Risultati da 1 a 6 di 6
  1. #1
    Alessandra
    Ospite

    Predefinito Il primo caso nella storia giuridica: da ricordare

    Il ricorso per ingiunzione è un procedimento c.d. sommario che consente al creditore di ottenere agevolmente un titolo esecutivo nei riguardi del proprio debitore, senza la necessità di instaurare preventivamente il contraddittorio tra le parti. Il contraddittorio c'è solo eventualmente nel caso in cui, dopo la notifica al debitore del decreto ingiuntivo emesso dal giudice, questi faccia opposizione al decreto entro il termine di 40 gg dalla notifica dello stesso. In tal caso, si instaura un giurdizio a cognizione piena che, detta in parole povere, è quella che la comune esperienza chiama *causa civile*.

    Il decreto ingiuntivo costituisce quindi un provvedimento di condanna con il quale il giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o la consegna di una cosa a favore del creditore sulla sola base della prova scritta offerta dal creditore. Classico esempio, la fattura accompagnata dall'estratto notarile autentico della scrittura contabile, o il documento di trasporto che prova la consegna della merce. Altro esempio, l'assegno protestato che in tal caso consente la concessione della provvisoria esecuzione. Ciò significa che il debitore è *costretto* a pagare immediatamente nonostante vi sia la possibilità di fare opposizione.

  2. #2
    Alessandra
    Ospite

    Predefinito

    La procedura che porta al decreto ingiuntivo e tutto quello che ne consegue è una palla enorme, di una noiosità storica, di una barba che non si regge perchè sono solo passi tecnici quasi matematici e meccanici.

  3. #3
    Alessandra
    Ospite

    Predefinito Ma il ricorso per ingiunzione che farà storia è questo

    RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

    La AA S.r.l., corr. in MM (CN), in persona del legale rappresentante XX, elettivamente domiciliata in Cuneo presso l’Avv. XXX, dal quale è rappresentata per procura a margine del presente atto,

    ESPONE

    1) E’ creditrice nei confronti della BB S.r.l., corr. in Novara, della complessiva somma di € 2.593,36 per precedenti prestazioni e forniture.

    2) Con email in data 20.10.2003 (di cui si produce copia, docc. 1 e 7), detta BB, in persona del legale rappresentante YY, riscontrò la lettera raccomandata di diffida Avv. XXX 04.09.2003 (di cui si produce copia, doc. 2), assicurando espressamente il pagamento di quanto dovuto, entro la scadenza del 30.10.2003.

    3) Diversamente da quanto promesso, la ditta debitrice non pagò (né alla scadenza indicata, né successivamente) il proprio debito.

    4) Ad un nuovo sollecito dell’Avv. XXX in data 03.11.2003 (di cui si produce copia, docc. 3 e 7), la suddetta debitrice rispose (con email di cui si produce copia, docc. 4 e 7) lo stesso giorno, dichiarando addirittura (falsamente) di aver già pagato tramite bonifico bancario.

    5) A nulla valse l’ulteriore diffida in data 11.11.2003 (di cui si produce copia, docc. 5 e 7), che, benchè regolarmente ricevuta in data 18.11.2003 (v. copia ricevuta, docc. 6 e 7), non ottenne più alcun riscontro: la debitrice non ha infatti a tutt’oggi pagato alcunchè all’esponente, costringendo quest’ultima alla presente azione giudiziale.

    Sussistenza dei requisiti ex artt. 634 c.p.c.

    6) La prodotta email inviata dalla debitrice in data 20.10.2003 ben costituisce una promessa unilaterale in forma di scrittura privata.

    7) Sotto il primo aspetto, non vi son dubbi che il contenuto di detta missiva rappresenti una promessa di pagamento e/o una ricognizione di debito, specialmente se posta in relazione con la successiva dichiarazione 03.11.2003 (in cui la stessa debitrice dichiarò addirittura di aver già pagato).

    8) Per quanto invece riguarda la richiesta forma ex art. 2702 c.c., occorre invece rifarsi al T.U. (D.P.R.) 445/2000 (così come modificato dal D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal D.P.R. 7 aprile 2003, n.137).

    Ai sensi dell’art. articolo 1, primo comma, lett. b), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti": l’email quindi, con il suo contenuto, rappresenta senza dubbio un documento informatico.

    8) Il successivo art. 8 stabilisce la piena validità giuridica di tale documento, disponendo che " "il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico".

    9) L’art. 10, comma 2, prescrive poi che "Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta" (benchè con valore probatorio liberamente valutabile dal Giudice: ma questo non riguarda la fase monitoria, bensì, al limite, l’eventuale fase di merito); per quanto riguarda la definizione ed il significato di firma elettronica, occorre ritornare all’art. 1, comma primo, lett. cc) (relativo appunto alle definizioni), a norma del quale essa è "l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica".

    10) Il documento informatico si può quindi definire sottoscritto con "firma elettronica" - cd. "semplice", per distinguerla dalla firma "digitale", che è un particolare tipo di firma elettronica qualificata che garantisce una maggiore autenticità e, di conseguenza, valore di scrittura privata autenticata, ex artt. 1, primo comma, lett. n) e 10, comma 3 del DPR 445/2000 - quando sia ricollegabile a qualsiasi metodo di "validazione" (cioè riconoscimento): mentre nel mondo reale il metodo di validazione informatica più usato è costituito dal sistema "scheda magnetica + password (cioè un codice segreto, come ad esempio il sistema Bancomat)", per quanto riguarda internet, il procedimento più semplice e maggiormente utilizzato in tal senso è rappresentato dall’inserimento nel sistema in cui si vuole accedere di "username (cioè l’identificativo dell’utente) + password", che l’utente deve appunto digitare negli appositi spazi.

    Ed è proprio quanto avviene per la posta elettronica: per poter accedere ad un dato indirizzo (come quello utilizzato dalla debitrice) per inviare o controllare se si sono ricevute email, occorre conoscere ed inserire i suddetti dati identificativi (oppure utilizzare programmi - quale ad esempio Microsoft OUTLOOK EXPRESS - che inseriscono automaticamente tali dati ogni volta che ci si connette alla rete internet), procedendo quindi alla necessaria procedura di validazione.

    11) Per tali motivi, è pacifico che l’email costituisca un documento informatico sottoscritto con firma elettronica, in quanto il mittente, per poter creare ed inviare detta email, deve eseguire un’operazione di validazione, inserendo il proprio username e la propria password; e tale documento soddisfa altresì il requisito legale della forma scritta, a norma del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, lett. cc) e 10, comma 2 del DPR 445/2000.

    12) Pertanto, poiché le prodotte email (contenenti la promessa unilaterale della debitrice) soddisfano il requisito della forma scritta, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti di legge per la concessione del decreto ingiuntivo.

    *****

    Per i suesposti motivi, l’esponente

    CHIEDE

    alla S.V. Ill.ma di voler emettere, ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c., ingiunzione di pagamento a carico della BB S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, con sede in Novara, ……….., a favore dell’esponente, della somma di € 2.593,36, con gli interessi dalla domanda al saldo, nonché le spese giudiziali.

    Ai fini della determinazione del contributo unificato, si precisa che l’importo della domanda è superiore a € 1.033,00 ed inferiore a € 5.165,00.

    Produce:
    1) Copia email YY 20.10.2003;
    2) Copia raccomandata Avv. XXX 04.09.2003;
    3) Copia email Avv. XXX 03.11.2003;
    4) Copia email YY 03.11.2003;
    5) Copia email Avv. XXX 11.11.2003;
    6) Copia email YY 18.11.2003;
    7) CD-ROM contenente i documenti informatici di cui ai precedenti docc. 1), 3), 4), 5) e 6).
    8) Visura camerale BB S.r.l..

    Cuneo, li 11 Dicembre 2003

    Depositato in Cancelleria il 12.12.2003

    Il Cancelliere

  4. #4
    Alessandra
    Ospite

    Predefinito Questo è il decreto ingiuntivo

    IL GIUDICE DESIGNATO DEL TRIBUNALE DI CUNEO

    Visto il ricorso che precede;

    Ritenuta la propria competenza;

    Visti gli artt. 633, 634 e 641 c.p.c.

    INGIUNGE

    Alla BB S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, con sede in Novara, …., di pagare alla AAI S.r.l., CORR. IN MM…………, la somma di € 2.593,36, oltre gli interessi dalla data della domanda al saldo, nonché le spese di questo procedimento liquidate in €…………………(+ I.V.A. e C.P.A.), il tutto nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, avvertendo esso debitore che ha diritto di proporre opposizione avanti questo Tribunale nel medesimo termine di giorni quaranta e che, in mancanza di opposizione, si procederà esecutivamente.

    Cuneo,

    Il Giudice

    Il Cancelliere

    Depositato in Cancelleria il 15.12.2003

    Il Cancelliere

  5. #5
    Alessandra
    Ospite

    Predefinito

    Per la prima volta quindi il Giudice ha sostenuto la tesi secondo la quale l’e_mail è equipollente a un documento scritto....cosa mai avvenuta finora.

  6. #6
    Serenity is the devil
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    Predefinito

    Originally posted by Alessandra
    equipollente

    Non ho letto un h di quello che hai scritto
    Ma questa parola cosa vuol dire?

    ahahahhahahhaahhahhahahha!!

 

 

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