Art.9
Il Presidente della Comunità di Pol è eletto a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di Voti delle Presidenziali si Procede alla elezione per anzianità anagrafica. Il Presidente di Pol è affiancato dalla figura del Vicepresidente che svolge la sue funzioni quando necessario.
Il Vicepresidente può essere nominato dal Presidente ma anche dal Governo senza ricorrere a voto Congressuale.
Lo scrutinio è aperto su convocazione del Governo.
L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima dello spirare dei poteri del Presidente in carica.
Nel caso di vacanza della Presidenza di Pol, cioè assenza del Presidente dal forum per più di 30 giorni consecutivi senza previo avviso; nel caso di dimissioni o d'impedimento constatato ad opera del Consiglio Costituzionale di Pol,
le funzioni del presidente sono assunte in ordine di successione da:
-Vicepresidente di Pol
-Premier
-Presidente Corte Suprema
-Presidente Congresso
-Congresso stesso con decisioni a 2/3 dei deputati
Nel caso quindi di vacanza della Presidenza di pol, il facente funzioni convoca il Congresso in sessione straordinaria per la elezione del Nuovo Presidente.
I candidati presidente devono ottenere i voti favorevoli di almeno 2/3 dei votanti a Congresso nelle prime due sedute, nelle successive è sufficiente la maggioranza semplice.
Nel caso di elezione “parlamentare” del presidente, la durata del suo mandato copre il periodo mancante del mandato del presidente precedente.[DDL Cost. 13/07/04]