Denunciare l'omissione

di Stefano Passigli

L’iniziativa assunta dal Presidente Ciampi nei confronti del ministro Castelli è stata opportuna e chiarificatrice. Opportuna per fare chiarezza e recuperare al presidente quel potere di grazia messo in forse da una prassi costituzionale che nel tempo era andata configurando come potere duale quanto il costituente aveva voluto come prerogativa esclusiva del presidente della Repubblica.
Lasciando al ministro della Giustizia solo una funzione istruttoria e di formulazione di un parere non vincolante. Chiarificatrice perché ha messo in luce che il ministro Castelli non aveva sino a tal momento compiuto alcun atto istruttorio relativo a Sofri. E ciò malgrado che l’iniziativa promossa dagli onorevoli Bondi (Forza Italia) e Bianco (Margherita), con l’adesione di oltre la metà dei deputati, si configurasse come una richiesta di grazia (richiesta peraltro non più necessaria per avviare l’iter dell’atto). L’iniziativa di Ciampi ha insomma evidenziato una sostanziale omissione di atti di ufficio da parte del ministro Castelli.
Questa omissione - di per sé già grave e sanzionabile - è stata confermata e resa ancor più grave dalla dichiarazione del ministro Castelli che egli avrebbe istruito e inviato al Quirinale la pratica Sofri solo per mera «cortesia istituzionale», e dalla ulteriore affermazione che tale cortesia «non significa che io possa aderire alla richiesta di grazia», e che comunque «i pareri richiedono molti mesi». Il ministro ha inoltre insistito ripetutamente sull’esistenza in Costituzione oltre che dell’articolo 87, che attribuisce al presidente il potere di grazia, anche dell’articolo 89, che indica la necessità della controfirma ministeriale per la validità degli atti presidenziali.
È evidente che con queste dichiarazioni il ministro ha inteso manifestare la propria convinzione di essere titolare in materia di grazia di un proprio autonomo potere senza il cui concorso il presidente non può esercitare le proprie esclusive prerogative. È inoltre evidente che il ministro ha inteso anche ribadire di non considerare la controfirma un atto dovuto, e perciò di ritenersi libero di non controfirmare l’eventuale atto di grazia del presidente.
Se si guarda alle origini dell’istituto, e alle posizioni espresse dalla migliore e prevalente dottrina costituzionalistica diviene invece inevitabile affermare che il potere di grazia rientra tra le prerogative esclusive del presidente della Repubblica, e che la controfirma è un atto dovuto. In ogni caso se diverse erano le convinzioni del ministro egli avrebbe dovuto - dopo aver istruito e trasmesso la pratica al presidente della Repubblica - sollevare in Corte costituzionale un conflitto di attribuzioni. Quanto il ministro non era legittimato a fare è quanto invece egli ha in concreto fatto: non avviare l’istruttoria; quando avviata a dilazionarne la conclusione e l’invio al Quirinale; infine minacciare il rifiuto di controfirmare l’eventuale atto di grazia.
Dal suo comportamento emerge insomma una chiara volontà di turbativa e di ostruzione dei poteri del presidente che a mio parere configura apertamente quanto previsto dall’articolo 289 del codice penale che prevede severe pene per «chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, al presidente della Repubblica... l’esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge» aggiungendo che la pena è prevista in misura ridotta «se il fatto è diretto soltanto a turbare l’esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette».
Poiché le dichiarazioni e i comportamenti del ministro Castelli sono di pubblico dominio, credo che la Procura di Roma dovrebbe procedere d’ufficio contro il ministro affinché il giudice competente possa investire del caso la Corte costituzionale qualora ritenga di essere in presenza di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, o il Tribunale dei ministri qualora invece ritenga che il ministro Castelli sia incorso nell’esercizio delle sue funzioni in una delle ipotesi di reato di cui all’articolo 289, o in subordine nel reato di omissione. una simile azione da parte della Procura di Roma avrebbe due immediati e innegabili vantaggi: sposterebbe la questione dall’agone politico alle appropriate sedi istituzionali, e - soprattutto - sottrarrebbe il presidente della Repubblica dall’angosciosa alternativa in cui lo pone il generoso comportamento di Pannella: quella di aggravare una crisi istituzionale da lui non provocata e che il presidente ha fatto il possibile per evitare, o quella di non portare risposta - con le possibili conseguenze del caso - alle richieste del leader radicale. Quanto in ogni caso non è ulteriormente tollerabile è un acquiescenza nei confronti dei diktat del ministro Castelli. I ricatti della Lega hanno prodotto in Senato una pessima proposta di riforma costituzionale. Non possiamo ora permettere alla Lega di attentare anche al libero esercizio delle prerogative della massima magistratura della Repubblica.

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