Il nostro codice penale risente ancora fortemente dell'ideologia che ne ha determinato le linee essenziali.
Basti notare come le pene previste per i reati contro il patrimonio siano improntate ad un irragionevole rigore.Emblematico è il caso del furto.
Il regime prevede la reclusione fino a tre anni e la multa fino ad un milione di lire per l'ipotesi semplice.
Se ricorre una delle circa trenta aggravanti previste la reclusione va da uno a sei anni e la multa arriva a due milioni di lire;ma ,dato il numero delle ipotesi aggravanti prese in considerazione dalla legge,l'ipotesi del furto aggravato finisce per diventare di fatto l'ipotesi usuale e più frequente di furto.
Se poi le circostanze concorrono con quelle indicate dall'articolo 61 c.p. la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.
La pena quindi oggi prevista per il furto è qualcosa di eccessivo e sproporzionato rispetto alla gravita del reato e all'importanza del diritto offeso(il diritto di proprietà)..
Pensate che per un furto pluriaggravato continuato(ad esempio due o più furti in abitazione commessi con mezzo fraudolento)sarebbe possibile arrivare con l'attuale disciplina in teoria fino a 30 anni di reclusione(!).
Ma la cosa che a mio parere è più assurda,è la severità prevista per il furto rispetto a quella che attiene a reati che offendono beni come l'integrità fisica ben più importanti della proprietà.
Per le lesioni gravi,che producono cioè una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa è prevista la reclusione da tre a sette anni,cioè una pena inferiore rispetto al furto commesso con 2 sole delle 30 aggravanti previste dall'art.625.
Ma anche se prendiamo in considerazione il solo furto semplice e paragoniamo la pena prevista per questo a quella di altri reati si misura l'iniquità del codice : la somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica è punita con la reclusione da sei mesi a due anni.L'ambiente è tutelato addirittura con norme contravvenzionali : la distruzione o il deturpamento dell'ambiente e di bellezze naturali è punito con la sola ammenda da due a 12 milioni di lire.
Per la frode commerciale,ben più grave del furto la reclusione è fino a due anni.Ed un trattamento sanzionatorio più soft rispetto a quello del furto è previsto anche per il commercio di medicinali guasti,di sostanze alimentari nocive,l'aggiotaggio e molti reati finanziari(E QUI ANCHE SI VEDE LA NATURA CLASSISTA DEL NOSTRO CODICE).
Se invece del furto semplice viene preso in considerazione il furto aggravato vediamo che la pena prevista per questo è più grave rispetto a quella predisposta per : l'appartenenza ad una associazione di tipo mafioso(!!!)anche nella qualità di promotore o dirigente,l'abbandono di persone minori o incapaci,il sequestro di persona etc...
A mio parere il rigore delle sanzioni in materia patrimoniale è la chiara espressione di un codice autoritario,classista,e che affida alla pena una funzione repressivo-deterrente.
E tutto questo peraltro in contrasto con la Costituzione che non prevede la proprietà come diritto fondamentale e imprescindibile.Privilegia altri diritti,previsti tra i rapporti civili,rispetto alla proprietà che è riconosciuta come diritto nell'art.42.Ma già nello stesso art.42,e negli art.43 e 44 sono previste delle possibili limitazioni al diritto di proprietà(vincoli alla proprietà terriera ,espropriazione per utilità pubblica etc.).
E' facile a questo punto data l'iniquità del codice penale anche comprendere la composizione sociale della popolazione carceraria.....




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