Risultati da 1 a 2 di 2
  1. #1
    SENATORE di POL
    Data Registrazione
    05 Mar 2002
    Località
    Alessandria
    Messaggi
    23,784
     Likes dati
    2
     Like avuti
    10
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Come cambia la Costituzione della Repubblica Italiana

    dal quotidiano LIBERO di oggi

    " Regioni, Camere, premierato: cosa cambia
    di BARBARA ROMANO

    ROMA - Dopo sette mesi di scontri alla Camera, tre settimane di voto no- stop, vertici notturni, tavoli dei saggi, dispute e comitati tecnici, ieri, alle 14,15, è venuta alla luce la “ nuova Italia”. Così la Cdl ha battezzato la riforma federale dello Stato che ridisegna profondamente la seconda parte della Costituzione, non ancora buttata al secchio. Verrà archiviata nella prima legislatura successiva a quella che sarà in corso alla data di entrata in vigore del testo. Quindi, se tutto va bene, nel 2011. Sempre che il referendum confermativo si svolga dopo le politiche del 2006. Ma la nuova Costituzione entrerà pienamente a regime solo nel 2016, cinque anni dopo l’elezione del nuovo Senato . Questo prevedono le norme transitorie. Regioni È la “ devolution”, termine che il padre della riforma, Umberto Bossi, ha preso in prestito dalla Scozia ( da lui eletta a modello), a ridisegnare l’articolo 117 della Costituzione. Ora è lo Stato ad avere legislazione esclusiva su politica estera, immigrazione, rapporti con le confessioni religiose, organi istituzionali, sicurezza, difesa e forze armate, giustizia e previdenza sociale. Materie che resteranno quasi tutte di competenza nazionale, come la politica monetaria, la tutela del risparmio ( ma ora anche quella del credito) e quella della concorrenza, il sistema tributario, nonché quello valutario e contabile. Per ordine pubblico e sicurezza, lo Stato rimane il titolare, ma delega alle Regioni la gestione della “ polizia amministrativa locale e regionale”, che va ad affiancarsi alle polizie comunale e provinciale, senza però sovrapporsi nei compiti alle forze dell’ordine nazionali. Le materie che nel nuovo articolo 117 passano ai governatori regionali sono l’assistenza e l’organizzazione sanitaria, e quella scolastica. Entra nella Costituzione la Conferenza Stato- Regioni, che già esiste, per stabilire i pareri dei governatori sulle principali leggi di spesa, come la Finanziaria. C a m e ra Attualmente la Camera è composta da 630 deputati eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età. « Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei quanto stabilisce l’articolo 64. Inoltre, le loro deliberazioni e quelle del Parlamento « non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale » . La nuova Costituzione smonta il bicameralismo perfetto ( due Camere con eguali poteri): il nuovo Parlamento sarà composto da Camera dei deputati e Senato federale, decisamente più snelli. Ma la “ dieta” costituzionale sortirà i suoi effetti su Montecitorio solo nel 2011, quando i deputati scenderanno a 500 ( più tre parlamentari a vita) e quando basteranno 21 anni per essere eletti. Nella prossima legislatura, la Camera ospiterà addirittura 18 parlamentari in più: quelli della circoscrizione Estero. A Montecitorio i regolamenti dovranno essere adottati con « una maggioranza dei tre quinti » , che resta invece « assoluta » a Palazzo Madama. Senato federale È la “ Camera alta” il luogo dove il re s t y l i n g istituzionale è maggiormente visibile. Oggi sono 315 gli inquilini di Palazzo Madama che devono aver compiuto almeno 40 anni e sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Con la nuova Costituzione, il limite d’età per essere eletti al Senato scende a 25 anni, mentre resta invariato ( sempre 25) quello per diventare elettori. Il nuovo Senato federale sarà composto di “ soli” 252 parlamentari. Ridisegnato anche il sistema di votazione. Riguardo il “ numero legale” che rende valide le deliberazioni delle Camere, sarà necessario che sia presente la maggioranza dei loro componenti e che tali deliberazioni siano adottate a maggioranza dei presenti. Nel Senato federale, le votazioni non avranno valore se non saranno presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni. I senatori saranno eletti in ciascuna Regione contestualmente ai rispettivi consigli regionali. Ognuna ne dovrà eleggere almeno sei ( ma a regioni “ mignon” come il Molise o la Val d'Aosta ne spettano rispettivamente due e uno) che resteranno in carica fino alla proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione. Ai lavori del Senato parteciperanno, senza poter votare, rappresentanti di Regioni e autonomie locali. Ruolo del Parlamento Per superare l’attuale bicameralismo perfetto che attribuisce pari poteri alle due Aule, sarà limitato il numero di leggi per le quali è necessario il nulla osta conforme di entrambe le assemblee parlamentari. La Camera deciderà in via definitiva su disegni di legge in materie che il nuovo articolo 117 affida alla legislazione esclusiva dello Stato. Il Senato federale, invece, si occuperà dei disegni di legge riguardanti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie concorrenti. Dopo l’approvazione da parte di un’assemblea delle leggi di sua competenza, l’altra potrà però proporre modifiche, entro trenta giorni, sulle quali la prima deciderà in via definitiva. P re m i e ra t o L’attuale costituzione mette il Presidente del Consiglio a capo del governo. È nominato dal Presidente della Repubblica, che sceglie anche i ministri, su proposta del capo dell’esecutivo. Lungi dall’essere un premier all’inglese, oggi il capo dell’esecutivo è una sorta di “ primus inter pares ” e « dirige la politica del governo » , coordinando l’attività dei ministri. Poiché l’esecutivo si regge sul voto delle due Camere, deve perciò ricevere due voti di fiducia. Nella nuova carta costituzionale è invece il Primo ministro a prendere le redini del governo e le tiene assai più strette, visto che ne « determina » la politica generale. Ma soprattutto passa a lui la nomina e la revoca dei ministri. La sua candidatura, indicata sulla scheda elettorale, avviene in collegamento con i candidati deputati. In questo caso, quindi, non è più il Quirinale a scegliere il capo del governo, ma si limita a prendere atto dell’esito elettorale. In Ma sono previste anche norme di “ sfiducia costruttiva” per salvare una legislatura, se si forma una nuova maggioranza con un premier diverso. I deputati della maggioranza possono presentare una mozione di sfiducia ( sottoscritta almeno dalla maggioranza dei componenti la Camera) che deve indicare anche il nome del nuovo premier, il quale però dovrà incassare entro cinque giorni la fiducia della Camera sul suo programma. La nuova Costituzione prevede inoltre una specifica norma « anti- ribaltone » . Questa stabilisce che il premier si debba dimettere anche se una mozione di sfiducia viene bocciata grazie ai voti determinanti dei deputati che non fanno parte della maggioranza. In entrambi i casi, il presidente della Repubblica scioglierà le Camere e si andrà alle elezioni. Capo dello Stato Il Presidente della Repubblica oggi deve essere eletto dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione di tre delegati per ogni Regione e a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Eleggibile se ha 50 anni, il Capo dello Stato dura in carica sette anni, rappresenta l’unità nazionale, promulga le leggi, indice i referendum e le elezioni, ha il comando delle forze armate e presiede il Csm. Concede la grazia e il suo potere principale è quello di sciogliere il Parlamento, sentiti i presidenti delle Camere, qualora ve ne sia la necessità. La riforma federale cambia la base elettorale del Presidente della Repubblica che sarà eletto da un’Assemblea della Repubblica, costituita dalle due Camere, da governatori regionali e presidenti delle Provincie autonome. I rappresentanti delle Regioni aumentano in base alla popolazione. Nel quarto e quinto scrutinio il quorum si abbassa ai tre quinti dei componenti. Dalla quinta votazione in poi sarà sufficiente la maggioranza assoluta. Si abbassa l’età minima per accedere al Quirinale: 40 anni. E calano le prerogative di quella che nella “ vecchia” Costituzione rappresenta la prima carica dello Stato. La sua facoltà di scioglimento del Parlamento, infatti, diventa « tecnico » , cioè può sciogliere le Camere, ma solo su richiesta del premier o in caso di sfiducia. Tra i suoi nuovi poteri, la nomina dei presidenti delle Authority e del vicepresidente del Csm. Non c’è la prerogativa esclusiva sulla grazia, come alcuni partiti avrebbero voluto, che resta invariata, cioè vincolata alla sottoscrizione del Guardasigilli. Corte Costituzionale La Corte costituzionale oggi è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa. Il numero dei giudici della Suprema Corte resta invariato, ma salgono da cinque a sette quelli di nomina parlamentare: quattro al Senato federale e tre alla Camera. Altri quattro spettano al Capo dello Stato e altrettanti ai magistrati. Per i tre anni successivi alla scadenza dell’incarico, i giudici non potranno far parte del governo, del Parlamento, né ricoprire incarichi di nomina govern at i va . R e f e re n d u m Nel testo vigente, le leggi di revisione costituzionale non possono essere sottoposte a referendum popolare se nella seconda votazione vengono approvate con la maggioranza dei due terzi. Quando entrerà in vigore la devolution, invece, il referendum confermativo sarà sempre possibile, anche se la legge di riforma è stata approvata nella seconda votazione da entrambe le Camere con una maggioranza qualificata.
    "


    Cordiali saluti

  2. #2
    email non funzionante
    Data Registrazione
    03 Jun 2003
    Località
    Umbria. Dove regna "Il Capitale" oggi più spietatamente. Votano la guerra, parlano di pace... sinistra "radikale", sei peggio dell'antrace ! Breaking news: (ri)nasce il partito dell'insurrezione !
    Messaggi
    8,772
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Come cambia la Costituzione della Repubblica Italiana

    In Origine postato da Pieffebi
    (omissis...)
    Nella prossima legislatura, la Camera ospiterà addirittura 18 parlamentari in più: quelli della circoscrizione Estero.
    (omissis...)
    Come mai questa novità ? Sbaglio o i 18 seggi destinati ai deputati della circoscrizione estero erano già ottenuti decurtando il 25 % (155 seggi) proporziionale ?
    Come mai nella prossima legislatura saranno aggiunti anziché procedere similmente alla decurtazione della quota proporzionale ?

    Grazie.

 

 

Discussioni Simili

  1. Costituzione della Repubblica Teocratica Italiana
    Di E.Z.L.N. nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 28-06-09, 19:54
  2. Costituzione Della Repubblica Italiana
    Di Gianni.1 nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 4
    Ultimo Messaggio: 27-01-09, 14:24
  3. Nuova Costituzione della Repubblica Italiana
    Di oggettivista nel forum Fondoscala
    Risposte: 6
    Ultimo Messaggio: 12-08-08, 23:21
  4. Costituzione della Repubblica italiana
    Di leibniz76 nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 03-11-07, 23:38

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito