Penso che quello che ha detto O’rei sulla confusione di un unico 3d per le pdl sia giusto cosi ho creato questo 3d SOLO per le pdl del 4 congresso prossimo venturo.
E LOGICO CHE OGNI PROPOSTA PER LA PROSSIMA RIUNIONE VADA INSERITA IN QUESTO 3D.
Presidente del Congresso
DDL N. 10 CREAZIONE DELLA BICAMERALE-PARLAMENTO DI POL.
Proponente Danny78
Viene creata la “Bicamerale-parlamento di pol”
Il Congresso nomina il Presidente della Bicamerale , scelto tra i congressisti.
Viene Aperto un thread sul Forum “Senato” dove il Presidente della Bicamerale si Presenta, presenta il Nostro Forum.
Ogni congressista eletto potrà partecipare alla Bicamerale e fare proposte
Le proposte presentate , se approvate in bicamerale, dovranno essere ratificate in Congresso.
Se un moderatore del forum “Senato” chiude preventivamente il thread , la Bicamerale sarà riaperta una sola volta.
Alla seconda chiusura il Progetto verrà abbandonato, se richiesto esplicitamente dai frequentatori del forum “Senato”
DDL N.11 INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI POL
Proponente danny78
Propongo l’aggiunta al regolamento della Camera del seguente articolo.
Art 8
Regolamentazione del Voto in Assemblea Congressuale
Tutti i congressisti sono invitati ad esprimere un voto su ogni proposta di legge presentata in Congresso.
I congressisti possono esprimersi votando favorevole, contrario, astenendosi o non partecipando al voto.
Se un congressista non partecipa al voto per nessun punto dell'Odg della relativa assemblea congressuale e non riporta un giustificato motivo per tale comportamento sarà considerato assente ingiustificato.
Ai fini del computo totale dei voti sono considerati validi i voti favorevoli e contrari.
Il Numero legale si applica alla Singola Seduta congressuale e non ai singoli punti dell' odg.
Il Numero legale in assemblea è costituito dalla maggioranza + 1 degli aventi diritto (arrotondando per eccesso se il totale della divisione non è un numero intero), viene applicato solo se richiesto ed il richiedente deve comunque partecipare al voto, pena il decadimento della proposta.
Il numero legale per questa assemblea è di 8 congressisti.
Se una seduta in cui è richiesto il numero legale non ottiene appunto il numero legale è considerata invalidata e verrà riconvocata entro1 settimana con lo stesso Odg.
Il numero legale della seduta si verifica alla fine della votazione e si ottiene se il numero legale è raggiunto in almeno uno dei punti dell'odg stesso.
Se, prima della votazione, verrà richiesto il numero legale, saranno conteggiati come partecipanti anche i congressisti che esprimeranno una astensione, fermo restando che nel conteggio saranno considerati voti validi solo i favorevoli o i contrari.
La maggioranza qualificata, necessaria in ogni votazione, sarà ottenuta dividendo il numero dei voti validi per due aggiungendone uno.
Es.
Richiesta di num.legale
Partecipanti 15
Votanti(voti validi) 12
Astenuti 3
Maggioranza qualificata : 12/2+1=7
Quando in Congresso sarà necessaria una maggioranza speciale (ad esempio, voto dei 2/3 o dei 3/5 dei congressisti), il quorum sarà ottenuto tramite arrotondamento per eccesso o per difetto sul numero totale dei voti validi.
Da 0,1 o inferiori sopra lo zero a 0,4 o superiori sotto lo 0,5 viene arrotondato per difetto, da 0,5 in poi viene arrotondato per eccesso.
Esempio.
Richiesta numero legale
Partecipanti 14
Votanti (voti validi)13
Astenuti 1
Quorum 3/5= 7,8 arrotondato per eccesso a 8
Quorum 2/3= 8,6 arrotondato per eccesso a 9
DDL N.12 VINCOLO DI MANDATO
Proponente DrugoLebowsky
A rt.22
La Durata del Congresso è di 6 mesi, il Numero di Congressisti è fissato a 15 unità, compreso il Presidente di PoL.
a
Art.22
La Durata del Congresso è di 6mesi, il Numero di Congressisti è fissato a 15 unità, compreso il Presidente di PoL. I congressisti esercitano le loro prerogative senza vincolo di mandato.
DDL N.13 ISTITUZIONE DEL CONCORSO SUPER-POL
Proposta da Benfy per Camelot
SUPER-POL
1.
Viene costituito il concorso Super-pol
2.
il gioco si prefigge il compito di Indovinare 5 eventi sportivi e non che si svolgeranno durante 2 settimane.
3.
Vince chi indovina 4 o 5 risultati degli eventi proposti
Esempio eventi:
Partite di calcio, Basket, Formula Uno, Vincitore Sanremo, Vincitore Grande Fratello, olimpiadi e cose simili.
4.
Il vincitore/i dei tutti e 5 gli eventi guadagnano 5 punti
Il vincitore/i di 4 eventi guadagna 1 punto
5.
il Concorso dura per tutta la Legislatura del Congresso, alla fine chi ottiene più punti “Vince una CARICA ISTITUZIONALE”
da scegliere tra:
- Csm
- Consiglio Costituzionale
- Commissioni parlamentari
- diritto di partecipare a Congresso e proporre leggi non avendo diritto al voto.
6.
I Promotori del gioco saranno 5 :le cariche istituzionali ( Presidente di pol, Presidente del Consiglio, Presidente del Congresso) più 2 promotori per le opposizioni
7.
I promotori apriranno un thread apposito per “scommettere” e proporranno una cinquina di eventi che si terranno nelle 2 settimane successive, si potrà scommettere sino ad una data stabilita di volta in volta. E poi si aspettano i risultati.
I messaggi scritti non potranno essere editati pena il decadimento della scommessa presentata.
DDL N.14 ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE SPECIALE DI POL
Proponente aledex
Art. 1 E' istituito il Tribunale Speciale di POL. Tale tribunale è incaricato di giudicare in merito a reati definiti "speciali" come il vilipendio al Presidente di POL ovvero altri reati che minacciano l'integrità o l'onore delle Alte Cariche di POL ovvero il sistema democratico.
Art. 2 Il Tribunale Speciale è composto da tre giudici laici, indipendenti da qualsiasi schieramento politico, proposti dal Congresso e da esso eletti. I giudici del Tribunale Speciale assumono la loro carica solo se, in sede di votazione congressuale, ottengono i 2/3 dei voti validi.
Art. 3 Il Tribunale Speciale è direttamente dipendente dal CSM. Il CSM ne controlla gli atti e interviene qualora esso commetta qualche abuso. Il CSM, nei casi previsti, ha facoltà di sciogliere, previo consenso del Presidente di POL, il Tribunale Speciale. Il CSM ha, altresì, facoltà di far decadere i singoli giudici del Tribunale Speciale qualora essi commettano abusi ovvero pongano in essere atti contrari al loro mandato o anticostituzionali.
Art. 4 I casi in cui il Tribunale Speciale può essere sciolto sono:
- incostituzionalità degli atti;
- messa sotto stato d'accusa dei 2/3 dei giudici che lo compongono;
- elezione a cariche politiche di almeno un giudice che lo compone;
- evidente mancanza di imparzialità da parte di uno o più giudici costituenti.
Nel caso in cui si verificasse anche solo una delle condizioni previste, il CSM propone immediatamente lo scioglimento al Presidente di POL il quale, valutate le circostanze, provvede a sciogliere il Tribunale Speciale di POL.
Qualora si verifichino altre circostanze che possano dar luogo allo scioglimento del Tribunale Speciale, il CSM pone la situazione al vaglio del Presidente di POL il quale decide quali provvedimenti adottare.
Art. 5 I reati di competenza del Tribunale Speciale di POL devono essere reati contro:
- l'onore o il prestigio del Presidente di POL;
- l'onore o il prestigio delle Alte Cariche di POL;
- le istituzioni democratiche di POL;
- la Costituzione di POL.
I reati vengono rimessi al giudizio del Tribunale Speciale esclusivamente dal CSM o dal Presidente di POL.
Art. 6 Il Tribunale Speciale, una volta eletto, assume un mandato di sei mesi. Tale mandato può essere prorogato esclusivamente per esigenze urgenti in materia di ordine pubblico ovvero per altre urgenti esigenze riguardanti la stabilità delle istituzioni democratiche di POL. Il mandato non può durare meno del previsto, a meno che non si è provveduto con lo scioglimento d'autorità.
Art. 7 I giudici eletti non possono rifiutare la loro carica. Onde evitare inconvenienti, si procede, prima dell'elezione dei componenti, a stilare una lista di candidati al ruolo di Giudici del Tribunale Speciale di POL. Una volta eletti, i giudici possono dimettersi solo per motivi eccezionalmente gravi, che devono essere prima valutati dal CSM e dal Presidente di POL, ovvero per dimissioni d'autorità.
Art. 8 Le persone condannate dal Tribunale Speciale, data l'eccezionale gravità dei reati commessi, non possono ricorrere in appello.