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  1. #1
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    Predefinito “una fattispecie di danno……….., finalizzata all’emarginazione del lavoratore”.

    stavo facendo una ricerca sul tema - Mansioni, demansionamenti, trasferimenti e mobbing - e ho trovato uno studio/Incontro di studi sul tema:Controversie di lavoro ed onere della provasvoltosi a Roma, 25-27 giugno 2007 con relatore MARIA CASOLA del quale successivamente riportero il link per scaricare l'intera conferenza in pdf.
    Di seguito riporterò un breve estratto di una delle tante pratiche (che hanno le finalità sopra indicate) molto in voga in questi tempi,dove il datore di lavoro non facendo ricorso alla cassa integrazione persegue altre strade...
    La mia domanda èome mai,non se ne parla? come mai c'è questa "cortina fumogena" che copre queste pratiche? non è forse il caso che una politica e una società molto attenta ai diritti dei "nuovi italiani" e ad altre categorie,non batte ciglio,o peggio ancora finge di non vedere!?
    "chi è sicuro del valore della propria causa non sente il bisogno della sua vittoria: il valore della causa ne segna già il trionfo"

  2. #2
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    Predefinito Rif: “una fattispecie di danno……….., finalizzata all’emarginazione del lavoratore”.

    http://appinter.csm.it/incontri/relaz/14644.pdf
    questo è il link per scaricare i contenuti della conferenza
    CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
    Nona Commissione - Tirocinio e Formazione Professionale
    Incontro di studi sul tema:
    Controversie di lavoro ed onere della prova
    Roma, 25-27 giugno 2007

    MARIA CASOLA

    ovviamente,la scelta della fonte è del tutto occasionale,legata al principio della conoscenza,indipendentemene da questo,penso che chi fosse interessato al tema o è in situazioni che rientrano in questi casi,può trarre parecchi spunti interessanti
    "chi è sicuro del valore della propria causa non sente il bisogno della sua vittoria: il valore della causa ne segna già il trionfo"

  3. #3
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    Predefinito Rif: “una fattispecie di danno……….., finalizzata all’emarginazione del lavoratore”.

    Questo è uno dei casi più in voga come pratica per destabilizzare il lavoratore in questo periodo - non lo dico io - lo è nei fatti.ciao

    [4. Trasferimenti
    4.1 Elementi della fattispecie
    Il primo comma, ultimo periodo, dell'art. 2103 c.c. (come sostituito dall'art. 13 della legge 20
    maggio 1970, n. 300) dispone che il lavoratore "non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
    Dette ragioni costituiscono i presupposti sostanziali tipizzati dal legislatore per il legittimo esercizio
    del potere di trasferimento. Sul punto si ritiene che, anche alla luce dell’art.41, 1° co., Cost., il
    controllo giudiziale sulla correttezza sostanziale del provvedimento datoriale, non possa estendersi
    all’opportunità e/o all’adeguatezza della scelta datoriale, ma si riduce ad un sindacato sulla
    esistenza delle condizioni richieste dalla legge e del nesso di causalità tra queste ed il trasferimento.
    Pertanto resta insindacabile, ad esempio, la scelta tra più soluzioni organizzative, tutte ugualmente
    ragionevoli.
    La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, aveva tradizionalmente interpretato tale norma in
    senso strettamente letterale, ritenendo che lo garanzie ivi previste competessero al lavoratore
    spostato dall'una ad altra unità produttiva, senza riguardo alla zona nella quale fosse ubicata l'unità
    di destinazione 117.
    Di recente, si è invece statuito che la tutela predisposta dall'articolo 2103 del C.c. ha una portata
    non limitata al trasferimento da un'unità produttiva a un'altra; essa, infatti, va al di là della
    considerazione dei soli interessi familiari e sociali legati a un determinato territorio e ha come scopo
    principale quello di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere il complesso di relazioni
    interpersonali e affettive che lo legano a un determinato complesso produttivo. Detta tutela,
    pertanto, troverebbe applicazione non solo nel passaggio da un'unità produttiva a un'altra (anche
    nell'ambito dello stesso comune), ma anche quando sia disposto uno spostamento territoriale delle
    prestazioni lavorative del dipendente da una ad altra zona, a prescindere dall'unità produttiva
    dell'impresa alla quale dette prestazioni risultino imputate, quando comporti disagi personali e
    familiari dovuti al cambio del luogo di lavoro ed eventualmente di residenza 118.
    Poiché la legge pone solo un onere di giustificazione sostanziale, sono assoggettate al principio
    generale della liberta' di forma sia la comunicazione del trasferimento del lavoratore - cui non e'
    applicabile la disposizione di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - sia
    la richiesta dei motivi e la relativa risposta, che non postulano per legge alcun requisito formale119.
    Insorge l’obbligo formale di motivazione, in applicazione analogica dell'art. 2 l. n. 604 del 1966,
    solo ove il lavoratore ne faccia tempestiva richiesta nel termine di otto giorni dalla comunicazione
    del trasferimento; tale richiesta e la sua evasione da parte del datore di lavoro non postulano peraltro alcun requisito formale, sicché la tardività della comunicazione scritta dei motivi del provvedimento
    (dopo oltre cinque giorni dalla suddetta richiesta) non incide sull'efficacia del trasferimento ove per "unità produttiva" si intende una "articolazione autonoma dell'azienda avente, sotto il profilo
    funzionale o finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale":
    vedi Cass. n. 6413 del 1993, Cass. n. 5892 del 1999, Cass. n. 9636 del 2000.

    118“ La giurisprudenza della Corte, invero, non dubita che la nozione di "trasferimento" implichi il
    mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ancorché abbia anche utilizzato la nozione di unità produttiva di cui all'art. 35, cit., per escludere in qualche caso che, pur in presenza di mutamento del luogo di esecuzione, fosse configurabile "trasferimento", ove attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, con riguardo ad articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa”, così Cass. N. 11103/2006. V. anche Cass. 5892/1999; 5153/1999; 29/07/2003, n.11660; 15761 del 2002.
    119 Cass. 14 giugno 1999, n. 589233 motivi stessi risultino tempestivamente comunicati al dipendente in forma orale nel corso di un colloquio
    120 Quanto, poi, al pubblico impiego, l’art. 2 d.lgs. 165/01 stabilisce che “i rapporti di lavoro dei
    dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
    del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve
    le diverse disposizioni contenute nel presente decreto”.
    Tra le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile è contenuto l’art. 2103 c.c citato
    che, per la mancata previsione di norme nel D.Lgs. 165/01 ovvero nella contrattazione collettiva
    incompatibili con la disciplina del trasferimento delineato nel codice civile, appare applicabile
    anche nel caso di specie
    121.Circa il pubblico impiego, può giusto ritornare utile sapere che il trasferimento del dipendente
    dovuto ad incompatibilità ambientale, trovando la sua causa nello stato di disorganizzazione e
    disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive
    (previste dall'art. 2103 c.c.), piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari122;
    con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento, appunto,
    prescinde dalla colpa (in senso lato) del lavoratore trasferito, come dall'osservanza di qualsiasi altra
    garanzia sostanziale o procedimentale, che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.

    4.2 Oneri della prova
    L'art. 2103 c.c. subordinando la legittimità del trasferimento del lavoratore alla sussistenza di
    comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, postula non solo l'effettiva esistenza di
    queste ultime, ma anche la loro controllabilità da parte del lavoratore destinatario del
    provvedimento (sia pur non richiedendosi la loro contestuale comunicazione) e l'onere per il
    datore di lavoro di offrire la prova in caso di controversia 123.
    Invero, quando il “legittimo esercizio del potere del datore di lavoro è condizionato.. ad una
    giustificazione, l’onere della prova di quest’ultima, a prescindere da eventuali disposizioni espresse
    confermative, grava sempre sul datore di lavoro. Si tratta, infatti, di una fattispecie complessa in cui
    l’obbligo di non fare riguarda l’atto, la cui esistenza deve quindi essere provata dal lavoratore
    creditore, ma con una eccezione legittimante (la giustificazione )”124.
    Secondo i principi già sopra delineati, naturalmente il lavoratore ha il previo onere di contestare la
    legittimità del trasferimento, deducendo specifici motivi di illegittimità dello stesso ed
    offrendosi di provarli.
    In tal caso, il datore di lavoro non potrebbe limitarsi a negare la sussistenza dei motivi allegati
    da controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive
    che hanno determinato il provvedimento125.
    120 Cass.,03-03-1994, 2095/1994. Per la legittimità del rifiuto di prendere servizio in una nuova sede di lavoro, in località molto lontana, Cass. N. 5444/2002.
    121 Così da ultimo Cass. n. 11103/2006.
    122Cass. n. 5320/2006; 17786 del 2002, 3525 del 2001, 3207 del 1998, 3889 del 1989, 5339 del 1987, 832 del 1975
    123 Cass., 11400/1998; 4 aprile 1990 n. 2772; Cass. 26.1.1995 n. 909; Cass. 25.5.1996 n. 4823; cfr.
    anche, sull'onere della prova a carico del datore di lavoro, Cass. nn.9276/87 e 6400/87.
    124 Vallebona, Gli oneri di allegazione e di prova nelle azioni fondate sull’inadempimento del datore di lavoro, in Diritto del lavoro, 2002, I, 257.
    125 Con la ulteriore conseguenza che il giudice del merito, investito della questione della dedotta
    illegittimità del trasferimento, deve comunque estendere la propria indagine a tutte le ragioni addotte dal datore di lavoro e non limitarsi ad esaminare i soli motivi di illegittimità dedotti dal lavoratore, al fine di accertare la legittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 2103 c.c. e di eventuali norme contrattuali collettive che integrano la disciplina della fattispecie.
    34 Diversamente, costante principio giurisprudenziale, affermato in tema di licenziamento, ed
    egualmente valido in materia di trasferimento, secondo cui l'onere della prova del carattere
    ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e puo' essere
    assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza
    l'intento di rappresaglia il quale intento - e' opportuno ricordarlo, derivandone una particolare
    gravita' degli oneri probatori per il lavoratore che ne e' gravato - deve avere avuto efficacia
    determinativa esclusiva della volonta' del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti
    rilevanti ai fini della configurazione di un provvedimento legittimo126. Tutto cio' si riflette, sul
    piano processuale, nella necessita' per il lavoratore che in ricorso indichi elementi idonei a
    individuare la sussistenza di un rapporto di causalita' fra le circostanze pretermesse e l'asserito
    intento di rappresaglia127.
    126 Cass. 26 maggio 2001, n. 7188; 1 febbraio 1988, n. 868; 8 luglio 1988, n. 4445; 18 novembre 1997, n.
    11464
    127 Cass. 23 agosto 1996, n. 7768.
    Ultima modifica di peter from milan; 06-11-09 alle 10:24
    "chi è sicuro del valore della propria causa non sente il bisogno della sua vittoria: il valore della causa ne segna già il trionfo"

  4. #4
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    Predefinito Rif: “una fattispecie di danno……….., finalizzata all’emarginazione del lavoratore”.

    Il lavoratore, specie se Italiano, è una categoria non più 'di moda', a 'destra' come a 'sinistra' (ormai le due facce del mondialismo capitalista) e quindi sarà sempre peggio in futuro, non c'è dubbio.
    Tra mobbing, minacce, licenziamenti,
    Il problema, però, è che hanno troppo individualizzato il cittadino, manca la solidarietà, c'è troppo menefreghismo ('l'importante è che non tocchi a me..') e quindi dall'alto fanno tutto quello che vogliono, senza incontrare resistenza....

    Ormai per difendere i propri Diritti (ormai validi solo per le èlites e per i loro pupazzi) bisogna incappucciarsi (e questa la dice lunga sul reale stato della 'democrazia' e della 'libertà' nella nostra Nazione per chi non ha soldi):

    SI OPPONGONO AI 237 LICENZIAMENTI, MA HANNO PAURA DI RITORSIONI

    RESISTENZA NAZIONALE

    SMASH CAPITALISM!

 

 

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