Apro questa Tavola di discussione pubblica sugli Emendamenti alla Costituzione di PIR con l'obbiettivo di individuare, insieme agli esponenti di tutti i partiti che partecipano al Gioco, il percorso migliore per arrivare ad una approvazione condivisa, potenzialmente unanime, della Carta. Presenterò ora, senza pretese di esaustività, una serie di proposte emendative, accompagnate da un ragionamento propositivo.
Vi invito a fare un raffronto costante col testo originario:
http://forum.politicainrete.net/566963-post2.html
Vogliamo infatti lavorare per migliorare la Costituzione, renderla più comprensibile e agile.
NOTA: Questa serie di emendamenti non esaurisce affatto il numero di proposte potenzialmente presentabili (siamo ancora in fase di attenta analisi della Bozza), soprattutto per quel che riguarda la Corte Costituzionale e il sistema-giustizia, che intendiamo semplificare il più possibile. Ma costituiscono primi, importanti cambiamenti che vogliamo sottoporre all'attenzione di tutti.
Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate!
Alcune cose sono veramente importanti!
EMENDAMENTO N°1
All'articolo 4 le parole "composta dai giudici costituzionali e da un rappresentante per ogni partito politico" sono sostituite da
"composta da 5 membri, il Presidente della Corte Costituzionale e 4 membri validi della comunità scelti dall'Amministrazione. Quest'ultima ha comunque il diritto di rimuovere e reintegrare i componenti della Commissione in ogni momento"
Spiegazione: La Commissione elettorale deve essere un organo agile; nella formulazione originaria (5 giudici costituzionali + rappresentanti di tutti i partiti) si rischia di superare le 10 componenti, o addirittura di toccare soglia 15. Con questo emendamento si limita il n° di membri a 5 (soluzione già sperimentata in passato), tra i quali il Presidente della Corte e 4 componenti individuati dall'Amministrazione fra i membri validi della Comunità. Quest'ultima non può che fidarsi dell'Amministrazione e delle sue scelte; in caso di problemi o comportamenti inopportuni l'Amministrazione può sempre compiere rimozioni e sostituzioni. Non è neppure esclusa l'ipotesi che fra le 4 componenti ci siano 1 o più membri dello staff collegiale che oggi forma l'Amministrazione del sito.
EMENDAMENTO N° 2
L'art. 7 così formulato:
"Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato"
è sostituito dal seguente:
"Il Parlamento si compone del Congresso e del Senato"
Conseguentemente, le parole "Camera dei Deputati" e "deputato" sono sostituite da "Congresso" e "congressista" ove ricorrano nel testo della Costituzione.
Spiegazione: la formulazione "Camera dei Deputati" è identita a quella italiana. Un pò di originalità! L'emendamento mira a ripristinare una denominazione cara a tutta la comunità (i deputati sono chiamati comunemente "congressisti"). Siamo anche aperti alla soluzione "Camera".
EMENDAMENTO N° 3
All'art. 10 le parole "15° giorno" sono sostituite da "decimo giorno".
Spiegazione: 15 giorni per riunire le nuove Camere dopo le elezioni sembrano eccessivi. Sono ben due settimane eh...e la legislatura dura 6 mesi. L'emendamento abbrevia i tempi e dinamizza il gioco.
EMENDAMENTO N° 4
All'art. 11, comma 3 le parole "valutare preventivamente su richiesta" sono soppresse.
Spiegazione: da che mondo è mondo un organo come la Corte Costituzionale non fornisce "pareri", ma giudica sulla costituzionalità delle norme in vigore. E' già dubbio che una Corte si esprima su regolamenti interni decisi da una Camera (nel sistema italiano se non erro ciò non è possibile, le camere votano i propri regolamenti punto e basta), ma possiamo farlo giusto per sicurezza. Tuttavia, il parere pregiudica le decisioni delle Camere e viola sostanzialmente i diritti di coloro che propongono la modificazione del Regolamento, i quali in sede parlamentare hanno il pieno, sacro diritto di sostenere le proprie idee senza censure preventive. Se poi le modifiche sono incostituzionali, ci saranno i ricorsi e la Corte valuterà liberamente.
EMENDAMENTO N° 5
All'art. 12 le parole "e l'ufficio di presidenza secondo le disposizioni del regolamento interno" sono soppresse e sostituite dalle seguenti:
"Il Presidente sceglie fra i membri dell'Assemblea due vicepresidenti, di cui almeno uno appartenente allo schieramento che non lo ha eletto. Essi formano insieme l'Ufficio di Presidenza"
Spiegazione: l'emendamento tende a velocizzare i primi momenti della Legislatura, senza i defatiganti accordi di spartizione di cariche. L'emendamento preserva tra l'altro la rappresentanza dell'opposizione in Ufficio di Presidenza.
EMENDAMENTO N° 6
All'art. 14 le parole "I Deputati e i Senatori che mancheranno all' appello per quattro udienze consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza, decadranno" sono sostituite da:
"I Congressisti e i Senatori che mancheranno all'appello per più di 2 assenze consecutive, o per 4 assenze in tutto anche non consecutive, senza valido preavviso rilasciato prima dell'apertura ufficiale della seduta o dell'ultima assenza ammissibile, decadono dall'incarico. Il Presidente tiene conto delle assenze e delle eventuali giustificazioni addotte."
Spiegazione: l'emendamento mira ad assicurare la decadenza anche in caso di assenza non consecutive (attenzione perchè il testo originale non le prevede!) e soprattutto la frequenza assidua di congressisti/senatori.
EMENDAMENTO N° 7
All'art. 15 è aggiunto il seguente comma: "In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai 5 giudici."
Uguale aggiunta si appone all'art. 41, riguardante il giudizio sul Presidente di PIR.
Spiegazione: Non si capisce perchè, se l'operato di un Presidente è PALESEMENTE incostituzionale, bisogna attendere ben 3 Censure prima della rimozione. Se l'incostituzionalità è grave e palese, può anche essere rimosso subito secondo noi. Ma si può stabilire questo solo con l'unanimità della Corte Costituzionale. Se i giudici non sono unanimi tutte le volte, si possono attendere le 3 censure.
EMENDAMENTO N° 8
All'articolo 25, le parole "Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro quindici giorni dall'approvazione" sono sostituite da:
"Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione"
Spiegazione: per carità, velocizziamo! Dieci giorni sono più che sufficienti per leggere una legge e decidere.
EMENDAMENTO N°9
All'art. 26 le parole "quando lo richiedono sessanta cittadini" sono sostituite da:
"quando lo richiedano:
30 cittadini fino a 2000 utenti attivi,
45 cittadini da 2001 a 5000 utenti attivi,
60 cittadini sopra i 5000 utenti attivi."
Spiegazione: anche qui viene introdotto lo scalone, in modo tale da legare il gioco al numero effettivo dei giocatori, senza sproporzioni eccessive.
EMENDAMENTO N° 10
All'art. 28 le parole "Il secondo candidato che ha ottenuto più voti dopo il candidato eletto Presidente, assume la carica di vicepresidente" sono soppresse e sostituite da:
"Contestualmente alla propria candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente collegati."
Spiegazione: Il "contentino" della vicepresidenza assegnata al candidato perdente con più voti non ci convince affatto. Lo sconfitto che collabora col vincitore e forma l'ufficio di Presidenza? Mah.
Piuttosto, sarebbe meglio fare come in America. Il candidato Presidente si candida dichiarando già il suo vicepresidente collegato. Semplice e lineare, senza pastrocchi e contentini.
EMENDAMENTO N° 11
L'art. 36 è soppresso e sostituito dal seguente:
"Entro 5 giorni dalla nomina e dal giuramento ufficiale del Governo, il Primo Ministro si presenta alle Camere riunite per ottenere la fiducia. Se non la ottiene, si dimette immediatamente"
Spiegazione: L'art. 36 appare quasi inspiegabile. Una volta che il Primo Ministro è nominato, dopo tutte le consultazioni pubbliche, dopo che il Presidente si è sincerato che abbia una maggioranza (secondo il ferreo art.33), perchè mai il Presidente dovrebbe effettuare ulteriori accertamenti?
Vi chiedo davvero di rivedere la parte della fiducia.
EMENDAMENTO N° 12
Gli articoli 38 e 39, fra loro collegati, sono soppressi.
Spiegazione: chiederemo all'Amministrazione cosa ne pensa; se il responso sarà favorevole ritireremo l'emendamento soppressivo, se sarà contrario chiederemo l'approvazione all'unanimità dell'abrogazione degli articoli.
La questione moderazione è fin troppo delicata, noi ancorchè costituenti non possiamo imporre nulla.
EMENDAMENTO N° 13
All'art. 51 le parole "La Corte Costituzionale è composta da 5 membri il cui mandato avrà durata di 9 mesi" sono sostituite da "La Corte Costituzionale è composta da 5 membri il cui mandato avrà durata di 6 mesi"
Spiegazione: capiamo le motivazioni che sottendono alla durata di 9 mesi della Corte, ma diciamocelo: il Gioco deve essere vivo, non possono esistere cariche "semi-eterne", 9 mesi sono una enormità. Comunque, questo non è un punto dirimente. Lasciamo all'Assemblea la scelta.
EMENDAMENTO N° 14
All'art. 55 de parole "Le decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno tre dei cinque membri" sono sostituite da "La Corte Costituzionale delibera solo in presenza del numero legale, ossia con 3 o più giudici. I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale, ma vengono conteggiati per il numero legale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo."
Spiegazione: E' vero, si può dare il caso di 1 sì, 4 astensioni (oppure di 1 sì e 2 astensioni) ed esito positivo. Ma proprio per questo l'emendamento tende a spingere i giudici ad essere presenti ed esprimersi. L'esito negativo della parità, lo sappiamo tutti, è presente anche al Senato della Repubblica italiana.
EMENDAMENTO N° 15
All'art. 72 le parole "necessita della firma di almeno dieci Deputati" sono sostituite da "necessita della firma di almeno 6 deputati"
Spiegazione: semplicemente, paiono eccessive ben 10 firme per una mera proposta di revisione costituzionale. 6 è già un bel gruppo, poi se non ci sono i 2/3, non se ne fa nulla.
EMENDAMENTO N° 16
L'art. 75 è soppresso.
Spiegazione: O si spiega bene (ma bene sul serio) cosa può accadere con la sovrapponibilità delle cariche nella I Legislatura, o non se ne fa nulla.
Vi invito a immaginare un voto che per una persona vale per due (verso la fiducia al governo, le sfiduce, per le revisioni dei regolamenti e della Carta, ecc.), in quanto deputato e senatore contemporaneamente.
Altro che democrazia...potrebbero scoppiare incidenti assai gravi.







