CORSI E RICORSI. QUANDO IL LEGISLATORE NON È AL PASSO COI TEMPI
Fecondazione assistita, con la legge l'Italia torna al reato di adulterio
Nel '59 a Padova una donna venne condannata perché ricorse all'eterologa
Correva l'anno 1959. Una sventurata veniva condannata dal Tribunale di Padova dopo che il proprio marito l'aveva querelata accusandola di adulterio. L'adulterio allora era un reato, punito con la reclusione fino a un anno, se occasionale, invece, fino a due anni, se si trattava di relazione adulterina. In realtà, fino a questo punto sarebbe tutto normale, considerato che il reato di adulterio è stato dichiarato incostituzionale solo nel 1968 e il reato di relazione adulterina addirittura l'anno dopo. Le cronache giudiziarie del tempo, tuttavia, riferiscono che la donna fu condannata perché si era fatta fecondare in laboratorio con il seme di un donatore, secondo la tecnica cosiddetta di fecondazione eterologa. I giudici avevano ritenuto che sussisteva, in ogni caso, la responsabilità penale della donna, nonostante la particolare modalità del “tradimento”, in quanto lo Stato aveva il compito di garantire l'ordine giuridico matrimoniale, contro il perturbamento derivante dalla condotta della moglie. La Corte di cassazione nel 1964 annullò opportunamente tale sentenza di condanna, affermando che la fecondazione artificiale non costituiva adulterio, perché mancava il soddisfacimento dei sensi e degli appetiti sessuali, trattandosi di un'operazione di laboratorio che non può certamente definirsi eccitante.
Oggi la protagonista di questo singolare caso giudiziario non sarebbe più punibile per adulterio, ma per effetto dell'entrata in vigore della nuova legge sulla procreazione assistita subirebbe, comunque, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 mila a 600 mila euro per aver utilizzato a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia.
Ancora in tema di fecondazione eterologa e di adulterio. Nel 1994 il Tribunale di Cremona, in un altrettanto celebre caso, riteneva legittima la richiesta di disconoscimento di paternità, in applicazione della norma che lo consente per i figli nati da rapporti adulterini, anche nei confronti di un bambino nato in seguito a un trattamento di fecondazione artificiale eterologa. Ciò si verificava nonostante che la coppia avesse deciso tale trattamento di comune accordo dopo che il marito era venuto a conoscenza della propria sterilità. La Corte di Cassazione cinque anni dopo, con la sentenza n.2315/99, essendo chiamata a trattare della medesima questione giuridica, ha affermato, invece, il principio della «responsabilità per la procreazione», ovvero di «autoresponsabilità», statuendo di conseguenza che il consenso alla fecondazione eterologa non può essere revocato, e, quindi non si può disconoscere successivamente la paternità. Si apre la strada alla tesi che il rapporto di filiazione legittima prescinde da un rapporto biologico connesso. Ma, con la recente legge che sancisce il divieto di fecondazione eterologa, questi principi rischiano di trovare la giusta collocazione oramai solo nella storia del diritto.
Inoltre, nel 1998 una donna rimasta vedova mentre con il marito aveva in corso un trattamento di fecondazione assistita si rivolgeva al Tribunale di Palermo lamentando che il centro medico presso cui la coppia era in cura si era rifiutato per motivi deontologici di procedere ad ulteriori tentativi di inseminazione artificiale dopo la morte del marito. Il Tribunale accoglieva il ricorso e ordinava ai medici di effettuare il transfer degli embrioni, che erano stati dapprima congelati, nell'utero della donna. La motivazione posta alla base della decisione non manca di alcune connotazioni sociologiche. Non esiste, secondo i giudici palermitani, un unico modello familiare fondato sulla compresenza di entrambi i genitori, qualora si pensi alle innumerevoli famiglie monoparentali prodottesi a seguito di separazioni fra coniugi. Nel gennaio del 2003 il Tribunale di Firenze ha ribadito tale principio.
Ciononostante, secondo la recente legge in materia, oggi è vietato applicare tecniche di procreazione assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi a pena della sanzione amministrativa pecuniaria da 200 mila a 400 mila euro.
I casi riportati sono emblematici di come i giudici hanno interpretato l'evoluzione che la morale comune ha subito nel corso degli anni in una materia così delicata come quella in esame, dove le implicazioni etiche sono rilevanti, ma il giurista-interprete, è comunque, chiamato ad applicare regole che devono tener conto del contemperamento degli interessi in gioco, senza indulgere ad acritiche adesioni verso le maggioranze o a partigiane statuizioni fiancheggiatrici di posizioni minoritarie. Diversamente si è comportato, il legislatore, in occasione dell'approvazione della nuova legge sulla procreazione medicalmente assistita, perché non ha assolto a quei compiti essenziali cui è chiamato il giurista, secondo i dettami indicati da Guido Alpa, intervenuto nel 1996 nel celebre dibattito sul manifesto di bioetica laica, a sostegno delle tesi espresse dai redattori del documento. Secondo tali dettami, occorre identificare i valori della collettività, redigere regole che valgono per tutti, dovendo necessariamente contemperare i valori della maggioranza con quelli della minoranza. Di conseguenza, le scelte sulla salute e sulla vita devono essere affidate all'individuo ed è necessario rispettare le convinzioni religiose e soprattutto rispettare la qualità della vita.
Tuttavia, sarebbe il caso di ripensare, nell'ambito della tematica sempre più avvolgente del “biodiritto”, ad un uso più corretto di quel principio di precauzione, richiamato anche da Guido Giorello. Secondo tale principio in certi settori della vita sociale si può interdire un'attività quando mancano prove scientifiche sul fatto che la condotta di cui si discute non sia dannosa. Si potrebbe, invece, ritenere che il principio in esame debba operare solo in presenza di pericoli plausibili, anche se non provati, come ad esempio i rischi da campi elettromagnetici, senza assumere un'espressione liberticida rispetto alla migliore esplicazione dei diritti personali dell'individuo che la scienza consente in dipendenza dei progressi compiuti, come nel caso della fecondazione assistita.




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