Buona parte di quanto segue potrebbe essere direttamente utilizzato per la prima parte della Costituzione. Dubito che ci sia molto di non condivisibile in quanto segue.
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Articolo 1
La comunità di Politica Online è l’Istituzione per la partecipazione democratica di ogni iscritto di Politica Online.
Articolo 2
La comunità di Politica Online riconosce i diritti inviolabili dei forumisti cittadini sia come singoli che nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità.
Articolo 3
1. Di fronte alle leggi della comunità tutti i cittadini sono eguali.
2. Nessuna discriminazione fondata sulle opinioni politiche o religiose, o sulle condizioni sessuali, razziali o di genere, dei cittadini di Politica Online potrà essere imposta tramite la legge.
Articolo 4
1. Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente le sue opinioni, salve le limitazioni che la legge stabilisce a garanzia della comunità nelle proprie discussioni istituzionali.
2. Ognuno ha il diritto di informarsi attraverso fonti accessibili su ogni atto della Comunità, salvo i limiti che la legge impone a garanzia del buon andamento delle istituzioni.
3. La lingua ufficiale della comunità è l’italiano. Le lingue e gli idiomi locali hanno carattere di ufficialità solo nell’ambito delle rispettive comunità locali. La varietà del patrimonio linguistico e culturale rappresenta una risorsa ed è oggetto di adeguata tutela.
Articolo 5
1. I membri della comunità sono titolari della Sovranità sulle istituzioni di Camera e la esercitano per mezzo dei propri rappresentanti e nei modi che la Costituzione prevede.
2. I partiti politici concorrono alla formazione della volontà della comunità. La loro istituzione è libera e la loro organizzazione interna, redatta in forma di Statuto, deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia.
3. La legge disciplina i criteri per la risoluzione, secondo il loro ordinamento interno, delle controversie nei partiti e fra diversi partiti.
Articolo 6
La libertà e la segretezza delle comunicazioni sono inviolabili, nessun atto o procedimento giurisdizionale potrà contenere riferimenti a conversazioni o comunicazioni non liberamente consultabili per la comunità al momento in cui si sono tenute.
Articolo 7
E' vietato a tutti i membri della comunità:
a) riportare dati personali dei forumisti, qualora non siano stati autorizzati dagli stessi o non siano già stati postati in precedenza con l'assenso del forumista interessato e riportare conversazioni private.
b) riportare, per scopo denigratorio, indirizzi che rimandano ad altri siti dove scrivono utenti del gioco.
Articolo 8
1. La tutela giudiziaria dei diritti e degli interessi legittimi è inviolabile ed inviolabile è anche il diritto alla difesa.
2. La legge determina, nei modi stabiliti dalla Costituzione, i sistemi per attivare le tutele giudiziarie e i modi per garantire il diritto alla difesa.
3. Non è ammessa l’istituzione di Giudici straordinari.
Articolo 9
1. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale e referendaria.
2. Con legge ordinaria, ferme le competenze del potere giudiziario, possono essere individuati o costituiti organi competenti al controllo della propaganda elettorale, all'ausilio dell'Amministrazione nelle procedure elettorali ivi compresa la segnalazione dei voti nulli o dubbi ed il calcolo del riparto dei seggi, alla diffusione di informazioni al pubblico sulle operazioni elettorali ed ogni norma necessaria a garantire agli stessi rappresentatività e serenità nelle operazioni.
3. Su ogni controversia relativa a questioni di carattere elettorale e referendario decide il potere giudiziario







