tratto da pagina 151 del libro UNICO 2004 - editoriale fiscale SEAC
http://www.seac.it/editoria/catalogo...Dlibro=06FX389
detrazioni per coniuge a carico

il contribuente può beneficiare delle detrazioni per coniuge a carico qualora quest'ultimo:
-non abbia superato il reddito di riferimento per la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia (euro 2.840,51);
-non sia legalmente ed effettivamente separato
La detrazione spetta anche nel caso in cui il coniuge non conviva con il dichiarante o risieda all'estero.

Esempio

Un contribuente tunisino che ha trasferito la propria residenza in Italia, può usufruire della detrazione per carichi di famiglia anche se la moglie, fiscalmente a carico, continua a risiedere in Tunisia.

Le istruzioni riportano l'art.21, comma 6-bis, D.L. n. 269/2003 nel quale è previsto che: " a fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extracomunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiana ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese d'origine".

Tale previsione sembra lasciare intendere che in determinati casi l'indicazione del codice fiscale per i figli di cittadini extracomunitari possa essere omessa. E' auspicabile sul punto un chiarimento ministeriale.

commento: praticamente un documento realizzato su pelle di pecora in un villaggio marocchino a valore legale......basta che sia tradotto in italiano....così gli extra possono detrasi tutta la tribù da cui provengono senza necessità di fornire dati precisi (quali codice fiscale...!!!)