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Discussione: La sentenza Sme

  1. #1
    Veneta sempre itagliana mai
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    Predefinito La sentenza Sme

    Fecia, me la potresti per favore spiegare a chiare lettere? sentivo stamattina che c'è un incongruenza tra la condanna e lo scopo della condana, mi pare...insomma non ci ho capito molto, solo che una cosa contraddice l'altra....com'è la cosa sempre se te l'hai capita

  2. #2
    Veneta sempre itagliana mai
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    Predefinito

    In origine postato da antonio
    d'accordo, non sono Fecia..ma la sentenza potresti leggerla tu..o no?
    ma figurati alla terza riga prendo sonno, so che lui un pò se ne intende...ma puoi spiegarmela anche te sta incongruenza, sempre se c'è, ma non essendo una radio di parte quella che ascoltavo, non ho dubbio che non sia vero

  3. #3
    Veneta sempre itagliana mai
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    Predefinito

    ops......Fecia è in lutto

  4. #4
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    Predefinito ... eccomi cara pensiero!...

    originally posted by pensiero:

    ops!.... Fecia è in lutto...

    cara pensiero
    non preoccuparti non sono in lutto, se non altrom perchè in Champions League se anche la Juve va in finale lì perde e quindi tanto vale che le energie le dedichiamo al campionato finchè c'è qualche speranza [non tanta purtroppo ]...

    Quanto alla fiducia da te mostrata nelle mie capacità nel campo delle leggi devo dire che sono lusingato ma temo che ti deluderò, se non altro perchè dispongo sì della laurea, ma in una disciplina del tutto differente. Certo che con il coefficiente intellettivo che c'è su Pol.net anche lo spazzino del mio paesetto se la saprebbe cavare e anzi fare una figura discreta ...

    Scherzi a parte il discorso da te proposto è un poco complesso e per cominciare per prima cosa ti posto qui di seguito il dispositivo della sentenza...





    Processo Sme, il dispositivo della sentenza

    In nome del popolo italiano il Tribunale di Milano, prima sezione penale, all'udienza del 22 novembre 2003 ha pronunciato la seguente sentenza:

    ‘Visti gli articoli 533, 535 del codice di procedura penale dichiara Pacifico Attilio, Previti Cesare e Squillante Renato, responsabili del reato loro ascritto al capo A ed esclusa la continuazione interna e qualificato il fatto nei confronti di Pacifico e Previti come violazione degli articoli 319 e 321 del codice penale condanna Pacifico Attilio alla pena di 4 anni di reclusione, di Previti Cesare alla pena di anni 5 di reclusione, Squillante Renato alla pena di anni 8 di reclusione e tutti i suddetti in solido al pagamento delle spese processuali’

    ’Si dichiara Pacifico Attilio interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5, Previti Cesare e Squillante Renato interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Dichiara Pacifico Attilio e Cesare Previti interdetti dall'esercizio della professione di avvocato per la durata di anni 5’

    ’Condanna i suddetti imputati in via tra loro solidale al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali causati alla parte civile Presidenza del Consiglio, che si liquidano nella misura di euro 1 milione, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, che si determina nella misura di euro 300 mila ed altresì li condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa che si liquidano in favore della predetta parte civile nella misura di euro 130 mila’


    'Il Tribunale assolve Pacifico Attilio, Previti Cesare e Verde Filippo dalla imputazione loro ascritta al capo B perchè il fatto non sussiste. Assolve Misiani Francesco dalle imputazioni a lui ascritte, perchè il fatto non sussiste. Assolve Savtchenko Olga dalla imputazione a lei ascritta perchè il fatto non costituisce reato’.

    ’Dichiara di non doversi procedere nei confronti di Squillante Fabio e Squillante Mariano in ordine alle imputazioni loro ascritte, perchè, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Viene poi fissato in 90 giorni il deposito delle motivazioni della presente sentenza. Milano, 22 novembre’

    Il presidente Luisa Ponti, i giudici Guido Brambilla e Carmen d'Elia


    Primo punto essenziale da capire, cara pensiero, a mio parere è questo: il processo Sme è stato una specie di stemma degli Asburgo [la famosa 'gallina con due teste' ...], in quanto i capi di imputazione erano due, capo A e B. Per il capo A vi è stata condanna, per il capo B assoluzione.

    Nella sentenza sono naturlamante citati i reati contestati agli imputati, contemplati nel codice penale agli articoli 319 e 321 che qui ti riporto...

    Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
    Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

    Art. 319 bis - Circostanze aggravanti
    La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

    Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari
    Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni. Se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

    Art. 321 - Pene per il corruttore
    Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.



    Per il momento ti suggerirei di leggere bene questa mia prima risposta e di fare qualche domanda se qualcosa non ti è chiaro. Poi con calma andremo avanti...

    un affettuoso saluto!...


    --------------

    Nobis ardua

    Comandante CC Carlo Fecia di Cossato

  5. #5
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    Predefinito ... e veniamo ai capi di imputazione A e B...

    Per avere un quandro un pò più chiaro [amesso sia possibile] vediamo ora in che cosa consistono i due capi di imputazione mossi [in primo luogo ovviamante] a Silvio Berlusconi e [in via del tutto secondaria ovviamente...] agli altri imputati del processo Sme- Ariosto. Non a caso ho definito il processo in esame con un nome duplice, in quanto in realtà si tratta dui un autentico duplice filone e in ciò consiste la sua caratteristica più allucinante, come vedremo tra poco...

    Per sicerarsene diamo lettura della sentenza di rinvio a giudizio emessa nel 1999 dal Gip Alessandro Rossato. Il testo è di colore cremisi, i miei commenti di colore blù marina...





    Il giudice dott. Alessandro Rossato
    dall’esito dell’udienza del processo preliminare in epigrafe indicato sciogliendo la riserva sulle eccezioni presentate dalle difese e all’esito deliberando nei confronti di:

    Berlusconi Silvio
    nato a Milano il 29 settembre 1936
    elettivamente domiciliato in Milano in viale San Giminiano 12 […]

    Pacifico Attilio
    nato ad Avellino il 13 aprile 1933
    residente a Roma in via Panama 118 […]

    Previti Cesare
    nato a Reggio Calabria il 21 ottobre 1934
    residente a Roma in piazza Farnese 48 […]

    Squillante Renato
    nato a Napoli il 15 aprile 1925
    elettivamente domiciliato a Milano in via Podgora 11 […]

    Misiani Francesco
    nato a Taurianova il 13 marzo 1936
    elettivamente domiciliato presso lo studio del legale di fiducia avv. Luigi Saraceni […]

    Squillante Mariano
    nato a Napoli il 7 giugno 1953
    elettivamente domiciliato presso lo studio del legale di fiducia avv. Andrea Flares […]

    Squillante Fabio
    nato a San Giorgio Ionico il 20 maggio 1957
    elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Valerio Spinarelli ed Enrico Polizzi di Sorrentino […]

    Savtcenko Olga
    nata a Sianovo [ex-URSS] il 14 febbraio 1963
    elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Valerio Spinarelli ed Enrico Polizzi di Sorrentino […]

    Verde Filippo
    nato a Napoli il 5 aprile 1928
    elettivamente domiciliato presso lo studio del legale di fiducia avv. Enato Borzone […]

    [come da richiesta di invio a giudizio del PM]


    proc. n. 5634/97RGGIP=n.11749/97RGPM

    a)Berlusconi Silvio – Pacifico Attilio – Previti Cesare – Squillante Renato

    del delitto p. e p. degli articoli 81,110,319,321 c.p. perché agendo in concorso tra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso Berlusconi Silvio, Pacifico Attilio e Previti Cesare per conto di Fininvest s.p.a. e di altre società a questa collegate promettevano prima e versavano poi [l’enfasi è aggiunta …- n.d.r.] ingenti somme di denaro, così stabilmente retribuendolo, a Squillante Renato affinché costui, nella sua qualità di pubblico ufficiale quale Consigliere Istruttore Aggiunto presso il tribunale di Roma compisse una serie di atti contro i suoi doveri di ufficio e in particolare…

    - ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio degli interessi degli erogatori così violando i doveri di probità, imparzialità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria in tutti i procedimenti e in ogni altra attività nella quale fosse richiesto

    - violasse il segreto di ufficio o comunque il dovere di riservatezza e le procedure richieste fornendo le informazioni a lui richieste

    - intervenisse su altri appartenenti agli uffici giudiziari al fine di indurli a compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio in modo da favorire le società predette o comunque gli erogatori in violazione dei già citati doveri di imparzialità, probità e indipendenza , anche trasferendo o facendo pervenire a questi ufficiali denaro

    in Milano e altrove dal 1986 al 1989 [l’enfasi è aggiunta…-n.d.r.][…]


    Questo è in sostanza [altri dettagli verranno aggiunti di volta in volta se necessario...] quello che abbiamo definito 'capo di imputazione A', dove la lettera 'A' in pratica stà per Ariosto. Anche se nessuno ha finora messo molto in evidenza la cosa infatti non faremo fatica a renderci conto che questo capo di accusa in realtà si basa esclusivamente sulla testimonianza resa dal 'Teste Omega'. Il periodo di tempo ripoprtato in evidenza [dal 1986 al 1989] è importantissimo e deve essere tenuto bene a mente. Vediamo ora il 'capo B'...


    proc. n. 5772/98RGGIP=n.12193/98RGPM

    b) in ordine ai reati di cui agli articoli 110,319,321 c.p. perché Silvio Berlusconi e Michele Ferrero, in concorso tra loro e con il deceduto Pietro Barilla, tutti attraverso la IAR s.p.a. di cui direttamente o indirettamente azionisti, nonché in concorso con e per il tramite di Attilio Pacifico e Cesare Previti remuneravano [l’enfasi è aggiunta…-n.d.r.]:

    - Renato Squillante […] perché ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio dei loro interessi, intervenisse sugli altri appartenenti agli uffici giudiziari al fine di indurli a compiere atti contrari ai loro doveri d’ufficio, violasse il segreto d’ufficio o comunque il dovere di riservatezza fornendo informazioni a lui richieste in modo da favorire le persone sopra indicate e le società a loro riconducibili, in particolare la IAR, in violazione dei doveri di imparzialità, probità e indipendenza

    - Filippo Verde […] ed altri pubblici ufficiali in corso di identificazione perché compissero anch’essi atti contrari ai doveri del proprio ufficio nell’ambito della controversia intervenuta tra IRI e Buitoni in ordine alla cessione del pacchetto azionario SME, controversia dunque di interesse per la IAR […]

    in Italia e all’estero fino al 1988 [l’enfasi è aggiunta… -n.d.r.]


    Come abbiamo identificato il 'capo A' con Ariosto, così possiamo idendificare il 'capo B' con Buitoni o anche [De]Benedetti, in quanto è incentrato sullla ormai arcinota vertenza che ha portato nel lontano 1986 la IRI e la Buitoni in tribunale in merito alla mancata [s]vendita della Sme al gruppo agroalimentare dell'ingegnere di Ivrea. Due distinti filoni dunque che hanno avuto [sinora] due esiti processuali del tutto diversi. Consiglio gli affezionati lettori di leggere bene quanto ho scritto prima di procedere e fare domande se qualcosa non è chiaro...

    saluti a tutti!...


    --------------

    Nobis ardua

    Comandante CC Carlo Fecia di Cossato

  6. #6
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    Predefinito

    Continua, continua...

    Quindi in pratica la "falsa testimonianza" della "falsa contessa" ha trovato prove e riscontri, tanto che per il capo A tutti gli imputati (meno (per ora) berluscaz che si è fatto le sue leggine) sono stati condannati.

    Continua pure a farci ridere, buffone di corte....

  7. #7
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    Predefinito ... meglio far ridereche essere mongoloidi come te mio caro!...

    originally posted by Dariuccio:

    ... quindi in pratica la 'falsa testimonianza' della 'falsa contessa' ha trovato prove e riscontri, tanto che per il capo A tutti gli imputati [...] sono stati condannati...


    caro il mio bel Dariuccio
    quello che dici prova semplicemente che sei un emerito idiota e non sarà difficile capirlo se solo si ha cura di leggere le parole poste alla fine del 'capo A', quelle qui riportate...

    ... in Milano e altrove dal 1986 al 1989

    ... chissà forse se ci pensi troverai da te la soluzione... dai in fondo anche quello riportato qui sotto forse ci arriva...



    stammi bene Dariuccio bello!...


    --------------

    Nobis ardua

    Comandante CC Carlo Fecia di Cossato

  8. #8
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    Predefinito

    L'UNICA INCONGRUENZA CHE HO RILEVATO è STATA QUELLA COMPIUTA DA TUTTI I CANALI TELEVISIVI.....
    DOPO AVER DATO NOTIZIA DELLA SENTENZA E DELLA MOTIVAZIONE, TUTTE LE TELEVISIONI O QUASI, HANNO DATO VOCE AL CONDANNATO PREVITI CHE HA ESèPRESSO IL SUO DISSENSO E LA SUA CRITICA ALLA SENTENZA.....
    CREDO CHE SIA IL PRIMO CASO DI UN IMPUTATO CONDANNATO CHE ABBIA AVUTO IN ITALIA E NEL MONDO UN SIMILE PRIVILEGIO

    CREDO DIPENDA DA QUESTO LO SCONCERTO DELLA CARA PENSIERO E DI ALTRI BANANAS
    su questo forum è meglio non rispondere ai fessi!
    voi nazifascisti di oggi e i vostri servi siete solo gli ayatollah E I TALEBANI dell'occidente..

  9. #9
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    Predefinito Re: ... meglio far ridereche essere mongoloidi come te mio caro!...

    In origine postato da Fecia di Cossato
    Caro coglionazzo, tu stesso affermi con la tua indiscussa autorevolezza che il capo A prende nome dall'Ariosto. E allora? Continuate a bluffare?

    P.S.: ti sei dimenticato la tua stessa enfasi su promettevano prima e versavano poi? L'Ariosto era presente POI....

    Pollista!!!!!

  10. #10
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    Predefinito

    Fecia, ti rispondo ora anche perchè ho preferito leggere il tutto con calma alla sera quando non ho nessuno intorno per concentrarmi e cercare di capire meglio.....cosa che mi riesce difficile, penso che per capire tutta la faccenda bisogna conoscerla da cima a fondo come la conosci te e i sinistri....a me francamente riesce difficile, speravo di capire in cosa consisteva sta incongruenza di cui parlava quel giornalista stamattina, ma non è detto che non ci arrivi

 

 
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