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DDL PROPOSTA DI RIFORMA COSTITUZIONALE
Art.9
Il Presidente della Comunità di Pol è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità di Voti delle Presidenziali si Procede alla elezione per anzianità anagrafica.[DDL Cost.09/10/04]
Il Presidente di Pol è affiancato dalla figura del Vicepresidente che svolge la sue funzioni quando necessario
Il Vicepresidente può essere nominato dal Presidente ma anche dal Governo senza ricorrere a voto Congressuale.
Lo scrutinio è aperto su convocazione del Governo.
L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni prima e non più di venti giorni dopo lo spirare dei poteri del Presidente in carica. [DDL Cost.09/10/04]
Nel caso di vacanza della Presidenza di Pol, cioè assenza del Presidente dal forum per più di 30 giorni consecutivi senza previo avviso; nel caso di dimissioni o d'impedimento constatato ad opera del Consiglio Costituzionale di Pol,
le funzioni del presidente sono assunte in ordine di successione da:
-Vicepresidente di Pol
-Premier
-Presidente Corte Suprema
-Presidente Congresso
-Congresso stesso con decisioni a 2/3 dei deputati
Nel caso quindi di vacanza della Presidenza di pol, il facente funzioni convoca il Congresso in sessione straordinaria per la elezione del Nuovo Presidente.
I candidati presidente devono ottenere i voti favorevoli di almeno 2/3 dei votanti a Congresso nelle prime due sedute, nelle successive è sufficiente la maggioranza semplice.
Nel caso di elezione “parlamentare” del presidente, la durata del suo mandato copre il periodo mancante del mandato del presidente precedente.[DDL Cost. 13/07/04]
Art.22
La Durata del Congresso è di 6mesi, il Numero di Congressisti è fissato a 19 unità. I congressisti esercitano le loro prerogative senza vincolo di mandato.
[DDL Cost.13/07/04]
Le elezioni generali hanno luogo non meno di venti giorni prima e non più di venti giorni dopo il termine naturale della legislatura e sono indette dal Presidente del Congresso.
Il Congresso è convocato di diritto il Primo lunedì successivo alla elezione o comunque secondo il regolamento Congressuale.
Il Congresso non può essere sciolto per i primi 2 mesi della legislatura, può essere sciolto prima solo se il governo non ottiene la fiducia entro un mese dalla proclamazione dei risultati elettorali.
Il Congresso non può essere sciolto se il Governo ottiene la fiducia in Congresso con più del 60% dei consensi.[DDL Cost.09/10/04]
Art.23
Il voto sarà palese e potranno votare solo i forumisti che abbiano raggiunto i 150 posts all’attivo al momento della “indizione” delle elezioni. I cloni sono esclusi dalla votazione.
I candidati al congresso dovranno avere minimo 500 posts all’attivo al momento della indizione delle elezioni.
Le votazioni si svolgeranno su due 3d distinti, uno per la elezione del Presidente di Pol, l’altro per la elezione dei componenti del Congresso di Pol. Nel primo i forumisti dovranno indicare la preferenza per uno dei candidati alla presidenza, nel secondo esprimeranno il voto per uno dei partiti che si presentano alla competizione elettorale. L'edit del voto è ammesso solo per correggere un errore di battitura, non per correggere il voto in sè.
L'editazione del voto deve essere fatta mandando un post di correzione, e non editando quello precedentemente sbagliato.
Le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 6 mesi.
Art. 23 comma 1
La legge elettorale del Congresso di Pol è il proporzionale puro con soglia di sbarramento al 5% per eleggere il 90% dei seggi in palio (17). Il restante 10% (2 seggi su 19) viene assegnato come premio di maggioranza al partito o alla coalizione del Presidente Vincitore se il partito o la coalizione stessa ottengono almeno il 40%+1 dei voti. Se si tratta di coalizione i seggi vengono assegnati in base proporzionale ai vari partiti. Se il partito o coalizione del Presidente Vincitore non ottiene almeno il 40%+1 dei voti, il totale dei seggi (19)per il Congresso viene assegnato in base proporzionale.
Art 23 comma 2
Meccanismo di assegnazione dei seggi.
I seggi vengono assegnati secondo la seguente Formula
% ottenuta dai singoli partiti :100 = x seggi partito : x seggi totali
Per calcolare la % dei partiti viene applicata la seguente regola. Si sommano i voti dei partiti che hanno superato lo sbarramento del 5% ottenendo cosi il totale dei voti "utili". Si moltiplicano i voti presi da un singolo partito per 100 e si divide per il totale dei voti "utili". Si ottiene cosi la % da utilizzare per la forumula di assegnazione dei seggi.
Art 23 comma 3
I congressisti vengono eletti tramite un voto di preferenza, al congresso siederanno i candidati maggiormente votati di ogni partito.(per i candidati senza nessuna preferenza o con eguale preferenze saranno i singoli partiti a nominare i congressisti) Il Presidente di POL è considerato il primo nella lista degli eletti del suo partito al Congresso di POL.
Le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 6 mesi
[DDL Cost.25/10/04]
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DDL MODIFICA REGOLAMENTO DEL CONGRESSO DI POL
art. 1. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea ovvero, su richiesta di almeno 5 forumisti, dal Presidente di POL ovvero dal Primo Ministro mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Camera" e comunicazione PVT ai capogruppo, contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno
art. 2. L'assemblea viene convocata di regola almeno ogni primo giovedì del mese e deve riportare all'ordine del giorno tutte le proposte di legge pubblicate nel mese precedente sul forum dal Presidente di POL o dai congressisti. In casi di particolare urgenza l'assemblea può essere convocata anche in altra data. Potranno far parte del Congresso di POL solo i congressisti, le cariche politiche-istituzionali del Congresso potranno essere ricoperte solo da Congressisti, comprese Presidenza e VicePresidenza del Congresso.
art. 3. Il thread dell'assemblea viene aperto dal Presidente dell'assemblea che elenca l'ordine del giorno e gli articolati delle proposte di legge. Le prime 72 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti. Potranno partecipare alla discussione ed alla proposizione degli emendamenti solamente i congressisti, il Presidende del Congresso riassume le proposte originarie e gli emendamenti e si procede mediante apertura di apposito thread alla votazione, che dura 72 ore dall'apertura. Il congressista può esprimere parere positivo, negativo o astensione espressa. Non sono ammesse deleghe. Sul thread della votazione possono essere espresse solo le intenzioni di voto. Al termine il Presidente del Congresso riassume l'esito della votazione e dichiara chiusa l'assemblea, delegando un moderatore per la chiusura del thread.
art. 4. Entro tre giorni dalla chiusura della votazione il Presidende dell'assemblea ovvero il Presidente di POL pubblica sulla Gazzetta di POL i provvedimenti approvati, che avranno immediata efficacia verso tutti i forumisti.
art. 5. Qualora un congressista non partecipi senza giustificato motivo a due congressi consecutivi viene dichiarato decaduto dal Presidente del Congresso. Per assenza dal congresso si intende la mancata partecipazione al voto.
art. 6. In caso di decadimento o di dimissioni al posto del congressista decaduto o dimessosi verrà nominato, in ordine di priorità:
- il candidato non eletto dello stesso partito che abbia ottenuto più preferenze. In caso di parità di preferenze si preferisce il candidato con più post.
- il candidato della coalizione che alle elezioni ha sostenuto il medesimo presidente che abbia ottenuto più preferenze. In caso di parità si preferisce il candidato con più post.
- l'elettore dello stesso partito o, in mancanza, della stessa coalizione che abbia all'attivo più post.
Qualora non esistano altri elettori del partito o della coalizione il posto rimarà vacante.
Il nuovo aspirante congressista verrà invitato ufficialmente dal Presidente del Congresso mediante PVT e pubblico thread e dovrà comunicare esplicitamente l'accettazione della carica entro tre giorni. In caso contrario il Presidente del Congresso contatterà il successivo aspirante congressista
art. 7. i congressisti si riuniscono in gruppi parlamentari. Ogni gruppo è composto da almeno due congressisti. Il capogruppo di ciascun gruppo è il congressista con più post all'attivo, salva diversa espressa designazione dei membri del gruppo. I congressisti dei partiti con meno di due eletti possono unirsi ad un altro gruppo parlamentare, o, in alternativa, far parte del gruppo misto
Art 8
Regolamentazione del Voto in Assemblea Congressuale
Tutti i congressisti sono invitati ad esprimere un voto su ogni provveddimento (proposte di legge, elezioni di cariche politiche, fiducia al Governo o altri provvedimenti)
I congressisti possono esprimersi votando favorevole, contrario, astenendosi o non partecipando al voto.
Se un congressista non partecipa al voto per nessun punto dell'Odg della relativa assemblea congressuale e non riporta un giustificato motivo per tale comportamento sarà considerato assente ingiustificato.
Ai fini del computo totale dei voti sono considerati validi i voti favorevoli e contrari.
Il Numero legale si applica alla Singola Seduta congressuale e non ai singoli punti dell' odg.
Il Numero legale in assemblea è costituito dalla maggioranza + 1 degli aventi diritto (arrotondando per eccesso se il totale della divisione non è un numero intero), viene applicato solo se richiesto ed il richiedente deve comunque partecipare al voto, pena il decadimento della proposta.
Il numero legale per questa assemblea è di 8 congressisti.
Se una seduta in cui è richiesto il numero legale non ottiene appunto il numero legale è considerata invalidata e verrà riconvocata entro1 settimana con lo stesso Odg.
Il numero legale della seduta si verifica alla fine della votazione e si ottiene se il numero legale è raggiunto in almeno uno dei punti dell'odg stesso.
Se, prima della votazione, verrà richiesto il numero legale, saranno conteggiati come partecipanti anche i congressisti che esprimeranno una astensione, fermo restando che nel conteggio saranno considerati voti validi solo i favorevoli o i contrari.
La maggioranza qualificata, necessaria in ogni votazione, sarà ottenuta dividendo il numero dei voti validi per due aggiungendone uno, arrotondando per eccesso al numero più vicino se il totale della divisione non è un numero intero.
Es.
Richiesta di num.legale
Partecipanti 15
Votanti(voti validi) 12
Astenuti 3
Maggioranza qualificata : 12/2+1=7
Quando in Congresso sarà necessaria una maggioranza speciale (ad esempio, voto dei 2/3 o dei 3/5 dei congressisti), il quorum sarà ottenuto tramite arrotondamento per eccesso o per difetto sul numero totale dei voti validi.
Da 0,1 o inferiori sopra lo zero a 0,4 o superiori sotto lo 0,5 viene arrotondato per difetto, da 0,5 in poi viene arrotondato per eccesso.
Esempio.
Richiesta numero legale
Partecipanti 14
Votanti (voti validi)13
Astenuti 1
Quorum 3/5= 7,8 arrotondato per eccesso a 8
Quorum 2/3= 8,6 arrotondato per eccesso a 9
Art. 9.Verranno poste all'ordine del Giorno delle sedute congressuali per la votazione solo le Proposte di Legge Presentate nel thread *3d Ufficiale Proposte di Legge*.
Le proposte di legge presentate in altri 3d non saranno prese in considerazioni ai fini delle sedute congressuali.
L'Ordine del Giorno di ogni Seduta potrà essere modificato inserendo le varie PDL, presentate sull'apposito 3d, sino a 24 ore prima dell'inizio della seduta Congressuale programmata.
Sono escluse da questo provvedimento le votazioni per le elezioni delle Cariche di pol (Corte Suprema, Presidente di pol, del Congresso etc etc...)