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  1. #1
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    Predefinito Secondo matrimonio nel cattolicesimo

    E' da un po' che non mi faccio vivo, ma ne approfitto del momento per fare a tutti voi gli auguri di un buon 2005 e ponendovi un quesito, a cui sinceramente non saprei dare risposta.

    PREMESSA: CODICE CIVILE

    Quando non si hanno più notizie di una persona il tribunale può nominare un curatore e dare altri provvedimento per conservare il patrimonio dello scomparso.
    Trascorsi 2 anni dal momento a cui risale l'ultima notizia, il tribunale può dichiarare l'assenza e immettere nel possesso temporaneo dei beni dell'assente coloro che ne sarebbero eredi se egli fosse morto.
    Trascorsi 10 anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia può essere dichiarata la morte presunta, fissandone la data al giorno a cui risale l'ultima notizia e il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.
    Se il presunto morto ritorna il nuovo matrimonio del coniuge è dichiarato nullo, ma i suoi effetti civili si producono fino al momento della dichiarazione giudiziale di nullità.

    Scusate la lunga premessa per chiedervi nel mondo cattolico come funzionano le cose?
    E' possibile contrarre nuovo matrimonio in caso di dichiarazione (da parte del tribunale civile) di morte presunta del coniuge?
    E se poi il de cuius ritorna che succede?

    Sapete se la norma è cambiata dal cattolicesimo al montinianesimo?

    Ciao, grazie
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  2. #2
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    Predefinito

    "Montinianesimo" è una bellissima definizione, che ancora non avevo sentito, della nuova religione nata col Vaticano II.
    Bravo Oli!
    In effetti, come c'è il cattolicesimo, il protestantesim, l'Islam, c'è il
    "montinianesimo", come ci sono i cattolici,i protestanti e via dicendo, ci sono i "montiniani".

    Alla tua domanda purtroppo non so rispondere, ma non mancherà chi lo farà esaustivamente.

  3. #3
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    Predefinito Risposte (la seconda certa sicuramente)

    1- E' possibile contrarre nuovo matrimonio in caso di dichiarazione (da parte del tribunale civile) di morte presunta del coniuge.
    2- Se il de cuius ritorna il primo matrimonio è certamente valido...non essendo mai stato morto il de cuius. Il secondo matrimonio non si è mai svolto in realtà...è anche vero che nessuno ha commesso un peccato; però si deve ristabilire la vita di coppia del primo matrimonio...
    3- Non mi pare ci siano cambiamenti sul secondo punto nel "montinianesimo" rispetto al cattolicesimo.

  4. #4
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    Lightbulb informazioni sicure

    Oli, troverai quanto richiesto sull'Enciclopedia Cattolica, voce "Morte", II: il diritto canonico e gli effetti giuridici della morte.

    Riassumendo. Le antiche decretali stabilivano che non era sufficiente l'assenza del coniuge, per quanto prolungata, per dichiarare sciolto il vincolo del matrimonio. Occorreva "notizia certa" della morte. La cosa è confermata dal Concilio di Trento (sess. XXIV, De sacr. Matr. can. V).
    I canonisti disputavano allora: quand'è che c'è "notizia certa"? Ci vuole la certezza fisica? Bastava la certezza morale?

    Si pensò che la probabilità non era sufficente e la certezza fisica non era necessaria: bastava la certezza morale su prove testimoniali e indiziarie.
    Occorre però la certezza, perché il matrimonio gode del favore del diritto (in caso dubbio si presume valido: can. 1014, nuovo can. 1060).

    L'Istruzione Pontificia Matrimonii vinculo (13/V/1868) confermò questo parere canonistico: la semplice assenza non basta, ma la prova indiziaria è sufficiente.

    Il canone 1053 parla della possibilità di nuove nozze "per morte presunta del coniuge" (non lo trovo nel nuovo codice) ma si deve armonizzare col can.1069§2 che richiede certezza legale dello scioglimento del vincolo precedente (nuovo codice: can. 1085§2). Quindi dev'esserci una dichiarazione della Chiesa (nel carteggio matrimoniale in curia, penso).

    Un'istruzione della S.C. dei sacramenti, dopo il Concordato, ha stabilito (1/VII/1929) al n. 48 dice che in caso di dichiarazione civile di morte presunta (es.: morti in guerra) si permetterà il matrimonio e si dichiarerà allo Stato per gli effetti civili; negli altri casi si consulterà la Segreteria di Stato (per lo stato la Chiesa non può emettere dichiarazione di morte presunta).

    Se il "morto" si ripresenta, il matrimonio celebrato susseguentemente alla scomparsa è nullo; se è morto effettivamente, ma dopo la celebrazione del secondo matrimonio,questo potrà essere convalidato.

  5. #5
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    Predefinito

    Grazie per le risposte.

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