Risultati da 1 a 7 di 7
  1. #1
    Silvioleo
    Ospite

    Predefinito riforme:che ne pensate?

    (ANSA) - ROMA, 3 AGO - Il segretario Gianni De Michelis annuncia che il nuovo Psi domani non partecipera' al tavolo tecnico sulle riforme della maggioranza. 'Restiamo in attesa - spiega - di sapere se la Lega condivide le parole di Berlusconi'.Intanto sono quasi deserti i banchi della Lega in Aula alla Camera. Follini auspica che le riforme non dividano ne' il Paese ne' la CdL.'No a muri invalicabili e ultimatum.Gli emendamenti dell'Udc - dice - non sono tavole della legge: decisivo l'apporto dell'opposizione'.
    2004-08-03 - 18:25:00

    io penso che le preoccupazioni di udc e psi non siano del tutto infondate..x carita',mi guardo bene dal vedere all'orizzonte pericoli circa paesi spaccati e allo sfascio(questi toni non mi piacciono e mi sembrano sciocchi)ma un fondo di verita'ce lo trovo in queste critiche...sto federalismo mica mi piace un granche'cosi'com'è,e poi non eravamo noi che criticavamo la riforma del csx non condivisa????

  2. #2
    Silvioleo
    Ospite

    Predefinito

    In origine postato da antonio
    invece io vi consiglio di andare avanti su questo terreno...
    non c'e' solo la devolution ..ma l'aumento del potere dle premier...
    involuzione autoritaria in piena regola...sulla quale Ciampi ha gia' posto l'altola' (leggasi articolo di Cassese sul Corsera).
    sui poteri del premier ho le mie perplessita'ma devo dire anche che un sistema come quello attuale in cui il premier non conta un cazzo perche'tutti sono a pensare alle garanzie non mi piace proprip..il premier deve contare di piu'...certo è necessario anche secondo me non passare all'estremo opposto

  3. #3
    Ospite

    Predefinito

    Su Repubblica c'è il riassunto del testo delle riforme riportato alla camera

    SCHEDA
    Riforme, ecco il testo
    in discussione alla Camera

    UN TESTO di 43 articoli che riforma la seconda parte della Costituzione italiana. Ecco in sintesi il contenuto del provvedimento, così come è stato licenziato dalla prima commissione di Montecitorio.

    Camera e Senato federale. C'è la Camera dei deputati, con 500 parlamentari (oggi sono 630, nel testo del Senato se ne prevedevano 400) oltre ai 12 eletti nella circoscrizione estero. E c'è il "Senato federale" con 252 componenti (nella versione di Palazzo Madama erano 200) eletti su base regionale. Quelli di nomina presidenziale non possono essere più di tre. Può essere eletto chi ha ricoperto o ricopre incarichi pubblici in enti territoriali o locali nella regione; chi è stato eletto sempre nella regione deputato o senatore; chi risiede nel territorio regionale almeno dalla data di indizione delle elezioni. Si può diventare senatore a 25 anni (nel testo di Palazzo Madama non prima dei 40).

    L'elezione del Senato deve essere contestuale a quella dei Consigli regionali. Se uno di questi si scioglie anticipatamente, si riduce anche la legislatura regionale "per garantire comunque che il rinnovo del Senato avvenga contestualmente a quello di tutte le assemblee legislative delle regioni e delle province autonome". In caso di guerra si proroga il Senato (quindi anche i consigli regionali).

    I presidenti delle giunte sono sentiti ogni volta che ne fanno richiesta. E i senatori hanno il diritto di essere ascoltati dal rispettivo consiglio regionale. Il Senato federale deve dare il suo parere sullo scioglimento del Consiglio regionale e sulla rimozione del Presidente.


    Nel testo della Camera non si parla più della "Commissione parlamentare per le questioni regionali".
    I rappresentanti delle Regioni concorrono però a eleggere i componenti di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale. E sono chiamati a integrare il Senato federale per l'elezione dei quattro giudici della Corte Costituzionale e di un sesto dei membri del Csm.

    Si prevede poi la costituzione della "Assemblea della Repubblica", composta da esponenti delle Camere, dai presidenti delle giunte regionali e da un numero variabile di delegati eletti dai Consigli regionali, che deve eleggere il capo dello Stato. I regolamenti parlamentari si approvano con la maggioranza assoluta dei componenti. Per il Senato però serve che ci siano i senatori espressi da almeno un terzo delle regioni.

    Non si sono volute inserire in Costituzione, per non "irrigidirla", le disposizioni riguardanti il cosiddetto "statuto delle opposizioni" (che riguardava, ad esempio, l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori delle proposte di legge presentate dalle minoranze).
    Soppressa anche la norma che rimetteva al regolamento del Senato la garanzia dei diritti delle minoranze, perché questa non è una "camera politica".
    Resta invece la figura del "capo dell'opposizione".

    Confermato il divieto del "mandato imperativo".
    Si prevede poi che ci siano leggi approvate da un solo ramo del Parlamento. Anche se l'altro ramo può sempre richiamare a sé il provvedimento per apportarvi delle modifiche. Ma i termini per farlo sono ristretti e sugli eventuali "ritocchi" decide in via definitiva la Camera competente.

    Le competenze. La Camera è competente nelle materie per le quali si prevede la competenza esclusiva dello Stato. Il Senato federale invece approva i disegni di legge nelle materie in cui la potestà legislativa dello Stato concorre con quella delle regioni. Per evitare inutili "navette" tra Camera e Senato si prevede che, nel caso in cui un pdl non venga approvato, dopo una prima lettura, i presidenti delle due Camere convochino una "commissione mista paritetica" incaricata di redigere un testo che non è emendabile e che è sottoposto al voto delle due Assemblee.

    Il procedimento bicamerale si applica per i disegni di legge che riguardano: risorse finanziarie, tutela della concorrenza, funzioni fondamentali di Comuni, Province e città metropolitane, sistema elettorale di Camera e Senato. E una serie di casi, elencati, in cui la Costituzione fa espresso rinvio alla legge dello Stato. Il procedimento può essere applicato anche nei casi di ineleggibilità e incompatibilità col mandato parlamentare, di indennità spettante ai membri delle Camere e per quanto riguarda i principi in materia di "esercizio del potere sostitutivo di atti delle Regioni".

    Procedimento legislativo. La novità principale apportata dalla commissione Affari costituzionali riguarda il procedimento cosiddetto "a prevalenza Senato": è previsto che nel caso in cui il governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera siano essenziali per l'attuazione del suo programma, e tali modifiche vengano approvate, il disegno di legge è licenziato da Montecitorio in via definitiva con le modifiche proposte, salvo però che entro 30 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento il Senato federale deliberi, con i tre quinti dei propri componenti, di non accogliere tali modifiche. Anche in questo caso, però, sarà sempre poi la Camera, con la quale il governo intrattiene un rapporto fiduciario, a dire l'ultima parola.

    Anche i disegni di legge sull'armonizzazione della finanza pubblica e del sistema tributario sono soggetti a procedimento bicamerale. Nel caso in cui tra le due Camere sorgano questioni riguardo alla competenza su proposte di legge, i presidenti delle assemblee possono decidere anche deferendo la questione ad un "comitato paritetico" (quattro deputati e quattro senatori) la cui decisione adottata non è sindacabile.

    Premierato. E' una riforma che rafforza il potere esecutivo. Il premier prende il nome di "primo ministro", che "determina" (e non più "dirige") la politica del governo. In più, "garantisce" (e non più "mantiene") l'unità d'indirizzo politico e amministrativo. Il primo ministro quindi dirige, e non coordina, l'attività dei ministri, nomina e revoca i ministri. Viene designato dal presidente della Repubblica sulla base, però, del risultato elettorale. La legge elettorale, infatti, dovrà disciplinare l'elezione dei deputati "in modo da favorire la formazione di una maggioranza collegata al candidato alla carica di primo ministro". Il presidente della Repubblica insomma non potrà più esercitare su questa nomina alcun margine di discrezionalità.

    Entro dieci giorni dalla sua nomina, il primo ministro dovrà illustrare il suo programma di governo alle Camere, e deve presentare ogni anno un rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese. Può inoltre chiedere, "assumendosene la esclusiva responsabilità", al presidente della Repubblica, di sciogliere la Camera. Quest'ultimo ne decreta lo scioglimento e indice le elezioni, che non possono tenersi oltre i successivi 60 giorni, anche nei casi di morte, impedimento permanente o dimissioni del primo ministro.

    Stessa procedura anche nel caso in cui la Camera dei deputati approvi una mozione di sfiducia nei confronti del premier. Tale atto, che non può essere messo in discussione prima di tre giorni dal momento della sua presentazione, dev'essere firmato da almeno un quinto dei deputati, votato per appello nominale e approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione obbliga il premier alle dimissioni e comporta lo scioglimento della Camera, non essendo contemplata la possibilità di sostituire il Primo ministro.

    Nel caso in cui la maggioranza (espressa dalle elezioni, e in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera) presenti una mozione, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma, e si indichi il nome di un nuovo primo ministro, il presidente della Repubblica deve prendere atto della volontà della maggioranza.

    Presidente della Repubblica. Sarà eletto da una "Assemblea della Repubblica", presieduta dal presidente della Camera e composta da: membri delle Camere, delegati dei consigli regionali, presidenti di giunte regionali e Province autonome, un numero di delegati eletti dalle Regioni (uno per ogni milione di abitanti) scelti, per almeno la metà, tra i sindaci e i presidenti di Provincia o città metropolitana. Il quorum per l'elezione è modificato: occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea nei primi quattro scrutini; dopo il quarto, può bastare la maggioranza assoluta.

    Per quanto riguarda i poteri del capo dello Stato, la riforma prevede che questo sia il garante della Costituzione e rappresenti l'unità federale della nazione. Può indire le elezioni dei presidenti delle giunte e dei consigli regionali, nonché dei presidenti e dei consigli provinciali delle Province autonome. Non può più, però, autorizzare la presentazione, alle Camere, dei disegni di legge governativi nè nominare i ministri. Non serve più la controfirma ministeriale per tutta una serie di atti presidenziali, come ad esempio la concessione della grazia e la nomina dei senatori a vita (che non possono essere più di tre) e quella dei giudici costituzionali (ridotti a quattro).

    Poteri Stato-Regioni. La riforma prevede una sostanziale riscrittura dell'articolo 117 della Costituzione. Stato e Regioni legiferano nel rispetto della Costituzione e degli obblighi comunitari. Allo Stato viene riconosciuta la potestà esclusiva in tema di salute. E si stabilisce che Stato e Regioni si conformino "ai principi di leale collaborazione e sussidiarietà". Queste ultime hanno potestà legislativa esclusiva nel campo dell'assistenza e dell'organizzazione sanitaria; dell'organizzazione scolastica e della gestione delle scuole; della definizione di parte dei programmi formativi; della polizia locale.

    Le Regioni possono stipulare intese tra di loro per il miglior esercizio delle proprie funzioni individuando eventualmente degli organi comuni con carattere amministrativo. Una legge statale deve disciplinare i principi che assicurino da parte di Regioni, Province, Comuni e città metropolitane il rispetto dei trattati internazionali, della normativa comunitaria; l'incolumità e la sicurezza pubblica in caso di pericolo grave; la tutela dell'unità giuridica o economica; la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

    L'"interesse nazionale" è il limite imposto alle leggi regionali. Il governo può sollevare, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge regionale, la questione relativa al mancato rispetto dell'interesse nazionale. Su questo, entro 30 giorni, deve pronunciarsi il Senato federale che, se condivide la posizione del governo, può rinviare la legge alla Regione, affinché la riformuli. Nel caso in cui nei successivi 30 giorni il consiglio regionale non provveda ai "ritocchi", il Senato federale (entro un mese, e a maggioranza assoluta) può proporre al capo dello Stato di annullare l'intera legge o le disposizioni "scorrette".

    Roma. Alla capitale della "Repubblica federale" sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e nei modi stabiliti dallo Statuto della Regione. Il suo ordinamento è disciplinato invece con legge dello Stato. Non si possono sciogliere i consigli regionali in caso di morte o impedimento permanente del presidente della giunta.

    Corte Costituzionale. I giudici restano 15. Tocca al Senato federale, integrato dai presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome, designarne quattro di quelli di nomina parlamentare. La Camera ne può nominare tre. I giudici di nomina parlamentare vengono quindi portati a sette. Sono ridotti invece a quattro quelli di nomina presidenziale e sempre a quattro quelli designati dalle supreme magistrature. Nei tre anni di cessazione dalla sua carica, il giudice costituzionale non può ricoprire incarichi di governo o cariche pubbliche.

    I giudici della Corte di nomina parlamentare non sono quindi eletti dal Parlamento in seduta comune, come oggi, ma per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale. Il vicepresidente del Csm è nominato dal presidente della Repubblica e non più dallo stesso organo di autogoverno della magistratura.

    Referendum. E' sempre possibile ricorrere a referendum, anche nell'ipotesi in cui una riforma costituzionale venga approvata in seconda deliberazione a maggioranza di due terzi dei componenti in ogni Camera.

    Norma transitoria. Le modifiche introdotte con questa riforma al Titolo V della Costituzione sono immediatamente applicabili. La parte restante della riforma potrà essere applicata invece a decorrere dall'inizio della prossima legislatura, la XV. Le disposizioni riguardanti la riduzione del numero di deputati e senatori si applicherà "a partire dalla legislatura che interverrà dopo il quinto anno successivo alla prima formazione della Camera e del Senato federale, secondo il nuovo ordinamento, prevedibilmente nell'anno 2011".


    (3 agosto 2004)

  4. #4
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    Predefinito Mi meraviglio che ancora...

    ...si finga di dimenticare che il premier, nolenti o d'accordo, è stato scelto dagli elettori e non nelle stanze dei partiti, come si usava e ci si vorrebbe tornare.
    Il potere al Cav. lo abbiamo dato noi che lo abbiamo votato.
    E sempre noi, fra due anni, glielo potremo togliere, o confermarglielo.
    Dipende da lui.
    saluti

  5. #5
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    Predefinito Anche questa è una riforma...

    ....di metodo e di "politica"

    “Tra le strutture della pubblica amministrazione nessuna
    come la diplomazia è stata costretta a fare fronte a scenari d’intervento in così rapido mutamento. Un cambiamento che le ha imposto un continuo adeguamento del ruolo, del know how, dell’organizzazione stessa della professione. Il tutto in una scena internazionale attraversata da tensioni nuove, da farsi e disfarsi di schieramenti, da sfide inimmaginabili sino a pochi anni fa”.
    Così il ministro degli Esteri, Franco Frattini, risponde a chi gli chiede la ragione della conferenza che ha radunato per tre giorni a Roma tutti gli ambasciatori italiani:
    “Niente di autocelebrativo, soltanto la necessità di un’elaborazione condivisa di un processo riformatore della stessa funzione diplomatica. La riforma della Farnesina passa per nuove leggi e regolamenti, ma innanzitutto vive nella prassi quotidiana di tutte le nostre delegazioni, come della struttura centrale del ministero”.

    Il problema cui fare fronte è semplice: la straordinaria proiezione verso l’esterno, negli ultimi vent’anni, dell’intero sistema-Italia ha investito (e tuttora investe) la struttura diplomatica di compiti sempre più diversificati dalla tradizionale rappresentanza della politica internazionale del paese.
    I nostri uffici diplomatici infatti costituiscono sempre più spesso l’interfaccia per un’intricata moltitudine di problemi commerciali, produttivi, amministrativi, di promozione del sistema-Italia.
    Il tutto s’inserisce in una fase di rapidissimo cambiamento: il
    “modello nord-est” è entrato in crisi, la produzione della piccola-media industria padana è in stasi, a causa dell’insidiosa e debordante concorrenza della Cina, ma è già in via di definizione un modello evolutivo.
    “Stiamo assistendo – dice Frattini – all’evoluzione dal made in Italy al made by Italy, che enfatizza i nostri punti di forza: il marchio di qualità, la preminenza mondiale nel settore alimentare, dell’abbigliamento e dell’arredamento, la necessità quindi di dislocare all’estero, anche con joint ventures, la produzione di prodotti ‘fatti all’italiana’, spesso con la fondazione di veri e propri distretti industriali in cui produzioni omogenee di diverse aziende si integrano lungo tutta la linea delle forniture parziali e dell’assemblaggio dei prodotti finiti.
    E’ una tendenza che investe la nostra struttura diplomatica nel suo complesso, subissata com’è da richieste di tipo assolutamente nuovo da parte del mondo imprenditoriale nelle nostre ‘due sponde’, l’est Europa e il Mediterraneo.
    Ad esempio è impressionante l’aumento dell’import-export e del movimento degli investimenti verso la Turchia”.
    Questa nuova richiesta plasma naturalmente la forma evolutiva delle nostre rappresentanze, e spinge la Farnesina all’istituzione degli “sportelli unici”, strutture unificate in cui l’imprenditoria trova all’estero le funzioni dell’Ambasciata, dell’Istituto del Commercio estero, della Confindustria, delle Camere di Commercio in un unico interlocutore.
    Attualmente sono 16 gli “sportelli unici” già funzionanti
    (sette in Europa, tre nel medio oriente, cinque in Asia, uno in Africa) e bisogna calcolare che il loro sviluppo dovrà essere commisurato alla domanda di ben 23 mila imprese associate alle 68 Camere di Commercio italiane all’estero.

    Per incrementare questi processi, il ministro Frattini – nel ringraziare in chiusura di conferenza il segretario generale Umberto Vattani e tutta la struttura per il lavoro svolto – si è impegnato con Luca Cordero di Montezemolo (che dal palco ha esortato: “Dobbiamo parlarci di più negli spogliatoi, noi industriali e voi diplomatici, prima di scendere in campo” a nominare entro il 15 settembre, per la prima volta, un diplomatico di livello elevato per garantire un collegamento diretto tra Farnesina e associazione degli industriali.

    saluti

  6. #6
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    Predefinito

    Roma. Tra le conseguenze dell’impugnazione, da parte del governo, dello statuto toscano e della norma con cui il Comune di
    Genova concede il diritto di voto agli extracomunitari, c’è anzitutto il capovolgimento di ruoli messo in scena dagli attori della politica. La Lega Nord innalza il vessillo della Carta costituzionale come un’altolà alle coppie gay; la sinistra che governa nelle regioni brandisce l’autonomia degli enti locali per modificare, dal basso, quella stessa Carta che difende armi in pugno dagli effetti della devolution.
    Altra conseguenza, avvertono gli analisti, è che di fronte al conflitto innescato sarà soprattutto la Consulta a ricoprire il ruolo di epicentro giudicante del federalismo.
    “E’ ineluttabile”, osserva Beniamino Caravita di Toritto, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
    all’Università “La Sapienza” di Roma.
    Ineluttabile, perché “dopo la riforma del titolo V della Costituzione, che ha modificato radicalmente la distribuzione
    delle competenze fra Stato-regioni e autonomie, la gran parte
    dei conflitti istituzionali non hanno ancora trovato una soluzione a
    livello politico”.
    E il ruolo della Consulta va a coprire appunto il vuoto politico
    aperto da una riforma che, “affrettata o brutta, è ora il testo
    della Costituzione”.
    Un ruolo di supplenza nella gestione dei processi istituzionali.
    “Fino a tutto il 2002 –ragiona Caravita – la Corte ha esaminato ricorsi senza mettere le mani nel piatto. Dal 2003 è stato necessario intervenire: le Regioni hanno impugnato quasi tutte le leggi di riforma fatte a Roma, e lo Stato ha impugnato numerose leggi regionali”.
    Insomma da due anni chi vuole interpretare il titolo V deve leggere la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
    “In una certa misura è inevitabile, ma la cosa sta assumendo un aspetto gravoso”.
    Tanto gravoso da riguardare, oltre alle deliberazioni dei Comuni, anche gli statuti delle Regioni.
    “Teniamo distinti i due temi. Nel caso di Genova non si tratta di giudicare soltanto l’ipotesi che gli extracomunitari ottengano il diritto di voto, quanto di capire se il diritto può essere introdotto a macchia di leopardo nel Paese. Per capirci a Genova sì e a Napoli no?”.
    Dunque manca una disciplina unitaria, “almeno di principio. Con tutte le cautele del caso, ma occorre una certa unitarietà. E su questo punto la posizione del governo va ascoltata con attenzione”.

    La pace proclamata per statuto
    Altro è invece il discorso sugli statuti regionali. Osserva Caravita: “Il caso della Toscana è emblematico: lì sono stati impugnati undici profili. Molti dei quali attengono alle norme di principio che contengono obiettivi, finalità e scopi formulati nella maggioranza dei casi in modo estremamente generico. Per esempio la tutela dell’ambiente o, in altri casi, la pace e la non violenza”.
    Gli statuti devono “sicuramente conformarsi alla cornice costituzionale”. “Da un punto di vista strettamente giuridico l’articolo 123 indica aree precise che gli statuti devono disciplinare, per esempio la forma di governo, l’organizzazione regionale e altre materie che vanno sotto la definizione di contenuti necessari. Il problema è che le Regioni hanno aggiunto altre disposizioni. E la Corte ha dichiarato la legittimità di possibili ‘contenuti ulteriori’ che indichino aree di ‘prioritario intervento legislativo’, di cui è opinabile soltanto la misura dell’efficacia giuridica”. In breve, alcune proclamazioni di principio, di per sé esorbitanti dall’area indicata dalla Costituzione, non sono necessariamente illegittime, semmai giuridicamente inutili: “Se il governo dice che la Toscana non può far riferimento alla tutela dell’ambiente, perché di competenza statale, dimentica che siamo di fronte a un obiettivo generale. E la Corte ha già stabilito che la competenza in materia è comunque condivisa tra Stato e Regioni”. I rilievi più fragorosi si concentrano però sulle coppie di fatto, il ragionamento svolto si può estendere alle coppie gay? “Lo statuto toscano contempla il riconoscimento di ‘altre forme di convivenza’ oltre alla famiglia. E’ un’indicazione generica”. Sindacabile o no?
    “Se conducesse alla creazione di patti di solidarietà civile, tipo Pacs regionali, la Corte la giudicherebbe esorbitante dalle competenze regionali. Perché la materia è di competenza dello Stato in quanto riconducibile all’ordinamento civile. Ma l’obiettivo indicato è così generico che forse, da parte del governo, si poteva proporre una interpretazione conforme al dettato costituzionale”.
    Ancora una volta questo compito è stato affidato alla Corte.
    “Da noi – conclude Caravita - mancano luoghi di compensazione politico-costituzionale, e il nostro federalismo sta diventando tanto rissoso quanto lo è il bipolarismo.
    Ma i problemi sono cominciati quando la sinistra ha riformato così disonvoltamente il titolo V”.

    appunto: questa è stata la riforma sul "federalismo" abboracciata in fretta dalla sinistra al governo, non dimentichiamolo.

    saluti

  7. #7
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    Predefinito Infatti:

    secondo la vulgata propagandistica, in tema di decentramento dei poteri, lo scontro si accenderebbe tra un centrosinistra che difende il ruolo centrale dello Stato come garanzia dell’unità nazionale e un centrodestra che, sotto pressione della Lega Nord, punterebbe a concedere alle regioni poteri esorbitanti.
    Se si passa, però, ad esaminare i comportamenti concreti che le diverse forze politiche adottano sotto l’incalzare di problemi pratici, il quadro si mostra assai meno netto e, per certi versi, rovesciato.
    Alle osservazioni della Consulta sulla legge Bossi-Fini sull’immigrazione, che in sostanza concedono a chiunque sia presente in Italia i diritti dei cittadini, la Lega propone di porre rimedio chiarendo, con una riforma costituzionale, che quando nella Carta si dice cittadini bisogna intendere, e quindi aggiungere, “italiani”, come sembra fosse nell’intenzione dei costituenti.
    Dunque la Lega, padana ed ex secessionista, chiede di accrescere il peso del fattore nazionale.
    Dall’altra parte la Toscana, la regione rossa per eccellenza, si muove come una repubblica autonoma. Puntava a vendere sul mercato internazionale, come uno stato sovrano, i diritti all’inquinamento che derivano dalla bizzarra normativa del trattato di Kyoto, e ora ha inserito nel suo statuto la parificazione delle coppie di fatto alla “famiglia basata sul matrimonio”, come recita la Costituzione della Repubblica.
    Nel merito ha buone ragioni (se punta a superare ingiuste discriminazioni e non ad affermare un principio falsamente egualitario), ma la sua pretesa di istituire uno stato civile regionale è assai discutibile.
    Ora il governo è ricorso alla Consulta, che deciderà se queste norme sono compatibili con la Costituzione in vigore, non, naturalmente con la devolution che è ancora
    in discussione (anche se, come osserva Sergio Romano sul Corriere, cercherà di sfruttare l’occasione per inserirsi nel processo legislativo come fa da tempo in modo strabordante). L’insieme di queste contraddizioni consiglierebbe di abbandonare le trincee propagandistiche e di verificare se c’è un punto di incontro possibile.
    La maggioranza, per bocca del ministro Roberto Calderoli ha, per la prima volta, aperto questa possibilità.
    Ma l’opposizione, rispondendo di essere disposta solo al
    confronto parlamentare, tecnicamente irrigidito dalla quadrupla lettura su testo identico delle riforme costituzionali, rifiuta l’occasione.
    E fa male.

    saluti

 

 

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