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Risultati da 1 a 9 di 9
  1. #1
    Obama for president
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    Angry la corte costituzionale ci ruba il diritto di voto

    NO A REFERENDUM ABROGAZIONE TOTALE, SI AD ALTRI
    Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Inammissibile il referendum di abrogazione totale della legge sulla procreazione assistita, ammissibili gli altri quattro quesiti di abrogazione parziale del provvedimento. E' la decisione della Corte Costituzionale, che ha deciso di 'bocciare' soltanto uno dei cinque quesiti referendari proposti, quello sostenuto dai Radicali e dall'associazione 'Luca Coscioni' per cancellare tout-court la legge. (segue)

  2. #2
    I Have a Dream
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    Questo referendum è a mio avviso una delle battaglie radicali più importanti... Personalmente mi piacerebbe partecipare attivamente al success di questa campagna...

    Cordialità
    Se vuoi amarmi, amami per null'altro che l'amore stesso.
    Non dire mai " io l'amo per il suo sorriso, il volto, il modo di parlare " perchè queste cose col tempo possono cambiare, o cambiare per te.

  3. #3
    Liberale
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    Domanda indiscreta? Ma per quale ragione un quesito può essere escluso oltre al problema di errori procedurali?

  4. #4
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    Se è anticostituzionale, se abroga una legge ritenuta necessaria (ad esempio la legge elettorale: non si può restare senza), e per un numero indefinito di altri motivi molto ai limiti della costituzione.

  5. #5
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    Predefinito A liberale ed ai curiosi

    In origine postato da Liberale
    Domanda indiscreta? Ma per quale ragione un quesito può essere escluso oltre al problema di errori procedurali?
    La valutazione prima facie circa l’ammissibilità di un quesito referendario tendente all’abrogazione totale della legge 19 febbraio 2004, n. 40, va condotta alla stregua di un doppio parametro: a) il parametro normativo, quale risulta dalla lettera dell’art. 75, comma 2, Cost., dove si trovano elencate le ragioni di inammissibilità del referendum; b) il parametro giurisprudenziale, quale si è via via configurato attraverso le numerose pronunzie della Corte costituzionale in questo campo, dalla prima decisione sul divorzio (sentenza n. 10 del 1972) all’ultima sul c.d. “lodo Schifani” (sentenza n. 25 del 2004).
    a) La disposizione costituzionale elenca tre distinte cause d’inammissibilità dell’abrogazione popolare: le leggi tributarie e di bilancio; quelle di amnistia e d’indulto; quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Tali cause d’inammissibilità vanno considerate di stretta interpretazione, e dunque insuscettibili di applicazione analogica al di fuori dei casi testualmente previsti, in base a un triplice argomento: a1) per il linguaggio adoperato dal costituente, poiché l’art. 75 Cost. – a differenza di quasi tutte le altre norme costituzionali – non ricorre a espressioni indeterminate o a “concetti valvola”, ma individua in modo univoco e preciso le fattispecie sottratte a referendum; a2) perché le leggi richiamate dall’art. 75 Cost. compongono un elenco particolarmente circoscritto, ancora una volta a differenza di altre disposizioni costituzionali inclusive o preclusive, com’è ad esempio quella contenuta nell’art. 72, comma 4, Cost.; a3) per ragioni generali e sistematiche, derivanti dalla collocazione del referendum nel sistema delle fonti e dal suo legame con il principio della sovranità popolare, di cui costituisce un’espressione tra le più significative, ed anzi forse la maggiore. In altre parole, regola è il referendum, o meglio l’abrogabilità di ogni legge ordinaria dello Stato per effetto di una consultazione popolare; eccezione l’inabrogabilità (G. Silvestri, Il popolo sotto tutela: garanzia formale e criterio di ragionevolezza nella conformazione giurisprudenziale del diritto al referendum, in Aa.Vv., Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, Milano 1998, pagg. 230 ss.; A. Ruggeri e A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino 2001, pag. 392). Da qui un canone ermeneutico che impone la massima cautela ove s’intenda escludere l’ammissibilità di una richiesta di referendum presentata dai soggetti indicati nell’art. 75 Cost.
    b) Tuttavia – com’è ampiamente noto – la giurisprudenza costituzionale ha introdotto ulteriori cause d’inammissibilità del referendum abrogativo, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, stabilendo che la richiesta vada rigettata quando essa investa una eterogenea pluralità di disposizioni legislative, carenti di una matrice razionalmente unitaria; o ancora quando la legge sia dotata di «copertura» costituzionale; o infine quando si tratti di disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente vincolato, nel senso che esse attuano un precetto della Costituzione nell’unico modo possibile e consentito (T. Martines, Diritto costituzionale, Milano 2000, pag. 327). Tale sentenza ha poi dato la stura a una giurisprudenza quantomai ondivaga ed incerta, spesso contraddittoria, e dunque sostanzialmente imprevedibile nei suoi singoli sviluppi; ciò che peraltro viene ormai riconosciuto da tutta la dottrina costituzionalistica, senza eccezione alcuna (v. in ultimo A. Barbera e A. Morrone, La Repubblica dei referendum, Bologna 2003, pag. 243, nonché R. Bin, Potremmo mai avere sentenze sui referendum del tutto soddisfacenti?, in «Giur. cost.», 2000, pagg. 222 ss.).
    (Estratto dal parere pro veritate del Prof. Michele Ainis sul quesito referendario di abrogazione totale della l. n. 40 del 2004 in www.radicali.it 19 marzo 2004)

  6. #6
    Liberale
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    In origine postato da Sir Demos
    Questo referendum è a mio avviso una delle battaglie radicali più importanti... Personalmente mi piacerebbe partecipare attivamente al success di questa campagna...

    Cordialità
    Potresti dar vita ad un Comitato per il SI' ai Referendum.

  7. #7
    Radicalpignolo
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    In origine postato da Liberale
    Potresti dar vita ad un Comitato per il SI' ai Referendum.
    Se lo fanno aderisco, pur essendo di destra questa legge non può piacermi.

  8. #8
    Obama for president
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    In origine postato da Alberich
    Se è anticostituzionale, se abroga una legge ritenuta necessaria (ad esempio la legge elettorale: non si può restare senza), e per un numero indefinito di altri motivi molto ai limiti della costituzione.
    la conosco la giurisprudenza della corte ho preso 30 in costituzionale però posso dire che è una giurisprudenza che non condivido

  9. #9
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    In origine postato da Alberich
    Se è anticostituzionale, se abroga una legge ritenuta necessaria (ad esempio la legge elettorale: non si può restare senza), e per un numero indefinito di altri motivi molto ai limiti della costituzione.
    Se il referendum è abrogativo significa che "cancella" una certa normativa. Se venisse abrogata l'attuale legge elettorale non vuol dire che non ci sarebbe alcuna legge elettorale. Infatti rivivrebbe quella precedente e il Parlamento potrebbe essere indotto a farne una nuova nella direzione che gli abrogazionisti desiderano. Qualcuno ha detto che il Parlamento dovrebbe "legiferare sotto dettatura".
    La giurisprudenza della corte ha aggiunto alle categorie previste dalla Costituzione, altri criteri per giustificare il diniego di ammissibilità a vari quesiti referendari. Mi ripeto. In media sono stati respinti un quesito su due proposti, e nel 2000 ben due su tre anche per motivi che non c'entravano per nulla con quanto previsto dalla Costituzione.
    C'è di più. Qualche giurista sostiene che la giurisprudenza della corte ha trasformato il referendum abrogativo in un referendum propositivo. Il che la dice lunga sulla legalità del nostro sistema politico.
    Il prof. Ainis propone di attuare il giudizio di ammissibilità prima della raccolta delle firme, per evitare dispendi inutili di energie umane e finanziarie, e sottrarre alla corte costituzionale il giudizio di ammissibilità affinchè il giudizio non sia dettato da motivi politici.

 

 

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