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    FINANZIARIA 2007 - EMENDAMENTI ESSENZIALI DI ALLEANZA NAZIONALE


    1) Cancellazione del trasferimento del TFR per i primi 50 dipendenti di tutte le imprese
    2) Cancellazione integrale del trasferimento del TFR
    3) Potenziamento di apparati e strutture di pubblica sicurezza
    4) Interventi per la sicurezza delle Aree Metropolitane
    5) Fondo per le famiglie
    6) Fondo per il sostegno del reddito dei soggetti incapienti
    7) Reintroduzione del 5 per 1000 in favore del non profit
    8) Politiche giovanili
    9) Fiscalità di vantaggio per il Sud

    Su alcune questioni cruciali per l’interesse del paese, Alleanza Nazionale ha presentato 400 emendamenti qualificati, la cui approvazione in Parlamento può risultare decisiva al fine di riequilibrare una Manovra Finanziaria oggettivamente nociva per il benessere dell’Italia e dei nostri concittadini.
    Tra questi emendamenti ne abbiamo selezionato alcuni particolarmente significativi su cui richiamiamo l’attenzione del Governo e della maggioranza per dare un andamento costruttivo al dibattito parlamentare sulla Legge Finanziaria

    CANCELLAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEL TFR PER I PRIMI 50 DIPENDENTI DI TUTTE LE IMPRESE
    Il trasferimento del TFR è indubbiamente la misura prevista dalla Finanziaria 2007 più nociva per lo sviluppo del paese. Essa crea una carenza di liquidità particolarmente punitiva per le piccole e medie imprese. Nonostante le modifiche al provvedimento apportate dal governo l’esproprio del TFR continua ad essere una spada di Damocle che pende su di un numero troppo alto di aziende. Attraverso questo emendamento, AN si prefigge di ridurre ulteriormente gli effetti negativi del trasferimento del TFR inoptato, annullandolo di fatto per i primi 50 dipendenti di tutte le imprese.
    A tal fine, AN propone di istituire per gli anni 2007-2009 un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni bancarie, ammontante al 4% del patrimonio netto di ciascun ente, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro

    CANCELLAZIONE INTEGRALE DEL TRASFERIMENTO DEL TFR
    L’obiettivo finale da perseguire negli interessi del paese, allo scopo di favorire lo sviluppo ed il dinamismo delle imprese è la soppressione totale dell’Articolo 84 della Finanziaria 2007, quello appunto relativo al trasferimento del TFR inoptato.

    POTENZIAMENTO DI STRUTTURE E APPARATI DI PUBBLICA SICUREZZA
    Allo scopo di aumentare la capacità dello Stato di garantire una migliore sicurezza ai cittadini, AN propone di autorizzare la spesa di 150 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009, destinando queste risorse al potenziamento delle strutture e degli apparati di pubblica sicurezza.
    A copertura di tale provvedimento si propongono riduzioni al bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze in Tabella A (vedi copia emendamento).

    INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE AREE METROPOLITANE
    La difficile situazione che sotto il profilo della sicurezza dei cittadini vivono le aree metropolitane del paese rende necessaria una più massiccia presenza in queste zone delle forze dell’ordine. AN propone di incrementare gli organici di Polizia e Carabinieri nelle Aree Metropolitane di 1000 unità e di stanziare 60 milioni di euro per la chiusura dei campi nomadi e la riqualificazione delle aree interessate, nonché 30 milioni di euro da stanziare come copertura del lavoro straordinario che le forze dell’ordine andranno ad effettuare per la prevenzione e la repressione dei reati.
    Inoltre si prevede un ulteriore spesa di 15 milioni di euro per incentivare l’impiego da parte dei privati di tecnologie utili ad aumentare il livello di sicurezza.
    Infine si propone di sperimentare l’affidamento ad istituti di vigilanza privata, limitatamente alle aree metropolitane, di servizi di sicurezza sussidiaria per i quali non sia richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di membri delle forze dell’ordine, così come già avviene negli aeroporti.
    A tale scopo si propone di ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte capitale fino all’importo di 120 milioni di euro annui.

    FONDO PER LE FAMIGLIE
    Da sempre Alleanza Nazionale promuove interventi a favore dell’istituto familiare, fondamento della nostra società. Allo scopo di creare un Fondo per le famiglie, AN propone di istituire per gli anni 2007-2009 un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni bancarie, ammontante al 4% del patrimonio netto di ciascun ente, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro. Le entrate da esso derivate affluiranno ad un conto corrente presso il Ministero dell’Economia, fino ad un ammontare di 1200 milioni di euro. Il fondo così costituito erogherà provvidenze in favore di famiglie il cui reddito non superi i 15000 euro e che siano formate dai due genitori più tre figli a carico non maggiorenni; dai due genitori più due figli a carico qualora uno di essi sia affetto da minorazioni; un solo genitore più due figli a carico minorenni.
    I contributi finanzieranno le spese di alloggio, il mantenimento dei figli fino ai 16 anni, le spese scolastiche legate alla scuola dell’obbligo, assegni di studio per l’istruzione medio-superiore ed universitaria vincolandoli a valutazioni di merito, prestiti agevolati per la formazione di piccole imprese individuali o familiari.

    FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI SOGGETTI INCAPIENTI
    Attraverso l’istituzione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni bancarie per gli anni 2007-2009, da calcolarsi per ciascun anno sul valore degli incrementi del patrimonio netto delle fondazioni realizzati nell’esercizio precedente e dovuto nella misura del 25% sulla quota di incremento fino al 5% e nella misura del 15% sulla quota di incremento superiore a tale soglia, AN propone di creare un Fondo per il sostegno delle persone incapienti, facendo affluire le risorse ad un conto corrente presso il Ministero dell’Economia, nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ciò allo scopo di erogare previdenze a favore delle persone fisiche che, per insufficienza del reddito personale, non possono fruire, in tutto o parzialmente, dei crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

    REINTRODUZIONE DEL 5 PER MILLE IN FAVORE DEL NON PROFIT
    Una delle misure maggiormente criticabili tra quelle contenute nel disegno di legge Finanziaria del governo è la soppressione della possibilità di devolvere il 5 per mille a favore di soggetti operanti nel settore non profit. In questo modo il governo Prodi vanifica gli sforzi fatti durante il Governo Berlusconi per promuovere un’efficace applicazione del principio di sussidiarietà. AN propone invece di mantenere tale possibilità introdotta con la Finanziaria dello scorso anno, riducendo proporzionalmente all’articolo 216, tabella A, tutte le voci fino all’importo di 300 milioni di euro annui.

    POLITICHE GIOVANILI
    Il ministro Melandri ha più volte vantato come uno dei risultati maggiormente apprezzabili raggiunti attraverso la presente Finanziaria, quello di aver istituito un fondo a favore delle politiche giovanili. In realtà l’utilizzo delle risorse stanziate è assolutamente generico. AN propone di dare viceversa una maggiore concretezza e precisione a tale provvedimento destinando il 40% delle risorse assegnate alla realizzazione di garanzie sussidiarie e/o incentivi a banche e finanziarie che concedono mutui a giovani coppie con prole per la prima casa; il 20% per agevolare il credito ai giovani compresi tra i 18 e i 35 anni d’età che intendono avviare un’impresa; un ulteriore 20% per istituire un prestito d’onore in favore di neodiplomati per l’acquisizione di attestati professionali legalmente riconosciuti o per il conseguimento di un diploma di laurea.

    FISCALITA’ DI VANTAGGIO PER IL MEZZOGIORNO
    Il Sud corre il rischio di essere notevolmente penalizzato dalla Finanziaria 2007. Al di là della propaganda di governo, manca un progetto coerente di sviluppo per le regioni meridionali, che subiranno più delle altre gli effetti negativi generati dal trasferimento all’INPS del TFR inoptato. Inoltre va registrata con preoccupazione la riduzione delle risorse destinate al FAS, che al di là delle promesse di lungo periodo, ammontano a soli 5 miliardi e 200 milioni per il triennio di competenza della Legge Finanziaria (cifra di gran lunga inferiore agli stanziamenti predisposti negli anni di governo della CdL). Per correggere tale impostazione, AN chiede di introdurre una “fiscalità di vantaggio” per il Sud, ovvero un abbattimento a decorrere dal 1 gennaio del 2007 per il primo triennio di attività del 50% di tutte le imposte per i redditi prodotti da nuovi investimenti. Tale provvedimento riguarderebbe le aree comprese nell’ex obiettivo 1 (in pratica tutto il Sud e le isole).



    Allegato n° 1
    CANCELLAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEL TFR PER I PRIMI 50 DIPENDENTI DI TUTTE LE IMPRESE

    ART. 84
    Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 100 per cento.
    Conseguentemente:
    al medesimo comma 3, secondo periodo, dopo le parole: stabilite con il decreto di cui al comma 4. aggiungere il seguente periodo:
    Tale contributo è corrisposto dalle imprese al netto di una franchigia calcolata moltiplicando di 50 volte l'importo medio per lavoratore del trattamento di fine rapporto maturando nell'impresa nell'anno.
    dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
    Art. 6-bis.
    (Contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni bancarie).
    1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aventi patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro.
    2. Il contributo previsto dal comma 1 è dovuto, per ciascuno degli anni ivi indicati, nella misura del 4 per cento del patrimonio netto di ciascun ente, quale risulta dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.
    3. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti dell'imposta sui redditi.
    Alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro annui.
    84. 39. Garnero Santanchè, Alemanno, Alberto Giorgetti.

    Allegato n° 2
    CANCELLAZIONE INTEGRALE DEL TRASFERIMENTO DEL TFR

    ART. 84
    Sopprimerlo.
    Conseguentemente: sopprimere l'articolo 104;
    Conseguentemente dopo articolo 28 aggiungere i seguenti:
    Art. 128-bis.
    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la concessione di agevolazioni per investimenti a valere sulle risorse ripartite dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, è effettuata secondo i principi dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modificazioni.
    2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n.311.
    3. All'articolo 1, comma 354, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire la cifra: «6.000» con «8.000».
    4. Per le finalità di cui ai precedenti commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 50 milioni à decorrere dall'anno 2007, che è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
    Art. 128-ter.
    1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento;
    Conseguentemente sopprimere l'articolo 184;
    Conseguentemente all'articolo 216:
    alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a: concorrenza dell'importo di 700.000 milioni di euro;
    alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a: concorrenza dell'importo di 1.300.000 milioni di euro.
    84. 12. Alberto Giorgetti.

    Allegato n° 3
    POTENZIAMENTO DI STRUTTURE E APPARATI DI PUBBLICA SICUREZZA

    All’ART. 37
    Aggiungere in fine il seguente comma:
    3. Per il potenziamento delle strutture e degli apparati di pubblica sicurezza e per assicurare più elevati livelli di ordine pubblico, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
    Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2007: - 150.000;
    2008: - 150.000;
    2009: - 150.000.

    37. 2. Ronchi, Alberto Giorgetti.

    Allegato n° 4
    INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE AREE METROPOLITANE
    Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:
    (Interventi per la sicurezza delle Aree Metropolitane).
    1. Per elevare il livello di sicurezza delle aree metropolitane, gli organici della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri operanti nei territori delle aree metropolitane sono incrementati complessivamente di 1000 unità.
    2. Per la chiusura dei campi nomadi e la loro ricollocazione al di fuori delle aree metropolitane, nonché per la riqualificazione delle aree metropolitane attualmente occupate, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
    3. Per la copertura degli oneri collegati al lavoro straordinario del personale delle forze di polizia impegnato in attività di prevenzione e repressione dei reati nelle aree metropolitane è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
    4. Per incentivare l'impiego da parte dei privati di tecnologie per la sicurezza è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
    5. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, è consentito, in via sperimentale per un triennio, limitatamente alle aree metropolitane, l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia mutuando il modello aeroportuale.
    6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
    Conseguentemente alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte capitale, fino a concorrenza dell’importo di 120 milioni di euro annui.
    130. 0. 9. Alemanno, Ascierto.

    Allegato n° 5

    FONDO PER LE FAMIGLIE


    Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
    Art. 6-bis.
    (Contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni bancarie).
    1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
    2. Il contributo, previsto dal comma 1, è dovuto, per ciascuno degli anni ivi indicati, nella misura del 4 per cento del patrimonio netto di ciascun ente, quale risulta dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.
    3. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti dell'imposta sui redditi.
    Conseguentemente, dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:
    Art. 192-bis.
    (Fondo per le famiglie).
    1. Le entrate derivanti dal contributo previsto dall'articolo 6-bis affluiscono ad apposito conto corrente presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, nel limite di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ad apposito Fondo per le famiglie, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
    2. Il Fondo istituito a norma del comma 1 è destinato all'erogazione di provvidenze in favore delle famiglie attraverso le seguenti misure:
    a) contributi per le spese di alloggio;
    b) contributi per il mantenimento dei figli fino al compimento del sedicesimo anno;
    c) contributi per le spese scolastiche, relativamente alla frequenza della scuola dell'obbligo;
    d) assegni di studio, per le spese d'istruzione media-superiore e universitaria, da erogarsi in base a valutazione del merito;
    e) prestiti agevolati per la formazione di piccole imprese individuali o familiari.
    3. Le provvidenze indicate al comma 2 sono destinate alle famiglie il cui reddito complessivo non ecceda l'importo annuo di curo 15.000, e che siano formate, alternativamente:
    a) da entrambi i genitori e da almeno tre figli a carico di età inferiore a diciotto anni;
    b) da entrambi i genitori e da almeno due figli a carico, qualora uno di essi sia affetto da minorazione fisica, psichica o sensoriale definita a norma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    c) da un solo genitore e da almeno due figli a carico di età inferiore a diciotto anni.
    4. Agli effetti dell'applicazione del comma 3 rilevano i figli legittimi, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, purché a carico. Per l'erogazione degli assegni di studio previsti dalla lettera d) del comma 2, il limite di età indicato nelle lettere a) e c) del comma 3 è elevato a venticinque anni.
    5. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono adottate con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento, prima dell'emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.
    6. 04. Garnero Santanchè.

    Allegato n° 6

    FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI SOGGETTI INCAPIENTI


    Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
    Art. 6-bis.
    (Contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni bancarie).
    1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
    2. Il contributo previsto dal comma 1 si calcola per ciascun anno sul valore degli incrementi del patrimonio netto della fondazione o associazione, realizzati nell'esercizio precedente. Il contributo è dovuto:
    a) nella misura del 25 per cento, sulla quota di incremento fino al 5 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio del precedente esercizio;
    b) nella misura del 15 per cento, sulla quota di incremento superiore al 5 per cento.
    3. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni relativamente al contributo previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.
    4. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti dell'imposta sui redditi.
    Conseguentemente, dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

    Art. 200-bis.
    (Fondo per il sostegno del reddito dei soggetti incapienti).
    1. Le entrate derivanti dal contributo previsto dall'articolo 6-bis affluiscono ad apposito conto corrente presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ad apposito Fondo per il sostegno del reddito dei soggetti incapienti, istituito presso il medesimo Ministero.
    2. Il Fondo istituito a norma del comma 1 è destinato all'erogazione di provvidenze per il sostegno del reddito delle persone fisiche le quali, per insufficienza del reddito personale, non possono fruire, in tutto o in parte, dei crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
    3. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale determina in particolare i criteri, l'ordine di priorità, i requisiti e i limiti di reddito per la fruizione delle provvidenze previste dal comma 2, nei limiti delle disponibilità del Fondo. Lo schema del decreto, prima dell'emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato.
    6. 03. Garnero Santanchè.

    Allegato n° 7
    REINTRODUZIONE DEL 5 PER MILLE IN FAVORE DEL NON PROFIT

    Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
    4-bis. Per l'anno 2007 si continuano ad applicare le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 337, 338 e 339 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
    Conseguentemente, all'articolo 216, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro annui.
    3. 48. Moffa, Alberto Giorgetti.

    Allegato N° 8

    POLITICHE GIOVANILI

    Art. 204.
    (Fondo per le politiche giovanili).

    Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
    2. Il 40 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono mutui per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea;
    b) non avere superato il trentacinquesimo anno di età;
    c) avere uno o più minori a carico;
    d) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale il cui valore catastale superi i 50.000 euro;
    e) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;
    f) non avere percepito, come nucleo familiare, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini IRPEF, superiore a 25.000 euro.
    3. Il 20 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del comma 1 è destinato a rilasciare garanzie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono finanziamenti ai giovani di età compresa tra 18 e 35 anni per operazioni di credito finalizzato all'avvio di nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo e, in particolare:
    a) per la realizzazione o la ristrutturazione di immobili destinati allo svolgimento dell'attività lavorativa;
    b) per l'acquisto o la locazione finanziaria di attrezzature, strumentazioni, materiali, pacchetti di programmi informatici;
    c) per l'acquisto di servizi, abbonamenti, a riviste specializzate e l'accesso a banche dati e siti web;
    d) l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, anche attraverso sistemi di informazione a distanza, e forme di assistenza e consulenza tecnico-progettuale.
    4. Il 20 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del comma 1 è destinato a rilasciare garanzie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono prestiti d'onore ai giovani neodiplomati di età non superiore ai 21 anni:
    a) per il conseguimento di un attestato professionale legalmente riconosciuto per un importo non inferiore a 10.000 euro;
    b) per il conseguimento di un diploma di laurea presso un'università statale per un importo non inferiore a 30.000 euro.
    204. 3. Meloni, Rampelli, Giorgetti.

    Allegato n° 9
    FISCALITA’ DI VANTAGGIO PER IL MEZZOGIORNO

    Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
    Art. 5-bis.
    1. Per i redditi prodotti da nuovi investimenti nelle aree ex obiettivo 1 delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e per il primo triennio di attività, tutte 1e imposte, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, sono ridotte della metà.
    2. La concessione della predetta agevolazione resta condizionata all'effettivo mantenimento, per tutto il triennio di cui al comma 1, delle attività derivanti dai nuovi investimenti. La cessazione dell'attività non causata da documentati stati di crisi determina una sanzione pari a cinque volte l'importo dello imposte non versate.
    Conseguentemente alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 1.300 milioni di euro annui.
    5. 015. Alberto Giorgetti.

  2. #2
    Cuore Nero
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    Predefinito

    il mio giudizio su questi emendamenti è molto positivo.

  3. #3
    Casaggì
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    Wink

    Niente male.

  4. #4
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    Predefinito

    sono emendamenti intelligenti e ponderati, sono contento che siano nostri.

 

 

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