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    Predefinito La sinistra che fai i condoni

    In data 27 febbraio 2008 è stato convertito in Legge il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. Decreto Milleproroghe).
    Alla faccia della semplificazione normativa! La Legge risulta eterogenea ed incomprensibile non solo al cittadino comune, ma anche agli addetti ai lavori, in ragione dei continui rinvii ad altre norme nelle più disparate materie. Ma lo scandalo più eclatante è contenuto nell'art. 36, comma 4-ter, il quale recita: ”La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.
    Si tratta di un vero e proprio condono per Equitalia, lesivo dei diritti fondamentali del cittadino e tipico di uno stato feudale. Si rimane davvero allibiti dinanzi alla tracotanza e alla spudoratezza di una classe politica che se ne frega totalmente della Costituzione e dei principi dello Stato di Diritto.
    Chi ha scritto e votato tale norma, infatti, ha deliberatamente contravvenuto a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con l'Ordinanza del 09 novembre 2007, nella quale si era espressamente affermato l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento. No solo! Tale norma contrasta chiaramente con lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), che sancisce il principio di irretroattività delle norme tributarie e l'obbligo di Buona Fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, nonché con la Legge sulla Trasparenza degli Atti Amministrativi (L. 241/90), che prevede la nullità di ogni provvedimento amministrativo mancante degli elementi essenziali.
    Questo è soltano uno degli innumerevoli esempi di come, taluni governanti, considerano gli Italiani sudditi e non cittadini.

    Avv. Alessandro Reggiani

    DE IURE CONDENDO: L'ultimo Scandalo: Il Decreto Milleproroghe

  2. #2
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    Predefinito Rif: La sinistra che fai i condoni


  3. #3
    Zemlja i Volja
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    Predefinito Rif: La sinistra che fai i condoni

    Citazione Originariamente Scritto da Grays Visualizza Messaggio
    In data 27 febbraio 2008 è stato convertito in Legge il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. Decreto Milleproroghe).
    Alla faccia della semplificazione normativa! La Legge risulta eterogenea ed incomprensibile non solo al cittadino comune, ma anche agli addetti ai lavori, in ragione dei continui rinvii ad altre norme nelle più disparate materie. Ma lo scandalo più eclatante è contenuto nell'art. 36, comma 4-ter, il quale recita: ”La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.
    Si tratta di un vero e proprio condono per Equitalia, lesivo dei diritti fondamentali del cittadino e tipico di uno stato feudale. Si rimane davvero allibiti dinanzi alla tracotanza e alla spudoratezza di una classe politica che se ne frega totalmente della Costituzione e dei principi dello Stato di Diritto.
    Chi ha scritto e votato tale norma, infatti, ha deliberatamente contravvenuto a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con l'Ordinanza del 09 novembre 2007, nella quale si era espressamente affermato l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento. No solo! Tale norma contrasta chiaramente con lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), che sancisce il principio di irretroattività delle norme tributarie e l'obbligo di Buona Fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, nonché con la Legge sulla Trasparenza degli Atti Amministrativi (L. 241/90), che prevede la nullità di ogni provvedimento amministrativo mancante degli elementi essenziali.
    Questo è soltano uno degli innumerevoli esempi di come, taluni governanti, considerano gli Italiani sudditi e non cittadini.

    Avv. Alessandro Reggiani

    DE IURE CONDENDO: L'ultimo Scandalo: Il Decreto Milleproroghe

    Complimenti.
    Ci hai messo un anno e mezzo per capire l'articolo.
    Quindi postarlo il 17.11.009.

    repapelle:repapelle:repapelle:



    p.s. a proposito di semplicifazione rileggiti un pò la riforma costituzionale fatta dalprecedente geverno berlusconi.

    Te ne posto un assaggio.

    L’articolo 70 della Costituzione e` sostituito dal seguente:

    « ART. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, puo` proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta` per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princý`pi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, puo` proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta` per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.La funzione legislativa dello Stato e` esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonche´ nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non e` approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalita` rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee. Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalita` di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, puo` autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge e` trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte. L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma puo` avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non e` sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non puo` contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».



    Articolo 70 Cost che si intendeva modificare

    Art. 70.

    La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.





    repapelle:repapelle:repapelle:
    "We intend to destroy all dogmatic verbal systems."
    William S. Burroughs

 

 

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