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  1. #1
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito quadro sinottico del pacchetto Carrie

    LEGENDA


    Ogni modifica è numerata e può costiture un emendamento a sè.


    Quando il testo RIENTRA rispetto al margine, allora c'è un punto con delle modifiche.
    Ci sono tre diverse fasi della modifica.

    Testo verde = Testo originale Liberamente
    Testo blu = Testo dell'emendamento

    Testo Viola= Testo Liberamente-Carrie



    TITOLO IV


    GARANZIE COSTITUZIONALI

    Sezione I - La Corte Costituzionale



    Art. 50

    E’ Istituita la Corte Costituzionale di Politicainrete, che svolgerà le proprie funzioni nell’apposito Forum Corte Costituzionale.
    MODIFICA 1

    Art. 51

    La Corte Costituzionale è composta da 5 membri il cui mandato avrà durata di 9 (?) mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dal Procuratore Generale e, in caso di assenza, vacanza, astensione, ricusazione dal Vice-Procuratore .
    All'articolo 51 le parole "dal procuratore" e "dal vice-procuratore generale" sono sostituite dalle parole "dall'avvocato ed "dall'avvocato generale sostituto"
    Art. 51
    La Corte Costituzionale è composta da 5 membri il cui mandato avrà durata di 9 (?) mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'avvocato e, in caso di assenza, vacanza, astensione, ricusazione dall'avvocato generale sostituto.

    Art. 52

    Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri della Corte Costituzionale i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.

    MODIFICA 2
    Art. 53
    I membri della Corte Costituzionale e l’Avvocato Generale vengono eletti tra i forumisti che abbiano raggiunto i 500 messaggi dai cittadini di Politicainrete.net che abbiano maturato gli stessi requisiti elettorali stabiliti per le elezioni politiche.
    I due distinti thread di voto , relativi all’elezione dei magistrati giudicanti e di quelli inquirenti, sono aperti dall’Amministrazione di Politicainrete.net e la procedura elettorale ha durata di ore settantadue, con il metodo del sondaggio.
    Le elezioni si apriranno la prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà legislatura. La data è individuata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di Politicainrete dal Presidente di Politicainrete.net entro trenta giorni dalla data del proprio insediamento.
    Nel trentesimo giorno precedente al voto il Presidente di Politicainrete.net convoca i comizi elettorali. Le candidature vanno presentate in apposito thread entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente al voto.
    Vengono eletti Magistrati giudicanti della Corte Costituzionale i primi cinque candidati più votati nel relativo thread . Viene eletto Procuratore generale il primo candidato più votato nel thread dedicato alla magistrature inquirente, mentre il secondo più votato sarà nominato Vice Procuratore generale.
    All'articolo 53 le parole "dei magistrati giudicanti e di quelli inquirenti" sono sostituite dalle parole "dei giudici e degli avvocati generale e sostituto."
    Art. 53
    I membri della Corte Costituzionale e l’Avvocato Generale vengono eletti tra i forumisti che abbiano raggiunto i 500 messaggi dai cittadini di Politicainrete.net che abbiano maturato gli stessi requisiti elettorali stabiliti per le elezioni politiche.
    I due distinti thread di voto , relativi all’elezione dei magistrati giudicanti e dei giudici e degli avvocati generale e sostituto, sono aperti dall’Amministrazione di Politicainrete.net e la procedura elettorale ha durata di ore settantadue, con il metodo del sondaggio.
    Le elezioni si apriranno la prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà legislatura. La data è individuata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di Politicainrete dal Presidente di Politicainrete.net entro trenta giorni dalla data del proprio insediamento.
    Nel trentesimo giorno precedente al voto il Presidente di Politicainrete.net convoca i comizi elettorali. Le candidature vanno presentate in apposito thread entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente al voto.
    Vengono eletti Magistrati giudicanti della Corte Costituzionale i primi cinque candidati più votati nel relativo thread . Viene eletto Procuratore generale il primo candidato più votato nel thread dedicato alla magistrature inquirente, mentre il secondo più votato sarà nominato Vice Procuratore generale.

    Art. 54

    I membri della Corte e l’Avvocato Generale possono essere rimossi dal Congresso per gravissimi motivi a maggioranza dei 3/4 dei votanti . Essi decadono dall’incarico anche per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, mancata partecipazione alle attività della Corte per 30 giorni, o banno operato dall’Amministrazione. In sostituzione del magistrato decaduto viene cooptato il primo tra i candidati non eletti.

    MODIFICA 3
    Art. 55
    Le decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno tre dei cinque membri.
    All'articolo 55 le parole "Le decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno tre dei cinque membri." sono sostituite da "La Corte Costituzionale può prendere una decisione a condizione che siano presenti e votino per essa, anche eventualmente con astensione esplicita, almeno tre dei cinque giudici. La Corte assume ogni decisione sui ricorsi con il voto della maggioranza. Nel caso di parità il ricorso si considera respinto. Nel caso vi sia parità su di un ricorso riunito, originariamente duplice, presentato da entrambe le parti coinvolte nel giudizio la legge sul Regolamento della Corte ne regola l'esito."
    Art. 55
    La Corte Costituzionale può prendere una decisione a condizione che siano presenti e votino per essa, anche eventualmente con astensione esplicita, almeno tre dei cinque giudici. La Corte assume ogni decisione sui ricorsi con il voto della maggioranza. Nel caso di parità il ricorso si considera respinto. Nel caso vi sia parità su di un ricorso riunito, originariamente duplice, presentato da entrambe le parti coinvolte nel giudizio la legge sul Regolamento della Corte ne regola l'esito.

    Sezione II - L' indipendenza del giudiziario


    MODIFICA 4
    Art. 56
    I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.
    all'articolo 56 le parole "i giudici" sono sostituite da "i giudici, singolarmente e come collegio," dopo la parola "giustizia" sono aggiunte le parole ", anche con le proprie dimissioni prima dell'emissione di una sentenza per la quale sia già stato aperto il procedimento,", dopo la parola ricorrente sono aggiunte le parole "a pena di segnalazione da parte di chiunque all'Amministrazione di POL perchè prenda ogni opportuno provvedimento del caso."
    Art. 56
    I giudici, singolarmente e come collegio, sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia, anche con le proprie dimissioni prima dell'emissione di una sentenza per la quale sia già stato aperto il procedimento, al ricorrente, a pena di segnalazione da parte di chiunque all'Amministrazione di POL perchè prenda ogni opportuno provvedimento del caso.
    Art. 57
    Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.

    MODIFICA 5
    Art. 58
    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, che comporterebbe immediata decadenza.
    All'articolo 58 le parole "che comporterebbe immediata" sono sostituite dalle parole "a pena di"
    Art. 58
    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, a pena di decadenza.
    Sezione III - Il Presidente della corte

    Art. 59

    La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.

    Art. 60

    In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.

    Art. 61

    Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte a maggioranza.

    Sezione IV - Competenze della corte.




    MODIFICA 6
    Art. 62
    Competenze relative al Forum Transatlantico : La Corte Costituzionale valuta i ricorsi sull’incostituzionalità delle leggi o sulle violazioni delle leggi ordinarie da parte degli attori del gioco secondo quanto disposto dalla Costituzione vigente.
    all'articolo 64 dopo la parola "ordinarie" sono aggiunte le parole "e dei regolamenti"
    Art. 62
    Competenze relative al Forum Transatlantico : La Corte Costituzionale valuta i ricorsi sull’incostituzionalità delle leggi o sulle violazioni delle leggi ordinarie e dei regolamenti da parte degli attori del gioco secondo quanto disposto dalla Costituzione vigente.

    Sezione V - Requisiti per adire la Corte.


    MODIFICA 7
    Art. 63
    Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno cinquecento messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso ciascun Congressista e il Presidente di Politicainrete.net.
    All'articolo 63 la parola "ufficiali" è sostituita con "apicali", la parola "un" prima di partito è sostituita con "ogni"
    Art. 63
    Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno cinquecento messaggi o i responsabili apicali di ogni partito. Possono, altresì, proporre ricorso ciascun Congressista e il Presidente di Politicainrete.net.
    MODIFICA 8
    Art. 64
    Il Regolamento interno prevede le forme , i limiti circa la manifesta infondatezza, per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
    All'articolo 64 le parole "il regolamento interno prevede" sono sostituite con "Il Regolamento interno della Corte, adottato con legge ordinaria dalla Camera dei Deputati e conforme alla costituzione, prevede"
    Art. 64
    Il Regolamento interno della Corte, adottato con legge ordinaria dalla Camera dei Deputati e conforme alla costituzione, prevede le forme, i limiti circa la manifesta infondatezza, per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
    MODIFICA 9
    Sezione VI - I poteri del Procuratore Generale
    Al titolo della sezione VI la parola "Procuratore" è sostituita con la parola "Avvocato"
    Sezione VI - I poteri dell'Avvocato Generale

    Art. 65

    In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità tutta alla corretta applicazione del diritto.


    MODIFICA 10
    Art. 66
    In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere, le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Congresso, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni del Congresso e del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.
    all'articolo 66 la parola "congresso" è sostituita con "camera dei deputati"
    Art. 66
    In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere, le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Congresso, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni della Camera dei Deputati e del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.

    MODIFICA 11
    Art. 67
    Nessuna fra le istituzioni elencate al comma 4 ( verificare se è corretto), a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze salvo che tramite l'Avvocato, le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.
    all'articolo 67 le parole "al comma 4" sono sostituite dalle parole "all'articolo 60"
    Art. 67

    Nessuna fra le istituzioni elencate all'articolo 60 a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze salvo che tramite l'Avvocato, le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.
    MODIFICA 12
    Art. 68
    Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia evidente grave conflitto di interesse con una parte, o coincida con essa, del ricorso egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.
    all'articolo 68 le parole "ai sensi del comma 4 e" sono soppresse
    Art. 68
    Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia evidente grave conflitto di interesse con una parte, o coincida con essa, del ricorso egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.

    Sezione VII - Le sentenze della corte.


    MODIFICA 13
    Art. 69
    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
    L'articolo 69 è sostituito dal seguente"Art. 69
    La Corte Costituzionale può decidere di:
    a- dichiarare l'incostituzionalità di una norma di legge o di atto avente forza di legge.
    b- annullare qualsiasi atto amministrativo delle istituzioni viziato da violazione di legge
    c- dichiarare la censura costituzionale di un organo per una violazione di legge commessa, se tale potere è previsto dalla normativa che regola quell'organo e con gli effetti da essa previsti.
    d- disporre ogni effetto costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche per la risoluzione di controversie, interne a partiti e associazioni o relative al rapporto fra di essi, sui simboli e altre produzioni intellettuali, sugli incarichi o sulla presentazione delle liste elettorali
    Ogni decisione della Corte deve essere prevista dalla Costituzione, regolata dalla legge, adottata con votazione ed emessa con sentenza."
    Art. 69
    La Corte Costituzionale può decidere di:
    a- dichiarare l'incostituzionalità di una norma di legge o di atto avente forza di legge.
    b- annullare qualsiasi atto amministrativo delle istituzioni viziato da violazione di legge
    c- dichiarare la censura costituzionale di un organo per una violazione di legge commessa, se tale potere è previsto dalla normativa che regola quell'organo e con gli effetti da essa previsti.
    d- disporre ogni effetto costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche per la risoluzione di controversie, interne a partiti e associazioni o relative al rapporto fra di essi, sui simboli e altre produzioni intellettuali, sugli incarichi o sulla presentazione delle liste elettorali
    Ogni decisione della Corte deve essere prevista dalla Costituzione, regolata dalla legge, adottata con votazione ed emessa con sentenza.
    MODIFICA 14
    Art. 70
    Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi moderatore. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
    L'articolo 70 è sostituito dal seguente "Art. 70

    Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di norma di legge o di atti aventi forza di legge o annulla atti amministrativi essi cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
    Quando la Corte dispone la risoluzione di controversie di cui al punto d dell'articolo 69 può stabilire, ove non previsto dalla legge ordinaria, il tipo, l'intensità e la durata delle sanzioni necessarie, proporzionali ed indispensabili al perseguimento di tale risoluzione
    Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi moderatore. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione."
    Art. 70
    Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di norma di legge o di atti aventi forza di legge o annulla atti amministrativi essi cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
    Quando la Corte dispone la risoluzione di controversie di cui al punto d dell'articolo 69 può stabilire, ove non previsto dalla legge ordinaria, il tipo, l'intensità e la durata delle sanzioni necessarie, proporzionali ed indispensabili al perseguimento di tale risoluzione
    Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi moderatore. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

    Sezione VIII - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.




    Art. 71

    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, presentati alla Camera dei Deputati dal Governo o dai Deputati stessi, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento interno alla stessa Camera.

    MODIFICA 15
    Art. 72
    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno dieci Deputati.
    All'articolo 72 le parole ", compresi quelli del Governo" sono sostituite dalle parole ", esclusi quelli di iniziativa del Governo"
    Art. 72
    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, esclusi quelli di iniziativa del governo, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno dieci Deputati.
    MODIFICA 15
    Art. 73
    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Camera hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.
    Il Senato può solo approvare e respingere ma non può emendare.
    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà alla Camera dei Deputati dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.
    All'articolo 73 le parole "hanno bisogno di una seconda approvazione al senato" sono sostituite dalle parole "sono sottoposti a ratifica del Senato con votazione a maggioranza semplice.", le parole "Il Senato può solo approvare e respingere ma non può emendare."sono sostituite dalle parole "Il Senato non può emendare i disegni di legge sottoposti a ratifica."
    Art. 73
    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Camera sono sottoposti a ratifica del Senato con votazione a maggioranza semplice.
    Il Senato non può emendare i disegni di legge sottoposti a ratifica.
    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà alla Camera dei Deputati dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.

    Art. 74

    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza speciale dei due terzi dei presenti.


    Numeri

    il testo Liberamente originale era di 6932 caratteri (spazi esclusi)
    il testo Liberamente-Carrie è di 8797 caratteri (spazi esclusi)
    la differenza fra i due testi ammonta a 1865 caratteri

    Il numero di articoli è invariato.


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  2. #2
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    Predefinito Rif: quadro sinottico del pacchetto Carrie

    Rivolgo quattro domande ai critici delle norme del pacchetto (rivolte come ben noto alla soluzione dei problemi che ho elencato nel PVT inviato ai deputati) e a chi ancora non le ha commentate

    1) leggendo il quadro sinottico, confermate le obiezioni mosse in precedenza? ne fate di nuove?

    2) ritenete che 1865 caratteri in più siano troppi? sareste disposti ad accettare un pacchetto equivalente dal punto di vista sostanziale se io riuscissi a ridurre la differenza a ZERO?

    3) ci sono già oggi i margini per una riduzione notevole del numero degli articoli del titolo IV, emendato o meno, ritenete che se nel pacchetto li si riducesse la cosa potrebbe essere più accettabile?

    4) molte di queste modifiche sono semplicissimo buonsenso, ma il fatto che fossero un "pacchetto" ha messo in allarme molti, vorreste per favore indicare (usando i numeri) se alcune di queste modifiche potrebbero essere di vostro gradimento?
    Ultima modifica di Ronnie; 05-11-09 alle 15:39
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  3. #3
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    Predefinito Rif: quadro sinottico del pacchetto Carrie

    N.B. Le modifiche 1, 2 e 9

    sono obbligatoriamente collegate, o tutte o nessuna


    Le modifiche 13 e 14 sono anch'esse collegate
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    Predefinito Rif: quadro sinottico del pacchetto Carrie

    Pacchetto carrie, versione 2

    gli emendamenti sono stati migliorati e meglio suddivisi.
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  5. #5
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    EMENDAMENTO 1
    Art. 51 La Corte Costituzionale è composta da 5 membri il cui mandato avrà durata di 9 (?) mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dal Procuratore Generale e, in caso di assenza, vacanza, astensione, ricusazione dal Vice-Procuratore .
    L'articolo 51 è sostituito dal seguente: "Art. 51 La Corte si compone di 5 membri con mandato di 9 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale e, in caso di assenza, astensione o ricusazione dall'Avvocato Generale Sostituto."
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    EMENDAMENTO 2

    Art. 53
    I membri della Corte Costituzionale e l’Avvocato Generale vengono eletti tra i forumisti che abbiano raggiunto i 500 messaggi dai cittadini di Politicainrete.net che abbiano maturato gli stessi requisiti elettorali stabiliti per le elezioni politiche.
    I due distinti thread di voto , relativi all’elezione dei magistrati giudicanti e di quelli inquirenti, sono aperti dall’Amministrazione di Politicainrete.net e la procedura elettorale ha durata di ore settantadue, con il metodo del sondaggio.
    Le elezioni si apriranno la prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà legislatura. La data è individuata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di Politicainrete dal Presidente di Politicainrete.net entro trenta giorni dalla data del proprio insediamento.
    Nel trentesimo giorno precedente al voto il Presidente di Politicainrete.net convoca i comizi elettorali. Le candidature vanno presentate in apposito thread entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente al voto.
    Vengono eletti Magistrati giudicanti della Corte Costituzionale i primi cinque candidati più votati nel relativo thread . Viene eletto Procuratore generale il primo candidato più votato nel thread dedicato alla magistrature inquirente, mentre il secondo più votato sarà nominato Vice Procuratore generale.
    L'articolo 53 è sostituito dal seguente: "Art. 53 I membri della Corte Costituzionale e l’Avvocato Generale sono eletti, tra i forumisti che hanno 500 post, dai cittadini di Politicainrete.net che hanno diritto di voto alle elezioni politiche.
    Due thread di voto
    con il metodo del sondaggio, relativi all’elezione dei giudici e degli avvocati generale e sostituto, sono aperti dall’Amministrazione di Politicainrete.net.
    La procedura elettorale dura settantadue ore.

    Le elezioni si aprono la prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà legislatura.

    La data è individuata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dal Presidente di Politicainrete.net entro trenta giorni dalla data del proprio insediamento.

    Nel trentesimo giorno precedente al voto il Presidente di Politicainrete.net convoca i comizi elettorali.

    Le candidature sono presentate in apposito thread entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente al voto.

    Vengono eletti Magistrati giudicanti della Corte Costituzionale i primi cinque candidati più votati nel relativo thread.

    Viene eletto Avvocato Generale il primo candidato più votato nel thread dedicato all'avvocatura; viene eletto
    Avvocato Generale Sostituto il secondo più votato."
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  7. #7
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    EMENDAMENTO 3
    Art. 55
    Le decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno tre dei cinque membri.
    L'articolo 55 è sostituito dal seguente "Art. 55 La Corte Costituzionale può prendere una decisione a condizione che siano presenti e votino per essa, anche eventualmente con astensione esplicita, almeno tre dei cinque giudici. La Corte assume ogni decisione sui ricorsi con il voto della maggioranza. Nel caso di parità il ricorso si considera respinto. Nel caso vi sia parità su di un ricorso riunito, originariamente duplice, presentato da entrambe le parti coinvolte nel giudizio la legge sul Regolamento della Corte ne regola l'esito."
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    EMENDAMENTO 4
    Art. 56I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.
    all'articolo 56 le parole "i giudici" sono sostituite da "i giudici, singolarmente e come collegio," dopo la parola "giustizia" sono aggiunte le parole ", anche con le proprie dimissioni prima dell'emissione di una sentenza per la quale sia già stato aperto il procedimento,", dopo la parola ricorrente sono aggiunte le parole "a pena di segnalazione da parte di chiunque all'Amministrazione di POL perchè prenda ogni opportuno provvedimento del caso."
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    EMENDAMENTO 5
    Art. 58
    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, che comporterebbe immediata decadenza.
    L'articolo 58 è sostituito dal seguente "Art. 58 L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, a pena di decadenza."
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    EMENDAMENTO 6
    Art. 2
    Competenze relative al Forum Transatlantico : La Corte Costituzionale valuta i ricorsi sull’incostituzionalità delle leggi o sulle violazioni delle leggi ordinarie da parte degli attori del gioco secondo quanto disposto dalla Costituzione vigente.
    all'articolo 64 dopo la parola "ordinarie" sono aggiunte le parole "e dei regolamenti"
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