Centro studi Giuseppe Federici - Per una nuova insorgenza
Comunicato n. 53/08 del 16 maggio 2008, Sant’Ubaldo
Pio XII e la sperimentazione medica
ROMA - Pubblichiamo di seguito per la rubrica di Bioetica l'intervento di Leonardo M. Macrobio, della Facoltà di Bioetica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma.
Per quanto ci riguarda vi sono due discorsi nei quali vengono affrontati i temi relativi alla sperimentazione medica sull’uomo: il discorso al I Congresso di Istopatologia del Sistema Nervoso (14/09/1952) e quello ai Partecipanti all’VIII Assemblea dell’Associazione Medica Mondiale (30/9/1954). Per la precisione dovremmo inserire anche il discorso alla XVI Sessione dell’Ufficio Internazionale di Documentazione di Medicina Militare (19/10/1953), nel quale sono contenuti spunti interessanti sulla ricerca medica. Ma sperando di aver modo di affrontare questo intervento più avanti, e che le osservazioni in merito alla ricerca medica in questo intervento si richiamano, di fatto, al già citato intervento del 14/09/1952, preferiamo seguire il filo logico dei due discorsi menzionati. È comunque interessante notare che i discorsi queste tre allocuzioni sono strettamente legate e si richiamano esplicitamente a vicenda.
Tre principi
Nel discorso del 1952 si espongono i tre principi generali che possono giustificare la sperimentazione medica: interesse della scienza medica, interesse del malato e interesse della comunità. Le citazioni di questo paragrafo saranno tutte da questo intervento.
Quanto all’interesse della scienza medica, Pio XII afferma che la conoscenza scientifica, come ogni altro tipo di conoscenza, in quanto tale, non solleva alcuna obiezione morale. Il problema può sussistere, al limite, nel metodo: il limite metodologico è dato dal diritto altrui o dalla norma morale di valore assoluto. Questo perché “la scienza non è il valore più alto, cui tutti gli altri ordini di valori o in uno stesso ordine di valori, tutti i valori particolari sarebbero subordinati”. Sopra il valore della conoscenza scientifica stanno, ad esempio, “le relazioni di fiducia tra medico e paziente, il diritto personale del paziente alla vita fisica e spirituale, nella sua integrità psichica e morale”. O, detto in termini negativi: “() non si può () lasciar passare l’affermazione seguente: «Supponendo che con tutta evidenza l’intervento del medico sia determinato da un interesse scientifico e che egli osservi le norme professionali, non v’è alcun limite nell’uso dei metodi per accrescere ed approfondire la scienza medica»”.
Per quanto riguarda, poi, l’interesse del malato, il Pontefice esordisce asserendo che questo non può essere invocato come principio assoluto. È interessante il ragionamento che viene posto a sostegno di questa relatività: “() bisogna ammettere che il medico () non possa prendere alcuna misura, tentare alcun intervento senza il consenso del paziente. Il medico ha su di esso solo quel potere e quei diritti che il paziente stesso gli conferisce, sia esplicitamente sia implicitamente e tacitamente. Ma il paziente non può conferire più diritti di quanti non ne abbia. Il punto decisivo, in questa discussione, è la liceità morale del diritto del paziente di disporre di se stesso; e qui si innalza la frontiera morale dell’azione del medico, che agisce col consenso del suo paziente”.
Nemmeno il paziente, quindi, è padrone assoluto del suo corpo e del suo spirito: questo è il motivo per cui il medico non può disporre totalmente del paziente stesso, neppure con il suo consenso pieno. Ad ulteriore sottolineatura dell’origine ontologica di questa “limitazione” di diritto, così si esprime Pio XII: “Il paziente è legato alla teleologia immanente stabilita dalla natura. Possiede il diritto d’uso, limitato dalla finalità naturale, delle facoltà e delle forze della sua natura umana”.
È in virtù del principio di totalità che può, però, disporre di certi organi al fine di evitare e/o riparare eventuali danni: questo principio impedisce l’abuso della ricerca medica fine a se stessa.
Inoltre, nell’esercizio di questo diritto di disposizione di sé, “l’individuo deve osservare la gerarchia degli ordini dei valori e nell’ambito di uno stesso ordine di valori, la gerarchia dei beni particolari, secondo che esigono le norme della morale”.
Dove si trova, dunque, “il limite morale nella ricerca ed utilizzazione dei metodi e procedimenti nuovi nell’interesse del paziente”? “Il limite è il medesimo del paziente; è quello stabilito dal giudizio della retta ragione e ch’è tracciato dalle esigenze della legge morale naturale; che si deduce dalla teleologia naturale insita negli esseri e nella gerarchia di valori espressa dalla natura delle cose. Il limite è lo stesso per il medico e per il paziente”.
Lo stesso vale per eventuali rappresentanti legali di fanciulli, deboli di mente o alienati: “Questi rappresentanti legali designati per una decisione privata o dalla pubblica autorità non hanno sul corpo e sulla vita dei loro soggetti altro diritto che quello che avrebbero questi medesimi qualora ne fossero capaci e con la stessa estensione. Essi non possono, dunque, dare il permesso al medico di disporne oltre tali limiti”.
Quanto all’interesse della comunità, infine, Pio XII annota che molti “dicono che l’individuo è subordinato alla comunità, che il bene individuo deve cedere il passo al bene comune e ad esso sacrificarsi. Aggiungono che il sacrificio d’un individuo ai fini della ricerca e dell’indagine scientifica in definitiva è utile all’individuo”.
Ma questo è quanto è stato compiuto ad esempio nei lager nazisti, e lo stesso Pontefice non può fare a meno di notarlo: “I grandi processi del dopoguerra hanno messo in luce una quantità spaventosa di documenti che attestano il sacrificio d’individui compiuto per l’interesse medico della comunità”.
Occorre, dunque, riscoprire (per ristabilire) la giusta gerarchia che “() l’uomo nel suo essere personale non è ordinato in definitiva all’utilità della società, bensì, al contrario, la comunità è fatta per l’uomo”. La comunità è soltanto un mezzo, voluto da Dio, perché l’uomo si sviluppi integralmente. Non può quindi reggere il paragone tra la società e l’organismo, paragone che giustificherebbe l’applicazione del principio di totalità: al di fuori dell’organismo, infatti, i singoli organi non hanno alcun senso né finalità, perché l’organismo ha un’unità in sé sussistente, mentre la relazione tra i membri di una comunità ha carattere di finalità e d’azione, in cui i vari membri sono collaboratori e strumenti perché la comunità possa raggiungere il suo scopo. Ne consegue che se l’individuo ha un certo potere sulle membra del proprio corpo, l’autorità pubblica non ha nessun potere sull’essere fisico dei cittadini.
Prevenendo, poi, una facile obiezione, il nostro Autore introduce a questo punto il tema della pena di morte: “Anche quando si tratta dell’esecuzione capitale di un condannato a morte lo Stato non dispone del diritto dell’individuo alla vita. È riservato allora al pubblico potere di privare il condannato del bene della vita, in espiazione del suo fallo, dopo che col suo crimine, essi si è già spogliato del suo diritto alla vita”. Non è qui il luogo per entrare nel dibattito sulla giustificabilità morale o legale della pena di morte. Ci interessa, invece, notare come il caso della pena capitale non sia sovrapponibile alla disponibilità da parte del potere pubblico della vita di un singolo cittadino. È, infatti, il crimine stesso a “spogliare” l’agente del suo diritto alla vita: lo Stato, in questo caso, non può far altro che riconoscere questo fatto e, se vuole, agire di conseguenza. È un’ulteriore prova, anche se molto “forte”, della concezione giusnaturalistica che abbiamo già avuto modo di notare.
Bisogna, dunque, comprendere bene il principio di totalità, nel senso che ci si deve chiedere se effettivamente tra gli oggetti a cui si applica vi sia realmente una relazione del tutto alla parte e, in secondo luogo, quanto sia estesa ovvero su quale piano poggi questa relazione, altrimenti si rischia di applicare tale principio a oggetti che, per loro natura, non sono in relazione tutto-parte. Così il Pontefice definisce questo principio: “La parte esiste per il tutto, e di conseguenza il bene della parte resta subordinato al bene del tutto; il tutto è determinante per la parte e può disporne nel suo interesse, il principio procede dall’essenza delle nozioni e delle cose e deve quindi avere valore assoluto”.
Linee di condotta
Alla luce di questi tre principi il Pontefice traccia una linea di condotta conclusiva. La sperimentazione su cadavere o su modelli di studio o su animali talvolta può essere impossibile, insufficiente o praticamente inattuabile, obbligando i ricercatori a sperimentare sull’uomo vivente. “Non si può esigere [in questi casi] che ogni pericolo e ogni rischio siano esclusi. Ciò va oltre le umane possibilità, paralizzerebbe ogni ricerca scientifica seria, e tornerebbe assai spesso a detrimento del paziente. () Può accadere () che un nuovo metodo, ancor insufficientemente provato, offra, accanto a elementi assai dannosi, delle buone probabilità di successo. Se il malato dà il suo assenso, l’applicazione del provvedimento in questione è lecita. Ma questo modo di procedere non può erigersi come norma di condotta per i casi normali”.
Quasi in continuità ideale con quanto espresso in questo discorso ritroviamo l’intervento all’Associazione Medica Mondiale (30/09/1954), nel quale vengono dati per acquisiti i principi esposti nel discorso appena esaminato. Il carattere di questo intervento, infatti, è più “pratico”, più diretto a chi opera “sul campo”. Su questo discorso si baseranno le citazioni seguenti.
Quando si parla di sperimentazione, annota Pio XII, “si tratta di sapere quali sono i presupposti necessari dell’esperimento, i suoi limiti, i suoi ostacoli, i suoi principi basilari decisivi”. A questa annotazione di metodologia scientifica, oltre che di buon senso, seguono alcune indicazioni pratiche su come procedere. “Nei casi disperati, quando il malato è perduto se non si interviene e quando esiste un medicamento, un mezzo, una operazione che, senza escludere ogni pericolo, ha ancora qualche possibilità di successo, uno spirito retto e riflessivo ammette senz’altro che il medico possa, con il consenso esplicito o tacito del paziente, procedere alla applicazione di un tale trattamento”.
ncora una volta viene lasciato all’uomo di scienza il giudizio tecnico sul suo atto: “È di vostra competenza professionale rispondere a quesiti circa i presupposti medici e le indicazioni dell’esperimento sull’uomo vivente”, ma “la difficoltà di una precisazione morale e giuridica fa, tuttavia, apparire necessarie alcune indicazioni”.
Dopo aver richiamato esplicitamente il discorso all’Ufficio Internazionale di Documentazione di Medicina Militare (ma quest’ultimo richiama a sua volta l’intervento del 1952), Pio XII ricorda “() una serie di principii morali d’importanza veramente fondamentale [per risolvere e trattare questi problemi]: la questione delle relazioni tra l’individuo e la comunità, quella del contenuto e dei limiti di diritto di utilizzare le proprietà altrui, la questione dei presupposti e della estensione del principio di integrità, quella dei rapporti tra la finalità individuale e sociale dell’uomo ed altre consimili”, ossia quegli stessi principi esposti nel discorso richiamato. Viene esaminato, invece, nel discorso in esame, il caso del medico o infermiere che volontariamente si sottoponga alle proprie sperimentazioni scientifiche. “Ciò che vale per il medico nei riguardi del paziente vale pure per il medico per se stesso. Egli è soggetto agli stessi grandi principi morali e giuridici. Per cui egli non può sottoporre se stesso ad esperienze scientifiche o pratiche che comportano serio danno o che minacciano la salute; meno ancora egli è autorizzato a tentare un intervento sperimentale che, secondo avviso autorevole, possa avere per conseguenza mutilazione o suicidio. () Questo divieto di principio non riguarda il movente personale di colui che si presta, si sacrifica e rinuncia in favore di un malato, né il desiderio di collaborare al progresso di una scienza seria, intesa a soccorrere e a servire. Se si trattasse di ciò la risposta affermativa [sulla liceità di tale atteggiamento] si imporrebbe da sola”.
Fatto salvo dunque, che il singolo operatore sanitario possa decidere di donarsi per il bene di uno o più pazienti, resta fisso quanto segue: “L’uomo è l’usufruttuario, non il possessore indipendente e il proprietario del suo corpo, della sua vita e di tutto ciò che il Creatore gli ha dato perché ne faccia uso, e questo in conformità ai fini della natura. Il principio fondamentale: «Solo colui che ha il diritto di disposizione è abilitato a farne uso e, anzi, unicamente nei imiti che gli sono stati fissati» è una delle ultime e più universali norme d’azione, alle quali il giudizio spontaneo e sano si attiene fermamente e senza le quali l’ordine giuridico e quello della vita comune degli uomini nell’ambito della società è impossibile”.
Trapela, ancora una volta, la ferma concezione che la vita umana sia un bene, ma non assoluto. In questo senso può essere data, la vita, per un valore più alto, come ad esempio la salvezza di un altro uomo oppure, in un’ottica cristiana, la testimonianza della propria fede. Ma questo ideale sottosta a quanto la natura (o meglio, il Creatore della natura) ha stabilito, e cioè che la vita stessa è ontologicamente indisponibile al suo proprietario o, per usare i termini realistici utilizzati dallo stesso Pio XII, al suo usufruttuario. Questa concezione argina ogni possibile eccesso, ogni possibile sacrificio di sé che non sia, appunto, martirio, testimonianza di un valore (o, cristianamente, di una Persona) più alto.
(Agenzia Zenit del 21 aprile 2008)
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