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Discussione: tutela della razza

  1. #1
    kshatrya
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    DICHIARAZIONE SULLA RAZZA


    Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti.
    Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.
    Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
    a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
    b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
    c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
    d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.

    Ebrei ed ebraismo

    Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo l'abolizione della massoneria - è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato - in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica unanimemente ostile al Fascismo.
    L'immigrazione di elementi stranieri - accentuatasi fortemente dal 1933 in poi - ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei bolscevici di Barcellona.

    Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri

    Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili - secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie - è indispensabile.
    Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:
    a) abbiano un'età superiore agli anni 65;
    b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.

    Ebrei di cittadinanza italiana

    Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:
    a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
    b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
    c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
    d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

    Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana

    Nessuna discriminazione sarà applicata - escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana - quando non abbiano per altri motivi demeritato - i quali appartengono a:
    1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
    2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
    3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
    4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
    5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
    6) famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani.
    7) famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.

    Gli altri ebrei

    I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:
    a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
    b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
    c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
    d) prestare servizio militare in pace e in guerra. L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.
    Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
    1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
    2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
    3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
    4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

    Immigrazione di ebrei in Etiopia

    Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia.
    Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.

    Cattedre di razzismo

    Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.

    Alle camicie nere

    Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.

  2. #2
    kshatrya
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    VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

    Ritenuta
    la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
    Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
    Sentito il Consiglio dei Ministri;
    Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
    Abbiamo decretato e decretiamo:

    CAPO I
    Provvedimenti relativi ai matrimoni

    * Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
    * Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
    * Art. 3. Fermo il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.
    * Art. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
    * Art. 5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
    * Art. 6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art.5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art.1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto disposto dal primo comma dell'art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
    * Art. 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente.

    CAPO II
    Degli appartenenti alla razza ebraica

    * Art. 8. Agli effetti di legge:

    a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
    b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
    c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
    * d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1í ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica. Art. 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
    * Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

    a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
    b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
    c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco;
    d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
    * e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e). Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
    * Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
    * Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

    a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
    b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
    c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
    d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
    e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
    f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
    g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
    * h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione. Art. 14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art 10, nonché dell'art. 13, lett. h):

    a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
    b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
    1. mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
    2. combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
    3. mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
    4. iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
    5. legionari fiumani;
    6. abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art.16.
    * Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale. Art. 15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
    * Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
    * Art. 17. è vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

    CAPO III
    Disposizioni transitorie e finali

    * Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
    * Art. 19. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.8, devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.
    * Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    * Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
    * Art. 22. Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell'art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.
    * Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
    * Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
    * Art. 25. La disposizione dell'art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobrel938-XVI:

    a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
    b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
    * Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 26. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
    * Art. 27. Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attivita delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
    * Art. 28. è abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.
    * Art. 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare relativo disegno di legge.

    Ordiniamo
    che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII

    Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini

  3. #3
    kshatrya
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    IL MANIFESTO DELLA RAZZA

    Il ministro segretario del partito ha ricevuto, il 26 luglio XVI, un gruppo di studiosi fscisti, docenti nelle universita' italiane, che hanno, sotto l'egidia del Ministero della Cultura Popolare, redatto o aderito, alle proposizioni che fissano le basi del razziismo fascista. (Da <<La difesa della razza>>, direttore Telesio Interlandi, anno I, numero1, 5 agosto 1938, p. 2).
    ----------------------------------

    1. Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esitono razze umane differenti.

    1. Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.

    1. Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.

    1. La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.

    1. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio.

    1. Esiste ormai una pura "razza italiana". Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.

    1. È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.

    1. È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall'altra. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.

    1. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempe rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.

    I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.

  4. #4
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    Predefinito Re: tutela della razza

    In origine postato da Aryan
    DICHIARAZIONE SULLA RAZZA


    Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti.
    Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.
    Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
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    b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
    c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
    d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.

    Ebrei ed ebraismo

    Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo l'abolizione della massoneria - è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato - in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica unanimemente ostile al Fascismo.
    L'immigrazione di elementi stranieri - accentuatasi fortemente dal 1933 in poi - ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei bolscevici di Barcellona.

    Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri

    Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili - secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie - è indispensabile.
    Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:
    a) abbiano un'età superiore agli anni 65;
    b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.

    Ebrei di cittadinanza italiana

    Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:
    a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
    b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
    c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
    d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

    Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana

    Nessuna discriminazione sarà applicata - escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana - quando non abbiano per altri motivi demeritato - i quali appartengono a:
    1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
    2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
    3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
    4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
    5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
    6) famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani.
    7) famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.

    Gli altri ebrei

    I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:
    a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
    b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
    c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
    d) prestare servizio militare in pace e in guerra. L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.
    Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
    1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
    2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
    3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
    4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

    Immigrazione di ebrei in Etiopia

    Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia.
    Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.

    Cattedre di razzismo

    Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.

    Alle camicie nere

    Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.

    Il Fascismo ne ha dette e fatte di cazzate ma questa del razzismo è la più grossa.

    Gli italiani sono la risultanza dell'incrocio degli schiavi liberati dopo il crollo dell'Impero romano con le varie popolazioni che hanno invaso il nostro territorio nel corso dei secoli.

  5. #5
    Ospite

    Predefinito Re: Re: tutela della razza

    In origine postato da Quetzalcoatl
    Il Fascismo ne ha dette e fatte di cazzate ma questa del razzismo è la più grossa.

    Gli italiani sono la risultanza dell'incrocio degli schiavi liberati dopo il crollo dell'Impero romano con le varie popolazioni che hanno invaso il nostro territorio nel corso dei secoli.
    Ma davvero? Se non è cazzata questa?
    Gli Italiani, fino a qualche decennio fa, prima dell'imbastardimento progressivo, erano una razza ario-latina con una forte interferenza greco-germanica!


    RAZZA PURA

  6. #6
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    Predefinito LEGGIB RAZZIALI

    lE LEGGI RAZZIALI FURONO UNA INFAMIA MA CO0ME HA SCRITTO ANCHE DI RECENTE UN IMPORTANTE GIORNALE ISRAELINAO DOPO LA VISITA DI FINI A GERUSALEMME ESSE FURONO AODTTATE CON IL REVOLBVER TEDECSO ALLA TEMPIO ( BRENNERO ) E NON CREDEVA NESSUNOP.FURONO GESTITE SENZA ZELO , CON RITARDI E ..................CIOE' ALL'ITALIANA !

    Fum in di oecc ( fumo negli occhi ) mi diceva sempre un mio amico milanese israelita e gli occhi erano quelli di Hitler.

    Non dimentichiamo anche che non fu Mussolini ad andare ,
    malvolentieri, dalla parte di Hitler ma furono gli inglesi a spingervelo.Vedere "Mussolini e gli inglesi" di Richard Lamb validissimo storico inglese.Lo ammettte anche Winston Churchill nel primo libro delle sue " memorie ".

    E pensare che la donna piu' importante di Mussolinio, l'ebrea Margherita Sarfatti lo avesse ammonito e ben chiaramente...

    Buona domenica !

  7. #7
    Capitan Harlock
    Ospite

    Predefinito Re: Re: tutela della razza

    In origine postato da Quetzalcoatl
    Gli italiani sono la risultanza dell'incrocio degli schiavi liberati dopo il crollo dell'Impero romano con le varie popolazioni che hanno invaso il nostro territorio nel corso dei secoli.
    Questà è una delle fandonie su cui si fonda il pensiero suprematista bianco nordeuropeo. Sei anche tu un razzista white power?
    Questa cazzata del miscuglio razziale con gli schiavi non ha alcuna base reale e nasce da ben precisi interessi di natura politica.
    Si sconfessa con facilità facendo notare che gli schiavi negri non erano merce comune nell'Impero, la maggior parte dei quali era composta principalmente da uomini e donne provenienti delle altre regioni d'Europa: slavi e germani principalmente.
    Oltretutto non è tecnicamente corretto definire 'multirazziale' quello che è invece un incrocio a natura 'intra-razziale' come quello che c'è stato tra i popoli europei.
    Noi italiani, grazie a papato e frammentazione in tanti statarelli, abbiamo visto passare molti invasori sulle nostre terre, ma l'apporto che c'è stato, quando c'è stato, perché c'è bisogno di una presenza stanziale di qualche secolo per poter parlare di una fusione che vada oltre il mero dato episodico, è stato quasi sempre europoide o tale al 95%.
    Tu pensa che non ci rimane molto persino di un popolo come i Longobardi, che stanziarono per quasi duecento anni in Italia, figuriamoci allora armate di scorridori ed eserciti di passaggio.
    Inoltre sarebbe tempo di far venir meno una volta per tutte il mito del sangue nordico venuto a rinvigorire l'Europa meridionale, iniziate a leggervi libri di storia delle invasioni barbariche e non abboccate a ogni fandonia multirazzialista che vi viene propinata.
    Se sei interessato a liberarti dei luoghi comuni ti posso consigliare qualche libro ben fatto.
    Tanto più che il crollo finale dell'Impero Romano d'occidente, riconosciuto convenzionalmente nel 476 d.c. con la deposizione di Romolo Augustolo da parte di Odoacre, avvenne proprio nel periodo storico in cui maggiore era la presenza di 'sangue nordico' all'interno dei confini dell'Impero.

    Il vero meticciamento c'è, ma è in corso da appena un secolo, ed è più forte e presente in quei paesi maggiormente ricchi, Inghilterra e Francia in testa.

    Ti sfido infine a provare la tua apodittica dichiarazione con dati comprovabili, ossia non gli scritti della cosidetta scuola tradizionalista europea, sovente autoreferenziale e basantesi su dati acquisiti duecento anni fa ma sorpassati e aggiornati oggi, o quelli di un Rosenberg e di altri fantasiosi scrittori nordeuropei costruenti i propri assunti su basi comprovabilmente false.

    L'ignoranza ha molte facce, e la fa da padrona ai due estremi dello spretto politico, dalla destra estrema composta dai coatti da stadio pseudo-fascisti e da leghisti fino alla sua copia speculare della sinistra estrema. Entrambi forze al servizio della Sovversione e della distruzione dell'autentica identità italiana ed europea.

  8. #8
    Socialista nazionalitario
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    Predefinito Re: Re: Re: tutela della razza

    In origine postato da Capitan Harlock
    Se sei interessato a liberarti dei luoghi comuni ti posso consigliare qualche libro ben fatto.
    Si grazie.

  9. #9
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    Predefinito Re: Re: Re: tutela della razza

    Il vero meticciamento c'è, ma è in corso da appena un secolo, ed è più forte e presente in quei paesi maggiormente ricchi, Inghilterra e Francia in testa.

    L'ignoranza ha molte facce.........


    Mi permetto d'intervenire. Chiedo venia!

    Uscirei dallla vetusta diatriba sulle razze, propria di ogni pseudo-scienza partorita da intellettuali asserviti all' imperativo politico di turno. Preferirei andar a cercar le vere ed attuali problematiche in quel'indagine fenomenologica che, come ben più sopra accennato a ben altro indirizza.

    Oggi, proprio in suddetti Paesi, si assiste alla recrudescenza di un antisemitismo da parte di SEMITI ( ARABI, od altri popoli islamizzati, con scodazzo di "ARIANI", CRISTIANI APOSTATI, tutti accumunati da pregresse esperienze di militanza nell'estrema sinistra e/o nell' estrema destra. Tutti insieme, spassionatamente, a sputar sulle loro radici autentiche. A causa dell'ignoranza delle medesime!

    Poi, come le recenti cronache narrano, se vanno nelle galere esibendo quale ultima prodezza cosa? Unicamente un corano!

    Il pensiero critico che in primis è nato in ambito religioso (Scolastica) e dopo "laico" abbisogna di una salutare reazione!

    A mio fermo convincimento ed avviso!

  10. #10
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    Predefinito

    Ho postato sull'argomento questo interessante articolo. Leggete un po' qui:

    http://www.politicaonline.net/forum/...hreadid=115933

    A noi!!!

 

 
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