La «zona grigia» nella patria del diritto(corrieredellasera)
di PIERO OSTELLINO
Nessun Codice penale al mondo - anche dove, come negli Stati Uniti, c’è una criminalità organizzata parente stretta della mafia - contempla un reato come quello, tutto italiano, di «concorso esterno in associazione mafiosa». In Italia, la normativa nasce dalla convinzione che sopra i vertici operativi dell’organizzazione ci sia un ulteriore livello gerarchico, una «cupola», costituita dagli stessi capi-mafiosi e da cittadini insospettabili, uomini politici collusi col malaffare. Nessuno è mai riuscito a provarne l’esistenza, ma l’articolo del Codice penale che prevede l’associazione «esterna» continua a essere ampiamente utilizzato dalla magistratura che si occupa del fenomeno, soprattutto quando a esserne sospettato è un uomo politico. Come, poi, si configuri, in concreto, il reato di «concorso esterno in associazione mafiosa» è materia di discussione fra gli stessi giuristi. Si può essere accusati di mafia senza essere mafiosi; non avere commesso un qualche reato di mafia, ma essere ugualmente «associati» alla mafia?
In punta di diritto positivo ( de iure condito ), si tratta di una disputa sterile, perché ci sarà sempre qualche grande giurista che proverà a convincerci che la norma è bene articolata. Né si può rimproverare la magistratura di applicarla. In punta di produzione legislativa in materia giudiziaria ( de iure condendo ), qualcosa, invece, si può dire. Chi ne contesta l’attendibilità si chiede, infatti, se la norma sia «giusta». Innanzi tutto, perché conferisce alla magistratura un eccessivo potere discrezionale, incoraggiandola a farne un uso improprio, cioè a trasformarla in uno strumento di lotta politica. In secondo luogo, e di conseguenza, perché finisce con esporre il cittadino all’arbitraria violenza dello Stato, codificando la cosiddetta «cultura del sospetto». Chi ne sostiene l’opportunità obietta che essa è, invece, «utile» nella lotta contro la mafia, perché va al cuore del fenomeno criminale, perseguendone le insospettabili complicità, anche se, molto, troppo spesso, i processi si concludono poi, dopo anni, con l’assoluzione dell’imputato (ma con la sua irrimediabile rovina civile).
Sono due diversi modi non tanto di guardare alla funzione della Giustizia quanto al tipo di società nella quale si vuole vivere. Il primo modo pone al centro della sua speculazione l’individuo e la sua libertà. Il secondo pone al centro della sua speculazione la società e la sua necessità. E, allora, è forse venuto il momento di alzare il tiro e, invece di scandalizzarsi di fronte all’ambiguità dei casi di associazione «esterna» alla mafia, di denunciare una cultura politica che, sul piano del diritto, rivela la sua natura intimamente illiberale. Dalla Costituzione ai Codici la Patria del Diritto è immersa in una zona grigia, pre-ordinata secondo una precettistica meta-giuridica che, lasciando al potere margini di interpretazione amplissimi, gli consentirebbe di trasformare il Paese, con il semplice schioccare delle dita, nella Patria del Rovescio.
Il «concorso esterno in associazione mafiosa» può diventare, se interpretato estensivamente, uno strumento per limitare la libertà di intrapresa in Sicilia, di associazione in senso lato e per inficiare un risultato elettorale sgradito. L’utilità e la funzione sociali cui sono vincolate costituzionalmente l’iniziativa economica e la proprietà privata possono diventare il pretesto per perseguire l’imprenditore sgradito al potere politico. Il magistrato che condanna per eccesso di legittima difesa l’esercente che, per difendere il proprio diritto di proprietà, ha ucciso il rapinatore ubbidisce al criterio meta-giuridico che minacciare la proprietà non è come minacciare la vita. Lo stesso criterio secondo il quale, per il pacifista, neppure la difesa della libertà giustifica il ricorso alla forza. E’ questa la società nella quale vogliamo vivere?
postellino@corriere.it
condivido pienamente.




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