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    Predefinito Il mandato d’arresto europeo,un’arma per l’Europa liberale ?

    Aurélien Durand



    « La legge fissa le regole relative al mandato d’arresto europeo in applicazione degli atti presi sul fondamento del Trattato sull’Unione europea. » Così completato l’articolo 88-2 della costituzione (1), autorizzerà la trasposizione in legge nazionale e la messa in opera all’1 gennaio 2004 di una decisione quadro dell’unione europea, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

    Creare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

    Questa decisione quadro si inserisce nel cammino avviato nel 1997 al momento della firma del Trattato di Amsterdam, che faceva della creazione di uno spazio « di libertà, di sicurezza e di giustizia » uno degli obiettivi dichiarati dell’Unione Europea. Due soluzioni erano allora in vista: l’armonizzazione progressiva delle legislazioni penali degli Stati membri oppure il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Sotto la pressione britannica, il consiglio del 14 e 15 giugno 1998 a Cardiff, chiese la valutazione del beneficio dell’estensione della nozione di mutuo riconoscimento nelle decisioni in materia penale, nozione già assai nota e collaudata nello spazio comunitario nel campo commerciale e civile. Il consiglio di Tampere, nell’ottobre 1999, decise di approvare questo principio.

    Dopo gli eventi dell’11 settembre 2001, fu riunito in tutta fretta (2) il consiglio dei ministri incaricati della giustizia e degli interni. Esso giunse ad un accordo politico che si tradusse nell’adozione, il 13 giugno 2002, della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo e alla procedure di consegna tra Stati membri. Particolarmente vaga in materia di terrorismo, essa permette un’interpretazione assai ampia e per lo meno pericolosa. Sono così considerati come infrazioni terroristiche, degli « atti intenzionali che, per la loro natura o per il loro contesto, possano portare grave offesa ad un paese o ad una organizzazione internazionale », e siano commessi « allo scopo di intimidire gravemente una popolazione » o di « costringere indebitamente dei poteri pubblici o un organismo internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto » o infine di « gravemente destabilizzare o distruggere le strutture fondamentali politiche, costituzionali, economiche o sociali di un paese o di una organizzazione internazionale. » Questa definizione permette, in effetti, di considerare come elemento qualificante di un’infrastruttura terroristica, ogni opposizione attiva al potere, ogni manifestazione antisistema, dal semplice movimento sociale alla stessa lotta sindacale (3).

    Un mandato più repressivo e più sbrigativo

    E’ in questo contesto che il mandato di arresto europeo si appresta ad entrare in scena per sostituirsi alla procedura normale di estradizione. Quest’ultima si basava su principi molteplici che su riteneva garantissero la protezione degli individui. come l’esigenza della doppia incriminazione (4), il controllo politico (decisione del governo sull’opportunità politica della procedura) e, naturalmente, il controllo giudiziario che valutava la materialità dei fatti e la legalità della domanda. Ora, con il mandato d’arresto europeo, si privilegia lo sviluppo delle procedure più repressive e soprattutto più sbrigative.

    In effetti, il principio della doppia incriminazione, scompare per trentadue infrazioni considerate gravi dalla decisione quadro, tra cui specialmente il terrorismo, il traffico di droghe, di armi, il riciclaggio, etc... ma come per caso, non per l’abuso di fiducia (sic) –i colletti bianchi possono dunque dormire sonni tranquilli! Così, a partire dall’1 gennaio 2004, non è escluso che si possa vedere, ad esempio, un giudice francese ricevere un mandato d’arresto che gli chiede di consegnare questo o quest’altro attivista o sindacalista che vive sul territorio francese e che avrebbe partecipato all’occupazione di un luogo o ad una manifestazione a Genova e che nel diritto italiano rientrerebbero in attività assimilabili al terrorismo. La procedura, esclusivamente giudiziaria, si riduce allora al semplice controllo della regolarità formale dei documenti; cosa che giunge a rendere quasi automatica l’estradizione senza che lo Stato possa opporvisi, salvo rischiare di violare il diritto.

    Inoltre, è pure coinvolta in una tale procedura ogni persona sospettata di aver commesso un crimine punibile con almeno un anno di carcere o con una condanna definitiva a quattro mesi. Infine, e anche se in questo caso la regola della doppia incriminazione rimane, sarà praticamente l’insieme delle infrazioni del Codice penale francese che sarà toccato. E, cosa ancora più grave, con il mandato di arresto europeo scompare il principio di specializzazione. Principio che legava l’estradizione al capo d’accusa. In altre parole, non si poteva essere condannati per altri fatti che quelli esplicitamente menzionati nella domanda di estradizione. Con il mandato, lo Stato richiedente l’estradizione è svincolato dalla qualifica dell’incriminazione che ha fornito. Ad esempio, un minatore britannico, rifugiatosi in uno degli Stati membri, potrebbe allora essere consegnato al Regno Unito per fatti di sciopero e, una volta estradato, essere giudicato sulla base di leggi anti-terrorismo ben più severe.

    Adottare la costituzione per rispettare un decreto !

    Le sostituzione dell’estradizione con il mandato d’arresto europeo e, soprattutto, la scelta dello Stato francese di sottostare alla decisione quadro, dimostrano ancora una volta che i nostri governi sono gli affossatori e della costruzione politica europea e della sovranità della nazione. Senza alcuna legittimità democratica, è stato deciso di adottare la costituzione per rispettare un testo che, alla fine, non è che un decreto comunitario !

    Ma, soprattutto, in uno spazio in cui la schedatura degli individui è ora una realtà, (5), si tratta né più né meno che di affermare un modello giudiziario europeo assoggettato alla razionalità tecnica permettendo « la coesistenza di profonde disparità tra gli Stati membri. » (6) Così, il testo il cui obiettivo dichiarato è di ravvicinare i codici penali di ciascuno in materia d’incriminazione di fatti gravi, in realtà legittima e giustifica, a livello locale, delle procedure d’eccezione e l’utilizzo di tecniche speciali di indagine. Nata come uno spazio di libero scambio, l’Unione Europea, instaurando il primato delle procedure sul diritto, ci mostra definitivamente di non concepirsi come uno spazio sociale, impegnato nella protezione dei diritti e delle libertà dei popoli che vi risiedono, ma piuttosto come un’entità tecnocratica, interamente volta alla redditività, sia economica che poliziesca. Oggi, la costruzione dell’Europa liberale si accompagna ad una giudiziarizzazione della società come modello di governo e all’idea che l’azione penale possa essere uno strumento di regolazione sociale. E gli « imprenditori dell’urgenza », questi demagoghi mossi dalla preoccupazione per l’immagine mediatica, giungono così in soccorso degli « imprenditori del profitto », imponendo e giustificando la messa in campo di legislazioni sempre più liberticide.


    Note :

    (1) Dal Journal officiel del 26 marzo 2003.
    (2) Il 6 dicembre 2001
    (3) All’inizio degli anni 80, la signora Thatcher, allora primo ministro britannico, tentò di basarsi su di un testo identico per stroncare lo sciopero dei minatori. D'altronde, la decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri p direttamente, in ciò che concerne il terrorismo, ispirata al Terrorism Act britannico.
    (4) L'estradizione è possibile solo se il fatto perseguito costituisce un delitto sia nel paese richiedente la persona incriminata che nel paese sollecitato dalla richiesta.
    (5) « L'Europa in libertà vigilata », Résistance n° 10.
    (6) « Perseguire un crimine o criminalizzare la contestazione: false sembianze del mandato d’arresto europeo », Jean Claude Paye, Le Monde diplomatique, febbraio 2002.





    Tratto dal sito www.voxnr.com
    "Sarà qualcun'altro a ballare, ma sono io che ho scritto la musica. Io avrò influenzato la storia del XXI secolo più di qualunque altro europeo".

    Der Wehrwolf

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