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  1. #1
    più arcipreti, meno arcigay
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    Tra la verità e l'errore non c'è nessuna via di mezzo, tra questi due poli opposti non c'è che un immenso vuoto. Colui che si pone in questo vuoto è altrettanto lontano dalla verità di colui che è nell'errore (J. Donoso Cortes)
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    Thumbs up Lazio: la Giunta migliora l'attività dei consultori per meglio tutelare madri e figli

    PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE NORME SUI CONSULTORI FAMILIARI

    RELAZIONE

    Il ruolo dei consultori familiari sul territorio di appartenenza va rilanciato, secondo le finalità della legge quadro n. 405/75, opportunamente interpretate alla luce dei cambiamenti presenti nell’attuale contesto socio culturale.

    Le attività consultoriali devono qualificarsi sempre di più, evitando la loro settorializzazione e riduzione al pur importante ma non esclusivo ambito sanitario, cosa che, relativamente alla prevenzione all’IVG, si è invece prevalentemente verificata.
    Si è, pertanto, cercato di garantire un potenziamento delle forme interdiscipliari e pluridisciplinari dell’intervento.

    La promozione di un più adeguato ruolo sociale dei consultori verrà perseguita anche attraverso la realizzazione e il potenziamento di un sistema informativo e divulgativo delle varie attività consultoriali da avviare in quei numerosi ambiti territoriali della Regione Lazio che ancora sono sprovvisti di tale importante servizio.

    Con la presente legge si intende favorire, inoltre, una piena collaborazione dei consultori familiari con le strutture pubbliche a cui la norma attribuisce specifiche competenze in materia, sul presupposto, chiaramente affermato, che le attività consultoriali, ove coerenti con le finalità perseguite dalla legge quadro, sono sempre consentite. Tali attività trovano la loro origine e la loro legittimazione nelle capacità di autodeterminazione dei soggetti che operano nella società civile.

    Rileva, a tal riguardo, il ruolo attivo e propositivo che si vuole attribuire alle associazioni familiari intese come ambito in cui i diritti inalienabili della persona umana e i bisogni individuali, in primis della donna, del concepito e del nascituro, vengono opportunamente interpretati e garantiti nella valorizzazione delle dinamiche relazionali primarie, proprie della famiglia e di quelle proprie della più ampia rete sociale a cui la persona appartiene. E’ infatti necessaria un’incisiva politica a favore della famiglia e della maternità nelle materie del lavoro, della fiscalità, dell’abitazione ecc.
    Di qui, l’intendimento, perseguito con la presente proposta di legge, di garantire il ruolo partecipativo delle famiglie e della associazioni familiari e di volontariato per l’espletamento delle attività consultoriali in favore delle persone.

    Per ciò che attiene il compito dei consultori familiari relativamente alla prevenzione all’IVG, già nella legge 22 maggio 1978 n. 194 sono attribuiti compiti di prevenzione, perlomeno nel senso di chiarificazione, di rimozione delle cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione volontaria di gravidanza, di “offerta di alternative”.

    Nella presente legge viene, infine, garantita la partecipazione dei cittadini, evitando quegli eccessi di burocratizzazione del servizio che la precedente legge regionale n.15 del 16.4.76 di fatto favoriva attraverso l’attribuzione, a strutture consortili, dei compiti gestionali dei consultori.

    In coerenza agli intendimenti prima citati, la proposta di legge regionale che abroga in toto la precedente legge regionale delinea una differente tipologia dei consultori familiari distinguendoli fra:

    1. consultori promossi e dipendenti dalla ASL;
    2. consultori familiari riconosciuti dalla Regione Lazio promossi e dipendenti dagli Enti o Istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro,
    3. consultori familiari riconosciuti dalla Regione e convenzionati con le ASL.

    Si vuole, cioè, favorire il superamento del criteri della “convenzione” come esclusiva modalità di disciplina delle forme di collaborazione, tramite finanziamenti, fra strutture sanitarie della pubblica amministrazione e consultori promossi dalle libere aggregazioni della società civile.

    Vanno favoriti e incentivati modelli organizzativi funzionali ai bisogni emergenti dalla società e, pertanto, la programmazione della pubblica amministrazione nel cui ambito dovranno essere collocate tutte le attività consultoriali che si svilupperanno nel territorio della Regione avrà una durata annuale.

    Si vuole evitare il rischio di irrigidire il servizio consultoriale in programmazioni che possono non essere più efficaci e che rispondano esclusivamente a criteri burocratico-assistenziali.

    Adeguati agli intendimenti della legge e idonei a garantire la copertura delle spese appaiono, infine, gli appositi capitoli di spesa del bilancio regionale, meglio individuati nelle norme finanziarie contenute in apposito articolo.

    Art. 1 - FINALITA’ DELLA LEGGE

    La Regione al fine di garantire attività di consulenza e di assistenza alla famiglia e alla maternità, secondo le previsioni della legge 29.7.1975, n. 405 e al fine di realizzare efficacemente gli obiettivi e i compiti stabiliti negli artt. 1 e 2 della legge 22 maggio ’78 n. 194, promuove e favorisce il ruolo dei Consultori familiari sul proprio territorio, garantendo la partecipazione delle famiglie e delle associazioni di volontariato, nonché la loro collaborazione con le strutture pubbliche.

    ART. 2 - FUNZIONI DEL CONSULTORIO FAMILIARE

    Per il perseguimento delle suddette finalità il Consultorio familiare svolge le seguenti attività di servizio:

    - educazione al rispetto dalla vita umana fin dal concepimento

    informazione sui temi concernenti la sessualità e divulgazione delle conoscenze scientifiche riguardanti i problemi della vita familiare, della paternità e maternità responsabili nonché dell’infanzia e dei minori;

    azione di orientamento e di informazione sulla prevenzione, sulla terapia delle malattie e sulle situazioni di difficoltà di ordine morale, sociale e psicologico che incidono sulla vita sessuale;

    interventi a tutela del diritto alla vita del concepito, della salute della donna, del nascituro e del neonato;

    interventi di assistenza diretta, nei confronti sia della persona che della famiglia di appartenenza, sotto il profilo psicologico, sociale, legale e sanitario volti a rimuovere le cause che potrebbero indurre ad interrompere la gravidanza;

    interventi di sostegno psicologico in favore delle donne che hanno praticato l’interruzione volontaria di gravidanza;
    organizzazione di corsi in preparazione al parto;

    interventi di sostegno e promozione della genitorialità, nonché di prevenzione degli abusi e dei maltrattamenti dell’infanzia;

    interventi di prevenzione della devianza adolescenziale e del disagio giovanile;

    iniziative di educazione sessuale, in particolare verso i giovani, anche in collaborazione con la scuola ed altri ambiti formativi presenti nel territorio;

    interventi di assistenza e consulenza in tema di adozione e affidamento familiare, in collaborazione con gli organi giudiziari preposti.


    Art. 3 - ATTIVITA’ CONSULTORIALI

    L’attività del consultorio familiare è svolta in forma interdisciplinare e pluridisciplinare, attraverso la realizzazione e il potenziamento di un sistema informativo, divulgativo e di assistenza nella realtà territoriale, mediante costanti rapporti tra tutte le sedi dei Consultori familiari della Regione e, fra questi e le ASL, i Servizi scolastici e i Servizi sociali.

    Le attività sono svolte in accordo con gli organismi interessati e le associazioni familiari e di volontariato anche attraverso la promozione di indagini conoscitive e l’organizzazione di cicli di conferenze, dibattiti e itinerari formativi.
    Per lo svolgimento di tali attività, il consultorio può avvalersi di collaboratori esterni, esperti nelle specifiche materie.

    Ai fini di realizzare un’efficace azione di prevenzione dell’IVG i consultori della Regione Lazio per ogni donna che ad essi si rivolge, ai sensi dell’art. 4 della legge 194, redigono un modulo nel quale sono indicate le cause dichiarate per la richiesta di IVG, le attività compiute al fine di prevenirla e l’esito dell’intervento consultoriale.

    Copia ononima di tali moduli è inviata semestralmente all’Assessorato alla Sanità, - che redige ogni anno una relazione presentata al Consiglio Regionale sull’attività di prevenzione della IVG svolta nei consultori della Regione con particolare riferimento ai casi in cui, per effetto dell’intervento consultoriale, la gravidanza è proseguita.

    Speciali convenzioni vengono stipulate dalle ASL con le associazione di volontariato che hanno lo scopo di prevenire l’IVG mediante azioni di solidarietà in favore delle maternità difficili.

    ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI

    L’esercizio dell’assistenza consultoriale è sempre consentito.
    Per l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 2 e secondo le finalità della presente legge, sono istituiti:

    1. consultori familiari promossi e dipendenti dalle ASL; consultori familiari riconosciuti dalla Regione Lazio, promossi e dipendenti dagli Enti o Istituzioni pubbliche o private che perseguono finalità sociali, sanitarie ed assistenziali, senza scopi di lucro;

    2. Consultori familiari riconosciuti dalla Regione e convenzionati con le ASL.

    Ai fini del riconoscimento, i consultori devono esser in possesso di una esperienza operativa di almeno due anni, certificata da pubblico atto. Il riconoscimento è rilasciato dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, su richiesta dell’ente titolare del consultorio familiare interessato.

    ART. 5 - DIFFUSIONE DEL SERVIZIO

    La distribuzione dei consultori familiari sul territorio regionale dovrà essere corrispondente alle esigenze della popolazione, secondo criteri di ampia diffusione del servizio o, comunque tendente ad assicurare, per ogni 20000 abitanti, il funzionamento di un consultorio in un centro urbano, istituiti dalla stessa ASL ovvero riconosciuti secondo le previsioni della presente legge. Nelle zone rurali o semiurbane si garantisce il funzionamento di un consultorio almeno ogni 10.000 abitanti.

    Dovrà essere garantita la gratuità delle prestazioni rese in favore del cittadino, dello straniero o dell’apolide che soggiornino o che siano comunque presenti nel territorio regionale.

    In ogni consultorio familiare deve essere presente uno sportello informativo che informi le ragazze madri su tutti gli strumenti a sostegno della maternità previsti dagli Enti, dalle associazioni. In particolare è obbligatorio esporre l’elenco delle Case di accoglienza per ragazze madri presenti nel territorio regionale; pubblicizzare ogni forma di finanziamento prevista dagli Enti a sostegno delle ragazze madri e le modalità per accedere ai suddetti finanziamenti. Lo sportello dovrà pubblicizzare, con materiale informativo e con la distribuzione dello stesso nelle scuole, nelle università, negli Enti territoriali, le attività svolte, un numero telefonico a cui i cittadini potranno rivolgersi, gli orari di apertura. Per la gestione dello sportello ci si potrà avvalere anche di personale volontario qualificato.

    ART. 6 - ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO

    La Regione realizza un costante monitoraggio presso i Comuni al fine di istituire ed aggiornare un elenco dei consultori promossi dalle ASL e/o riconosciuti, nonché degli Enti e delle Associazioni familiari e di volontariato operanti sul territorio e che hanno tra i propri fini l’assistenza alla famiglia e alla maternità. Tale elenco deve essere opportunamente pubblicizzato all’interno delle strutture socio sanitarie abilitate ad eseguire l’interruzione volontaria della gravidanza.

    ART. 7 - GESTIONE DEL CONSULTORIO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

    La gestione del consultorio familiare promosso e dipendente dalla ASL è affidata ad un coordinatore scelto fra i consulenti di cui si avvale la struttura.

    Esso è nominato dalla ASL competente, sentito il parere del comitato di cui al comma successivo e può essere sostituito con la stessa procedura per giustificati motivi. Per l’indirizzo e il controllo della gestione del consultorio, la ASL si avvale, sotto il profilo della rispondenza del servizio alle esigenze sociali, di un comitato formato da non più di sette rappresentanti delle associazioni familiari e di volontariato, nonché di altre associazioni sociali o sindacali ove presenti sul territorio e che perseguano finalità compatibili con quelle della presente legge.

    Il comitato ha carattere esclusivamente consultivo ed esprime pareri sull’attività consultoriale.

    I sette membri del comitato sono nominati dalla Giunta Regionale su proposta della Commissione Politiche familiari e pari opportunità. Il comitato dovrà riunirsi mensilmente redigendo i verbali delle riunioni in cui vengono, di volta in volta, apposte le firme dei presenti.

    Il comitato esprime pareri d’indirizzo delle attività e delle istanze da proporre al Consultorio familiare a maggioranza e trasmette alla ASL competente e alla Commissione suddetta copia dei verbali stessi ogni sei mesi.

    ART. 8 - PERSONALE DEL CONSULTORIO

    Per lo svolgimento delle sue attività, il Consultorio si avvale, di norma, delle seguenti figure professionali: il consulente familiare, il pedagogista, lo psicologo, il ginecologo, il pediatra, il genetista, l’andrologo, lo psichiatra, il giurista del diritto di famiglia, un mediatore linguistico culturale; essi sono coadiuvati da personale qualificato come l’assistente sociale, l’assistente sanitario e pediatrico, l’ostetrico.

    L’assunzione del personale e le modalità di esecuzione delle rispettive prestazioni professionali, sono deliberate dall’Ente o istituzione pubblica e/o privata da cui dipende il consultorio familiare. Il personale di cui al comma precedente, svolge la sua attività a tempo pieno e/o definito, o a prestazione professionale in rapporto alle necessità del consultorio familiare.
    Il consultorio familiare nell’esplicazione della propria attività, può avvalersi del personale dei Distretti sanitari, degli Uffici sanitari e delle altre strutture di base sociali, psicologiche, psicoterapeutiche, sanitarie ed assistenziali.

    ART. 9 - PARTECIPAZIONE INTERNA

    Le figure professionali di cui si avvale il consultorio provvedono collegialmente all’impostazione e all’organizzazione dell’attività del consultorio in collaborazione con il comitato.
    I collaboratori sono tenuti ad essere presenti alle riunioni del comitato cui siano stati invitati.

    Essi sono obbligati a frequentare i corsi di formazione ove programmati e secondo le modalità contemplate dal programma formativo.

    ART. 10 - ORGANIZZAZIONE INTERNA

    Per lo svolgimento della sua attività il consultorio familiare deve essere dotato almeno di una sede fornita di locali e delle attrezzature indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità e ubicata in modo da rispondere a criteri di accessibilità per la popolazione servita.

    L’orario di apertura e chiusura è fissato in modo da garantire la fruizione del servizio da parte di tutta la popolazione.

    ART. 11 - REGIME CONVENZIONALE

    L’ASL competente per territorio può convenzionarsi con i consultori familiari riconosciuti ai sensi della presente legge. Tale convenzione dovrà riguardare il programma di attività, le modalità di accertamento del numero di utenti e di interventi che il consultorio familiare effettua, e prevedere la pubblicità dei bilanci relativi all’attività consultoriale convenzionata, l’entità del contributo che l’ASL dovrà assegnare, l’impegno del consultorio familiare riconosciuto di attenersi alla disciplina dettata dalla presente legge.

    La convenzione deve riservare alla ASL il potere di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità dell’organizzazione e il raggiungimento delle finalità stabilite, anche in rapporto all’entità dell’intervento sul territorio.

    ART. 12 - CONTRIBUTI REGIONALI

    La Regione può concedere contributi ai consultori familiari conosciuti, che non perseguano scopi di lucro e che siano nel possesso dei requisiti prevista dalla presente legge.

    Per l’ottenimento dei contributi, è necessaria la presentazione di apposita domanda, corredata dal programma delle iniziative da adottare entro l’anno e del resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno a pena di decadenza.

    ART. 13 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

    La Regione nell’ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione per il personale che opera nei consultori, valorizzando il ruolo e le proposte formative delle associazioni familiari e di volontariato. La Regione eroga inoltre contributi in favore di associazioni che promuovono attività di formazione sulla base dei criteri della presente legge.

    ART. 14 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

    Per le finalità della presente legge, la Giunta Regionale, previo parere della Commissione regionale competente, nonché tenuto conto delle proposte delle ASL e delle associazioni familiari e di volontariato, approva con propria deliberazione il Piano annuale di attività dei consultori.

    Il Piano è approvato entro il 21 dicembre di ogni anno per l’anno successivo; le proposte delle ASL e delle Associazioni familiari e di volontariato, devono essere trasmesse al Presidente della Giunta Regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.
    Per i consultori familiari già funzionanti, le proposte delle ASL devono essere accompagnate da una relazione del consultorio familiare sull’attività svolta nell’anno precedente e sulle spese sostenute.

    Il Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di Servizi sociali, seguendo le linee programmatiche contenute nel piano, ripartisce annualmente alle singole ASL il fondo istituito ai sensi della presente legge.
    Il Direttore generale dell’ASL identifica il centro di costo competente, ai fini della rendicontazione del budget di finanziamento.

    ART. 15 - MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ASSISTENZA

    L’esecuzione delle prestazioni necessarie all’attività consultoriale e l’attribuzione degli oneri per le prestazioni farmaceutiche avviene a norma dell’art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

    ART. 16 - NORMA FINANZIARIA

    Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, viene istituito apposito capitolo di spesa denominato “fondo globale per il finanziamento delle attività dei consultori familiari”, con uno stanziamento per l’anno 2001 pari all’1% del capitolo 41101.

    Per la creazione, l’ammodernamento e il rilancio della rete consultoriale, vengono utilizzati i capitoli di spesa n. 41348 e n. 42157 denominati “utilizzazione assegnazione statale per interventi concernenti i consultori familiari”.
    Nei capitoli di cui al comma 1 confluiscono gli stanziamenti riservati negli esercizi finanziari precedenti al capitolo di spesa n. 42117, che resta iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui.

    ART. 17 - ABROGAZIONE DI NORME

    E’ abrogata la legge regionale n. 15 del 16 aprile 1976.

  2. #2
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    Eccolo finalmente! E' proprio lui, il testo che ha fatto andare su tutte le furie le femministe laziali (e presto italiane penso).

    Vediamo se si riesce a fare una bella discussione costruttiva su QUESTO argomento.

    Un ringraziamento a Dreyer, che gentilmente ha accettato la proposta di aprire e seguire il thread.

    Naturalmente sono graditi i commenti e le opinioni di TUTTI, nessuno escluso. Purché pertinenti all'argomento della legge e alle sue IMMEDIATE prospicenze.

  3. #3
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    bella roba schedare la gente siamo a livelli da gestapo.

    la 194 è quasi una legge anti-abortista ma cosa volete di più?

  4. #4
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    In origine postato da benfy
    bella roba schedare la gente siamo a livelli da gestapo.

    la 194 è quasi una legge anti-abortista ma cosa volete di più?
    eccolo lì il primo che parla senza aver letto la legge regionale!!!

    ma l'hai capito che il consultorio deve annotare non le persone, ma i motivi che spingono ad abortire? leggi bene

  5. #5
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    ma siamo in italia si comincia con dito e ci si prende la mano magari si trova un medio obbiettore e scattano le liste di proscrizione

  6. #6
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    In origine postato da benfy
    ma siamo in italia si comincia con dito e ci si prende la mano magari si trova un medio obbiettore e scattano le liste di proscrizione
    eeeeeeeehhhhhhhh

    in pratica tu condanni una proposta perchè qualcuno potrebbe... forse... pensando... magari.....

  7. #7
    Obama for president
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    siamo in italia i medici obbiettori sono tanti e nella maggior parte in malafede tranne poche eccezioni

  8. #8
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    In origine postato da benfy
    siamo in italia i medici obbiettori sono tanti e nella maggior parte in malafede tranne poche eccezioni


    tante accuse e fantasie...

  9. #9
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    Credo che una legge che aiuti la maggior parte di donne possibile a trovare una soluzione alternativa e certo migliore rispetto all'aborto sia una legge benemerita.

  10. #10
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    lo stato non può imporre le scelte all'individuo qui siamo allo stato etico

 

 
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