Già postato altrove ma, lo metto anche qui:
Come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “L’elemento oggettivo del delitto di sequestro di persona consiste nella privazione della libertà personale intesa come libertà di muoversi nello spazio e cioè come libertà di locomozione. Non è necessario, a tal fine, che la privazione sia totale, ma è sufficiente che il soggetto passivo non sia in grado di vincere, per realizzare la sua piena libertà di movimento, gli ostacoli frapposti né ha rilevanza la maggiore o minore durata di tale privazione” (v. Cass. Pen., sez. I, sentenza 4 maggio 2009, n. 18186, in Ced Cassazione, rv. 244050; meno recentemente Cass. Pen., Sez. V, 12 maggio 1980, n. 5907, in CPMA, 1981, 365).