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    Predefinito Feltri: l'aveva scampata per l'infamia a Cofferati ma...

    Feltri calunniò il Pds, il Tribunale lo condanna
    Vittorio Locatelli

    ROMA Mischiare informazione e propaganda costa caro, anche a distanza di anni, a Vittorio Feltri. Aver consentito che un suo giornalista, Francobaldo Chiocci, scrivesse su il Giornale che l'allora segretario amministrativo del Pds, Renato Pollini, era un camorrista, è costato a Feltri, a Chiocci e a il Giornale di Paolo Berlusconi, una condanna del Tribunale civile di Monza ad un risarcimento di 65mila euro, più 20mila a carico del solo Chiocci. Certo non sono le cifre miliardarie che Berlusconi (Silvio e Paolo), Previti ed altri, chiedono in via intimidatoria a numerosi giornalisti "colpevoli" di aver scritto semplicemente quanto contenuto in atti ufficiali e pubblici delle numerose inchieste della magistratura. Ma c'è una bella differenza tra il chiedere i danni a chi scrive il falso e chiedere cifre iperboliche a chi osa scrivere la verità.
    Ricordiamo cosa era stato scritto su il Giornale della gestione Feltri (quello costretto a fare due pagine di "scuse" ad Antonio Di Pietro per ottenere il ritiro di una serie di querele che, diventando sicuramente condanne, avrebbero fatto rischiare la galera ad alcuni giornalisti "pronti a tutto" pur di accondiscendere il loro direttore) su Renato Pollini. Il 10 ottobre del 1996 era un articolo, a firma di Chiocci, intitolato «Sotto la Quercia tremila miliardi» in cui si intervistava Luciano Peruzzi, definito «ex
    manager altamente introdotto nel mondo finanziario ». Nell'articolo si affermava che Pollini era socio di Peruzzi in una società «collegata alle Cooperative rosse» e che aveva «portato la camorra in casa» allo stesso Peruzzi. Tutte balle, come dimostrato dalla realtà dei fatti, ma va ricordato che nel 1996 il fratello del proprietario de il Giornale (Silvio Berlusconi) e lo stesso editore Paolo Berlusconi erano coinvolti in più di una inchiesta dei magistrati milanesi.
    E così Feltri, che fino a pochi anni prima cavalcava "Mani Pulite" da direttore de l'Indipendente, doveva rendersi utile al nuovo padrone che lo pagava lautamente e quindi, con grande "coerenza", da una parte inventare notizie "tangentiste" o peggio nei confronti degli avversari politici di Berlusconi, e dall'altra tentare in ogni modo di screditare i magistrati milanesi.
    Il 9 ottobre di quest'anno il giudice Alberto Roda ha emesso il verdetto, decidendo che la sentenza di condanna venga pubblicata sul Giornale nella stessa pagina, la 2, in cui si trovava l'articolo diffamatorio. I condannati dovranno anche pagare le spese processuali (oltre 12mila euro). Nella sentenza il giudice spiega che «nel testo dell'articolo, il nome di Renato Pollini viene accostato... alla camorra» in un modo che travalica «i limiti della verità oggettiva della notizia, la quale, si deve sottolineare, in alcun modo è stata comprovata in esito all'istruttoria, né con riferimento all'infamante accusa di collusione con la camorra, né in riferimento alla circostanza-base di essere socio della fantomatica Saf-Factor (la società di Peruzzi ndr)». Per il giudice non ci sono neppure vaghi indizi di una vicinanza di Pollini alla camorra e valuta le dichiarazioni di Peruzzi, riportate ed enfatizzate da il Giornale, «alla stregua dell'attribuzione di un gratuito quanto infamante epiteto, quale quello, appunto di camorrista».
    Naturalmente questa condanna non fermerà il Giornale berlusconiano. Le sue campagne contro l'opposizione continueranno come sempre, nello stile di quella su Telekom Serbia.

    Così vuole re Silvio.


    Oltre ai programmi; sarebbe sufficiente
    informare la gente su queste "cose", durante le campagne elettorali.
    Cartelloni 3x6 che riproducono le pagine di giornale (ormai innumerevoli) nelle quali sono stati condannati a pubblicare le loro scuse!!!

  2. #2
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    Predefinito Il curriculum

    Feltri e Ordine dei giornalisti

    Il 20 novembre 2000 era stato radiato dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
    Foto di bambini violentati su "Libero":
    1, Feltri "censurato" dall’Ordine nazionale.
    2. Feltri condannato per lo stesso episodio
    a due mesi di reclusione (patteggiati
    e poi commutati in sanzione pecuniaria)
    “La pubblicazione di immagini raccapriccianti e impressionanti non rientra nel diritto di cronaca”: l’impostazione dell’Ordine di Milano ritenuta fondata e corretta dal Tribunale di Monza e dal Consiglio dell’Ordine nazionale dei Giornalisti


    Milano, 7 febbraio 2003. ''Feltri assolto'' titolava il 5 febbraio il quotidiano Libero, riferendo la decisione dell'Ordine nazionale dei giornalisti sul procedimento disciplinare contro il direttore per la pubblicazione di foto di bimbi violentati. ''Il direttore di Libero è stato condannato'' ha precisato subito una nota dell'Ordine nazionale, spiegando che è stata solo modificata la sanzione (non la radiazione, come il 20 novembre 2000 aveva deciso l'Ordine lombardo, in primo grado, ma la censura). L’articolo 53 della legge professionale dice: “La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata”. A Feltri era stato contestato il seguente addebito: <Aver disposto, nella sua qualità di direttore di «Libero», la pubblicazione alla pagina 3 dell’edizione del 29 settembre 2000 del quotidiano di sette fotografie impressionanti e raccapriccianti di bambini ricavate da un «sito pornografico reso disponibile dai pedofili russi», e di una ottava fotografia a pagina 4 (raffigurante «una scena di violenza tratta dal video di pedofilia sequestrati dalla magistratura»), fotografie che appaiono tutte contrarie al buon costume e tali, «illustrando particolari raccapriccianti e impressionanti», «da poter turbare il comune sentimento della morale e l’ordine familiare». La pubblicazione delle 8 fotografie integra la violazione degli articoli 2 e 48 della legge m. 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica in relazione all’articolo 21 (VI comma) della Costituzione e all’articolo 15 della legge n. 47/1948 sulla stampa».
    La nota dell'Ordine nazionale spiega anche che al termine del dibattito, nel quale erano state proposte diverse sanzioni, per lo più di sospensione dall'albo, ''il Consiglio nazionale, modificando il giudizio dell'Ordine della Lombardia che aveva deciso la radiazione, gli ha comminato la sanzione della censura. Lo scrutinio segreto - conclude la nota - ha dato il seguente esito: 46 voti a favore, 42 contrari e una scheda bianca''.
    Per quanto riguarda, invece, la sanzione a Vittorio Feltri, il segretario dell'Ordine Vittorio Roidi, ha chiarito all’Ansa che nel procedimento contro il direttore di Libero ''c'è stato un lungo dibattito. C'era la radiazione fatta dall'Ordine di Milano, c'era la proposta della Commissione ricorsi che era stata di un anno di sospensione, e altre proposte di sospensione più lievi e poi la proposta di censura. Secondo lo statuto dell'Ordine - spiega ancora Roidi - si inizia la votazione a scrutinio segreto dalla proposta più lieve, quindi in questo caso dalla censura che è passata alla prima votazione con 46 voti a favore contro 42 contrari''.
    Per gli stessi fatti (la pubblicazione di foto di bimbi violentati) Vittorio Feltri ha patteggiato davanti al Tribunale di Monza una condanna a due mesi di reclusione poi commutata in pena pecuniaria. Feltri, inoltre, ha risarcito il presidente dell’OgL, riconoscendo di averlo diffamato, e ha pagato anche le spese legali. L’accusa penale riguardava la violazione dell’articolo 15 della legge n. 47/1948 sulla stampa (la pubblicazione, appunto, di foto impressionanti e raccapriccianti).
    “La pubblicazione di immagini raccapriccianti e impressionanti non rientra nel diritto di cronaca”: l’impostazione dell’Ordine di Milano è stata, quindi, ritenuta fondata e corretta sia dal Consiglio nazionale dell’Ordine sia dal Tribunale di Monza. La violazione del principio fissato nell’articolo 15 della legge sulla stampa costituisce anche violazione deontologica in quanto l’articolo 2 della legge professionale pone come limite al diritto insopprimibile della libertà di informazione e di critica il rispetto della persona umana, cioè il valore-cardine rappresentato dall’articolo 2 della Costituzione.
    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 293 del 17 luglio 2000, ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Cassazione, in quanto ha ritenuto che le pubblicazioni vietate dall’articolo 15 della legge sulla stampa siano quelle lesive della dignità umana e perciò avvertibili dall’intera collettività. La persona umana – ha precisato la Corte Costituzionale – è tutelata dall’articolo 2 della Costituzione, in base al quale deve essere interpretato l’articolo 15 della legge sulla stampa; la descrizione dell’elemento materiale del fatto-reato, indubbiamente caratterizzato dal riferimento a concetti elastici, trova nella tutela della dignità umana il suo limite, sì che appare escluso il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie, risultando quindi infondate le censure di genericità e indeterminatezza.
    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    La sentenza del Tribunale di Monza
    SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA
    SU RICHIESTA DELLE PARTI
    (artt. 444, 448 c.p.p.)
    TRIBUNALE DI MONZA
    Ufficio del Giudice
    per le Indagini Preliminari
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Giudice Dott.ssa Rosaria PASTORE
    all'udienza in Camera di Consiglio ex artt. 444 - 447 c.p.p. del 27 febbraio 2002 ha pronunciato la seguente
    SENTENZA
    nei confronti di:
    FELTRI. Vittorio, nato a Bergamo il 25.6.1943; residente a Ponteranica in via Maresana nr. 33; Difensore di Fiducia: Avv. Salvatore Lo Giudice, del foro di Milano, munito di Procura Speciale.
    IMPUTATO
    In concorso con Massano Massimo e GarneroFranco (posizioni "stralciate")
    del reato p. e p. dagli artt.110 c.p.,15 Legge 47/48, in relazione all'art. 528 c.p.:
    poiché, in concorso fra loro, il primo nella qualità di direttore (ex art. 7 L 633/41.), il secondo nella qualità di legale rappresentante della "Vittorio Feltri Editore e C. srI" (gestore della testata giornalistica), il terzo nella qualità di editore e direttore responsabile del quotidiano "Libero", allo scopo di farne distribuzione e di esporle pubblicamente, mettevano in circolazione immagini oscene (rappresentanti situazioni di pornopedofilia) -attraverso la loro pubblicazione sul quotidiano "Libero"- riportanti particolari impressionanti e raccapriccianti, tali da poter turbare il comune sentimento della morale.
    Con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale per Feltri Vittorio
    In Paderno Dugnano il 29.9.2000
    MOTIVAZIONE
    - Letti gli atti del procedimento penale sopra indicato e valutata la richiesta ex art. 444 c.p.p. nell'interesse dell'imputato FELTRI Vittorio avanzata dal difensore-procuratore speciale all'esito della notificazione degli avvisi ex art. 415 bis c.p.p. e consentita dal P.M. procedente con nota del 4 gennaio 2002 ;
    - rilevato che la pena concordata dalle parti ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p. risulta correttamente determinata ma espressa in "Lire" con la conseguente necessità di una modificazione che tenga conto dell'entrata in vigore della "moneta unica" lasciando immutata la determinazione della pena detentiva come da inizialmente concordata;
    -richiamato quanto verbalizzato, di conseguenza, all'odierna udienza e indicato di seguito il "rinnovato" calcolo della sanzione così determinata:
    P. B. = concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr. 1) c.p. ritenuta equivalente alla contestata recidiva: Mesi 3 di reclusione e 350 Euro di multa, calcolata in relazione al reato ex art. 15 L. 47/48 in relazione all'art. 528 c.p., ridotta per effetto del rito alla sanzione richiesta pari a Mesi 2 di reclusione e a 235 Euro di multa;
    Sottolineato che, per la sanzione detentiva, risulta richiesta la sostituzione nella corrispondente sanzione pecuniaria ex art. 53 L. 689/81 e che, anche per tale calcolo, la somma risulta espressa in lire per cui si impone adeguata rideterminazione anche di tale profilo della "pena concordata tra le parti";
    Evidenziato che la sostituzione di mesi 2 di reclusione è pari ad Euro 2.324,06 e che a tale somma deve aggiungersi quella della multa concordata in Euro 235, la pena finale e complessiva da ritenere definitivamente "patteggiata" ex art. 444 c.p.p. all'odierna udienza è di Euro 2.559,06;
    Richiesta espressamente non subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena e, anzi, comprensiva di esplicita istanza i non concessione di tale beneficio di legge.
    - Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità della richiesta, in quanto la qualificazione giuridica dei fatti nonché l'applicazione e la comparazione delle circostanze come prospettate dalle parti appaiono correttamente determinate;
    - considerato che non sussiste alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., emergendo dagli atti univoci elementi che escludono una pronuncia di proscioglimento tenuto conto:
    degli articoli di stampa oggetto di denuncia, delle immagini fotografiche che ne corredano l'impaginazione e degli accertamenti di P.G. acquisiti agli atti;
    - ritenuta, infine, la ravvisabilità della circostanza attenuante ex art. 62 nr. 1) e.p. in considerazione del movente etico che risulta avere inequivocabilmente spinto l'imputato a commettere il reato in contestazione, nella convinzione di ristabilire un principio morale o sociale offeso che risulta obiettivamente già emergere dal tenore degli articoli di stampa corredati dalle immagini fotografiche in questione ma che risulta, anche e soprattutto, ulteriormente e dichiaratamente ribadita direttamente dal FELTRI con l' "articolo di fondo" pubblicato sul medesimo giornale in data 29 settembre 2000 (cui si rimanda);
    ne deriva che, data tale premessa, non v'è dubbio che l'intervento dell'imputato - così come sopra motivato ed oggettivamente desumibile dai fatti - risulti integrare gli estremi per la ravvisabilità dell'attenuante in questione posto che "... per la sussistenza della circostanza attenuante comune dei motivi di particolare valore morale o sociale non è sufficiente che il movente della condotta sia suscettibile di una valutazione etica positiva, ma è necessario che l'agente abbia commesso il reato per realizzare uno scopo spiccatamente nobile e altruistico. Oggettivamente conforme alla morale ed ai costumi della collettività…" (Cass. Pen. sez. I, 6 giugno 1991, n. 6205, Poli);
    -Visti e applicati gli artt. 444. e segg. c.p.p.,
    P.Q.M.
    APPLICA su richiesta delle parti a carico di FELTRI Vittorio in ordine al reato ascrittogli, concessa la circostanza attenuante comune ex art. 62/1°co. r. l) c.p. ritenuta equivalente alla contestata recidiva e già operata la riduzione per effetto del rito, la pena di Mesi 2 di reclusione e 235 Euro; Sostituisce la pena detentiva come sopra. indicata nella corrispondente sanzione pecuniaria pari ad Euro 2.324,06 e, così, per una sanzione finale e complessiva di Euro 2.559,06;
    Consegue per legge l'esonero dalla condanna alle sanzioni accessorie ed al pagamento delle spese processuali.
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
    Monza, lì 27 febbraio 2002
    IL GIUDICE
    Dott.ssa Rosaria PASTORE
    Depositata in Cancelleria in pari data
    Il Cancelliere

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  3. #3
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    arriveranno anche le sentenze su Telekom Serbia.

    Mi chiedo come commenteranno i lettori del giornale la pubblicazione di quelle sentenze di diffamazione e soprattutto delle scuse. Tra un po' parecchi numeri del giornale saranno dedicati a questo genere di news.
    mr

  4. #4
    Ospite

    Predefinito

    In Origine Postato da mariarita
    arriveranno anche le sentenze su Telekom Serbia.

    Mi chiedo come commenteranno i lettori del giornale la pubblicazione di quelle sentenze di diffamazione e soprattutto delle scuse. Tra un po' parecchi numeri del giornale saranno dedicati a questo genere di news.

    Tra poco toccherà a Fassino?

  5. #5
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    In Origine Postato da mariarita
    arriveranno anche le sentenze su Telekom Serbia.

    Mi chiedo come commenteranno i lettori del giornale la pubblicazione di quelle sentenze di diffamazione e soprattutto delle scuse. Tra un po' parecchi numeri del giornale saranno dedicati a questo genere di news.
    Mica solo de Il Giornale.

    Ed è poco; dovrebbero fargli affiggere dei cartelloni 3x6 davanti alle sedi di F.I.

  6. #6
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    In Origine Postato da mariarita
    arriveranno anche le sentenze su Telekom Serbia.

    Mi chiedo come commenteranno i lettori del giornale la pubblicazione di quelle sentenze di diffamazione e soprattutto delle scuse. Tra un po' parecchi numeri del giornale saranno dedicati a questo genere di news.
    Dipende dalla qualità dei lettori ... comunque saranno numeri da non perdere ...

    B.

  7. #7
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    In Origine Postato da Malik
    Tra poco toccherà a Fassino?
    temo toccherà nuovamente a Belpietro di pagare altri risarcimenti per diffamazione. E la lista sarà lunga. Non solo Fassino ma anche Prodi, Dini perfino Mastella sono stati diffamati.
    mr

  8. #8
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    Predefinito Re: Il curriculum

    In Origine Postato da MrBojangles
    Feltri e Ordine dei giornalisti

    Il 20 novembre 2000 era stato radiato dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
    Foto di bambini violentati su "Libero":
    1, Feltri "censurato" dall’Ordine nazionale.
    2. Feltri condannato per lo stesso episodio
    a due mesi di reclusione (patteggiati
    e poi commutati in sanzione pecuniaria)
    “La pubblicazione di immagini raccapriccianti e impressionanti non rientra nel diritto di cronaca”: l’impostazione dell’Ordine di Milano ritenuta fondata e corretta dal Tribunale di Monza e dal Consiglio dell’Ordine nazionale dei Giornalisti


    Milano, 7 febbraio 2003. ''Feltri assolto'' titolava il 5 febbraio il quotidiano Libero, riferendo la decisione dell'Ordine nazionale dei giornalisti sul procedimento disciplinare contro il direttore per la pubblicazione di foto di bimbi violentati. ''Il direttore di Libero è stato condannato'' ha precisato subito una nota dell'Ordine nazionale, spiegando che è stata solo modificata la sanzione (non la radiazione, come il 20 novembre 2000 aveva deciso l'Ordine lombardo, in primo grado, ma la censura). L’articolo 53 della legge professionale dice: “La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata”. A Feltri era stato contestato il seguente addebito: <Aver disposto, nella sua qualità di direttore di «Libero», la pubblicazione alla pagina 3 dell’edizione del 29 settembre 2000 del quotidiano di sette fotografie impressionanti e raccapriccianti di bambini ricavate da un «sito pornografico reso disponibile dai pedofili russi», e di una ottava fotografia a pagina 4 (raffigurante «una scena di violenza tratta dal video di pedofilia sequestrati dalla magistratura»), fotografie che appaiono tutte contrarie al buon costume e tali, «illustrando particolari raccapriccianti e impressionanti», «da poter turbare il comune sentimento della morale e l’ordine familiare». La pubblicazione delle 8 fotografie integra la violazione degli articoli 2 e 48 della legge m. 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica in relazione all’articolo 21 (VI comma) della Costituzione e all’articolo 15 della legge n. 47/1948 sulla stampa».
    La nota dell'Ordine nazionale spiega anche che al termine del dibattito, nel quale erano state proposte diverse sanzioni, per lo più di sospensione dall'albo, ''il Consiglio nazionale, modificando il giudizio dell'Ordine della Lombardia che aveva deciso la radiazione, gli ha comminato la sanzione della censura. Lo scrutinio segreto - conclude la nota - ha dato il seguente esito: 46 voti a favore, 42 contrari e una scheda bianca''.
    Per quanto riguarda, invece, la sanzione a Vittorio Feltri, il segretario dell'Ordine Vittorio Roidi, ha chiarito all’Ansa che nel procedimento contro il direttore di Libero ''c'è stato un lungo dibattito. C'era la radiazione fatta dall'Ordine di Milano, c'era la proposta della Commissione ricorsi che era stata di un anno di sospensione, e altre proposte di sospensione più lievi e poi la proposta di censura. Secondo lo statuto dell'Ordine - spiega ancora Roidi - si inizia la votazione a scrutinio segreto dalla proposta più lieve, quindi in questo caso dalla censura che è passata alla prima votazione con 46 voti a favore contro 42 contrari''.
    Per gli stessi fatti (la pubblicazione di foto di bimbi violentati) Vittorio Feltri ha patteggiato davanti al Tribunale di Monza una condanna a due mesi di reclusione poi commutata in pena pecuniaria. Feltri, inoltre, ha risarcito il presidente dell’OgL, riconoscendo di averlo diffamato, e ha pagato anche le spese legali. L’accusa penale riguardava la violazione dell’articolo 15 della legge n. 47/1948 sulla stampa (la pubblicazione, appunto, di foto impressionanti e raccapriccianti).
    “La pubblicazione di immagini raccapriccianti e impressionanti non rientra nel diritto di cronaca”: l’impostazione dell’Ordine di Milano è stata, quindi, ritenuta fondata e corretta sia dal Consiglio nazionale dell’Ordine sia dal Tribunale di Monza. La violazione del principio fissato nell’articolo 15 della legge sulla stampa costituisce anche violazione deontologica in quanto l’articolo 2 della legge professionale pone come limite al diritto insopprimibile della libertà di informazione e di critica il rispetto della persona umana, cioè il valore-cardine rappresentato dall’articolo 2 della Costituzione.
    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 293 del 17 luglio 2000, ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Cassazione, in quanto ha ritenuto che le pubblicazioni vietate dall’articolo 15 della legge sulla stampa siano quelle lesive della dignità umana e perciò avvertibili dall’intera collettività. La persona umana – ha precisato la Corte Costituzionale – è tutelata dall’articolo 2 della Costituzione, in base al quale deve essere interpretato l’articolo 15 della legge sulla stampa; la descrizione dell’elemento materiale del fatto-reato, indubbiamente caratterizzato dal riferimento a concetti elastici, trova nella tutela della dignità umana il suo limite, sì che appare escluso il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie, risultando quindi infondate le censure di genericità e indeterminatezza.
    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    La sentenza del Tribunale di Monza
    SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA
    SU RICHIESTA DELLE PARTI
    (artt. 444, 448 c.p.p.)
    TRIBUNALE DI MONZA
    Ufficio del Giudice
    per le Indagini Preliminari
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Giudice Dott.ssa Rosaria PASTORE
    all'udienza in Camera di Consiglio ex artt. 444 - 447 c.p.p. del 27 febbraio 2002 ha pronunciato la seguente
    SENTENZA
    nei confronti di:
    FELTRI. Vittorio, nato a Bergamo il 25.6.1943; residente a Ponteranica in via Maresana nr. 33; Difensore di Fiducia: Avv. Salvatore Lo Giudice, del foro di Milano, munito di Procura Speciale.
    IMPUTATO
    In concorso con Massano Massimo e GarneroFranco (posizioni "stralciate")
    del reato p. e p. dagli artt.110 c.p.,15 Legge 47/48, in relazione all'art. 528 c.p.:
    poiché, in concorso fra loro, il primo nella qualità di direttore (ex art. 7 L 633/41.), il secondo nella qualità di legale rappresentante della "Vittorio Feltri Editore e C. srI" (gestore della testata giornalistica), il terzo nella qualità di editore e direttore responsabile del quotidiano "Libero", allo scopo di farne distribuzione e di esporle pubblicamente, mettevano in circolazione immagini oscene (rappresentanti situazioni di pornopedofilia) -attraverso la loro pubblicazione sul quotidiano "Libero"- riportanti particolari impressionanti e raccapriccianti, tali da poter turbare il comune sentimento della morale.
    Con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale per Feltri Vittorio
    In Paderno Dugnano il 29.9.2000
    MOTIVAZIONE
    - Letti gli atti del procedimento penale sopra indicato e valutata la richiesta ex art. 444 c.p.p. nell'interesse dell'imputato FELTRI Vittorio avanzata dal difensore-procuratore speciale all'esito della notificazione degli avvisi ex art. 415 bis c.p.p. e consentita dal P.M. procedente con nota del 4 gennaio 2002 ;
    - rilevato che la pena concordata dalle parti ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p. risulta correttamente determinata ma espressa in "Lire" con la conseguente necessità di una modificazione che tenga conto dell'entrata in vigore della "moneta unica" lasciando immutata la determinazione della pena detentiva come da inizialmente concordata;
    -richiamato quanto verbalizzato, di conseguenza, all'odierna udienza e indicato di seguito il "rinnovato" calcolo della sanzione così determinata:
    P. B. = concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr. 1) c.p. ritenuta equivalente alla contestata recidiva: Mesi 3 di reclusione e 350 Euro di multa, calcolata in relazione al reato ex art. 15 L. 47/48 in relazione all'art. 528 c.p., ridotta per effetto del rito alla sanzione richiesta pari a Mesi 2 di reclusione e a 235 Euro di multa;
    Sottolineato che, per la sanzione detentiva, risulta richiesta la sostituzione nella corrispondente sanzione pecuniaria ex art. 53 L. 689/81 e che, anche per tale calcolo, la somma risulta espressa in lire per cui si impone adeguata rideterminazione anche di tale profilo della "pena concordata tra le parti";
    Evidenziato che la sostituzione di mesi 2 di reclusione è pari ad Euro 2.324,06 e che a tale somma deve aggiungersi quella della multa concordata in Euro 235, la pena finale e complessiva da ritenere definitivamente "patteggiata" ex art. 444 c.p.p. all'odierna udienza è di Euro 2.559,06;
    Richiesta espressamente non subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena e, anzi, comprensiva di esplicita istanza i non concessione di tale beneficio di legge.
    - Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità della richiesta, in quanto la qualificazione giuridica dei fatti nonché l'applicazione e la comparazione delle circostanze come prospettate dalle parti appaiono correttamente determinate;
    - considerato che non sussiste alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., emergendo dagli atti univoci elementi che escludono una pronuncia di proscioglimento tenuto conto:
    degli articoli di stampa oggetto di denuncia, delle immagini fotografiche che ne corredano l'impaginazione e degli accertamenti di P.G. acquisiti agli atti;
    - ritenuta, infine, la ravvisabilità della circostanza attenuante ex art. 62 nr. 1) e.p. in considerazione del movente etico che risulta avere inequivocabilmente spinto l'imputato a commettere il reato in contestazione, nella convinzione di ristabilire un principio morale o sociale offeso che risulta obiettivamente già emergere dal tenore degli articoli di stampa corredati dalle immagini fotografiche in questione ma che risulta, anche e soprattutto, ulteriormente e dichiaratamente ribadita direttamente dal FELTRI con l' "articolo di fondo" pubblicato sul medesimo giornale in data 29 settembre 2000 (cui si rimanda);
    ne deriva che, data tale premessa, non v'è dubbio che l'intervento dell'imputato - così come sopra motivato ed oggettivamente desumibile dai fatti - risulti integrare gli estremi per la ravvisabilità dell'attenuante in questione posto che "... per la sussistenza della circostanza attenuante comune dei motivi di particolare valore morale o sociale non è sufficiente che il movente della condotta sia suscettibile di una valutazione etica positiva, ma è necessario che l'agente abbia commesso il reato per realizzare uno scopo spiccatamente nobile e altruistico. Oggettivamente conforme alla morale ed ai costumi della collettività…" (Cass. Pen. sez. I, 6 giugno 1991, n. 6205, Poli);
    -Visti e applicati gli artt. 444. e segg. c.p.p.,
    P.Q.M.
    APPLICA su richiesta delle parti a carico di FELTRI Vittorio in ordine al reato ascrittogli, concessa la circostanza attenuante comune ex art. 62/1°co. r. l) c.p. ritenuta equivalente alla contestata recidiva e già operata la riduzione per effetto del rito, la pena di Mesi 2 di reclusione e 235 Euro; Sostituisce la pena detentiva come sopra. indicata nella corrispondente sanzione pecuniaria pari ad Euro 2.324,06 e, così, per una sanzione finale e complessiva di Euro 2.559,06;
    Consegue per legge l'esonero dalla condanna alle sanzioni accessorie ed al pagamento delle spese processuali.
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
    Monza, lì 27 febbraio 2002
    IL GIUDICE
    Dott.ssa Rosaria PASTORE
    Depositata in Cancelleria in pari data
    Il Cancelliere

    click
    Che schifo,ma davvero leggete tutti i giorni questi articoli?Ricapitoliamo,se un giornale di dx insulta qualcuno di sx,e questi chiede ed ottiene un risarcimento,allora giustizia è fatta,se invece un giornale di sx fà lo stesso e si và in tribunale per calunnia,allora è intimidazione......

  9. #9
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    Predefinito Re: Re: Il curriculum

    In Origine Postato da robby
    Che schifo,ma davvero leggete tutti i giorni questi articoli?Ricapitoliamo,se un giornale di dx insulta qualcuno di sx,e questi chiede ed ottiene un risarcimento,allora giustizia è fatta,se invece un giornale di sx fà lo stesso e si và in tribunale per calunnia,allora è intimidazione......

    affatto.
    ma succede molto più spesso la prima cosa. La destra controlla molti più organi d'informazione. Praticamente con la sinistra stanno solo due quotidiani, Repubblica e l'Unità e quindi statisticamente le possibilità di diffamare sono ridotte .
    La sinistra inoltre ci va cauta perchè non ha i soldi di belusconi che può permettersi di pagare multe da 40 mila euro per volta.
    Ecco perchè il Giornale può continuare allegramente la sua politica diffamatoria, in omaggio al principio: calunniate, calunniate....qualcosa resterà.
    mr

  10. #10
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    Predefinito

    In Origine Postato da Barbanera
    Dipende dalla qualità dei lettori ... comunque saranno numeri da non perdere ...

    B.
    Faranno finta di non vederle; come il resto.

 

 
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