Cosa ne pensate?si suggerisce di portare argomenti a favore delle proprie tesi e non "sparare"a vuoto


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PER QUANTO NE SO RIMETTERE IN AUGE LE PROFESSIONALI CON BLOCCO PER IL PASSAGGIO ALL'UNIVERSITà...... FA MOLTO BARRIERA DI CASTA........ ...
POVERI RAGAZZI CHE SARANNO I NUOVI INTOCCABILI ITALIANI,.....![]()
su questo forum è meglio non rispondere ai fessi!
PURTROPPO GLI ITALIANI SI BEVONO QUALSIASI MINCHIATA, DA SEMPRE (CETTO LA QUALUNQUE)


Te la sei cercata....In Origine Postato da robby
Cosa ne pensate?si suggerisce di portare argomenti a favore delle proprie tesi e non "sparare"a vuoto
Il Decreto legislativo ai raggi X
Commento al testo dello schema di decreto legislativo, previsto dalla Legge 53/03, approvato dal Consiglio
dei Ministri il 12.9.03.
Capo I - Scuola dell’infanzia.
Art. 1 Finalità della scuola dell'infanzia.
c. 1 La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo
affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
Commento:
Questo 1° comma appare tutto sommato inutile in quanto riporta in modo integrale le parole contenute nella L.53 art.2 comma e): si ribadisce il ruolo prioritario assegnato alla famiglia, nell'educazione dei figli dai tre ai sei anni, e permane l'accentuazione alle dimensioni "morali e religiose" dell'educare. Per il resto è possibile rintracciare riferimenti agli Orientamenti del 1991. Proprio per questo resta difficile comprendere le ragioni del perchè le Indicazioni Nazionali non facciano altrettanto esplicito riferimento agli Orientamenti del 1991.
Detto questo, non possiamo manlevarci dal considerare che in questo comma restiamo alle dichiarazioni di intenti . Un decreto di questo genere ha il compito di dire con quali risorse (culturali e finanziarie) saranno realizzate le finalità dichiarate: qui, invece, nulla di tutto ciò. Proprio per questo - e le esperienze precedenti purtroppo ci sono testimoni - se la scuola non avrà strumenti espliciti di supporto, "si lascerà andare"ad una mortificante
deriva. Per spiegare meglio la preoccupazione sopra esplicitata, prendiamo ad esempio la continuità. Il testo del decreto afferma che la scuola dell'infanzia..."realizza la continuità".....Ma con quali supporti? Sappiamo bene che la realizzazione della continuità è un obiettivo che appare nei dichiarati dell'offerta formativa di ogni scuola. Non è invece negli agiti.
Come mai? Se una riforma crede in questi obiettivi, allora è indispensabile che essi siano resi raggiungibili da tutti. Di tutto ciò non troviamo traccia.
Art. 1 c. 2. È assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia.
Commento
Anche questo comma come il precedente è la riproduzione di ciò che è scritto nella legge.
Dal dire al fare, però, c'è di mezzo il mare. E il mare da navigare per raggiungere la generalizzazione si fa sempre più ampio. Nemmeno un euro è stato reso disponibile, anzi.
Come si ricorderà, nella relazione di accompagnamento della bozza di decreto che uscì a maggio 2003, si scriveva esplicitamente che, trattandosi di scuola non dell'obbligo, nessun
finanziamento era previsto. E pensare che nel 2001 era stato predisposto un piano finanziario ad hoc che prevedeva in un quinquennio la generalizzazione del servizio quantitativo (attraverso l'istituzione di 2500 sezioni) e il miglioramento della qualità offerta..
Art. 2 Accesso alla scuola dell'infanzia
c. 1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Commento
Innanzitutto va detto che questo comma non riporta per intero ciò che è scritto nella L.53. Per la precisione: dopo le parole "anno scolastico di riferimento" tralascia la seguente
frase:"anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative".
Ora, risulta fin troppo chiaro a tutti che, stante a quel che il decreto afferma, i bambini under tre potranno frequentare la scuola senza nessun preventivo accordo con gli Enti Locali. Potremmo chiudere con un laconico "no comment". Trattandosi di bambini non possiamo cavarcela così .
Allora va ribadito che le strutture scolastiche vanno adeguate alle esigenze dei più piccoli e, ciò, può essere fatto solo se vi è un accordo con l'Ente locale.
Non è poi difficile da capire che l’adeguamento delle strutture non può certamente avvenire in tempi brevi. Pensare di rendere somigliante lo spazio di una scuola dell'infanzia a quello di un asilo-nido in pochi mesi, risulta anche ai meno esperti, assai
poco realizzabile. Basti pensare che gli asili nido hanno costi elevati proprio perchè, a quell'età, i bambini non hanno raggiunto ancora la propria completa autonomia e, per questo, c'è bisogno di un numero maggiore di operatori a disposizione; di tutto ciò che è indispensabile a mantenere la loro igiene e pulizia personale; dei giochi adeguati alla loro età; dei locali e delle attrezzature specifiche, essenziali per soddisfare il loro non
trascurabile bisogno di riposo, sempre in relazione alla loro tenera età; e, infine, di cibi appropriati e anche di diete differenziate.
Inoltre, e tutt’altro che di secondaria importanza, vi è il problema legato alla formazione del personale. E’ bene ricordare che attualmente gli operatori sono preparati per organizzare
contesti educativi adatti a bambini dai tre ai sei anni e non per quelli più piccoli e, dunque, con esigenze sensibilmente diverse, e la preparazione del personale, se vogliamo sia seria, non può avvenire con la frequenza ad un “corsetto veloce”.
Ritornando all'adeguamento delle strutture che è di competenza degli Enti Locali, è bene anche ricordare la notevole disomogeneità nell'erogazione dei servizi per l'infanzia e negli
investimenti di servizi a supporto della scuola che vi è già attualmente tra le città del nostro paese. Una politica scolastica non opportunamente supportata dalle necessarie risorse,
potrebbe ulteriormente accentuare la disomogeneità, incidendo di riflesso sulle pari opportunità che, in campo formativo, la nostra Costituzione garantisce a tutti i cittadini.
Denunciamo dunque la non salvaguardia dei diritti formativi dei più piccoli e il non rispetto della professionalità di educatori e insegnanti. L'utenza si sta accorgendo molto rapidamente della portata demagogica di questa proposta ed è con l'utenza che va saldata un'intesa chiara e trasparente per non incorrere - scuola pubblica e genitori - in reciproche incomprensioni.
Art. 3 Attività educative
c. 1 L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
Commento:
Questo 1° comma dell’art. 3 potrebbe essere intitolato nel seguente modo: “Come ti distruggo la scuola dell’infanzia”. Infatti, se si fa un semplice calcolo aritmetico, si scopre
che i modelli -orario proposti dalla bozza di decreto legislativo vanno da un minimo di 24,30 h. settimanali ad un massimo di 47,20 h. settimanali (il calcolo è stato fatto considerando un anno scolastico articolato su 36 settimane, ossia fino al 30 giugno).
Questo significa che viene legittimato definitivamente il modello di funzionamento orario articolato esclusivamente sulla fascia antimeridiana. Non solo: in nessun altro grado scolastico si registra una forbice così grande di durata oraria tra un modello orario e l’altro (addirittura con un rapporto 1:2, ossia con alunni che stanno a scuola per un numero doppio di ore rispetto ad altri).
Un modello orario di 24,30 h. settimanali corrisponde a poco meno di 5 h. giornaliere; mentre il modello di 47,20 corrisponde a poco meno di 10 ore giornaliere. Non è chiaro se tanto nell’uno quanto nell’altro modello verranno garantite due insegnanti per sezione, o se sarà prevista una qualche diversificazione delle risorse disponibili, considerato peraltro che è abolito il doppio organico garantito per ogni sezione e l’organico funzionale di circolo (si veda il successivo art. 16, comma 3 del decreto legislativo).
Ma qui abbiamo considerato solo i due modelli-orario estremi; in realtà le scuole - anche su richiesta delle famiglie - potrebbero adottare modelli intermedi, come ad esempio:
- 1080 h. annue (corrispondenti a 6 h. giornaliere) ;
- 1260 h. annue (corrispondenti a 7 h. giornaliere);
- 1440 h. annue (corrispondenti a 8 h. giornaliere);
- 1620 h. annue (corrispondenti a 9 h. giornaliere).
Naturalmente potrebbe succedere che nella stessa scuola vi siano sezioni che adottano modelli-orario diversi, e - a rigor di logica - la stessa cosa potrebbe addirittura succedere all’interno della stessa sezione. In sostanza si potrebbe creare una situazione in cui, a partire dalla 5 ª ora, ad ogni scadenza oraria un certo numero di bambini lascia la scuola per soddisfare le richieste delle famiglie. Se questo non significa distruggere la
progettualità delle scuole bisogna che chi ha fatto queste proposte ci dica come tutto ciò può essere denominato.
C’è poi da chiedersi quale offerta formativa può essere proposta a quei bambini che frequenteranno la scuola per il solo turno antimeridiano (e magari senza neppure la consumazione del pranzo). Si può infatti determinare nei loro confronti un duplice quanto deleterio atteggiamento: da una parte una sorta di accanimento cognitivo, considerato che non fruiscono di tutti i momenti della giornata scolastica; dall’altra un atteggiamento di
badantato, se non di mero assistenzialismo.
Ma è tutta la scuola che rischia di tornare indietro di parecchi anni e di trasformarsi in una sorta di supermercato dove ognuno entra ed esce quando vuole e prende quello che più gli fa comodo. Apparentemente tutto ciò sembra andare incontro alle esigenze delle famiglie, in realtà si snatura il senso stesso della scuola, piegata demagogicamente agli umori degli utenti. Ma chi può pensare che una scuola così concepita possa rispondere davvero a criteri di qualità? In realtà qui si sta cercando di smantellare un patrimonio di esperienze e di idee che si è consolidato nel tempo e che ha fatto diventare la scuola dell'infanzia in Italia quella che è, ossia un'istituzione di grande prestigio internazionale. Se
colleghiamo questa dimensione organizzativa al fatto che la scuola dell'infanzia accoglierà anche i bambini di due anni e mezzo, senza altre misure certe riguardo la qualificazione del servizio, allora ci si può rendere conto di quale sia l'idea di scuola coltivata da questi riformatori: una istituzione essenzialmente a carattere assistenziale, che richiama alla memoria vecchi tempi in cui gli asili infantili rivestivano un carattere filantropico e
assistenziale. Non male come passo avanti nella qualificazione della scuola dell'infanzia!
Art. 3, c. 2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini.
Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
Commento:
Questo comma riprende uno dei punti di forza della riforma (almeno nelle sue espressioni meramente linguistiche): ossia il concetto di personalizzazione. Che cosa si voglia indicare con questo termine, probabilmente non è chiaro neanche a coloro che lo hanno coniato. (O forse è fin troppo chiaro...). Infatti vi possono essere almeno due accezioni:
a) da una parte si può immaginare una scuola attenta a diversificare sul piano metodologico-didattico la propria offerta formativa per meglio venire incontro alle caratteristiche evolutive dei singoli bambini;
b) dall’altra si può invece pensare ad una scuola che viene “personalizzata” sulle specifiche richieste degli utenti nel senso che ogni famiglia prende della scuola quello che ritiene può opportuno per il proprio figlio, all’interno di una logica del tutto
privatistica e familistica. Infatti è la famiglia che decide se iscrivere il bambino a due anni e mezzo oppure a tre anni; è la famiglia che decide se far frequentare la scuola per 5, 6, 7, 8, 9 oppure 10 ore giornaliere; ed è ancora la famiglia che (negli altri gradi scolastici) decide se utilizzare o meno le ore opzionali. Insomma ogni
famiglia definisce il proprio modello di scuola, “personalizzandolo” nelle forme appena descritte.
Inutile sottolineare che l’anima vera della riforma non è tanto interessata alla prima accezione di personalizzazione (perché altrimenti le scelte sarebbero state diverse, ad esempio rispetto all’anticipo e alle condizioni per renderlo educativamente sostenibile), quanto alla seconda, all’interno di una concezione iperliberista dell’istruzione. La personalizzazione cui guarda la riforma sembra avere a che fare con l’utilizzo individuale del servizio scolastico, finalizzato ad esaltare l’imprenditorialità di ognuno (un termine che sembra particolarmente caro agli attuali “riformatori”). Insomma una scuola ispirata ai concetti più antiquati e feroci del capitalismo dal volto “inumano”.
Quanto alle forme di coordinamento cui accenna l’articolo, va dato atto che questo aspetto sembra venire incontro alle richieste che già da molti anni la scuola militante ha avanzato a questo proposito (ricordiamo, fra l’altro, gli esiti della consultazione sulle linee di sviluppo del 1999). In linea di principio, dunque, non si può che essere d’accordo con tale innovazione. Il problema è però un altro: attraverso quali risorse professionali verranno
garantite le forme di coordinamento cui si fa riferimento? In altre parole: vi saranno dei docenti che godranno di esonero parziale dall’insegnamento per svolgere tale funzione?
Di questi risvolti del problema non si parla da nessuna parte, anzi l’articolo fa riferimento all’autonomia delle istituzioni scolastiche lasciando quasi intendere che questi aspetti dovranno trovare soluzione all’interno dell’istituzione stessa con le risorse a disposizione.
Inteso in tal modo, il coordinamento didattico rischia di essere, ancora un volta, una mera affermazione di principio, che va ad incidere sul carico di lavoro dei docenti o che fa leva – ancora una volta - sul volontariato degli insegnanti. Un po’ poco per pensare che possa assumere una qualche significatività istituzionale e organizzativa.
Art. 3, c. 3. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo e, in particolare, all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.
Commento:
La riforma Moratti sicuramente passerà alla storia per il lessico che ha introdotto nel panorama scolastico italiano (e forse solo per quello). Ci riferiamo a termini come “piani di studio personalizzati”, “portfolio”,”ologramma”, ecc.; tutto un armamentario di termini nuovi ossessivamente finalizzati a marcare la distanza rispetto alla passata gestione di politica
scolastica. Per la verità, spesso si tratta quasi di una sorta di infatuazione verso termini nuovi - o supposti tali - anche al di là di una loro specifica compatibilità e congruenza con il background culturale della scuola italiana e al di là di una loro significatività sul piano meramente pedagogico. Nel caso specifico notiamo, con una certa soddisfazione, che si è preferito il termine “documentazione” all’altro un po’ più ambiguo di “portfolio delle competenze individuali”, anche se le Indicazioni Nazionali (almeno quelle a tutt’oggi consultabili) parlano ancora di portfolio. L’espressione “documentazione relativa al "processo educativo” ci sembra comunque molto più coerente con la storia della scuola dell’infanzia in quanto esalta maggiormente l’autonomia didattica delle scuole. Inoltre, all’interno di questo termine possono essere ricomprese e valorizzate quelle esperienze documentative che nel corso di questi anni hanno caratterizzato il lavoro di molte scuole dell’infanzia (pensiamo alla cosiddetta valigia, al dossier, ecc.). C’è anche un altro motivo
che ci porta a preferire questa espressione: il termine portfolio è fortemente connesso all’esibizione di prodotti in vista di una loro giustificazione orientativa, oltre che valutativa.
Nell’ambito della scuola dell’infanzia appare molto più opportuno un approccio che miri a dare conto di quanto la scuola ha fatto, e non solo di quanto il bambino ha prodotto.
CAPO II PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE
Art. 4 Articolazione del ciclo e periodi
1. Il primo ciclo d’istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all’istruzione e formazione.
Commento
Il termine primo ciclo d’istruzione, indicato nella sua durata complessiva, mantiene una sia pur debole prospettiva di unitarietà del percorso formativo. Tale idea è supportata anche
dall’abolizione dell’esame di licenza che conclude la scuola elementare; siamo, tuttavia, in presenza di due segmenti nettamente caratterizzati (come “primario” e “secondario”).
Il richiamo al diritto-dovere conferma la scomparsa del concetto di obbligo scolastico. Resta aperto il problema della sanzionabilità del mancato esercizio del dovere all’istruzione.
Resta il fatto che la scuola dell’infanzia non è inserita in questo primo percorso formativo (primo ciclo), e ciò, alla luce della scoparsa del concetto di obbligo scolastico, appare ancora più incomprensibile.
Art.4 comma2
La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell’infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.
Commento
Con questo articolo si definisce l’architettura del primo ciclo di istruzione che, in sostanza, non cambia rispetto all’attuale.
Tuttavia da una riforma ci si poteva legittimamente aspettare qualche passo in avanti nella direzione di un cambiamento secondo le pratiche messe in atto dalle scuole, che, in questi anni hanno sperimentato forme di raccordo fra la scuola elementare e la scuola media per ovviare agli inconvenienti che la discontinuità fra i due gradi di scuola comporta proprio per gli alunni più deboli. La diversità nell’impianto, negli stili educativi, nell’approccio ai
problemi dei due gradi di scuola ha prodotto molte difficoltà di adattamento negli alunni, difficoltà che potrebbero tradursi in insuccesso scolastico. All’arroccamento sulle proprie prerogative e all’incomunicabilità, i docenti hanno sostituto pratiche di scambio per favorire il passaggio e la continuità. L’esperienza poi degli istituti comprensivi ha permesso di sperimentare forme di curricolo verticale, nonostante continui a permanere, sul piano
giuridico, una distinzione fra i due gradi di scuola. Le scuole medie che fanno parte di istituti comprensivi sono ben il 43% del totale, eppure il decreto non cita nemmeno tali istituti a riprova del fatto che non attribuisce nessun valore a tale esperienza.
Abbiamo quindi un contenitore comune: il primo ciclo, per due scuole che, anche nel nuovo nome, si distanziano (scuola primaria, scuola secondaria di I grado).
Sembra che si voglia tutto e il suo contrario: un ciclo unico dentro cui ci sono due scuole che non comunicano.
Viene confermata poi, come nella legge 53/03, la funzione orientativa del terzo anno che, in tal modo assume caratteri di esercitazione in vista della scelta successiva, mentre la funzione di orientamento dovrebbe estendersi a tutta la scuola media, come tensione verso la scoperta di sé e delle proprie attitudini.
Questo tipo di articolazione in periodi didattici può favorire il rapporto con la scuola dell’infanzia, ma sanziona ulteriormente la separatezza interna al primo ciclo (tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Inoltre, la scansione in tre periodi sembra introdurre una eccessiva frammentazione del percorso, con moltiplicazione di obiettivi e verifiche. L’ipotesi di articolazione 1+2+2 (elementari) e 2+1 (medie) è stato inserito nel corpo della legge nonostante la Commissione Bertagna avesse optato per un percorso unitario 2+2+2+2, con un migliore intreccio tra quinta elementare e prima media.
Art.4 comma3
. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
Commento
L’articolazione 2+1 della scuola media è ufficialmente motivata con l’esigenza di favorire un migliore rapporto con il secondo ciclo d’istruzione, ma non incoraggia la continuità verso la scuola primaria; apre inoltre dubbi ed interrogativi sull’effettivo significato del “monoennio” finale, che può essere variamente interpretato, fino a prefigurare una forte differenziazione dei percorsi ed un’anticipazione della canalizzazione precoce che si
registra a 14 anni.
Art.4 comma 4
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
Commento
Il richiamo alla valutazione (alla fine del secondo periodo didattico, cioè della quinta classe) fa pensare alla conclusione di un percorso e conseguentemente rafforza l’identità differenziata dei due segmenti di scuola. L’affermazione del decreto pare comunque contraddittoria rispetto all’abolizione dell’esame di quinta elementare.
Art.4 comma5
Il primo ciclo di istruzione si conclude con l’esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale.
Commento
Resta il valore legale del titolo di studio, che consente di accedere ai due percorsi formativi successivi (doppio canale: sistema dei licei e sistema di istruzione-formazione professionale).
CAPO III LA SCUOLA PRIMARIA
ART. 5 Finalità
La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi
comprese quelle relative all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile.
Commento
Sono richiamate le finalità già previste dalla Legge 53/03. Le alfabetizzazioni di inglese e informatica, tanto enfatizzate dalla propaganda ministeriale, non rappresentano novità assolute nella scuola elementare: già presenti nei programmi ’85, erano già insegnate per iniziativa delle scuole anche nelle classi prime e seconde (nel secondo ciclo lingua straniera era già resa obbligatoria dalla riforma del ’90) laddove le risorse professionali
erano disponibili. Il concetto di alfabetizzazione culturale, che ha contribuito ad innalzare e ad arricchire il curricolo della scuola elementare italiana, viene sostituito da quello di alfabetizzazione di base, che prospetta una impoverimento e una riduzione del ruolo della scuola primaria, quasi un ritorno alla vecchia scuola elementare dell’alfabetizzazione strumentale e delle pratiche didattiche trasmissive.
Sparisce ogni riferimento alla Costituzione. Per essere più sicuri si abroga anche l’art. 118 del Testo Unico, dove si afferma che: “La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali”.
Art. 6 Iscrizioni
comma 1 e 2
Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell’anno di riferimento
Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Commento
La possibilità di scelta assegnata ai genitori per decidere l’iscrizione o meno dei propri figli alla scuola elementare è compresa in un arco temporale che va dal 31 agosto al 30 aprile.
È possibile sia il posticipo che l’anticipo, si potrà entrare in prima elementare a 5 o a 7 anni. Di conseguenza in prima elementare ci saranno bambini con differenze di età fino a 20 mesi, una variabile molto forte date le ampie differenze in quella fase dello sviluppo che si aggiunge a tutte le altre già presenti (immigrati, handicappati, svantaggio, …) che la scuola dovrà affrontare in una situazione sempre più impoverita e irrigidita per i progressivi
tagli agli organici.
Una situazione destinata ad aggravarsi se venisse adottato il modello di organizzazione didattica previsto dalla controriforma Moratti.
La formulazione “possono essere iscritti” è molto ambigua, sembra quasi configurare la cancellazione del diritto soggettivo ad iscriversi al primo anno della scuola primaria per i nati nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 aprile. Per loro sembra essere riconosciuto solo un interesse legittimo, condizionato dalla disponibilità delle risorse (organici, strutture, servizi…).
L’anticipo della frequenza della scuola elementare non era stato richiesto dagli esperti della Commissione Bertagna (anzi, era stato esplicitamente sconsigliato). Oggi, tra l’altro, notiamo come i genitori stiano orientandosi diversamente di fronte alla scelta dell’anticipo facoltativo: nelle regioni del centro-nord la richiesta di iscrizione è stata contenuta tra il 10 ed il 20 %, mentre in alcune regioni del sud ha superato il 50 % dei potenziali interessati.
Ciò dimostra che la legge ha un impatto diverso a seconda dei contesti sociali e territoriali, delle tradizioni educative e culturali, della presenza di strutture qualificate per l’infanzia.
Dove la scuola dell’infanzia c’è ed è qualificata, l’anticipo fallisce. Questo quindi è il vero problema: assicurare a tutti i territori una buona scuola dell’infanzia, capace di operare in forte continuità con la scuola elementare e di favorire l’approccio alla letto-scrittura con le modalità più adeguate ai ritmi di sviluppo di ognuno, senza precocismi e accelerazioni.
Art. 7 Attività educative e didattiche
Comma 1
Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore.
Commento
L’orario obbligatorio per la scuola primaria viene ridotto a 891 ore (27 a settimanali contro le 30 attuali) comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche, alla religione cattolica, Ne consegue che una parte dell’attuale curricolo obbligatorio della scuola elementare verrebbe esternalizzata, offerta dalla scuola solo se richiesta oppure realizzata attraverso corsi privati, a discrezione delle famiglie.
Il percorso scolastico comune della scuola primaria è ridotto e impoverito e sembra insufficiente ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze delineate nel profilo dello studente a 14 anni.
I rientri pomeridiani, necessari per garantire una scansione distesa dei tempi di apprendimento, non sono più vincolanti. In molte situazioni tornerà la vecchia scuola del mattino con doposcuola pomeridiano a richiesta.
Non sono definite la quota riservata alle Regioni e quella riservata alle istituzioni autonome (15 % in base al DM 234/2000 tuttora vigente). Mentre per la religione cattolica permangono le due ore settimanali, così come previste dagli accordi concordatari.
Comma2
Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per
ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Le predette richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
Commento
Si possono aggiungere ulteriori 99 ore annuali (3 settimanali), per attività facoltative ed opzionali, che le scuole possono organizzare in rete tra loro e per le quali possono anche ricorrere ad esperti assunti con prestazione d’opera, compatibilmente con le risorse finanziarie della scuola.
Quindi, la scuola deve mettere obbligatoriamente a disposizione una serie di opportunità, ma sono le famiglie che sceglieranno. Esse potrebbero optare solo per una parte delle ore messe a disposizione o addirittura limitarsi alle 27 ore delle attività garantite.
L’offerta scolastica aggiuntiva si prospetta destinata alle fasce sociali svantaggiate (bambini free), non in grado di fruire dei percorsi extrascolastici (bambini pay).
Scompare il modello del tempo pieno (40 ore settimanali, comprensive della mensa, e due insegnanti per classe), un modello diffuso, radicato nel tessuto sociale e culturale e in
crescita: è passato dal 15% del 1990 al 26% di oggi, con punte molto alte nelle grandi città (85% a Milano).
È sostituito dal ritorno del vecchio doposcuola: tre ore aggiuntive, facoltative e opzionali, con raggruppamenti di alunni provenienti da classi diverse.
Comma 3
L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
Commento
Il tempo mensa (10 ore in più di differenza) non è più coperto dall’organico statale, visto che viene escluso dall’orario scolastico.
Su questo punto ha preso posizione l’ANCI: “Ancora una volta si sottovaluta la questione del tempo pieno che ha valenza sia educativa che sociale” e ha presentato emendamenti in sua difesa.
La necessità di coprire il tempo mensa con personale messo a disposizione dagli enti locali, pesantemente colpiti dai tagli, o assunto direttamente dalla scuola, con conseguenti oneri finanziari a carico delle famiglie, favorirà la diffusione di concentrazione dell’orario obbligatorio nella fascia oraria antimeridiana. Cade in questo modo un altro dei punti di qualità della riforma del ’90, i tempi distesi, per garantire i quali si era previsto l’obbligo dei rientri pomeridiani (la bozza di decreto ne prevede l’abrogazione).
Comma 4
Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l’organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo
professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d’opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Commento
Nelle Indicazioni Nazionali l’organico funzionale di circolo è cancellato e con esso la garanzia di tempi di contemporaneità docente per individualizzare e arricchire i percorsi formativi.
Le riduzioni di organico, realizzate attraverso le leggi finanziarie, hanno già da questo anno scolastico diminuito i tempi di contemporaneità e le risorse professionali per specifici progetti (stranieri, svantaggio,informatica, laboratori).
I nuovi criteri di definizione degli organici non garantiscono nemmeno l’assegnazione di quello che fino ad oggi è stato considerato l’organico di base, corrispondente a tre insegnanti su due classi nei moduli e a due insegnanti per classe nel Tempo Pieno.
I parametri di riferimento per la determinazione degli organici non sono esplicitati, anche se il superamento dell’organico funzionale e il modello di organizzazione didattica previsto dal decreto permettono di dedurre criteri di determinazione dell’organico di istituto unicamente finalizzati alla sola copertura dell’orario scolastico attraverso l’insegnamento frontale.
È invece chiaro che il tempo della mensa scolastica non sarà coperto con l’organico di istituto. L’organico statale è, infatti, esplicitamente finalizzato a garantire le sole attività previste dal comma 1 (891 ore annue) e dal comma 2 (99 ore se richieste). Il comma 3 esclude la mensa dal tempo scolastico.
Ne consegue, ad esempio, che il modello del tempo pieno di 40 ore, comprensive del tempo dedicato alla mensa, interamente coperte da personale docente statale, non sarà più possibile. Al suo posto un doposcuola di tre ore settimanali con una eventuale mensa scolastica i cui costi per l’assistenza educativa saranno a carico degli enti locali e/o delle famiglie
La prevista abrogazione dell’art. 130 del Testo Unico evidenzia la volontà di cancellare l’attuale modello di tempo pieno: 40 ore di tempo scuola comprensivo della mensa con due insegnanti contitolari della classe sulla base di un progetto educativo unitario, a disposizione del quale vi sono ore di compresenza dei docenti per attività di arricchimento e di individualizzazione.
Al suo posto un assemblaggio di tempi scolastici frammentati e separati: un tempo del curricolo obbligatorio per tutti di 27 ore settimanali con ogni probabilità antimeridiane, un tempo aggiuntivo di tre ore settimanali per attività di laboratorio (Larsa), con ogni probabilità pomeridiano, offerto dalla scuola solo a chi ne fa richiesta, un tempo dedicato alla mensa scolastica non coperto da insegnanti statali per l’assistenza educativa.
Comma 5
L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato
ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didatica dei docenti,
per l’intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, con l’apporto degli altri
docenti.
Commento
Si delinea una nuova figura di insegnante (il coordinatore-tutor), cui viene attribuita la responsabilità educativa della classe.
È, infatti, attribuita al coordinatore-tutor la responsabilità delle relazioni con le famiglie e della stesura del portfolio. Coordina, inoltre, gli altri docenti (dei laboratori) che ruotano nella classe.
La rilevanza delle funzioni e delle responsabilità attribuite esclusivamente all’insegnante coordinatore-tutor rendono del tutto superfluo e ininfluente l’inciso teso a salvare la contitolarità didattica, introdotto dopo che il testo del decreto già stato diffuso.
Il docente coordinatore-tutor, infatti, si configura non come funzione tutoriale nell’ambito del gruppo docente corresponsabile, né come figura semplicemente prevalente, già
possibile oggi nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa.
Il docente coordinatore – tutor è, invece, l’unico vero responsabile della classe e prospetta una nuova e diversa articolazione della funzione docente, che rompe la pari dignità del
team docente e svolge un ruolo gerarchico nei confronti degli altri insegnanti.
Si cancella il gruppo docente corresponsabile cuore della riforma del ‘90, fondato sulla assunzione condivisa di responsabilità e sulla collaborazione reciproca. Un modello di organizzazione didattica teso a garantire arricchimento e specializzazione didattica nei vari ambiti disciplinari e, al tempo stesso, unitarietà nel percorso formativo.
Anche la programmazione settimanale del gruppo docente, in questo quadro, cade e con essa il principale strumento previsto dalla riforma per il coordinamento e l'unitarietà dei percorsi formativi.
Il modello di organizzazione didattica, centrato sull’insegnante coordinatore-tutor impoverisce l’attuale scuola elementare e offre meno opportunità cognitive e relazionali, meno unitarietà e meno flessibilità nell’organizzazione didattica.
Comma 6
Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.
Commento
La definizione per legge dell’assegnazione di un monte ore rigidamente determinato ad un solo docente contrasta con le prerogative dell’autonomia dell’istituzione scolastiche, in
particolare con l’autonomia didattica e organizzativa, regolata dal DPR 275/1999.
Nelle versioni precedenti del decreto si prevedeva l’obbligo per il docente coordinatore-tutor ad assicurare nei primi tre anni l’insegnamento in una sola classe per 18/21 ore, poi il testo è stato corretto eliminando il riferimento all’unica classe.
A questo punto il testo diventa difficilmente interpretabile, visto che il contratto prevede per tutti gli insegnanti elementari 22 ore di insegnamento. Cosa significa che si devono assicurare almeno 18 ore di insegnamento ? Si pensa ad una riduzione dell’orario di
insegnamento settimanale dei docenti coordinatori-tutor ? Se questa fosse l’interpretazione corretta, ciò avrebbe conseguenze sugli organici in rotta di collisione con gli evidenti obiettivi governativi di riduzione e con la mancanza di copertura finanziaria del provvedimento.
Comma 7
Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell’offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti, dispone l’assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
Commento
Si ribadisce che il dirigente scolastico assegna i docenti alle classi “sulla base dei criteri generali definiti dal collegio dei docenti”. In assenza di specifiche indicazioni sulla base di questo comma si afferma che il dirigente scolastico individua i docenti destinati a ricoprire la funzione di coordinatore-tutor e di insegnante dei laboratori, “avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali”.
Si affida, quindi, al potere discrezionale del dirigente scolastico l’individuazione di figure docenti in relazione gerarchica fra loro e che, non è difficile immaginare, sono anche destinate, nelle intenzioni del governo, ad un diverso trattamento retributivo e normativo.
Comma 8
Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell’orario delle attività didattiche sulla base del piano dell’offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell’insegnamento-apprendimento.
Commento
Comma pleonastico, ribadisce la vigente autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, mentre scompare uno dei vincoli di qualità indicato dalla riforma del ’90, i rientri pomeridiani, considerati necessari per garantire tempi scolastici distesi. Le istituzioni scolastiche autonome, impoverite negli standard qualitativi di funzionamento da garantire e nelle disponibilità strutturali e nei servizi funzionanti (effetti delle leggi finanziarie)
sembrano invitate ad arrangiarsi come possono.
Art. 8 La valutazione nella scuola primaria
Comma 1
La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.
Commento
In via ordinaria, la valutazione degli alunni, ai fini del passaggio al periodo successivo, avviene per periodi didattici biennali.
La valutazione del comportamento (condotta) torna ad essere elemento essenziale, ma non è chiarito il rapporto tra valutazione del comportamento e valutazione delle competenze cognitive.
Comma 2
I medesimi docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva, all’interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Commento
Mentre la legge 53/03 prevede solo una valutazione al termine di ogni periodo didattico ai fini del passaggio al periodo successivo, ma non all’interno del periodo stesso, il decreto, anche a seguito dei numerosi ordini del giorno presentati in Parlamento, rende possibile, in via straordinaria, la “bocciatura” annuale.
Comma 3
Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
Commento
Al di là di ogni considerazione di merito, la materia “mobilità del personale” è di esclusiva competenza contrattuale. Questo comma si configura, pertanto, come una invasione nel campo delle competenze delle organizzazioni sindacali e della contrattazione.
Comma 4
Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare che compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento un’età non inferiore a quella richiesta per la classe cui si intenda accedere sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovanti motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Commento
L’esame di idoneità per frequenza di una classe di scuola primaria da parte di alunni provenienti da scuola privata o familiare è possibile solo nell’ambito della fascia temporale a cui è consentita la frequenza anticipata in via ordinaria. La norma esistente è modificata e limitata ai nati entro il 30 aprile.
CAPO IV Scuola secondaria di primo grado
Articolo 9 Finalità della scuola secondaria di 1° grado
La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo, cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.
Commento
Il testo riporta integralmente le parole della legge 53. In esso troviamo l’accenno alla diversificazione didattica e metodologica che diventerà diversificazione dei percorsi, secondo la cultura della personalizzazione. Vi è la conferma che la funzione di
orientamento è rivolta principalmente alla scelta del percorso successivo. Introduce allo studio sistematico di una seconda lingua europea, peccato che la somma del tempo dedicato alle due lingue straniere sia inferiore a quelle oggi in essere.
Cade il riferimento alla Costituzione, presente invece nell’articolo 119 (abrogato) del T.U. della scuola.
Articolo 10 Attività educativa e didattica
Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cui all’art. 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all’art. 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore.
Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, e con la
prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Le predette richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare le scelte delle famiglie, le istituzioni
scolastiche possono, nella loro autonomia,organizzarsi anche in rete L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
Commento
L’interpretazione autentica del decreto, fornitoci dal MIUR, parla del tempo mensa come del terzo momento temporale di attività della scuola (gli altri due sono il tempo obbligatorio e quello opzionale).
Questo fa dire alla propaganda ministeriale che il tempo prolungato non è stato abolito, infatti, sul piano puramente formale è così: nessuno vieta che a scuola si possano organizzare attività di mensa.
Sarebbe più serio però non fare i giochi di parole e rispondere nel merito alle obiezioni che vengono mosse al nuovo modello di scuola.
Se l’organico viene attribuito sulla base delle 891 ore obbligatorie e delle 198 ore opzionali, per un massimo di 33 ore settimanali, è evidente che il tempo mensa non sarà più attività educativa, sarà soltanto una pausa pranzo di cui la scuola non si fa carico.
In altre parole: se l’ente locale vorrà farsi carico di questo servizio dovrà organizzarlo, gestirlo con proprio personale, pagarlo! Se poi i Comuni non potranno far fronte finanziariamente a questo servizio, visti i tagli subiti, potranno sempre chiedere un contributo alle famiglie!
Ma ciò che scardina il concetto di scuola come comunità educante è la personalizzazione dell’orario e dei percorsi, dove è la famiglia a decidere e a seguito di ciò gli esiti possono essere i più diversi e senza alcun nesso con i bisogni educativi degli alunni.
Le conseguenze:
•Confusione di ruoli fra scuola e famiglia, le competenze dell’una e dell’altra non collaborano più nella reciproca autonomia che ne esalta le prerogative e le sinergie, ma si crea una sovrapposizione di ruoli che mortifica le professionalità e crea
disagio nelle famiglie più avvedute, in un falso gioco della domanda e dell’offerta individuale come se si trattasse di acquistare un qualsiasi bene di consumo e non invece un bene sociale che non ha costi individuali ma costi e benefici sociali.
•I percorsi individuali, diversificati, negli obiettivi e nei contenuti parlano alle diversità individuali non per superare “gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana……”, ma perché i diversi restino diversi, con percorsi ed esiti diversi. Un servizio a domanda individuale dove ciascuno corre da solo, ben altra cosa dalla individualizzazione all’insegnamento che significava mettere in atto strategie diverse per portare tutti agli obiettivi comuni, secondo il dettato costituzionale.
Rispetto alla possibile organizzazione in rete con le altre istituzioni scolastiche, dobbiamo dedurre che saranno possibili aggregazioni di alunni fra scuole diverse per ottimizzare le risorse di personale, e rispondere alla domanda diversificata delle famiglie.
Articolo 10 c. 5
L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all’art. 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di
studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre, prioritariamente, per l’intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante
rapporto con la famiglia e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, con l’apporto degli altri docenti
Commento
Con questo articolo si introducono cambiamenti che compromettono la collegialità dei docenti.
Il ‘docente in possesso di specifica formazione’ ha un ruolo sovraordinato rispetto agli altri, infatti l’uno ha un ruolo prioritario nel perseguimento delle finalità, ha i rapporti con le famiglie e con il territorio, orienta nella scelta delle attività educative e cura la
documentazione dell’alunno, gli altri danno il loro apporto.
La gerarchia è negazione di collegialità, non solo, ad un aumento di funzioni del docente in possesso di specifica formazione fa da contrappeso una diminuzione di funzioni per gli altri, docenti di serie A e docenti di serie B, anche negli stipendi?
Articolo 11 Valutazione scrutini ed esame di Stato
Ai fini della validità dell’anno per la valutazione degli allievi, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite
Commento
L’interpretazione autentica ci dice che” il principio del limite di frequenza, se accompagnato da riqualificazione, ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa da parte delle scuole, può costituire un freno formale alla dispersione scolastica”!
Ineffabile concetto di dispersione scolastica! La logica è che se ti chiedo di frequentare di meno, non devo nemmeno sanzionare le assenze né preoccuparmi!
Articolo 11 c.2
La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
Commento
E’ positivo che la valutazione abbia una funzione non solo sanzionatoria, ma finalizzata al recupero e in genere agli interventi didattici successivi.
Peccato che l’introduzione del comportamento fra le cose da valutare per decidere il passaggio alla classe successiva smentisca lo spirito costruttivo di una valutazione processuale finalizzata alla correzione e al miglioramento.
Articolo 11 c. 7
Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
Commento
Non possiamo che condividere il richiamo alla stabilità dei docenti, peccato che lo stesso principio non valga per i docenti precari e per l’organico funzionale! Comunque la continuità è garantita anche dalla gradualità dei processi educativi che accompagnano, senza salti di metodi e di stili, la crescita degli alunni. In questo quadro la stabilità dei docenti offre valore aggiunto soprattutto rispetto alle relazioni interpersonali con gli alunni, al di fuori di questo quadro l’obbligo di permanenza nella stessa scuola rischia di essere subito come un pretesto inutile.
Articolo 12 - Scuola dell’infanzia - Norme finali e transitorie
c. 1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi, e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità.
Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006 può essere consentita una ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 15.
Commento:
Si tratta di un errore materiale o si vogliono “sanare” quelle situazioni di anticipo scolastico diffuse soprattutto nelle scuole dell’infanzia paritarie? Infatti l’a.s. 2003-2004 è già iniziato
e gran parte delle scuole, ovviamente, non ha accettato le iscrizioni anticipate proprio in relazione alle disposizioni dettate dallo stesso MIUR nel mese di aprile in sede di riapertura delle iscrizioni per la scuola elementare (C.M. 37/2003).
Si tratta anche di capire a chi compete stabilire “la funzionalità dei servizi di una scuola dell'infanzia: alla scuola stessa? all'Ente Locale? all'ASL? Se infatti vengono applicati i medesimi criteri che vengono utilizzati per valutare la funzionalità dei locali degli asili nido, è chiaro che la gran parte delle scuole dell'infanzia non presenta i requisiti per poter accogliere i bambini di età inferiore ai 3 anni (servizi igienici, fasciatoi, angoli gioco, ecc.).
La materia è destinata a creare una serie di contenziosi e in ogni caso, in qualunque modo si analizzi il problema, ci si accorge che la questione dell’anticipo è un autentico rompicapo da cui non si riesce a venirne fuori.
Art. 12, c. 2. Alla generalizzazione di cui all’articolo 1, comma 2 del presente decreto si provvede con decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito dei finanziamenti disposti a norma dell’articolo 7, comma 6 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Commento:
La questione dei finanziamenti è certamente l'aspetto più difficile da "nascondere" da parte del Ministro e del Governo. I soldi tanto "sbandierati" non ci sono.Lo abbiamo visto tutti!
Soprattutto lo hanno visto famiglie e bambini che sono rimasti "in lista di attesa". Per la generalizzazione, se davvero vuol essere un obiettivo primario,occorre un piano preciso di finanziamenti calibrati sulla rilevazione delle liste d'attesa. Le dichiarazioni
generalgeneriche supportate da euro zero hanno "gambe corte".
Art. 12, c. 3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all’emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, si adotta in via transitoria l’assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell’allegato A.
Commento:
L'allegato A si riferisce alle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati. Non può assolutamente essere condivisa la scelta del Ministero di mettere a disposizione della scuola questi documenti in via transitoria. Tale transitorietà non è prevista dalla L.53, che invece prevede , per quanto riguarda “l'individuazione del nucleo essenziale dei piani Personalizzati...”(art.7comma1,lett.a)) appositi Regolamenti.
Le Indicazioni nazionali, non hanno al momento nessun fondamento normativo. Per averlo devono seguire l'iter indicato dalla L.53 e dall’art. 8 del D.P.R. 275/99(Regolamento per l'autonomia). Questo vale per le scuole del sistema nazionale di
istruzione, dunque anche per la scuola dell’infanzia.
Va inoltre rilevato che, in questa fase, la presenza di documenti per i quali non è chiara la collocazione normativa, può determinare nelle scuole sovrapposizioni di norme e disorientamento culturale che avrebbero ripercussioni negative sulla qualità organizzativa e didattica del lavoro scolastico.
Inoltre, se questi documenti si configurano come i nuovi Orientamenti, dovrebbero scaturire da un confronto con le scuole - confronto che assume il pluralismo come valore condiviso -, e non essere invece proposti dall’alto come un fatto asettico, avulso dal
progetto di scuola che si sta delineando nel paese.
Art. 13 Scuola primaria
1. Nell’anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un’ulteriore anticipazione delle
iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal precedente articolo 6, comma 2.
Commento
Già la recente circolare sulla riapertura delle iscrizioni aveva definito le condizioni per l’ammissione degli alunni anticipatari. Il fenomeno è stato molto contenuto collocandosi intorno al 29% dei potenziali interessati. Da informazioni ufficiose le percentuali più basse (10-15 %) sono quelle di Toscana, Veneto ed Emilia Romagna, quelle più alte (60%) riguardano la Campania ed in genere le regioni del Sud.
Il fenomeno è da mettere in relazione con una diversa cultura dell’infanzia e dei servizi educativi che si manifesta nelle diverse aree geografiche del paese, oltre che con la disponibilità effettiva di servizi e strutture qualificate.
Comma2
Per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall’anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall’anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.
Commento
Il contenuto del comma appare alquanto nebuloso e discutibile, in quanto propone una sorta di effetto retroattivo nell’attuazione della riforma (a dispetto di quanto solennemente affermato nel DM 61/2003 di avvio di innovazioni nella scuola primaria). Anche la completa attuazione della riforma al 1° settembre 2004 appare del tutto fuori misura: si pensi ai cinque anni di attuazione graduale dei programmi elementari del 1985 tra il 1987 ed il
1992, accompagnati da un piano quinquennale di formazione dei docenti.
Comma3
Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l’avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all’emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell’allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell’allegato
D.
Commento
L’adozione in via sperimentale di Indicazioni nazionali, che non sono state elaborate attraverso procedure di condivisione della scuola, provoca un certo disagio in chi crede ancora che i processi di innovazione nella scuola siano processi culturali di lungo periodo, non surrogabili da campagne pubblicitarie e depliant informativi.
Le bozze di Indicazioni nazionali della scuola primaria (come pure quelle relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola secondaria di primo grado) sono state elaborate in sedi molto ristrette, sottratte al contributo delle comunità scientifiche e del mondo della scuola.
Ad esempio, nulla è dato sapere circa i pareri espressi dalle associazioni professionali e disciplinari degli insegnanti sulle bozze consegnate nei primi giorni di aprile 2003.
Inoltre, si determinano incongruenze tra quanto previsto nel decreto (es.: in merito all’orario di servizio del docente con funzioni tutoriali) e quanto contenuto nel paragrafo “vincoli e risorse” dell’allegato transitorio.
Articolo 14 Scuola Secondaria di 1°grado
c. 2 Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all’art. 8 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo, individuato nell’allegato C, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell’allegato D
Commento
Così si assume, per legge, il contenuto delle “Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati della scuola secondaria di I grado”, documento di nessuna legittimità giuridica, mai discusso, mai approvato e, con questo atto legislativo, imposto alle
scuole.
E’ un bel colpo, dopo vari inutili tentativi, di imporre false sperimentazioni che avevano lo scopo di introdurre subdolamente gli stessi documenti.
Non solo, anche se si tratta di norma provvisoria, si presenta stranamente dettagliata e, in quanto assunta per legge, richiederà un’altra legge per essere sostituita dal provvedimento definitivo.
Un abuso dello strumento legislativo a scopo autoritario.
Articolo 15 - Norma finanziaria
c. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dall'articolo 7, comma 5 della legge n. 53 del 2003.
Commento:
Al momento questi finanziamenti sono tutti da verificare. Dunque...
Articolo 16 - Norme finali e Abrogazioni
c. 1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Commento:
Come si sta tagliando sui posti di sostegno è sotto gli occhi di tutti!
c. 2. Le espressioni “scuola materna”, “scuola elementare” e “scuola media” contenute nel disposizioni vigenti si intendono sostituite dalle espressioni, rispettivamente, “scuola dell’infanzia”, “scuola primaria” e “scuola secondaria di primo grado”.
c. 3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.
Commento:
Non ci si lasci ingannare dal linguaggio burocratico utilizzato da questo articolo; in realtà ciò significa un autentico sconquasso per la scuola dell'infanzia. Infatti, la soppressione dell'art. 104 del T.U. vuol dire che non viene più garantita l'assegnazione di due docenti per ogni sezione. Se contestualmente fosse stato ribadita la vigenza dell'organico funzionale di circolo, la cosa poteva anche essere accolta positivamente; in realtà non si comprende in base a quali parametri verranno assegnate le risorse professionali per far funzionare le scuole dell'infanzia. Sorge legittimo il sospetto che la soppressione dell'art. 104 significhi avere le mani libere per ridurre drasticamente gli organici, con grave ripercussioni sulla qualità del servizio scolastico.
Le abrogazioni, totali o parziali, dall’art.109 in poi, riguardano le norme che disciplinano il funzionamento della scuola elementare e della scuola media secondo l’ordinamento ancora vigente, che manterranno la loro efficacia solo per le sezioni e classi che, ad
esaurimento, dovranno completare il ciclo. Non è solo un’operazione di inevitabile adeguamento al nuovo contesto legislativo. Per esempio, viene eliminato il richiamo esplicito contenuto nell’art.118 e nel 2° comma dell’art.161 “alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione”, cosicché la Carta fondamentale della Repubblica finisce per meritarsi una sola generica citazione nell’incipit dell’art.1 della L.53, nella sostanza espulsa dai riferimenti valoriali cui si ispira la “nuova” scuola. Scompare, inoltre, ogni riferimento alla titolarità del consiglio d’interclasse per la scuola elementare e del consiglio di classe per la scuola media sulla valutazione periodica e finale degli alunni. Al posto dei Consigli il decreto, con ambigua locuzione, affida questa
responsabilità ai “docenti responsabili delle attività educative e didattiche”. Anche quelli eventualmente assunti con contratto di prestazione d’opera per le attività facoltative e opzionali? Il sospetto che si voglia depotenziare il ruolo del consiglio di classe è rafforzato dall’abrogazione dell’intero art.177 che ne descriveva puntualmente le competenze in ordine alla valutazione periodica e finale. Se non ci fossero secondi fini, sarebbe stata sufficiente qualche correzione marginale del testo.
c. 4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 2 sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo all’entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 162, comma 5; articolo 178,
comma 2.
Commento
Dopo tante chiacchiere è chiaro: dal prossimo anno scolastico addio tempo pieno!
L’abrogazione immediata degli articoli 129 e 130 comporta che anche le classi che hanno iniziato il loro funzionamento sulla base del vecchio ordinamento e che lo seguono fino al completamento del corso saranno obbligate ad adottare l’organizzazione oraria della controriforma. Non solo, questo aspetto, insieme con la scomparsa degli ambiti disciplinari, della loro pari dignità, della programmazione settimanale strutturalmente inserita nell’orario di servizio, fa sì che ci si trovi di fronte ad una generalizzazione
arbitraria ed illegittima della controriforma che sconvolgerà ritmi e modalità didattiche già consolidate.
c. 5. Al testo unico di cui al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 100, comma 1 le parole “di cui all’articolo 99” sono soppresse; b) all’articolo 183, comma 1, le parole “a norma dell’articolo 177, comma 5” sono soppresse.
Commento
Si modificano le norme relative all’età di iscrizione alla scuola dell’infanzia o alle classi di scuola elementare e media per effetto delle possibilità di anticipo introdotte dalla L.53 e quella relativa all’ammissione all’esame di licenza media da cui si elimina il riferimento al consiglio di classe (v. punto precedente)
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