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  1. #1
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito Questioni sul Tavolo di lavoro 3

    Apro con uno mio, chissà che qualcuno mi risponda... Ma perchè il tavolo 3 parla solo del regolamento del senato e non anche del congresso ad oggi?

    Imho Congresso dovrebbe dare le regole del gioco e senato applicarle ai fini politici reali, con una differenziazione netta contenente (Congresso) /contenuto (Senato), anche se invertirei i nomi.... Eviterei passerelle, codecisioni, plenarie e doppi passaggi. Le stiamo eliminando in Italia, perchè introdurle qui non si sa proprio.. Competenze rigidamente separate, per il bene di ambo gli organi e soprattutto per evitare che i senatori/deputati controllino un omologo per ciascuno candidato "apposta" all'altra camera trasformando il bicameralismo in un copia incolla di posizioni...
    Ultima modifica di Ronnie; 12-10-09 alle 09:35
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  2. #2
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    Predefinito Rif: Questioni sul Tavolo di lavoro 3

    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    Apro con uno mio, chissà che qualcuno mi risponda... Ma perchè il tavolo 3 parla solo del regolamento del senato e non anche del congresso ad oggi?

    Imho Congresso dovrebbe dare le regole del gioco e senato applicarle ai fini politici reali, con una differenziazione netta contenente (Congresso) /contenuto (Senato), anche se invertirei i nomi.... Eviterei passerelle, codecisioni, plenarie e doppi passaggi. Le stiamo eliminando in Italia, perchè introdurle qui non si sa proprio.. Competenze rigidamente separate, per il bene di ambo gli organi e soprattutto per evitare che i senatori/deputati controllino un omologo per ciascuno candidato "apposta" all'altra camera trasformando il bicameralismo in un copia incolla di posizioni...









    Allora, scusa se ti rispondo solo adesso ma ero al lavoro.






    Apro con uno mio, chissà che qualcuno mi risponda... [B]Ma perchè il tavolo 3 parla solo del regolamento del senato e non anche del congresso ad oggi?

    Verissimo, dato che bene ho male ho scritto circa 2/3 delle proposte costituzionali, non ho voluto mettere mano al regolamento del congresso/camera dei deputati, perche mi sembrava giusto che anche altri partiti avessero la possibilità di proporre qualcosa di "esclusivamente loro" in questa costituzione e non limitarsi a correggere le bozze mie, di Liberamente piuttosto che quelle di Eric Draven che fra l'altro non è neppure costituente.

    Naturalmente ho una bozza di massima pronta nel cassetto nel caso che nessun costituente decida di sbattersi in tal senso..





    Imho Congresso dovrebbe dare le regole del gioco e senato applicarle ai fini politici reali, con una differenziazione netta contenente (Congresso) /contenuto (Senato), anche se invertirei i nomi.... Eviterei passerelle, codecisioni, plenarie e doppi passaggi. Le stiamo eliminando in Italia, perchè introdurle qui non si sa proprio.. Competenze rigidamente separate, per il bene di ambo gli organi e soprattutto per evitare che i senatori/deputati controllino un omologo per ciascuno candidato "apposta" all'altra camera trasformando il bicameralismo in un copia incolla di posizioni...



    Capisco il senso del tuo discorso e lo condivido.

    Cmq, al momento, nella bozza Supermario-Daniele gli unici punti nei quali Senato e Congresso si toccano sono:


    - Fiducia al governo ( richiesta da ambo i rami del parlamento ).

    - Approvazione di un pdl costituzionale ( con la precisazione che i pdl costituzionali vengono elaborati solo ed esclusivamente dal congresso, il Senato non ha potere legislativo alcuno sui pdl costituzionali, si limita solo ad approvarli o a rimandarli indietro per una nuova elaborazione ).


    Scusa se sono stato sintetico ma sono in pausa pranzo magari stasera entriamo + nel dettaglio.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  3. #3
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    Predefinito Rif: Questioni sul Tavolo di lavoro 3

    apprezzerei molto il dettaglio di cui si parlava caro SM, ma così superficialmente azzardo che io sarei per togliere la necessità della fiducia del congresso al governo e per togliere l'esigenza del voto del senato per le modifiche costituzionali
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  4. #4
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    Predefinito Rif: Questioni sul Tavolo di lavoro 3

    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    apprezzerei molto il dettaglio di cui si parlava caro SM, ma così superficialmente azzardo che io sarei per togliere la necessità della fiducia del congresso al governo e per togliere l'esigenza del voto del senato per le modifiche costituzionali


    E' un pò tardi a dire il vero.

    Detta fra noi potrei essere d' accordo sulla doppia fiducia per il governo.

    Ma non sul contro voto del Senato alle modifiche costituzionali, in quanto il gioco è di tutti, non solo della Camera dei Deputati e il Senato si deve tutelare da cambiamenti strutturali che possano anche riguardarlo.
    Ultima modifica di Supermario; 12-10-09 alle 22:25
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  5. #5
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    Predefinito Rif: Questioni sul Tavolo di lavoro 3

    Ad oggi non ci sono bozze sul tavolo, quindi, come mi è stato chiesto ne presento una...Siamo al primo draft, sono bene accetti commenti, stroncature, correzioni, perchè sarà sicuramente pieno di errori.
    Nuovo Regolamento Congressuale
    Primo draft

    Titolo I
    Struttura della Camera

    Parte I
    L’insediamento della Camera

    Articolo 1
    La prima seduta

    1. La Camera è riunita per la prima seduta della legislatura con la convocazione da parte del più anziano Deputato presente, che ha provvisoriamente i poteri del Presidente della Camera fino all’avvenuta proclamazione di esso.
    2. La Camera è costituita per l’intera legislatura dai Deputati eletti secondo la legge che non dichiarino di rifiutare il loro incarico nella prima seduta o che si dimettano e dai subentranti sostituti.

    Articolo 2
    L’elezione dell’Ufficio di Presidenza

    1. La Camera, nella prima seduta, elegge fra i Deputati il suo Presidente e due Vicepresidenti per l’intera durata della legislatura, i quali compongono l’Ufficio di Presidenza.
    2. La prima seduta ha durata variabile, essa inizia con quarantotto ore di discussione in cui è obbligatorio per chi voglia poter ricevere voti presentare la propria candidatura alla carica di Presidente oppure a quella di Vicepresidente e prosegue con un primo scrutinio di settantadue ore per la votazione contemporanea del Presidente e dei Vicepresidenti.
    3. Nel caso il Presidente e i Vicepresidenti della Camera non siano stati eletti nel primo scrutinio si tiene un secondo periodo di discussione di ventiquattro ore seguito da un secondo scrutinio di settantadue ore, e così si prosegue fino all’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti della Camera.
    4. Per l’elezione ogni Deputato scrive in un solo post il nome del Presidente ed il nome di un solo Vicepresidente da lui sostenuto. E’ eletto Presidente chi raggiunge la maggioranza assoluta dei membri; sono eletti Vicepresidenti i due più votati.
    5. La proclamazione dell’Ufficio di Presidenza è compiuta dal Deputato più anziano presente.

    Articolo 3
    La formazione dei gruppi

    1. Per gruppo parlamentare si intende l’insieme di due o più Deputati. Nella prima seduta e nelle successive ogni Deputato può indicare liberamente il gruppo a cui intende aderire e lasciare quello di appartenenza, ma è fatto divieto di lasciare il proprio gruppo di appartenenza senza indicare quello a cui si intende aderire.
    2. Ogni gruppo può eleggere a maggioranza assoluta in maniera informale ma pubblica il suo Capogruppo, il quale ha il potere di indicare i nomi dei partecipanti per le Commissioni.
    3. Fra la prima e la seconda seduta, in caso di mancata elezione di un Capogruppo, di mancata formazione di un gruppo, di presenza di un numero eccessivo di gruppi, che sia tale da rendere impossibile la nomina di Commissioni proporzionali ad essi, il Presidente della Camera deve con proprio decreto accorpare i Deputati senza gruppo o in gruppi troppo divisi in gruppi misti ed indicare secondo il suo giudizio la persona titolata a proporre i nomi in rappresentanza di ogni gruppo misto che non abbia scelto democraticamente il suo Capogruppo, e nominare in vece del gruppo che non lo abbia eletto il Capogruppo.

    Articolo 4
    La formazione delle Commissioni

    1. Nella convocazione della seconda seduta della Camera da parte del Presidente è obbligatorio elencare le nomine dei membri delle Commissioni permanenti previste dalla legge.
    2. Se la convocazione è effettuata dai Vicepresidenti, la seduta è aperta e sospesa sino alla nomina da parte del Presidente dei membri delle Commissioni permanenti. Trascorso il termine originariamente previsto per la chiusura della seduta, essa può essere aperta con la nomina da parte del più anziano o del presente fra i Vicepresidenti, dei membri delle Commissioni permanenti. In assenza di tale nomina, la seduta rimane sospesa ed è fatto divieto di aprirne di nuove.
    3. Le stesse disposizioni si applicano alla prima seduta della Camera che sia convocata dopo l’entrata in vigore di una norma istitutiva di una Commissione temporanea ancora priva dei suoi membri.
    4. Nella prima seduta di ogni Commissione, viene eletto a maggioranza semplice il Presidente.

    Parte II
    I poteri degli organi della Camera

    Articolo 5

    Il Presidente della Camera

    1. Il Presidente della Camera rappresenta l'Assemblea. Assicura il buon andamento dei suoi lavori garantendo il rispetto del regolamento, stabilisce l’ordine del giorno in modo da garantire speditezza dei lavori e diritto di partecipazione costruttiva delle minoranze, da e toglie la parola ai Deputati e a rappresentanti della società civile e del mondo politico, dirige la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato, può rivolgere richieste ai moderatori perché siano mantenuti l’ordine ed un linguaggio consono nell’aula
    2. Il Presidente della Camera fissa il calendario stabilendo l'ordine delle priorità, assegna i progetti di legge alle Commissioni permanenti, decide motivando sull’ammissibilità dei progetti legislativi, secondo criteri di non contraddittorietà e correttezza formale che emana con proprio decreto.
    3. Il Presidente della Camera constatata l’assenza per quattro sedute di un Deputato, all’inizio della quinta seduta chiama tutti gli aventi diritto a sostituirlo. Se entro la fine della seduta anche solo uno di essi si presenta, egli subentra, se se ne presentano più di uno subentra quello nella posizione più alta fra gli aventi diritto. I subentranti possono votare già nella seduta in cui assumono l’incarico. Se nessuno si presenta la procedura si ripete nella seduta successiva.
    4. Il Presidente è il primo interprete del Regolamento Congressuale, la sua interpretazione delle norme è da considerarsi vincolante fino a sentenza della Corte Costituzionale che stabilisca difformemente, dopo la quale egli è tenuto a considerare prima interpretazione del Regolamento quella della Corte, riguardo agli articoli oggetto delle sue sentenze.

    Articolo 6

    L’ufficio di Presidenza della Camera

    1. Il Presidente della Camera è affiancato da due Vicepresidenti che collaborano con egli e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. Il Vicepresidente di maggiore anzianità è il primo a supplire in caso di presenza di entrambi.
    2. Il Presidente della Camera apre il 3d ufficiale dell’Ufficio di Presidenza, nel quale si tengono le riunioni dell’Ufficio e sul quale devono essere presentate le istanze al medesimo.
    3. Se un membro dell’Ufficio vuole approfondire la decisione sulla calendarizzazione, sull’ammissibilità o sull’assegnamento di un progetto di legge a una commissione adottata dal Presidente o da uno dei Vicepresidenti, può chiedere, entro tre giorni dall’atto, una riunione dell’Ufficio di Presidenza, con ventiquattro ore di discussione e ventiquattro ore di voto, la quale può adottare un diverso provvedimento, vincolante per il Presidente.
    4. L’Ufficio di Presidenza della Camera può ratificare e sanare atti compiuti dal Presidente in violazione di termini formali del presente regolamento a condizione che essi non cagionino danno ad alcuno, o disporre l’annullamento di sedute e ordinanze viziate ed il rifacimento di esse nel rispetto delle norme formali.

    Articolo 7
    La Commissione Affari Costituzionali

    1. La Commissione Affari Costituzionali è un organo interno della Camera, composto da un numero dispari di membri variabile in proporzione al numero dei Deputati secondo il seguente schema:

    13 eletti – 3-5 membri di commissione
    15 eletti – 3-5-7 membri di commissione
    17 eletti – 5-7-9 membri di commissione
    19 eletti – 5-7-9 membri di commissione
    21 eletti – 7-9-11 membri di commissione
    25 eletti – 7-9-11 membri di commissione

    2. I membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Camera, che ne definisce il numero sulla base dell’esigenza di assicurare quanto più possibile la proporzionalità fra i gruppi ed una ragionevole rappresentanza dei gruppi minori, e procede all’individuazione dei nomi sulla base delle indicazioni dei gruppi o, solo in mancanza di esse, secondo il suo giudizio.
    3. La Commissione ha competenza propositiva sulle leggi Costituzionali, sulle leggi attuative di organi della Costituzione, comprese le leggi elettorali, e sulle leggi di revisione del Regolamento Congressuale. Per competenza propositiva sulle proposte di legge si intende l’obbligo di un preventivo passaggio in Commissione perché essa possa, se lo ritiene opportuno, riformularne il testo redigendo una proposta della Commissione da presentare al Camera al fianco di quella originaria.
    4. La Commissione elegge a maggioranza assoluta il suo Presidente. Il Presidente della Commissione può essere rimosso con decreto motivato dell’Ufficio di Presidenza del Congresso su richiesta di un membro della Commissione, esclusivamente per gravi violazioni di legge o continuato assenteismo.
    5. La Commissione ha la finalità di garantire una sede di confronto istituzionale qualificata il Presidente della Commissione può dunque convocare in audizione ogni carica istituzionale del gioco così come esponenti della società civile e del mondo politico.
    6. Il Presidente della Commissione può gestire liberamente i tempi di discussione e votazione delle proposte, prevedere fasi intermedie fra una votazione e l'altra, autorizzare la presentazione di subemendamenti agli emendamenti e definire procedure particolari, fintanto che l'Ufficio di Presidenza con votazione di un decreto motivato non rappresenti l'urgenza dell'adozione delle proposte allo studio fissando, con almeno quarantotto ore di preavviso, termini massimi oltre i quali la proposta si intenda approvata senza controproposte.
    7. Il Presidente della Commissione assicura il buon andamento dei suoi lavori garantendo il rispetto del regolamento, da e toglie la parola ai Deputati e a rappresentanti della società civile e del mondo politico, dirige la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato, può rivolgere richieste ai moderatori perché siano mantenuti l’ordine ed un linguaggio consono nell’aula.


    Titolo II
    Il funzionamento della Camera

    Parte I
    La produzione legislativa

    Articolo 8 L'iniziativa delle Leggi

    1. L'iniziativa legislativa del Governo, dei singoli Deputati o dei cittadini si esercita con la presentazione nel thread ufficiale "Proposte di Legge della Camera - numero legislatura" di progetti redatti in articoli.
    2. Per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare è necessaria preventiva firma da parte dei presentatori in calce al testo effettivamente presentato da uno dei firmatari, che assume la qualifica di portavoce.
    3. Il controllo di correttezza formale e non contraddittorietà del Presidente della Camera è effettuato in contraddittorio con il portavoce dei firmatari il quale è autorizzato a modificare direttamente la proposta per accogliere richieste del Presidente della Camera senza che sia necessario raccogliere nuovamente le firme.

    Articolo 9 La calendarizzazione delle proposte

    1. Le proposte di legge giudicate ammissibili vengono raccolte nel thread ufficiale "Lavori della Camera" in ordine di ammissione.
    2. Le proposte di legge inviate alle Commissioni vengono inserite alla data in cui si conclude il loro esame, insieme alle controproposte delle Commissioni
    3. Il Presidente della Camera, o chi ne fa le veci, al raggiungimento di tre proposte di legge su argomenti diversi che siano state ammesse convoca obbligatoriamente una seduta della Camera per discuterne.
    4. In ogni seduta della Camera possono essere trattati al massimo tre argomenti diversi, tuttavia per ognuno di essi è concesso discutere un qualsiasi numero di proposte di legge.

    Articolo 10 La seduta

    1. La seduta della Camera è convocata tramite l'apertura del thread ufficiale ad essa relativo con il titolo "numero Seduta - Camera dei Deputati - numero legislatura".
    2. La seduta si apre ventiquattro ore dopo l'ultima modifica dell'ordine del giorno nel primo post, sono da ciò escluse le correzioni indispensabili e ininfluenti.
    3. La fase di discussione delle proposte dura ventiquattro ore, prorogabili di altre ventiquattro su iniziativa del Presidente della Camera e di altre quarantotto nel caso un numero di deputati non inferiore al cinquanta per cento dell'assemblea ne faccia richiesta, e si conclude con l'indizione del voto.
    4. La fase di votazione delle proposte si apre con il post di indizione del voto e dura settantadue ore da esso.
    5. Ogni Deputato può esprimere voto favorevole, contrario o di astensione, non potrà tuttavia essere considerato presente alla seduta se non avrà espresso il proprio voto in uno di questi tre modi entro il suo termine.
    6. Ogni Deputato in caso di impossibilità a partecipare alle sedute per un periodo può delegare in forma scritta nel thread dell'Ufficio di Presidenza il proprio voto al Capogruppo, per non più di due sedute consecutive e con necessità di rinnovo scritto prima della terza, in tal caso il Presidente della Camera considererà il voto del Capogruppo raddoppiato. Qualsiasi delega ad esprimere decisioni difformi dal voto proprio del Capogruppo è vietata e se espressa si considera comunque finalizzata ad esprimerne di conformi. La deleghe non si applicano in alcun modo alle riunioni di Commissione.
    7. La fase di votazione si conclude con la proclamazione degli esiti ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci.
    8. A seguito dell'approvazione le proposte sono riportate testualmente in fondo alla seduta nel loro testo definitivo perchè passino all'attenzione del Presidente di POL.

    Parte II
    Le altre attività della Camera

    Articolo 11 La seduta comune

    1. La Camera è convocata in seduta comune con il Senato nei casi previsti dalla Costituzione.
    2. Le formalità di convocazione, la Presidenza e le procedure sono quelle della Camera dei Deputati.
    3. Il thread ufficiale è intitolato "numero - Seduta Comune del Congresso - numero Legislatura"
    4. La seduta comune non implica la sospensione dei lavori in seduta ordinaria, il ritardo delle convocazioni o il rinvio delle sedute convocate.

    Articolo 12 La votazione sulla fiducia al Governo

    1. La Camera è convocata per la votazione della fiducia al Governo entro cinque giorni dalla nomina di esso da parte del Presidente di POL, con il titolo "numero - Seduta di discussione per la Fiducia al Governo - numero Legislatura".
    2. La Camera è altresì convocata per la votazione della fiducia al Governo o a un singolo Ministro su richiesta di cinque deputati e cinque senatori, entro cinque giorni dalla richiesta, presentata formalmente nel thread dell'Ufficio di Presidenza con in calce le firme dei presentatori.
    3. La convocazione per la fiducia non implica la sospensione dei lavori in seduta ordinaria, il ritardo delle convocazioni o il rinvio delle sedute convocate.
    4. La seduta ha una durata di ventiquattro ore per la discussione e quarantotto ore per la votazione.
    cinque. A seguito della votazione il Presidente della Camera proclama la conferma del Governo o del Ministro o lo dichiara decaduto con la formula "la Camera accetta le vostre dimissioni signore/i".

    Articolo 13 La procedura di Impeachment per i Magistrati

    1. La Camera è convocata per il Giudizio sui Magistrati della Corte Costituzionale su richiesta di almeno il cinquanta per cento dei suoi membri.
    2. La convocazione per il Giudizio, entro cinque giorni dalla richiesta, implica la sospensione dei lavori in seduta ordinaria, il ritardo delle convocazioni o il rinvio delle sedute convocate.
    3. La seduta ha una durata variabile a discrezione del Presidente della Camera sentiti l'ufficio di Presidenza e il Presidente di POL, non superiore in ogni caso a quindici giorni e si divide in tre fasi denominate istruttoria, camera di consiglio e giudizio.
    4. Sono acquisite dalla Camera in apposito thread "Fascicolo di Impeachment Giudiziario Numero - Numero Legislatura", aperto subito dopo la richiesta di Giudizio, tutte le relazioni sull'attività del Magistrato sottoposto al Giudizio che avvocati, responsabili apicali di partito ed Istituzioni vogliano far pervenire, nel medesimo thread successivamente si svolge la seduta.
    5. La fase istruttoria si apre con una relazione di un avvocato dell'accusa individuato dai Deputati che la promuovono, è facoltà di ogni Deputato rivolgere interrogazioni al magistrato sottoposto al Giudizio ed è facoltà del magistrato rilasciare qualsiasi dichiarazione in risposta o anche spontaneamente.
    6. Durante la Camera di Consiglio per esprimere la propria posizione è obbligatorio per ogni deputato presentare un testo proprio o quantomeno sottoscrivere un testo altrui di motivazione in fatto ed in diritto comprensivo della formula di condanna o dell'assoluzione sulla base di comportamenti concreti del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni.
    7. Per assicurare il rispetto del diritto di difesa dell'inquisito e la formazione pacata, serena e ragionata della volontà della Camera riunita in Corte di Giustizia è vietato fin dal momento della richiesta di impeachment ad ogni Deputato preannunciare il proprio voto pubblicamente prima del voto, anche ripetendo precedenti affermazioni in proposito, sia che ciò avvenga nell'aula che fuori, in modo diverso dalla presentazione o sottoscrizione di bozze di sentenza.
    8. Il Deputato che abbia espresso il proprio convincimento per un voto a favore o contro l'inquisito al di fuori delle procedure previste si considera abbia per ciò stesso rinunciato ad esprimere il proprio voto e viene espulso dall'aula per tutta la durata della seduta.
    9. La Seduta si conclude con la votazione della sentenza. La votazione è divisa in due fasi. Nella prima fase, della durata di quarantotto ore, ad ogni deputato è concesso esprimere due voti a favore delle bozze, obbligatoriamente uno ad una assoluzione ed uno ad una di condanna, che egli preferisce fra tutte quelle presentate. Nella seconda fase, sempre di quarantotto ore, le due bozze di assoluzione e di condanna con il maggiore numero di voti rispetto alle altre vengono sottoposte al voto l'una contro l'altra. L'astensione è considerata voto per l'assoluzione, ed in caso di parità si considera assolto l'imputato ed approvata la bozza per l'assoluzione. Il Presidente legge la sentenza all'aula.

    Articolo 14 La procedura di Impeachment del Presidente della Camera

    1. La Camera è convocata per il Giudizio sul Presidente della Camera o sui Vicepresidenti su richiesta di cinque dei suoi membri tramite mozione motivata presentata nel thread dell’Ufficio di Presidenza.
    2. La convocazione per il Giudizio, entro cinque giorni dalla richiesta, implica la sospensione dei lavori in seduta ordinaria, il ritardo delle convocazioni o il rinvio delle sedute convocate. Per escludere forme di ostruzionismo è vietato ad ogni Deputato richiedere più di una volta per legislatura il Giudizio del medesimo Presidente o Vicepresidente.
    3. La seduta è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente più anziano non inquisito se egli è inquisito. Nel caso sia inquisito l’intero ufficio di Presidenza la seduta è momentaneamente presieduta dal Deputato più anziano per data di iscrizione presente. La seduta ha una durata variabile a discrezione del Presidente della Camera sentito il Presidente di POL, non superiore in ogni caso a dieci giorni e si divide in due fasi denominate istruttoria e giudizio.
    4. Sono acquisite dalla Camera in apposito thread "Fascicolo di Impeachment Parlamentare Numero - Numero Legislatura", aperto subito dopo la richiesta di Giudizio, tutte le relazioni sull'attività del Deputato sottoposto al Giudizio che avvocati, responsabili apicali di partito ed Istituzioni vogliano far pervenire, nel medesimo thread trascorsi i cinque giorni si svolge la seduta.
    5. La fase istruttoria si apre con una relazione di un Deputato fra i promotori della mozione motivata, è facoltà di ogni Deputato rivolgere interrogazioni al Deputato sottoposto al Giudizio ed è facoltà di egli rilasciare qualsiasi dichiarazione in risposta o anche spontaneamente.
    6. Per assicurare il rispetto del diritto di difesa dell'inquisito e la formazione pacata, serena e ragionata della volontà della Camera riunita in Corte di Giustizia è vietato fin dal momento della richiesta di impeachment ad ogni Deputato preannunciare il proprio voto pubblicamente prima del voto finale, anche ripetendo precedenti affermazioni in proposito, sia che ciò avvenga nell'aula che fuori.
    7. Il Deputato che abbia espresso il proprio convincimento per un voto a favore o contro l'inquisito al di fuori delle procedure previste si considera abbia per ciò stesso rinunciato ad esprimere il proprio voto e viene espulso dall'aula per tutta la durata della seduta.
    8. La Seduta si conclude con la votazione della mozione motivata. In caso di parità si considera assolto l'imputato. Il Presidente o chi ne fa le veci legge la decisione all'aula e ne comunica gli esiti.
    _
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  6. #6
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    Predefinito Rif: Questioni sul Tavolo di lavoro 3

    Nuovo Regolamento Congressuale
    Primo draft

    Titolo I
    Struttura della Camera

    Parte I
    L’insediamento della Camera

    Articolo 1
    La prima seduta

    1. La Camera è riunita per la prima seduta della legislatura con la convocazione da parte del più anziano Deputato presente, che ha provvisoriamente i poteri del Presidente della Camera fino all’avvenuta proclamazione di esso.
    si valuta l'anzianità in che modo? :mmm:
    2. La Camera è costituita per l’intera legislatura dai Deputati eletti.
    la seconda parte non l'ho capita...:gratgrat:

    Articolo 2
    L’elezione dell’Ufficio di Presidenza

    1. La Camera, nella prima seduta, elegge fra i Deputati il suo Presidente e due Vicepresidenti per l’intera durata della legislatura, i quali compongono l’Ufficio di Presidenza.
    2. La prima seduta ha durata variabile, essa inizia con quarantotto ore di discussione in cui è obbligatorio per chi voglia poter ricevere voti presentare la propria candidatura alla carica di Presidente oppure a quella di Vicepresidente e prosegue con un primo scrutinio di settantadue ore per la votazione contemporanea del Presidente e dei Vicepresidenti.
    3. Nel caso il Presidente e i Vicepresidenti della Camera non siano stati eletti nel primo scrutinio si tiene un secondo periodo di discussione di ventiquattro ore seguito da un secondo scrutinio di settantadue ore, e così si prosegue fino all’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti della Camera.
    4. Per l’elezione ogni Deputato scrive in un solo post il nome del Presidente ed il nome di un solo Vicepresidente da lui sostenuto. E’ eletto Presidente chi raggiunge la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; sono eletti Vicepresidenti i due più votati.
    5. La proclamazione dell’Ufficio di Presidenza è compiuta dal Deputato più anziano presente.

    Articolo 3
    La formazione dei gruppi

    1. Per gruppo parlamentare si intende l’insieme di due o più Deputati. Nella prima seduta e nelle successive ogni Deputato può indicare liberamente il gruppo a cui intende aderire e lasciare quello di appartenenza, ma è fatto divieto di lasciare il proprio gruppo di appartenenza senza indicare quello a cui si intende aderire.
    un solo deputato non può formare un gruppo? :mmm:
    2. Ogni gruppo può eleggere a maggioranza assoluta in maniera informale ma pubblica il suo Capogruppo, il quale ha il potere di indicare i nomi dei partecipanti per le Commissioni.
    3. Fra la prima e la seconda seduta, in caso di mancata elezione di un Capogruppo, di mancata formazione di un gruppo, di presenza di un numero eccessivo di gruppi, che sia tale da rendere impossibile la nomina di Commissioni proporzionali ad essi, il Presidente della Camera deve con proprio decreto accorpare i Deputati senza gruppo o in gruppi troppo divisi in gruppi misti ed indicare secondo il suo giudizio la persona titolata a proporre i nomi in rappresentanza di ogni gruppo misto che non abbia scelto democraticamente il suo Capogruppo, e nominare in vece del gruppo che non lo abbia eletto il Capogruppo.

    Articolo 4
    La formazione delle Commissioni
    No,le commissioni no....
    1. Nella convocazione della seconda seduta della Camera da parte del Presidente è obbligatorio elencare le nomine dei membri delle Commissioni permanenti previste dalla legge.
    2. Se la convocazione è effettuata dai Vicepresidenti, la seduta è aperta e sospesa sino alla nomina da parte del Presidente dei membri delle Commissioni permanenti. Trascorso il termine originariamente previsto per la chiusura della seduta, essa può essere aperta con la nomina da parte del più anziano o del presente fra i Vicepresidenti, dei membri delle Commissioni permanenti. In assenza di tale nomina, la seduta rimane sospesa ed è fatto divieto di aprirne di nuove.
    3. Le stesse disposizioni si applicano alla prima seduta della Camera che sia convocata dopo l’entrata in vigore di una norma istitutiva di una Commissione temporanea ancora priva dei suoi membri.
    4. Nella prima seduta di ogni Commissione, viene eletto a maggioranza semplice il Presidente.

    Parte II
    I poteri degli organi della Camera

    Articolo 5

    Il Presidente della Camera

    1. Il Presidente della Camera rappresenta l'Assemblea. Assicura il buon andamento dei suoi lavori garantendo il rispetto del regolamento, stabilisce l’ordine del giorno in modo da garantire speditezza dei lavori e diritto di partecipazione costruttiva delle minoranze, da e toglie la parola ai Deputati e a rappresentanti della società civile e del mondo politico, dirige la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato, può rivolgere richieste ai moderatori perché siano mantenuti l’ordine ed un linguaggio consono nell’aula
    2. Il Presidente della Camera fissa il calendario stabilendo l'ordine delle priorità, assegna i progetti di legge alle Commissioni permanenti, decide motivando sull’ammissibilità dei progetti legislativi, secondo criteri di non contraddittorietà e correttezza formale che emana con proprio decreto.
    3. Il Presidente della Camera constatata l’assenza per 2 sedute di un Deputato, all’inizio della quinta seduta chiama tutti gli aventi diritto a sostituirlo. Se entro la fine della seduta anche solo uno di essi si presenta, egli subentra, se se ne presentano più di uno subentra quello nella posizione più alta fra gli aventi diritto. I subentranti possono votare già nella seduta in cui assumono l’incarico. Se nessuno si presenta la procedura si ripete nella seduta successiva.
    4 sedute sono troppe
    4. Il Presidente è il primo interprete del Regolamento Congressuale, la sua interpretazione delle norme è da considerarsi vincolante fino a sentenza della Corte Costituzionale che stabilisca difformemente, dopo la quale egli è tenuto a considerare prima interpretazione del Regolamento quella della Corte, riguardo agli articoli oggetto delle sue sentenze.
    contrario a questo articolo,almeno in questa formulazione

    Articolo 6

    L’ufficio di Presidenza della Camera

    1. Il Presidente della Camera è affiancato da due Vicepresidenti che collaborano con egli e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. Il Vicepresidente di maggiore anzianità è il primo a supplire in caso di presenza di entrambi.
    2. Il Presidente della Camera apre il 3d ufficiale dell’Ufficio di Presidenza, nel quale si tengono le riunioni dell’Ufficio e sul quale devono essere presentate le istanze al medesimo.
    3. Se un membro dell’Ufficio vuole approfondire la decisione sulla calendarizzazione, sull’ammissibilità o sull’assegnamento di un progetto di legge a una commissione adottata dal Presidente o da uno dei Vicepresidenti, può chiedere, entro tre giorni dall’atto, una riunione dell’Ufficio di Presidenza, con ventiquattro ore di discussione e ventiquattro ore di voto, la quale può adottare un diverso provvedimento, vincolante per il Presidente.
    4. L’Ufficio di Presidenza della Camera può ratificare e sanare atti compiuti dal Presidente in violazione di termini formali del presente regolamento a condizione che essi non cagionino danno ad alcuno, o disporre l’annullamento di sedute e ordinanze viziate ed il rifacimento di esse nel rispetto delle norme formali.

    Articolo 7
    La Commissione Affari Costituzionali

    1. La Commissione Affari Costituzionali è un organo interno della Camera, composto da un numero dispari di membri variabile in proporzione al numero dei Deputati secondo il seguente schema:

    13 eletti – 3-5 membri di commissione
    15 eletti – 3-5-7 membri di commissione
    17 eletti – 5-7-9 membri di commissione
    19 eletti – 5-7-9 membri di commissione
    21 eletti – 7-9-11 membri di commissione
    25 eletti – 7-9-11 membri di commissione

    2. I membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Camera, che ne definisce il numero sulla base dell’esigenza di assicurare quanto più possibile la proporzionalità fra i gruppi ed una ragionevole rappresentanza dei gruppi minori, e procede all’individuazione dei nomi sulla base delle indicazioni dei gruppi o, solo in mancanza di esse, secondo il suo giudizio.
    3. La Commissione ha competenza propositiva sulle leggi Costituzionali, sulle leggi attuative di organi della Costituzione, comprese le leggi elettorali, e sulle leggi di revisione del Regolamento Congressuale. Per competenza propositiva sulle proposte di legge si intende l’obbligo di un preventivo passaggio in Commissione perché essa possa, se lo ritiene opportuno, riformularne il testo redigendo una proposta della Commissione da presentare al Camera al fianco di quella originaria.
    4. La Commissione elegge a maggioranza assoluta il suo Presidente. Il Presidente della Commissione può essere rimosso con decreto motivato dell’Ufficio di Presidenza del Congresso su richiesta di un membro della Commissione, esclusivamente per gravi violazioni di legge o continuato assenteismo.
    5. La Commissione ha la finalità di garantire una sede di confronto istituzionale qualificata il Presidente della Commissione può dunque convocare in audizione ogni carica istituzionale del gioco così come esponenti della società civile e del mondo politico.
    6. Il Presidente della Commissione può gestire liberamente i tempi di discussione e votazione delle proposte, prevedere fasi intermedie fra una votazione e l'altra, autorizzare la presentazione di subemendamenti agli emendamenti e definire procedure particolari, fintanto che l'Ufficio di Presidenza con votazione di un decreto motivato non rappresenti l'urgenza dell'adozione delle proposte allo studio fissando, con almeno quarantotto ore di preavviso, termini massimi oltre i quali la proposta si intenda approvata senza controproposte.
    7. Il Presidente della Commissione assicura il buon andamento dei suoi lavori garantendo il rispetto del regolamento, da e toglie la parola ai Deputati e a rappresentanti della società civile e del mondo politico, dirige la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato, può rivolgere richieste ai moderatori perché siano mantenuti l’ordine ed un linguaggio consono nell’aula.


    Titolo II
    Il funzionamento della Camera

    Parte I
    La produzione legislativa

    Articolo 8 L'iniziativa delle Leggi

    1. L'iniziativa legislativa del Governo, dei singoli Deputati o dei cittadini si esercita con la presentazione nel thread ufficiale "Proposte di Legge della Camera - numero legislatura" di progetti redatti in articoli.
    2. Per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare è necessaria preventiva firma da parte dei presentatori in calce al testo effettivamente presentato da uno dei firmatari, che assume la qualifica di portavoce.
    3. Il controllo di correttezza formale e non contraddittorietà del Presidente della Camera è effettuato in contraddittorio con il portavoce dei firmatari il quale è autorizzato a modificare direttamente la proposta per accogliere richieste del Presidente della Camera senza che sia necessario raccogliere nuovamente le firme.

    Articolo 9 La calendarizzazione delle proposte

    1. Le proposte di legge giudicate ammissibili vengono raccolte nel thread ufficiale "Lavori della Camera" in ordine di ammissione.
    2. Le proposte di legge inviate alle Commissioni vengono inserite alla data in cui si conclude il loro esame, insieme alle controproposte delle Commissioni
    3. Il Presidente della Camera, o chi ne fa le veci, al raggiungimento di tre proposte di legge su argomenti diversi che siano state ammesse convoca obbligatoriamente una seduta della Camera per discuterne.
    4. In ogni seduta della Camera possono essere trattati al massimo tre argomenti diversi, tuttavia per ognuno di essi è concesso discutere un qualsiasi numero di proposte di legge.

    Articolo 10 La seduta

    1. La seduta della Camera è convocata tramite l'apertura del thread ufficiale ad essa relativo con il titolo "numero Seduta - Camera dei Deputati - numero legislatura".
    2. La seduta si apre ventiquattro ore dopo l'ultima modifica dell'ordine del giorno nel primo post, sono da ciò escluse le correzioni indispensabili e ininfluenti.
    3. La fase di discussione delle proposte dura ventiquattro ore, prorogabili di altre ventiquattro su iniziativa del Presidente della Camera e di altre quarantotto nel caso un numero di deputati non inferiore al cinquanta per cento dell'assemblea ne faccia richiesta, e si conclude con l'indizione del voto.
    4. La fase di votazione delle proposte si apre con il post di indizione del voto e dura settantadue ore da esso.
    5. Ogni Deputato può esprimere voto favorevole, contrario o di astensione, non potrà tuttavia essere considerato presente alla seduta se non avrà espresso il proprio voto in uno di questi tre modi entro il suo termine.
    6. Ogni Deputato in caso di impossibilità a partecipare alle sedute per un periodo può delegare in forma scritta nel thread dell'Ufficio di Presidenza il proprio voto al Capogruppo, per non più di due sedute consecutive e con necessità di rinnovo scritto prima della terza, in tal caso il Presidente della Camera considererà il voto del Capogruppo raddoppiato. Qualsiasi delega ad esprimere decisioni difformi dal voto proprio del Capogruppo è vietata e se espressa si considera comunque finalizzata ad esprimerne di conformi. La deleghe non si applicano in alcun modo alle riunioni di Commissione.
    7. La fase di votazione si conclude con la proclamazione degli esiti ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci.
    8. A seguito dell'approvazione le proposte sono riportate testualmente in fondo alla seduta nel loro testo definitivo perchè passino all'attenzione del Presidente di POL.

    Parte II
    Le altre attività della Camera

    Articolo 11 La seduta comune

    1. La Camera è convocata in seduta comune con il Senato nei casi previsti dalla Costituzione.
    2. Le formalità di convocazione, la Presidenza e le procedure sono quelle della Camera dei Deputati.
    3. Il thread ufficiale è intitolato "numero - Seduta Comune del Congresso - numero Legislatura"
    4. La seduta comune non implica la sospensione dei lavori in seduta ordinaria, il ritardo delle convocazioni o il rinvio delle sedute convocate.

    Articolo 12 La votazione sulla fiducia al Governo

    1. La Camera è convocata per la votazione della fiducia al Governo entro cinque giorni dalla nomina di esso da parte del Presidente di POL, con il titolo "numero - Seduta di discussione per la Fiducia al Governo - numero Legislatura".
    2. La Camera è altresì convocata per la votazione della fiducia al Governo o a un singolo Ministro su richiesta di cinque deputati e cinque senatori, entro cinque giorni dalla richiesta, presentata formalmente nel thread dell'Ufficio di Presidenza con in calce le firme dei presentatori.
    3. La convocazione per la fiducia non implica la sospensione dei lavori in seduta ordinaria, il ritardo delle convocazioni o il rinvio delle sedute convocate.
    4. La seduta ha una durata di ventiquattro ore per la discussione e quarantotto ore per la votazione.
    cinque. A seguito della votazione il Presidente della Camera proclama la conferma del Governo o del Ministro o lo dichiara decaduto con la formula "la Camera accetta le vostre dimissioni signore/i".

    Articolo 13 La procedura di Impeachment per i Magistrati

    1. La Camera è convocata per il Giudizio sui Magistrati della Corte Costituzionale su richiesta di almeno il cinquanta per cento dei suoi membri.
    2. La convocazione per il Giudizio, entro cinque giorni dalla richiesta, implica la sospensione dei lavori in seduta ordinaria, il ritardo delle convocazioni o il rinvio delle sedute convocate.
    3. La seduta ha una durata variabile a discrezione del Presidente della Camera sentiti l'ufficio di Presidenza e il Presidente di POL, non superiore in ogni caso a quindici giorni e si divide in tre fasi denominate istruttoria, camera di consiglio e giudizio.
    4. Sono acquisite dalla Camera in apposito thread "Fascicolo di Impeachment Giudiziario Numero - Numero Legislatura", aperto subito dopo la richiesta di Giudizio, tutte le relazioni sull'attività del Magistrato sottoposto al Giudizio che avvocati, responsabili apicali di partito ed Istituzioni vogliano far pervenire, nel medesimo thread successivamente si svolge la seduta.
    5. La fase istruttoria si apre con una relazione di un avvocato dell'accusa individuato dai Deputati che la promuovono, è facoltà di ogni Deputato rivolgere interrogazioni al magistrato sottoposto al Giudizio ed è facoltà del magistrato rilasciare qualsiasi dichiarazione in risposta o anche spontaneamente.
    6. Durante la Camera di Consiglio per esprimere la propria posizione è obbligatorio per ogni deputato presentare un testo proprio o quantomeno sottoscrivere un testo altrui di motivazione in fatto ed in diritto comprensivo della formula di condanna o dell'assoluzione sulla base di comportamenti concreti del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni.
    7. Per assicurare il rispetto del diritto di difesa dell'inquisito e la formazione pacata, serena e ragionata della volontà della Camera riunita in Corte di Giustizia è vietato fin dal momento della richiesta di impeachment ad ogni Deputato preannunciare il proprio voto pubblicamente prima del voto, anche ripetendo precedenti affermazioni in proposito, sia che ciò avvenga nell'aula che fuori, in modo diverso dalla presentazione o sottoscrizione di bozze di sentenza.
    8. Il Deputato che abbia espresso il proprio convincimento per un voto a favore o contro l'inquisito al di fuori delle procedure previste si considera abbia per ciò stesso rinunciato ad esprimere il proprio voto e viene espulso dall'aula per tutta la durata della seduta.
    9. La Seduta si conclude con la votazione della sentenza. La votazione è divisa in due fasi. Nella prima fase, della durata di quarantotto ore, ad ogni deputato è concesso esprimere due voti a favore delle bozze, obbligatoriamente uno ad una assoluzione ed uno ad una di condanna, che egli preferisce fra tutte quelle presentate. Nella seconda fase, sempre di quarantotto ore, le due bozze di assoluzione e di condanna con il maggiore numero di voti rispetto alle altre vengono sottoposte al voto l'una contro l'altra. L'astensione è considerata voto per l'assoluzione, ed in caso di parità si considera assolto l'imputato ed approvata la bozza per l'assoluzione. Il Presidente legge la sentenza all'aula.

    Articolo 14 La procedura di Impeachment del Presidente della Camera

    1. La Camera è convocata per il Giudizio sul Presidente della Camera o sui Vicepresidenti su richiesta di cinque dei suoi membri tramite mozione motivata presentata nel thread dell’Ufficio di Presidenza.
    2. La convocazione per il Giudizio, entro cinque giorni dalla richiesta, implica la sospensione dei lavori in seduta ordinaria, il ritardo delle convocazioni o il rinvio delle sedute convocate. Per escludere forme di ostruzionismo è vietato ad ogni Deputato richiedere più di una volta per legislatura il Giudizio del medesimo Presidente o Vicepresidente.
    3. La seduta è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente più anziano non inquisito se egli è inquisito. Nel caso sia inquisito l’intero ufficio di Presidenza la seduta è momentaneamente presieduta dal Deputato più anziano per data di iscrizione presente. La seduta ha una durata variabile a discrezione del Presidente della Camera sentito il Presidente di POL, non superiore in ogni caso a dieci giorni e si divide in due fasi denominate istruttoria e giudizio.
    4. Sono acquisite dalla Camera in apposito thread "Fascicolo di Impeachment Parlamentare Numero - Numero Legislatura", aperto subito dopo la richiesta di Giudizio, tutte le relazioni sull'attività del Deputato sottoposto al Giudizio che avvocati, responsabili apicali di partito ed Istituzioni vogliano far pervenire, nel medesimo thread trascorsi i cinque giorni si svolge la seduta.
    5. La fase istruttoria si apre con una relazione di un Deputato fra i promotori della mozione motivata, è facoltà di ogni Deputato rivolgere interrogazioni al Deputato sottoposto al Giudizio ed è facoltà di egli rilasciare qualsiasi dichiarazione in risposta o anche spontaneamente.
    6. Per assicurare il rispetto del diritto di difesa dell'inquisito e la formazione pacata, serena e ragionata della volontà della Camera riunita in Corte di Giustizia è vietato fin dal momento della richiesta di impeachment ad ogni Deputato preannunciare il proprio voto pubblicamente prima del voto finale, anche ripetendo precedenti affermazioni in proposito, sia che ciò avvenga nell'aula che fuori.
    7. Il Deputato che abbia espresso il proprio convincimento per un voto a favore o contro l'inquisito al di fuori delle procedure previste si considera abbia per ciò stesso rinunciato ad esprimere il proprio voto e viene espulso dall'aula per tutta la durata della seduta.
    8. La Seduta si conclude con la votazione della mozione motivata. In caso di parità si considera assolto l'imputato. Il Presidente o chi ne fa le veci legge la decisione all'aula e ne comunica gli esiti.[/QUOTE]

  7. #7
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    Predefinito Rif: Questioni sul Tavolo di lavoro 3

    Eric cortesemente adotta lo stesso metodo che uso io.

    Viola le cose che nn funzionano
    Verde le cose che nn ti piacciono
    Rosso le aggiunte che proponi
    Blu le spiegazioni tue

    se no non capisco cosa vuoi dire se usi solo il blu

    edita il post x favore
    Ultima modifica di Ronnie; 15-10-09 alle 11:25
    _
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  8. #8
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    Predefinito Rif: Questioni sul Tavolo di lavoro 3

    No,le commissioni no....
    fermo lì

    non ho capito cosa intendi

    ti lamenti del PLURALE o dell'esistenza tout court?

    Se è per il plurale è perchè per legge se ne possono sempre istituire di nuove, quindi io preventivamente ho ben scritto la legge perchè sia già pronta con il plurale

    se è perchè il pdl non vuole una comm. aff. cost. parliamone però!
    _
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  9. #9
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    Predefinito Rif: Questioni sul Tavolo di lavoro 3

    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    fermo lì

    non ho capito cosa intendi

    ti lamenti del PLURALE o dell'esistenza tout court?

    Se è per il plurale è perchè per legge se ne possono sempre istituire di nuove, quindi io preventivamente ho ben scritto la legge perchè sia già pronta con il plurale

    se è perchè il pdl non vuole una comm. aff. cost. parliamone però!
    sì,diciamo che mi preoccupa un pò il plurale....perchè la Affari Costituzionali ha certamente senso,ma su altre....:mmm:

  10. #10
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito Rif: Questioni sul Tavolo di lavoro 3

    Citazione Originariamente Scritto da Eric Draven Visualizza Messaggio
    sì,diciamo che mi preoccupa un pò il plurale....perchè la Affari Costituzionali ha certamente senso,ma su altre....:mmm:
    Perfetto, allora siamo sulla stessa linea, il plurale era solo una mia precauzione ma sono contrarissimo a qualsiasi aggiunta di commissioni. E' sempre stato un mio cavallo di battaglia la proposta di una sola commissione aff cost molto snella e la cancellazione delle vecchie commissioni Autonomie e Legge e Corpo Elettorale.
    _
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