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  1. #1
    decerebrato consapevole
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    Predefinito Quanto aumenta la mia busta paga?

    Salve a tutti,
    tempo fa avevo chiesto lumi sulla diminuzione pratica delle tasse gia' a partire dalla busta paga di Gennaio 05.

    Ebbene, chi puo' dire quanto risparmiano i lavoratori dipendenti single con questi redditi lordi annuali?

    - 25000 Euro
    - 27000 Euro
    - 30000 Euro
    - 35000 Euro

    Intendo, quanti euro si troveranno di piu' in ogni singola busta paga mensile?

    Grazie
    "Preoccuparsi e' inutile. Infatti se esiste una soluzione al problema non ha senso preoccuparsi. E se la soluzione non esiste allora perche' preoccuparsi?" - Ignoto.

  2. #2
    Viva la piadina!!!
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    Predefinito Re: Quanto aumenta la mia busta paga?

    In Origine Postato da XT
    Salve a tutti,
    tempo fa avevo chiesto lumi sulla diminuzione pratica delle tasse gia' a partire dalla busta paga di Gennaio 05.

    Ebbene, chi puo' dire quanto risparmiano i lavoratori dipendenti single con questi redditi lordi annuali?

    - 25000 Euro
    - 27000 Euro
    - 30000 Euro
    - 35000 Euro

    Intendo, quanti euro si troveranno di piu' in ogni singola busta paga mensile?

    Grazie
    Dipende moltissimo se hai moglie e figli a carico.
    Da quello che ho capito se hai moglie e/o filgi a carico hai dei benefici se sei single no.
    S'e' fatto piu' che altro quello che richiedava una parte della CDL,. ovvero, un aiuto alle famiglie.

  3. #3
    decerebrato consapevole
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    Predefinito Re: Re: Quanto aumenta la mia busta paga?

    In Origine Postato da Amati75
    Dipende moltissimo se hai moglie e figli a carico.
    Da quello che ho capito se hai moglie e/o filgi a carico hai dei benefici se sei single no.
    S'e' fatto piu' che altro quello che richiedava una parte della CDL,. ovvero, un aiuto alle famiglie.
    Ti ringrazio della risposta ma io chiedevo esplicitamente per me e altri colleghi che sono single. No figli a carico, no moglie.

    C'e' qualcuno che conosce l'ammontare esatto o ha una formula magari in excel per calcolarsi questo valore?
    "Preoccuparsi e' inutile. Infatti se esiste una soluzione al problema non ha senso preoccuparsi. E se la soluzione non esiste allora perche' preoccuparsi?" - Ignoto.

  4. #4
    Viva la piadina!!!
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    Predefinito Re: Re: Re: Quanto aumenta la mia busta paga?

    In Origine Postato da XT
    Ti ringrazio della risposta ma io chiedevo esplicitamente per me e altri colleghi che sono single. No figli a carico, no moglie.

    C'e' qualcuno che conosce l'ammontare esatto o ha una formula magari in excel per calcolarsi questo valore?
    Se sei single non dovresti avere quasi nessun beneficio..cmq a fine mese lo vedrai da solo.

  5. #5
    brescianofobo
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    Predefinito Re: Re: Quanto aumenta la mia busta paga?

    In Origine Postato da Amati75
    Dipende moltissimo se hai moglie e figli a carico.
    Da quello che ho capito se hai moglie e/o filgi a carico hai dei benefici se sei single no.
    S'e' fatto piu' che altro quello che richiedava una parte della CDL,. ovvero, un aiuto alle famiglie.

    Suggerirei a tutti di verificare la propria posizione direttamente sul testo di Legge.

    LEGGE FINANZIARIA

    ART. 1

    349. A decorrere dal 1o gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: «nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12»;
    b) l'articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia»; nel medesimo articolo sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
    «1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
    a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
    2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a:
    a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
    b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
    c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
    2) nei commi 3 e 4, le parole: «Le detrazioni per carichi di famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2»;
    3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
    «4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.
    4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»;
    c) l'articolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
    1) nell'alinea del comma 1, le parole: «della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12»;
    2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
    «a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
    b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
    c) oltre 33.500 euro, 39 per cento»;
    3) nel comma 2, le parole: «negli articoli 13, 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge»;
    d) l'articolo 14 è abrogato.
    350. È introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 349, eccedente l'importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
    351. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1o gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma 349, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal medesimo comma 349.
    352. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
    353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 23:
    1) nel comma 2, lettera a), le parole: «al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del citato testo unico sono riconosciute»; nel medesimo comma, lettera c), dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
    2) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle
    deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali»;
    3) nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;
    b) nell'articolo 29:
    1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
    2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare».

  6. #6
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    Predefinito Brunik

    ha solamente fatto emergere la difficoltà di un comune mortale (anche se operante nel settore fiscale) nel calcolare le proprie tasse del 2005 e confrontarle col 2004.
    Chi volesse leggersi il Sole 24 ore di ieri, alla terza pagina dell'inserto rinuncia per sopravvenuto mal di testa e spera che il proprio datore di lavoro o il proprio commercialista ci capisca di più e calcoli correttamente la nuova Irpef e faccia il raffronto con quanto pagato l'anno prima......(se l'anno prima aveva fatto il calcolo corretto e aveva fatto il confronto con l'anno prima ancora....)
    Chi ha fatto questa norma ha raggiunto livelli che neanche il peggior Visco (ministro delle Finanze a perdere del centro sinistra) era riuscito a raggiungere per rendere la vita difficile ai cittadini italiani.
    Il ministero dell'Economia fornirà sicuramente un software apposito alle associazioni ed ai consulenti per rendere loro la vita più facile: credo sarebbe più utile rendere più chiare le normative a tutti.
    Il consiglio è comunque quello di far fare almeno il 730 l'anno prossimo ai CAF per capire se abbiamo o meno pagato quanto previsto dalla normativa.
    Comunque siamo e restiamo un branco di imbecilli da prendere in giro.
    Tex Willer

  7. #7
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    Predefinito

    Agevoliamo questa diapositiva direttamente tratta dal TG1 della "svolta epocale".



    Amici pollisti, sareste in grado di verivicare per conto vostro l'esattezza di questa tabella?

    L'ar, 1, comma 349 ( ) della Legge Finanziaria è qua sotto, ve lo riposto volentieri.


    LEGGE FINANZIARIA

    ART. 1

    349. A decorrere dal 1o gennaio 2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: «nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12»;
    b) l'articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia»; nel medesimo articolo sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
    «1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
    a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
    2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a:
    a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
    b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
    c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
    2) nei commi 3 e 4, le parole: «Le detrazioni per carichi di famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2»;
    3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
    «4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.
    4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»;
    c) l'articolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
    1) nell'alinea del comma 1, le parole: «della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12»;
    2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
    «a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
    b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
    c) oltre 33.500 euro, 39 per cento»;
    3) nel comma 2, le parole: «negli articoli 13, 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge»;
    d) l'articolo 14 è abrogato.
    350. È introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 349, eccedente l'importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
    351. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1o gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma 349, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal medesimo comma 349.
    352. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
    353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 23:
    1) nel comma 2, lettera a), le parole: «al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del citato testo unico sono riconosciute»; nel medesimo comma, lettera c), dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
    2) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle
    deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali»;
    3) nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;
    b) nell'articolo 29:
    1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
    2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare».

  8. #8
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    Predefinito per Green

    per spaccarti i marroni prima del 27, pensa che lo Stato finanzia i CAF perchè facciano i conteggi dei 730.
    I buffoni sono stati quelli che in TV da Vespa hanno fatto passare quelle cifre che indica Brunik.
    Tex Willer

  9. #9
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    Predefinito Re: per Green

    In Origine Postato da Texwiller
    I buffoni sono stati quelli che in TV da Vespa hanno fatto passare quelle cifre che indica Brunik.
    Meglio cosi'

    Saatchi's theorem:

    satisfaction = performance - expectation


  10. #10
    brescianofobo
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    Predefinito



    Amici, tra pooco gli italiani potranno godersi la svolta epocale, aspettiamo con ansia la fine del mese.

    Ma sta scommessa sul calcolo dell'Irpef per 25.000 euro di reddito nessuno è capace di farla? Calcoliamocela così, su treppiedi.

    Sù, amici pollisti, che se no vi mando un muratore di Mantova a casa a dirvi che ne pensa della svolta epocale.

 

 
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