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    Pavel e Ale, Juve per sempre
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    Predefinito Monti: Nella sostannza nessun conflitto con le norme comunitarie.

    «Nessun conflitto sulla concorrenza Ma nella Gasparri ci sono ambiguità»

    Monti: il riesame del Parlamento può servire per modificare l’assegnazione delle frequenze Come cittadino mi riconosco nelle preoccupazioni di Ciampi sulla questione del pluralismo


    DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
    BRUXELLES - La legge Gasparri «nella sostanza» non è in conflitto con le norme europee a tutela della concorrenza. Ci sono «ambiguità» formali che «potrebbero essere chiarite attraverso il riesame del Parlamento», mentre va «approfondito» il meccanismo di assegnazione delle frequenze. Ma nel complesso il Commissario europeo alla Concorrenza, Mario Monti, dà via libera alla legge sul riassetto televisivo. Monti, invece, critica il governo su un altro versante. In Europa la presidenza italiana, avallando «la soluzione facile» sul Patto di stabilità, ha minato il principio base dell'Unione: parità di trattamento tra grandi e piccoli Paesi.


    Commissario Monti, dopo quella di Ciampi, «la giacca» più tirata è la sua. In Italia tutti vogliono sapere se la legge Gasparri viola le norme europee sulla concorrenza.
    «Per riguardo al presidente della Repubblica, non mi sono espresso pubblicamente prima che egli decidesse se promulgare la legge o rinviarla alle Camere, come poi ha fatto per motivi inerenti alla tutela del pluralismo dell'informazione»
    Ora il presidente si è pronunciato. Qual è la sua posizione?
    «Personalmente, ritengo che senza una disciplina rigorosa in materia, la vita civile e politica nei sistemi politici democratici possa seriamente degradarsi. Come cittadino mi riconosco nelle preoccupazioni espresse dal Capo dello Stato. Ma, come commissario europeo, non tocca a me dire se la legge Gasparri tuteli adeguatamente il pluralismo. L'attuale ordinamento europeo riconosce infatti l'importanza del pluralismo nell'informazione, ma lascia agli Stati membri la sua tutela ».
    Ma dal suo punto di vista «istituzionale», di Commissario alla concorrenza, è tutto in ordine?
    «Posso dire in sintesi che la legge, nel testo attuale, non sembra prevedere disposizioni che nella sostanza siano in conflitto con il diritto comunitario della concorrenza, benché sul piano formale la terminologia utilizzata si presti a qualche ambiguità».
    In effetti l'articolo 14 del testo rimanda ai criteri comunitari per definire la nozione di "Sic", cioè del "Sistema integrato delle comunicazioni". Nel "Sic" sono conteggiati mercati diversissimi, dalla pubblicità tv alle campagne promozionali. Ma la giurisprudenza comunitaria raccomanda di definire in modo omogeneo il "mercato rilevante "
    «E' vero che la "Gasparri" può sembrare una legge antitrust: per esempio impiega termini quale "posizione dominante", tipici del diritto della concorrenza. Ma non è una legge antitrust. Le sue disposizioni riguardano la tutela del pluralismo, non la tutela della concorrenza nel normale senso della disciplina antitrust. La legge non contiene, né potrebbe contenere, norme che interferiscano con le prerogative della Commissione europea o dell'Autorità garante della concorrenza in materia, per esempio, di definizione del "mercato rilevante" o di valutazione dell'esistenza di una "posizione dominante" nel settore dei media, ai fini dell'applicazione a singoli casi delle norme sulla concorrenza, o antitrust. Per altro, se mai dovesse presentarsi un conflitto tra il diritto comunitario e la legge Gasparri, è ormai giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia europea che le Autorità nazionali della Concorrenza e i tribunali debbano disapplicare qualsiasi norma che possa pregiudicare l'efficacia del diritto comunitario della concorrenza. In definitiva: non c'è e non può esserci conflitto nella sostanza».
    Quindi la «Gasparri» va bene così, senza toccare una virgola?
    «Forse sarebbe opportuno rimuovere anche la parvenza di un possibile conflitto: preferibilmente modificando o chiarendo i termini impiegati, oppure inserendo la precisazione, benché non strettamente necessaria, che le nuove norme non pregiudicano in alcun modo, la normale applicazione, da parte delle Autorità comunitaria e nazionale, delle norme sulla concorrenza nei mercati ai quali la legge stessa si riferisce. Il riesame parlamentare potrebbe essere l'occasione per rimuovere l'ambiguità formale in tema di concorrenza e per assicurare la compatibilità sostanziale in tema di assegnazione delle frequenze».
    La nuova legge assegna le frequenze innanzitutto a chi già le possiede, mentre il diritto comunitario garantisce libertà di accesso a tutti
    «E' un aspetto che, a mio parere, merita di essere esaminato con attenzione, per evitare problemi in futuro. Non è chiaro se il meccanismo di assegnazione previsto dalla legge sia in linea con quanto richiesto dal nuovo quadro regolamentare comunitario sulle comunicazioni elettroniche e cioè che gli Stati membri assegnino le frequenze sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali. Questo tema è prevalentemente di competenza del Commissario per la società dell'informazione, Erkki Liikanen».
    Professore lei sa che qualcuno insinuerà: ecco anche Monti si mette a difendere Berlusconi e le sue tv. Magari il Commissario pensa a candidarsi alle prossime europee...
    «Interessante. E allora sarei contro Berlusconi quando apro una procedura contro il decreto salvacalcio o la Tremonti-bis?»
    Giuseppe Sarcina Corriere della Sera Politica


    188 LEGGE GASPARRI: IL MINISTRO, PAROLE MONTI CONFORTANO NOSTRO LAVORO
    (ASCA) - Roma, 22 dic - ''Chi segue questa materia e ha letto
    l'intervista di Monti non puo' che trarre conseguenze
    chiare''. Lo ha detto il ministro della Comunicazione,
    Maurizio Gasparri, a margine della conferenza stampa per la
    presentazione della mostra sulla trilogia di J.R. Tolkien
    ''Il signore degli anelli'', riferendosi all'intervista,
    pubblicata oggi sul Corriere della Sera, al commissario Ue
    della concorrenza Mario Monti.
    Le parole di Monti ''confortano molto il nostro lavoro -
    aggiunge Gasparri - che e' conforme alla normativa europea e
    non collide con norme antitrust''. ''Gli altri aspetti sono
    regolati - prosegue il ministro - come ho sempre sostenuto,
    per poter contrattare i mercati dominanti''.
    Secondo Gasparri la legge di riforma del sistema
    radiotelevisivo e' da considerare positivamente anche perche'
    modifica la materia ''senza sottrarre poteri e ruoli agli
    organi di garanzia''.
    ''Non voglio esagerare - aggiunge il ministro - nei toni
    per sobrieta' di atteggiamento, ma il mio giudizio su quanto
    affermato da Monti e' positivo''. Sul tema delle frequenze,
    affrontato secondo Monti con qualche ambiguita', Gasparri ha
    detto: ''Per carita' si puo' essere sempre piu' chiari, ma in
    un articolo della legge e' riprodotto testualmente cio' che
    dice in materia di assegnazione di frequenze la normativa
    europea e cioe' che l'assegnazione deve avvenire secondo
    criteri di imparzialita'''.
    ''E' una partita lunga e complessa - conclude Gasparri -
    il giudizio finale si dara' alla fine''.

    Dopo tutto il blababa sinistro anche su questo forum, le parole di Monti confermano che aveva ragione Gasparri quando diceva che l'italia aveva recepito le disposizioni europee in materia, e che non e' affatto vero che quasta legge le contraddice.! In pratica il commissario europeo dice che nella sostanza e' OK, ha solo bisogno di qualche aggiustamento come fatto rilevare da Ciampi.

    Allora, Ossoduro: Lo dimettiamo a sto Gavino?


  2. #2
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    Predefinito Re: Monti: Nella sostannza nessun conflitto con le norme comunitarie.


  3. #3
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    Ti è scappato di sottolineare, nell'articolo che hai messo, che Monti dice che NON SPETTA A LUI DIRE SE TALE LEGGE RISPETTA IL PLURALISMO".


    tralasciando il piccolo particolare che Ciampi NON L'HA FIRMATA in quanto presenta dubbi di COSTITUZIONALITA'. Allora si dimette o no, visto che aveva assicurato che NON CI SAREBBERO STATI PROBLEMI PER LA COSTITUZIONALITA? del suo disegno legislativo? Questo piccolo particolare ti deve assere sfuggito, vero?





    L'Osce contro la legge Gasparri "Pessimo esempio per l'Europa"

    Il capo della sezione per la libertà di stampa avvisa:
    "Berlusconi controlla il 95 % dell'opinione pubblica"

    VIENNA -La legge Gasparri può essere un pessimo esempio per l'Europa. L'Osce, l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, attacca per bocca di Freimut Duve, il capo della sezione per la libertà di stampa, la legge sull'informazione e sottolinea che quello dell'Italia "stabilisce un precedente molto pericoloso".

    E' diretto e inequivocabile il giudizio del più importante organismo europeo per la tutela della sicurezza e dei diritti umani: "Quando nel 1997 fu creata questa sezione all'interno dell'Osce - afferma Duve - nessuno avrebbe previsto che un primo ministro di uno dei paesi membri dell'Unione avrebbe organizzato la legislazione sulle telecomunicazioni in modo da favorire il suo progetto politico e gli interessi economici suoi e della sua famiglia".

    Nel discorso che Duve ha pronunciato di fronte al consiglio permanente dell'Osce ha anche ribadito che la legge Gasparri consentirà a Silvio Berlusconi di influenzare direttamente oltre il 95 per cento delle televisioni italiane, Inoltre, dal 2009, il premier o la sua famiglia potranno entrare come azionisti praticamente in tutte le radio e giornali italiani.

    Durante una conferenza stampa seguita alla riunione Freimut Duve ha però rilanciato la sua interpretazione: "La mia preoccupazione non riguarda tanto l'Italia, ma l'esempio che essa può dare. In Russia lo stretto controllo che il Cremlino esercita sui media ha messo in dubbio il risultato delle elezioni". Secondo l'Osce infatti le elezioni di domenica scorsa in Russia hanno rappresentato una regressione nella democrazia del paese, poiché non si sono svolte in un'atmosfera di indipendenza di informazione adeguata agli standard internazionali. Il giudizio dell'Osce sulle elezioni della Duma è stato condiviso dagli Stati uniti.
    "La guerra è la vicenda in cui innumerevoli persone, che non si conoscono affatto, si massacrano per la gloria e per il profitto di alcune persone che si conoscono e non si massacrano affatto." (Paul Valèry, poeta francese).

  4. #4
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    Mettile tutte le opinioni sulla concorrenza. peccato che ti sia sfuggita quella di Tesauro, GARANTE DELLA CONCORRENZA, ............... il cui parere non se lo sono filato minimamente. A che serve l'authority se poi quello che dice non lo prendono in considerazione?



    Il garante della concorrenza sarà sentito oggi in audizione.


    "E' una legge inadeguata e non in sintonia con la Ue"



    Tesauro attacca la Gasparri
    "Conferma il duopolio tv"
    Sulle connessioni tv "a rischio la certezza delle regole"
    Carlo Rognoni (Ds): "Un testo da buttare"
    di ALDO FONTANAROSA


    ROMA - Giuseppe Tesauro, Garante della concorrenza, critica severamente la legge Gasparri sulla televisione "che non sembra fornire risposte adeguate" su tutte le questioni chiave, dalla Rai alle concentrazioni, all'equa distribuzione delle frequenze tv.

    Nel testo che leggerà oggi, nella sua audizione alla Camera, Tesauro descrive intanto la grave anomalia italiana, un mercato con "elevate barriere all'entrata" che impediscono l'ingresso o la crescita di nuovi editori tv. Il dominio di Rai e Mediaset, secondo Tesauro, è attestato dai freddi numeri: insieme i due soggetti raccolgono il 90,2% degli ascolti ("cosa senza eguali in Europa") e il 96,8% della pubblicità (la Spagna è al 58, la Francia al 77). In questo contesto, ricorda Tesauro, Ciampi invoca pluralismo mentre la Corte Costituzionale a novembre denuncia che le frequenze scarseggiano drammaticamente.

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    E la legge Gasparri, a breve all'esame delle Camere, che cosa fa? In prima battuta realizza un condono. In sostanza, scrive Tesauro, la legge riconosce il diritto di trasmettere a "soggetti privi di titolo abilitativo", network minori che occupano frequenze "in virtù di provvedimenti temporanei", come le sentenze sospensive dei Tar. La sanatoria Gasparri rischia di "discriminare", così, le imprese "che invece hanno regolare concessione", come Europa 7. "Il perpetuarsi di tale situazione rischia di compromettere la certezza del sistema delle regole, cristallizzando la struttura duopolistica". Inoltre la legge Gasparri "non appare in sintonia" con le direttive Ue "che impongono rigorosi criteri di assegnazione e uso" delle frequenze.

    La legge Gasparri scommette anche sull'avvento di una tv, quella digitale terrestre, che permetterebbe di ricevere decine e decine di canali sulle stesse frequenze di oggi, e senza bisogno della parabola. Questa rivoluzione, per il ministro, permetterà di scardinare il duopolio Rai-Mediaset. E i tempi? Gasparri, facendo propria la scadenza già fissata dall'Ulivo, indica il 2006. Ma questa data, avverte Tesauro, "appare assai poco realistica". C'è rischio, allora, che l'Italia resti prigioniera dell'attuale situazione ancora per molti anni e che la legge Gasparri porti solo ad "eludere il termine del dicembre 2003". E' la scadenza entro la quale, secondo la Corte Costituzionale, Rete 4 dovrà andare su satellite, così da aprire il mercato tv a nuovi editori. La legge Gasparri fissa un particolare tetto anticoncentrazione. Dice che nessun editore può raccogliere più del 20% del "sistema integrato della comunicazione". Dentro questo sistema, Gasparri fa confluire, scrive Tesauro, "attività eterogenee": tv, editoria, cinema, "raccolta pubblicitaria". Tesauro, pur consapevole che "nel lungo periodo" i vari mezzi di comunicazione si integreranno, considera "priva di giustificazione economica" l'aggregazione proposta da Gasparri. Dure critiche Tesauro rivolge alle altre norme anticoncentrazione che rischiano di "trasferire l'attuale duopolio" anche nell'era del digitale terrestre: troppo blandi sono i limiti in capo ai proprietari delle reti (Rai e Mediaset); mentre nessun limite grava sulle "concessionarie pubblicitarie".

    Infine la Rai. Il modello di privatizzazione proposto da Gasparri, secondo Tesauro, porta la tv di Stato verso la Borsa. Ma la quotazione, e l'esigenza di massimizzare i profitti, costringerà la Rai a cercare sempre più spot. Situazione "incoerente" con la natura di servizio pubblico. "Non ho letto il testuale dell'intervento di Tesauro", dice il deputato Rognoni (Ds), "mi sono bastate, però, le anticipazioni sull'intervento di Cheli, Garante delle Comunicazioni, e le mediocri repliche di Gasparri, per convincermi che il ministro deve ritirare la sua proposta, bocciata ormai anche sul piano tecnico".

    (19 dicembre 2002)
    "La guerra è la vicenda in cui innumerevoli persone, che non si conoscono affatto, si massacrano per la gloria e per il profitto di alcune persone che si conoscono e non si massacrano affatto." (Paul Valèry, poeta francese).

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    Scheda
    Il testo integrale
    di Giuseppe Tesauro


    Ecco il testo integrale depositato da Giuseppe Tesauro, presidente dell'Antitrust, alle commmisioni Cultura e Trasporti della Camera, dove oggi verrà sentito in audizione sul disegno di legge Gasparri di riforma dell'emittenza televisiva.


    Premessa
    L'introduzione di una nuova normativa di riassetto del sistema radiotelevisivo nazionale rappresenta per l'Italia un passaggio essenziale e ineludibile per l'affermarsi di effettive condizioni concorrenziali nei mercati dei media e di quello televisivo in particolare, condizioni tali da garantire una migliore qualità e varietà del sistema radiotelevisivo, nonché idonee a meglio contribuire allo sviluppo del pluralismo interno ed esterno della informazione.


    Il contesto economico del mercato italiano ed europeo
    Il mercato televisivo nazionale è caratterizzato da un elevato grado di concentrazione, nonché dalla presenza di elevate barriere all'entrata, prevalentemente di carattere normativo ed istituzionale, tali da ostacolare l'ingresso ed impedire la crescita ai potenziali nuovi entranti.

    Siffatta situazione ha determinato il costituirsi di un mercato fortemente concentrato, poco dinamico e caratterizzato da un basso grado di innovazione. Nel corso dell'ultimo decennio, il contesto competitivo si è progressivamente deteriorato: il tasso di concentrazione, in termini di audience share dei primi due gruppi televisivi, pur partendo da livelli estremamente elevati (nel 1992 era pari all'89%) si è ulteriormente incrementato, raggiungendo a fine 2001, il 90,2%, valore che non ha eguali in Europa (infatti, il tasso di concentrazione è pari al 66% in Germania, al 65% in Gran Bretagna, al 64% in Francia ed al 54% in Spagna). Tale struttura di mercato si riflette inevitabilmente anche sul mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, che presenta in Italia un tasso di concentrazione particolarmente elevato e pari al 96,8%. Ciò a fronte, in Europa, di valori meno elevati, pari all'88% della Germania, all'82% della Gran Bretagna, al 77% della Francia ed al 58% della Spagna.

    Tale peculiarità del mercato radiotelevisivo nazionale e la correlata esigenza di assicurare un maggior grado di concorrenza nonché il pluralismo dell'informazione sono state di recente autorevolmente sottolineate dal Presidente della Repubblica, con il messaggio alle Camere del 23 luglio 2002, con cui si è evidenziato, tra l'altro, come "la garanzia del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta". La Corte Costiuzionale, nei suoi diversi interventi in materia, ha più volte posto in rilievo la necessità che il sistema radiotelevisivo sia improntato a tali principi. Nel 1988, con sentenza numero 826, la Corte ha sottolineato come "il pluralismo in sede nazionale non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato che sia rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato". In seguito, nel 1994, la Corte con sentenza numero 420, ha ribadito che "il legislatore è vincolato ad impedire la formazione di posizioni dominanti nell'emittenza privata e favorire il pluralismo ("esterno") delle voci nel settore televisivo (così da garantire il diritto all'informazione e la libertà di manifestazione del pensiero); [...]; nel senso che l'esistenza di un'emittenza pubblica non vale a bilanciare la posizione dominante di un soggetto nel settore privato". Infine, in data 20 novembre 2002, la Corte, con sentenza numero 466, ha evidenziato come "rispetto a quella esaminata dalla sentenza numero 420 del 1994, la situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili per la televisione in ambito nazionale con tecnica analogica si è, pertanto, accentuata, con effetti ulteriormente negativi sul rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza e con aggravamento delle concentrazioni".


    Osservazioni in merito agli effetti concorrenziali sui punti rilevanti del disegno di legge
    La necessità di assicurare condizioni di effettiva concorrenza nel settore delle comunicazioni ispira le recenti Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea. Le direttive prevedono, tra l'altro, che il legislatore nazionale introduca, entro il luglio 2003, una disciplina organica dell'intero settore delle comunicazioni, settore che ricomprende nel proprio ambito anche i mercati della trasmissione radiotelevisiva e di reti per la fornitura di contenuti radiotelevisivi agli utenti finali. Il progetto di riforma in esame non può non tener conto dei principi contenuti nelle citate direttive, in quanto afferisce alla stessa materia ed è caratterizzato dalle stesse finalità.

    La ridefinizione della disciplina del settore radiotelevisivo dovrebbe perseguire altresì l'obiettivo di adeguare il contesto normativo alla recente riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, numero 3, che attribuisce, ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente la disciplina dell'ordinamento della comunicazione. Sotto questo profilo le norme del disegno di legge tese a salvaguardare gli obiettivi di tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa, nonché del pluralismo del sistema radiotelevisivo dovrebbe rappresentare principi generali dell'ordinamento statuale ai quali la legislazione regionale concorrente dovrà conformarsi.

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    Quanto alle singole previsioni contenute nel disegno di legge, l'Autorità intende richiamare l'attenzione sulle principali problematiche di tipo concorrenziale, quali le disposizioni in materia di assegnazione delle frequenze, la definizione dei mercati, la disciplina dell'assetto competitivo - sia nella cosiddetta fase transitoria sia in quella successiva -, le concentrazioni di tipo verticale e diagonale, nonché il servizio radiotelevisivo pubblico. Rispetto a tali questioni, infatti, il disegno di legge non sembra fornire risposte adeguate.


    I meccanismi di assegnazione delle frequenze
    In via preliminare, si osserva che le previsioni contenute nel disegno di legge in materia di assegnazione delle frequenze rischiano di creare delle discriminazioni tra imprese che operano nella trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri o che comunque hanno ottenuto una concessione. L'atto di generale assentimento, in forza del quale anche i soggetti privi di titolo abilitativo sono autorizzati di diritto alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività radiotelevisiva, determina, infatti, l'effetto di legittimare quelle società che finora hanno operato, occupando, in virtù di provvedimenti temporanei intervenuti ex post, risorse frequenziali. Ciò a scapito di quei soggetti che, pur in possesso del titolo concessorio, all'esito di una procedura di selezione concorsuale, non sono stati tuttavia posti in grado di esercitare l'attività economica, non essendo stati immessi nell'uso delle frequenze. Il perpetuarsi di tale situazione rischia di compromettere la certezza del sistema delle regole, che governa i meccanismi di selezione competitiva e che guida le corrette dinamiche di mercato, cristallizzando la struttura duopolistica venutasi a creare in questi anni, come peraltro ha recentemente sottolineato la Corte Costituzionale con sentenza numero 466 del 2002.

    Il meccanismo prefigurato nel disegno di legge non appare, inoltre in sintonia cin il sistema previsto dalle nuove direttive comunitarie in materia di comunicazioni elettroniche. Le citate direttive comunitarie impongono (estendendo anche al settore televisivo principi già stabiliti per il settore delle telecomunicazioni) rigorosi criteri di assegnazione e uso dellle risorse frequenziali, prevendendo, in particolare, che la loro allocazione e assegnazione sia fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

    In tal senso, da un punto di vista concorrenziale, l'Autorità ritiene più opportuno il ricorso a meccanismi rispettosi dei suddetti principi e che consentano l'allocazione ottimale delle risorse frequenziali, creando le condizioni per l'entrata di nuovi e più efficienti operatori nel mercato nazionale della televisione in chiaro.

    Il limite al cumulo dei programmi nella cosiddetta fase transitoria
    Il limite del 20% alla titolarità di autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi o radiofonici sarà operativo a regime con il definitivo abbandono delle trasmissioni in tecnica analogica terrestre. Ed infatti, benché l'articolo 22, comma 5 del disegno di legge preveda il medesimo limite anche durante la fase transitoria di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze digitali, il successivo comma 6 consente una deroga a tale limite, prevedendo per le cosiddette reti eccedentarie la possibilità di proseguire l'esercizio della propria attività. La durata di tale periodo transitorio, essendo legata all'introduzione della tecnologia digitale terrestre, rischia di protrarsi per un periodo eccessivamente lungo.

    In base alla legge numero 66/2001, le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale a partire dall'anno 2006. Al riguardo, occorre tuttavia osservare come in Italia - a differenza di Paesi quali il Regno Unito, la Spagna, la Svezia, la Finlandia e l'Olanda - non sia ancora operativo, se non in via sperimentale e in alcuni limitati ambiti geografici, alcun servizio di televisione digitale terrestre. Nonostante tali ritardi, l'Italia è, dopo la Norvegia, il Paese europeo che ha fissato la data più ravvicinata (il 2006) per il definitivo passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale. Deve dunque ritenersi, come peraltro diversi studi di settore hanno evidenziato, che la fissazione in via normativa del 2006 per il passaggio totale delle trasmissioni televisive terrestri dall'attuale tecnologia analogica a quella digitale appare assai poco realistica.

    Ciò comporta il rischio di elusione del termine del 31 dicembre 2003, termine che la Corte Costituzionale, con la citata sentenza numero 466, ha ritenuto non più procrastinabile, al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali posti a salvaguardia della concorrenza e del pluralismo dell'informazione.


    Il limite alla raccolta delle risorse nel cosiddetto sistema integrato delle comunicazioni
    Nella fase transitoria sarà invece applicabile il limite alla raccolta delle risorse nel cosiddetto "sistema integrato delle comunicazioni", espresso in termini di rapporto tra i ricavi di un operatore sul totale delle risorse del settore integrato delle comunicazioni. Tale sistema integrato delle comunicazioni comprende attività eterogenee, quali la produzione e la distribuzione cinematografica, l'industria fonografica, la raccolta pubblicitaria su qualunque mezzo.

    Al riguardo, l'Autorità, pur nella consapevolezza che nel lungo periodo si potrà assistere ad un processo di convergenza tra i vari mezzi di comunicazione, ritiene che un'aggregazione che tende ad includere mercati tra loro così distanti appare priva di giustificazioni economiche.

    L'individuazione, a fini regolamentari, del settore integrato delle comunicazioni come base su cui calcolare le quote di mercato degli operatori non trova riscontri internazionali. La definizione di un settore composto da una serie eterogenea di beni e servizi appare, inoltre, in contrasto con la filosofia che sorregge il nuovo quadro normativo comunitario in materia di comunicazioni elettroniche. Il nuovo assetto regolamentare comunitario richiede infatti, ai fini dell'eventuale sottoposizione a forme di regolazione dei singoli mercati interessati, una rigorosa applicazione dei principi e delle metodologie proprie dell'analisi antitrust nella definizione degli stessi.


    La fase successiva al completo passaggio alla tecnica trasmissiva digitale terrestre
    Con riguardo alla fase in cui sarò completo il passaggio delle trasmissioni terrestri dalla tecnica analogica a quella digitale, si rileva quanto segue. In primo luogo, l'articolo 12 del disegno di legge impone un limite, pari al 20% dei programmi televisivi, soltanto ai fornitori di contenuti e non anche agli operatori di rete. La mancata previsione di una soglia in capo agli operatori di rete permette che si determini il trasferimento dell'attuale duopolio nel mercato nazionale televisivo in tecnica analogica al futuro mercato della fornitura di reti per la trasmissione di programmi in tecnica digitale. Inoltre, i due operatori incumbent, rimanendo liberi di acquisire una posizione di dominanza nel mercato delle infrastrutture tramissive, potranno controllare, nonostante il limite del 20% sulla fornitura di contenuti televisivi, la futura evoluzione della struttura competitiva del settore. Si corre pertanto il rischio in tali condizoni, che un operatore in posizione dominante nel mercato delle infrastrutture trasmissive, essendo in grado di condizionare l'accesso al mercato a valle della fornitura di contenuti, possa indirizzare l'evoluzione della struttura competitiva di tale secondo mercato.

    Al fine di assicurare una struttura di mercato concorrenziale, e in considerazione del fatto che le frequenze costituiscono delle risorse scarse ed essenziali per la fornitura del servizio televisivo, appare pertanto più opportuno prevedere che i limiti che si applicano ai fornitori di contenuti si estendano anche agli operatori di rete.


    Limiti alle concentrazioni di tipo verticale e diagonale
    La preoccupazione di ordine concorrenziale relativa all'insufficienza del suddetto limite del 20% trova ulteriore conferma nella circostanza che la nuova regolamentazione del settore televisivo recata dal disegno di legge in commento non prevede alcuna limitazione alla raccolta in capo alle concessionarie pubblicitarie controllate da (o collegate a) emittenti pubbliche o private. In sostanza, la mancata previsione di limiti alle concessionarie pubblicitarie controllate dai maggiori gruppi del settore (limiti alla concentrazione cosiddetta di tipo diagonale, ossia a quella forma di aggregazione tra due o più soggetti che operano in mercati orizzontalmente connnessi, quali l'emittenza radiotelevisiva e la raccolta pubblicitaria sullo stesso mezzo), nonché la posizione di rilievo che questi ultimi, in assenza di un qualsiasi tetto agli operatori di rete, avranno nel mercato delle infrastrutture trasmissive (concentrazione di tipo verticale, ossia a quella forma di aggregazione di due o più soggetti che operano in mercati appartenenti ai diversi livelli della catena produttiva, quali le infrastrutture di rete e la fornitura di contenuti), pone i soggetti fornitori di contenuti, privi di una propria rete, in una posizione di forte dipendenza rispetto a tali maggiori operatori. Siffatto scenario di mercato non appare garantire né un aumento della pressione concorrenziale, potenziale ed effettiva, tanto meno il principio del pluralismo dell'informazione.

    Con riferimento all'eliminazione dei limiti all'integrazione tra editoria e televisione, si osserva che, nell'attuale contesto normativo e di mercato, tale intervento potrebbe comportare un'ulteriore riduzione della concorrenza e del pluralismo dell'informazione. In primo luogo, l'assenza dei suddetti limiti rischierebbe di determinare una sostanziale riduzione degli operatori di comunicazione indipendenti presenti in Italia. In secondo luogo, l'esperienza internazionale mostra che, anche laddove si intende perseguire un modello di drastica deregolamentazione del settore dei media (come sta avvenendo nel Regno Unito) vengono comunque mantenuti dei limiti alla detenzione di partecipazioni azionarie incrociate (cross ownership) tra gruppi editoriali e televisivi.


    La disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo
    Per quanto concerne le previsioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo contenute nel disegno di legge in commento, va innanzitutto evidenziato che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, essendo destinata a divenire società quotata sui mercati azionari, dovrà competere nella raccolta pubblicitaria radiotelevisiva, massimizzando i propri profitti. In considerazione del fatto che il prezzo borsistico di una società è dato dal valore scontato dei profitti attesi futuri, la concessionaria pubblica dovrà necessariamente tendere a massimizzare il valore dei ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria. La creazione di una società quotata in borsa, dotata peraltro di peculiari regole di corporate governance che non garantiscono un controllo stabile da parte degli azionisti delle attività del management, potrebbe risultare incoerente con l'obiettivo di affidare, per concessione e sulla base di contratti di servizio stipulati con il Ministero delle Comunicazioni e gli enti locali, lo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Tale servizio, infatti, comporta qualificati obblighi in termini di estensione e contenuti dell'informazione e di missioni di utilità sociale.

    Considerato che i due obiettivi affidati all'azienda - svolgimento per concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e massimizzazione dei profitti - risultano difficilmente conciliabili, ne consegue, all'evidenza, che il soddisfacimento di entrambi da parte di una società destinata ad essere quotata sul mercato borsistico potrebbe non risultare adeguato al perseguimento delle due funzioni. Di conseguenza, le previsioni del disegno di legge sul punto non appaiono idonee alla costituzione di unn soggetto che possa svolgere in modo efficiente l'attività di servizio pubblico generale e, contemporaneamente, competere efficacemente con gli altri operatori nel mercato della raccolta pubblicitaria.

    La complessità e delicatezza del tema in questione richiederebbero, invero, uno specifico approfondimento, tale da poter necessitare, a mio avviso, una sede sua propria interamente dedicata. Nella misura in cui, viceversa, se ne ritenga necessaria la regolamentazione nell'ambito di una normativa unitaria di riforma del sistema radiotelevisivo e, dunque, secondo le linee tracciate dal disegno di legge in commento, l'Autorità ritiene di dover sottolineare che la mera separazione contabile non appare uno strumento sufficiente a disciplinare il comportamento societario e garantire l'effettiva separazione delle attività dell'azienda regolamentata.

    In tale prospettiva, infatti, è sicuramente più coerente con il perseguimento dell'obiettivo di servizio pubblico generale, nonché con l'esigenza di assicurare un'adeguata pressione concorrenziale nel mercato nazionale della raccolta pubbblicitaria, un intervento strutturale quale la separazione societaria, ovvero la creazione, così come avviene nel Regno Unito, di due società distinte.


    Osservazioni conclusive
    In conclusione, l'Autorità ritiene che l'introduzione di una nuova normativa di riassetto del sistema radiotelevisivo nazionale rappresenti per l'Italia un'insostituibile opportunità per assicurare l'apertura dei mercati dei media al gioco della concorrenza e garantire il rispetto del pluralismo dell'informazione.

    Un progetto di riforma complessiva del sistema radiotelevisivo nazionale deve poter incidere significativamente sull'attuale struttura del mercato televisivo, allo scopo di ridurre la situazione di elevata concentrazione che attualmente lo caratterizza negativamente. Siffatto obiettivo dovrebbe essere perseguito adottando incisive forme di regolazione che siano al contempo conformi alla normativa recata dal nuovo quadro regolamentare comunitario e rispettose dei limiti fissati dalla Corte Costituzionale.

    In particolare, l'Autorità non può non ribadire, in primo luogo, la necessità di introdurre modalità e meccanismi di allocazione e uso delle risorse frequenziali che evitino la prosecuzione, con termine incerto, dell'attuale situazione di occupazione di fatto di tali risorse e che siano conformi ai principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, contenuti nelle recenti disposizioni comunitarie. In secondo luogo, ed in considerazione della circostanza che il definitivo passaggio alla tecnica digitale terrestre avverrà in un periodo di tempo che si ha ragione di prevedere ben più lungo di quello previsto dalla legge numero 66/01, occorre che sia data effettica attuazione al limite del 20% al cumulo dei programmi radiotelevisivi, estendendolo anche agli operatori di rete, non oltre il 31 dicembre 2003, in conformità a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale. Infine, tenuto conto della metodologia e dei criteri analitici antitrust, quali richiesti dal quadro normativo comunitario, è necessario che, ai fini di determinazione dei limiti alla raccolta pubblicitaria, non sia individuato un macrosettore quale il sistema integrato delle comunicazioni.

    Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità auspica che, nel corso dell'esame del disegno di legge in commento, vengano apportati dei correttivi tali da condurre all'approvazione di una legge che assicuri una reale apertura alla concorrenza del mercato televisivo e garantisca il rispetto del pluralismo dell'informazione.

    (19 dicembre 2002)
    "La guerra è la vicenda in cui innumerevoli persone, che non si conoscono affatto, si massacrano per la gloria e per il profitto di alcune persone che si conoscono e non si massacrano affatto." (Paul Valèry, poeta francese).

  6. #6
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    IN PRATICA MONTI DICE CHE LA LEGGE GASPARRI NON è IN CONTRASTO CON LA LEGGE EUROPEA SOLO PERCHè LE LEGGI EUROPEE IN MATERIA SONO INCOMOPLETE E òPER MOLTI VERSI RIMANDANO ALLE LEGISLAZIONI NAZIONALI.....
    NON C'è CHE DIRE .....PROPRIO UN AVALLO AUTOREVOLE
    come poi questa legge salvi il pluralismo e la concorrenza rimane sempre più difficile da dimostrare..
    su questo forum è meglio non rispondere ai fessi!
    PURTROPPO GLI ITALIANI SI BEVONO QUALSIASI MINCHIATA, DA SEMPRE (CETTO LA QUALUNQUE)

  7. #7
    "SI PUO' FARE"
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    «In Italia c’è una situazione di pericolo per la libertà di informazione. Silvio Berlusconi darà, con la legge Gasparri, la stretta mortale ai media italiani».


    Johannes von Dohnanyi, rappresentante dell’Osce sulla libertà d’informazione


    Se vuoi altre 20/30 dichiarazioni di rappresentanti della UE ............... te le metto.

    Bye
    "La guerra è la vicenda in cui innumerevoli persone, che non si conoscono affatto, si massacrano per la gloria e per il profitto di alcune persone che si conoscono e non si massacrano affatto." (Paul Valèry, poeta francese).

  8. #8
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    Cinquanta costituzionalisti denunciano quattro ragioni di incostituzionalità del ddl Gasparri

    Il disegno di legge governativo sulla riforma del sistema radiotelevisivo presenta gravi profili di illegittimità costituzionale:

    1) Innanzitutto viola il principio del pluralismo informativo ricavabile dall’articolo 21 della nostra Costituzione e dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo attraverso la sostanziale eliminazione di ogni limite anticoncentrazione. Le Corte costituzionale ha imposto che le discipline transitorie abbiano fine al 31 dicembre 2003: la sanatoria consentita alle Reti Mediaset che a quella data trasmetteranno anche in tecnica digitale aggira la sentenza della Corte.
    2) La previsione di un’ampia delega legislativa espropria il Parlamento in una materia che riguarda le libertà fondamentali e viola anche, per le sue modalità, il nuovo titolo V della Costituzione nei rapporti tra Stato e Regione.
    3) L’ inserimento del Governo nella procedura di nomina del Consiglio di amministrazione della RAI viola una precisa indicazione della Corte costituzionale (sent. n.225 del 1975).
    4) La privatizzazione integrale della RAI, in quanto società concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo, si pone in contrasto con un altro indirizzo contenuto nella giurisprudenza costituzionale (sent. n.284 del 2002).



    (Documento dei professori: Alessandro Pace, Universita’ di Roma, Umberto Allegretti, Universita’ di Firenze, Adele Anzon, Universita’ di Roma, Enzo Balboni, Universita’ Cattolica di Milano, Franco Bassanini, Universita’ di Roma, Ernesto Bettinelli, Universita’ di Pavia, Raffaele Bifulco, Universita’ di Lecce, Roberto Borrello, Universita’ di Siena, Marina Calamo Specchia, Università di Bari, Paolo Caretti, Universita’ di Firenze, Agatino Cariola, Universita’ di Catania, Lorenza Carlassare, Universita’ di Padova, Massimo Carli, Università di Firenze, Paolo Cavaleri, Universita’ di Verona, Stefano Ceccanti, Universita’ di Bologna, Alfonso Celotto, Università di Roma, Pietro Ciarlo, Università di Cagliari, Pasquale Costanzo, Universita’ di Genova, Cesare Dell’Acqua, Universita’ di Napoli, Alfonso Di Giovine, Università di Torino, Giovanni Ferrara, Universita’ di Roma, Silvio Gambino, Università Calabria, Ottavio Grandinetti, Universita’ di Roma, Maria Cristina Grisolia, Universita’ di Firenze, Tania Groppi, Universita’ di Siena, Enrico Grosso, Universita’ del Piemonte Orientale, Armando Lamberti, Università di Salerno, Nicola Lipari, Universita’ di Roma, Joerg Luther, Universita’ Piemonte orientale, Michela Manetti, Universita’ di Siena, Roberto Mastroianni, Università di Napoli, Stefano Merlini, Universita’ di Firenze, Marco Olivetti, Università di Foggia, Francesco Paola, Avvocato Cassazionista, Ferdinando Pinto, Università di Napoli, Alessandro Pizzorusso, Università di Pisa, Anna Poggi, Universita’ di Torino, Margherita Raveraira, Universita’ di Perugia, Francesco Rigano, Universita’ di Pavia, Antonio Ruggeri, Universita’ di Messina, Antonio Saitta, Università di Messina, Giovanni Serges, Università di Roma Tre, Stefano Sicardi, Università di Torino, Massimo Siclari, Universita’ di Teramo, Federico Sorrentino, Universita’ di Roma, Antonino Spadaro Università di Catanzaro, Sergio Stammati, Universita’ di Roma, Francesco Teresi, Universita’ di Palermo, Alessandro Torre, Universita’ di Bari, Luigi Volpe, Università di Bari, Roberto Zaccaria, Universita’ di Firenze).

  9. #9
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    In Origine Postato da cciappas
    IN PRATICA MONTI DICE CHE LA LEGGE GASPARRI NON è IN CONTRASTO CON LA LEGGE EUROPEA SOLO PERCHè LE LEGGI EUROPEE IN MATERIA SONO INCOMOPLETE E òPER MOLTI VERSI RIMANDANO ALLE LEGISLAZIONI NAZIONALI.....
    NON C'è CHE DIRE .....PROPRIO UN AVALLO AUTOREVOLE
    come poi questa legge salvi il pluralismo e la concorrenza rimane sempre più difficile da dimostrare..
    Lasciando anche dei dubbi sulla concorrenza, faccio notare che lo stesso articolo che ha citato ErTigre dice che Monti è preoccupato per il pluralismo. (ma mi paiono più interessanti i 50 costituzionalisti...)

  10. #10
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    In Origine Postato da ossoduro
    tralasciando il piccolo particolare che Ciampi NON L'HA FIRMATA in quanto presenta dubbi di COSTITUZIONALITA'. Allora si dimette o no, visto che aveva assicurato che NON CI SAREBBERO STATI PROBLEMI PER LA COSTITUZIONALITA? del suo disegno legislativo? Questo piccolo particolare ti deve assere sfuggito, vero?
    [/B]
    E perche' dovrebbe dimettersi Gasparri?
    La scommessa sulle dimissioni non centrava niente sulla costituzionalita'. I dubbi e rilievi di Ciampi in proposito verranno corretti, e se non erro il quirinale si e' gia detto sodisfatto dei primi cambiamenti in quella direzione gia' fatti col decreto.!

    La scommessa invece verteva sul recepimento delle direttive europee, cosa ke era gia' stata fatta prima della legge, e che anche la legge conferma, come testimonia Monti; che, naturalmente e come tutti per i sinistri, e buono quando critica il berlusca, ma e' cattivo e non competente quando dice qualcosa che non si confa' ai sinistri desideri..!!


    Allora: si dimette sto Gavino?

 

 
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