PREAMBOLO
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Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini.
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
( da inserire bozza )
TITOLO II
RAPPORTI POLITICI
Sezione I - Partiti Politici e Associazioni
Art. 1
La partecipazione attiva alla vita politica della Comunità di Pir, il diritto di tutti i forumisti ad un veloce e proficuo accesso a tutte le informazioni del forum, sono principi essenziali degni di tutela giuridica costituzionale.
Al fine di tale tutela, si istituisce il "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" che si compone di due sezioni.
-La prima sezione denominata "Registro partiti politici" che riguarda i movimenti appunto politici che possono partecipare di diritto alle elezioni avendone i requisiti richiesti dalla costituzione.
-La seconda sezione denominata "Registro libere associazioni" invece sarà riservata a tutte quelle associazioni politiche, culturali o sociali che non rispondono ai requisiti richiesti per essere iscritti nella prima sezione e quindi considerati di fatto partiti politici a tutti gli effetti.
Art. 2
Affinchè un partito politico possa essere considerato tale, e quindi iscritto nella prima sezione deve presentare entro 20 giorni prima dalla data stabilita per le elezioni quanto segue:
* Nome ufficiale del partito
* sigla ufficiale
* Simbolo ufficiale
* Carta dei valori
* Lista iscritti con almeno cinque presenze.
* thread istituzionale.
Inoltre esso deve sottostare all'obbligo del rinnovo annuale delle iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nel thread del registro dei partiti.
Il mancato rispetto di uno o più di questi criteri, comporta automaticamente l'iscrizione nel registro delle libere associazioni e l' esclusione dalla competizione elettorale.
La permanenza nel registro delle libere associazioni non comporta nessun obbligo e rinnovo annuale.
Art. 3
E' competenza del Ministero degli Interni raccogliere tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi registri e comunicarli a sua volta alla commissione elettorale.
Art. 4
Entro tre giorni dalla proclamazione di nuove elezioni, dovrà essere formata una commissione elettorale, composta dai giudici costituzionali e da un rappresentante per ogni partito politico.
La commissione elettorale si munirà di un regolamento interno alla prima seduta utile per stabilire come operare.
Tale commissione dovrà restare attiva fino alla proclamazione dei risultati ufficiali rilasciati dalla amministrazione, dovrà collaborare con l' amministrazione nelle operazioni di voto e dovrà stabilire quali dei partiti politici iscritti nel registro hanno i criteri in regola per partecipare alle elezioni e quali no.
Art. 5
E' fatto divieto di utilizzare a fini elettorali simboli di partiti reali, se non previo autorizzazione della dirigenza di essi alla amministrazione del forum di Politicainrete.net.
E' fatto divieto di utilizzare simboli e marchi di altri partiti politici virtuali e di altri movimenti politici iscritti nel "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", senza il consenso del Presidente del partito cui il simbolo appartiene.
Art. 6
Durante tutto il periodo della campagna elettorale, e' fatto divieto di presentarsi pubblicamente, di fare attività o propaganda politica, identificandosi come partito politico, fino a quanto non si è iscritti regolarmente al registro dei partiti politici.
Parte seconda: Ordinamento del gioco.
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere
Art. 7
Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato.
Art. 8
La Camera dei Deputati ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati per ciascuna camera è variabile a seconda del numero dei votanti alle elezioni nel seguente modo:
13 eletti fino a 200 voti validi.
15 eletti da 201 fino a 400 voti validi.
17 eletti da 401 fino a 600 voti validi.
19 eletti da 601 fino a 800 voti validi.
21 eletti da 801 voti a 1000 voti validi.
25 eletti da 1001 voti in poi.
Sono eleggibili per la Camera dei Deputati tutti i forumisti con almeno 250 post, e con almeno 500 post per il Senato.
Art. 9
la Camera dei Deputati e il Senato sono eletti per sei mesi, da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali così come disposte dalla legge ordinaria.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 10
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30
giorni dalla fine delle precedenti. la prima riunione ha luogo non oltre il 15 giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 11
Ciascuna Camera modifica o adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
Il regolamento emanato con decreto dei presidenti dei rispettivi rami del Parlamento, deve conformarsi alle norme costituzionali.
La Corte Costituzionale può valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.
E' garantito il diritto di parola ai forumisti non congressisti nelle forme stabilite dal regolamento interno di ciascuna Camera.
Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute.
Art. 12
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente secondo quanto stabilito dalla costituzione e l'ufficio di presidenza secondo le disposizioni del regolamento interno.
Art. 13
Sia il Presidente della Camera dei Deputati che il Presidente del Senato, sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime due sedute.
Dal terzo scrutinio in poi l' elezione del Presidente del Congresso e del Presidente del Senato richiederà la sola maggioranza semplice dei presenti.
Art. 14
Il Presidente della Camera dei Deputati, il Presidente del Senato e i loro rispettivi uffici di Presidenza, possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata firmata da almeno cinque Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera dei Deputati e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato.
I Deputati e i Senatori che mancheranno all' appello per quattro udienze consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza, decadranno.
Saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nell' impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste.
Art. 15
Se l' operato del Presidente di una delle due Camere è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento incostituzionale nell' operato del Presidente della Camera dei Deputati o in quello del Presidente del Senato potrà ammonirli con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza di tre quinti.
Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato decadano dal loro incarico alla terza censura Costituzionale decretata da parte della Corte Costituzionale.
Art. 16
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Sezione II - La formazione delle leggi
Art. 17
La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.
Art. 18
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, oltre che ad ciascun deputato della Camera dei Deputati stessa, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.
Art. 19
Sono di esclusiva competenza legislativa della Camera dei Deputati tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, Progetti di legge ordinari che regolamentano il gioco, legge elettorale, Question-Time di attualità politica e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
E' di esclusiva competenza del Governo l'organizzazione della propria struttura interna e attività.
Art. 20
L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato, e al Governo nelle modalità indicate nel regolamento interno del Senato.
Art. 21
Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica nazionale e internazionale, l' ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili.
Art. 22
Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardanti le materie di competenza del Senato, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.
Art. 23
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti, con almeno 100 post all' attivo, di un progetto di legge redatto in articoli, da presentare alla Camera dei Deputati o al Senato a seconda della specifica competenza.
La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare.
Art. 24
Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.
Art. 25
Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro quindici giorni dall'approvazione.
Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se la Camera del Parlamento che ha approvato la legge, l'approva nuovamente , questa deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente.
Nel caso in cui il Presidente non adempia entro la fine del terzo giorno dall'approvazione della Camera, provvede il vice Presidente, o il guardasigilli.
Art. 26
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono sessanta cittadini.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET
Art. 27
Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.
Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
È simbolo della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
Può inviare messaggi alle Camere.
Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.
Art. 28
II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati al primo turno, nel quattordicesimo giorno seguente.
Il secondo candidato che ha ottenuto più voti dopo il candidato eletto Presidente, assume la carica di vicepresidente.
Art. 29
Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Essi torneranno nuovamente candidabili dopo una legislatura completa (6 mesi)
Art. 30
Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera dei Deputati.
Art. 31
Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti pirriani.
Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche in un apposito thread sul Forum.
Art. 32
Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.
Art. 33
La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambi le camere.
Se l' operato del Presidente di Politicainrete non è conforme a questa linea, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema e, se ritenuto da essa colpevole di seguire un disegno incostituzionale, punito con una censura costituzionale.
Art. 34
Se per tre volte consecutivamente un Primo Ministro, anche diverso di volta in volta, nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia al Congresso che al Senato, il Presidente di Politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di comune accordo con i partiti politici eletti in Parlamento cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura.
Art. 35
Se una maggioranza politica in entrambe le Camere si costituisce intorno a un Primo Ministro mentre il Presidente di Politicainrete.net ha assunto il ruolo di Capo del Governo, quest'ultimo è tenuto a dimettersi dall' incarico una volta che il il candidato primo ministro e il suo governo abbiano ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento.
Art. 36
Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, consultando prima il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no, e agire di conseguenza.
Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale alla Corte Costituzionale.
Art. 37
Il Presidente di politicainrete.net nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere.
La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.
Art. 38
Il Presidente di politicainrete.net nomina uno o più Cancellieri di Stato / Guardasigilli, consultandosi con i presidenti delle due Camere e sentito il parere vincolante della amministrazione di politicainrete.net.
Art. 39
Il Cancelliere di Stato sarà nominato, dalla amministrazione di politicainrete.net moderatore dei thread Camera e Senato e garantirà secondo il regolamento il normale svolgersi dei lavori, prenderà disposizioni dai Presidenti delle camere su come gestire i thread ufficiali della Camera dei Deputati e del Senato.
Art. 40
Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o di dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente al posto del precedente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nominerà un nuovo vice Presidente proposto dalla coalizione che ha sostenuto il Presidente uscente.
Art. 41
Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento incostituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza della stessa.
Il Presidente di Politicainrete.net decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte.
Art. 42
Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno dieci fra Senatori e Deputati e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale di 3/5 dei presenti.
Fra una Censura Parlamentare e un altra debbano trascorrere almeno trenta giorni.