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    Lux in tenebris lucet
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    Ricevo dall'autore del manifesto e pubblico:

    MANIFESTO CONTRO IL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO
    E PER LA DIFESA DEI DIRITTI CIVILI


    Giuristi, giornalisti, docenti, scrittori, nell’illustrare le ragioni del loro impegno civile invitano i cittadini italiani, tutti, ad approfondire il grave tema del Mandato di arresto europeo, la cui portata epocale è stata sino ad oggi misconosciuta, quando non occultata, dai media. Le considerazioni che seguono, impongono anche una seria riflessione sull’attuale processo di costruzione dell’Europa e sui rischi derivanti dalla incombente approvazione di una costituzione europea. Costituzione che sottrarrebbe definitivamente enormi settori di potere alle sovranità nazionali, senza rispettare, nel caso del nostro Paese, le rigorosissime procedure previste dall’art. 138 della Costituzione italiana a tutela della ponderatezza e della democraticità di ogni modifica costituzionale.



    La Decisione Quadro "relativa al Mandato d’arresto europeo", varata dal Consiglio dell'Unione europea su proposta della Commissione europea il 13 giugno 2002, ha suscitato in molte persone di provata competenza gravi perplessità e, in autorevoli interventi, è stato dimostrato che essa rappresenta un gravissimo indebolimento dei diritti civili e democratici di cui attualmente godono i cittadini italiani. Se venisse approvata non è esagerato affermare che verrebbero messe a rischio le garanzie costituzionali poste attualmente alla base della nostra convivenza civile, aprendo la via a possibilità repressive senza precedenti, da parte di autorità lontane, anonime ed impersonali, in pratica incontrollabili. Queste possibilità, nell'ottica europea, sarebbero giustificate da un rapporto di reciproca "fiducia" degli Stati membri dell'U.E nei rispettivi sistemi giudiziari.
    Si tratta di una pretesa chiaramente inaccettabile, sia in termini giuridico-costituzionali, che politici: uno Stato sovrano non può rinunciare - né nei casi particolari, né men che meno in termini generali - ai diritti di libertà dei propri cittadini, consegnando gli stessi ad autorità straniere senza effettuare alcun controllo sulla fondatezza delle accuse loro mosse e sul tipo di reato loro contestato. D'altronde questa evidenza è tale che la natura liberticida del Mandato di arresto europeo è stata criticata espressamente da angoli di visuale assai diversi: a partire dall'ex Presidente della Corte costituzionale italiana Vincenzo Caianiello, per arrivare ad una parte significativa della sinistra italiana e francese, all'ex cancelliere dello Scacchiere del governo Major, lord Norman Lamont …

    Prima di venire ad un esame più puntuale del problema, va sottolineato un aspetto giuridico di vitale importanza: ai sensi dell'art. 34 del Trattato sull'Unione europea, se l’Italia recepisce la Decisione quadro sull'Euromandato resta vincolata al rispetto dei principi contenuti nella Decisione medesima. Per tale motivo, risulterebbe inutile, quando non dispersivo, approfondire nella seguente sintesi il contenuto delle proposte formulate dagli schieramenti politici nazionali.

    1) Il Mandato d’arresto europeo espone il cittadino italiano ai rigori di molteplici leggi straniere per fatti che il nostro diritto considera leciti.
    La relativa Decisione (art. 2, par. 2), infatti, abroga espressamente il fondamentale principio della doppia incriminabilità. In forza di tale principio l'Italia consegna i propri cittadini ad un altro Stato solo se il reato per cui si procede costituisce reato anche per la legge italiana e non solo per quella straniera.
    Grazie a detta abrogazione, dunque, attraverso un sostanziale venir meno del principio di legalità (art. 25 Cost.), il cittadino innocente (in base legalità italiana) potrà essere incarcerato in forza di 24 legislazioni penali (per ora "solo" 24, in futuro molte di più) a lui sconosciute.
    E' chiaro, in un'ottica più ampia e meno specialistica, che nel sistema delineato dalla Decisione quadro U.E. le libertà di tutti i cittadini appartenenti all'Unione vengono esposte ad un pauroso salto nel buio.
    L'obiezione dei proponenti per cui già esistono convenzioni in cui si prescinde dalla doppia incriminabilità, è di per sé inaccettabile: difatti, mentre oggi prescindere dalla doppia incriminabilità rappresenta una sporadica (e comunque, in generale, gravissima) eccezione al principio di legalità, nel sistema conseguente all'Euromandato assurgerebbe al rango di (anti)-principio generale dell'ordinamento.

    2) Il Mandato d’arresto europeo vuole offrire la possibilità ad un giudice straniero di arrestare cittadini italiani (innocenti) anche per fatti compiuti in tutto o in parte in Italia.
    Esso infatti, per quanto i proponenti si preoccupino in ogni modo di negare questa imbarazzantissima evidenza, stabilisce che di massima (art. 4, c. 1, incipit e punto 7, lett a) salvo diversa decisione dell’autorità giudiziaria - che peraltro in tal caso è tenuta a motivare il diniego (art. 17, comma 6) - il cittadino va consegnato al giudice straniero anche per fatti che si considerino avvenuti in tutto o in parte in Italia, così sostanzialmente abolendo il principio del giudice naturale (art. 25, comma 1, Cost.).
    Correlato al punto precedente, questo principio comporta la conseguenza paradossale che ogni italiano potrebbe essere arrestato e prelevato da un qualsiasi giudice o pubblico ministero di uno dei 24 Paesi dell'U.E. per ivi rispondere penalmente - in base a leggi a lui ignote - di un fatto lecito compiuto in tutto o in parte in Italia. Si tralasci il caso chiaramente pretestuoso di un Euromandato spiccato da un giudice straniero contro un cittadino italiano per un fatto lecito commesso integralmente in Italia.
    Si pensi, di contro, che persino restando in Italia è assolutamente comune mantenere una condotta che vada a prodursi, almeno in parte, su territorio straniero: tutti coloro che navigano in Internet, i politici, gli imprenditori, i giornalisti, possono agire, esprimere opinioni, effettuare operazioni (lecite nel nostro Paese, ma illecite altrove) i cui effetti (l'effetto è una frazione del reato), appunto, si producono almeno in parte all'estero, così sollecitando i minacciosi "interessi" di questo o quel magistrato straniero.
    3) Le fattispecie criminose per cui è possibile spiccare un euromandato non sono 32, ma innumerevoli.
    L'articolo 2 della Decisione quadro definisce le 32 fattispecie di reato che giustificherebbero l’applicazione del "Mandato d’arresto". Ebbene, la tradizione giuridica europea non può che inorridire di fronte alla grossolanità di chi ha redatto questa normativa: si individuano 32 tipologie di reato (e non 32 reati), ovviamente definite in modo talmente vago e generico che i comportamenti più disparati, ben diversi fra di loro - ed a priori non identificabili in base all'art. 2 - potrebbero divenire penalmente perseguibili. Si tratta di una vera e propria "legge sui sospetti", che potrebbe praticamente permettere di perseguire penalmente chiunque, dal padre di famiglia, al direttore d’azienda, al giornalista, al politico. Infatti i crimini sono ad esempio così definiti: "razzismo e xenofobia" (xenofobia significa solo paura dello straniero), "criminalità informatica" (il possesso casuale di un programma informatico copiato ad esempio?), "favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali" (una badante clandestina che cura un’anziana, potrà giustificare l’arresto?), "sabotaggio" (la partecipazione ad uno sciopero, chi ci garantisce che non venga considerata tale?). E’ chiaro che questi titoli tanto generici permetteranno amplissime possibilità repressive, in quanto potranno essere tradotti in molti e diversi reati (nell'ambito del medesimo Stato), reati che a loro volta vanno moltiplicati per ben 25 diversi codici penali ed innumerevoli leggi speciali. Risulta ancora più chiaro, a questo punto, quali siano i rischi connessi alla citata abolizione della doppia incriminabilità.
    Tralasciando ogni valutazione che non sia di natura giuridica, il caso della scrittrice Oriana Fallaci, processata per ben due volte in Francia e condannata in Svizzera per il noto libro "La rabbia e l'orgoglio", ed oggi denunciata in Italia a causa della sua ultima opera, "La forza della ragione", dà in definitiva ed in concreto un'idea di quale enorme potere repressivo verrebbe scatenato adottando su scala continentale il Mandato di arresto europeo.

    4) Il Mandato d’arresto europeo si risolve in una semplice consegna dell'accusato, in quanto deve venire eseguito anche se contro quest'ultimo non esiste la minima prova.
    Infatti l’indicazione degli indizi di colpevolezza non solo non è prevista (art. 8), ma è addirittura esclusa dalla modulistica allegata alla Decisione, che non concede spazio alcuno ad una sia pur sommaria valutazione delle prove a carico dell'accusato: è sufficiente che il giudice o il pubblico ministero straniero indichi i fatti (che potrebbero essere paradossalmente persino inventati) "giustificanti" la richiesta di consegna dell'accusato. In assenza di motivazione, pertanto, anche l'accusa più infondata e pretestuosa può portare all’arresto ed alla traduzione del cittadino italiano in un altro Stato. Viene qui meno, pertanto, la garanzia di cui all'art 13 della Costituzione, in base al quale ogni atto che limiti la libertà dei cittadini deve essere motivato.
    I proponenti, d'altronde, lo hanno esplicitamente riconosciuto: spetta al giudice straniero - e non a quello italiano - valutare se vi sia almeno un minimum di prove a carico dell'accusato.
    Questa rinuncia ad una valutazione delle prove comporta inoltre uno svuotamento di significato dell’articolo 26, 1° comma, della stessa Costituzione italiana, perché ad un sistema in cui l’estradizione del cittadino è eccezionale, si sostituisce una consegna praticamente automatica dello stesso all'autorità straniera.
    Ora, l'estradizione differisce dalla consegna in quanto appunto mentre la prima comporta la necessità per lo Stato richiedente di motivare le proprie pretese e per lo Stato richiesto di controllare la fondatezza delle prove su cui si basano le accuse mosse all'estradando, la seconda viene invece effettuata senza compiere questi essenziali controlli. Con simili premesse ogni abuso diventa possibile.

    5) Il Mandato d’arresto europeo toglie praticamente di mezzo la figura dell’avvocato difensore, che, non potendo né interloquire sugli indizi di colpevolezza, né addurre l’eventuale violazione del principio di doppia incriminabilità, né eccepire il carattere politico del reato (ché anzi i reati politici e di opinione, come si vedrà, sono particolarmente nel mirino della proposta europeista), non si capisce cosa ci stia a fare. Il suo ruolo è infatti talmente ridotto da poter servire solo a gettare polvere negli occhi, facendo credere al pubblico che esiste ancora un diritto alla difesa.
    Comunque, significativamente, questo simulacro di difensore perde il suo nome programmatico e viene definito all’art. 11 “consulente legale”.

    6) Il sequestro dei beni del malcapitato che incappasse nell'Euromandato garantisce l'impotenza dell'arrestato, che, spogliato di ogni proprio avere da un magistrato straniero, potrà essere ridotto alla disperazione.
    Basandosi sul solito principio della reciproca fiducia in materia giudiziaria, il Consiglio ha infatti adottato una decisione quadro in materia di "blocco dei beni o di sequestro probatorio" in data 22 luglio 2003, che prevede, fra l'altro, il sequestro "per la successiva confisca dei beni" (art. 3, comma 1, lett. b)). Anche qui è espressamente specificato che per il sequestro non serva la doppia incriminabilità (v. prec. punto n. 1). Anche qui il giudice italiano non può fare obiezioni di merito e persino a fronte di un sequestro pretestuoso deve solo, di regola, eseguirlo. Per quali puntuali motivi si darà luogo a confisca? Aperta la strada ad una confisca di cui non si conoscono a priori i confini ed i reali motivi, è chiaro quali potenzialità repressive si schiudano.
    A mero titolo di esempio, si pensi che in Italia la famigerata legge Mancino (L. n. 205/1993) - che non a caso si ispira a modelli repressivi transnazionali contrari alla nostra tradizione giuridica - sanziona l'appartenenza ad organizzazioni colpevoli di reati di mera opinione con la confisca (anche) dell'alloggio del "reprobo": è sufficiente che in quell'alloggio si trovino determinati strumenti idonei ad offendere: ad es. un coltello da cucina (!). Se il "criminale" viene giudicato in patria, simili norme pretestuose, finalizzate esclusivamente all'annichilimento dell'avversario, vengono sterilizzate o comunque rese scarsamente offensive dal controllo dell'opinione pubblica. Esse diverrebbero però pienamente operative se a giudicare fosse un magistrato straniero, svincolato da ogni controllo sociale. A ciò si aggiunga che in Italia, fortunatamente, previsioni quali quelle della legge Mancino rappresentano un'eccezione. E nel resto d'Europa…?


    7) Il Mandato di arresto europeo per quanto sovversivo delle garanzie giuridiche possa apparire, non è che il preludio di un sistema automatico di consegna degli accusati e dei condannati a qualsiasi autorità giudiziaria dell’Unione europea per qualsivoglia accusa.
    Questo sconvolgente programma, che costituisce un formale impegno per tutti gli Stati che in qualsiasi modo vi aderiscano, è esplicitamente enunciato, pur fra molte proteste del tutto generiche, e quindi meramente retoriche, di “rispetto dei diritti fondamentali”, dal 5° dei 13 “consideranda” che precedono il testo normativo del Mandato di arresto. In esso infatti si legge: “L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, comporta la soppressione dell’estradizione fra Stati membri che deve essere sostituita da un sistema di consegna tra autorità giudiziarie”, pervenendo in conclusione ad "un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale…".
    A questo punto le sovranità nazionali e le libertà civili non esisterebbero più, se non sulla carta.

    8) L’esecuzione di un Mandato di arresto europeo si può risolvere in una vera e propria deportazione.
    E’ questa la considerazione che discende con tutta evidenza dai precedenti punti. Per rendersi conto di quanto essa sia inconfutabile, è sufficiente pensare alla situazione di un cittadino italiano prelevato e trasportato in qualche carcere di un Paese straniero di cui ignora totalmente la lingua, dove non conosce nessuno e nessuno sa chi egli sia e si preoccupa del suo destino, dove non sa a chi rivolgersi per la difesa e, se pur gli è assegnato un avvocato, né egli lo capisce, né l’avvocato capisce lui. Le sole difficoltà economiche in cui verrebbe a trovarsi sarebbero, di regola, sufficienti a precludergli ogni seria speranza di difesa. L'"euroarrestato", quand’anche in Italia fosse il primo dei penalisti, nulla saprebbe delle leggi del Paese nelle cui carceri è detenuto. Presto dimenticato anche nella sua ormai lontanissima patria, rischierebbe di scomparire nell’ignoto.
    Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, ci si trova, in definitiva, in presenza di una sistematica violazione dell’art. 24, 2° comma (“La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”) e dell’intero art. 111 della Costituzione italiana, recentemente riformato all’insegna del “giusto processo”…
    La sola prospettiva di essere sottoposti a simili rischi basterebbe a creare un clima di terrorismo psicologico capace di garantire un controllo pressoché assoluto sulla società civile, così impedendo ogni libertà.

    9) I popoli vengono tenuti all'oscuro sulla sconvolgente portata del Mandato di arresto europeo.
    Il Mandato d’arresto verrebbe adottato (e in molti paesi è stato già recepito) senza nessun vero dibattito pubblico, senza nessun coinvolgimento ed informazione dei cittadini, in un complice e sospetto silenzio della stampa e dei grandi mezzi di comunicazione. Vi sono - come chiunque può verificare di persona con poche domande - innumerevoli avvocati, magistrati, addetti delle forze dell’ordine, persone impiegate ad ogni livello nelle più diverse ed anche importanti attività, che non sanno dire nulla di preciso sul contenuto del "Mandato d’arresto europeo". Il popolo italiano verrebbe scavalcato dalle proposte (di fatto sono ben più che semplici proposte) di pochi tecnocrati di Bruxelles, non eletti dai cittadini: in condizioni di omertoso silenzio e di totale manipolazione delle opinioni pubbliche. Prima che il Parlamento si pronunci occorre che i cittadini sappiano, che si abbia un dibattito pubblico intenso e franco, che le persone vengano rese edotte dei gravissimi rischi inevitabilmente connessi anche al miglior tipo di adattamento della legge sul "Mandato d’arresto".

    10) Il Mandato d'arresto europeo mostra che le decisioni prese a Bruxelles possono ledere diritti fondamentali, scavalcando persino Parlamenti e Costituzioni nazionali.
    L’introduzione del Mandato d’arresto europeo (ma lo stesso discorso vale per moltissime altre normative imposte da Bruxelles agli ignari popoli europei) configura la violazione di principi e garanzie fondamentali statuiti dalla Costituzione italiana e rivela la gravità di quello che in gergo viene chiamato "deficit di democrazia" della U.E., consistente anzitutto nel fatto che sistematicamente i tecnici ed i funzionari della Commissione Europea (non eletti e non conosciuti dai cittadini degli Stati europei) producono, a ritmo frenetico, migliaia di pagine di nuove proposte normative, che poi vengono presentate per l’approvazione al Consiglio dell’Unione (che riunisce i ministri nazionali competenti per la materia trattata). In tal modo, ed in base ad altre analoghe procedure, un rappresentante dell'esecutivo, avallando a Bruxelles una proposta europea di cui spesso ignora la vera portata, impegna tutto il suo paese a recepire normative-capestro che possono alterare o cancellare più di un articolo delle costituzioni o delle leggi nazionali. Né si dimentichi che in seno all'U.E. il Parlamento europeo, che è l'unica istituzione eletta democraticamente, ha un ruolo del tutto marginale.

    11) Fra le elasticissime figure di reato punibili, è previsto di fatto anche il reato di pensiero.
    Questa aberrazione giuridica è raggiunta dalla diciassettesima fattispecie del già citato art. 2: "razzismo e xenofobia", in cui praticamente qualunque opinione non perfettamente "politically correct" può esporre al rischio della persecuzione giudiziaria. Infatti, in base all'ennesima proposta di decisione quadro, sempre della Commissione europea (del 28 novembre 2001: articolo 3, primo comma, lettera a), si stabilisce che "per razzismo e xenofobia" debba intendersi "il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione o i convincimenti, l’origine nazionale o l’origine etnica siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di singoli o di gruppi". Dunque, l’opinione che la religione o le idee siano fattori determinanti per nutrire avversione verso un gruppo, giustificherebbe di fatto l'arresto del "reo", che verrebbe tradotto in un altro paese, con conseguenze morali, giuridiche e materiali catastrofiche. Siamo alla più conclamata ed incredibile forma di persecuzione e condanna delle idee, del pensiero: viene difatti criminalizzato il semplice “possesso” di "convincimenti", ovvero di idee e opinioni intime e personali e in nessun modo tradottesi in comportamenti aventi, eventualmente, effettiva rilevanza penale.
    La libertà di pensiero e di manifestazione dello stesso (art. 21 Cost.) verrebbe definitivamente sepolta, e con lei anche il divieto costituzionale di estradizione dei cittadini italiani per reati politici (art. 26, c. 2, Cost.).



    12) Il Mandato d’arresto europeo si fonda su un uso eccessivo, sproporzionato e liberticida della minaccia terroristica.
    La minaccia del terrorismo, utilizzata dall’11 settembre 2001 in poi come convincente strumento di pressione per introdurre l'Euromandato, non può e non deve giustificare, in linea di principio, alcuna diminuzione dei diritti civili fondamentali; non può minare una Costituzione e svilire le garanzie che questa statuisce per i cittadini di uno Stato sovrano.Tanto più che l’enunciato scopo di permettere a Stati stranieri interferenze - anche pretestuose, in quanto immotivate ed insindacabili nel merito - sulla libertà e sulle proprietà di cittadini di altre Nazioni, rappresenta non solo il funerale della sovranità dei singoli Stati, ma anche l’implicita ammissione del fatto che sta sviluppandosi un efficiente sistema di deportazione, sia pur coperto da un diverso nomen iuris.
    Spaventa la frettolosità con cui l’Unione europea, nonché prima di lei gli U.S.A. e la G.B. (si pensi al "Terrorism Act" e alla recente richiesta di Blair di avere processi segreti contro chi è accusato di terrorismo), si sono lanciati a varare leggi fortemente restrittive dei diritti fondamentali e della libertà d'opinione, in particolare con la scusa del terrorismo.

    13) Sino ad oggi, alla luce dell’ordinamento costituzionale italiano, il Mandato di arresto europeo non ha valore imperativo: recepirlo anche solo in parte equivale però a recepirlo integralmente! Per questa ragione va respinto in toto.
    In effetti il Governo italiano ha assunto un impegno, in sede europea, a recepire l'Euromandato.
    Stando ad una lettura costituzionalmente eversiva dell'art. 34 del Trattato sull'Unione europea, l'Italia sarebbe ormai tenuta dal menzionato impegno (ottenuto fra l’altro obtorto collo) a recepire senz'altro lo sconvolgente istituto in esame. Di contro è evidente che l’obbligo di recepimento va letto alla luce dell'ordinamento costituzionale italiano, in base al quale è il Parlamento sovrano a dover esprimere l’ultima parola su questo tema. Né il Potere esecutivo, né men che meno, come è avvenuto, uno o alcuni membri del Potere medesimo, hanno alcuna, si badi, alcuna legittimazione, a sostituire il Parlamento in scelte quale quella in questione. Questa materia è coperta fra l'altro da riserva assoluta di legge ed è pertanto è rimessa dalla Costituzione all’insindacabile (e non coercibile!) valutazione finale delle Camere.
    Tanto premesso, se il Parlamento accogliesse l'Euromandato, sia pur adattandolo ai principi costituzionali e di civiltà del diritto penale, sorgerebbe un gravissimo pericolo: a questo punto, infatti, lo Stato italiano avrebbe recepito almeno in parte l'Euromandato, in tal modo riconoscendone il pieno valore vincolante ai sensi del citato art. 34. Sorgerebbe allora una responsabilità giuridica internazionale: l'Italia potrebbe venir condannata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, in quanto pur avendo accettato integralmente la Decisione quadro (art. 34 cit.), la avrebbe al contempo recepita solo in parte. Tutti gli argini eventualmente posti dall'Italia potrebbero così cadere uno dopo l'altro, ed il Mandato divenire operativo in tutte le sue conseguenze (art. 35 del citato Trattato).
    La soluzione più ragionevole è pertanto quella di opporre un totale, pieno, assoluto "no" ad un simile liberticidio.
    Su eventuali obiezioni e dubbi che dovessero sorgere, prevalgono infatti - oltre al surriferito argomento relativo alla preminenza della sovranità parlamentare - la considerazione che i diritti fondamentali di libertà, attesa la loro peculiare natura, non sono in alcun modo riformabili dal Parlamento: neppure con le forme previste per le modifiche della Costituzione (art. 138 Cost.), come hanno avuto occasione di evidenziare in più d’una circostanza la stessa Corte costituzionale e la dottrina di settore.

    14) La nascente Costituzione europea incombe sulle sovranità nazionali e sulle libertà civili come un novello cavallo di Troia.
    Un ultimo pericolo preme qui evidenziare: l’approvazione della Costituzione europea (v. art. 10, in particolare) sta svuotando di contenuto la Costituzione italiana (e quelle nazionali di tutt’Europa, ovviamente) in spregio alle rigide procedure di modifica costituzionale previste dal già citato art. 138 Cost.
    Tutto va oggi in questo senso: il caso paradigmatico del Mandato di arresto europeo dovrebbe indurre ad inquietanti riflessioni. In materia penale, oltretutto, il modello repressivo dell'Euromandato rappresenta solo il culmine di uno stillicidio di anti-principi giuridici che quasi con noncuranza vengono inseriti nelle proposte normative europee, sempre più sistematicamente orientate in senso puramente repressivo.
    Se la Costituzione europea venisse approvata, ne deriverebbe un’incontrollabile e definitiva emorragia di sovranità.
    L'equivoco di fondo dell'Unione europea è proprio questo: sta crescendo un formidabile Superstato, che però - mentre si accinge a ridurre ad un tragico simulacro le sovranità nazionali - nega espressamente ed insidiosamente di essere tale. Sorge pertanto una gravissima questione: è necessario che prima di cedere integralmente la Sovranità italiana all’Unione europea, il Parlamento ed il Governo italiani approfondiscano seriamente le implicazioni costituzionali di diritto interno connesse all’approvazione di una Supercostituzione Transnazionale, valutando le responsabilità morali, giuridiche e storiche, che ne conseguirebbero.
    Senza dimenticare l'assoluta gravità delle mire liberticide di cui gli organi europeisti hanno dato eloquentissima prova con la Decisione quadro qui esaminata.


    Associazione nazionale contro il Mandato d'arresto europeo e per la Difesa dei Diritti civili
    Via Ortaggi n. 8, 47900, Rimini

    MANIFESTO CONTRO IL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO
    E PER LA DIFESA DEI DIRITTI CIVILI

    ADERISCONO

    GIANO ACCAME, storico, giornalista
    CARLO ALBERTO AGNOLI, magistrato
    FRANCESCO MARIO AGNOLI, magistrato
    ALFONS BENEDIKTER, confondatore dell’S.V.P., giurista
    GIOVANNI BEVERINI, avvocato
    PAOLO BOGGIANO, avvocato
    MIRELLA BOTTO, avvocato
    GIUSEPPE CANONICO, magistrato
    FRANCESCO CIANCIARELLI, docente universitario
    ANTONIO CORADELLO, avvocato
    ANDREA DALLEDONNE, docente universitario
    RAUL CUNEO, avvocato
    MATTEO D’AMICO, docente e scrittore
    ALFONSO D’AVINO, magistrato
    MASSIMO DE LEONARDIS, docente universitario
    LUIGI DEL PACCHIA, avvocato
    MARCO DELUCCHI BARONI, avvocato
    FRANCESCO DEMARTINI, avvocato
    ANDREA DI FRANCIA, avvocato
    LUCIANO GARIBALDI, storico e giornalista
    GIUSEPPE IACOPETTI, avvocato
    ALFIO KRANCIC, giornalista e vignettista
    PAOLO KUSMIC, avvocato
    PATRIZIA LARDONI, avvocato
    MASSIMO MALLUCCI DE MULUCCI, avvocato
    PINO MORANDINI, magistrato amministrativo, consigliere U.d.C. della P.A.T.
    EDOARDO MORI, magistrato
    EUGENIO PENSINI, avvocato
    ETTORE RANDAZZO, avvocato
    ROBI RONZA, giornalista, scrittore
    ANTONIO SEGALERBA, avvocato
    MARIO SOSSI, magistrato
    BRUNO TARQUINI, scrittore, già Procuratore generale presso la Corte d’Appello de L’Aquila
    ANDREA TRUNZO, co-curatore di giustiziaeuropea.it, redattore capo di IN-Giustizia
    ROBERTO VITTUCCI RIGHINI DI SANT’ALBINO, avvocato
    VITOGIANCARLO VITTUCCI RIGHINI DI SANT’ALBINO, avvocato
    PIERO VASSALLO, filosofo, giornalista

  2. #2
    Totila
    Ospite

    Predefinito

    Grazie Trasea.

  3. #3
    Totila
    Ospite

    Predefinito

    Originally posted by Totila
    Grazie Trasea.

    Cmq, il manifesto poteva essere sottoscritto anche da altri intellettuali: penso a Franco Cardini, Marco Tarchi, Massimo Fini, Blondet.
    Chissà se sono stati contattati...

  4. #4
    Lux in tenebris lucet
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    Predefinito prosecuzione al "Manifesto contro il mandato di cattura europeo"

    questa prosecuzione del "Manifesto VS l'euromandato" riguarda la Costituzione Europea, che in tempi quanto mai brevi dovrebbe essere ratificata anche dal Senato.

    LA COSTITUZIONE EUROPEA, OVVERO LA FINE DELLE COSTITUZIONI E DEGLI STATI NAZIONALI

    In continuità con il “Manifesto contro il Mandato d'arresto europeo e per la Difesa dei Diritti civili”, ed in particolare sviluppandone ulteriormente il punto n. 14, alcuni firmatari di quel documento hanno ritenuto necessario ribadire tempestivamente quali siano i reali problemi che sorgono dall’integrazione unionista, così come delineata nella Costituzione europea.


    L’approvazione della Costituzione europea e la rapidissima, semplificata procedura che si sta attuando per la ratifica di questo capitale documento giuridico, ripropongono sino alle sue più estreme conseguenze il problema di quale considerazione, in Europa, venga attribuita alle libertà civili ed alle specificità dei diritti nazionali.
    Va premesso che uno degli aspetti più singolari della Carta fondamentale europea - aspetto certamente foriero di sviluppi “imprevisti” - è quello dell’abnorme quantità di articoli che la compongono. Trattandosi di un apparato normativo assolutamente spropositato rispetto alle esigenze di dotare l’Unione di uno strumento di governo essenziale, è ovvio che le motivazioni tecniche e “burocratiche” fornite per giustificare la creazione di tale monstrum giuridico (448 articoli), non possono convincere.
    In effetti, nell’articolato modus operandi delle Comunità europee e dell’Unione, è ricorrente la strategia di garantire alle istituzioni comuni ampi spazi interpretativi ed operativi, controbilanciando peraltro le preoccupazioni suscitate con norme programmatiche, a volte sostanzialmente retoriche, o comunque facilmente aggirabili sia in linea di prassi, sia attraverso la giurisprudenza creativa ed autocratica della Corte di giustizia dell’Unione europea.
    Nel caso di specie, è inevitabile che i principi generali della Costituzione U.E., quelli più chiaramente pregnanti, prevarranno sia sulle disposizioni contraddittorie, che su quelle programmatiche.
    Non si può inoltre dimenticare che i processi unionisti vengono da lontano, per gradi, corroborati da un’impressionante mole di documentazione normativa, la cui densità, irta di contraddizioni e di paradossi, scoraggia e spinge i più ad acritiche adesioni.
    Al fine dunque di orientarsi nel caos giuridico unionista, è dunque opportuno scendere sul terreno della normativa di settore, dove si può apprezzare con metodica puntualità e concretezza quale sarà la reale portata della nuova Costituzione europea.
    Il mandato di arresto europeo, il cui contenuto liberticida si dà qui per noto, traduce in effetti ante litteram, con rigore ineccepibile, una molteplicità di principi contenuti nella Costituzione europea.
    Così, ad esempio, si può osservare come entrambi i documenti in questione consacrino senza equivoci un principio apicale dell’integrazione unionista: le decisioni giudiziarie straniere saranno pienamente ed immediatamente imperative anche sul territorio degli altri Stati membri, in base al generalissimo “principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie” (art. 270 Cost.).
    Per effetto di questo riconoscimento, si perviene al consequenziale risultato che un remoto giudice straniero europeo, di Vilnius, esemplificando, potrà emettere un euromandato nei confronti di un cittadino italiano persino con riferimento ad un reato commesso in tutto o in parte in Italia (art. 4, c. 1, p. 7, lett. a), della Decisione Quadro sul Mandato di arresto europeo, di seguito: M. A. E.).
    E’ chiaro dunque quali poteri di repressione e di controllo su scala continentale derivino da simili previsioni, così come è chiaro che in un tale sistema le sovranità e le Costituzioni nazionali sopravvivono solamente sulla carta.
    Queste abnormi previsioni si giustificherebbero nell’ambito di un rapporto di “fiducia” fra Stati membri, fiducia che non solo, come è noto, viene posta alla base dell’Euromandato, ma che è stata solennemente scolpita anche nella Costituzione europea (art. 42).
    Che altro significa in diritto penale il principio costituzionale europeo (apparentemente innocuo) della“fiducia”?
    Significa ancora - per ragioni di simmetria con la competenza extraterritoriale - che si dovrà consentire l’applicazione fiduciaria, o meglio, fideistica, ai cittadini dell’intera Europa, di innumerevoli leggi straniere ” (art. 2, c. 2 M.A.E.).
    Ne deriva, come si è denunciato, che “il cittadino innocente (in base alla legalità italiana) potrà essere incarcerato in forza di 24 legislazioni penali (per ora "solo" 24, in futuro molte di più) a lui sconosciute” e ciò, si diceva, anche con riferimento a condotte tenute in tutto o in parte in territorio italiano.
    E’ in effetti innegabile “… che nel sistema delineato dalla Decisione quadro U.E. (e dalla Costituzione europea, si aggiunge) le libertà di tutti i cittadini appartenenti all'Unione vengono esposte ad un pauroso salto nel buio.”
    La“fiducia” che la Costituzione europea chiede agli Stati membri, comporta, per fare un ultimo esempio, che il giudice o il pubblico ministero straniero richiedenti la consegna di un italiano, non debbono neppure motivare la loro richiesta (art. 8 M.A.E.).
    Ora, la previsione che decisioni giudiziarie del tutto immotivate, e basate su ignote leggi straniere, possano reciprocamente e sistematicamente imporsi sul territorio di altri Paesi senza filtri di sorta in nome della fiducia fra Stati dell’U.E., incidendo drammaticamente sui diritti di libertà dei rispettivi cittadini, è uno dei tanti, indiscutibili sintomi del fatto che è ormai tramontata sia l’era degli Stati, sia, al contempo, persino quella dei diritti fondamentali.
    L’Europa unitaria cancella così, assieme alle garanzie di libertà, i confini - primo fra tutti quello dell’obbligo di motivare i provvedimenti di restrizione della libertà personale - che delimitano ontologicamente il diritto dall’arbitrio; l’azione penale, dalla repressione personale e/o ideologica.

    Altro principio cardine che illustra le intime concordanze fra il diritto costituzionale ed il diritto penale nell’ambito dell’Unione, è quello del divieto di attuare qualsivoglia tipo di discriminazione.
    L’art. 81 della Costituzione europea, da un lato, e dall’altro l’art. 2 del M.A.E. e l’art. 3 della proposta di Decisione quadro del 28.11.2001 in tema di “razzismo e xenofobia”, elaborati dalla Commissione europea, fissano i principi fondanti la repressione dei reati di opinione in U.E..
    Utilizzando locuzioni sostanzialmente identiche a quelle impiegate dai redattori della Costituzione unitaria, la Commissione europea ha previsto, allo scopo appunto di impedire ogni discriminazione, che per “razzismo e xenofobia” si intende “il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione o i convincimenti, l’origine nazionale o l’origine etnica siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di singoli individui o di gruppi”.
    Ora, il discrimen umano è etimologicamente l’atto del cogliere la differenza, cioè, in ultima analisi, la capacità di discernimento di cui ogni uomo dovrebbe essere dotato: pensare e discriminare rappresentano in tal senso un’endiadi.
    L’atto del discriminare, e dunque del distinguere, non può pertanto essere di per sé un delitto.
    Al contrario, nella prospettiva unionista ogni discriminazione che si manifesti in semplici, astratti convincimenti, o “peggio” in espresse forme di avversione, anche solamente ideale, diventa reato. Reato, dunque, l’avversare taluno non condividendone i principi morali, religiosi, non condividendone le idee politiche, o più in generale non condividendone “i convincimenti”.
    Consacrando gli stessi principi a livello di Carta fondamentale, la Costituzione europea ribadisce il divieto di “qualsiasi forma di discriminazione fondata” fra l’altro su “la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura…” (art. 81 Cost.).
    E’ indiscutibile, in quest’ottica, che ogni contrasto fra diverse concezioni, persino politiche, cade sotto la scure del diritto penale; ogni identità, di “qualsiasi” natura, è negata nella misura in cui pretenda di contrapporsi ad altre identità.
    Si attua così a livello costituzionale, e di conseguenza giudiziario, una sorta di concordia ideale coatta fra uomini aventi opinioni religiose, politiche, culturali diverse.
    Tale normativa diviene pertanto applicabile a tutti, indistintamente, configurandosi per ciò stesso come strumento illimitato di repressione di qualunque pensiero venga ritenuto religiosamente, culturalmente, politicamente, idealmente scorretto.
    Prende dunque corpo e legittimità, a livello costituzionale e di normativa specifica europea, quello che è stato giustamente paragonato allo Psico-crimine di orwelliana memoria: non è il crimine comune dettato da futili ragioni di avversione ideale, religiosa, politica, razziale a cadere sotto la scure della legge, ma è lo stesso atto del distinguere, del pensare che viene cancellato dalla sfera delle libertà dell’uomo…
    Tanto basti, un approfondimento ulteriore del tema richiederebbe una trattazione manualistica: è sufficiente avere qui evidenziato come si esplicitano, in termini tragicamente reali, le novità introdotte dalla Costituzione europea: e ciò al di là di ogni dubbio ed al di là delle interpretazioni e delle norme più o meno irenistiche desumibili dall’inesauribile fonte di argomenti contenuta nei già menzionati 448 articoli (si pensi, a titolo di es., al citato art. 270).

    Venendo ora ad una valutazione più generale del testo costituzionale europeo, va detto che a dispetto delle ostentate banalizzazioni filoeuropee e dei tranquillizzanti enunciati unionisti - sempre rispettosi, a parole, delle Costituzioni degli Stati membri - si verifica un mutamento epocale: le Costituzioni nazionali vengono declassate a legislazione di rango secondario non solo rispetto alla Costituzione europea, ma persino nei confronti di qualunque atto normativo dell’Unione.
    La portata giuridica dei provvedimenti unionisti diviene pertanto vastissima: “Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione”. (art. 5, c. 2 Cost. eur.) E ancora: “La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto (e dunque pure sulle Costituzioni) degli Stati membri.” (art 6) .
    La problematica che ne consegue meriterebbe un esame più approfondito: si accenna qui brevemente, per ragioni di economia espositiva, all’articolo 14 della Costituzione europea, con cui l’Unione si attribuisce “competenza concorrente” in una materia che rappresenta il fondamento costituzionale - e storico - degli Stati membri: il diritto penale.
    Nonostante la Costituzione impieghi una terminologia che trae in inganno, tale competenza non è affatto “concorrente”, atteso che in questo caso “Gli Stati membri esercitano la loro competenza nelle misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla” (art. 12, c. 2). Una competenza che - se esercitata dall’Unione - esclude l’intervento degli Stati membri, è dunque in realtà una competenza esclusiva: non concorrente.
    Questa premessa è ovviamente essenziale.
    Ora, la Costituzione europea attribuisce appunto all’U.E. una tale competenza nel settore dello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia” (art. 14, c. 2 lett j)). Ne consegue pertanto che il diritto penale, massima espressione dei valori di libertà costituzionalmente garantiti, passa all’Unione (o meglio, ad un proteiforme, efficacissimo sistema sanzionatorio unionista) qualora quest’ultima lo decida e, sostanzialmente, nella misura in cui la medesima lo ritenga opportuno.
    Considerato che i diritti di libertà costituiscono il proprium di ogni Carta fondamentale, se ne deve dunque desumere che la Costituzione europea soppianta le Costituzioni nazionali, impossessandosi della loro stessa ragion d’essere.
    Similmente, le competenze generali di interesse comune in tema di difesa, di esteri e di sicurezza, cioè di interni, veri e propri punti chiave delle sovranità nazionali, passano all’Unione (art. 16).
    L’Europa dispone insomma di poteri d’imperio intesi in senso sostanziale, mentre le Costituzioni e le leggi nazionali divengono atti a contenuto formale.
    Come i poteri delle Regioni vengono disegnati dal potere centrale e debbono restare pur sempre, lo si voglia o meno, subordinati ai superiori interessi nazionali, così anche nell’Unione i poteri degli Stati membri saranno effettivi nei limiti in cui Bruxelles deciderà di allungare o accorciare il guinzaglio.
    Temendo fra l’altro la possibile concorrenza giurisdizionale delle Corti costituzionali nazionali, il compito di interpretare e far applicare la Carta fondamentale europea è stato coerentemente affidato alla Corte di giustizia dell’Unione (art. 29). L’impotenza degli Stati membri, a questo punto, diviene un dato pacifico ed imprescindibile.
    La Costituzione europea suggerisce dunque con chiarezza l’idea che i suoi redattori abbiano usato la tecnica di copiare l’assetto dei rapporti Stato/Regione, a livello Unione/Stati membri: nel Superstato continentale, pertanto, il nome e la struttura delle Nazioni continueranno ad esistere solo per ragioni di facciata...
    Ciononostante è in atto una ratifica pressoché automatica della Costituzione europea.
    Con assoluta chiarezza non ci si può nascondere che simili interpretazioni, con tali premesse, sarebbero letteralmente eversive dell’ordinamento costituzionale italiano.
    Come già da tempo è stato rimarcato, la Costituzione europea determina “un’incontrollabile e definitiva emorragia di sovranità”, e ciò “senza rispettare, nel caso del nostro Paese, le rigorosissime procedure previste dall’art. 138 della Costituzione italiana a tutela della ponderatezza e della democraticità di ogni modifica costituzionale”.
    D’altronde questa evidenza è emersa più volte, sia pur in toni tranquillizzanti, dalle parole degli stessi attori dell’integrazione europea.

    Con l’approvazione della Costituzione europea e lo spostamento verso l’alto di poteri decisionali progressivamente - ma già compiutamente - totalizzanti, viene di fatto abrogata la Costituzione italiana, a partire dall’art. 1: la sovranità non appartiene più al popolo, ma all’Unione.
    Il popolo italiano, infatti, definitivamente ridotto a minoranza nel contesto europeo, non potrà più sottrarsi alle scelte unioniste: neppure, paradossalmente, se vi si opponesse compatto; neppure se si trattasse di contrastare decisioni chiaramente incivili, finalizzate alla soppressione dei più elementari diritti di libertà, come eloquentemente dimostra la menzionata, strettissima parentela giuridica ed ideale fra la Costituzione U.E. e l’Euromandato.
    In effetti, la classe politica è chiamata oggi ad un atto responsabile di approfondita discussione della Costituzione europea in base all’articolo 138 della nostra Costituzione. Non ad una banale, immeditata ratifica, al cui mistificante riparo concludere l’iter di liquidazione dello Stato italiano.
    Né si può da ultimo dimenticare che sorgono problemi ulteriori rispetto a quelli giuridici.
    Gravissime istanze di carattere etico, impongono infatti che il popolo, i popoli non vivano nell’illusione di un’epoca ormai tramontata: la Costituzione europea segna, come mai sino ad oggi, lo spartiacque fra l’era degli Stati e delle Costituzioni nazionali, e l’era del Superstato europeo e della Costituzione europea.
    I popoli debbono esserne consapevoli: un consenso carpito con l’inganno non è consenso.
    Il sostanziale silenzio politico e mediatico che ha accompagnato l’approvazione della Carta fondamentale europea da parte di uno dei due rami del Parlamento, rappresenta in effetti un dato di estrema gravità.
    Sino ad oggi l’integrazione è proseguita nel solco di successive, felpate e più o meno misconosciute sottrazioni di sovranità nei confronti degli Stati membri: ora la Costituzione U.E. richiede, per la sua sconvolgente, storica portata, una inequivoca partecipazione popolare.
    Lo richiede quantomeno per un motivo, un motivo non irrilevante: perché in Europa il termine démos non può rappresentare un mero pretesto, un nudo nome.


    Associazione nazionale contro il Mandato d'arresto europeo e per la Difesa dei Diritti civili
    Via Ortaggi n. 8, 47900, Rimini

 

 

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