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    Predefinito I Cardinali e il Collegio Cardinalizio

    I Cardinali di Santa Romana Chiesa

    [Dal Codice di Diritto Canonico Latino del 1983]

    Can. 349 - I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare; inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale.

    Can. 350 - § 1. Il Collegio dei Cardinali è distinto in tre ordini: l'ordine episcopale, cui appartengono i Cardinali ai quali il Romano Pontefice assegna il titolo di una Chiesa suburbicaria e inoltre i Patriarchi Orientali che sono stati annoverati nel Collegio dei Cardinali; l'ordine presbiterale e l'ordine diaconale.

    § 2. A ciascun Cardinale dell'ordine presbiterale e diaconale viene assegnato dal Romano Pontefice un titolo o una diaconia nell'Urbe.

    § 3. I Patriarchi Orientali assunti nel Collegio dei Cardinali, hanno come titolo la propria sede patriarcale.

    § 4. Il Cardinale Decano ha come titolo la diocesi di Ostia, insieme all'altra Chiesa che aveva come titolo precedente.

    § 5. Mediante opzione fatta nel Concistoro e approvata dal Sommo Pontefice, i Cardinali dell'ordine presbiterale, nel rispetto della priorità di ordine e di promozione, possono passare ad un altro titolo e i Cardinali dell'ordine diaconale ad un'altra diaconia e, se sono rimasti per un intero decennio nell'ordine diaconale, possono passare anche all'ordine presbiterale.

    § 6. Il Cardinale che passa per opzione dall'ordine diaconale all'ordine presbiterale, ottiene la precedenza su tutti i Cardinali presbiteri che sono stati assunti al cardinalato dopo di lui.

    Can 351 - § 1. Ad essere promossi Cardinali vengono scelti liberamente dal Romano Pontefice uomini che siano costituiti almeno nell'ordine del presbiterato, in modo eminente distinti per dottrina, costumi, pietà e prudenza nel disbrigo degli affari; coloro che già non siano Vescovi, devono ricevere la consacrazione episcopale.

    § 2. I Cardinali vengono creati con un decreto del Romano Pontefice, che viene reso pubblico davanti al Collegio dei Cardinali; dal momento della pubblicazione essi sono vincolati dai doveri e godono dei diritti definiti dalla legge.

    § 3. Colui che è promosso alla dignità cardinalizia, se il Romano Pontefice ne ha annunciato la creazione, riservandosi però il nome in pectore, durante questo tempo non è tenuto ad alcun dovere e non gode di alcun diritto proprio dei Cardinali; tuttavia dopo che il suo nome è stato reso pubblico dal Romano Pontefice, è tenuto a tali doveri e fruisce di tali diritti; ma gode del diritto di precedenza dal giorno della riserva in pectore.

    Can. 352 - § 1. Presiede il Collegio dei Cardinali il Decano e, se impedito, ne fa le veci il Sottodecano; il Decano, o il Sottodecano, non ha nessuna potestà di governo sugli altri Cardinali, ma è considerato primus inter pares.

    § 2. Quando l'ufficio di Decano diviene vacante, i Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, e solo essi, con la presidenza del Sottodecano, se è presente, oppure del più anziano tra di loro, eleggano al proprio interno chi debba diventare il Decano del Collegio; comunichino il suo nome al Romano Pontefice, al quale spetta approvare l'eletto.

    § 3. Nello stesso modo previsto al § 2, sotto la presidenza del Decano, viene eletto il Sottodecano; spetta al Romano Pontefice approvare anche l'elezione del Sottodecano.

    § 4. Il Decano e il Sottodecano, se ancora non lo hanno, acquistino il domicilio nell'Urbe.

    Can. 353 - § 1. I Cardinali prestano principalmente aiuto con attività collegiale al Supremo Pastore della Chiesa nei Concistori, nei quali si riuniscono per ordine del Romano Pontefice e sotto la sua presidenza; i Concistori possono essere ordinari o straordinari.

    § 2. Nel Concistoro ordinario vengono convocati tutti i Cardinali, almeno quelli che si trovano nell'Urbe, per essere consultati su qualche questione grave, che tuttavia si verifica più comunemente, o per compiere determinati atti della massima solennità.

    § 3. Nel Concistoro straordinario, che si celebra quando lo suggeriscono peculiari necessità della Chiesa o la trattazione di questioni particolarmente gravi, vengono convocati tutti i Cardinali.

    § 4. Solo il Concistoro ordinario in cui si celebrino particolari solennità può essere pubblico, in cui cioè, oltre ai Cardinali, vengono ammessi i Prelati, i legati delle società civili ed altri che vi sono invitati.

    Can 354 - I Padri Cardinali preposti ai dicasteri e agli altri organismi permanenti della Curia Romana e della Città del Vaticano, che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età, sono invitati a presentare al Romano Pontefice la rinuncia all'ufficio, ed egli provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze.

    Can. 355 - § 1. Spetta al Cardinale Decano ordinare Vescovo il Romano Pontefice eletto, qualora non fosse ordinato; se il Decano è impedito, tale diritto spetta al Sottodecano, e se anche quest'ultimo è impedito, al Cardinale più anziano dell'ordine episcopale.

    § 2. Il Cardinale Proto-diacono annuncia al popolo il nome del Sommo Pontefice neo-eletto; inoltre impone il pallio ai Metropoliti o lo consegna ai loro procuratori, in nome del Romano Pontefice.

    Can. 356 - I Cardinali sono tenuti all'obbligo di collaborare assiduamente col Romano Pontefice; perciò i Cardinali che ricoprono qualsiasi ufficio nella Curia, se non sono Vescovi diocesani, sono tenuti all'obbligo di risiedere nell'Urbe; i Cardinali che hanno la cura di una diocesi come Vescovi diocesani, si rechino a Roma ogni volta che sono convocati dal Romano Pontefice.

    Can. 357 - § 1. I Cardinali ai quali è stata assegnata in titolo una Chiesa suburbicaria o una Chiesa nell'Urbe, dopo che ne hanno preso possesso, promuovano il bene di tali diocesi e chiese mediante il consiglio e il patrocinio, pur senza avere su di esse alcuna potestà di governo, e per nessuna ragione interferiscano in ciò che riguarda l'amministrazione dei beni, la disciplina o il servizio delle chiese.

    § 2. I Cardinali che si trovano fuori dell'Urbe e fuori della propria diocesi, sono esenti dalla potestà di governo del Vescovo della Diocesi in cui dimorano in tutto ciò che riguarda la propria persona.

    Can. 358 - Al Cardinale al quale il Romano Pontefice dia l'incarico di rappresentarlo in qualche solenne celebrazione o in qualche assemblea di persone, come Legato a latere, cioè come suo alter ego, come pure al Cardinale al quale venga affidato di compiere un determinato incarico pastorale come suo inviato speciale, compete solo quanto gli è demandato dal Romano Pontefice.

    Can. 359 - Mentre la Sede Apostolica è vacante, il sacro Collegio dei Cardinali ha nella Chiesa solamente quella potestà che gli è conferita nella legge peculiare.

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    Predefinito

    Il Collegio Cardinalizio

    [Cfr Note Storiche dell'Annuario Pontificio 2000]

    I Cardinali, sorti dai presbiteri dei 25 titoli o chiese quasi parrocchiali di Roma, dai 7 (poi 14) diaconi regionali e 6 diaconi palatini e dai 7 (secolo XII: 6) Vescovi suburbicari, furono consiglieri e cooperatori del Papa.

    Dal 1150 formarono il Collegio Cardinalizio con un Decano, che è il Vescovo di Ostia, e un Camerlengo quale amministratore dei beni.

    Dall'anno 1059 sono elettori esclusivi del Papa.

    Nel secolo XII incominciarono ad essere nominati Cardinali anche prelati residenti fuori Roma.

    Precedono dal secolo XII ai Vescovi ed Arcivescovi, dal secolo XV anche ai Patriarchi (Bolla Non mediocri di Eugenio IV, anno 1439); hanno, anche se semplici sacerdoti, voto nei concili.

    Il numero dei Cardinali, nei secoli XIII-XV ordinariamente non superiore ai 30, fu fissato da Sisto V a 70: 6 Cardinali Vescovi, 50 Cardinali Preti, 14 Cardinali Diaconi (Costituzione Postquam verus, 3 dicembre 1586).

    Nel Concistoro Segreto del 15 dicembre 1958 (A.A.S., anno 1958, vol XXV, pag. 987), Giovanni XXIII derogò al numero dei Cardinali, già stabilito da Sisto V e confermato dal Codice di Diritto Canonico del 1917 (can. 231). Ancora Giovanni XXIII, col Motu Proprio Cum gravissima del 15 aprile 1962, stabilì che tutti i Cardinali fossero insigniti della dignità episcopale.

    Paolo VI, col Motu Proprio Ad Purpuratorum Patrum dell'11 febbraio 1965, determinò il posto dei Patriarchi Orientali nel Collegio Cardinalizio.

    Lo stesso Sommo Pontefice, con il Motu Proprio Ingravescentem aetatem, del 21 novembre 1970, dispose che con il compimento dell'80º anno di età i Cardinali: a) cessano di essere Membri dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi Permanenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano; b) perdono il diritto di eleggere il Romano Pontefice e, quindi, anche il diritto di entrare in Conclave.

    Nel Concistoro Segreto del 5 novembre 1973 lo stesso Paolo VI stabilì che il numero massimo dei Cardinali che hanno la facoltà di eleggere il Romano Pontefice fosse fissato in 120 (A.A.S., anno 1973, vol. LXV, pag. 163).

    Giovanni Paolo II, nella Costituzione Apostolica Universi Dominici gregis del 22 febbraio 1996 ha ribadito tali disposizioni.

    I Cardinali appartengono alle varie Congregazioni romane: sono considerati Principi del sangue, col titolo di Eminenza; quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima (Trattato Lateranense, art. 21).

    (dal sito ufficiale del Vaticano: www.vatican.va)

 

 

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