confronti di Andreotti venne formulato soltanto un teorema con la condanna per il delitto del giornalista ucciso nel marzo del '79. Le sezioni unite penali della Suprema Corte affidano a 78 pagine (sentenza 45276) le motivazioni con le quali il 29 ottobre scorso hanno assolto «perchè il fatto non sussiste» il sette volte presidente del Consiglio assolto in primo grado e condannato a 24 anni di reclusione come mandante del delitto Pecorelli.
Secondo la Corte di Cassazione il caso sul delitto Pecorelli doveva chiudersi già in primo grado con l'assoluzione di Andreotti quando i
giudici avevano «fatto corretta applicazione della garanzia estrema dell'oltre ogni ragionevole dubbio». Secondo le sezioni unite, il senatore a vita merita l'assoluzione piena senza bisogno di un ulteriore grado di giudizio perchè «un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata».
Un principio che, come osservano i supremi giudici di piazza Cavour, deve essere «condiviso e applicato soprattutto quando la sentenza di
condanna sia fondata, come nel caso in esame, su dichiarazioni accusatorie di un collaboratore (il superpentito Tommaso Buscetta) rimaste prive di elementi esterni idonei a corroborarle, essendo esse l'unica fonte di prova e non delineandosi, neppure sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti da parte del giudice di rinvio, la possibilità di rinvenire ed utilizzare ulteriori emergenze processuali».
I giudici della suprema corte, dopo aver bacchettato la sentenza d'appello, osservano come «legittimamente» la pubblica accusa
avrebbe potuto prospettare l'ipotesi del «possibile movente» del senatore a vita Andreotti ad uccidere il giornalista Mino Pecorelli. Osservano infatti gli ermellini che «l'originaria ipotesi accusatoria benchè fosse notevolmente complicata e controvertibile per l'intersecarsi e il sovrapporsi di più piani tra la fase dell'ideazione e quella dell'esecuzione dell'omicidio, poteva, tuttavia, ritenersi legittimamente prospettata dal pubblico ministero alla luce dei dati
investigativi raccolti nelle indagini preliminari, letti nell'ottica dell'astratta postulazione di un possibile interesse o movente di Andreotti all'uccisione del giornalista».
E allora, secondo la suprema corte, «assumevano rilievo» per l'ipotesi formulata dalla pubblica accusa «gli elementi di natura dichiarativa e
documentale relativi alla figura e al ruolo di Chichiarello e la scoperta del deposito di armi e munizioni nei sotterranei del ministero della Sanità, conducenti alla causale della banda della Magliana e della destra eversiva romana».
Lo stesso rilievo assumeva «la chiamata in reità di Buscetta, conducente invece alla causale mafiosa, legata all'asserito intreccio dei rapporti Dalla Chiesa-Pecorelli con il caso Moro e con l'interesse di Andreotti ad eliminare lo scomodo giornalista». E ancora avevano rilievo «le propalazioni dei collaboratori Carnovale, Moretti, Mancini e Abbatino, che segnalavano l'esistenza di collegamenti fra taluni membri della banda della Magliana, esponenti della destra eversiva e personaggi mafiosi nell'esecuzione del delitto». "
Lo sapevamo anche prima della sentenza della Suprema Corte. Lo sappiamo da anni che cosa sono i teoremi con cui si muove certa malagiustizia.....e chi sono i "Pitagora", i "Talete", gli "Euclide" che li costruiscono......e perchè.
Saluti liberali




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