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Rif: Law Control Wonk
L'attività di Law Control Wonk è proseguita nell'ambito delle discussioni sulla XII Seduta Assemblea Costituente di PiR
questi gli emendamenti PDL-PL preparati da me
http://forum.politicainrete.net/tran...tml#post660935
http://forum.politicainrete.net/tran...tml#post660953
qui ho smontato le critiche rivolte al maxiemendamento sullo stile dalla maggioranza costituente
http://forum.politicainrete.net/tran...upermario.html
qui ho dimostrato una illegalità della seduta in corso circa i termini
La fase di discussione è conclusa da giorni
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Rif: Law Control Wonk
A quando la dimostrazione dell'esistenza di Dio?
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Rif: Law Control Wonk
aggiornamenti
Citazione:
Originariamente Scritto da
Ronnie
NOVITA'
Con riferimento ai testi in discussione in questa seduta:
http://forum.politicainrete.net/transatlantico/34725-xii-seduta-assemblea-costituente-di-pir.html Fra i quali ci sono due revisioni stilistiche della Costituzione.. Vale la pena vedere quali saranno gli effetti sui numeri di tali revisioni
COSTITUZIONE ORIGINALE: 25.319 caratteri spazi esclusi
dopo la revisione Law Control Wonk: 23.559 caratteri spazi esclusi
dopo la revisione Supermario-Garat-Soros-Shadowing 25.882 caratteri spazi esclusi
In altre parole la distanza fra la vecchia e la nuova costituzione si ridurrà ulteriormente, per vederle praticamente allineate, nel caso di approvazione della revisione dei quattro di maggioranza, mentre si stabilizzerà su un valore più alto nel caso di approvazione della mia revisione.
Come sempre, sorveglieremo il tutto
f.to
Law Control Wonk
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Rif: Law Control Wonk
Testo de l' Appello agli onorevoli deputati costituenti per il bene dell'Ordinamento
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Salve a tutti, mi conoscete, non faccio presentazioni
Chiedo a tutti voi di riflettere su alcune cose prima di votare sui maxiemendamenti di revisione stilistica della costituzione e di decidere per l'approvazione del maxiemendamento PDL-PL scritto dal sottoscritto anzichè per l'approvazione del maxiemendamento di maggioranza scritto da Supermario, Shadowing, Garat e Jeffy.
Le ragioni di questa impegnativa richiesta sono semplici:
- Il maxiemendamento PDL-PL è stato presentato con 30 giorni di anticipo sul voto, invece il maxiemendamento di maggioranza è stato presentato con 16 minuti di anticipo sul voto. Sul primo si è discusso, sul secondo no.
- Il maxiemendamento PDL-PL rispetta il mandato dell'Assemblea e non modifica la costituzione, questo è ormai acclarato dal fatto che nessuno è riuscito in trenta giorni a indicare un solo articolo che sia stato cambiato anche nel senso e non solo nelle parole. Invece il maxiemendamento dei quattro di maggioranza modifica la costituzione in sei diversi articoli. Uno dei presentatori stessi ha ammesso che ci sono modifiche sostanziali, su questo 3d.
- Nel maxiemendamento PDL-PL è prevista la formula di sicurezza che affida al Presidente Daniele (alto esponente di un partito della maggioranza) il potere di correggere anche dopo il voto eventuali modifiche sostanziali successe per errore. Invece nel maxiemendamento dei quattro di maggioranza, nel quale pure ci sono modifiche erronee come è stato denunciato in questo post, tale clausola di sicurezza semplicemente non c'è.
- il maxiemendamento PDL-PL abbrevia il testo costituzionale in di 1760 caratteri (spazi esclusi). Invece il maxiemendamento dei quattro di maggioranza lo allunga di 563.
- il maxiemendamento PDL-PL è una vera e propria riscrittura coerente del testo ad opera di un solo autore, secondo canoni di precisione formale, di proprietà di linguaggio, di bella scrittura e soprattutto di leggibilità, che nessuno ha contestato per nessun articolo di esso in 30 giorni che è pubblico sul forum. Invece il maximendamento dei quattro di maggioranza è per il 90% una ricopiatura quasi identica del testo originale. Un testo pessimo, per la sintassi, per il periodo, per il lessico e per l'imprecisione giuridica, al quale si sono aggiunte certe cose in certi punti e tolto molto meno in certi altri ma che soprattutto non ha mai subito quella riduzione a un solo stile che può avere solo un testo scritto da una sola persona ed è sempre invece rimasto un testo a più mani, con più stili, più interpretazioni e più dubbi.
Onorevoli Deputati è per il gioco di domani che vi imploro di votare saggiamente. Nessuno vi obbliga a fare brutta figura con i giocatori che verranno per il puntiglio di dire di no a una proposta solo perchè viene da uno come me, che con molti di voi ha litigato più volte ma che per il gioco, quando è stato su questo forum, si è sempre speso.
Ne sono prova i fatti, riportati giorno per giorno nel mio 3d.
Ancora una volta con fiducia che vorrete migliorare questa pessima Costituzione almeno nello stile, vi ringrazio per l'attenzione.
F.to
LAW CONTROL WONK
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Rif: Law Control Wonk
Approfondimenti sull'analisi del maxiemendamento di maggioranza, con l'individuazione punto per punto delle modifiche sostanziali introdotte e una disamina sulla procedura di presentazione http://forum.politicainrete.net/tran...tml#post699613
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Primo, non grave sicuramente, ma esistente problema..
O= originale
R= revisione SM-SR-GA
articolo 63 (corrisponde al 65 dell'O per la soppressione di 2 articoli)
O: rappresenta l'interesse ALLA corretta applicazione
R: rappresenta l'interesse NELLA corretta applicazione
--> nel primo caso il significato è chiaro, nel secondo caso il significato "interesse alla corretta applicazione del diritto" potrebbe essere confuso con "interesse pubblico, ferma la corretta applicazione del diritto".
Che sono due cose diverse. Arricchendosi di una interpretazione nuova la norma cambia sostanzialmente. Era molto più chiara l'originale.
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Ho trovato altre modifiche SOSTANZIALI
ricordo che O: ORIGINALE mentre R: REVISIONATO
Art. 3
[...]
O: E' competenza del Ministero degli Interni raccogliere tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi registri e comunicarli a sua volta alla commissione elettorale.
R: E' competenza del Ministero degli Interni raccogliere tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi spazi aperti direttamente dal ministero e comunicarli a sua volta alla commissione elettorale.
Una volta che la commissione si è espressa sarà sempre competenza del ministero degli interni trascriverli ufficialmente nel "Registro dei partiti politici" o nel "Registro delle libere associazioni".
--> questa precisazione non c'è nell'originale. Quindi prima di essa le parole "una volta che la commissione si è espressa" non c'erano. Si è stabilito ADDITIVAMENTE che il Ministero non possa trascrivere i dati nel registro se PRIMA la commissione elettorale non si è espressa. Questo è una MODIFICA della costituzione perchè originariamente il ministro lo faceva senza bisogno che essa si esprimesse, e lo faceva nondimeno ufficialmente. Per capire inoltre i problemi che ciò genera basta considerare che LA COMMISSIONE(ai sensi dell'art 4) SI INSEDIA SOLO PRIMA DELLE ELEZIONI quindi il registro rimarrebbe fermo fino ad allora e non operativo, come invece la costituzione originale vuole.
art 11
O: E' garantito il diritto di parola ai forumisti non congressisti nelle forme stabilite dal regolamento interno di ciascuna Camera.
R: E' garantito il diritto di intervento ai forumisti non parlamentari nelle forme stabilite dal regolamento interno di ciascuna Camera.
--> Il diritto di parola è il diritto di parlare. Parlare lo si fa anche dialogicamente, quindi è chiaro che questo diritto nella costituzione originale è inteso in senso forte. Il diritto di intervento può invece essere letto non solo in un modo ma in due, a differenza di quello di parola, perchè l'intervento è anche "il discorso" e non il fatto di intervenire al consesso (cioè di starci e parlare anche dialogicamente) quindi una corte potrebbe interpretare che è concesso UN DISCORSO e non DIALOGARE. La modifica è dunque sostanziale, ma fatta tramite l'aggiunta di un doppio significato poco chiaro e non alla luce del sole.
Art. 13
O: Sia il Presidente della Camera che il Presidente del Senato, sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime due sedute.
Dal terzo scrutinio in poi l' elezione del Presidente della Camera e del Presidente del Senato richiederà la sola maggioranza semplice dei presenti.
R: Sia il Presidente della Camera che il Presidente del Senato sono eletti con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti ritenuta per i primi due scrutini.
Dal terzo scrutinio in poi sarà necessario un voto a maggioranza semplice.
--> La modifica è sostanziale perchè il primo articolo parla sì di scrutinio al terzo comma, ma di seduta e non di scrutinio nelle prime due. La Costituzione originaria obbliga a votare una volta per seduta sui Presidenti, la versione modificata rimuove questa garanzia e consente di votare ad oltranza, perchè "due scrutini" possono essere nella stessa seduta, mentre "due sedute" no. Il fatto che nel secondo comma dell'originale ci fosse citato il terzo scrutinio, essendo lo scrutinio comunque una parte della seduta, non per questo implicava il permettere gli scrutini successivi nella medesima seduta, giacchè il terzo scrutinio sarebbe stato un termine normativo valido anche se fosse stato nella terza seduta, dunque non può essere addotto come argomento per negare la sostanzialità della modifica. Per finire: non si capisce che c'entra la parola "ritenuta".
Art 14
O: I Deputati e i Senatori che mancheranno all' appello per quattro udienze consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza, decadranno.
Saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nell' impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste.
R: I decaduti saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nella impossibilità attuativa di questa soluzione, il diritto di sostituzione passerà al primo non-eletto di un'altra lista.
--> la modifica qui è inevitabilmente dubbia. Nel senso che l'articolo era sbagliato anche in prima versione, per cui non si capiva bene come si decidesse quale era il primo dei non eletti generale, dunque siccome ciò potrebbe comunque non continuarsi a capire (miracolo di complicatezza) anche nella revisione, potrebbe darsi che non ci sia stata modifica. Tuttavia, ammettendo per assurdo che il criterio per decidere sia chiaro per legge (es. numero di preferenze ), emergerebbe chiara anche la modifica sul soggetto di esso. Nell'articolo originale il soggetto che si sostituiva era il "primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste", ciò vuol dire che la graduatoria costituzionale era FRA PERSONE del tipo
Tizio, PL, 15 preferenze
Caio, LR, 12 preferenze
Sempronio, PDL, 10 preferenze
Lucilio, PDS, 5 preferenze
Invece nella modifica il soggetto non è una persona ma "il diritto di sostituzione" perchè il linguaggio è costruito diversamente. Si aggiunge che il primo non eletto non è di qualsiasi lista ma "di un'altra lista". Ciò vuol dire che la graduatoria costituzionale è FRA LISTE del tipo:
PDL, 45 voti, primo non eletto Tizio (2 preferenze)
PDS 40 voti, primo non eletto Caio (1 preferenza)
PL, 35 voti, primo non eletto lucilio (10 preferenze)
Perchè se si cambia il gruppo di riferimento può succedere che la legge elettorale che poi decide come si sceglie il primo dei non eletti in assenza di primi dei non eletti di lista non sia imputata alle preferenze personali ma alle preferenze alle liste, e solo dopo di essa e al loro interno ai deputati con preferenze. La modifica cmq è minima, nel senso che per farla funzionare occorrerebbe una legge, in altre parole la modifica autorizza una legge a fare più di quanto fosse autorizzata dalla versione originale.
art 15
O: La Corte costituzionale se riscontrerà un comportamento incostituzionale nell' operato del Presidente della Camera o in quello del Presidente del Senato potrà ammonirli con una Censura Costituzionale, deliberata da almeno tre dei cinque giudici.
R: La Corte costituzionale se riscontrerà un comportamento incostituzionale nell' operato del Presidente della Camera o in quello del Presidente del Senato potrà ammonirli con una Censura Costituzionale, deliberata attraverso voto di maggioranza semplice dal collegio giudicante (corte costituzionale).
--> Nel primo caso la corte agisce solo se la censura è deliberata da almeno tre dei cinque. Nel secondo caso la corte agisce solo se la censura è deliberata attraverso un voto a maggioranza semplice. Es: Presenti tre, due si astengono, quindi passa con un voto. Per verificare come il voto a maggioranza semplice (diverso da "censura deliberata da almeno tre dei cinque giudici") sia permesso basta leggere l'articolo 53 della Costituzione. In altre parole questa è una modifica GRAVISSIMA non solo sostanziale. Si stabilisce un potere penale applicabile in modo MOLTO SEMPLICE laddove precedentemente la costituzione PONEVA UNO STRETTO VINCOLO.
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Rif: Law Control Wonk
ritiro su la gloriosa debunking room
invito occidentale e manfr a collaborare e a iniziare la loro revisione stilistica verificando se ci fossero difformità tra il mio testo e la costituzione vigente e semmai migliorandolo ancora... era più breve e scritto bene, non ha senso non considerarlo solo per antipatia verso di me se lo si può firmare a tre
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Rif: Law Control Wonk
un lavoro comunque ponderoso e degno di attenta valutazione....ora lo spulcio......:ciaociao: