Contrariamente a quel che molti credono, il nostro Paese – uno dei più impegnati nelle battaglie internazionali contro la pena di morte, non può essere incluso tra i paesi totalmente abolizionisti. È un dato di fatto, sconosciuto ai più, che pensano che la pena di morte sia stata definitivamente abolita dieci anni fa. Non è così.
L’articolo 27, quarto comma, della Costituzione non è mai stato modificato:
“Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.”
È pur vero che con la legge 13 ottobre 1994 n. 589, è stato sancito che:
“ Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.”
ma il permanere della previsione costituzionale potrebbe consentirne, nello spazio d’un mattino e con efficacia immediata, la reintroduzione per decreto-legge.
E sappiamo anche, per esperienze recenti, quanto sia facile trovarsi in stato di guerra, cioè nelle condizioni di applicazione di leggi e codici militari di guerra.
Del resto, tutta la struttura giuridica del Codice Penale Militare di guerra è rimasta intatta, sicché una eventuale abrogazione per decreto-legge della leggina del ’94 non avrebbe bisogno d’alcuna norma procedurale, essendo tutto già dettagliatamente disciplinato nel Codice vigente.
Ora, se la pena di morte è sempre incivile, la sua applicazione in tempo di guerra è addirittura una barbara bestialità, molto più somigliante ad una esecuzione sommaria.
Il diritto alla difesa è praticamente inesistente e le possibilità d’appello pressoché nulle. E la pena di morte, è prevista anche per comportamenti non gravissimi come, ad esempio, la paura di combattere.
Naturalmente, dopo la leggina-tampone del 1994, il Parlamento iniziò anche l’iter della revisione costituzionale, per abrogare quell’inciso “se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.” È chiaro a tutti - e prima di tutto al legislatore – che solo la previsione costituzionale di divieto assoluto può impedire il colpo di mano di questo o quel governo, magari pressato da situazioni contingenti tutt’altro che imprevedibili.
Sulla necessità di abrogare totalmente la pena di morte, l’accordo è trasversale e generalizzato e numerose e di tutti gli schieramenti sono le proposte di legge costituzionale in tal senso. Si sono tuttavia già concluse due legislature (e siamo ad oltre metà della terza) senza che nessuna di esse abbia ottenuto le quattro votazioni favorevoli che sono necessarie per le modifiche costituzionali.
In questa legislatura, le proposte di legge costituzionale sono state presentate subito dopo l’insediamento delle Camere. Una di esse, che porta le firme di parlamentari di tutti gli schieramenti, da Boato (che ne è il primo firmatario) a Ramponi di AN, è quella che ha (o che dovrebbe avere) più probabilità d’essere approvata. Vediamone l’iter.
Presentata il 27 luglio 2001, è stata approvata dalla Camera dei Deputati il 4 giugno 2002. Trasmessa dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 5 giugno 2002. Concluso l’esame da parte della Prima Commissione del Senato il 2 luglio 2003.
Incoraggiante, vero? Delle quattro votazioni in aula necessarie, per ora ne è stata effettuata solo una. Procedendo di questo passo, la legislatura finirà senza un nulla di fatto e, com’è noto, la fine della legislatura obbliga a ricominciare da capo tutto l’iter legislativo. Campa cavallo…
Mi sono deciso a scrivere queste cose, dopo aver letto che anche la Turchia ha deciso di eliminare dal proprio ordinamento la pena di morte anche per i reati commessi dai militari in tempo di guerra, così come aveva già fatto per gli altri reati.
Chi vuole, dopo aver magari verificato la fondatezza di quanto ho scritto, può usare questo messaggio per inviarlo ai parlamentari della propria circoscrizione. Nei siti della Camera e del Senato ci sono gli indirizzi di posta elettronica di tutti i parlamentari.
Io credo che ne valga la pena.




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