Il ricorso per ingiunzione è un procedimento c.d. sommario che consente al creditore di ottenere agevolmente un titolo esecutivo nei riguardi del proprio debitore, senza la necessità di instaurare preventivamente il contraddittorio tra le parti. Il contraddittorio c'è solo eventualmente nel caso in cui, dopo la notifica al debitore del decreto ingiuntivo emesso dal giudice, questi faccia opposizione al decreto entro il termine di 40 gg dalla notifica dello stesso. In tal caso, si instaura un giurdizio a cognizione piena che, detta in parole povere, è quella che la comune esperienza chiama *causa civile*.
Il decreto ingiuntivo costituisce quindi un provvedimento di condanna con il quale il giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o la consegna di una cosa a favore del creditore sulla sola base della prova scritta offerta dal creditore. Classico esempio, la fattura accompagnata dall'estratto notarile autentico della scrittura contabile, o il documento di trasporto che prova la consegna della merce. Altro esempio, l'assegno protestato che in tal caso consente la concessione della provvisoria esecuzione. Ciò significa che il debitore è *costretto* a pagare immediatamente nonostante vi sia la possibilità di fare opposizione.


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